Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dedalo Finance S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 29 giugno 2011 (la "Data di Stipulazione") ha concluso con Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., Banca Alpi Marittime - Credito Cooperativo Carru' e Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi - Societa' Cooperativa (ciascuna, la "Banca Cedente" ed insieme, le "Banche Cedenti"), 3 (tre) contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, con effetti economici al 15 giugno 2011 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), nonche' gli interessi (anche di mora) maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo, crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che al 31 maggio 2011 (la "Data di Valutazione") o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri generali di selezione comuni a tutte le Banche Cedenti ("Criteri Generali") ed altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici ("Criteri Speciali") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente (complessivamente i "Crediti"): Criteri generali (a) Mutui denominati in Euro; (b) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (c) Mutui i cui Crediti siano classificati dalla Banca Cedente come in bonis in conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia; (d) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali almeno una Rata sia stata pagata; (e) Mutui garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (f) Mutui in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo Contratto di Mutuo; (g) Mutui non derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (h) Mutui non derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di soggetti che siano dipendenti della Banca Cedente; (i) Mutui non derivanti da contratti di mutuo qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, nemmeno qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (j) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (1) che, in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione; (2) che, alla Data di Valutazione, non presentino piu' di una Rata scaduta e non pagata per piu' di 30 giorni; (k) Mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di erogare, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (l) Mutui i cui Crediti, seppure in bonis, non siano stati in qualunque momento classificati come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; (m) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo i cui Debitori Ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia; (n) Mutui il cui debito residuo in linea capitale non sia inferiore a Euro 10.000 alla Data di Valutazione; (o) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali il Bene Immobile e' localizzato nel territorio della Repubblica Italiana; (p) Mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, il relativo Debitore Ceduto non abbia presentato alla Banca Cedente richiesta di sospensione del pagamento delle Rate ai sensi di quanto previsto dal Piano Famiglie. Criteri Speciali I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: (a) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che sono stati erogati dopo il 4 Febbraio 2001; (b) Mutui il cui debito residuo in linea capitale non sia superiore a Euro 376.259,56 alla Data di Valutazione; (c) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano uno spread almeno pari a 0,6%; (d) Mutui non derivanti da contratti di mutuo che prevedono l'opzione a favore del relativo debitore ceduto di passare dal tasso fisso al tasso variabile e/o dal tasso variabile al tasso fisso durante la durata del mutuo; (e) Mutui non derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di ammortamento con pagamento di rate di importo costante e durata variabile; (f) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 1 Aprile 2041; (g) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile indicizzati (i) all'Euribor a 3 mesi o (ii) all'Euribor a 6 mesi; (h) Mutui che presentino il rapporto tra (i) importo erogato e non ancora rimborsato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra l'importo garantito dall'ipoteca iscritta a garanzia di tale Mutuo e la valutazione alla data di erogazione (o alla diversa data di completamento delle erogazioni del Mutuo nel caso di Mutui erogati in piu' soluzioni) del Mutuo dell'immobile ipotecato in virtu' della stessa, inferiore al 90,45% (novanta virgola quarantacinque per cento); (i) Mutui erogati a persone fisiche che siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici") (come definita da Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 e successive modificazioni); (j) Mutui non derivanti da contratti di mutuo che siano stati erogati per finalita' diverse da acquisto, ristrutturazione o costruzione. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: (a) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che sono stati erogati dopo il 9 Settembre 1997; (b) Mutui il cui debito residuo in linea capitale non sia superiore a Euro 795.225,69 alla Data di Valutazione; (c) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che se a tasso variabile prevedano uno spread almeno pari a 0,3%; (d) Mutui non derivanti da contratti di mutuo che prevedono l'opzione a favore del relativo debitore ceduto di passare dal tasso fisso al tasso variabile e/o dal tasso variabile al tasso fisso durante la durata del mutuo, esercitabile con cadenza diversa dalla cadenza triennale; (e) Mutui non derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di ammortamento con pagamento di rate di importo costante e durata variabile; (f) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 30 Aprile 2041; (g) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che se a tasso variabile sono esclusivamente indicizzati (i) al tasso ufficiale di sconto della Banca Centrale Europea o (ii) all'Euribor a 1 mese o (iii) all'Euribor a 3 mesi o (iv) all'Euribor a 6 mesi; (h) Mutui che presentino il rapporto tra (i) importo erogato e non ancora rimborsato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra l'importo garantito dall'ipoteca iscritta a garanzia di tale Mutuo e la valutazione alla data di erogazione (o alla diversa data di completamento delle erogazioni del Mutuo nel caso di Mutui erogati in piu' soluzioni) del Mutuo dell'immobile ipotecato in virtu' della stessa, inferiore al 97,76% (novantasette virgola settantasei per cento); (i) Mutui non derivanti da contratti di mutuo che sono stati erogati allo scopo di consentire ad un debitore ceduto di estinguere posizioni debitorie preesistenti in situazioni di deterioramento delle condizioni economiche-finanziarie del debitore ceduto stesso; (j) Mutui non identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 08/20/99365. I crediti ceduti alla Societa' da Banca Alpi Marittime - Credito Cooperativo Carru' sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: (a) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che sono stati erogati dopo il 11 Gennaio 2001; (b) Mutui il cui debito residuo in linea capitale non sia superiore a Euro 589.144,03 alla Data di Valutazione; (c) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che se a tasso variabile prevedano uno spread almeno pari a 0,5%; (d) Mutui non derivanti da contratti di mutuo che prevedono l'opzione a favore del relativo debitore ceduto di passare dal tasso fisso al tasso variabile e/o dal tasso variabile al tasso fisso durante la durata del mutuo; (e) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 1 Aprile 2041; (f) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che se a tasso variabile sono esclusivamente indicizzati (i) al tasso ufficiale di sconto della Banca Centrale Europea o (ii) all'Euribor a 1 mese o (iii) all'Euribor a 3 mesi o (iv) all'Euribor a 6 mesi; (g) Mutui non derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (h) Mutui garantiti da ipoteca su prima casa; (i) Mutui non identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 13/24/51022; (j) Mutui non derivanti da contratti di mutuo che sono stati erogati allo scopo di consentire ad un debitore ceduto di estinguere posizioni debitorie preesistenti in situazioni di deterioramento delle condizioni economiche-finanziarie del debitore ceduto stesso; (k) Mutui che presentino il rapporto tra (i) importo erogato e non ancora rimborsato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra l'importo garantito dall'ipoteca iscritta a garanzia di tale Mutuo e la valutazione alla data di erogazione (o alla diversa data di completamento delle erogazioni del Mutuo nel caso di Mutui erogati in piu' soluzioni) del Mutuo dell'immobile ipotecato in virtu' della stessa, inferiore all'89.97% (ottantanove virgola novantasette per cento). Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti dalle Banche Cedenti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., con sede legale in Via Principe di Piemonte, 12 - 12042 Bra (CN), (ii) Banca Alpi Marittime - Credito Cooperativo Carru', con sede legale in Via Stazione, 10 - 12061 Carru' (CN), o a (iii) Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi - Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Villanova, 23 - 12080 Pianfei (CN), a seconda del caso. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero del Credito (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Dedalo Finance S.r.l., con sede in Corso Re Umberto 8, Torino, all'attenzione dell'Amministratore Unico. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a: Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., Banca Alpi Marittime - Credito Cooperativo Carru' e Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi - Societa' Cooperativa, ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 196/2003. Torino, 30 giugno 2011 L'amministratore unico Massimo Troia T11AAB9977