TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO

(GU Parte Seconda n.78 del 3-4-2003)

      Con ric. n 5423/2001 proposto contro la Regione Lazio e il
 Dipartimento del Servizio Sanitario Nazionale difesi dall'Avvocatura
 generale e nei confronti della dott.ssa Nicoletta Zia, non
 costituita, la ricorrente Monica Dell'Unto rappresentata e difesa
 dall'avv. Bruno Forte ed elettivamente domiciliata presso lo studio
 dell'avv. Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9, ha chiesto
 l'annullamento della determinazione del direttore del Dipartimento
 Servizio Sanitario Regionale del Lazio n. 212 del 15 maggio 2000,
 recante l'approvazione della graduatoria regionale definitiva valida
 per l'anno 2000, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al BUR
 Lazio n. 21 del 29 luglio 2000, nella parte in cui esclude la
 ricorrente; del provvedimento di approvazione della graduatoria unica
 regionale provvisoria di medicina generale pubblicata sul S.O. n. 1
 al BUR Lazio n. 35 del 20 dicembre 1999; della nota dell'Assessorato
 Salvaguardia e cura della salute della Regione la Lazio del 17
 febbraio 2000 prot. n. 4429/55/1, recante il diniego
 dell'attribuzione dei 12 punti in graduatoria, nonche' della nota
 prot. 21931/55/1 di comunicazione della esclusione dalla graduatoria
 provvisoria valida per l'anno 2000, del D.M. sanita' 18 gennaio 1996
 nella parte in cui (art. 11) dispone che, in caso di sospensione del
 corso per gravidanza o puerperio il recupero delle ore di tirocinio
 verra' effettuato nell'ambito del corso successivo e non di quello
 corrente; degli atti precedenti, successivi e comunque connessi con i
 provvedimenti impugnati.
      A sostegno del gravame sono stati posti i seguenti motivi: I)
 violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 8-bis del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 inserito dall'art. 3 del decreto
 legislativo 7 giugno 2000, n. 168. Eccesso di potere per
 contraddittorieta', illogicita' e ingiustizia manifesta, nonche'
 erroneita' della motivazione. In sintesi la ricorrente sostiene che
 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 168/2000 ha efficacia
 quale ius superveniens anche sui procedimenti di formazione delle
 graduatorie in corso. Pertanto, avrebbe dovuto essere valutato
 l'attestato della ricorrente nella graduatoria 2000, ed attribuiti i
 relativi 12 punti, ancorche' il titolo fosse stato conseguito
 successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle
 domande di inserimento in graduatoria, e cio' per non far ricadere
 sulla ricorrente l'effetto del ritardo regionale nell'attivazione del
 corso di formazione cui consegue l'attestato; II) eccesso di potere
 per ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento. La ricorrente,
 pur essendosi astenuta dalla frequentazione del II corso di
 formazione per un periodo di sei mesi, come previsto dalla normativa
 sulla tutela della maternita', successivamente ha recuperato l'intero
 periodo nell'ambito dello stesso corso, conseguendo l'attestato di
 formazione nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del
 decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168.
      Con sentenza n. 990/2003, pubblicata il 14 febbraio 2003, il TAR
 Lazio Sez. IIIbis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio per
 pubblici proclami autorizzando la pubblicazione per estratto del
 ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 60
 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza.
    Chiunque abbia interesse potra' costituirsi nel ricorso indicato.
     Roma, 25 marzo 2003
             Avv. Francesco Vannicelli - Avv. Bruno Forte             
                                                                      
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