Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Giusta quanto disposto dal T.A.R. del Lazio, terza sezione, con
ordinanza 432/90, pubblicata il 15 marzo 1990, e portata a conoscenza
il 29 marzo successivo, Alberucci ing. Edoardo, elettivamente
domiciliato in Roma, via Anastasio II, 109, presso e nello studio
legale dell'avv. Antonio Taviano, da cui e' rappresentato e difeso in
virtu' di delega a margine dell'atto introduttivo, avvisa di avere
presentato motivi aggiunti nel ricorso n. 852/88 di R.G. proposto nei
confronti dell'A.N.A.S. in persona del Ministro dei Lavori Pubblici
pro tempore, e di altri per l'annullamento del decreto ministeriale
12 dicembre 1987, pubblicato il 18 marzo 1988, nel Bollettino
Ufficiale Anas, con cui e' stata approvata la graduatoria generale di
merito nel corso-concorso di formazione dirigenziale ad 8 posti della
qualifica di 1 dirigente nel ruolo del personale tecnico dell'Anas,
disponibili alla data del 31 dicembre 1986, nonche' di ogni atto
presupposto, connesso e conseguenziale.
I motivi aggiunti proposti in conseguenza al deposito di
documentazione da parte dell'amministrazione, in relazione
all'ordinanza 501/89 del 18 marzo 1989, sono i seguenti:
1) i criteri di massima sono illegittimi perche' non prevedono
la valutazione dei titoli di servizio quali le note di qualifica.
Cio' e' in palese contrasto con il disposto dell'art. 2, comma
terzo, della legge 301/84 e con il paragrafo 2.6 della circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12531/500.8 del 19
luglio 1984;
2) i criteri di massima sono illegittimi perche' non prevedono
la valutazione del certificato di abilitazione all'esercizio della
professione di ingegnere in contraddizione con quanto stabilito con
il criterio fissato alla categoria E.4.4. (Abilitazione con esami
dell'esercizio di attivita' professionali nei campi tecnico,
economico e statistico, conseguenti alla laurea);
3) il D.M. 18111 del 12 dicembre 1986, che indice il concorso,
all'art. 5, ha illegittimamente variato i punteggi disposti
nello schema
di bando di concorso allegato alla circ. n. 12531/500.8, del 19
luglio 1984, della PCM e riaffermati 'per uniforme criterio di
valutazione dei titoli' dal paragrafo 2.8 della stessa circolare
sopracitata.
In particolare per: incarichi e servizi speciali svolti in
Italia ed all'estero e' previsto un massimo di 10 p. anziche' 8,
mentre per pubblicazioni scientifiche attinenti all'attivita' di
Istituto, e' previsto un punteggio di 12 anziche' di 14.
Tali variazioni rispetto al modello fornito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri sono del tutto illogiche ed immotivate e
falsano il criterio generale disposto per 'uniformita' di
valutazione';
4) la Commissione giudicatrice ha illegittimamente creato delle
'sotto categorie' di titoli non previste ne' dalla legge 301/84, ne'
dalla circ. P.C.M. del 19 luglio 1984, il che ha determinato un
assurdo sbarramento di un titolo a p. 1,50 anziche' al punteggio
massimo previsto dal bando di concorso.
Peraltro, l'illegittimita' della determinazione delle citate
sottocategorie e' comprovata dalla circostanza che delle stesse la
Commissione non ne ha fatto cenno nella relazione finale al Ministro
dei Lavori Pubblici;
5) la Commissione esaminatrice per la 'voce' incarichi, solo in
alcuni casi ha previsto un punteggio legato al periodo di svolgimento
mentre per altri ha disposto un punteggio fisso senza alcuna
ulteriore graduazione; il che e' aberrante perche' si attribuisce lo
stesso punteggio (per esempio di 0,50 o di 2 sia che l'incarico sia
stato svolto per 3 mesi o per tre anni);
6) in tale ottica e' illegittimo il criterio di cui alla
sottocategoria A2) che attribuisce un punteggio massimo di p. 0,50
per lo svolgimento di funzioni superiori o di reggenza di Uffici e
Servizi Tecnici anche se l'incarico si e' protratto per oltre 10
anni, mentre per la sottocategoria A3), si prevedono ben 2 punti per
l'incarico di ingegnere capo o di capo di ufficio speciale anche se
dette funzioni sono state svolte per una sola settimana;
7) le operazioni concorsuali impugnate sono illegittime perche'
al ricorrente non sono stati valutati tutti i titoli in suo possesso
oppure sono stati attribuiti dei punteggi inferiori a quelli dovuti.
Se all'Alberucci fossero stati attribuiti i punteggi nella
giusta misura e fossero stati valutati tutti i tiloli sarebbe
rientrato, senza ombra di dubbio, tra i vincitori;
8) le schede dei candidati presentano numerazioni da definire
piuttosto strane. Esistono numeri bis, ter e quater ecc. e le firme
sono apposte in modo da consentire inserimenti postumi;
9) manca il deposito dei fascicoli personali dei candidati (o
almeno di quelli risultati primi in graduatoria), e gli indici degli
stessi firmati, prima dell'inizio dello scrutinio dal direttore
generale, come per legge e cio' comporta l'impossibilita' di dedurre
valide censure nei confronti delle valutazioni attribuite ai
controinteressati.
Roma, 30 marzo 1990
Ing. Alberucci Edoardo.
S-5525 (A pagamento).