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Errata corrige
Errata corrige
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI In esecuzione del decreto presidenziale del T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, n. 6 del 18 marzo 2010, che autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, i sottoscritti Avv.ti Giovanni Sellitto e Tullio Elefante quali difensori della IMMOBIL EUR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Ruggiero Orazio Antonio, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, rendono noto di aver proposto ricorso R.G. n. 2943/2008 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, per l'annullamento: a) della nota del 21.2.2008 (prot. 0159487) del dirigente del settore interventi nel settore alberghiero e nelle altre attivita' di supporto turistico, di conferma dell'esclusione; b) della nota n. 120371/2008 della Commissione di riesame delle pratiche di cui al bando P.O.R. Campania 2000/2006 - misura 4.5. - azione A - istituita con delibera G.R. n. 835/2007 e 1230/2007, e del verbale della stessa Commissione del 4.2.2008 e allegata scheda di valutazione; c) della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi ai contributi P.O.R. di cui alla lettera che precede; d) per quanto occorra del bando di gara per le agevolazioni alle P.M.I. turistiche - misura 4.5 - azione A, in parte qua; e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. In particolare, il ricorso proposto trae origine dall'illegittima esclusione dal progetto della Immobil Eur dalla graduatoria dei Contributi POR Campania 2000/2006 da parte della Commissione regionale per il riesame dei progetti non ammessi alla predetta graduatoria. Nel dettaglio, l'esclusione in parola e' stata comminata poiche': 1) la perizia allegata al progetto non sarebbe conforme al modello predisposto dal bando in quanto "priva dell'asseverazione circa la rispondenza dei vincoli edilizi ed urbanistici"; 2) perche' mancherebbe, sempre nella documentazione allegata alla domanda di ammissione ai contributi POR 2000/2006, il "cronoprogramma delle attivita'"; 3) la documentazione tecnica prescritta dal bando sarebbe dunque incompleta a causa delle contestazioni di cui ai nn. 1 e 2. La Societa' Immobil Eur, ritenendo illegittimo l'operato della commissione per il riesame a sostegno della propria pretesa deduceva, pertanto, i seguenti motivi di ricorso: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.; ARTT. 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL BANDO DI GARA (ARTT. 8 E 9, CO. 3) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA, TRAVISATA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA'. MANIFESTA INGIUSTIZIA in quanto, a differenza del giudizio espresso da parte della Commissione regionale di riesame, il progetto della Immobil Eur unitamente al perizia tecnica sono conformi ai modelli predisposti dal bando di gara e, comunque, l'asseverazione in ordine vigenti vincoli edilizi ed urbanistici non era necessaria dal momento che il progetto della ricorrente riguardava esclusivamente la ristrutturazione edilizia di una struttura alberghiera per la quale erano state allegate tutte le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie necessarie. Inoltre, riguardo alla mancanza del "cronoprogramma delle attivita'", si e' rilevata l'erroneita' del giudizio della commissione di riesame in quanto, oltre all'elaborato peritale, e' stata allegata una relazione descrittiva delle opere previste in programma unitamente al cronoprogramma delle attivita'. Infine, stante il rispetto sostanziale del progetto presentato dalla ricorrente alle prescrizioni del bando di gara, l'eventuali mancanze erano da ritenersi meramente formali e, pertanto, vi era a carico dell'Amministrazione regionale il preciso onere di richiedere i chiarimenti e l'integrazione della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 nonche' ai sensi dell'art. 9, comma 3, del bando. Peraltro, con atto di motivi aggiunti al ricorso originale notificato in data 9 ottobre 2008, il societa' ricorrente ha esteso l'impugnativa originaria ai seguenti atti, adottati nelle more della definizione del proposto giudizio: a) il decreto dirigenziale n. 156 del 7.7.2008 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e dell'elenco dei progetti esclusi dai contributi P.O.R. Campania 2000/2006 - misura 4.5. - azione A; b) la nota 29.5.2008 prot. 464934 del Presidente della Commissione di riesame dei progetti esclusi richiamata nel provvedimento impugnato sub a); c) il decreto dirigenziale n. 96 del 19.5.2008 con cui e' stata nominata la Commissione per la valutazione e l'attribuzione del punteggio dei progetti riammessi ai contributi P.O.R. Campania 2000/2006; d) ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso; La Immobil Eur s.r.l., in particolare, ha dedotto che tali provvedimenti sono inficiati da illegittimita' derivata, poiche' ad essi si comunicano i vizi gia' dedotti nel ricorso originario, il cui contenuto e' stato pedissequamente riprodotto. Concludono per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge. Avv. Tullio Elefante Avv. Giovanni Sellitto T10ABA5946