Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1 E 4 DELLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 130 (LA "LEGGE SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI") E DELL'ART. 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 (IL "TESTO UNICO BANCARIO"). Felsina Funding S.r.l. (la "Cessionaria") comunica di aver stipulato con Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa (la "Cedente") in data 27 aprile 2010 un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione"), ai sensi del quale la Cedente ha ceduto pro soluto e in blocco alla Cessionaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, un portafoglio di crediti derivanti da contratti di mutuo, unitamente a ogni garanzia e altro diritto accessorio a tali crediti (ivi inclusi (i) tutti i crediti relativi al rimborso dell'Importo Capitale Dovuto alla Data di Valutazione, (ii) tutti i crediti relativi al pagamento degli interessi (inclusi gli interessi di mora) che matureranno sui mutui a partire dalla Data di Cessione (inclusa), (iii) tutti i crediti relativi al pagamento di ogni importo dovuto a titolo di rimborso spese, perdite, indennizzi e danni, nonche' ogni altra somma o importo dovuto dai debitori in relazione ai mutui e ai contratti di mutuo, (iv) tutti i crediti relativi alle ipoteche e alle garanzie che assistono i contratti di mutuo, (v) tutti i crediti derivanti dalle o relativi alle polizze assicurative e (vi) tutti i privilegi e i diritti di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori a essi relativi, nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e al loro esercizio in conformita' a quanto previsto dai contratti di mutuo e da tutti gli altri atti e accordi a essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa e il diritto di dichiarare i Debitori decaduti dal beneficio del termine ma a esclusione delle commissioni di incasso e di ogni costo e spesa rimborsato dai debitori all'originator ai sensi del relativo contratto di mutuo) (i "Crediti") che, alla data del 31 gennaio 2010, soddisfacevano i seguenti criteri: (a) il mutuatario non e' in ritardo con alcun pagamento in relazione al mutuo concessogli; (b) il mutuo e' stato concesso direttamente da Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, attraverso la propria rete di filiali, e non per il tramite di brokers o intermediari; (c) il tasso d'interesse applicabile al mutuo e' stato determinato in conformita' con le disposizioni della legge sull'usura vigenti alla data di stipula del relativo contratto di mutuo; (d) il mutuo e' denominato in Euro; (e) l'ipoteca relativa al mutuo e' stata concessa su un bene immobile costituente: (i) la prima casa del mutuatario e/o del terzo datore d'ipoteca ovvero una casa del mutuatario e/o del terzo datore d'ipoteca diversa dalla prima casa (ivi inclusi i beni immobili acquistati a scopo di investimento); o (ii) altra tipologia di bene immobile di proprieta' del mutuatario e/o dal terzo datore d'ipoteca destinata all'attivita' d'impresa propria o di terzi; (f) il mutuo e' regolato dalla legge italiana; (g) il debito residuo in linea capitale del mutuo non e' superiore a Euro 600.000 e non e' inferiore a Euro 10.155; (h) il piano di ammortamento originario previsto nel relativo contratto di mutuo non e' stato modificato allo scopo di prevedere una riduzione degli importi in linea capitale da rimborsare periodicamente e un corrispondente allungamento del piano di ammortamento stesso; (i) il mutuo viene ammortizzato completamente nel corso della sua durata con rimborsi di capitale per mezzo di pagamento di rate alle date stabilite nel relativo contratto di mutuo. Il piano di ammortamento del mutuo e' stato determinato alla data di stipula del relativo contratto di mutuo calcolando rate costanti mensili, trimestrali o semestrali, sulla base del tasso d'interesse applicabile nel primo periodo di interesse, come se tale tasso fosse costante durante tutta la durata del mutuo. Per ciascun periodo di calcolo degli interessi viene determinato il tasso d'interesse applicabile e viene calcolato l'importo totale della rata dovuta aggiungendo l'interesse per tale periodo alla rata di capitale determinata alla data di stipula del relativo contratto di mutuo; (j) nessun mutuo e' stato erogato prima del 1 giugno 1990 e dopo il 31 agosto 2009; (k) il mutuo ha una scadenza legale non posteriore al 21 aprile 2041 e non anteriore all'11 maggio 2010; (l) il mutuatario non e' un dipendente di Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa; (m) il mutuo e' garantito da un'ipoteca di "primo grado economico" sul relativo bene immobile concessa a favore di Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, ossia da: (i) un'ipoteca di primo grado; ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo, a condizione che (a) tutte le obbligazioni garantite da ipoteche con un grado di priorita' maggiore siano state completamente adempiute e non sia consentita alcuna ulteriore erogazione ai sensi del relativo mutuo, e (b) le ipoteche con un grado di priorita' maggiore non possono essere piu' escusse; o (iii) un'ipoteca con un grado di priorita' inferiore quando un credito garantito da un'ipoteca con un grado di priorita' maggiore viene ceduto a Felsina Funding S.r.l. ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 27 aprile 2010 (ignorando, se del caso, qualunque ipoteca precedentemente concessa il cui mutuo sia stato completamente rimborsato e quindi estinto, ma l'ipoteca non sia stata cancellata dal registro competente); (n) il mutuo non beneficia di alcuna agevolazione specifica prevista dalla legge italiana; (o) almeno una rata del mutuo e' stata pagata prima della Data di Valutazione, rimanendo comunque inteso che nel caso di mutuo originariamente a tasso fisso e che sia successivamente divenuto a tasso variabile, sia stata pagata almeno una rata dal momento in cui il tasso di interesse e' divenuto variabile; (p) il mutuo e' stato integralmente erogato in un'unica soluzione e non e' consentito alcun riutilizzo o ulteriore anticipo ai sensi del relativo contratto di mutuo; (q) il mutuatario e' titolare di un conto corrente presso Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e paga gli importi dovuti in relazione al mutuo tramite addebito diretto su tale conto corrente; (r) il mutuatario e' una persona fisica residente in Italia ovvero un'impresa, diversa da un'impresa edile, avente sede legale in Italia; (s) il mutuo non e' relativo a beni immobili la cui costruzione non sia stata ancora terminata, ne' e' stato concesso in relazione ad alcuno stato avanzamento lavori; (t) il mutuo non e' garantito da ipoteca su un terreno su cui non sono stati costituiti diritti reali ne' rientra nella nozione di "credito agrario" di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato, ne' e' stato stipulato per mezzo di cambiale agraria; (u) se il mutuo non rientra nella nozione di "credito fondiario" di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato, esso e' stato concesso almeno sei mesi prima della Data di Valutazione; se il mutuo rientra in tale nozione, esso e' stato concesso almeno dieci giorni prima della Data di Valutazione; (v) il mutuo non e' oggetto di una garanzia, concessa dai Consorzi Fidi o da qualunque altro soggetto, che all'atto della cessione dei crediti derivanti da tale mutuo verrebbe estinta automaticamente o in forza di legge; (w) il valore dell'ipoteca a garanzia del rimborso del mutuo e' almeno pari al 150% dell'importo erogato del mutuo; (x) l'ipoteca a garanzia del rimborso del mutuo e' concessa su beni immobili situati esclusivamente in una delle seguenti regioni italiane: Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia o Veneto; (y) il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il minore tra il valore del relativo bene immobile come risultante dalla valutazione esistente alla data di concessione del relativo mutuo e il valore della relativa ipoteca (c.d. loan to value), non supera l'80%; (z) se il debito residuo in linea capitale di un mutuo commerciale (intendendosi per tale (i) un mutuo concesso relativamente a un bene immobile di proprieta' del mutuatario o del terzo datore d'ipoteca, destinato in via esclusiva all'attivita' di impresa, ovvero (ii) un mutuo concesso relativamente a un bene immobile di proprieta' del mutuatario o del terzo datore d'ipoteca destinato a un uso misto (abitativo e commerciale) ove il valore di valutazione della porzione a uso non abitativo sia maggiore del 50% del valore complessivo del bene immobile ai sensi di detta valutazione) e' pari o superiore a Euro 500.000 e inferiore o uguale a Euro 600.000, il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il minore tra il valore del relativo bene immobile come risultante dalla valutazione esistente alla data di concessione del relativo mutuo e il valore della relativa ipoteca (c.d. loan to value), e' minore o uguale al 66%; (aa) il mutuatario non e' un ente pubblico (ivi inclusi gli enti pubblici economici e gli enti locali) ovvero un ente ecclesiastico; (bb) al momento dell'erogazione del relativo mutuo, il mutuatario o terzo datore d'ipoteca ha sottoscritto una polizza assicurativa con vincolo a favore di Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa contro i rischi di alluvione, incendio, fulmine, esplosione, scoppio e danni causati da aeromobile a copertura del relativo bene immobile; (cc) il mutuo non e' a rate costanti; (dd) la somma del debito residuo in linea capitale dei mutui residenziali (intendendosi per tali i mutui diversi da (i) i mutui concessi relativamente a beni immobili di proprieta' del mutuatario o del terzo datore d'ipoteca, destinati in via esclusiva all'attivita' di impresa, e (ii) i mutui concessi relativamente a beni immobili di proprieta' del mutuatario o del terzo datore d'ipoteca destinati a un uso misto (abitativo e commerciale) ove il valore di valutazione della porzione a uso non abitativo sia maggiore del 50% del valore complessivo del bene immobile ai sensi di detta valutazione) concessi al medesimo mutuatario non supera Euro 400.000; (ee) il mutuo non e' stato rinegoziato ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008; (ff) se il mutuo non rientra nella definizione di "credito fondiario" di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato, esso e' stato erogato a un mutuatario che non puo' essere assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali; (gg) il mutuo e', alternativamente, un mutuo a tasso fisso ovvero a tasso variabile per tutta la durata del relativo contratto di mutuo e, dopo la Data di Valutazione, nessuna trasformazione (volontaria o obbligatoria) da mutuo a tasso fisso a mutuo a tasso variabile o viceversa e' ammessa ai sensi del relativo contratto di mutuo; (hh) se a tasso variabile, il mutuo ha un tasso d'interesse (che non viene indicato in nessun momento come avente un valore massimo) basato su uno dei seguenti benchmark: (i) tasso Euribor a 1 mese; (ii) tasso Euribor a 3 mesi; (iii) tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di un margine pari o superiore a 0,80%; (ii) se a tasso fisso, il mutuo ha un tasso d'interesse almeno pari a 4,75%, a eccezione dei crediti derivanti da mutui che, alla Data di Valutazione, soddisfacevano i criteri di cui sopra ma il cui debito residuo in linea capitale, alla Data di Valutazione, era (i) maggiore di Euro 315.000,00 ma minore di Euro 319.800,00, (ii) maggiore di Euro 33.260,00 ma minore di Euro 33.300,00; (iii) maggiore di Euro 19.550,00 ma minore di Euro 19.640,00; (iv) maggiore di Euro 35.260,00 ma minore di Euro 35.300,00; (v) maggiore di Euro 22.650,00 ma minore di Euro 22.700,00; (vi) maggiore di Euro 188.500,00 ma minore di Euro 188.700,00; (vii) maggiore di Euro 44.200,00 ma minore di Euro 44.240,00; (viii) maggiore di Euro 41.600,00 ma minore di Euro 41.900,00; (ix) maggiore di Euro 57.640,00 ma minore di Euro 57.660,00; (x) maggiore di Euro 46.790,00 ma minore di Euro 46.850,00; (xi) maggiore di Euro 32.741,00 ma minore di Euro 32.748,00; (xii) maggiore di Euro 37.800,00 ma minore di Euro 37.900,00; (xiii) maggiore di Euro 51.450,00 ma minore di Euro 51.500,00; (xiv) maggiore di Euro 109.903,37 ma minore di Euro 109.910,00; (xv) maggiore di Euro 93.550,00 ma minore di Euro 93.580,00; (xvi) maggiore di Euro 113.650,00 ma minore di Euro 113.950,00; (xvii) maggiore di Euro 155.730,00 ma minore di Euro 155.800,00; (xviii) maggiore di Euro 68.940,00 ma minore di Euro 68.945,00; (xix) maggiore di Euro 120.000,00 ma minore di Euro 120.150,00; (xx) maggiore di Euro 128.130,00 ma minore di Euro 128.250,00; (xxi) maggiore di Euro 201.000,00 ma minore di Euro 201.100,00; (xxii) maggiore di Euro 90.460,00 ma minore di Euro 90.500,00; (xxiii) maggiore di Euro 115.300,00 ma minore di Euro 115.350,00; (xxiv) maggiore di Euro 124.450,00 ma minore di Euro 124.470,00; (xxv) maggiore di Euro 106.700,00 ma minore di Euro 106.800,00; (xxvi) maggiore di Euro 39.000,00 ma minore di Euro 39.042,00; (xxvii) maggiore di Euro 126.250,00 ma minore di Euro 126.300,00. La Cessionaria ha conferito incarico alla Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori continueranno a pagare alla Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori. La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai relativi garanti (i "Dati Personali"). La Cessionaria, in qualita' di titolare del trattamento (il "Titolare"), e' tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai relativi garanti e ai loro successori e aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la "Legge sulla Privacy") e assolve tale obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorita' Garante"), recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge sulla Privacy e del Provvedimento dell'Autorita' Garante, la Cessionaria informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attivita' del Titolare e secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi: (i) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e (ii) per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con gli Interessati (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonche' all'emissione di titoli da parte della Cessionaria. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno essere altresi' comunicati in ogni momento a soggetti con i quali il Titolare abbia stipulato specifici accordi volti a realizzare le finalita' sopra indicate e le seguenti ulteriori finalita': (i) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi); (ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; (iii) emissione di titoli da parte della Cessionaria; (iv) consulenza prestata alla Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali e amministrativi; (v) assolvimento di obblighi della Cessionaria connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; (vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla Cessionaria; (vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. In particolare, i Dati Personali potranno altresi' essere comunicati a "C.S.E. Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l.", a cui la Cedente, operando in qualita' di servicer per la gestione dei Crediti e dei relativi incassi, ha conferito un incarico di outsourcing informatico. I soggetti ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla Privacy. In particolare, la Cedente, operando in qualita' di servicer per la gestione dei Crediti e dei relativi incassi, trattera' i Dati Personali in qualita' di responsabile del trattamento (il "Responsabile del Trattamento"). Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti del Titolare stesso. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza, unitamente alla presente informativa, possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. La Cessionaria informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'art. 7 della Legge sulla Privacy (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettifica, nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi). I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile del Trattamento, Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Piazza Galvani, 4, 40124 Bologna. La prescritta informativa viene resa dalla Cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, alla prima occasione utile successiva alla cessione dei Crediti, mediante invio di una comunicazione individuale agli Interessati. Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti e' altresi' possibile rivolgersi alla Cessionaria, presso la sede legale in Corte Galluzzi, 1, 40124 Bologna. Bologna, 27 aprile 2010 Felsina Funding S.R.L. L'Amministratore Unico Gianfranco Santilli T10AAB5504