Tar Lazio

(GU Parte Seconda n.107 del 17-9-2009)

                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

  Il sottoscritto avv.to Mario Bucello  di  Milano,  piazza  Duse  1,
quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti  Liberati
tutti di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe Morbidelli  di  Roma,
via Carducci 4, di Termica  Celano  s.p.a.,  di  Bologna,  Via  degli
Agresti, 4/6 , cod. fisc. 02341760961 notifica alle aziende  operanti
nei settori regolati dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e inserite
nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione  delle  quote
CO2 approvato con  decreto  ministeriale  del  18  dicembre  2006  n.
DEC/RAS/1488/2006 
  che Termica Celano s.p.a. ha proposto 
    - nel maggio del 2008 ricorso  al  Tar  Lazio,  sez.  II/bis,  n.
4669/2008 r.g., contro il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare,  in  persona  del  Ministro  pro  tempore,  il
Ministero dello sviluppo  economico,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore,  il  Comitato  nazionale  di  gestione  e  attuazione  della
direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle  attivita'  di  progetto
del Protocollo di Kyoto, in persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, e nei confronti di  Endesa  Italia  S.p.a.  e  di  Laterlite
S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine  di
ottenere l'annullamento, nelle parti di seguito  meglio  specificate:
della Decisione di assegnazione delle quote di  CO2  per  il  periodo
2008-2012, approvata ai sensi di quanto stabilito  dall'articolo  11,
comma 1 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n.  216,  adottata  dal  Ministero
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del  Ministero
dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2008;  del  Decreto  del
Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e  del
Ministero dello sviluppo  economico  in  data  18  dicembre  2006  n.
DEC/RAS/1448/2006,   di   approvazione   del   Piano   Nazionale   di
Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012; nonche'  di
ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche  se
non conosciuto 
    - nel febbraio del 2009 motivi di impugnazione aggiunti, al  fine
di ottenere l'annullamento anche della deliberazione n. 020/2008  del
12 novembre 2008 del Comitato  nazionale  di  gestione  e  attuazione
della direttiva 2003/87/CE, avente  per  oggetto:  "Esecuzione  della
decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012
elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c)  del  Decreto
Legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea",
nonche'  di  ogni  altro  atto  precedente,  successivo  e   comunque
connesso, anche se non conosciuto, tra questi  espressamente  incluso
il decreto  interministeriale  di  approvazione  della  decisione  di
assegnazione. 
  Motivi del ricorso: 
    1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97
della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11,  12  e  22  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e
23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre  2003  n.
87. Eccesso di  potere  per  sviamento,  illogicita',  disparita'  di
trattamento, ingiustizia  manifesta,  difetto  di  motivazione  e  di
istruttoria, perplessita', travisamento. 
  Il Piano nazionale di assegnazione (di seguito PNA) per il  periodo
2008-2012 (di  seguito  PNA2),  nella  ripartizione  delle  quote  di
emissione tra i settori regolati dal d.lgs. n. 216/2004,  riserva  al
settore termoelettrico un trattamento  deteriore  e  discriminatorio.
Rispetto al Piano nazionale di assegnazione per il periodo  2005-2007
approvato con decreto ministeriale n.  DEC/RAS/074/2006  (di  seguito
PNA1), infatti, il settore si  e'  visto  ridurre  l'assegnazione  da
131,06 MtCO2/anno a100,66 MtCO2/anno. Tale scelta e' illegittima  per
piu' ragioni: essa contrasta con la decisione della  Commissione  del
25 maggio 2005 e con  i  principi  dell'ordinamento  comunitario  (di
imparzialita', par condicio e proporzionalita'), non e'  accompagnata
da un'adeguata istruttoria e poggia su una  motivazione  viziata  per
sviamento. Tali difetti viziano, oltre che lo stesso PNA2,  anche  la
successiva e conseguente decisione di  assegnazione  che  ai  criteri
dettati dal primo si e' pedissequamente  uniformata.  Il  PNA2  e  la
decisione    di     assegnazione     riservano     un     trattamento
ingiustificatamente favorevole alle centrali che  utilizzano  carbone
rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Anche  tale  scelta  e'
illegittima in quanto contrasta con  i  principi  del  protocollo  di
Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione. 
    2) motivo di ricorso: Violazione  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva Ce
13 ottobre 2003 n. 87. Violazione  dell'articolo  3,  comma  7  della
legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso  di  potere  per  carenza  di
presupposti e di motivazione,  travisamento  dei  fatti,  illogicita'
manifesta; violazione dei principi  di  obiettivita',  trasparenza  e
proporzionalita'. Eccesso di potere per  sviamento  in  relazione  al
criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. 
  Per gli impianti soggetti  alle  convenzioni  CIP6,  nella  formula
matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per  l'attribuzione  delle
quote di emissione, il coefficiente relativo  al  numero  di  ore  di
funzionamento     convenzionale     e'     stato     artificiosamente
sottodimensionato rispetto alle ore  di  funzionamento  effettivo  di
tali  impianti.  Tale  operazione  ha  comportato  un   irragionevole
sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6.  La
decisione di assegnazione si e'  nella  sostanza  attenuta  (pur  con
qualche  variazione),  nelle  previsioni  riguardanti  l'assegnazione
delle  quote  agli  impianti  Cip  6,  ai  criteri   di   allocazione
contemplati dal PNA2, sicche' i  vizi  che  inficiano  sul  punto  il
provvedimento da ultimo menzionato valgono evidentemente anche per la
decisione stessa. 
    3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato
G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo
9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre
2003  n.  87.   Violazione   dei   principi   di   concorrenza,   non
discriminazione,  proporzionalita',   obiettivita'   e   trasparenza.
Eccesso di potere per carenza di motivazione e  irragionevolezza,  in
relazione al criterio di assegnazione adottato per  gli  impianti  in
regime Cip 6. 
  La decurtazione addossata a agli impianti CIP6 e' discriminatoria e
distorsiva della concorrenza, in quanto  destinata  ad  avvantaggiare
indebitamente  attivita'  che  competono  direttamente   con   quella
sacrificata,   contraria   al    principio    di    proporzionalita',
irragionevole e privo di giustificazioni alla luce  dei  criteri  che
devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La  decisione
di assegnazione si  e'  nella  sostanza  attenuta  (pur  con  qualche
variazione), nelle previsioni riguardanti l'assegnazione delle  quote
agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal  PNA2,
sicche' i vizi che inficiano sul punto  il  provvedimento  da  ultimo
menzionato valgono evidentemente anche per la decisione stessa. 
    4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato
G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo
9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva  Ce  13
ottobre  2003   n.   87.   Eccesso   di   potere   per   illogicita',
irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di
assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. 
  La misura censurata nei confronti degli impianti  a  regime  Cip  6
appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole,  anche  in
relazione al criterio di cui all'art.  10,  comma  2,  lett.  d)  del
d.lgs. n. 216/06 e ai criteri  n.  7  e  8  dell'allegato  III  della
direttiva, oltre che  manifestamente  ingiusta  nei  confronti  degli
operatori penalizzati. La  decisione  di  assegnazione  si  e'  nella
sostanza attenuta (pur  con  qualche  variazione),  nelle  previsioni
riguardanti l'assegnazione  delle  quote  agli  impianti  Cip  6,  ai
criteri di allocazione contemplati  dal  PNA2,  sicche'  i  vizi  che
inficiano sul punto il provvedimento  da  ultimo  menzionato  valgono
evidentemente anche per la decisione stessa. 
    5) motivo di ricorso: Violazione  degli  articoli  10  e  22  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e  13
della direttiva Ce 13 ottobre 2003  n.  87.  Eccesso  di  potere  per
carenza di motivazione, illogicita', irragionevolezza  e  ingiustizia
manifeste. Violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e non
discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i
ripotenziamenti. Eccesso di potere per perplessita'. 
  Il PNA2 e'  illegittimo  nella  parte  in  cui  (par.  6.2.3.)  non
specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto  in  stato
di  sospensione  per  ripotenziamento  o  riqualificazione  gli  sono
riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e,  dunque,  non
vanno  ad  incrementare  la  Riserva  da  destinare  ai  c.d.  "nuovi
entranti"). La decisione di assegnazione e' illegittima  nella  parte
in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B)  rende
tali quote disponibili per i nuovi entranti. 
    6) motivo di ricorso:  Violazione  degli  articoli  3  e  11  del
decreto legislativo 4 aprile 2006  n.  216.  Eccesso  di  potere  per
travisamento  dei  presupposti,  difetto   di   istruttoria   e   per
contraddittorieta'. 
  Tanto il PNA2 quanto la decisione di assegnazione sono  illegittimi
in quanto considerano la centrale della ricorrente  come  interamente
soggetta al regime dettato, ai fini delle allocazioni delle quote  di
emissione, per gli impianti CIP/6. 
  Motivi aggiunti di impugnazione: 
    1) motivo: Violazione degli articoli 3, 4,  41,  42  e  97  della
Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 22  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9,  10,  11  e  23,
nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003  n.  87.
Eccesso  di  potere  per  sviamento,   illogicita',   disparita'   di
trattamento, ingiustizia  manifesta,  difetto  di  motivazione  e  di
istruttoria, perplessita', travisamento. Illegittimita' derivata. 
  Il PNA2 e la decisione di assegnazione,  nella  ripartizione  delle
quote  di  emissione,  riservano   al   settore   termoelettrico   un
trattamento deteriore e discriminatorio. Tale scelta  e'  illegittima
per piu' ragioni: essa contrasta con la decisione  della  Commissione
del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario, non
e'  accompagnata  da  un'adeguata  istruttoria  e   poggia   su   una
motivazione  viziata  per  sviamento.  Il  PNA2  e  la  decisione  di
assegnazione, inoltre, riservano un  trattamento  ingiustificatamente
favorevole alle centrali che utilizzano  carbone  rispetto  a  quelle
alimentate da gas naturale.  Anche  tale  scelta  e'  illegittima  in
quanto contrasta con i principi  del  protocollo  di  Kyoto,  con  il
d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione.  La  deliberazione
di  esecuzione  ha  dato  pedissequa  attuazione  alla  decisione  di
assegnazione, sicche' i vizi che  inficiano  sul  punto  quest'ultima
(nonche', ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente  anche
sulla deliberazione medesima. 
    2) motivo: Violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo  4
aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva  Ce  13  ottobre
2003 n. 87. Violazione  dell'articolo  3,  comma  7  della  legge  14
novembre 1995, n. 481. Eccesso di potere per carenza di presupposti e
di  motivazione,  travisamento  dei  fatti,  illogicita'   manifesta;
violazione   dei   principi   di    obiettivita',    trasparenza    e
proporzionalita'. Eccesso di potere per  sviamento  in  relazione  al
criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime  Cip  6.
Illegittimita' derivata. 
  Per gli impianti soggetti  alle  convenzioni  CIP6,  nella  formula
matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per  l'attribuzione  delle
quote di emissione, il coefficiente relativo  al  numero  di  ore  di
funzionamento     convenzionale     e'     stato     artificiosamente
sottodimensionato rispetto alle ore  di  funzionamento  effettivo  di
tali  impianti.  Tale  operazione  ha  comportato  un   irragionevole
sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6.  La
decisione di assegnazione si e'  nella  sostanza  attenuta  (pur  con
qualche  variazione),  nelle  previsioni  riguardanti  l'assegnazione
delle  quote  agli  impianti  Cip  6,  ai  criteri   di   allocazione
contemplati  dal  PNA2.  La  deliberazione  di  esecuzione  ha   dato
pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche' i  vizi
che inficiano sul punto quest'ultima (nonche', ancor prima, il piano)
si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 
    3) motivo: Violazione dell'articolo  10  e  dell'allegato  G  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo  9  e
del criterio n. 5 dell'allegato III della  direttiva  Ce  13  ottobre
2003  n.  87.   Violazione   dei   principi   di   concorrenza,   non
discriminazione,  proporzionalita',   obiettivita'   e   trasparenza.
Eccesso di potere per carenza di motivazione e  irragionevolezza,  in
relazione al criterio di assegnazione adottato per  gli  impianti  in
regime Cip 6. Illegittimita' derivata. 
  La decurtazione addossata agli  impianti  CIP6  dal  PNA2  e  dalla
decisione di  assegnazione  e'  discriminatoria  e  distorsiva  della
concorrenza,  in  quanto  destinata  ad  avvantaggiare  indebitamente
attivita'  che  competono  direttamente   con   quella   sacrificata,
contraria al principio di proporzionalita', irragionevole e privo  di
giustificazioni alla luce dei  criteri  che  devono  presiedere  alla
ripartizione delle assegnazioni. La deliberazione  di  esecuzione  ha
dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche'  i
vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonche', ancor  prima,  il
piano)  si  ripercuotono  evidentemente  anche  sulla   deliberazione
medesima. 
    4) motivo: Violazione dell'articolo  10  e  dell'allegato  G  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo  9  e
dei criteri n. 7 e n. 8  dell'allegato  III  della  direttiva  Ce  13
ottobre  2003   n.   87.   Eccesso   di   potere   per   illogicita',
irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di
assegnazione  adottato  per   gli   impianti   in   regime   Cip   6.
Illegittimita' derivata. 
  La misura censurata nei confronti degli impianti a regime Cip 6 dal
PNA2  e   dalla   decisione   di   assegnazione   appare   priva   di
giustificazioni, illogica e  irragionevole,  anche  in  relazione  al
criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e
ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato  III  della  direttiva,  oltre  che
manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. La
deliberazione  di  esecuzione  ha  dato  pedissequa  attuazione  alla
decisione di assegnazione, sicche' i vizi  che  inficiano  sul  punto
quest'ultima  (nonche',  ancor  prima,  il  piano)  si   ripercuotono
evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 
    5)  motivo:  Violazione  degli  articoli  10  e  22  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11  e  13  della
direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per carenza  di
motivazione, illogicita', irragionevolezza e  ingiustizia  manifeste.
Violazione  dei  principi  di   obiettivita',   trasparenza   e   non
discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i
ripotenziamenti. Eccesso di potere per  perplessita'.  Illegittimita'
derivata. 
  Il PNA2 e'  illegittimo  nella  parte  in  cui  (par.  6.2.3.)  non
specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto  in  stato
di  sospensione  per  ripotenziamento  o  riqualificazione  gli  sono
riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e,  dunque,  non
vanno  ad  incrementare  la  Riserva  da  destinare  ai  c.d.  "nuovi
entranti"). La decisione di assegnazione e' illegittima  nella  parte
in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B)  rende
tali quote disponibili per i  nuovi  entranti.  La  deliberazione  di
esecuzione  ha  dato  pedissequa   attuazione   alla   decisione   di
assegnazione, sicche' i vizi che  inficiano  sul  punto  quest'ultima
(nonche', ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente  anche
sulla deliberazione medesima. 
    6)  motivo:  Violazione  degli  articoli  3  e  11  del   decreto
legislativo 4 aprile 2006 n. 216. Eccesso di potere per  travisamento
dei presupposti, difetto di  istruttoria  e  per  contraddittorieta'.
Illegittimita' derivata. 
  Tanto il PNA2 quanto la decisione di assegnazione sono  illegittimi
in quanto considerano la centrale della ricorrente  come  interamente
soggetta al regime dettato, ai fini delle allocazioni delle quote  di
emissione, per gli impianti CIP/6. La deliberazione di esecuzione  ha
dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche'  i
vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonche', ancor  prima,  il
piano)  si  ripercuotono  evidentemente  anche  sulla   deliberazione
medesima. 
  Nel ricorso sono state proposte le  seguenti  conclusioni:  "Voglia
l'Ill.mo Tribunale, respinta  ogni  contraria  istanza,  annullare  i
provvedimenti  impugnati.  Con  vittoria  di  spese  e   onorari   di
giudizio". Nei motivi di impugnazione aggiunti sono state proposte le
seguenti  conclusioni:  "Voglia  l'Ill.mo  Tribunale,  respinta  ogni
contraria istanza, annullare anche il provvedimento impugnato con  il
presente  atto,  dopo  aver  sollevato,  ove   ritenuto   necessario,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27,  comma  3  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in  relazione  all'articolo
117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10,
11 e 23, nonche' l'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n.
87, nonche' dopo  aver  sollevato,  sempre  se  del  caso,  questione
pregiudiziale  di  validita'  avanti  la  Corte  di  Giustizia  delle
Comunita' europee della lettera  della  Commissione  europea  del  20
ottobre 2008 ai sensi dell'art. 234 del Trattato  CE  per  violazione
della direttiva Ce n. 87 del 2003. Con vittoria di spese e onorari di
giudizio". 
    Milano-Roma, 31 luglio 2009 

                        (Avv. Mario Bucello) 

 
T-09ABA5321
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