Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con ric. n 5423/2001 proposto contro la Regione Lazio e il Dipartimento del Servizio Sanitario Nazionale difesi dall'Avvocatura generale e nei confronti della dott.ssa Nicoletta Zia, non costituita, la ricorrente Monica Dell'Unto rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Forte ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9, ha chiesto l'annullamento della determinazione del direttore del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale del Lazio n. 212 del 15 maggio 2000, recante l'approvazione della graduatoria regionale definitiva valida per l'anno 2000, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al BUR Lazio n. 21 del 29 luglio 2000, nella parte in cui esclude la ricorrente; del provvedimento di approvazione della graduatoria unica regionale provvisoria di medicina generale pubblicata sul S.O. n. 1 al BUR Lazio n. 35 del 20 dicembre 1999; della nota dell'Assessorato Salvaguardia e cura della salute della Regione la Lazio del 17 febbraio 2000 prot. n. 4429/55/1, recante il diniego dell'attribuzione dei 12 punti in graduatoria, nonche' della nota prot. 21931/55/1 di comunicazione della esclusione dalla graduatoria provvisoria valida per l'anno 2000, del D.M. sanita' 18 gennaio 1996 nella parte in cui (art. 11) dispone che, in caso di sospensione del corso per gravidanza o puerperio il recupero delle ore di tirocinio verra' effettuato nell'ambito del corso successivo e non di quello corrente; degli atti precedenti, successivi e comunque connessi con i provvedimenti impugnati. A sostegno del gravame sono stati posti i seguenti motivi: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 inserito dall'art. 3 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168. Eccesso di potere per contraddittorieta', illogicita' e ingiustizia manifesta, nonche' erroneita' della motivazione. In sintesi la ricorrente sostiene che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 168/2000 ha efficacia quale ius superveniens anche sui procedimenti di formazione delle graduatorie in corso. Pertanto, avrebbe dovuto essere valutato l'attestato della ricorrente nella graduatoria 2000, ed attribuiti i relativi 12 punti, ancorche' il titolo fosse stato conseguito successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle domande di inserimento in graduatoria, e cio' per non far ricadere sulla ricorrente l'effetto del ritardo regionale nell'attivazione del corso di formazione cui consegue l'attestato; II) eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento. La ricorrente, pur essendosi astenuta dalla frequentazione del II corso di formazione per un periodo di sei mesi, come previsto dalla normativa sulla tutela della maternita', successivamente ha recuperato l'intero periodo nell'ambito dello stesso corso, conseguendo l'attestato di formazione nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168. Con sentenza n. 990/2003, pubblicata il 14 febbraio 2003, il TAR Lazio Sez. IIIbis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami autorizzando la pubblicazione per estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. Chiunque abbia interesse potra' costituirsi nel ricorso indicato. Roma, 25 marzo 2003 Avv. Francesco Vannicelli - Avv. Bruno Forte S-5603 (A pagamento).