Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione pro soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge30 aprile 1999, n. 130 la 'Legge sulla Cartolarizzazione' e
dell'art. 58 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385 il
'Testo Unico Bancario').
Quarzo Lease S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'art. 3
della Legge sulla Cartolarizzazione, avente sede legale in Milano,
Galleria del Corso n. 2 (di seguito, 'Quarzo Lease'), in forza di un
contratto quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili
in blocco (di seguito, 'Accordo Quadro') stipulato in data 29 ottobre
2002 con SelmaBipiemme Leasing S.p.a., avente sede legale in Milano,
via Battistotti Sassi n. 11/A (di seguito, 'Selma' o il 'Cedente'),
Quarzo ha acquistato pro soluto ed in blocco da Selma ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, nonche' dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing
stipulati da Selma in qualita' di concedente come da avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - parte seconda - n. 256
del 31 ottobre 2002.
In forza del predetto Accordo Quadro Quarzo Lease acquisiva
inoltre la facolta' di acquistare da Selma, su base rotativa,
ulteriori portafogli di crediti nei termini ed alle condizioni
previste nel suddetto Accordo Quadro.
Cio' premesso, Quarzo Lease comunica che in data 17 gennaio 2003
ha acquistato pro soluto ed in blocco da Selma ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, nonche' dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, un portafoglio ulteriore di crediti (di seguito i
'Crediti') derivanti da contratti di leasing (di seguito i 'Contratti
di Leasing'), stipulati tra Selma, in qualita' di concedente, e gli
utilizzatori (di seguito gli 'Utilizzatori') dei beni che ne formano
oggetto (di seguito i 'Beni'), con efficacia dalla data di
pubblicazione del presente avviso (di seguito 'Data di Conclusione').
I Crediti includono, inter alia, l'insieme di ogni e qualsiasi
diritto di credito, anche futuro e/o eventuale (ivi inclusi i diritti
di credito relativi agli ammontari derivanti dalla vendita o dalla
successiva concessione in leasing di un Bene, poste in essere dal
Cedente a seguito della risoluzione di un Contratto di Leasing), al
netto di I.V.A., vantato da Selma in dipendenza dei Contratti di
Leasing medesimi afatta eccezione per i diritti di credito derivanti
dall'eventuale esercizio da parte degli Utilizzatori dell'opzione di
acquisto dei Beni prevista nei Contratti di Leasing (c.d. riscatto)],
delle relative garanzie accessorie e delle polizze assicurative
concernenti i Contratti di Leasing o i Beni locati, ivi inclusi,
senza limitazione:
(i) qualsiasi diritto e credito per il pagamento dei canoni
periodici previsti ai sensi dei Contratti di Leasing;
(ii) qualsiasi diritto e credito relativo al pagamento di
qualsiasi importo per danni sofferti, spese (ivi incluse le spese
legali e giudiziarie sostenute da Selma in sede di recupero dei
Crediti inadempiuti), costi, commissioni, oneri ed accessori dovuti,
compresi eventuali interessi di mora o interessi che dovessero
maturare per effetto di dilazioni concesse dal Cedente nel pagamento
dei canoni periodici previsti dai Contratti di Leasing;
(iii) ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione, sostanziale e processuale, inerente o comunque
accessoria ai predetti diritti e crediti, ivi incluso, a mero titolo
esemplificativo, il diritto di dichiarare gli Utilizzatori ed
eventuali garanti decaduti dal beneficio del termine;
(iv) tutti i diritti al pagamento di quanto dovuto in base ai
Contratti di Leasing a seguito di azioni revocatorie di tali
contratti e dei pagamenti effettuati ai sensi dei medesimi che
dovessero essere esperite nei confronti del Cedente o di Quarzo Lease
nell'ambito di procedure concorsuali ovvero a seguito dell'eventuale
risoluzione dei Contratti di Leasing. Viceversa non fanno parte dei
Crediti oggetto di cessione in blocco i diritti di credito vantati da
Selma nei confronti degli Utilizzatori per il versamento di premi
assicurativi anticipati da Selma ai sensi di polizze assicurative
relative ai Beni.
I Crediti sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri:
1) sono espressi in Euro o in Lire italiane e pagabili in tali
valute;
2) i rispettivi Contratti di Leasing sono stati stipulati da
Selma in qualita' di concedente;
3) i Beni oggetto dei Contratti di Leasing da cui derivano sono
veicoli, immobili e impianti e macchinari;
4) alla Data di Trasferimento dei Crediti, gli Utilizzatori dei
beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing non si trovano in
stato di insolvenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del
r.d. 16 marzo 1942,n. 267 (legge fallimentare);
5) gli Utilizzatori dei Beni oggetto dei relativi Contratti di
Leasing sono domiciliati in Italia alla data di sottoscrizione del
Contratto di Leasing medesimo nonche' alla data di Trasferimento dei
Crediti;
6) la registrazione eventualmente richiesta in relazione ai
Beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing e' stata effettuata in
Italia;
7) derivano da Contratti di Leasing i cui Beni, se immobili,
sono costruzioni gia' terminate e i cui verbali di presa consegna
sono stati regolarmente sottoscritti e consegnati dall'Utilizzatore;
8) nei confronti dei Contratti di Leasing da cui derivano e di
ogni garanzia ad essi accessoria non e' in essere, ne' e' stato
formalmente promosso o minacciato alcun giudizio;
9) i rispettivi Contratti di Leasing sono stati sottoscritti
successivamente al 1. gennaio 1995;
10) tutti i Beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing sono
coperti da polizza assicurativa il cui beneficiario e' Selma,
direttamente oppure indirettamente (tramite un'appendice di vincolo);
11) i rispettivi Contratti di Leasing non sono stati stipulati
da Selma con una pubblica amministrazione, ente locale o altro ente
territoriale italiano in qualita' di Utilizzatore;
12) i rispettivi Contratti di Leasing non sono stati stipulati
da Selma con dipendenti di Selma o di societa' da questa controllate
o a questa collegate, o con societa' da Selma controllate o a Selma
collegate;
13) gli Utilizzatori dei Beni oggetto dei relativi Contratti di
Leasing non hanno ricevuto alcuna agevolazione o contributo in conto
canoni di locazione finanziaria ai sensi di legge, con l'eccezione
del contributo in conto canoni di locazione finanziaria previsto
dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 (Artigiancassa);
14) il tasso di interessi previsto dai rispettivi Contratti di
Leasing e' un tasso fisso oppure un tasso variabile e, in
quest'ultimo caso, il tasso applicato e' Euribor-3mesi oltre ad un
margine non inferiore a 20 basis points;
15) i rispettivi Contratti di Leasing prevedono che ciascun
canone periodico deve essere pagato su base mensile, bimestrale o
trimestrale, tramite addebito diretto oppure ricevuta bancaria oppure
bonifico bancario;
16) i rispettivi Contratti di Leasing sono disciplinati dalla
legge italiana;
17) la scadenza dell'ultimo canone periodico dovuto
dall'Utilizzatore non e' prevista oltre il 25 luglio 2015;
18) il rapporto fra (i) il valore residuale (riscatto) e (ii)
il valore originario del Bene oggetto di ciascun Contratto di Leasing
(cosi' come tali valori sono previsti nel Contratto di Leasing
stesso) non supera, in percentuale, i seguenti livelli:
20%, nel caso di Beni che siano veicoli;
30%, nel caso di Beni che siano immobili;
15%, nel caso di Beni che siano impianti e macchinari;
19) per ciascun Contratto di Leasing il valore nominale
complessivo in linea capitale (escluso il valore di riscatto finale)
dei Crediti ancora dovuti non supera Euro 2.300.000;
20) per ciascun Contratto di Leasing avente ad oggetto veicoli
il valore nominale complessivo in linea capitale (escluso il valore
di riscatto finale) dei Crediti ancora dovuti non supera Euro 50.000;
21) per ciascun Contratto di Leasing avente ad oggetto immobili
il valore nominale complessivo in linea capitale (escluso il valore
di riscatto finale) dei Crediti ancora dovuti non supera Euro
1.800.000;
22) per ciascun Contratto di Leasing avente ad oggetto impianti
e macchinari il valore nominale complessivo in linea capitale
(escluso il valore di riscatto finale) dei Crediti ancora dovuti non
supera Euro 425.000;
23) i rispettivi Contratti di Leasing non sono stati stipulati
da Selma con persone fisiche in qualita' di Utilizzatori, con
l'eccezione di persone fisiche che stipulano il relativo Contratto di
Leasing in qualita' di imprenditori individuali oppure di lavoratori
autonomi;
24) qualora i Beni siano veicoli, impianti o macchinari, i
rispettivi Contratti di Leasing hanno una durata originaria non
superiore a 5 anni;
25) i rispettivi Contratti di Leasing non sono coperti da una
Convenzione SPATI ('Societa' Pubblicita' Affari Totalizzatori
Informazioni S.p.a.');
26) qualora i Beni oggetto del relativo Contratto di Leasing
siano veicoli, impianti o macchinari, i primi tre canoni periodici
sono stati regolarmente e tempestivamente pagati;
27) qualora i Beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing
siano beni immobili, il primo canone periodico e' stato regolarmente
e tempestivamente pagato;
28) il complessivo importo finanziato da Selma ai sensi del
relativo Contratto di Leasing non supera il 100% del valore del Bene
che ne forma oggetto;
29) qualora i Beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing
siano veicoli, i relativi Contratti di Leasing non costituiscono il
primo accordo di locazione finanziaria stipulato fra Selma e il
rispettivo utilizzatore;
30) i rispettivi Contratti di Leasing non costituiscono ipotesi
di leasing c.d. 'operativo' (cioe' contratti di leasing ai sensi dei
quali:
(i) il concedente sia tenuto ad un obbligo di manutenzione
rispetto al Bene o di fornitura all'Utilizzatore di servizi
addizionali;
(ii) sull'Utilizzatore gravino tutti i costi, le tasse e le
spese;
(iii) l'Utilizzatore sia in ogni caso tenuto a pagare i
canoni periodici dovuti anche in caso di mancato funzionamento,
perimento o indisponibilita' del Bene per ragioni non imputabili al
concedente);
31) i rispettivi Contratti di Leasing prevedono che ciascun
canone periodico dovra' essere fatturato alla relativa data di
scadenza (o in prossimita' della stessa).
Restano peraltro esclusi dal blocco di Crediti oggetto di
cessione come sopra identificato, i crediti derivanti da:
contratti di leasing stipulati da Selma in relazione ai quali
non e' stato pagato integralmente anche soltanto un canone periodico
scaduto da almeno 30 giorni;
contratti di leasing stipulati da Selma in relazione ai quali
non sono stati pagati:
(i) almeno 6 canoni periodici scaduti, in caso di canoni con
scadenza mensile;
(ii) 4 canoni periodici scaduti, in caso di canoni con
scadenza bimestrale;
(iii) 3 canoni periodici scaduti, in caso di canoni con
scadenza trimestrale.
Quarzo ha conferito incarico a Selma affinche', in suo nome e
per suo conto, proceda all'incasso dei Crediti. In forza di tale
incarico gli Utilizzatori ceduti e i loro eventuali garanti,
successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Selma i
Crediti nelle forme nelle quali il pagamento dei Crediti era ad essi
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori
indicazioni che potranno essere comunicate agli utilizzatori ceduti.
Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia
mediante comunicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
I conduttori di contratti di locazione finanziaria stipulati con
Selma, nonche' i loro garanti, successori o aventi causa, al fine di
verificare la propria posizione alla luce del criteri sopra indicati,
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Selma, Ufficio
affari societari e vigilanza, tel. 0274822107, nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
Quarzo Lease S.r.l.: dott. Maurizio Dattilo.
S-697 (A pagamento).