Estratto(ai sensi dell'art. 2502-bis del C.C.) L'assemblea straordinaria dei soci della societa': Effegi Trading S.r.l. societa' di unico socio con sede in Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro n. 34, capitale sociale L. 98.000.000 interamente versato, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n. 24111; Codice fiscale n. 0074390361, (verbalizzata dal notaio Luigi Govoni di Reggio Emilia in data 17 febbraio 1998 al n. rep. 132290/28513), ha deliberato approvando 1. La fusione per incorporazione nella Immobiliare King S.a.s. di Farioli Gianni, con sede in Reggio Emilia, della societa' Effegi Trading S.r.l., societa' di unico socio, con sede in Reggio Emilia, (interamente posseduta dalla incorporante), sulla base delle situazioni patrimoniali delle due societa' al 31 luglio 1997; 2. Il relativo progetto di fusione quale predisposto dall'organo di amministrazione; 3. Le seguenti norme di fusione: 3.1. Le quote della incorporanda (totalmente possedute dalla incorporante) verranno annullate all'atto della incorporazione, sostituendo al valore della partecipazione i valori patrimoniali definiti al momento di decorrenza della fusione: gli eventuali avanzi di fusione che si determineranno per effetto della incorporazione, non utilizzati per la ricostruzione di eventuali fondi in sospensione di imposta, gia' esistenti in capo della societa' incorporanda, andranno a costituire una riserva di fusione; 3.2. Le operazioni della societa' incorporanda saranno imputate al bilancio della societa' incorporante con decorrenza dal 1. gennaio dell'anno in cui l'atto di fusione avra' efficacia nei confronti dei terzi; 3.3. La medesima decorrenza di cui al punto 3.2 viene stabilita anche ai fini fiscali; 3.4. Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex articolo 2504 bis codice civile, decorrenza che potra' essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile. 3.5. Si da' atto che trattandosi di incorporazione di societa' totalmente posseduta la societa' incorporante non procedera' ad alcun aumento di capitale sociale e non viene previsto rapporto di concambio in quanto il capitale sociale della incorporanda verra' annullato per effetto della stipula dell'atto di fusione; 3.6. Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. 4. Di stabilire che per effetto della fusione e con la decorrenza di cui sopra, la incorporante subentrera' di pieno diritto, una volta sottoscritto l'atto di fusione, in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata, ed in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima, di qualsiasi natura nessuno escluso, ai sensi art. 2504 C.C.; 5. Di autorizzare e delegare l'amministratore unico e/o il presidente di amministrazione pro tempore della societa' e/o, in caso di assenza o di impedimento, il vice presidente e/o l'amministratore delegato, (se esistenti), e comunque il signor Guidetti Vittorio con i piu' ampi poteri, con firma tra loro disgiunta e con facolta' di nominare procuratori a compiere tutti gli incombenti necessari ed opportuni per la attuazione ed il perfezionamento della operazione di fusione, ed in particolare intervenire all'atto di fusione, sottoscriverlo, convenirne patti e condizioni e modalita', determinare la data di decorrenza degli effetti della fusione, in una parola compiere quanto necessario od opportuno con i piu' ampi poteri al riguardo, con esonero per i competenti uffici e funzionari da ogni responsabilita'. Il verbale di cui sopra e' stato omologato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 marzo 1998 e depositato al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia in data 19 marzo 1998 n. 8159 di Prot. ed iscritto in data 20 marzo 1998. Reggio Emilia, 25 marzo 1998 Notaio: dott. Luigi Govoni. S-6011 (A pagamento).