Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (di seguito il "Testo Unico Bancario"). Mercantile Leasing S.p.A. ( "Mercantile Leasing") comunica che, a seguito dell'esercizio dell'opzione di acquisto di cui all'articolo 7 dell'accordo parasociale dalla stessa concluso in data 16 dicembre 2002 con, inter alia, Mercantile Finance S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede in Firenze, Via Garibaldi n. 15, ha acquistato pro soluto ed in blocco da Mercantile Finance S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e con effetto dal 28 gennaio 2008, un portafoglio di crediti pecuniari (in seguito, i "Crediti") individuabili in blocco derivanti da contratti di leasing (i "Contratti di Leasing") stipulati da Mercantile Leasing, in qualita' di concedente, e gli utilizzatori (gli "Utilizzatori") dei beni che ne formano oggetto (i "Beni") e da quest'ultima ceduti a Mercantile Finance S.r.l. ai sensi del contratto quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco stipulato in data 13 novembre 2002 tra la stessa Mercantile Leasing e Mercantile Finance S.r.l. I Crediti includono, inter alia, l'insieme di ogni e qualsiasi diritto di credito, anche futuro e/o eventuale (ivi inclusi i diritti di credito relativi agli ammontari derivanti dalla vendita o dalla successiva concessione in leasing di un Bene, poste in essere da Mercantile Leasing a seguito della risoluzione di un Contratto di Leasing), al netto di IVA, derivante dai Contratti di Leasing medesimi (fatta eccezione per i diritti di credito derivanti dall'eventuale esercizio da parte degli Utilizzatori dell'opzione di acquisto dei Beni prevista nei Contratti di Leasing (c.d. riscatto)), delle relative garanzie accessorie e delle polizze assicurative concernenti i Contratti di Leasing o i Beni locati, ivi inclusi, senza limitazione: (i) qualsiasi diritto e credito per il pagamento dei canoni periodici previsti ai sensi dei Contratti di Leasing, (ii) qualsiasi diritto e credito relativo al pagamento di qualsiasi importo per danni sofferti, spese, costi, commissioni, oneri ed accessori dovuti, compresi eventuali interessi di mora o interessi che dovessero maturare per effetto di dilazioni concesse da Mercantile Leasing nel pagamento dei canoni periodici previsti dai Contratti di Leasing, (iii) ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione, sostanziale e processuale, inerente o comunque accessoria ai predetti diritti e crediti, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il diritto di dichiarare gli Utilizzatori ed eventuali garanti decaduti dal beneficio del termine, e (iv) tutti i diritti al pagamento di quanto dovuto in base ai Contratti di Leasing a seguito di azioni revocatorie di tali contratti e dei pagamenti effettuati ai sensi dei medesimi che dovessero essere esperite nei confronti di Mercantile Leasing o di Mercantile Finance S.r.l. nell'ambito di procedure concorsuali ovvero a seguito dell'eventuale risoluzione dei Contratti di Leasing. I Crediti sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri: 1. sono espressi in Euro e pagabili in tale valuta; 2. i rispettivi Contratti di Leasing sono stati stipulati da Mercantile Leasing in qualita' di concedente; 3. i Beni oggetto dei Contratti di Leasing da cui derivano sono veicoli, immobili e impianti e macchinari; 4. gli Utilizzatori dei Beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing erano domiciliati in Italia alla data di sottoscrizione del Contratto di Leasing; 5. la registrazione eventualmente richiesta in relazione ai Beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing e' stata effettuata in Italia; 6. derivano da Contratti di Leasing i cui Beni, se immobili, sono costruzioni gia' terminate e i cui verbali di presa consegna sono stati regolarmente sottoscritti e consegnati dall'Utilizzatore; 7. tutti i Beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing sono coperti da polizza assicurativa il cui beneficiario e' Mercantile Leasing, direttamente oppure indirettamente (tramite un'appendice di vincolo); 8. i rispettivi Contratti di Leasing non sono stati stipulati da Mercantile Leasing con una pubblica amministrazione, ente locale o altro ente territoriale italiano in qualita' di Utilizzatore; 9. i rispettivi Contratti di Leasing non sono stati stipulati da Mercantile Leasing con suoi dipendenti in qualita' di Utilizzatori; 10. gli Utilizzatori dei Beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing non hanno ricevuto alcuna agevolazione o contributo in conto canoni di locazione finanziaria ai sensi di legge, con l'eccezione del contributo in conto canoni di locazione finanziaria previsto dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 (Artigiancassa); 11. i rispettivi Contratti di Leasing prevedono che ciascun canone periodico deve essere pagato su base mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale; 12. i rispettivi Contratti di Leasing sono disciplinati dalla legge italiana; 13. il rapporto fra (i) il valore residuale (riscatto) e (ii) il valore originario del Bene oggetto di ciascun Contratto di Leasing (cosi' come tali valori sono previsti nel Contratto di Leasing stesso) non supera, in percentuale, i seguenti livelli: - 15%, nel caso di Beni che siano veicoli; - 30%, nel caso di Beni che siano immobili; - 10%, nel caso di Beni che siano impianti e macchinari; 14. i rispettivi Contratti di Leasing non sono stati stipulati da Mercantile Leasing con persone fisiche in qualita' di Utilizzatori, con l'eccezione di persone fisiche che stipulano il relativo Contratto di Leasing in qualita' di imprenditori individuali oppure di lavoratori autonomi; 15. qualora i Beni siano veicoli, impianti o macchinari, i rispettivi Contratti di Leasing hanno una durata originaria non superiore a 5 anni; 16. in relazione a ciascun Contratto di Leasing, i primi tre Canoni periodici sono stati integralmente pagati; 17. il complessivo importo finanziato da Mercantile Leasing ai sensi del relativo Contratto di Leasing non supera il 100% del valore del Bene che ne forma oggetto; 18. i rispettivi Contratti di Leasing non costituiscono ipotesi di leasing c.d. "operativo" (cioe' contratti di leasing ai sensi dei quali: (i) il concedente sia tenuto ad un obbligo di manutenzione rispetto al Bene o di fornitura all'utilizzatore di servizi addizionali; (ii) sull'Utilizzatore gravino tutti i costi, le tasse e le spese; (iii) l'Utilizzatore sia in ogni caso tenuto a pagare i canoni periodici dovuti anche in caso di mancato funzionamento, perimento o indisponibilita' del bene per ragioni non imputabili al concedente). Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono altresi' trasferiti a Mercantile Leasing, ai sensi dell'Articolo 58 comma 3 del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti in relazione ai Crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Mercantile Leasing S.p.A, Piazza della Liberta' n. 13, Firenze, fax: 055/5670250. Firenze, 11 gennaio 2008 Mercantile Leasing S.P.A. L'Amministratore Delegato Elio Stracuzzi T-08AAB68 (A pagamento).