IMMOBILIARE KING - S.a.s.

(GU Parte Seconda n.81 del 7-4-1998)

            Estratto(ai sensi dell'art. 2502-bis del C.C.)            
                                                                      
      L'assemblea straordinaria dei soci della societa': Immobiliare
 King S.a.s. di Farioli Gianni con sede in Reggio Emilia, via Emilia
 S. Pietro n. 34, totale quote L. 3.000.000.000, iscritta al Registro
 Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n. 22719, Codice
 fiscale n. 01348080365 (verbalizzata dal notaio Luigi Govoni di
 Reggio Emilia in data 17 febbraio 1998 al n. rep. 132291/28514), ha
 deliberato approvando:
      1. La fusione per incorporazione nella Immobiliare King S.a.s.
 di Farioli Gianni, con sede in Reggio Emilia, della societa' Effegi
 Trading S.r.l., societa' di unico socio, con sede in Reggio Emilia,
 (interamente posseduta dalla incorporante), sulla base delle
 situazioni patrimoniali delle due societa' al 31 luglio 1997;
      2. Il relativo progetto di fusione quale predisposto dall'organo
 di amministrazione;
    3. Le seguenti norme di fusione:
       3.1. Le quote della incorporanda (totalmente possedute dalla
 incorporante) verranno annullate all'atto della incorporazione,
 sostituendo al valore della partecipazione i valori patrimoniali
 definiti al momento di decorrenza della fusione: gli eventuali avanzi
 di fusione che si determineranno per effetto della incorporazione,
 non utilizzati per la ricostruzione di eventuali fondi in sospensione
 di imposta, gia' esistenti in capo alla societa' incorporanda,
 andranno costituire una riserva di fusione;
       3.2. Le operazioni della societa' incorporanda saranno imputate
 al bilancio della societa' incorporante con decorrenza dal 1. gennaio
 dell'anno in cui l'atto di fusione avra' efficacia nei confronti dei
 terzi;
       3.3. La medesima decorrenza di cui al punto 3.2 viene stabilita
 anche ai fini fiscali.
       3.4. Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli
 effetti della fusione nei confronti dei terzi ex articolo 2504 bis
 C.C., decorrenza che potra' essere anche successiva alla data
 dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C.;
       3.5. Si dava atto che trattandosi di incorporazione di societa'
 totalmente posseduta la societa' incorporante non procedera' ad alcun
 aumento di capitale sociale e non viene previsto rapporto di
 concambio in quanto il capitale sociale della incorporanda verra'
 annullato per effetto della stipula dell'atto di fusione, come sopra
 previsto;
       3.6. Non sono previsti particolari vantaggi per gli
 amministratori delle societa' partecipanti alla fusione;
 
      4. Di stabilire che per effetto della fusione e con la
 decorrenza di cui sopra, la incorporante subentrera' di pieno
 diritto, una volta sottoscritto l'atto di fusione, in tutto il
 patrimonio attivo e passivo della incorporata, ed in tutte le
 ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima, di
 qualsiasi natura nessuno escluso, ai sensi art. 2504 C.C.;
      5. Di autorizzazione a delegare il socio accomandatario della
 societa' e comunque il signor Farioli Gianni sopra generalizzato, con
 i piu' ampi poteri, con firma tra loro disgiunta e con facolta' di
 nominare procuratori a compiere tutti gli incombenti necessari ed
 opportuni per la attuazione ed il perfezionamento della operazione di
 fusione, ed in particolare intervenire all'atto di fusione,
 sottoscriverlo, convenirne patti e condizioni e modalita',
 determinare la data di decorrenza degli effetti della fusione, in una
 parola compiere quanto necessario od opportuno con i piu' ampi poteri
 al riguardo.
      Il verbale di cui sopra e' stato depositato al Registro Imprese
 presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia in data 17 marzo 1998 n. 7883
 di Prot. ed iscritto in data 20 marzo 1998.
 
     Reggio Emilia, 25 marzo 1998
                                           Notaio: dott. Luigi Govoni.
                                                                      
S-6010 (A pagamento).
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