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Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Credico Finance 9 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di 18 (diciotto) contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 30 giugno 2011 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99 (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato pro soluto dalle seguenti Banche di Credito Cooperativo: Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vic. Societa' Coop., Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone, Banca di Romano e S.Caterina - Credito Cooperativo (VI) - Societa' Cooperativa , BCC di Montepulciano Societa' Cooperativa, Emil Banca - Credito Cooperativo SC, Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba Societa' Cooperativa, Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago - Venezia - Societa' Cooperativa, Credito Cooperativo Mediocrati scarl, BCC di Alba Langhe e Roero SC, BCC Sala di Cesenatico Societa' Cooperativa, Banca del Centroveneto S.C.- Longare, Cassa Rurale ed Artigiana di Roana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu' Banca di Credito Cooperativo - Societa' cooperativa, BCC di Marcon-Venezia Societa' Cooperativa, BCC di Gatteo Societa' Cooperativa, BCC di Sesto San Giovanni Societa' Cooperativa, BCC di Pontassieve Societa' Cooperativa, BCC di Piove di Sacco Societa' Cooperativa (collettivamente le "Banche Cedenti"), con effetti economici dalle ore 23:59 del 9 giugno 2011 (la "Data di Godimento"), 18 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge 130/99, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturati e maturandi alla Data di Godimento, nonche' quelli maturati e non scaduti a tale data (esclusi gli interessi di mora) nonche' accessori, spese, danni, indennizzi, ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i "Crediti") in relazione ai mutui erogati da ciascuna Banca Cedente che soddisfino alla data del 15 aprile 2011 (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data specificamente indicata in relazione al relativo criterio, i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti ("Criteri Generali") ed altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici ("Criteri Speciali") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri generali (a) mutui denominati in Euro; (b) mutui classificati dalla Banca Cedente come in bonis in conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia; (c) mutui in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata; (d) mutui garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri Generali e tutti i Criteri Speciali relativi alla stessa Banca Cedente; (e) mutui in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo; (f) mutui derivanti da contratti che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 31 dicembre 2039; (g) mutui non derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (h) mutui non derivanti da contratti concessi a favore di soggetti che siano dipendenti della Banca Cedente; (i) mutui non derivanti da contratti qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, nemmeno qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (j) mutui derivanti da contratti (1) che, in relazione a tutte le rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione; (2) in relazione ai quali l'ultima rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni successivi alla scadenza; (3) che, alla Data di Godimento, non presentino rate scadute e non pagate per piu' di 15 giorni; (k) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (l) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia (inclusi mutui intestati a ditte individuali); ad esclusione dei: (i) mutui che, seppure in bonis, siano stati in qualunque momento classificati come crediti in sofferenza ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile; (ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento (inclusa), il relativo debitore ceduto stia beneficiando della rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (iii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento (inclusa), il relativo debitore ceduto abbia presentato alla Banca Cedente richiesta di sospensione del pagamento delle rate (i cui effetti siano ancora in corso alla Data di Godimento) ai sensi di quanto previsto dal Piano Famiglie. Criteri Speciali I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di Alba, Langhe e Roero SC sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 31/10/2010, inferiore ad Euro 700.000 (settecentomila/00); (b) mutui a tasso indicizzato esclusivamente (i) all'Euribor 3 mesi calcolato sulla base di 360 giorni (con aggiornamento mensile), o (ii) all'Euribor 6 mesi calcolato sulla base di 360 giorni (con aggiornamento mensile); (c) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso la Banca Cedente; (d) mutui derivanti da contratti che prevedano un tasso di ingresso da corrispondersi nella fase iniziale del rimborso per il periodo contrattualmente stabilito e, decorso tale periodo, un tasso "a regime" pari all'Euribor 3 mesi o 6 mesi piu' uno spread uguale o maggiore dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). I crediti ceduti alla Societa' da Credito Cooperativo Mediocrati scarl, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Ccriteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"); (b) mutui a tasso variabile; (c) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile o trimestrale; (d) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 3/12/2010, superiore ad Euro 20.000 (ventimila/00) ed inferiore o uguale ad Euro 200.000 (duecentomila/00); (e) mutui derivanti da contratti che al 30/09/2010 non presentavano rate scadute e non pagate; ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti concessi a favore di soggetti che siano soci della Banca Cedente; (ii) mutui in relazione ai quali sia prevista nel relativo contratto una soglia minima al di sotto della quale il tasso di interesse applicabile non possa scendere; (iii) mutui assistiti da garanzia Confidi. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago - Venezia - Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 1/02/2011, superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00) ed inferiore ad Euro 350.000 (trecentocinquantamila/00); (b) mutui che abbiano uno spread maggiore o uguale all'1% (uno per cento) e minore o uguale al 3% (tre per cento); (c) mutui erogati nel periodo compreso tra il 27/11/2000 (incluso) ed il 18/06/2010 (incluso); (d) mutui che siano identificati da un numero di rapporto, come riportato nelle comunicazioni annuali inviate al debitore ceduto con il riepilogo della situazione del finanziamento, compreso tra 8001873 (incluso) e 8015415 (incluso); (e) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (f) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti concessi a favore di soggetti che siano soci della Banca Cedente; (ii) mutui a tasso fisso; (iii) mutui in relazione ai quali sia prevista nel relativo contratto una soglia minima al di sotto della quale il tasso di interesse applicabile non possa scendere; (iv) mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca Cedente; (v) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga tramite il sistema RID. I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC Sala di Cesenatico Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 31/12/2010, superiore ad Euro 20.000 (ventimila/00) ed inferiore ad Euro 350.000 (trecentocinquantamila/00); (b) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"); (c) mutui a tasso variabile; I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 30/09/2010, superiore ad Euro 30.000 (trentamila/00) ed inferiore o uguale ad Euro 170.000 (centosettantamila/00); I crediti ceduti alla Societa' da Emil Banca - Credito Cooperativo SC sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 4/08/2010, superiore ad Euro 30.000 (trentamila/00); ad esclusione dei: (i) mutui a tasso fisso; (ii) mutui derivanti da contratti che prevedano l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare a scadenze contrattualmente stabilite, fino a scadenza del mutuo, il tasso di interesse applicabile da variabile a fisso o viceversa; (iii) mutui nei quali sia prevista una maxi rata finale alla scadenza. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca del Centroveneto S.C. - Longare sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da esso ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 31/10/2010, superiore o uguale ad Euro 20.000 (ventimila/00) ed inferiore o uguale ad Euro 400.000 (quattrocentomila/00); (b) mutui a tasso variabile derivanti da contratti che non prevedano la modifica (volontaria o obbligatoria) del tasso di interesse applicabile da variabile a fisso, per la durata residua del contratto; (c) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); ad esclusione dei: (i) mutui in relazione ai quali sia previsto nel relativo contratto un tetto massimo al tasso di interesse applicabile (fatti salvi i limiti previsti dalla legge); (ii) mutui derivanti da contratti in relazione ai quali il relativo debitore ceduto, alla data del 15/04/2011, stia beneficiando della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate (sia ai sensi di legge che per volonta' delle parti). I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di Montepulciano Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"); (b) mutui a tasso variabile; (c) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 30/09/2010, superiore ad Euro 10.000 (diecimila/00) ed inferiore o uguale ad Euro 170.000 (centosettantamila/00). I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vic. Societa' Coop. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 31/10/2010, inferiore ad Euro 400.000 (quattrocentomila/00); (b) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (c) mutui derivanti da contratti che prevedano il rimborso integrale ad una data successiva al 1/01/2013; (d) mutui erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale ovvero dimora principale, come indicato nel relativo contratto di mutuo. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 25/08/2010, inferiore ad Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila/00); (b) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 15/04/2010, superiore ad Euro 10.000 (diecimila/00); ad esclusione dei: (i) mutui erogati tramite sportelli della filiale 05 (avente sede in Piazza Matteotti n. 3, 47018 SANTA SOFIA (FC)) e della filiale 06 (avente sede in Piazza Palareti 16 47010 GALEATA (FC)) della Banca Cedente. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca di Romano e S.Caterina - Credito Cooperativo (VI) - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 7/10/2010, inferiore o uguale ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00); (b) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti che prevedano il rimborso integrale al 1/10/2012 o in data anteriore; (ii) mutui che abbiano una rata di ammortamento fissa e una durata variabile; (iii) mutui che, seppure in bonis, siano stati in qualunque momento classificati come "incagli" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile; (iv) mutui derivanti da contratti concessi a favore di soggetti che siano soci della Banca Cedente; (v) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga tramite il sistema RID; (vi) mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca Cedente. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa Rurale ed Artigiana di Roana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 15/04/2011, superiore ad Euro 20.000 (ventimila/00) ed inferiore ad Euro 210.000 (duecentodiecimila/00). I crediti ceduti alla Societa' dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu' Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 30/11/2010, superiore ad Euro 75.000 (settantacinquemila/00) ed inferiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00); (b) mutui derivanti da contratti che siano stipulati entro il 30/09/2010 (incluso); (c) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile; (d) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) e minore o uguale al 2,25% (due virgola venticinque per cento); (e) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (f) mutui derivanti da contratti che, al 30/11/2010, non presentavano rate scadute e non pagate; I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di Marcon-Venezia Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 25/11/2010, a seguito del pagamento delle rate con scadenza al 31/10/2010, superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00) ed inferiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00); (b) mutui (i) a tasso variabile indicizzato all'Euribor 3 mesi; o (ii) a tasso fisso, derivanti da contratti che non prevedano la modifica (volontaria o obbligatoria) del tasso di interesse applicabile da fisso a variabile; (c) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile; (d) mutui garantiti da beni immobili ad uso catastale abitativo, in relazione ai quali la valutazione del relativo bene immobile e' stata eseguita da un perito qualificato esterno alla Banca Cedente, per tale intendendosi un perito debitamente iscritto all'albo degli architetti, all'albo dei geometri o all'albo degli ingegneri ovvero presso il ruolo dei periti ed esperti della competente Camera di Commercio, che non fosse, al momento della perizia, dipendente della Banca Cedente; (e) mutui derivanti da contratti che siano stipulati entro il 30/09/2010 (incluso); ad esclusione dei: (i) mutui in relazione ai quali (a) il debitore ceduto abbia comunicato alla Banca Cedente la volonta' del debitore ceduto di avvalersi della facolta' di surrogazione ai sensi dell'articolo 120-quater del Testo Unico Bancario, o (b) l'intermediario subentrante abbia inviato una comunicazione alla Banca Cedente con la richiesta di conteggi estintivi a seguito della volonta' del debitore ceduto di avvalersi della facolta' di surrogazione ai sensi dell'articolo 120-quater del Testo Unico Bancario; (ii) mutui identificati dal seguente numero di rapporto, come riportato nel relativo contratto di mutuo: n. 1004641 e n. 1003626; (iii) mutui con autoperizia interna firmata dal debitore ceduto. I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di Gatteo Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; ad esclusione dei: (i) mutui nei quali sia prevista una maxi rata finale alla scadenza; (ii) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga tramite il sistema RID; (iii) mutui che abbiano una rata di ammortamento fissa e una durata variabile; (iv) mutui che, seppure in bonis, siano stati in qualunque momento classificati come "incagli" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile; (iv) mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca Cedente; (v) mutui che presentino ritardo nel pagamento alla Data di Godimento. I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di Sesto San Giovanni Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui erogati per l'acquisto di beni immobili ad uso abitativo e loro pertinenze, garantiti da Ipoteca sui beni immobili oggetto di compravendita; (b) mutui a tasso variabile; (c) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (d) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 31/12/2010, superiore o uguale ad Euro 96.456,78 (novantaseimila quattrocentocinquantasei/78) ed inferiore o uguale ad Euro 304.261,05 (trecentoquattromila duecentosessantuno/05); ad esclusione dei: (i) mutui intestati a soggetti che svolgano le seguenti funzioni presso la Banca Cedente: direttore generale, membro del consiglio di amministrazione, componente del collegio sindacale; (ii) mutui erogati tramite sportelli della filiale sita in Cinisello Balsamo (MI) che BCC Sesto San Giovanni ha acquisito dal Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo s.c. in amministrazione straordinaria (ABI 08214) (ora Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio societa' cooperativa, ABI 08214) mediante cessione di ramo d'azienda stipulata in data 17/11/2005, n. repertorio atto 20674, raccolta 7650 - Notaio Giuseppe Rescio, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 06/12/2005. I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di Pontassieve Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 28/02/2011, superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00) ed inferiore ad Euro 225.000 (duecentoventicinquemila/00); (b) mutui derivanti da contratti che prevedano il rimborso integrale successivamente al 1/02/2015 (escluso); (c) mutui a tasso variabile indicizzato all'Euribor; (d) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); ad esclusione dei: (i) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di moratoria (i cui effetti siano ancora in corso) che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); (ii) mutui che, seppure in bonis, siano stati in qualunque momento classificati come "incagli" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile. I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di Piove di Sacco Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui (i) a tasso variabile, in relazione ai quali non sia espressamente prevista nel relativo contratto la possibilita' di allungamento del piano di ammortamento, ed il cui spread sia maggiore dello, o uguale allo, 0,8% (zero virgola otto per cento); o (ii) a tasso fisso, ed in relazione ai quali non sia espressamente prevista nel relativo contratto la possibilita' di allungamento del piano di ammortamento; (b) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"); (c) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 31/03/2011, inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila/00); ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti in relazione ai quali il relativo debitore ceduto, alla data del 15/04/2011, stia beneficiando della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate (sia ai sensi di legge che per volonta' delle parti); Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa', senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 130/1999 e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alle Banche Cedenti in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo e ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme dovute in relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse ceduto. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna Banca di credito cooperativo, e in particolare: Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vic. Societa' Coop., con sede legale in Fara Vicentino (VI), in Via Perlena n. 78; Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone, con sede legale in Forlimpopoli (FC), in Piazza Trieste n. 17; Banca di Romano e S.Caterina - Credito Cooperativo (VI) - Societa' Cooperativa,con sede legale in Romano D'Ezzelino (VI), in Via G. Giardino n. 3; BCC di Montepulciano Societa' Cooperativa, con sede legale in Montepulciano (SI), in Via di Voltaia nel Corso 2/4; Emil Banca - Credito Cooperativo SC, con sede legale in Bologna, in Via Mazzini 152; Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba Societa' Cooperativa, con sede legale in Ostra (AN), in Via Mazzini 93; Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago - Venezia - Societa' Cooperativa, con sede legale in Martellago (VE), in Piazza Vittoria 11; Credito Cooperativo Mediocrati scarl, con sede legale in Rende (CS), in Via V. Alfieri; BCC di Alba Langhe e Roero SC, con sede legale in Alba (CN), in Via Cavour 4; BCC Sala di Cesenatico Societa' Cooperativa, con sede legale in Sala di Cesenatico (FC), in Via Campone 409; Banca del Centroveneto S.C.- Longare, con sede legale in Longare (VI), in Via Ponte di Costozza 12; Cassa Rurale ed Artigiana di Roana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Roana (VI), in Piazza S. Giustina 47; Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu' Banca di Credito Cooperativo - Societa' cooperativa, con sede legale in Cantu' (CO), in Corso Unita' d'Italia 11; BCC di Marcon-Venezia Societa' Cooperativa, con sede legale in Marcon (VE), in Piazza Municipio 22; BCC di Gatteo Societa' Cooperativa, con sede legale in Gatteo (FC), in Via della Cooperazione 10; BCC di Sesto San Giovanni Societa' Cooperativa, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), in Viale A. Gramsci 202; BCC di Pontassieve Societa' Cooperativa, con sede legale in Pontassieve (FI), in Via Vittorio Veneto 9; BCC di Piove di Sacco Societa' Cooperativa, con sede legale in Piove di Sacco (PD), in Via Alessio Valerio 78. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ulteriore "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti; si precisa infatti che ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi contratti di mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito del trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma l'informativa gia' a suo tempo resa. Tanto premesso, la Societa', anche per conto di ciascuna Banca Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Societa' non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili" se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi' come a suo tempo illustrate. In particolare, ciascuna Banca Cedente trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per (i) lo svolgimento di attivita' necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualita' dei servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione dell'offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Credico Finance 9 S.r.l., con sede in Largo Chigi, 5, 00187 Roma, all'attenzione dell'Amministratore Unico, Antonio Bertani. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a: Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vic. Societa' Coop., con sede legale in Fara Vicentino (VI), in Via Perlena n. 78; Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone, con sede legale in Forlimpopoli (FC), in Piazza Trieste n. 17; Banca di Romano e S.Caterina - Credito Cooperativo (VI) - Societa' Cooperativa,con sede legale in Romano D'Ezzelino (VI), in Via G. Giardino n. 3; BCC di Montepulciano Societa' Cooperativa, con sede legale in Montepulciano (SI), in Via di Voltaia nel Corso 2/4; Emil Banca - Credito Cooperativo SC, con sede legale in Bologna, in Via Mazzini 152; Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba Societa' Cooperativa, con sede legale in Ostra (AN), in Via Mazzini 93; Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago - Venezia - Societa' Cooperativa, con sede legale in Martellago (VE), in Piazza Vittoria 11; Credito Cooperativo Mediocrati scarl, con sede legale in Rende (CS), in Via V. Alfieri; BCC di Alba Langhe e Roero SC, con sede legale in Alba (CN), in Via Cavour 4; BCC Sala di Cesenatico Societa' Cooperativa, con sede legale in Sala di Cesenatico (FC), in Via Campone 409; Banca del Centroveneto S.C.- Longare, con sede legale in Longare (VI), in Via Ponte di Costozza 12; Cassa Rurale ed Artigiana di Roana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Roana (VI), in Piazza S. Giustina 47; Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu' Banca di Credito Cooperativo - Societa' cooperativa, con sede legale in Cantu' (CO), in Corso Unita' d'Italia 11; BCC di Marcon-Venezia Societa' Cooperativa, con sede legale in Marcon (VE), in Piazza Municipio 22; BCC di Gatteo Societa' Cooperativa, con sede legale in Gatteo (FC), in Via della Cooperazione 10; BCC di Sesto San Giovanni Societa' Cooperativa, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), in Viale A. Gramsci 202; BCC di Pontassieve Societa' Cooperativa, con sede legale in Pontassieve (FI), in Via Vittorio Veneto 9; BCC di Piove di Sacco Societa' Cooperativa, con sede legale in Piove di Sacco (PD), in Via Alessio Valerio 78, ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relaziona ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. Credico Finance 9 S.r.l. L'amministratore unico: Antonio Bertani T11AAB9976