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Sede in Castel San Pietro Terme (Bologna), via Mazzini n. 206 Costituita con rogito Carlo Fiorentini n. 1356/655 in data 24 marzo 1973 durata fino al 31 dicembre 2030 Omologata dal Tribunale di Bologna il 24 marzo 1973 n. 20022 Iscritta al registro prefettizio sezione produzione e lavoro Busc. n. 2667/125335 Codice fiscale e partita IVA n. 00516840378 Progetto di fusione 1. Partecipano alla fusione per incorporazione la cooperativa Trascoop e Servizi - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna), via Mazzini n. 206, costituita il 24 marzo 1973 a rogito del dott. Carlo Fiorentini n. 1356/655, iscritta presso la Cancelleria commerciale del Tribunale di Bologna al n. 20022 registro societa' codice fiscale n. 00516840378, incorporante e la Cooperativa Trasporti Medicina - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata con sede in Medicina (Bologna) in via Licurgo Fava n. 527, costituita il 15 marzo 1973 a rogito del dott. Carlo Fiorentini n. 1328/639, iscritta presso la Cancelleria commerciale del Tribunale di Bologna al n. 19980 registro societa', codice fiscale n. 00522590371, incorporata. 2.) Omissis). 3. A seguito della incorporazione la societa' incorporante aumentera' il proprio capitale per un importo uguale a quello della societa' incorporanda per consentire l'ingresso dei soci di quest'ultima, a cui verranno assegnate quote di ugual valore nominale a quelle possedute prima della fusione, senza la necessita' di alcun conguaglio. Le societa' che partecipano alla fusione per incorporazione sono cooperative coi requisiti mutualistici previsti dal D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e la societa' incorporante e' intenzionata a mantenerli. 4. A seguito della fusione i soci della societa' incorporanda diventeranno automaticamente soci della societa' incorporante mediante iscrizione del loro nominativo nel libro soci della societa'. 5. La data a decorrere dalla quale le quote parteciperanno agli utili e' determinata nel primo esercizio chiuso successivamente all'atto di fusione. 6. La data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione per incorporazione sono imputate al bilancio della societa' incorporante e' fissato nella medesima data dell'atto di fusione. 7. Nelle societa' partecipanti alla fusione non sono presenti categorie di soci o possessori di titoli cui riservare alcun trattamento particolare. 8. Nessun vantaggio particolare e' proposto a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Il presente atto e' stato depositato c/o la cancelleria commerciale del Tribunale di Bologna in data 25 giugno 1991 al n. 23259. Il richiedente: Avoni Claudio. S-9019 (A pagamento).