Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione pro soluto di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") corredato dall'Informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. Adriano Finance 2 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 25 novembre 2011 ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") un contratto di cessione pro soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 7 novembre 2011 (la "Data di Efficacia"), i crediti (comprensivi di capitale, interessi (anche di mora), commissioni, penali, spese, perdite, costi, indennizzi e danni, nonche' qualsiasi diritto inerente e accessorio in relazione alle polizze assicurative sottoscritte in relazione ai crediti, ai contratti di mutuo e ai beni immobili posti a garanzia dei crediti - incluse, a mero titolo esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi dei contratti di mutuo o ai sensi delle polizze assicurative per la copertura del rischio di decesso del debitore o di eventi che possano compromettere la capacita' di rimborsare il relativo mutuo (disoccupazione, malattia grave o ricovero ospedaliero, inabilita' temporanea totale) e le polizze assicurative stipulate da Intesa Sanpaolo o dai suoi danti causa (nelle quali ultime la predetta e' subentrata) quale garanzia integrativa al fine di elevare il limite di finanziabilita' nell'ambito di finanziamenti di cui agli artt. 38 e seguenti del Testo Unico Bancario e in generale di ogni altra somma dovuta a Intesa Sanpaolo in relazione ai relativi contratti) e i relativi privilegi e garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti, nonche' le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti crediti ed al loro esercizio (di seguito, complessivamente, i "Crediti"), esistenti all'inizio della giornata lavorativa del 25 novembre 2011 che: 1. alla chiusura della giornata lavorativa del 31 agosto 2011 soddisfacevano i seguenti criteri: a) derivano da mutui fondiari o da mutui ipotecari non aventi le caratteristiche del mutuo fondiario, concessi in forza di contratti di mutuo fondiario o ipotecario, a seconda del caso, erogati a famiglie consumatrici e famiglie produttrici residenti in Italia ovvero ad imprese aventi sede legale in Italia (in seguito, congiuntamente, i "Contratti di Mutuo"), stipulati da: 1) Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A. (in seguito, "Cariplo"), nei quali Banca Intesa BCI S.p.A., che ha successivamente modificato la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2003 (in seguito, "Intesa"), e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di fusione per incorporazione; 2) Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., nei quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di fusione per incorporazione; 3) Banca Commerciale Italiana S.p.A. ("Comit"), nei quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 1 maggio 2001, in forza di fusione per incorporazione; 4) Intesa che, in seguito alla fusione con Sanpaolo IMI S.p.A. (in seguito "Sanpaolo IMI"), ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo a far data dal 1 gennaio 2007; (5) Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. che, in seguito alla fusione con IMI - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., ha successivamente cambiato la propria denominazione in Sanpaolo IMI a far data dal 1 novembre 1998; (6) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Intesa, ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo a far data dal 1 gennaio 2007; (7) Intesa Sanpaolo; (8) Banco di Napoli S.p.A., nei quali Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo) e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2002, in forza di fusione per incorporazione; (9) Cassa dei Risparmi di Forli' S.p.A. (che ha successivamente modificato la propria denominazione in Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. a far data dal 1 marzo 2007), per il tramite di filiali che sono state cedute a Intesa Sanpaolo, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a far data dal 1 ottobre 2007; (10) Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., per il tramite di filiali che sono state cedute a Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo), nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a far data dal 24 gennaio 2005; (11) Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., per il tramite di filiali che sono state cedute a Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo), nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a far data dal 31 gennaio 2005; (12) Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A., nei quali Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo) e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 17 giugno 2006, in forza di fusione per incorporazione; (13) Banca di Trento e Bolzano S.p.A., per il tramite di filiali che sono state cedute a Intesa Sanpaolo, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a far data dal 21 giugno 2010; b) ciascun Credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Intesa Sanpaolo in relazione all'accollo interessato; c) derivano da mutui interamente erogati e che non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; d) sono garantiti da ipoteca costituita su immobili ad uso residenziale siti in Italia; e) non sono garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', ovverosia da fideiussioni dirette a garantire anche ogni altro credito vantato da Intesa Sanpaolo nei confronti del relativo debitore; f) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive private non finanziarie, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale in Italia(SAE 430, 431, 480, 481, 482, 490, 491 o 492) operanti nei gruppi di attivita' economica relativi alla costruzione d'immobili ed attivita' ausiliarie (RAE 505), ai servizi ausiliari finanziari, d'assicurazione e di affari immobiliari (RAE 830), o ai servizi di locazione di beni immobuili (RAE 850), come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; g) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; h) non presentano un ammontare dovuto e non pagato dal rispettivo debitore, per capitale e interessi (ad eccezione degli interessi di mora) (l'"Arretrato"), di i) importo superiore al 300% dell'ultima rata scaduta per i mutui in relazione ai quali sono contrattualmente previsti pagamenti con cadenza mensile ovvero ii) di qualunque importo nel caso di mutui che prevedono contrattualmente pagamenti con cadenza trimestrale o semestrale ed ultimo pagamento dovuto negli scorsi mesi di marzo, aprile o maggio ovvero iii) di importo superiore al 100% dell'ultima rata scaduta per i mutui che prevedono contrattualmente pagamenti con cadenza trimestrale o semestrale ed ultimo pagamento dovuto negli scorsi mesi di giugno, luglio o agosto; ai fini del calcolo dell'Arretrato in relazione al presente criterio h), la determinazione degli importi pagati alla rispettiva data di scadenza e' stata effettuata sulla base delle risultanze contabili di Intesa Sanpaolo a tale data, tenuto conto delle modalita' operative di pagamento applicate a ciascun Contratto di Mutuo; i) derivano da Contratti di Mutuo che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; j) derivano da mutui fondiari o ipotecari i quali non godono di contributi ed agevolazioni da parte di enti terzi; k) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del gruppo bancario Intesa Sanpaolo o i cui rispettivi debitori non sono dipendenti di societa' appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in cointestazione con gli stessi; l) derivano da mutui che, al momento della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro; m) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; n) derivano da mutui che non sono stati erogati a fronte della Legge 27 luglio 1962, n. 1228 (Imposta annua in abbonamento); o) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di terzi; p) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di cartelle fondiarie; q) non derivano da mutui derivanti da operazioni di finanziamento in pool; r) derivano da mutui che hanno capitale residuo a scadere superiore a Euro 2.500 ed inferiore o uguale a Euro 3.000.000; s) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi della cosidetta 'Convenzione ABI - MEF' di cui all'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126; t) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi a sostegno delle famiglie in difficolta' ed in particolare da: a. Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre2007, n. 244 (cd Fondo Gasparrini); b. l'Accordo cd 'Piano Famiglie' sottoscritto in data 18 dicembre 2009 tra ABI e le principali associazioni di consumatori, cui Intesa Sanpaolo ha aderito in data 28 gennaio 2010; c. l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del 3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011; d. il Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito nella Legge 24 giugno 2009 n. 77; e. le Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; u) derivano da mutui ipotecari o fondiari che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra Sanpaolo IMI o Intesa Sanpaolo e le cooperative di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); v) non derivano da mutui che sono stati oggetto di ristrutturazione (ovverosia di rimodulazione delle poste in arretrato e/o allungamento della durata del finanziamento allo scopo di rendere sostenibile l'onere della rata per il mutuatario che abbia fatto richiesta di ristrutturazione) e che presentano pagamenti in linea capitale e/o in linea interessi in arretrato; w) derivano da mutui che prevedono che l'eventuale periodo di preammortamento stabilito contrattualmente cessi entro e non oltre il 31 dicembre 2011; x) derivano da mutui che sono: a. a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o semestrale, ovvero b. tasso variabile, indicizzato puntualmente a: i. Euribor 1 mese, per i mutui con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad ii. Euribor 3 mesi, per i mutui con periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale, ovvero ad iii. Euribor 6 mesi, per i mutui con periodicita' di ammortamento mensile o semestrale, ovvero ad iv. tasso MRO (Main Refinancing Operations) fissato dalla Banca Centrale Europea (rilevato puntualmente e a frequenze regolari contrattualmente definite), per i mutui che abbiano la scadenza rata il primo giorno del mese; y) derivano da mutui che possono prevedere, piu' volte nel corso della vita del contratto, l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cosidetti prodotti 'multi opzione'); z) derivano da mutui fondiari o ipotecari che non prevedono l'esistenza contestuale di piu' modalita' di ammortamento (prodotto 'Domus Mix Bilanciato'); aa) derivano da mutui che non hanno piano di ammortamento a capitalizzazione semestrale e frequenza di pagamento mensile; bb) qualora abbiano rata costante con piano di ammortamento a durata variabile (cosidetti 'Sonni Tranquilli'), soddisfino le seguenti condizioni: a. siano stati erogati da Intesa o dalle filiali della rete ex Intesa appartenenti ad Intesa Sanpaolo; b. abbiano iniziato l'ammortamento nel 1999 o nel 2001 e abbiano durata originaria di 20 anni, ovvero c. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2000 o nel 2002 e abbiano durata originaria di 15 o 20 anni, ovvero d. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2003 e abbiano durata originaria di 15 o 20 o 25 anni, ovvero e. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2004 o nel 2005 o nel 2006 e abbiano durata originaria di 10 o 15 o 20 o 25 anni, ovvero f. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2007 e abbiano durata originaria di 20 o 25 anni; cc) qualora derivino da mutui a tasso variabile, i relativi Contratti di Mutuo non prevedano un limite minimo di tasso (floor) al di sotto del quale il tasso complessivamente dovuto dal mutuatario per il calcolo degli interessi non possa scendere; dd) qualora derivino da mutui erogati anteriormente al 1 gennaio 2008 non abbiano un piano di ammortamento di tipo flessibile, ovverosia un piano di ammortamento ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale debba avvenire entro talune scadenze prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti "mutui flex"); ee) non presentano rata variabile con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse; ff) derivano da Contratti di Mutuo che non prevedono che il rimborso dell'intero capitale erogato avvenga in unica soluzione alla data di scadenza del relativo contratto di mutuo; gg) non sono oggetto di opzione di acquisto a favore di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza "Cariparma") a seguito dell'accordo stipulato tra Cariparma e Intesa Sanpaolo in data 13 maggio 2011 nell'ambito dell'operazione di cessione di sportelli da parte di Intesa Sanpaolo a Credit Agricole S.A. siglata in data 17 febbraio 2010, i cui numeri di finanziamenti sono riportati nel seguente elenco: 10323202.1.0; 3831088.1.0; 4297388.1.0; 5362322.1.0; 5445325.1.0; 5919410.1.0; 6281414.2.2060; 6454623.3.3007; 8725657.1.11; 10371458.1.0; 3898590.1.10; 4300653.1.0; 5364294.1.0; 5447164.1.0; 5925466.1.0; 6355762.1.0; 6497648.1.8; 8725657.1.6; 10500411.1.0; 3931797.1.1014; 4342366.1.0; 5383401.1.0; 5465356.1.0; 6033310.1.3; 6371728.1.4; 6531552.1.140; 8753253.1.24; 10634921.1.0; 3942802.1.26; 4501995.1.0; 5394762.1.0; 5465737.1.0; 6059919.1.4; 6384465.1.9; 6531552.1.52; 8777021.1.23; 2614626.1.0; 3942836.1.19; 4547741.1.0; 5399324.1.0; 5665302.1.0; 6078307.1.106; 6454623.1.1005; 6634240.1.0; 8785412.6.6004; 3115318.1.1002; 4013397.2.2011; 4682829.1.0; 5399993.1.0, 5687694.1.0; 6115125.2.2001; 6454623.2.2002; 8128415.1.6; 8796393.1.3; 3229440.1.0; 4017786.1.1003; 5015789.1.0; 5409446.1.0; 5709233.1.0; 6115141.1.1001; 6454623.2.2007; 8327132.1.3; 8840365.1.3; 3651171.2.2001; 4110805.1.0; 5319306.2.0; 5416748.1.0; 5775622.1.0; 6115141.1.1007; 6454623.2.2010; 8388100.1.45; 8956070.1.5; 3794427.1.0; 4205746.1.0; 5329255.1.0; 5419411.1.0; 5821442.1.0; 6115141.1.1008; 6454623.3.3001; 8452229.1.88; 8993123.1.0; 3815271.1.20; 4224853.1.0; 5333133.1.0; 5424908.1.0; 5855606.1.0; 6115182.1.1008; 6454623.3.3003; 8520066.1.17; 9171273.1.1; 3824737.1.33; 4233623.1.0; 5342050.1.0; 5430871.1.0; 5858279.1.0; 6115307.1.1003; 6454623.3.3004; 8528184.1.2; 9378936.1.0; 3824737.1.91; 4292058.1.0; 5351200.1.0; 5431630.1.0; 5874565.1.0; 6268262.1.83; 6454623.3.3006; 8560484.1.8; 9451394.3.3001; 8725657.1.10; 9635046.1.3; 60753515; 60782454; 60818740; 60843096; 60869890; 60903777; 60932612; 50386705; 60713681; 60753676; 60782758; 60818814; 60843340; 60870487; 60903797; 60934930; 60635344; 60714214; 60754481; 60783955; 60818822; 60844477; 60870515; 60904074; 60939447; 60658199; 60715396; 60754789; 60784785; 60818838; 60844662; 60871308; 60904664; 60940799; 60667804; 60715612; 60755191; 60785849; 60818939; 60844773; 60872818; 60904777; 60941956; 60668408; 60716308; 60755217; 60786351; 60819854; 60845386; 60873243; 60904999; 60942498; 60671236; 60716326; 60755848; 60788086; 60819874; 60846481; 60873979; 60905750; 60942546; 60673590; 60717989; 60756497; 60789460; 60820198; 60846618; 60875813; 60907011; 60942948; 60673640; 60718038; 60756784; 60789747; 60820400; 60847279; 60878161; 60908051; 60945961; 60674742; 60720912; 60756874; 60789803; 60821076; 60850682; 60879553; 60908165; 60948081; 60675489; 60721076; 60757424; 60790765; 60821188; 60851200; 60879754; 60910576; 60948248; 60675724; 60721285; 60760214; 60793430; 60821610; 60853409; 60880291; 60910884; 60950348; 60675744; 60721487; 60760826; 60800431; 60823312; 60854632; 60880334; 60911025; 60950468; 60678323; 60724253; 60761708; 60803639; 60824023; 60854875; 60880639; 60911479; 60952153; 60678998; 60725059; 60765942; 60804857; 60824687; 60855726; 60880856; 60912434; 60952341; 60683989; 60725298; 60766990; 60805355; 60824823; 60855803; 60882489; 60913430; 60953292; 60686693; 60725488; 60768014; 60806598; 60825928; 60856344; 60883823; 60914252; 60955148; 60689368; 60725944; 60768955; 60807361; 60828923; 60856796; 60884364; 60914345; 60957088; 60692474; 60729009; 60770654; 60808505; 60829414; 60858984; 60887232; 60916314; 60957153; 60692825; 60729890; 60770733; 60809679; 60830117; 60862048; 60887815; 60916908; 60957807; 60692994; 60730653; 60770853; 60810138; 60830145; 60862428; 60887969; 60917965; 60959120; 60695449; 60731379; 60771517; 60810405; 60830878; 60862588; 60888145; 60918020; 60959680; 60695513; 60732490; 60772822; 60810597; 60831727; 60862934; 60888878; 60918044; 60959936; 60696135; 60733609; 60772907; 60810740; 60831878; 60863103; 60888953; 60919060; 60961330; 60696903; 60734868; 60773775; 60810771; 60832155; 60863535; 60889355; 60920505; 60962947; 60698608; 60738488; 60773877; 60810856; 60834806; 60863860; 60889607; 60922407; 60963272; 60700618; 60739100; 60774980; 60812296; 60834994; 60864607; 60890716; 60922906; 60964589; 60706072; 60742723; 60776924; 60812846; 60836777; 60864750; 60891075; 60923548; 60970043; 60706777; 60746263; 60777062; 60813319; 60837733; 60864968; 60891297; 60924186; 60970939; 60707111; 60747373; 60777183; 60813897, 60839497; 60865213; 60891843; 60924962; 60974543; 60708519; 60747641; 60779024; 60814295; 60839655; 60865311; 60891889; 60924972; 60979329; 60708534; 60749184; 60779144; 60815498; 60839723; 60865654; 60893385; 60925373; 60995674; 60709012; 60750311; 60779316; 60816365; 60839831; 60865979; 60895899; 60927216; 60996828; 60711706; 60750881; 60779332; 60816598; 60840359; 60866987; 60896916; 60928070; 60999655; 60712217; 60751938; 60781616; 60816622; 60841300; 60867511; 60897930; 60928072; 60713193; 60752903; 60781766; 60817428; 60842122; 60867915; 60902405; 60930154; 60713428; 60752908; 60782105; 60818610; 60842905; 60868103; 60903036; 60930484. 2. con esclusione dei crediti che derivino da mutui che rispettino tutte le seguenti condizioni: a. siano stati erogati successivamente al 31 dicembre 2010; b. i cui mutuatari alla Data di Riferimento siano persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie Produttrici (SAE 614 e 615); c. rispettino i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare il D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigenti a ciascuna Data di Riferimento. Rientrano nella presente categoria anche quei mutui che non sono censiti nei sistemi di Intesa Sanpaolo come "attivita' cedibili" unicamente per il fatto che mancano a sistema i dati relativi alla data di iscrizione ipotecaria; d. non siano stati erogati nell'ambito di un processo di surroga attiva; e. non siano a tasso variabile indicizzato all'Euribor ad 1 mese rilevato puntualmente; f. abbiano la scadenza rata diversa dal fine mese solare se mensili o dal fine semestre solare se semestrali, come individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 25 novembre 2011 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; 3. alla data del 24 novembre 2011 non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo e' stata incaricata dalla Societa' di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformita' delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtu' di tale incarico Intesa Sanpaolo procedera' anche all'incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti e, piu' in generale, alla gestione degli stessi e i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori ed aventi causa (i "Soggetti Interessati"), saranno legittimati a pagare alla Societa' presso Intesa Sanpaolo, in qualita' di mandatario con rappresentanza all'incasso, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era previsto dai relativi contratti o in forza di legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti medesimi. L'eventuale recupero dei Crediti e' stato affidato ad Intesa Sanpaolo quale "primo special servicer" e ad Italfondiario S.p.A. con sede in via Carucci n. 131, 00143 Roma ("Italfondiario") quale "secondo special servicer", le quali - nell'espletamento di tale incarico - potranno avvalersi di sistemi informativi e supporto quanto ad attivita' di back office forniti da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., restando inteso che Intesa Sanpaolo rimarra' direttamente responsabile nei confronti della Societa' anche per le attivita' rese da quest'ultima; l'effettiva individuazione di quale tra Intesa Sanpaolo e Italfondiario gestira' ciascun Credito in sofferenza avverra' secondo criteri predefiniti. I Soggetti Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso la propria filiale di Intesa Sanpaolo S.p.A. La Societa' ha dato inoltre incarico a Com S.r.l., con sede legale in via Lodovico Mancini n. 5, 20129 Milano, di svolgere alcuni servizi di carattere amministrativo inerenti alla gestione societaria. Cio' premesso, la "Societa'" - tenuta a fornire ai Soggetti Interessati l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento). INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy In relazione alla cessione dei Crediti qui menzionata, Italfondiario, Com e la Societa' sono divenuti Titolari autonomi, unitamente ad Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. (tutti tali soggetti collettivamente, i "Titolari") del trattamento dei dati personali relativi ai Soggetti Interessati contenuti nella relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 28 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ogni Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attivita' relative a: - gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici; - attivita' di recupero dei Crediti; - revisione contabile e certificazioni di bilancio; - adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Societa' ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale Rischi Associativa gestita da S.I.A., Centrale di Allarme Interbancaria). Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento delle suddette attivita'. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilita'. I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalita' sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche all'estero, nell'ambito di: - servizi bancari, finanziari e assicurativi; - sistemi di pagamento; - acquisizione, registrazione e trattamento dei dati rivenienti da documenti e supporti forniti dai Soggetti Interessati ed aventi ad oggetto lavorazioni complessive relative a pagamenti, effetti, assegni; - etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle comunicazioni ai Soggetti Interessati; - archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i Soggetti Interessati; - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischi di insolvenza); - assistenza e consulenza. I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che non siano stati designati "incaricati" ovvero "responsabili" dai rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari, effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato. I Titolari designano quali "incaricati" del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo' ottenere dal "responsabile" o da ciascun Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi sia interesse, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonche' l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati personali. Ciascun Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a: - Adriano Finance 2 S.r.l. Via Lodovico Mancini 5, 20129 Milano; - Com S.r.l. Via Lodovico Mancini 5, 20129 Milano; - Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino; casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino; casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; - Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci 131, 00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com Milano, 1 dicembre 2011 Adriano Finance 2 S.r.l. - Il presidente Nicolo Maria Boella T11AAB16941