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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Italiberia Inversiones Financieras, S.L., Societa' unipersonale in FONDIARIA-SAI S.p.A. (avviso ai sensi dell'Articolo 7, D. Lgs. 108/2008) a) Forma, denominazione e sede statutaria delle societa' che partecipano alla fusione: Societa' incorporante: Forma: societa' per azioni di diritto italiano; Denominazione: "FONDIARIA-SAI S.p.A." Sede statutaria: sede legale in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12. Societa' incorporanda: Forma: sociedad limitada unipersonal (societa' a responsabilita' limitata con unico socio) di diritto spagnolo; Denominazione: "Italiberia Inversiones Financieras, S.L. Sociedad Unipersonal"; Sede statutaria: sede sociale in Madrid (Spagna), calle Nuria, 36, 1° 4. b) Registro competente per la pubblicita' degli atti societari di ciascuna delle societa' che partecipano alla fusione e loro numero di iscrizione in tale registro: Societa' incorporante: Registro delle Imprese di Torino, numero di iscrizione: 00818570012. Societa' incorporanda: Registro Mercantil (Registro del Commercio) di Madrid (Spagna), Volume 16.664, Foglio M-284.305, Pagina 76, n. 13. c) Modalita' d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle societa' che partecipano alla fusione e indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalita': Non esistono soci di minoranza della societa' incorporanda dal momento che l'intero capitale sociale di Italiberia Inversiones Financieras, S.L. Sociedad Unipersonal e' interamente e direttamente posseduto dalla societa' incorporante FONDIARIA-SAI S.p.A.. Come consentito dall'art. 2505, comma 2, del codice civile italiano e dallo statuto sociale di FONDIARIA-SAI S.p.A., la decisione di fusione sara' adottata dal Consiglio di Amministrazione della incorporante, con deliberazione risultante da atto pubblico, fatta salva la possibilita', per gli azionisti titolari di azioni ordinarie rappresentanti di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di FONDIARIA-SAI S.p.A. di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del codice civile italiano, che la decisione venga assunta dall'assemblea straordinaria di FONDIARIA-SAI S.p.A.. I creditori della societa' incorporanda avranno facolta' di opposizione ai sensi e secondo le modalita' di cui alla applicabile disciplina di diritto spagnolo. Piu' in particolare, i creditori hanno la facolta', prevista nell'articolo 44 della legge spagnola 3/2009, di opporsi, entro il termine di un mese (a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo avviso della fusione nel quotidiano spagnolo e nella gazzetta ufficiale del registro di commercio), quando un loro credito anteriore alla data di pubblicazione del progetto di fusione e non scaduto a tale data, non sia garantito. Non potranno opporsi i creditori i cui crediti siano gia' sufficientemente garantiti. I creditori della societa' incorporante avranno facolta' di opposizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2503 del codice civile italiano. Si segnala infine che presso le sedi sociali sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su quanto sopra riferito. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Jonella Ligresti) T10AAB9632