MARCHE COVERED BOND S.R.L.
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano, Treviso
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese 04333940262
Iscritta al numero 41838 nell'Elenco Generale degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 106
del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
Sede Legale: in Via Menicucci, 4/6, 60121 Ancona, Italia
Capitale sociale: Euro 552.661.882 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Ancona
numero 01377380421
Iscritta al numero 5236 5 all'Albo delle Banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385

(GU Parte Seconda n.119 del 13-10-2011)

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in  blocco  ai  sensi  del
  combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
  n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei  crediti  e  sulle
  obbligazioni bancarie garantite) (la "Legge 130")  e  dell'articolo
  58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"),
  unitamente alla informativa ai sensi  dell'articolo  13  del  D.Lgs
  196/2003  (il  "Codice  della   Privacy")   e   del   provvedimento
  dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del  18
  gennaio 2007. 

  Marche Covered Bond S.r.l. (il "Garante") comunica che  in  data  5
ottobre 2011, con efficacia economica dalle ore 00.01 del  1  ottobre
2011 (la "Data di Efficacia"), ha acquistato pro soluto ed in  blocco
da Banca delle Marche  S.p.A.  (il  "Banca  delle  Marche")  tutti  i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni  altra  somma
dovuta in base al relativo contratto,  alle  successive  modifiche  o
integrazioni o a ogni altro accordo connesso) derivanti da  contratti
di mutuo garantiti da ipoteca (i "Contratti di Mutuo") che, alla data
del 30  settembre  2011  (incluso),  presentavano  i  criteri  comuni
elencati ai punti da 1 a 17 dell'avviso di cessione pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  67  dell'8  giugno
2010, (i "Criteri Comuni") ed i seguenti criteri specifici cumulativi
(i "Crediti"): 
  CRITERI SPECIFICI 
    1. che non abbiano le caratteristiche di cui al  criterio  comune
1), punto (ii) e al criterio comune 6), lettera (C); 
    2. che non siano stati oggetto di rinegoziazione con il  relativo
mutuatario  ai  sensi  del  decreto  legge  27  maggio  2008,  n.  93
(Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di  acquisto  delle
famiglie), convertito con modificazioni dalla legge 24  luglio  2008,
n. 126, e della Convenzione sottoscritta tra l'Associazione  Bancaria
Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze  il  20  giugno
2008 in attuazione dell'articolo 3 del suddetto decreto; 
    3. che derivino da Contratti di Mutuo appartenenti alle  seguenti
categorie: FONCASnumero,  FONCS0numero,  FONEDInumero,  FONINInumero,
FONORDnumero,   IPOCASnumero,   IPOORDnumero,   MFCFONnumero,    come
riportato (i) nella voce  "finanziamento"  dell'ultima  quietanza  di
pagamento;  o  (ii)  nell'ultimo  bollettino  MAV;  o   (iii)   nella
documentazione  annuale  inviata  ai  sensi  della  normativa   sulla
trasparenza; 
    4. che prevedano il pagamento  da  parte  del  Debitore  di  rate
mensili, trimestrali, semestrali o annuali; 
    5. il  cui  relativo  Debitore  rientri  in  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e   gruppi   di   attivita'   economica):   600    (famiglie/famiglie
consumatrici), 614 (famiglie  produttrici/artigiani),  615  (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici); 
    6. il cui relativo Debitore sia residente in Italia; 
    7. che derivino da Contratti di Mutuo erogati dopo il  1  gennaio
1999 (escluso) e prima del 30 giugno 2011 (incluso); 
    8. che derivino da Contratti di Mutuo il cui  debito  residuo  in
linea capitale non sia inferiore a Euro 10.000 (diecimila); 
    9. che non  derivino  da  Contratti  di  Mutuo  il  cui  relativo
Debitore benefici della sospensione del  pagamento  delle  rate,  sia
nella componente in conto capitale  sia  nella  componente  in  conto
interessi, concessa ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e / o di
un  qualsiasi  protocollo,  convenzione,  intesa   o   altro   simile
provvedimento a cui Banca delle Marche abbia aderito; 
    10. che non derivino da Contratti di Mutuo erogati ai sensi della
legge 18 dicembre 1986, n. 891 (Disposizioni per l'acquisto da  parte
dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione  nelle  aree
ad alta tensione abitativa) (c.d. legge Goria); 
    11. che non derivino  da  Contratti  di  Mutuo  il  cui  relativo
Debitore abbia, altresi', stipulato uno o piu' contratti di mutuo con
Banca delle Marche, nel caso in  cui  i  crediti  derivanti  da  tali
ulteriori contratti di mutuo non  siano  integralmente  rimborsati  e
siano stati ceduti  da  Banca  delle  Marche  a  una  delle  seguenti
societa': (i) Marche Mutui Societa' per la  Cartolarizzazione  S.r.l.
(giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2003); o (ii) Marche Mutui 2
Societa' per la cartolarizzazione a r.l. (giusto avviso  di  cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  Parte
II, n. 234 del 7 ottobre 2006, e iscritto nel Registro delle  Imprese
di Roma il 2 ottobre 2006); o (iii) Marche  Mutui  4  S.r.l.  (giusto
avviso  di  cessione  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana; Parte II, n. 76 del 4 luglio 2009 e iscritto nel
Registro delle Imprese di Treviso il 17 luglio 2009, nel contesto  di
operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi  della  legge  n.
130 del 30 aprile 1999; 
    12. che non derivino da due o piu' contratti di  mutuo  stipulati
da uno stesso debitore con un unico atto e garantiti  dalla  medesima
ipoteca; 
FILIALE RAPPORTO 
  88 335031000 
  88 335038000 
  356 422055000 
  356 422080000 
  212 490473000 
  212 490475000 
  212 494576000 
  212 494577000 
  281 427791000 
  281 431996000 
  18 314295000 
  18 315958000 
  345 454539000 
  345 455067000 
  232 491490000 
  232 491493000 
  196 478512000 
  196 478521000 
  196 478523000 
  114 628181001 
  114 628181002 
  106 270149000 
  106 270150000 
  80 297378000 
  80 297379000 
  80 615870078 
  80 615875029 
  132 431688000 
  132 434043000 
  133 477996000 
  133 483040000 
  21 426965000 
  21 427716000 
  105 300447000 
  105 401010000 
  267 482300000 
  267 482301000 
  90 414669000 
  90 414761000 
  130 428480000 
  130 428481000 
  362 436618000 
  362 436629000 
  268 429685000 
  268 432693000 
  237 429345000 
  237 429363000 
  371 439065000 
  371 442464000 
  166 482903000 
  166 482913000 
  258 495646000 
  258 496682000 
  61 487338000 
  61 487803000 
  172 487820000 
  172 488165000 
  234 485084000 
  234 485433000 
  112 481789000 
  112 481791000 
  64 486904000 
  64 486906000 
  196 495631000 
  196 495826000 
  130 490047000 
  130 491225000 
  325 492274000 
  325 492280000 
  325 492281000 
  281 443876000 
  281 444569000 
  296 482953000 
  296 483022000 
  81 443181000 
  81 443196000 
    13. che non derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali,
alla relativa data di erogazione, il rapporto fra  ammontare  erogato
ai sensi del relativo mutuo sommato  all'ammontare  erogato  di  ogni
altro mutuo garantito da ipoteca sul  medesimo  bene  immobile  fosse
superiore al 100%; 
FILIALE RAPPORTO 
  15 440629000 
  33 64551000 
  53 74202000 
  79 346400000 
  85 70600000 
  106 332321000 
  106 596192007 
  106 596195028 
  106 621780003 
  120 134028000 
  136 579940005 
  228 417289000 
  256 454856000 
  288 579940001 
  292 430282000 
  314 281202000 
  15 396017000 
  30 108119000 
  136 579901002 
  162 418902000 
  256 569483027 
  256 569483029 
  256 569483038 
  258 465506000 
  A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti
per rimborso delle rate in conto capitale dovute e  non  pagate  alla
Data di Efficacia; (ii) tutti gli interessi, anche di mora, dovuti in
relazione ai Contratti di Mutuo e non ancora incassati alla  Data  di
Efficacia; (iii) tutti  gli  interessi,  anche  di  mora,  dovuti  in
relazione ai Contratti di Mutuo a partire dalla  Data  di  Efficacia;
(iv) ogni altro importo dovuto in relazione ai  Contratti  di  Mutuo,
alle  garanzie  accessorie  e   alle   polizze   assicurative.   Sono
espressamente esclusi dalla cessione soltanto i crediti  relativi  al
rimborso da parte dei debitori delle  spese  accessorie  relative  al
Contratto di Mutuo quali i premi assicurativi, le spese  postali,  le
spese notarili e quelle per perizie relative ai beni immobili. 
  Sono altresi' trasferite al Garante, ai  sensi  dell'articolo  1263
c.c. e  senza  bisogno  di  alcuna  formalita'  o  annotazione,  come
previsto dal comma 3  dell'articolo  58  del  Testo  Unico  Bancario,
richiamato dall'articolo 4 della Legge 130, tutte le garanzie,  reali
e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono
i Crediti, ad esclusione  soltanto  delle  "fideiussioni  omnibus"  e
delle  garanzie  generiche  rilasciate  dal  relativo   debitore   in
relazione a una pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca
delle Marche. 
  Il Garante ha conferito incarico a  Banca  delle  Marche  ai  sensi
della Legge 130 affinche' per suo  conto,  in  qualita'  di  soggetto
incaricato della riscossione dei crediti  ceduti  e  dei  servizi  di
cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2,  commi  3(c)  e  6  della
Legge 130, proceda all'incasso e al recupero delle  somme  dovute  in
relazione ai Crediti. In forza di tale incarico,  i  debitori  ceduti
continueranno a pagare a Banca delle  Marche  ogni  somma  dovuta  in
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi  Contratti  di
Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali  diverse  indicazioni  che
potranno essere fornite ai debitori ceduti dal Garante e/o  da  Banca
delle Marche. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra'  data
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore  informazione  a  Marche
Covered Bond S.r.l., presso la sede legale in Via  Vittorio  Alfieri,
1, Conegliano, Treviso, Fax: +39 0438  360  961  e/o  a  Banca  delle
Marche, Via Ghislieri 6,  60035  Jesi  (Ancona)  e,  in  particolare,
presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
 
     Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
 
  La cessione dei Crediti da parte di Banca delle Marche al  Garante,
ai sensi  e  per  gli  effetti  del  Contratto  Quadro  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni  altro  diritto,  garanzia  (con  le
esclusioni sopra individuate) e titolo in relazione a  tali  Crediti,
ha  comportato  il  necessario  trasferimento  al  Garante  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti ed  ai  rispettivi  garanti  (i
"Dati Personali") contenuti in  documenti  ed  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti. 
  Il Garante e' dunque  tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. 
  Il Garante, in qualita' di titolare del trattamento, nonche'  Banca
delle  Marche,  nominata   dal   Garante   quale   responsabile   del
trattamento,  tratteranno  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto  del  Codice  della  Privacy.  In  particolare,  il  Garante
trattera' i Dati Personali  per  finalita'  strettamente  connesse  e
strumentali  alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti  (ad   es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito  agli
incassi su  base  aggregata  dei  crediti  oggetto  della  cessione),
all'emissione di titoli da parte del Garante ovvero alla  valutazione
ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la  realizzazione  di
un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi
dell'Articolo 7-bis della Legge 130. 
  Il Garante, inoltre, trattera' i Dati Personali  nell'ambito  delle
attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale   e   per
finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria  per  realizzare
il programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, che  in
assenza sarebbero precluse. 
  Il Garante precisa, inoltre, che, in virtu' di  accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti Ipotecari
non e' stata trasferita  materialmente  al  Garante,  ma  e'  rimasta
presso Banca delle Marche, che continuera' a svolgere le attivita' di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei  Crediti
Ipotecari oggetto di cessione. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla Banca delle Marche e al  Garante,  a  societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati
personali  che  li  riguardano  e,   eventualmente,   correggerli   o
cancellarli oppure  opporsi  ad  un  loro  particolare  utilizzo,  ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  e  per
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a
Marche Covered Bond S.r.l. , presso la sede legale  in  Via  Vittorio
Alfieri, 1, Conegliano, Treviso, Fax: +39 0438 360 961  e/o  a  Banca
delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare,
presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
    Conegliano, 5 ottobre 2011 

        Marche Covered Bond S.r.L. - Il consigliere delegato 
                             Luigi Bussi 

 
T11AAB14158
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.