(GU Parte Seconda n.130 del 5-6-1993)

      Il Centro Agro-Alimentare di Genova - Societa' consortile p.a.,
 con il patrocinio degli avvocati Franco Bonelli, Giuseppe Pericu e
 Federico Sorrentino, domiciliato presso lo studio del terzo, in Roma,
 Lungotevere delle Navi, 30, ha impugnato con ricorso dinanzi al
 T.A.R. Lazio (n. 1720/92) e successivi motivi aggiunti:
      1) nota Ministero industria commercio artigianato 28 febbraio
 1992, prot. 245478, con cui si comunicava la non ammissione della
 ricorrente alle agevolazioni ex lege 41/86;
      2) decreto Ministro industria commercio artigianato 21 dicembre
 1990, di approvazione della graduatoria generale dei mercati
 agro-alimentari all'ingrosso ammissibili ai contributi di cui
 all'art. 11, commi 15 e 16, legge 26 febbraio 1986, n. 41;
      3) DD.MM. 21 dicembre 1990 di ammissione ai contributi ex lege
 41/86 ad altre societa' richiedenti;
      4) ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o
 comunque connesso con i precedenti, ivi espressamente compresi, il
 parere della Commissione di esperti di cui al punto 2 della delibera
 CIPE 21 dicembre 1988, la stessa delibera CIPE 21 dicembre 1988; il
 D.M. 2 febbraio 1990; la circolare Ministero industria commercio
 artigianato - Dir. gen. commercio interno e consumi industriali - 9
 maggio 1990, n. 252243 e infine il decreto Ministro industria
 commercio artigianato 16 ottobre 1991; la deliberazione CIPE 31
 gennaio 1992; il decreto Ministro industria commercio artigianato 15
 aprile 1992.
    Queste le censure:
      A. Con riferimento alla nota 28 febbraio 1992, al decreto 21
 dicembre 1990, al parere della Commissione di esperti costituita ai
 sensi del punto 2 delibera CIPE 21 dicembre 1988 e, in via derivata,
 a tutti gli atti di erogazione dei benefici ad altre imprese si e'
 denunciato:
      1) Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 16 legge 28
 febbraio 1986, n. 41. Violazione e falsa applicazione punto 1
 delibera CIPE 21 dicembre 1988. Eccesso di potere per carenza dei
 presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti:
 l'esclusione della ricorrente dall'ammissione ai contributi consiste
 illegittimamente nel fatto che alla data della domanda di
 finanziamento il capitale della Societa' risultava essere posseduto
 interamente da soggetti pubblici, mentre la legge e la delibera CIPE
 richiedevano come requisito solo la dimostrazione di possedere una
 struttura societaria che prevedesse, ovvero consentisse, l'ingresso
 di privati;
      2) Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 16 legge n.
 41/1986. Violazione dei principi in materia di interpretazione delle
 leggi. Eccesso di potere per illogicita'. Ingiustizia grave e
 manifesta: se anche la formulazione letterale fosse poco chiara, la
 disciplina in esame non avrebbe potuto che essere interpretata in
 senso favorevole all'ammissione della Societa' ricorrente in quanto
 una diversa lettura della norma appare illogica e gravemente
 discriminatoria, e del resto scopo del legislatore e' quello di
 incentivare l'assunzione di siffatte iniziative;
      3) Violazione art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di
 potere per insufficiente motivazione: nell'escludere la ricorrente
 dall'ammissione ai benefici, il Ministero e' incorso in un vizio di
 motivazione; non si comprende per quale ragione le previsioni
 contenute nell'atto costitutivo e nello statuto attestanti la
 struttura giuridica della ricorrente e la sua natura 'mista', a
 prevalente partecipazione pubblica, non fossero sufficienti a
 soddisfare i requisiti imposti dal legislatore. In subordine. Con
 riferimento ai provvedimenti sub A) nonche' alla delibera CIPE 21
 dicembre 1988;
      4) Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 11, comma 16, legge n. 41/1986, per contrasto con gli artt.
 3 e 41 Cost.: qualora dovesse essere interpretata nel senso che al
 momento della domanda di finanziamento deve esseresi gia'
 perfezionato l'ingresso dei privati nella compagine societaria, la
 legge sarebbe idoneaa a ingenerare gravi disparita' di trattamento
 tra operatori economici, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.
      5) Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 11, comma 16 legge 41/1986 per contrasto con l'art. 3 Cost.
 sotto diverso profilo: la norma risulta anche discriminatoria nei
 confronti delle societa' a totale partecipazione pubblica, che
 vengono di per se' escluse dai finanziamenti.
    Motivi aggiunti:
      A) Con riferimento alla circolare Ministero industria 9 maggio
 1990, n. 252243 si e' denunciato:
      1) Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 16 legge n.
 41/1986. Violazione e falsa applicazione punto 1 delibera CIPE 21
 dicembre 1988. Eccesso di potere per illogicita': arbitrariamente la
 circolare ministeriale ha introdotto una previsione restrittiva alla
 disciplina sopra richiamata;
      2) In subordine: Illegittimita' derivata dall'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 11, comma 16, legge 41/86, per contrasto con
 gli articoli 3 e 41 Cost.: se la legge dovesse essere interpretata
 nel senso che al momento della domanda di finanziamento deve essersi
 gia' perfezionato l'ingresso dei privati nella compagine societaria,
 sarebbe assolutamente idonea a ingenerare gravi disparita' di
 trattamento, allora tutti gli atti impugnati sarebbero viziati in via
 derivata sotto il profilo dedotto in rubrica;
      3) Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 11, comma 16, legge 41/1986 per contrasto con l'art. 3
 Cost. sotto diverso profilo: la norma risulta anche discriminatoria
 nei confronti delle societa' a totale partecipazione pubblica, che
 vengono di per se' escluse dai finanziamenti;
      B) Con riferimento alla nota 28 febbraio 1992, al decreto 21
 dicembre 1990, recante l'approvazione della graduatoria e ai DD.MM.
 di pari data di ammissione ai benefici;
      4) Invalidita' derivata dall'illegittimita' della circolare per
 i motivi precedenti;
      5) Violazione decreto Ministero industria 2 febbraio 1990.
 Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei
 fatti. Violazione art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per
 carenza di motivazione e contraddittorieta' estrinseca: se la domanda
 della ricorrente e il relativo progetto di intervento sono stati
 esaminati, delle valutazioni compiute non vi e' traccia negli atti
 del procedimento e comunque l'esame e' stato lacunoso e superficiale
 e la determinazione del punteggio e' avvenuta prescindendo
 dall'applicazione dei criteri del D.M.;
      C) Con riferimento a tutti gli atti,' successivi ai decreti
 ministeriali di approvazione della graduatoria e di ammissione ai
 benefici, concernenti il procedimento per l'erogazione dei benefici e
 le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e, segnatamente il
 decreto 16 ottobre 1991, la delibera CIPE 31 gennaio 1992, il decreto
 15 aprile 1992;
      6) Invalidita' derivata da tutti i profili di illegittimita',
 dedotti con il ricorso e con i motivi che precedono.
      Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati al
 Ministero industria commercio artigianato, al CIPE, alla Commissione
 di esperti, al Centro agroalimentare romano - CAR - S.p.a., al
 Consorzio mercati 2000 - Comercati 2000 S.p.a. Milano, al Centro
 agroalimentare Torino CAAT S.c.p.a., al Centro agrolimentare Bologna
 - CAAB - S.c.p.a., al Mercato agroalimentare Verona S.p.a., alla
 Societa' consortile agroalimentare di Padova.
      Il ricorso e' pendente dinanzi alla III Sezione del T.A.R. Lazio
 che con sentenza n. 275/93 ha ordinato l'integrazione del
 contraddittorio e autorizzato la notifica per pubblici proclami nei
 confronti delle Societa' inserite nella graduatoria generale di cui
 al decreto 21 dicembre 1990. In tale provvedimento i controinteressat
 i risultano cosi' individuati:
      Mercati di interesse nazionale: Milano (Coomercati 2000
 S.c.p.a.); Bologna (Soc. cons. centro agroalimentare); Fondi
 (Societa' consortile M.O.F. S.p.a.); Catania (Mercati agro alimentari
 sicilia S.c.p.a.); Napoli; Roma (Car S.p.a.); Torino (Societa'
 consortile C.A.A.T. S.p.a.); Verona;
      mercati di interesse regionale: Padova, Palermo; S. Benedetto
 d/T (Centro agro alimentare Piceno S.c.r.l.); Rimini; Cosenza (Comac
 S.c.r.l. - Montalto Uffugo); Bari (Consorzio agricolo alimentare Bari
 S.c.r.l.); Catanzaro; Messina; Pagani; Pescara; Pordenone; Brescia;
      Mercati di interesse provinciale: Belluno; Reggio Calabria;
 Fasano; Parma; Piano di Sorrento; Arezzo; Crema; Viterbo; Latina;
 Macerata; Cuneo; Modena; Salerno; Vignola; Benevento; Nuoro; Sermide;
 Oristano.
    Roma, 31 maggio 1993
    Avv. Franco Bonelli - Avv. Giuseppe Pericu
    Avv. Federico Sorrentino
S-9785 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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