TRIBUNALE DI FORLI
SEZIONE FALLIMENTARE

(GU Parte Seconda n.151 del 21-12-2010)

 
              ISTANZA DI ESDEBITAZIONE EX ART. 142 L.F. 
 

  Il  sig.  Leoni  Luigi  nato   a   Forli'   il   10/05/1958   (C.F:
LNELGU58E10D704D) ed ivi residente in  Via  Erbosa  n.56  -  frazione
Pievequinta -, rappresentato e difeso  dall'Avv.  Davide  Gori  (C.F:
GRODVD66B13H294O) ed elettivamente domiciliato presso il  suo  studio
in Savignano S/R. V.le Della Liberta' n.142, giusta delega a  margine
del presente atto (recapiti presso  cui  intende  ricevere  avvisi  e
comunicazioni: fax 0541 946878) 
 
                            PREMESSO CHE 
 
  - con sentenza del 22/02/1990 il Tribunale Fallimentare  di  Forli'
dichiarava il fallimento della ditta Edilnova snc di Zarri Nadio & C.
nonche', in proprio, dei  soci  Leoni  Luigi,  Zarri  Nadio,  Spadola
Giovanni, Nanni Antonio, Panzavolta Primo e Severi Sauro; 
  - la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa, per  compiuta
ripartizione  dell'attivo,  con  provvedimento  del  Presidente  Est.
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori in data 24/02/2010 (vedi doc. 1); 
 
                           CONSIDERATO CHE 
 
  - il sig. Leoni Luigi ha collaborato con gli organi della procedura
fallimentare consegnandogli ogni elemento documentale e  ausiliandoli
nelle attivita' tipizzanti il concorso; 
  - il sig. Leoni Luigi non ha  fatto  in  alcun  modo  ritardare  lo
svolgimento della procedura; 
  - il sig. Leoni Luigi ha consegnato  al  curatore,  Avv.  Salvatore
Lombardo, l'intera corrispondenza relativa ai  rapporti  patrimoniali
compresi nel fallimento e di cui all'art.48 L. F:; 
  - il sig. Leoni Luigi non ha beneficiato di altra esdebitazione nei
10 anni precedenti tale domanda; 
  - il sig. Leoni  Luigi  non  ha  distratto  l'attivo,  simulato  il
passivo, aggravato l'insolvenza o fatto ricorso abusivo al credito; 
  - il sig. Leoni Luigi non e' stato condannato con sentenza  passata
in  giudicato  per  bancarotta  fraudolenta  o  per  delitti   contro
l'economia pubblica, l'industria e  il  commercio,  e  altri  delitti
compiuti in  connessione  con  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa
(vedi doc. 2), ne' e' in corso alcun procedimento penale per uno  dei
predetti reati (vedi doc. 3). Tanto premesso,  il  sig.  Leoni  Luigi
come sopra rappresentato 
 
                               CHIEDE 
 
  che l'On.le Tribunale di Forli', ritenuta  la  propria  competenza,
sentiti il curatore e il  Comitato  dei  Creditori  e  verificata  la
meritevolezza  del  beneficiario,  Voglia  dichiarare  -   ai   sensi
dell'art.143 L. F. - l'inesigibilita' nei confronti del debitore gia'
dichiarato   fallito   dei   debiti   concorsuali   non   soddisfatti
integralmente. Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 
    1)  copia  decreto  chiusura  fallimento  del   24/02/2010;   Con
ossequio. Savignano S/R., li' 04/10/2010 Avv. Davide Gori 
  LA SEZIONE DEL TRIBUNALE CIVILE  E  PENALE  DI  FORLI'  Riunita  in
camera di consiglio e composta  dai  Sigg.  Magistrati:  Dott.  MARIA
CRISTINA SALVADORI Presidente Est. Dott. ELEONORA RAMACCIOTTI Giudice
Dott. CLARA CIOFETTI Giudice 
  - letta l'istanza di esdebitazione depositata l'8/10/2010 da  LEONI
LUIGI il cui fallimento dichiarato con sentenza in data 22/02/1990 e'
stato chiuso con decreto in data 24/02/2010; 
  -  ritenuto  che  in  base  ai  principi  enunciati   dalla   Corte
Costituzionale  con  sentenza  in  data  30/05/2008  n.181  (che   ha
dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art.143   L.F.,
limitatamente alla parte in cui esso,  in  caso  di  procedimento  di
esdebitazione  attivato  ad  istanza  del  debitore  gia'  dichiarato
fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del  fallimento,
non prevede la notificazione, a cura del  ricorrente  e  nelle  forme
previste  dagli  art.137  e  seguenti  del   c.p.c.,   ai   creditori
concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col  quale  il
debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione  dai
debiti residui nei confronti  dei  medesimi  creditori,  nonche'  del
decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio),
deve procedersi in contraddittorio con i creditori contro interessati 
 
                                FISSA 
 
  per la comparizione avanti al Giudice Relatore dott. Maria Cristina
Salvadori  del   ricorrente   e   dei   creditori   concorrenti   non
integralmente soddisfatti l'udienza del 18/01/2011 ore 11,30. 
 
                                MANDA 
 
  a parte ricorrente di notificare il ricorso e il  presente  decreto
ai creditori  concorrenti  non  integralmente  soddisfatti  entro  il
30/12/2010. 
 
                               DISPONE 
 
  che entro detta data il curatore riferisca con  relazione  scritta,
in merito alle indicazioni dell'art.142 L.F. ed acquisisca il  parere
del comitato dei creditori. Forli', 13/10/2010 

                          Avv. Davide Gori 

 
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