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Errata corrige
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Bando di gara a licitazione privata
Regione Piemonte - Giunta regionale - Piazzale Castello n. 165 -
10122 Torino, tel. (011) 432 - 2422, fax (011) 432 - 3292.
Licitazione privata ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14,
secondo il metodo previsto dall'art. 1, lettera d) della legge
stessa.
Forniture opere e prestazioni necessarie per la manutenzione e
per la ripartizione degli immobili regionali o comunque in uso alla
Regione, siti in Torino e Provincia.
Importo a base d'asta L. 1.000.000.000 oltre IVA.
Lotto unico.
L'appalto avra' la durata di anni uno decorrente dal 14 gennaio
1993 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e' da
considerarsi prevalente ed assorbente la cat. 2a dell'Albo Nazionale
Costruttori.
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, su
carta bollata legale da L. 15.000 dovranno pervenire entro le ore 12
del giorno 17 novembre 1992 alla Regione Piemonte - Servizi generali
Amministrativi della Presidenza - terzo piano ammezzato - Piazza
Castello n. 165 - 10122 Torino, a mezzo posta.
Possono chiedere di essere invitate alla gara anche imprese
riunite o che dichiarino di volersi riunire, nonche' Consorzi di
Cooperative di Produzione e Lavoro e Consorzi di imprese di cui
all'art. 2602 e seguenti del Codice civile, ai sensi e con i
requisiti e le modalita' di cui agli articoli 22 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
La Regione Piemonte provvedera' a spedire le lettere di invito
entro dieci giorni dal termine ultimo per la ricezione delle domande
di partecipazione.
Le imprese che intendono partecipare alla licitazione dovranno
indicare, sotto forma di dichiarazione successivamente verificabili,
quanto segue:
1) di essere iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori per la
categoria 2a per un importo non inferiore a quello a base d'asta.
Le imprese straniere dovranno rilasciare equivalenti
dichiarazioni di iscrizione ai rispettivi Albi nazionali, secondo le
ligislazioni vigenti nei rispettivi paesi, indicandone gli estremi;
2) di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione
previste dall'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406;
3) di disporre della capacita' economica dimostrabile:
a) con idonee garanzie bancarie;
b) con attestazione della cifra di affari annua media riferita
agli ultimi tre esercizi che dovra' risultare di importo almeno pari
ad 1/3 dell'importo a base d'appalto;
4) di disporre della capacita' tecnica di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, con indicazioni degli
elementi previsti alle lettere b), c), d) ed e)dell'artico lo
medesimo e cioe':
a) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, con
relativi importo, periodi e luoghi di esecuzione;
b) attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico di cui
si disporra' per l'esecuzione dell'appalto;
c) organico medio annuo dell'impresa e numero dei dirigenti con
riferimento agli ultimi tre anni;
d) tecnici o organi tecnici che facciano o meno parte integrante
dell'Impresa di cui l'imprenditore disporra' per l'esecuzione
dell'appalto.
Inoltre con riferimento all'ultimo quinquennio:
5) cifra di affari in lavori, derivante da attivita' diretta ed
indiretta dell'impresa, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettere c) e d) del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, che
dovra' essere almeno pari al 1,50 volte l'importo a base d'asta;
6) costo del personale dipendente che non dovra' essere
inferiore allo 0,10 della cifra di affari richiesta al punto 5.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55 le Imprese dovranno altresi' indicare, all'atto
dell'offerta, le opere che, in caso di aggiudicazione, intendono
subappaltare o concedere in cottimo.
E` fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai
pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di riunioni di imprese o di consorzi di cui al secondo
comma dell'art. 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
i requisiti di cui ai punti 3, lettera b) 5 e 6 dovranno essere
posseduti dalle imprese riunite in misura complessiva almeno pari
all'importo indicato e comunque in misura non inferiore al 60% dalla
capogruppo ed in misura non inferiore al 20% dalle mandanti.
Le imprese aventi sede in uno Stato CEE non iscritte all'A.N.C.
sono ammesse alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
L'appalto e' finanziato con fondi regionali.
Per le modalita' di pagamento si fa riferimento all'art. 22 del
capitolato speciale d'appalto nonche' alla normativa vigente in
materia.
L'impresa aggiudicataria dovra' prestare una cauzione pari ad un
ventesimo dell'importo netto dell'appalto.
Le richieste di invito non vincolano l'Amministrazione.
Gli offerenti avranno la facolta' di svincolarsi dalla propria
offerta decorsi centocinquanta giorni dalla presentazione.
Il presidente della Regione: Gian Paolo Brizio.
T-2362 (A pagamento).