TAR LAZIO - ROMA
SEZ. III BIS

(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

 
                   Notifica per Pubblici Proclami 
 

  In esecuzione dell'Ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis  n.
577/10 si procede alla notifica per pubblici proclami del ricorso  RG
11011/09 proposto da Serpe Marianna con l'Avv.  F.  Gelo,  dom.ta  in
Napoli C.so Lucci  102  c/o  UILScuola,  per  l'annullamento,  previa
sospensiva, della graduatoria ad esaurimento del personale docente di
scuola primaria pubblicata  dall'Ufficio  Scolastico  Provinciale  di
Napoli con decreto 3062 del 31.07.09, nella parte in cui non  include
la ricorrente, nonche', ove occorra, del D.M. 42/09, nella  parte  in
cui non prevede il reinserimento in graduatoria del personale che  ne
sia stato  precedentemente  cancellato;  nonche',  ove  occorra,  del
d.d.g. del 16.03.07 del  Ministero  dell'Istruzione,  in  quanto  non
pubblicato integralmente in Gazzetta Ufficiale, e  della  conseguente
cancellazione della  ricorrente  dalle  graduatorie  per  il  biennio
07/09. La ricorrente espone: di  essere  inserita  nelle  graduatorie
permanenti della scuola primaria dal  2003,  in  quanto  abilitata  a
seguito di concorso bandito con D.M. del 02.04.1999; di essere  stata
cancellata dalle stesse per il biennio 07/09, per non aver presentato
nei termini domanda di aggiornamento del punteggio; di  aver  chiesto
invano il reinserimento in graduatoria per il biennio 09/2011.  Tanto
chiarito, l'istante lamenta  l'illegittimita'  dell'esclusione  dalla
graduatoria  per  violazione  dell'art.  1  co.  1  bis  d.l.   97/04
convertito   con    legge    n.143/04    ove    dispone:"A    domanda
dell'interessato,  da  presentarsi  entro  il  medesimo  termine,  e'
consentito il reinserimento nella graduatoria, con  il  recupero  del
punteggio maturato all'atto della cancellazione". In  subordine,  ove
occorra, essa deduce altresi' l'illegittimita' del D.m. 42/09 per non
aver regolato l'ipotesi del  reinserimento  nonche'  l'illegittimita'
del d.d.g. 16.03.2007 (violazione art. 4 d.P.R. n. 487/94, ed art. 70
co. 13 d. lgs. n. 165/01) in quanto non pubblicato  integralmente  in
GU. Pertanto, la signora Serpe  conclude  per  l'annullamento  previa
sospensiva degli atti impugnati. La presente notifica  e'  diretta  a
tutti i controinteressati,  individuabili  in  coloro  che  sarebbero
posposti  nella  graduatoria  impugnata  rispetto  alla   ricorrente.
All'uopo, si espone  che,  per  i  titoli  posseduti,  la  ricorrente
avrebbe diritto a p.ti 69,00, sicche' sono controinteressati tutti  i
candidati con punteggio pari o inferiore a 69, ossia  da  Cositgliola
Rosa (pos. 3977) sino all'ultimo graduato Fucito Luisa (pos. 8942). 

                        Avv. Ferdinando Gelo 

 
T10ABA3420
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