(GU Parte Seconda n.81 del 6-4-1990)

      Con decisione n. 293/90 la VIa Sezione del Consiglio di Stato ha
 autorizzato l'integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per
 pubblici proclami del ricorso in appello 6 aprile 1989, proposto
 dalla signorina Franca Visaggi, contro il Ministero del Tesoro -
 Ragioneria Generale dello Stato, e nei confronti di Grillo Sergio,
 per la riforma della decisione non notificata della 3a Sezione del
 T.A.R. del Lazio n. 331/88, che ha dichiarato l'inammissibilita' del
 ricorso per mancata notifica ad un controinteressato, e quindi per
 l'ammissibilita' del ricorso al T.A.R. 10 aprile 1980, volto ad
 ottenere l'attribuzione della qualifica di assistente coordinatore.
      Col ricorso in appello la Visaggi impugna la declaratoria di
 inammissibilita' del ricorso per i seguenti motivi:
      a) eccesso di potere per contraddittorieta' ed ineguatezza della
 motivazione rispetto al dispositivo della decisione; eccesso di
 potere per illogicita' manifesta; violazione dei principi generali in
 base ai quali i cittadini, per la piena tutela dei loro diritti ed
 interessi qualificati, devono essere posti nelle condizioni di
 conoscere i pregiudizievoli provvedimenti adottati dalla P.A. ed i
 legittimi contraddittori interessati, onde poter esercitare i
 relativi rimedi giurisdizionali;
      b) violazione dell'art. 41 del D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509 e
 degli allegati 1 et 5; violazione dell'art. 13 del predetto D.P.R. n.
 509 e dell'allegato 1; nonche' dell'allegato 1 del D.P.R. 411/1976;
 violazione della delibera n. 1528 del 19 dicembre 1979; eccesso di
 potere per illogicita' manifesta, falsita' di presupposti, manifesta
 ingiustizia, perplessita' e disparita' di trattamento.
    Roma, 28 marzo 1990
    Avv. Eo Camillo Carapellucci.
S-3892 (A pagamento).
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