(GU Parte Seconda n.85 del 11-4-1990)

      Giusta quanto disposto dal T.A.R. del Lazio, terza sezione, con
 ordinanza 432/90, pubblicata il 15 marzo 1990, e portata a conoscenza
 il 29 marzo successivo, Alberucci ing. Edoardo, elettivamente
 domiciliato in Roma, via Anastasio II, 109, presso e nello studio
 legale dell'avv. Antonio Taviano, da cui e' rappresentato e difeso in
 virtu' di delega a margine dell'atto introduttivo, avvisa di avere
 presentato motivi aggiunti nel ricorso n. 852/88 di R.G. proposto nei
 confronti dell'A.N.A.S. in persona del Ministro dei Lavori Pubblici
 pro tempore, e di altri per l'annullamento del decreto ministeriale
 12 dicembre 1987, pubblicato il 18 marzo 1988, nel Bollettino
 Ufficiale Anas, con cui e' stata approvata la graduatoria generale di
 merito nel corso-concorso di formazione dirigenziale ad 8 posti della
 qualifica di 1 dirigente nel ruolo del personale tecnico dell'Anas,
 disponibili alla data del 31 dicembre 1986, nonche' di ogni atto
 presupposto, connesso e conseguenziale.
      I motivi aggiunti proposti in conseguenza al deposito di
 documentazione da parte dell'amministrazione, in relazione
 all'ordinanza 501/89 del 18 marzo 1989, sono i seguenti:
      1) i criteri di massima sono illegittimi perche' non prevedono
 la valutazione dei titoli di servizio quali le note di qualifica.
      Cio' e' in palese contrasto con il disposto dell'art. 2, comma
 terzo, della legge 301/84 e con il paragrafo 2.6 della circolare
 della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12531/500.8 del 19
 luglio 1984;
      2) i criteri di massima sono illegittimi perche' non prevedono
 la valutazione del certificato di abilitazione all'esercizio della
 professione di ingegnere in contraddizione con quanto stabilito con
 il criterio fissato alla categoria E.4.4. (Abilitazione con esami
 dell'esercizio di attivita' professionali nei campi tecnico,
 economico e statistico, conseguenti alla laurea);
    3)  il D.M. 18111 del 12 dicembre 1986, che indice il concorso,
      all'art. 5, ha illegittimamente variato i punteggi disposti
 nello schema
      di bando di concorso allegato alla circ. n. 12531/500.8, del 19
 luglio 1984, della PCM e riaffermati 'per uniforme criterio di
 valutazione dei titoli' dal paragrafo 2.8 della stessa circolare
 sopracitata.
      In particolare per: incarichi e servizi speciali svolti in
 Italia ed all'estero e' previsto un massimo di 10 p. anziche' 8,
 mentre per pubblicazioni scientifiche attinenti all'attivita' di
 Istituto, e' previsto un punteggio di 12 anziche' di 14.
      Tali variazioni rispetto al modello fornito dalla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri sono del tutto illogiche ed immotivate e
 falsano il criterio generale disposto per 'uniformita' di
 valutazione';
      4) la Commissione giudicatrice ha illegittimamente creato delle
 'sotto categorie' di titoli non previste ne' dalla legge 301/84, ne'
 dalla circ. P.C.M. del 19 luglio 1984, il che ha determinato un
 assurdo sbarramento di un titolo a p. 1,50 anziche' al punteggio
 massimo previsto dal bando di concorso.
      Peraltro, l'illegittimita' della determinazione delle citate
 sottocategorie e' comprovata dalla circostanza che delle stesse la
 Commissione non ne ha fatto cenno nella relazione finale al Ministro
 dei Lavori Pubblici;
      5) la Commissione esaminatrice per la 'voce' incarichi, solo in
 alcuni casi ha previsto un punteggio legato al periodo di svolgimento
 mentre per altri ha disposto un punteggio fisso senza alcuna
 ulteriore graduazione; il che e' aberrante perche' si attribuisce lo
 stesso punteggio (per esempio di 0,50 o di 2 sia che l'incarico sia
 stato svolto per 3 mesi o per tre anni);
      6) in tale ottica e' illegittimo il criterio di cui alla
 sottocategoria A2) che attribuisce un punteggio massimo di p. 0,50
 per lo svolgimento di funzioni superiori o di reggenza di Uffici e
 Servizi Tecnici anche se l'incarico si e' protratto per oltre 10
 anni, mentre per la sottocategoria A3), si prevedono ben 2 punti per
 l'incarico di ingegnere capo o di capo di ufficio speciale anche se
 dette funzioni sono state svolte per una sola settimana;
      7) le operazioni concorsuali impugnate sono illegittime perche'
 al ricorrente non sono stati valutati tutti i titoli in suo possesso
 oppure sono stati attribuiti dei punteggi inferiori a quelli dovuti.
      Se all'Alberucci fossero stati attribuiti i punteggi nella
 giusta misura e fossero stati valutati tutti i tiloli sarebbe
 rientrato, senza ombra di dubbio, tra i vincitori;
      8) le schede dei candidati presentano numerazioni da definire
 piuttosto strane. Esistono numeri bis, ter e quater ecc. e le firme
 sono apposte in modo da consentire inserimenti postumi;
      9) manca il deposito dei fascicoli personali dei candidati (o
 almeno di quelli risultati primi in graduatoria), e gli indici degli
 stessi firmati, prima dell'inizio dello scrutinio dal direttore
 generale, come per legge e cio' comporta l'impossibilita' di dedurre
 valide censure nei confronti delle valutazioni attribuite ai
 controinteressati.
    Roma, 30 marzo 1990
    Ing. Alberucci Edoardo.
S-5525 (A pagamento).
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