Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il Centro Agro-Alimentare di Genova - Societa' consortile p.a.,
con il patrocinio degli avvocati Franco Bonelli, Giuseppe Pericu e
Federico Sorrentino, domiciliato presso lo studio del terzo, in Roma,
Lungotevere delle Navi, 30, ha impugnato con ricorso dinanzi al
T.A.R. Lazio (n. 1720/92) e successivi motivi aggiunti:
1) nota Ministero industria commercio artigianato 28 febbraio
1992, prot. 245478, con cui si comunicava la non ammissione della
ricorrente alle agevolazioni ex lege 41/86;
2) decreto Ministro industria commercio artigianato 21 dicembre
1990, di approvazione della graduatoria generale dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso ammissibili ai contributi di cui
all'art. 11, commi 15 e 16, legge 26 febbraio 1986, n. 41;
3) DD.MM. 21 dicembre 1990 di ammissione ai contributi ex lege
41/86 ad altre societa' richiedenti;
4) ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o
comunque connesso con i precedenti, ivi espressamente compresi, il
parere della Commissione di esperti di cui al punto 2 della delibera
CIPE 21 dicembre 1988, la stessa delibera CIPE 21 dicembre 1988; il
D.M. 2 febbraio 1990; la circolare Ministero industria commercio
artigianato - Dir. gen. commercio interno e consumi industriali - 9
maggio 1990, n. 252243 e infine il decreto Ministro industria
commercio artigianato 16 ottobre 1991; la deliberazione CIPE 31
gennaio 1992; il decreto Ministro industria commercio artigianato 15
aprile 1992.
Queste le censure:
A. Con riferimento alla nota 28 febbraio 1992, al decreto 21
dicembre 1990, al parere della Commissione di esperti costituita ai
sensi del punto 2 delibera CIPE 21 dicembre 1988 e, in via derivata,
a tutti gli atti di erogazione dei benefici ad altre imprese si e'
denunciato:
1) Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 16 legge 28
febbraio 1986, n. 41. Violazione e falsa applicazione punto 1
delibera CIPE 21 dicembre 1988. Eccesso di potere per carenza dei
presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti:
l'esclusione della ricorrente dall'ammissione ai contributi consiste
illegittimamente nel fatto che alla data della domanda di
finanziamento il capitale della Societa' risultava essere posseduto
interamente da soggetti pubblici, mentre la legge e la delibera CIPE
richiedevano come requisito solo la dimostrazione di possedere una
struttura societaria che prevedesse, ovvero consentisse, l'ingresso
di privati;
2) Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 16 legge n.
41/1986. Violazione dei principi in materia di interpretazione delle
leggi. Eccesso di potere per illogicita'. Ingiustizia grave e
manifesta: se anche la formulazione letterale fosse poco chiara, la
disciplina in esame non avrebbe potuto che essere interpretata in
senso favorevole all'ammissione della Societa' ricorrente in quanto
una diversa lettura della norma appare illogica e gravemente
discriminatoria, e del resto scopo del legislatore e' quello di
incentivare l'assunzione di siffatte iniziative;
3) Violazione art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di
potere per insufficiente motivazione: nell'escludere la ricorrente
dall'ammissione ai benefici, il Ministero e' incorso in un vizio di
motivazione; non si comprende per quale ragione le previsioni
contenute nell'atto costitutivo e nello statuto attestanti la
struttura giuridica della ricorrente e la sua natura 'mista', a
prevalente partecipazione pubblica, non fossero sufficienti a
soddisfare i requisiti imposti dal legislatore. In subordine. Con
riferimento ai provvedimenti sub A) nonche' alla delibera CIPE 21
dicembre 1988;
4) Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale
dell'art. 11, comma 16, legge n. 41/1986, per contrasto con gli artt.
3 e 41 Cost.: qualora dovesse essere interpretata nel senso che al
momento della domanda di finanziamento deve esseresi gia'
perfezionato l'ingresso dei privati nella compagine societaria, la
legge sarebbe idoneaa a ingenerare gravi disparita' di trattamento
tra operatori economici, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.
5) Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale
dell'art. 11, comma 16 legge 41/1986 per contrasto con l'art. 3 Cost.
sotto diverso profilo: la norma risulta anche discriminatoria nei
confronti delle societa' a totale partecipazione pubblica, che
vengono di per se' escluse dai finanziamenti.
Motivi aggiunti:
A) Con riferimento alla circolare Ministero industria 9 maggio
1990, n. 252243 si e' denunciato:
1) Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 16 legge n.
41/1986. Violazione e falsa applicazione punto 1 delibera CIPE 21
dicembre 1988. Eccesso di potere per illogicita': arbitrariamente la
circolare ministeriale ha introdotto una previsione restrittiva alla
disciplina sopra richiamata;
2) In subordine: Illegittimita' derivata dall'illegittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 16, legge 41/86, per contrasto con
gli articoli 3 e 41 Cost.: se la legge dovesse essere interpretata
nel senso che al momento della domanda di finanziamento deve essersi
gia' perfezionato l'ingresso dei privati nella compagine societaria,
sarebbe assolutamente idonea a ingenerare gravi disparita' di
trattamento, allora tutti gli atti impugnati sarebbero viziati in via
derivata sotto il profilo dedotto in rubrica;
3) Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale
dell'art. 11, comma 16, legge 41/1986 per contrasto con l'art. 3
Cost. sotto diverso profilo: la norma risulta anche discriminatoria
nei confronti delle societa' a totale partecipazione pubblica, che
vengono di per se' escluse dai finanziamenti;
B) Con riferimento alla nota 28 febbraio 1992, al decreto 21
dicembre 1990, recante l'approvazione della graduatoria e ai DD.MM.
di pari data di ammissione ai benefici;
4) Invalidita' derivata dall'illegittimita' della circolare per
i motivi precedenti;
5) Violazione decreto Ministero industria 2 febbraio 1990.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei
fatti. Violazione art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per
carenza di motivazione e contraddittorieta' estrinseca: se la domanda
della ricorrente e il relativo progetto di intervento sono stati
esaminati, delle valutazioni compiute non vi e' traccia negli atti
del procedimento e comunque l'esame e' stato lacunoso e superficiale
e la determinazione del punteggio e' avvenuta prescindendo
dall'applicazione dei criteri del D.M.;
C) Con riferimento a tutti gli atti,' successivi ai decreti
ministeriali di approvazione della graduatoria e di ammissione ai
benefici, concernenti il procedimento per l'erogazione dei benefici e
le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e, segnatamente il
decreto 16 ottobre 1991, la delibera CIPE 31 gennaio 1992, il decreto
15 aprile 1992;
6) Invalidita' derivata da tutti i profili di illegittimita',
dedotti con il ricorso e con i motivi che precedono.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati al
Ministero industria commercio artigianato, al CIPE, alla Commissione
di esperti, al Centro agroalimentare romano - CAR - S.p.a., al
Consorzio mercati 2000 - Comercati 2000 S.p.a. Milano, al Centro
agroalimentare Torino CAAT S.c.p.a., al Centro agrolimentare Bologna
- CAAB - S.c.p.a., al Mercato agroalimentare Verona S.p.a., alla
Societa' consortile agroalimentare di Padova.
Il ricorso e' pendente dinanzi alla III Sezione del T.A.R. Lazio
che con sentenza n. 275/93 ha ordinato l'integrazione del
contraddittorio e autorizzato la notifica per pubblici proclami nei
confronti delle Societa' inserite nella graduatoria generale di cui
al decreto 21 dicembre 1990. In tale provvedimento i controinteressat
i risultano cosi' individuati:
Mercati di interesse nazionale: Milano (Coomercati 2000
S.c.p.a.); Bologna (Soc. cons. centro agroalimentare); Fondi
(Societa' consortile M.O.F. S.p.a.); Catania (Mercati agro alimentari
sicilia S.c.p.a.); Napoli; Roma (Car S.p.a.); Torino (Societa'
consortile C.A.A.T. S.p.a.); Verona;
mercati di interesse regionale: Padova, Palermo; S. Benedetto
d/T (Centro agro alimentare Piceno S.c.r.l.); Rimini; Cosenza (Comac
S.c.r.l. - Montalto Uffugo); Bari (Consorzio agricolo alimentare Bari
S.c.r.l.); Catanzaro; Messina; Pagani; Pescara; Pordenone; Brescia;
Mercati di interesse provinciale: Belluno; Reggio Calabria;
Fasano; Parma; Piano di Sorrento; Arezzo; Crema; Viterbo; Latina;
Macerata; Cuneo; Modena; Salerno; Vignola; Benevento; Nuoro; Sermide;
Oristano.
Roma, 31 maggio 1993
Avv. Franco Bonelli - Avv. Giuseppe Pericu
Avv. Federico Sorrentino
S-9785 (A pagamento).