MACQUARIE BANK LIMITED, FILIALE ITALIANA Iscritta al numero 5604 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385
del 1 settembre 1993
Via Benigno Crespi 19, Milano, Italia
Codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano numero 04896320969

PERLA FINANCE CO. 2007-1 S.R.L. Iscritta al numero 39403 dell'elenco generale
tenuto presso l'Ufficio Italiano Cambi
ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. numero 385
del 1 settembre 1993
Sede sociale in Via Romanino,1 25122 Brescia, Italia
Codice fiscale e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Brescia numero 02850240983

(GU Parte Seconda n.112 del 20-9-2008)

Avviso di retrocessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo
58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico
Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003
(il "Codice Privacy").
 
   Macquarie  Bank Limited, Succursale italiana ("Macquarie") comunica
che in data 16 settembre 2008 ha concluso con PERLA Finance Co. 2007-1
S.r.l. (la "Societa'") un contratto in virtu' del quale le parti:
      (i) hanno risolto per mutuo consenso il contratto di cessione da
esse   sottoscritto   in   data   13  dicembre  2007  (il  "Precedente
Contratto")  e per effetto del quale Macquarie aveva ceduto pro soluto
alla  Societa',  e  la  Societa' aveva acquistato pro soluto, ai sensi
della   legge   n.   130   del   30   aprile  1999  (la  "Legge  sulla
Cartolarizzazione  dei  Crediti"), un portafoglio di crediti pecuniari
individuabili  in  blocco e derivanti dai mutui ipotecari residenziali
erogati  da  Macquarie  alla  propria  clientela  (rispettivamente, il
"Portafoglio"  ed  i  "Crediti");  di  tale  cessione  e'  stata  data
comunicazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti
e  dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario mediante pubblicazione di
un  avviso  di  cessione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
Italiana  Parte  II  n. 144 del 13 dicembre 2008 (come rettificato con
successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  n.  148  del  22  dicembre  2008)  e registrazione presso il
registro delle imprese di Brescia;
      (ii)  per  effetto  della risoluzione consensuale del Precedente
Contratto  di  cui  al  precedente punto (i), la Societa' ha rivenduto
pro-soluto  a  Macquarie, e Macquarie ha riacquistato pro soluto dalla
Societa',  il  Portafoglio  ed i rispettivi Crediti ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo  58  del  Testo Unico Bancario. In particolare,
hanno  formato oggetto di retrocessione pro soluto a Macquarie tutti i
Crediti  (esistenti  al  16  settembre 2008, data della retrocessione)
derivanti  dai  mutui ipotecari residenziali in bonis erogati ai sensi
di  contratti  di  mutuo  stipulati da Macquarie che, alla data del 30
novembre 2007, rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
        1.  siano  stati  erogati  ai  sensi  di  contratti  di  mutuo
disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana;
        2.  siano  stati concessi da Macquarie in qualita' di soggetto
mutuante;
        3. il cui debito residuo in linea capitale risulti:
      (a) inferiore o uguale ad Euro 500.000, per i mutui garantiti da
un'ipoteca  su  bene/i  immobile/i  situato/i  nelle  seguenti regioni
italiane Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino
Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
      (b) inferiore o uguale ad Euro 400.000, per i mutui garantiti da
un'ipoteca  su  bene/i  immobile/i  situato/i  nelle  seguenti regioni
italiane Toscana, Marche, Umbria e Lazio;
      (c) inferiore o uguale ad Euro 250.000, per i mutui garantiti da
un'ipoteca  su  bene/i  immobile/i  situato/i  nelle  seguenti regioni
italiane  Abruzzo,  Campania,  Molise,  Puglia,  Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna;
        4. non siano in fase di pre-ammortamento;
        5. in relazione ai quali almeno una rata e' stata pagata;
        6.  in  relazione  ai  quali  tutte  le rate dovute sono state
pagate;
        7. che prevedano il pagamento di rate con cadenza mensile;
        8.  in  relazione  ai  quali  il debitore abbia autorizzato il
pagamento delle rate tramite disposizione permanente di addebito (RID)
sul proprio conto corrente;
        9.  in  relazione  ai  quali,  ad  ogni  data  successiva alla
rispettiva  data  di  erogazione,  non  si  siano  accumulate due rate
consecutive scadute e non pagate;
        10.  siano  stati  erogati,  cosi'  come indicato nel relativo
contratto di mutuo, come mutui "fondiari" ai sensi degli articoli 38 e
seguenti del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993;
        11.   il   cui   relativo   debitore   o   debitori  (in  caso
cointestazioni) siano persone fisiche;
        12.  siano  erogati  in  favore di mutuatari che, alla data di
sottoscrizione dei relativi contratti di mutuo, erano residenti ovvero
domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana;
        13.   siano  garantiti  da  un'ipoteca  su  bene/i  immobile/i
situato/i nel territorio della Repubblica Italiana;
        14.  il/i  bene/i  immobile/i  a garanzia del rispettivo mutuo
era/erano stato/i completamente ultimato/i alla data di erogazione del
mutuo;
        15.  siano  stati  interamente  erogati  ai sensi del relativo
contratto di mutuo e rispetto ai quali i mutuatari non abbiano diritto
ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo;
        16. siano denominati in Euro;
        17.  siano  garantiti da un'ipoteca di primo grado "economico"
in  favore  della  banca  erogatrice, cioe': rispetto a tali mutui non
esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a favore
di  soggetti terzi che abbiano pari grado o grado prioritario rispetto
a  quello  dell'ipoteca  costituita  a  garanzia  di  tale mutuo o, se
esistono  tali ipoteche, il relativo debito risulta gia' estinto (come
da  documentazione  prodotta dal relativo mutuatario) ovvero l'ipoteca
e'  in corso di cancellazione essendo stato ottenuto dal mutuatario il
relativo consenso alla cancellazione della precedente ipoteca;
        18. che non siano qualificati come mutui "agrari" in base agli
articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993;
        19. che non siano qualificati, in base alla normativa primaria
e  secondaria  vigente  in  Italia,  come  mutui "agevolati" e che non
prevedano alcun tipo di supporto al credito da parte di alcun terzo in
favore  del  mutuatario,  sia  con  riferimento  al  capitale che agli
interessi;
        20. che siano erogati in favore di mutuatari che, alla data di
sottoscrizione   dei   relativi   contratti   di   mutuo,   non  erano
amministratori  o  dipendenti di alcuna persona giuridica appartenente
al gruppo di Macquarie Bank;
        21. che siano erogati in favore di mutuatari che, alla data di
sottoscrizione  dei  relativi contratti di mutuo, non erano sottoposti
ad alcuna procedura fallimentare;
        22.   che   non   siano  stati  soggetti  a  ristrutturazioni,
negoziazioni,  o  modifiche,  eccezion  fatta  per  quei  muti oggetto
ristrutturazioni,  negoziazioni  o modifiche rispetto ai quali, pero',
non  si e' mai verificato un ritardo di pagamento, di nessuna rata, da
parte del rispettivo debitore;
        23.  che  non  siano  classificati  come  "mutui  derivanti da
frazionamento".  A tal fine, per "mutuo derivante da frazionamento" si
intende   un  mutuo  derivante  dalla  suddivisione  in  quote  di  un
precedente  finanziamento  erogato  per  una  somma maggiore, ai sensi
dell'articolo 39, sesto comma del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993;
        24.  che non prevedano per il mutuatario, una volta effettuato
il  rimborso  parziale  anticipato  del  capitale,  la possibilita' di
richiedere  -  successivamente  al rimborso - ulteriori erogazioni nei
limiti   e   sino   alla  concorrenza  dei  rimborsi  complessivamente
effettuati;
        25.  per i quali, in caso di tasso di interessi variabile, non
si via una soglia massima prefissata a tale tasso di interesse;
        26. che non richiedano, oltre la pagamento delle rate mensili,
l'estinzione  parziale  del  mutuo  da  parte  del  debitore  entro il
termine  di  24  mesi  dalla stipula del contratto di mutuo, salvo che
l'estinzione parziale sia stata gia' effettuata il 30 novembre 2007;
        27.   che   non   siano   destinati   ad   investimenti  (c.d.
"Buy-to-let");
        28.  che,  se  a  tasso  di  interesse fisso, non prevedano un
incremento  dell'importo  della  rata  durante  il  periodo  in cui si
applica il suddetto tasso fisso.
   In   forza   della   suddetta   retrocessione,  i  debitori  ceduti
continueranno  a  pagare a Macquarie ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti  retrocessi  nelle  forme  previste  dai relativi contratti di
mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
   Tutto  cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori
Ceduti")  sull'uso  dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati
personali  in  possesso  della  Societa'.  sono  stati raccolti presso
Macquarie.  Ai  Debitori  Ceduti  precisiamo che non verranno trattati
dati  "sensibili".  Sono  considerati  sensibili  i  dati relativi, ad
esempio,  al  Loro  stato  di  salute,  alle Loro opinioni politiche e
sindacali  ed  alle  Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice
Privacy).   I   dati   personali   dell'interessato  saranno  trattati
nell'ambito  della  normale  attivita' dei titolari del trattamento e,
precisamente,  per  quanto  riguarda  la  Societa', solo per finalita'
connesse  e  strumentali alla cessazione del Precedente Contratto, per
quanto  riguarda  Macquarie,  per  la  gestione  del Portafoglio e dei
rispettivi  Crediti,  per finalita' connesse agli obblighi previsti da
leggi,  da  regolamenti  e  dalla  normativa  comunitaria  nonche'  da
disposizioni  impartite  da autorita' a cio' legittimate dalla legge e
da  organi  di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione
ed  al  recupero  del  credito,  per  finalita'  connesse ad eventuali
ulteriori  cessioni  a  terzi  -  anche  nell'ambito  di operazioni di
cartolarizzazione  ai  sensi  della  Legge sulla Cartolarizzazione dei
Crediti  -  dello  stesso  Portafoglio e dei rispettivi Crediti (anche
insieme ad altri crediti), per finalita' connesse all'effettuazione di
servizi  di  calcolo  e di reportistica in merito agli incassi su base
aggregata  dei  Crediti  oggetto  della recessione e taluni servizi di
carattere  amministrativo.  In  relazione  alle indicate finalita', il
trattamento  dei  dati  personali  avviene mediante strumenti manuali,
informatici  e  telematici  con  logiche  strettamente  correlate alle
finalita'  stesse  e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza  dei  dati  stessi.  Si  precisa che i dati personali dei
Debitori  Ceduti  in  nostro  possesso vengono registrati e formeranno
oggetto  di  trattamento  in  base  ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente  funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per
i  quali  il  consenso  dell'interessato non e', quindi, richiesto). I
dati  personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari
della   comunicazione   strettamente   collegati   alle  sopraindicate
finalita'  del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni
o   studi   professionali  che  prestano  attivita'  di  assistenza  o
consulenza   in   materia  legale,  societa'  controllate  e  societa'
collegate, societa' di recupero crediti, ecc.. I soggetti appartenenti
alle   categorie   ai   quali   i   dati   possono  essere  comunicati
utilizzeranno  i  dati in qualita' di "titolari" ai sensi della legge,
in   piena  autonomia,  essendo  estranei  all'originario  trattamento
effettuato.  I  Debitori  Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi   ai   titolari  e  al  responsabile  del  trattamento  per
esercitare  i  diritti  riconosciuti  loro dall'articolo 13 del Codice
Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.).
   I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa  potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Macquarie
Bank Limited, Via Benigno Crespi 19, 20100 Milano.
      Milano, 16 settembre 2008

               Macquarie Bank Limited, Filiale Italiana
                       Vice Direttore Generale
                       Bevan Jeffrey Richardson
 
T-08AAB2665 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.