Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Dinanzi al Consiglio di Stato le Societa' S.p.a. Gesac
(Aeroporto Internazionale di Napoli), con sede in Napoli, S.p.a.
Sagat, con sede in Caselle Torinese, S.p.a. Sacbo di Orio al Serio,
con sede in Orio al Serio, tutte rappresentate e difese, dall'avv.
prof. Gustavo Romanelli di Roma e dall'avv. prof. Maurizio Riguzzi di
Modena e presso il primo in Roma, via Cosseria n. 5, elettivamente
domiciliate, hanno proposto appello contro il Ministero
dell'ambiente, e nei confronti della S.p.a. Alitalia, dei comuni di
Fiumicino, Cinisi, Milano, Cuneo, Torino, Catania, Orio al Serio,
Segrate, Roma, Lamezia Terme, Bergamo, Grassobio, Seriate, Fossano,
Savigliano, Caselle Torinese, San Maurizio Canavese, San Francesco al
Campo, Peschiera Borromeo, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate
Pozzolo, Ferno, Samarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Napoli
e Casoria, in persona dei rispettivi sindaci e delle regioni Lazio,
Piemonte, Sicilia, Lombardia e Calabria, in persona dei rispettivi
presidenti nonche' nei confronti di ogni regione, provincia e comune
nel cui territorio si trovi un impianto aeroportuale, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni
Aeroportuali italiani, delle Soc. Geac, della Soc. Aeroporti di Roma,
della Soc. Sac, della Soc. Geap, Soc. Sacal, della Soc. Sea,
dell'Associazione Assaeroporti, in persona dei rispettivi
rappresentanti per l'annullamento e/o la riforma della sentenza resa
inter partes dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
Sezione seconda bis, in data 10 gennaio 2002, n. 3382/02, con cui e'
stata rigettata l'impugnazione proposta dalle appellanti e, pertanto,
per l'annullamento del decreto del Ministro dell'ambiente in data 29
novembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre
2000, n. 285) e di ogni atto connesso, presupposto e conseguente.
La sentenza sopra menzionata e' stata appellata per i seguenti
motivi:
1) violazione di legge, per errata e falsa applicazione
dell'art. 10, quinto comma, della legge n. 447 del 1995:
a) l'art. 10, quinto comma, della legge n. 447/1995 prevede
che le imprese aeroportuali debbano presentare piani di contenimento
ed abbattimento del rumore nel caso di superamento dei valori limite
stabiliti in conformita' all'art. 10, secondo comma, della stessa
legge. I valori limite previsti dall'art. 2 devono essere determinati
con d.p.c.m. (art. 3, primo comma, lettera a), della stessa legge n.
447/1995). L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
496/1997 riprende il principio dell'art. 10, quinto comma, della
legge n. 447/1995. Ora, il superamento e la violazione dei valori
stabiliti con d.p.c.m. comportano l'effettuazione dei piani di
risanamento di cui si occupa il decreto ora impugnato. Peraltro,
perche' si possa valutare il superamento dei valori limite, occorre
che tali valori siano fissati, mentre cio' non e' mai accaduto.
In particolare:
i valori per il trasporto aereo non sono stati fissati dal
d.p.c.m. 14 novembre 1997, di 'determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore', perche' tale fonte non si applica ai trasporti come
chiarito dall'art. 5 dello stesso d.p.c.m., per cui 'valori limite
assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole
infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di
pertinenza, nonche' la relativa emissione saranno fissati con i
rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome';
il d.m. 31 ottobre 1997 non era abilitato a stabilire i valori
limite e, infatti, si e' occupato solo delle metodologie di
misurazione del rumore. Del resto, non sarebbe possibile altra
interpretazione, perche', se il decreto ministeriale avesse
interferito con la determinazione dei valori limite (e cosi' non e')
sarebbe stato violato l'art. 3, primo comma, lettera a), della legge
n. 447/1995, per cui la determinazione dei valori limite competeva ad
un d.p.c.m. e non ad un d.m. In particolare, l'art. 6 del d.m. 31
ottobre 1997 rileva solo ai fini della realizzazione di strumenti di
pianificazione urbanistica della zona limitrofa all'aeroporto, ma non
rappresenta la determinazione dei livelli di rumore aeroportuale in
presenza dei quali debbano essere adottati i piani di risanamento;
il d.p.c.m. 14 novembre 1997, successivo al d.m. 31 ottobre
1997, ha previsto che i valori limite sarebbero stati 'fissati con i
rispettivi decreti attuativi' (dice il decreto art. 5: 'saranno
fissati'). Quindi, non erano stati fissati dal d.m. 31 ottobre 1997.
Pertanto, in contrasto con quanto ritenuto dalla sentenza impugnata
(cfr. pag. 14), il d.m. 31ottobre 1997 non richiedeva di essere
impugnato in via autonoma, poiche' la sopravvenuta pubblicazione del
d.p.c.m. 14 novembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale 1. dicembre 1997)
rivelava che non vi era la possibilita' (e l'onere) di impugnare il
d.m. 31 ottobre 1997;
analoghe considerazioni valgono per il d.m. 20 maggio 1999 che
non avrebbe potuto (per la sua natura di decreto ministeriale)
interferire con la determinazione dei valori limite e, quindi, in
coerenza con l'art. 3 della legge n. 447/1995 (primo comma, lettera
m), si occupa solo dei 'criteri per la progettazione dei sistemi di
monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in
prossimita' degli aeroporti', nonche' dei 'criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico'.
Pertanto, il d.m. 29 novembre 2000 e' illegittimo, perche' la
sua adozione avrebbe presupposto la predeterminazione dei valori
limite, mentre tali valori non sono mai stati determinati. Del resto
lo stesso art. 2, primo comma lettera c.1), del decreto qui impugnato
conferma che il piano di risanamento opera solo in presenza del
superamento dei limiti previsti;
b) afferma la sentenza impugnata che il d.p.c.m. 14 novembre
1997 avrebbe determinato i valori limiti e che sarebbe irrilevante
l'art.5, perche' la devoluzione ad una successiva fonte
dell'indicazione dei valori limite di emissione per le infrastrutture
aeroportuali farebbe riferimento alle rispettive fasce di pertinenza;
cosi' si potrebbero dire fissati i valori limiti al loro esterno.
Peraltro, il medesimo art. 5 rinvia a successivi decreti anche la
fissazione della 'relativa estensione' delle fasce di pertinenza,
cosi' che resta misterioso come si possa determinare sulla base del
d.p.c.m. 14 novembre 1997 quando si sia all'interno od all'esterno di
tali fasce.
Inoltre:
i valori limite assoluti di emissione (art. 3) non si applicano
alle infrastrutture aeroportuali all'interno delle fasce di
pertinenza, peraltro indeterminate (art. 3, secondo comma);
le disposizioni dell'art. 4 sui valori limite differenziali di
immissione non si applicano alle infrastrutture aeroportuali (art. 4,
ultimo comma);
le norme sui valori di attenzione (art. 4, terzo comma) non si
applicano alle (indeterminate) fasce territoriali di pertinenza delle
infrastrutture aeroportuali.
E' singolare che, a fronte di tali indicazioni, la sentenza
abbia considerato come fissati i valori limite. Ne' soccorre il d.m.
31 ottobre 1997, perche' il suo art. 6, come detto, rileva solo ai
fini della realizzazione di strumenti di pianificazione urbanistica
della zona limitrofa all'aeroporto. L'art. 6 identifica 'zone di
rispetto' ai fini della pianificazione urbanistica e non le fasce di
pertinenza attinenti ai valori limite delle emissioni. Questa
interpretazione e' da preferire, perche' e' l'unica che possa evitare
il contrasto del decreto con l'art. 3 della legge n. 447/1995, che
rinviava ad un d.p.c.m. la fissazione dei valori limite.
Non e' poi vero (p. 14) che la disciplina sui piani di
risanamento sarebbe indipendente dalla fissazione dei valori massimi
di rumore, perche' l'art. 10 della legge n. 447/1995 collega la
presentazione e l'approvazione dei piani di abbattimento del rumore
al superamento dei limiti di emissione. Sarebbe assurda una diversa
interpretazione, che imporrebbe sempre la presentazione dei piani; lo
conferma il d.m. 29 novembre 2000, che collega (art. 2) la
presentazione dei piani all'identificazione delle 'aree in cui per
effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia
superamento dei limiti di immissione previsti';
2) violazione di legge, per errata e falsa applicazione
dell'art. 10, quinto comma, della legge n. 447 del 1995.
L'art. 6 del d.m. 29 novembre 2000, impugnato, prevede che le
imprese aeroportuali devono comunicare al Ministero dell'ambiente,
alle regioni ed ai comuni 'l'entita' dei fondi accantonati
annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in
vigore della legge n.447/1995'. Invece, ai sensi dell'art. 10, quinto
comma, i piani di risanamento 'devono indicare tempi di adeguamento,
modalita' e costi' del risanamento e devono comportare l'impegno, in
via ordinaria di fondi di bilancio per il risanamento stesso. Solo a
partire dalla predisposizione dei piani di risanamento vi e' obbligo
di accantonamento e, soprattutto, tale obbligo riguarda in via
esclusiva le imprese aeroportuali che abbiano problemi di superamento
dei limiti di rumore. Invece, allo stato, non sono stati fissati i
valori limite il cui superamento determina l'adozione dei piani di
risanamento; inoltre, solo dopo l'approvazione del d.m. 29 novembre
2000 (e ferma la sua illegittimita', che qui si fa valere) diventa
possibile l'adozione dei piani di risanamento, per i soggetti
obbligati, con i connessi accantonamenti.
La sentenza sostiene (p. 15) che l'obbligo di accantonare i
fondi sarebbe stato fissato in via diretta per legge; ma cosi' non
puo' essere, perche', in quanto derogatoria ed alternativa a norme
sanzionatorie, la norma dell'art. 10, quinto comma, presuppone
emissioni sonore in violazione dei limiti. Quindi, non vi puo' essere
obbligo di accantonamento prima dell'identificazione dei limiti e, al
tempo stesso, non vi puo' essere obbligo di accantonamento se non
sono noti i lineamenti dei piani di risanamento;
3) violazione di legge, per errata e falsa applicazione
dell'art. 10, quinto comma, della legge n. 447 del 1995. Eccesso di
potere sotto piu' di un profilo, in particolare per irrazionalita' ed
ingiustizia manifeste:
a) ai sensi dell'art. 2 del decreto impugnato, i gestori
aeroportuali e quelli che operano negli altri settori del trasporto
devono 'individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle
infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione
previsti' e 'determinare il contributo specifico delle infrastrutture
al superamento dei limiti suddetti', presentando 'al comune e alla
regione o all'autorita' da essa indicata, il piano di contenimento ed
abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle
infrastrutture'. In generale, ai sensi dell'art. 2, secondo comma,
lettera a.3), 'gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono
essere conseguiti entro quindici anni'. Peraltro, ai sensi dell'art.
2, secondo comma, lettera c.3), per gli aeroporti 'gli obiettivi di
risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro cinque
anni', pur potendo la Regione fissare termini diversi.
Nonostante tale potere delle Regioni, che devono operare di
intesa con gli enti locali, la disparita' di trattamento rispetto
agli altri settori del trasporto determina l'illegittimita' della
previsione perche':
nulla del genere era desumibile dall'art. 1, quinto comma,
della legge n. 447/1995, che equiparava e non contrapponeva i diversi
trasporti;
appare singolare l'affermazione della sentenza impugnata (p.
16) per cui l'impegno degli esercenti di attivita' aeroportuali
sarebbe piu' circoscritto dell'impegno di esercenti strade o
ferrovie: basti pensare all'enorme complessita' tecnica del problema
del rumore negli aeroporti;
anzi, lo stesso art. 10, quinto comma, non attribuisce al
Ministro ne' il potere di fissare i termini di adeguamento (che
devono essere definiti dai piani, seppure a fronte di direttive
ministeriali), ne', tanto meno, di stabilire termini differenti per i
diversi trasporti;
la differenza non e' certo marginale, se si considera come, per
gli altri tipi di trasporto, siano previsti quindici anni per
l'adeguamento, e solo cinque per il trasporto aereo;
l'impatto ambientale ed i livelli di inquinamento acustico
provocati dal trasporto aereo non sono paragonabili con quelli
derivanti dagli altri tipi di trasporto, perche' il trasporto aereo
ha conseguenze molto minori degli altri trasporti;
cio' e' stato determinato dai consistenti progressi tecnologici
conseguiti nella riduzione dell'impatto ambientale del trasporto
aereo;
il trasporto aereo incide su un numero ridotto di persone
sottoposte all'inquinamento acustico, mentre gli effetti del
trasporto stradale e ferroviario hanno una ricaduta molto piu'
estesa. Cio' avrebbe dovuto portare ad una accelerazione degli
interventi su ferrovie e strade, non ad un rallentamento;
in sostanza, la disparita' di trattamento sancita dall'art. 2
del decreto impugnato non corrisponde ad una ragionevole valutazione
dello stato della tecnica e comporta una netta preferenza
(immotivata) per tutti i trasporti diversi da quello aereo;
ne deriva una evidente disparita' di trattamento nella tutela
delle condizioni di vita dei cittadini, sulla base di un approccio
(non ragionevole) di favore per tutti i trasporti differenti da
quello aereo, con una conseguente, grave penalizzazione delle imprese
aeroportuali, esposte ad esborsi consistenti e molto anticipati
rispetto a quelli cui saranno costretti le imprese di trasporto
concorrenti;
e' immotivata la sentenza che ha espresso una apodittica
considerazione sulla ragionevolezza delle indicazioni del decreto,
senza valutare le censure addotte.
4) violazione di legge per errata e falsa applicazione
dell'art.10, quinto comma, della legge n. 447 del 1995. Eccesso di
potere sotto piu' di un profilo, in particolare per irrazionalita' ed
ingiustizia manifeste.
L'art. 4 del d.m. 29 novembre 2000 prevede che 'il rumore
immesso nell'area in cui si sovrappongono piu' fasce di pertinenza
non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di
immissione previsti per le singole infrastrutture', cosi' che (terzo
comma) 'l'attivita' di risanamento e' svolta dai soggetti' gestori di
servizi pubblici 'relativamente alle infrastrutture concorrenti, che
partecipano all'intervento di risanamento', secondo criteri previsti
dallo stesso decreto oppure 'attraverso un accordo fra i medesimi
soggetti, le regioni e le province autonome, i comuni e le province
territorialmente competenti'. La norma e' irrazionale perche' non
coordinata con la previsione dell'art. 2 sul diverso termine
cronologico introdotto per la realizzazione dei piani di risanamento.
Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del d.m. 29 novembre 2000,
'nel caso di piu' gestori concorrenti al superamento dei limiti
previsti nella zona da risanare, i gestori medesimi provvedono di
norma all'esecuzione congiunta delle attivita' di risanamento' e la
'regione, o l'autorita' da essa indicata in sede di definizione
dell'ordine di priorita'' degli interventi, 'tiene conto delle
esigenze di esecuzione congiunta degli interventi'; ma tale
indicazione e' irragionevole perche' non considera come i gestori del
trasporto aereo (e, in particolare, le imprese aeroportuali
appellanti) devono raggiungere gli obiettivi previsti dal loro piano
entro cinque anni, molto prima degli altri gestori dei servizi di
trasporto.
Pertanto, poiche' gli ambiti aeroportuali risentono anche di
inquinamento acustico prodotto da differenti forme di trasporto:
non e' comprensibile come si possa conciliare la
responsabilita' di ciascun gestore (art. 4, primo comma) con il
principio dell'art. 4, secondo comma, per cui 'il rumore immesso
nell'area in cui si sovrappongono piu' fasce di pertinenza non deve
superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di
immissione previsti per le singole infrastrutture'. Se vi e' la
considerazione del rumore maggiore, non si vede quale sia la
responsabilita' dei gestori dei servizi di trasporto che non
determinano il rumore maggiore. A volere ritenere che, nelle aree
limitrofe agli aeroporti, il rumore maggiore sia quello del traffico
aereo, secondo l'art. 2, secondo comma, i gestori degli altri servizi
di trasporto nulla dovrebbero fare, mentre l'art. 3, ultimo comma,
pone un opposto principio di collaborazione nella realizzazione degli
interventi di risanamento. Non si puo' dire (come fa la sentenza,
pag. 20) che il risanamento deve essere proporzionale, quando le
imprese aeroportuali devono intervenire subito e gli altri soggetti
hanno a disposizione quindici anni!;
l'art. 3, commi primo, secondo, terzo, stabilisce che, in caso
di concorrenza di piu' servizi di trasporto nella causazione del
rumore, l'onere del risanamento (appunto attuato mediante interventi
congiunti) deve essere ripartito fra i vari gestori sulla base di un
complesso criterio di distribuzione percentuale. Ma tale meccanismo
percentuale (art.4 del d.m. 29 novembre 2000, che rinvia all'allegato
4 allo stesso decreto) si basa su un equivoco di fondo; infatti, i
criteri di misurazione del rumore aeroportuale sono differenti da
quelli previsti per gli altri trasporti. Se la misurazione del rumore
aeroportuale ha luogo sulla base del d.m. 31 ottobre 1997, tale
disciplina non si applica agli altri trasporti. Ne deriva
l'impossibilita' di equiparare (a fini della suddivisione degli
interventi fra i vari gestori) livelli di rumore determinati sulla
scorta di discipline differenti, con una evidente irrazionalita'. Si
noti che il punto non e' la riconducibilita' delle unita' di misura
ad un minimo comune denominatore, poiche', all'opposto, vi e' una
differenza profonda fra i sistemi di misurazione, che penalizza le
imprese aeroportuali e nega la possibilita' di una suddivisione
proporzionale;
se l'adeguamento deve avere luogo in modo congiunto per i
diversi gestori, devono essere coerenti le modalita' di misurazione
del rumore. In difetto, non ha senso il criterio di ripartizione
dell'art. 4, ultimo comma, che invia all'allegato 4 al decreto. Ma,
ancora prima, vi e' contraddizione fra il prevedere un intervento
congiunto ed il fissare termini di adeguamento di cinque anni per il
trasporto aereo e di quindici per gli altri trasporti. Vi e' ancora
contraddizione fra il sancire che (art. 4, primo comma) 'le attivita'
di risanamento devono conseguire il rispetto dei valori limite del
rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto' e il prevedere
(art. 4, secondo comma) che 'il rumore immesso nell'area in cui si
sovrappongono piu' fasce di pertinenza non deve superare
complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione
previsti per le singole infrastrutture'. Se si considera solo il
rumore maggiore, l'intervento deve avere luogo sulla fonte di tale
rumore e viene meno la corresponsabilita' di tutti i gestori;
in sostanza, l'intera disciplina e' irragionevole e
contraddittoria e non ispirata (con violazione dell'art. 10, quinto
comma, della legge n.447 del 1995) al principio dell'equa
suddivisione delle responsabilita' e dei costi fra i gestori dei
differenti servizi di trasporto;
inoltre, e' introdotta una disparita' di trattamento fra le
diverse imprese aeroportuali, le cui attivita' sono condizionate da
un fattore del tutto casuale, cioe' dalle complessive condizioni di
rumore delle aree in cui sono inseriti gli aeroporti. Il maggiore
onere su alcune imprese per fattori estranei all'esercizio della
funzione aeroportuale ha un effetto distorsivo della libera
concorrenza fra aeroporti, poiche' i costi diventano maggiori per
situazioni di fatto estranee al potere di controllo e di
programmazione delle singole imprese aeroportuali e, comunque,
estranee alla funzione del trasporto aereo;
ancora, se, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, per cui 'il
rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono piu' fasce di
pertinenza non deve superare complessivamente il maggiore fra i
valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture',
se coesistono (come sempre accade) rumori stradali e rumori da
traffico aereo, il trasporto aereo non puo' raggiungere il limite
previsto per tale trasporto (quando tale limite sara' determinato),
perche' il limite sara' abbassato. Visto che comunque esiste un
rumore da traffico stradale, il rumore aeroportuale non potra' essere
pari al limite, ma dovra' (al massimo) essere pari al limite previsto
per il trasporto aereo, dedotto il quid di inquinamento acustico
prodotto dal trasporto stradale;
un ultimo punto denota la complessiva irrazionalita' della
disciplina. Poiche' il termine di adeguamento delle imprese
aeroportuali e' piu' breve di dieci anni, vi e' da credere che,
effettuati gli interventi da parte delle imprese aeroportuali, gli
altri gestori non debbano piu' espletare alcuna attivita' posto che
il rumore residuo potrebbe essere irrilevante, soprattutto se si
considera il criterio dell'art. 4, secondo comma, per cui 'il rumore
immesso nell'area in cui si sovrappongono piu' fasce di pertinenza
non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di
immissione previsti per le singole infrastrutture'. In tale logica,
sarebbe vanificato il principio della concorrenza fra gli interventi
di risanamento dei diversi gestori.
Non si puo' infine condividere la tesi della sentenza impugnata
(p.19) per cui 'la regione potrebbe indicare priorita' diverse
nell'esecuzione dei piani di risanamento in modo da assicurare quella
coincidenza temporale di esecuzione dei piani di risanamento
aeroportuali con quelli delle altre infrastrutture'. Tale potere
della regione non altera l'irrazionalita' del complessivo quadro
delle disposizioni, perche', comunque, i correttivi introdotti dalla
regione non possono modificare il disegno di insieme, del tutto
sfavorevole alle imprese aeroportuali. Il potere della regione (di
mero adattamento) non elimina la diversa scansione cronologica degli
interventi o, comunque, non vi e' nessun obbligo della regione a tale
proposito e non si puo' fare dipendere la razionalita' del decreto
dalla possibilita' che i vizi di irrazionalita' siano corretti in
fase attuativa dalla regione, quando questa non ha alcun obbligo in
tale senso.
Sulla base delle precedenti considerazioni, in fatto ed in
diritto, e con espressa riserva di ogni ulteriore produzione o
deduzione, anche istruttorie, le tre Societa' appellanti, Soc. Gesac,
Soc. Sagat e Soc. Sacbo, come sopra rappresentate, difese e
domiciliate, concludono:
Voglia l'ecc.mo Consiglio di Stato, annullare e/o riformare la
sentenza resa inter partes dal Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, Sezione seconda bis, in data 10 gennaio 2002, n. 3382/02,
e, pertanto, annullare il decreto del Ministro dell'ambiente in data
29 novembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2000, n. 285) e di ogni atto connesso, presupposto e conseguente. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con decreto del 17 gennaio 2003 il Presidente del Consiglio di
Stato ha autorizzato i sottoscritti ad integrare la notifica del
presente atto di appello per mezzo di pubblici proclami, mediante
inserzione di un avviso riassuntivo ma esaustivo contenente l'oggetto
del ricorso e le censure proposte, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in conformita' delle disposizioni dell'art. 31
della legge n. 340/2000.
Avv. prof. Maurizio Riguzzi
Avv. prof. Gustavo Romanelli
S-640 (A pagamento).