Pharma Finance 3 S.r.l. Iscrizione nell'Elenco Generale tenuto presso la Banca d'Italia
di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385 n. 37032
e nell'Elenco Speciale tenuto presso la Banca d'Italia
di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385 n. 33069.6
Sede Legale: in Via Egadi, 5
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04906840964

(GU Parte Seconda n.151 del 23-12-2008)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ( il "Testo Unico
Bancario").
 
   Pharma  Finance 3 S.r.l. (la "Societa'") comunica che - nell'ambito
del  programma  di  cessioni  su  base rotativa di cui al contratto di
cessione master sottoscritto con Comifin S.p.A. ("Comifin") in data 29
gennaio  2008  (giusto  avviso  di  cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31 gennaio 2008 e iscritto
nel  Registro  delle  Imprese  di Milano in data 31 gennaio 2008) - ha
concluso in data 15 dicembre 2008 con Comifin un contratto di cessione
(il  "Contratto  di  Cessione")  ai  sensi  del  quale  la Societa' ha
acquistato  pro  soluto  e  in  blocco da Comifin con efficacia dal 29
dicembre  2008  (la "Data di Cessione"), tutti i crediti derivanti dai
contratti  di  finanziamento stipulati da Comifin con i propri clienti
(i  "Contratti  di Finanziamento") e che alla data del 4 dicembre 2008
(la  "Data  di Valutazione") soddisfacevano cumulativamente i seguenti
criteri di blocco, generali e speciali, ai sensi dell'articolo 1 della
Legge  sulla  Cartolarizzazione  e  dell'articolo  58  del Testo Unico
Bancario (i "Crediti"):
Criteri Generali
   1)i  debitori  dei  Crediti (i "Debitori") e gli eventuali soggetti
che abbiano prestato garanzia in relazione ai Crediti (i "Garanti"):
      (a)non  si trovano in stato di liquidazione volontaria, ne' sono
assoggettati  a  fallimento,  a  concordato  preventivo  o  ad  alcuna
procedura  concorsuale,  ne'  e'  stata presentata domanda per il loro
assoggettamento ad alcuna di tali procedure, ne' sono (o sono stati in
passato) registrati come "in sofferenza" alla Centrale Rischi;
      (b)non  sono soci con responsabilita' illimitata di una societa'
che  si  trovi  in  alcuna  delle situazioni descritte alla precedente
lettera (a);
      (c)sono  titolari  direttamente ovvero attraverso le societa' di
cui  sono soci, di idonea autorizzazione per l'esercizio di farmacia e
sono   iscritti  presso  l'Associazione  Provinciale  di  Titolari  di
Farmacia territorialmente competente;
      (d)gestiscono  l'attivita'  di  farmacia  come  persona  fisica,
impresa  individuale  o  attraverso societa' costituite nella forma di
societa'  in accomandita semplice, societa' in nome collettivo od ogni
altra forma societaria ammessa dalla legge;
      (e)non  sono  deceduti  (ovvero,  in relazione alle societa', il
direttore della Farmacia, non e' deceduto);
      (f)non   hanno   ceduto   la   (od  altrimenti  disposto  della)
titolarita'  della  farmacia  o delle farmacie cui fanno riferimento i
Contratti di Finanziamento da cui derivano i Crediti;
      (g)non  sono  parti di alcun procedimento giudiziario (compresi,
senza  limitazione  alcuna,  procedimenti  di  cognizione o cautelari,
ingiunzioni  di pagamento o procedimenti esecutivi) intentati da o nei
confronti di Comifin;
      (h)non  sono  debitori  di  Comifin,  ai  sensi dei Contratti di
Finanziamento  o  di  altri  rapporti in essere, per importi che siano
dovuti  e  non  pagati  per  piu'  di 30 giorni dalla relativa data di
scadenza,  quale risultante dalla relativa fattura ovvero, nel caso in
cui  non  sia  stata  emessa  fattura, dalla data in cui Comifin abbia
richiesto il pagamento;
      (i)non  sono  membri del consiglio di amministrazione ne' membri
del collegio sindacale di Comifin ne' sono societa' (i) controllate da
o  che controllano Comifin, e/o (ii) controllate dallo stesso soggetto
che  controlla  Comifin,  in  entrambi  i casi secondo quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile;
   2)derivano  da  Contratti  di  Finanziamento  regolati  dalla legge
italiana;
   3)derivano  da  Contratti di Finanziamento denominati in Euro e che
prevedono  un tasso di interesse variabile pari all'Euribor a tre mesi
maggiorato di un margine di almeno 150 punti base;
   4)sono liberamente cedibili;
   5)sono  liberi  da qualsiasi gravame, ivi inclusi qualsiasi pegno o
cessione  in garanzia, notificato ai Debitori o altrimenti ai medesimi
noto;
   6)derivano da Contratti di Finanziamento di cui siano parti Comifin
ed il relativo Debitore;
   7)non  derivano  da Contratti di Finanziamento di cui sia parte una
pubblica  amministrazione,  incluse  le  farmacie  comunali  che siano
ancora sotto il controllo di una pubblica amministrazione;
   8)derivano  da Contratti di Finanziamento che presentano almeno una
rata, comprensiva di capitale ed interessi, pagata;
   9)derivano da Contratti di Finanziamento che prevedono il pagamento
di rate mensili;
   10)derivano  da  Contratti  di  Finanziamento  che prevedono che il
pagamento  delle  rate  avvenga  tramite rimessa interbancaria diretta
(RID);
   11)derivano   da   Contratti  di  Finanziamento  che  prevedono  il
pagamento  di  rate di importo costante, ad eccezione dei Contratti di
Finanziamento  in  relazione  ai  quali  il relativo finanziamento sia
stato  erogato  al Debitore prima del 1 settembre 2007 e che, a quella
data,  non presentavano nessuna rata rimasta non pagata per piu' di 30
giorni;
   12)nessuna  rata  dovuta ai sensi dei Contratti di Finanziamento da
cui  derivano  i Crediti e' stata saldata da una Azienda Sanitaria per
effetto dell'escussione da parte di Comifin della cessione in garanzia
dei crediti di cui alle distinte contabili riepilogative (DCR);
   13)non  sono  crediti  (i)  in  relazione  ai  quali  Comifin abbia
comunicato  al  relativo  Debitore  la  decadenza  dal  beneficio  del
termine,  ovvero  (ii) che siano stati classificati come inadempimenti
in  base alle previsioni delle procedure di recupero di Comifin e tale
classificazione sia stata comunicata da Comifin al relativo Debitore;
   14)derivano  da  Contratti  di  Finanziamento  che hanno durata non
superiore a 181 mesi dalla relativa data di erogazione;
   15)non derivano da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali
il  relativo  Debitore  e/o Garante abbia ceduto in garanzia a Comifin
(o concesso a Comifin mandati irrevocabili all'incasso in relazione a)
crediti  nei  confronti  della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 nella
regione Campania;
   16)derivano  da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali il
relativo finanziamento sia stato interamente erogato al Debitore;
   17)con riferimento ai Contratti di Finanziamento il cui oggetto sia
il  finanziamento  per l'acquisto della autorizzazione per l'esercizio
di farmacia, il consenso all'acquisto di tale autorizzazione sia stato
rilasciato dalla relativa Azienda Sanitaria;
Criteri Speciali :
   1.  derivano  da Contratti di Finanziamento stipulati da Comifin in
relazione  ai  quali  il  relativo  Debitore  e/o Garante ha ceduto in
garanzia   a  Comifin  (o  concesso  a  Comifin  mandati  irrevocabili
all'incasso  in  relazione  a)  crediti  relativi a distinte contabili
riepilogative  (DCR)  vantati  nei  confronti  delle Aziende Sanitarie
Locali;
   2.  l'importo  in  linea capitale residuo da rimborsare ai sensi di
ciascun  Contratto  di Finanziamento, senza considerare la rata dovuta
il 1 dicembre 2008, e' inferiore ad Euro 2.682.554,57;
   3.  l'importo  in  linea capitale residuo da rimborsare ai sensi di
ciascun  Contratto  di Finanziamento, senza considerare la rata dovuta
il 1 dicembre 2008, e' differente da Euro 2.437.739,75 e 2.464.959,44.
   I  Crediti  non  comprendono le commissioni di incassi, le spese di
istruttoria,  i  costi di rimborso e le altre spese che debbano essere
rimborsate  a  Comifin nonche' l'imposta di bollo, di registro e l'IVA
(i "Diritti di Comifin") e comprendono:
      (a)tutti  i  crediti  per  capitale  residuo  al 2 dicembre 2008
(incluso),  (con espressa esclusione di ogni importo in linea capitale
dovuto il o prima del 1 dicembre 2008;
      (b)tutti  i crediti per interessi (come indicizzati ai sensi dei
Contratti  di Finanziamento ed inclusi gli interessi di mora) maturati
dal 1 dicembre 2008 (incluso) alla Data di Cessione (esclusa) e quelli
che matureranno a partire dalla Data di Cessione (inclusa);
      (c)tutte  le pretese per costi, indennizzi e danni ed ogni altro
importo  comunque  dovuto  a  partire dal 1 dicembre 2008 (incluso) in
base  ai Contratti di Finanziamento, ai relativi finanziamenti ed alle
garanzie  (ivi inclusi il diritto a richiedere il rimborso delle spese
legali e giudiziarie sostenute a partire dal 1 dicembre 2008 (incluso)
per  il  recupero  di tutti tali importi dovuti ai sensi dei Contratti
di Finanziamento e dei relativi finanziamenti;
   Ai  sensi  del  Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla
Societa'  tutte le garanzie accessorie (compresi, nei limiti in cui il
relativo  trasferimento  sia  consentito  dalle  leggi  applicabili, i
mandati  all'incasso conferiti a Comifin), nonche' tutti i privilegi e
le  cause  di prelazione che assistono i diritti e crediti di cui alle
precedenti  lettere  (a)  e  (b),  tutti  gli  altri accessori ad essi
relativi  (compreso  il  diritto  a  ricevere  penali  per il rimborso
anticipato), nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa
(anche  di  danni),  azione  ed  eccezione  sostanziali  e processuali
inerenti  o  comunque  accessori  ai predetti diritti e crediti e/o al
loro  esercizio  in  conformita'  a  quanto  previsto dai Contratti di
Finanziamento  e  da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati
e/o  ai  sensi  della  legge  applicabile  (ivi  incluso il diritto di
dichiarare  i  debitori  ceduti  decaduti  dal beneficio del termine),
nonche' ogni altro diritto di Comifin in relazione a qualsiasi polizza
assicurativa  che possa essere contratta in relazione ai Crediti ed ai
Contratti di Finanziamento, ma esclusi i Diritti di Comifin.
   I  diritti  che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o
altrimenti  ad  essi  inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo,
qualsiasi  garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della
cessione  dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa  di  garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Comifin
in  relazione  ai  Contratti  di  Finanziamento)  sono trasferiti alla
Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno
di  alcuna  formalita'  o  annotazione,  come  previsto  dal  comma  3
dell'articolo  58 del Testo Unico Bancario (cosi' come successivamente
modificato  e  integrato) richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione.
   La  Societa'  ha  conferito incarico a Comifin ai sensi della Legge
sulla  Cartolarizzazione  affinche'  in  suo  nome e per suo conto, in
qualita'  di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale
incarico,  i  debitori  ceduti  continueranno  a pagare a Comifin ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi
Contratti  di  Finanziamento  o  in  forza  di legge e dalle eventuali
ulteriori  informazioni  che  potranno  essere  comunicate ai debitori
ceduti dalla Societa' e/o da Comifin.
   I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa  potranno  rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Comifin,
Via Calabria No 22, Redecesio di Segrate, 20090 Milano.
   Alla luce di quanto sopra esposto, la Societa' informa i Debitori e
i  Garanti  che,  ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196  (recante  il  Codice  per  la  protezione  dei dati personali, di
seguito  il  "Codice"),  i loro dati personali relativi ai rapporti di
credito   oggetto  della  suddetta  cessione  saranno  trattati  dalla
Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' da Comifin,
che   la   Societa'   ha   provveduto   a  nominare  responsabile  del
trattamento,  anche  mediante  elaborazione  elettronica ed ogni altra
modalita'  necessaria,  per  il conseguimento delle finalita' relative
alla  realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti,
ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 4 della legge 30 aprile
1999,  n. 130 e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
   In  particolare,  i  loro  dati  potranno  essere utilizzati per le
attivita'  connesse  e strumentali alla gestione e amministrazione del
portafoglio    di    crediti    ceduti,   all'eventuale   recupero   e
all'adempimento  degli  obblighi  previsti  da leggi, regolamenti e da
disposizioni  impartite  dalle  competenti  Autorita'  e  da organi di
vigilanza e controllo.
   La  Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi
tra  le  parti,  la  documentazione relativa ai singoli crediti non e'
stata  trasferita  materialmente  alla  Societa'  ma e' rimasta presso
Comifin   che   continuera'  a  svolgere  le  attivita'  di  gestione,
amministrazione,  incasso ed eventuale recupero dei crediti oggetto di
cessione.
   Nell'ambito  della predetta operazione di cartolarizzazione, i dati
dei  Debitori  e  dei Garanti potranno essere comunicati a soggetti ed
enti (es. professionisti, societa', associazioni o studi professionali
di  consulenza  e  assistenza  legale,  societa'  di recupero crediti,
ecc.)  incaricati di svolgere a favore del titolare del trattamento, e
attraverso  le  strutture  e  il  personale a cio' preposti, attivita'
strettamente  inerenti  e  funzionali al conseguimento delle finalita'
sopra indicate. L'elenco di tali soggetti e' agevolmente disponibile o
consultabile  presso  Comifin  nella  sede  di  Redecesio di Segrate -
Milano, Via Calabria No 22.
   In  relazione  al  trattamento dei predetti dati, in ogni momento i
Debitori  e  i Garanti potranno richiedere di verificare i dati che li
riguardano  ed eventualmente correggerli o cancellarli, oppure opporsi
a  un  loro  particolare  utilizzo,  ed  esercitare  gli altri diritti
previsti  dal  Codice  (articolo  7 del Codice) rivolgendosi a Comifin
presso  la sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria No 22 e
alla Societa' presso la sede di Milano via Egadi 5.

                       Pharma Finance 3 S.R.L.
                            Amministratore
                        Dott. Marco Arisi Rota
 
T-08AAB3648 (A pagamento).
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