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Errata corrige
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NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI
Il sottoscritto avv.to Mario Bucello di Milano, piazza Duse 1,
quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti Liberati
di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe Morbidelli di Roma, via
Carducci 4, di Serene S.p.A., di Milano, Foro Bonaparte n. 31, cod.
fisc. 06181620631, in esecuzione della sentenza Tar Lazio, sez.
II/bis, 15 settembre 2008 n. 8273 notifica a:
A. Agrati spa;A. Merati & C. Cartiera di Laveno spa;A.R.P.
Agricoltori Riuniti Piacentini Societa' Agricola Cooperativa;Abet
Laminati spa;Abruzzo Vetro srl;Acciaieria Arvedi spa;Acciaieria
Valsugana spa;Acciaierie Bertoli Safau spa;Acciaierie di Calvisano
spa;Acciaierie Di Sicilia spa;Acciaierie Valbruna spa;Acciaierie
Venete spa;Aceaelectrabel Produzione spa;Acetati spa;Adda Ondulati
spa;Aem Distribuzione Gas e Calore spa;Aem Gestioni srl;Aem
spa;Aeroporti di Roma spa;Afl spa;Afv Acciaierie Beltrame spa;Ages
spa;Agricola Industriale della Faella spa;Agricola Tre Valli
S.C.A.R.L.;Agrolinz Melamine International Italia srl;Agsm Verona
spa;Agusta spa;Ahlstrom Turin spa;Aim Vicenza Energia spa;Alcart di
Alleva Domenico & C. spa;Alce spa;Alcoplus spa;Aldo De Rosa;Alenia
Aeronautica spa;Alfa Acciai spa;Alitalia Servizi spa;Alma Petroli
spa;Ama spa - Azienda Municipale Ambiente - Roma;Ambiente spa;Amsa
Azienda Milanese Servizi Ambientali spa;Andrea Barsi;Ansaldobreda
spa;Antibioticos spa;AntonioBonazzi;Antonio Cocco;Api Energia spa;Api
Raffineria di Ancona spa;Arcoplus spa;Arkema srl;Arpa Industriale
spa;Asm Brescia spa;Aso Siderurgica srl;Assocogen Vicenza srl;At O&M
srl;Atel Centrale Termica Vercelli srl;Aticarta spa;Avi.Coop Societa'
Cooperativa Agricola;Azienda Energetica Metropolitana Torino
spa;Azienda Pubbliservizi Brunico;Aziende Vetrarie Industriali
Ricciardi - Avir spa;Bari Fonderie Meridionali spa;Barilla G. ER.
FratelliSocieta' per Azioni;Bas Power srl;Bembergcell spa;Benind
spa;Berco spa;Bieffe Medital spa;Biomasse Italia spa;Birra Forst
spa;Bisazza spa;Bolton Alimentari spa;Bormio spa;BormioliLuigi
spa;Bormioli Rocco & Figlio spa;Boschi Luigi e Figli spa In
AmministrazioneStraordinaria;Boston Tapes spa;Bredina srl;Bristol
Myers Squibb srl;Busi Impianti spa - Divisione Maintenance &
Energy;Buzzi Unicem spa;C&T srl;C.A.L.P. - Cristalleria Artistica La
Piana spa;C.W.F. Italia spa;Cae Amga Energia spa;Caffaro srl;Cal.Me.
spa;Calce Dolomia spa;Calce Piasco spa;Calce S. Pellegrino
spa;Calcidrata spa;Calcisernia spa;Candeggio FratelliZaccaria
spa;Candy Elettrodomestici srl;Cantieri Riuniti Milanesi spa;Capa
Cologna S.C.A.;Caravaggio Latte srl;Carlsberg Italia spa;Carrozzeria
Bertone spa;Cartesar spa;Cartiera Bonati & C. Srl;Cartiera Bormida
spa;Cartiera Ca.Ma srl;Cartiera Carma;Cartiera Confalone
spa;CartieraCooperativa Rivalta Arl;Cartiera del Maglio spa;Cartiera
del Vignaletto spa;CartieraDell'Adda spa;Cartiera della Madonnina
spa;Cartiere Della Valtellina spa;Cartiera di Boscomarengo
spa;Cartiera di Cadidavid srl;Cartiera Di Carbonera spa;Cartiera di
Carmignano spa;Cartiera Di Conselice srl;Cartiera di Ferrara
spa;Cartiera di Germagnano spa;Cartiera di Modena spa;Cartiera di Momo
spa;Cartiera di Monfalcone spa;Cartiera Di Porporano srl;Cartiera di
Rivignano spa;Cartiera di Romanello spa;Cartiera Di Santarcangelo
srl;Cartiera di Varo spa;Cartiera di Voghera srl;Cartiera Fornaci
spa;Cartiera Francescantonio Cerrone spa;Cartiera Giacosa spa;Cartiera
Giorgione spa;Cartiera Grillo sas di Giuseppe e Domenico
Grillo;Cartiera Kartocell srl;Cartiera Lucchese spa;Cartiera Mantovana
srl;Cartiera Marchigiana srl;Cartiera Olona sas;Cartiera Partenope
srl;Cartiera Pieretti spa;Cartiera Pirinoli srl;Cartiera Ponte D'Oro
Ansalcarta srl;Cartiera Ponte Strona srl;Cartiera Rossi spa;Cartiera
S.Rocco spa;Cartiera San Felice spa;Cartiera San Giorgio srl;Cartiera
So.Car.Pi. srl;Cartiera Verde della Liguria srl;Cartiere Burgo
spa;Cartiere Cariolaro spa;Cartiere del Garda spa;Cartiere del
Polesine spa;Cartiere Di Trevi spa;Cartiere Enrico Cassina
snc;Cartiere Marchi spa;Cartiere Miliani Fabriano spa;Cartiere Modesto
Cardella spa;Cartiere Paolo Pigna spa;Cartiere Rodolfo Reguzzoni
srl;Cartiere Saci spa;Cartiere Villa Lagarina srl;Cartificio Ermolli
in liquidazione;Cartificio Ermolli spa in Liquidazione In
Amministrazione Straordinaria Dlgs 270/99;Cartitalia srl;Cartonificio
Di Isoverde srl;Cartonificio Sandreschi srl;Carval Cartiera di
Vallettrompia srl;Carvico spa;Caviro Soc Coop Agricola;Cellulosa 2000
spa;Cementeria Costantinopoli srl;Cementeria di Monselice
spa;Cementerie Aldo Barbetti spa;Cementi Moccia spa;Cementir
Cementerie Del Tirreno spa;Cementizillo spa;Centrale Del Latte Di Roma
spa;Centro Energia Ferrara spa;Centro Energia Teverola spa;Cesare
Fiorucci spa;Ciba Specialty Chemicals spa;Cirio De Rica spa;Co.Pro. B.
S.C.A.;Co.Prob.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A.;Cofathec
Servizi spa (Area Milano);Cofathec Servizi spa Area Lazio;Cofathec spa
(Area Milano);Cogne Acciai Speciali spa;Coim spa;Colacem
spa;Comocalor spa;Compagnia Elettrica Lombarda spa;Comet spa;Consorzio
di Sarmato S.C.P.A.;Consorzio P.I. Vil;Consorzio P.I.Chi.;Consorzio
Padano Ortofrutticolo Soc Coop. Arl;Coop. Liri 85 Arl;Corsico Vetro
srl;Cotonificio Albini spa;Cottosenese spa;Dalmine spa;Del Monte Foods
(Italia) spa;Delicarta spa;Demolli Industria Cartaria spa;Distilleria
Bertolino spa;Distillerie Bonollo spa;Distillerie G. Di Lorenzo
srl;Dolomite Franchi spa;Donati Laterizi srl;Dott. Ivano Visentin;Eco
& Power Ambrosiana srl;Ecologia Ambiente srl;Ecosesto spa;Edilcalce
spa;Edipower spa;Edison spa;Egea Ente Gestione Energia Ed Ambiente
spa;Electrolux Home Product Italy spa;Elettra Git spa;Elettra Holdings
srl;Elyo Italia spa;Embraco Europe srl;Emmegi Agroindustriale S. R.
L. In A. S.;Endesa Italia spa;Enel Produzione spa;Energonut srl;Eni
Divisione Refining & Marketing Raffinerie di Livorno;Eni Mediterranea
Idrocarburi spa;Eni spa - Divisione Refining & Marketing - Raffineria
di Sannazzaro;Eni spa Divisione E & P - Ugit;Eni spa Divisione
Refining & Marketing - Raffineria Di Taranto;Eni spa Divisione
Refining & Marketing Raffineria di Venezia;Enipower Mantova
spa;Enipower spa;Erg Nuove Centrali spa;Erg raffinerie Mediterranee
spa;Eridania Sadam spa;Esselunga spa;Esso Italiana srl;Euganea Vasi
srl;Eugea Mediterranea spa;Eurofibre spa;Europaper spa;Europea
spa;Europizzi spa;Eurotintoria spa;F.B.M. Fornaci Briziarelli
Marsciano;F.Lli Giovannini spa;F.Lli Bartoli spa;F.Lli De Cecco Di
Filippo Fara S.Martino spa;F.M.A. S.R.L. A U.S.;Fabio Leonello
Lucchesi;Fabrizio Korosec;Fassa spa;Fattorie Osella spa;Favini spa;Fdg
Spa In Liquidazione In Amministrazione Straordinaria;Fedrigoni
Cartiere spa;Fenice spa;Feralpi Siderurgica spa;Ferrania Technologies
spa;Ferrari spa;Ferrero spa;Ferriera Valsabbia spa;Ferriere Nord
spa;Ferrovie Nord spa;Fibrocellulosa spa;Finanziaria Bologna
Metropolitana;Fl Selenia spa;Flovetro spa;Fontana Luigi spaFornace
Mosso Paolo srl;Fornace San Lorenzo spa;Fornaci Baglioni srl;Fornaci
Calce Grigolin spa;Fornaci Di Masserano Bruno Tarello S.A.;Fornaci
F.Lli Zulian Snc;Foroni spa;Foschetti Paolo spa;Franco Testi;Franco
Tosi Meccanica spa;G. Tosi spa Tintoria;Gabriele Corazza;Gabrio
Pellegrini;Gbi Italy srl "Con Unico Socio";Georgia Pacific Italia
srl;Gever spa;Giacomo Ghigliotti;Giovanni Crespi spa;Giustino Di Muzio
srl;Glaverbel Italy srl;Glaxosmithkline spa;Gnl Italia spa;Goglio spa
Divisione Imballaggi;Golden Lady Company spa;Great Lakes
Manufacturing Italy srl;Greci Geremia & Figli spa;Greci Industria
Alimentare spa;Grup.Pa. srl;Gruppo Cordenons spa;Gruppo Effe2
spa;Gruppo Viesse F. M. spa;Heineken Italia spa;Hera spa;Hexion
Speciality Chemicals Italia spa;Holcim (Italia) spa;I.B.S. srl;Ico
Industria Cartone Ondulato srl;Idroblins srl;Ies-Italiana Energia e
Servizi spa;Ilte spa;Ilva spa;Imbalpaper spa;Indena spa;Industria
Calce Casertana srl;Industria Calce Francesco Vozza srl;Industria
Cartaria Pieretti spa;Industria Cementi Giovanni Rossi spa;Industria
Chimica Valenzana I.C.V. spa;Industria Vetraria Valdarnese
Scarl;Industrie Cartarie Tronchetti spa;Industrie Pica spa;Industrie
Riunite Odolesi I.R.O. spa;Infineum Italia srl;Ingest Facility
spa;Iplom spa;Isab Energy;Istituto Poligrafico E Zecca Dello
Stato;Ital Bio Green srl;Ital Green Energy srl;Italcalce
srl;Italcementi spa;Italfond spa;Italgen spa;Italia Zuccheri
spa;Italiana Coke spa;Its Artea G. Crespi srl;Jesi Energia spa;Kappa
Packaging spa;Kimberly - Clark srl;Kimble Italiana spa;Klopman
International srl;La Doria spa;Lacto Siero Italia spa;Lafarge
Adriasebina srl;Lamberti spa;Lanerossi Filati srl;Laterizi Valpescara
srl;Laterlite spa;Latteria Soresina Societa' Cooperativa
Agricola;Laura Piva;Laverda spa;Ledoga srl;Leonardo De Paolis;Leone La
Ferla spa;Lievitalia spa;Linde Gas Milazzo srl;Linificio e
Canapificio Nazionale spa;Linpaper srl;Liri Industriale spa;Lonza
spa;Lucchini Sidermeccanica spa;Lucchini spa;Magneti Marelli
Powertrain spa;Malpensa Energia srl;Manfredonia Vetro spa;Marangoli
Pneumatici spa;Marangoni Tyre spa;Marcello Calamari;Martini & Rossi
spa;Marzotto spa;Mascioni spa;Mauro Benedetti spa;Mauro
Fenili;Metalcam spa;Metan Alpi Sestriere srl;Metanalpi Valsusa
srl;Michelin Italiana spa;Micron Technology Italia srl;Minermix
srl;Miroglio spa;Moccia Industria spa;Mondadori Printing spa;Mondi
Packaging Cartonstrong srl;Mondialcarta spa;Munksjo Paper spa;N.T.L.
Nobilitazione Tessile Legnano spa;Nestle' Italiana spa;Neubor
Glass;Novartis Farma spa;Novel spa;Nuova Rivart srl;Nuova Solmine
spa;Nuove Cartiere Di Tivoli spa;Nuovo Pignone spa;Nylstar srl;O.R.I.
Martin spa;Omvp spa;Onduline Italia spa;Ormea spa;Ottana Energia
srl;Oxon Italia spa;Papiro Sarda srl;Papiro srl;Parmalat
spa;Petrolifera Estense spa;Piaggio & C. spa;Pietro
Caldaroni;Pilkington Italia spa;Pininfarina spa;Polimeri Europa
spa;Pomagro srl;Portonogaro S.A.S. Di Raffin Mario E Giovanni &
C;Prima srl;Procter&Gamble Italia spa;Profilatinave spa;Radici Chimica
spa;Radici Fil spa;Radici Tessuti spa;Raffineria Di Gela
spa;Raffinerie Di Milazzo S.C.P.A.;Raffineria di Roma spa;Rdb spa;Rea
Dalmine spa;Reagens spa;Reggiani Tessile spa;Reno De Medici spa;Rhodia
Engineering Plastics spa;Rifinizione Fin-Mode srl;Rifinizione S.
Stefano spa;Riso Scotti Energia spa;Riva Acciaio spa;Roberto
Casinelli;Roquette Italia spa;Rohm and Haas Italia srl;Rosen Rosignano
Energia spa;Rossifloor spa;S. Giuliano srl;S.A.R.P.O.M. spa;S.E.F.
srl;S.E.I. (Servizi Energetici Integrati) spa;S.E.I. spa;S.El.I.S.
Lampedusa spa;S.F.I.R. spa;S.I.L.A. srl;S.Med.E. Pantelleria
spa;S.P.A. Para';S.P.A. Siculo Emiliana Per la Produzione di Carta e
Cartone S.A.C.C.A.;Saar Depositi Portuali spa;Sacci Commissionaria
spa;Sacci spa;Sadam Abruzzo spa;Sadam Castiglionese spa;Sadam Isz.
Spa;Saint Gobain Glass Italia spa;Saint Gobain Isover Italia spa;Saint
Gobain Vetri spa;Saint-Gobain Vetrotex Italia spa a socio unico;Sait
Abrasivi spa;Sama srl; San Domenico Vetraria spa;San Marco
Bioenergie;San Zeno Acciai - Duferco spa;Sanac spa;Sandoz Industrial
Products spa;Sanofi-Aventis spa;Sanpellegrino spa;Sapi spa;Saras
spa;Sasol Italy spa;Sca Hygiene Products spa;Sca Packaging Italia
spa;Se.Co.Sv.Im;Sea - Societa' Esercizi Aeroportuali spa;Sea Societa'
Elettrica Di Favignana spa;Sedamyl spa;Ser srl;Serene spa;Sertubi
spa;Servizi Porto Marghera S.C.A.R.L.;Seves spa;Sia srl;Sicet
srl;Sicit 2000 spa;Sieco spa;Sicem Saga spa;Silston spa;Silvana
Cerrone;Sinterama spa;Siram spa;Sit srl;Sitip spa;Skf Industrie
spa;Snaidero Rino spa;Snam Rete Gas spa;So.La.Va. spa;Soc. Calce
Raffinata di Savignano sul Panaro A.R.L.;Societa' Enia spa;Societa'
Trentina Lieviti spa;Soffass spa;Solvay Chimica Bussi spa;Solvay
Chimica Italia spa;Spa Birra Peroni;Spa Egidio Galbani;Spa Pettinatura
Italiana;Star Stabilimento Alimentare spa;Stefana spa;Stefano
Frigo;Steriltom - Aseptic System srl;Stogit spa;Sud Europa Tissue
srl;Syndial spa;Syndial spa Attivita' Diversificate;Tamoil
Raffinazione spa;Tampieri Energie srl - Faenza - Ra;Tea spa;Tecnoparco
Valbasento;Termica Boffalora srl;Termica Celano srl;Termica Cologno
srl;Termica Milazzo srl;Terni En.A. spa;Terreal Italia srl;Tessitura
Monti spa;Tessitura di Robecchetto Candiani spa;Thyssenkrupp Acciai
Speciali Terni;Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni spa Con socio
unico;Tintoria Crespi Giovanni & C. srl;Tintoria e Rifinizione Nuove
Idee spa;Tirreno Power spa;Tissue Towel South srl;Tolentino
srl;Toppetti 2 S.A. Stabile Organizzazione In Italia;Toscopaper
spa;Trenitalia - Divisione Passeggeri;Trenitalia spa;Trenitalia spa -
Gruppo Ferrovie dello Stato;Trenitalia spa Divisione trasporto
regionale Direzione Regionale Piemonte;Trentino Servizi
spa;Trentofrutta spa;Tyssenkrupp Acciai Speciali Terni;U.C.S.C. Sede
Di Roma;Ulrich Pinter;Unicalce spa;Unieco S.C.R.L.;Unilever Italia
spa;Valdata srl;Valeo Cablaggi e Commutazione srl;Varese Risorse
spa;Vebad spa;Vetreria Cooperativa Piegarese Societa'
Cooperativa;Vetreria Di Borgonovo spa;Vetreria Etrusca srl;Vetrerie
Meridionali spa;Vetrerie Riunite spa;Vetri Speciali spa;Vetrobalsamo
spa;Villaga Calce spa;Vinavil spa;Vincenzo Romano;Vincenzo Zucchi
spa;Voghera Energia spa;Wartsila Italia spa;Whirlpool Europe
srl;Wienerberger Brunori srl;Xilopan spa;Yara Italia spa;Zegna Baruffa
Lane Borgosesia spa;Zignago Vetro spa
che Serene S.p.A. ha proposto nell'aprile del 2006 ricorso al Tar
Lazio, sez. II/bis, n. 4203/2006 r.g., contro il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro
pro tempore, il Ministero delle attivita' produttive, in persona del
Ministro pro tempore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e nei
confronti di Endesa Italia S.p.a. e di Laterlite S.p.a., in persona
dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine di ottenere
l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio 23 febbraio 2006 n. DEC/RAS/074/2006, recante
"assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", nonche'
di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche
se non conosciuto, inclusi lo schema di Piano nazionale di
assegnazione pubblicato il 14 aprile 2004, il Piano nazionale di
assegnazione pubblicato il 15 luglio 2004, l'integrazione al Piano
nazionale di assegnazione, pubblicato il 24 febbraio 2005, lo schema
di decisione di assegnazione, pubblicato il 25 novembre 2005; previa
rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi
dell'art. 234 del Trattato CE, della questione di validita' della nota
della Commissione europea del 22 febbraio 2006 n. DG
ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537.
Motivi del ricorso:
1) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della
Costituzione. Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche'
dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione
dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito
con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e
12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per
travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di
motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
La Direttiva n. 87/2003 e le disposizioni attuative introdotte
dall'art. 3 del decreto legge n. 316 del 2004 assoggettano il processo
di allocazione delle quote di emissione a una precisa scansione
procedimentale che nella fattispecie non e' stata rispettata.
2) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della
Costituzione. Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche'
dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione
degli articoli 1, 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di
potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e
carenza di motivazione.
La direttiva Ce cit. ha previsto ampie forme di consultazione
all'interno dei procedimenti diretti all'approvazione del piano
nazionale di assegnazione e della decisione nazionale di assegnazione.
Tali garanzie partecipative nella fattispecie sono state
completamente disattese.
3) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23,
nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87.
Violazione degli articoli 1, 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Violazione dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice
civile. Violazione del principio di non retroattivita' dei
provvedimenti amministrativi.Violazione dell'articolo 2 del decreto
legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004
n. 316. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di
istruttoria e carenza di motivazione.
Con riferimento al triennio 2005-2007, la direttiva Ce ha imposto
agli Stati membri di approvare il piano nazionale di assegnazione (di
seguito PNA) e di trasmetterlo alla Commissione e agli altri Governi
europei entro il 31 marzo 2004. Inoltre, ha prescritto di adottare la
decisione di assegnazione con almeno tre mesi di anticipo e, dunque,
al piu' tardi entro il 30 settembre 2004. Nella fattispecie tutti i
termini indicati sono stati violati, con l'ulteriore conseguenza di
far retroagire nel tempo gli effetti della decisione di assegnazione.
4) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23,
nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87.
Violazione dell'articolo 3 della decisione della Commissione europea
25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87, 88 e
249 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12
novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316.
Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di
istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
Il PNA e' stato inviato alla Commissione in data 15 luglio 2004.
Una sua versione integrata (di seguito I-PNA) e' stata trasmessa a
Bruxelles il 25 febbraio 2005. La fase di controllo comunitario
dell'I-PNA si e' conclusa con la decisione della Commissione del 25
maggio 2005 che ha condiviso l'I-PNA per quel che riguardava i
rapporti ivi delineati tra le emissioni imputabili ai vari ambiti
industriali. Nel passaggio dalla fase di pianificazione a quella di
assegnazione il d.m. 23 febbraio 2006 ha invece profondamente alterato
il criterio di partecipazione dei settori produttivi al
contingentamento delle emissioni, finendo per contraddire i criteri
deliberati in sede di pianificazione e consolidati dall'approvazione
comunitaria.
5) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23,
nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87.
Violazione della decisione della Commissione europea 25 maggio 2005 n.
C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce.
Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273,
convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli
articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere
per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di
motivazione. Eccesso di potere per contraddittorieta', nonche' per
sviamento. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione.
La decisione della Commissione 25 maggio 2005 pur ingiungendo allo
Stato Italiano di ridurre le emissioni rispetto alle stime contenute
nell'I-PNA ha contestualmente prescritto di ispirare le determinazioni
conseguenti a una logica non discriminatoria. Il d.m. 23 febbraio
2006 invece ha imposto al settore termoelettrico una riduzione delle
emissioni, mentre ha riconosciuto agli altri comparti la possibilita'
di incrementarle. In questo modo la decisione impugnata ha finito per
contraddire le indicazioni formulate dalla Commissione nella cit.
decisione.
6) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23,
nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87.
Violazione dell'articolo 3 della decisione della Commissione europea
25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87, 88 e
249 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12
novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316.
Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di
istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione.
La decisione di assegnazione fonda l'attribuzione annuale delle
quote di emissione su un calcolo matematico [Q=P(h*a)/1000]. I dati
necessari per la determinazione del valore della "potenza elettrica
indisponibile" (voce "P" del calcolo) sono stati inviati al Ministero
da ciascun operatore del settore termoelettrico ai sensi del decreto
legge n. 273 del 2004 e del decreto direttoriale del 29 novembre 2004
nella completa assenza di criteri interpretativi della nozione di
indisponibilita'. E' poi accaduto che il Ministero, nel fissare gli
elementi destinati a comporre il calcolo (voce "h"), vi ha compreso
anche gli stessi fattori di indisponibilita' indicati dalla Societa'.
Tutto cio' ha determinato per la ricorrente il risultato finale di una
scorretta attribuzione (per difetto) delle quote.
7) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della
Costituzione. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce.
Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III
della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20
e seguenti della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Violazione del
provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n.
6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 settembre 1992, Violazione dell'articolo 3, comma
7 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1 e
3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento
dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Eccesso di potere per disparita' di trattamento, nonche' per
contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza.
Nella formula utilizzata per l'attribuzione delle quote e' inclusa
la voce "h" rappresentativa delle "ore annuali di funzionamento
convenzionale per la specifica tipologia della sezione". I valori
convenzionali per ciascuna tipologia di impianto sono identificati
dalla tabella 3.1. dell'allegato 1 La decisione impugnata ha previsto
(paragrafo 3 del punto 3.2 dell'allegato 1) la possibilita' di
riconoscere un numero di ore di funzionamento maggiore di quello
stabilito in via convenzionale ma solo per alcune categorie di
impianti. Sono rimaste escluse le centrali a ciclo combinato a gas
naturale e gli impianti soggetti al regime dettato dal provvedimento
Cip n. 6 del 1992 sulla base degli artt. 20 ss. della legge n. 9 del
1991. Tale disparita' di trattamento non risulta in alcun modo
giustificata ne' motivata e risulta quindi del tutto illegittima.
8) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della
Costituzione. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce.
Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III
della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20
e seguenti della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Violazione del
provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n.
6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 settembre 1992, Violazione dell'articolo 3, comma
7 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1, 3
e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per
travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di
motivazione. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, nonche'
per contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza.
Nella formula piu' volte richiamata compare anche la voce "a",
corrispondente al "coefficiente di emissione per la specifica
tipologia della sezione, espresso in kgCO2/MWh". Per quel che riguarda
gli impianti a ciclo combinato alimentati a gas naturale la tabella
3.1 dell'allegato 1 prevede per tale voce il valore di 396 kgCO2/MWh.
Stando ai criteri utilizzati dal Ministero, risulta che tale valore
sia stato calcolato assumendo come parametro di riferimento un
impianto con un rendimento elettrico del 50,3%. Tale rendimento,
tuttavia, e' caratteristico delle sezioni di grossa taglia, mentre e'
inavvicinabile per le centrali di potenza inferiore. Il
sovradimensionamento del valore in discussione si converte
nell'attribuzione di un numero di quote largamente inferiore a quello
che si sarebbe ottenuto se si fosse deciso di applicare un
coefficiente maggiormente rispettoso delle condizioni reali di
funzionamento dei piccoli impianti a ciclo combinato, come quelli
gestiti dalla Societa'.
9) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della
Costituzione. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce.
Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III
della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20
e seguenti della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Violazione del
provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n.
6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 settembre 1992, Violazione dell'articolo 3, comma
7 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1, 3
e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per
travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di
motivazione. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, nonche'
per contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza.
La ricorrente ha comunicato al Ministero di aver effettuato
interventi di adeguamento di sue centrali a ciclo combinato, al fine
di renderne possibile la qualificazione come impianti cogenerativi.
Ciononostante la decisione impugnata ha seguitato a trattare gli
impianti (per l'intero triennio 2005 - 2007) della Societa' come non
cogenerativi, con conseguente allocazione di quote in numero inferiore
al dovuto.
Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia
l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare i
provvedimenti impugnati, previa, ove ritenuto necessario, rimessione
alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi dell'art.
234 del Trattato CE, della questione di validita' della nota della
Commissione europea del 22 febbraio 2006 n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06)
3537. Con riserva di chiedere nelle competenti sedi il risarcimento
del danno ingiusto subito. Con vittoria di spese e onorari di
giudizio".
Milano-Roma, 4 ottobre 2008.
Avv. Mario Bucello
T-08ABA2941 (A pagamento).