TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

(GU Parte Seconda n.121 del 18-10-2011)

 
                       Ricorso amministrativo 
 

  Ricorso Rg. N. 20/2011 sez. IV^ della prof.ssa Martello Rita nata a
Pietramelara (CE) il 04.10.1959 e ivi residente alla via Baia snc (CF
MRT RTI 59 R 44G 620Z) rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Di Fruscio
domiciliata in Napoli alla Via Lomonaco,  3,  CONTRO  -  MIUR  -  per
l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie  prioritarie  ex
D.M. 82/09, integrate ex D.M. 100/09, pubblicate in data  12/11/2010,
dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta,  prot.  2481/1  nella
parte in cui la  ricorrente  non  risulta  inserita  tra  gli  aventi
diritto e non le risultano attribuiti i punteggi che le spettano  per
il servizio svolto; dell'elenco, prioritario definitivo per distretto
pubblicato in data 26.10.2010 dall'Ufficio Scolastico Provinciale  di
Caserta, relativo alle domande non accolte ai fini  dell'attribuzione
della priorita' per le supplenze brevi, nella parte in cui la docente
ricorrente non risulta inserita ne' nell'elenco dei "prioritari"  ne'
nell'elenco degli "esclusi"; se e per quanto lesivi, dei  decreti  di
rettifica Prot. E/6031/ Recl del 15/09/2009 - del  15/10/2009  -  del
03/12/2009 - del 05/12/2009 e del 09/04/2010  confermati  e  ritenuti
validi con il provvedimento sub a) dei decreti, ignoti la data  e  il
numero,  dell'Ufficio   Scolastico   Provinciale   di   Caserta,   di
pubblicazione dei citati elenchi, nei limiti di cui ai punti a) e  b)
e dei relativi decreti, laddove lesivi, dei Dirigenti  scolastici  di
rettifica degli elenchi prioritari; del D.M. n.100  del  17  dicembre
2009 che ha integrato il D.M. 82/09, regolante  la  formazione  delle
graduatorie  ai  fini  dell'attribuzione  della  priorita'   per   le
supplenze brevi per l'anno scolastico 2009/2010, nella parte  in  cui
non fa salvi i  diritti  conseguiti  ai  fini  dell'inserimento,  dei
docenti, nei suddetti elenchi prioritari, avvenuti in virtu' del D.M.
82/09; del D.M. n.100 del 17 dicembre 2009 che ha integrato  il  D.M.
82/09, regolante la formazione delle graduatorie ai fini 
  dell'attribuzione della priorita' per le supplenze bervi per l'anno
scolastico 2009/2010, nella  parte  in  cui,  all'art.  2,  comma  1,
dispone che  "il  personale  docente  ed  ATA  che  abbia  conseguito
nell'anno  scolastico  2008/2009,  attraverso   le   graduatorie   di
istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite  proroghe
o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica...", se e
ove sia da ritenere che il requisito  dei  "180  giorni  di  servizio
prestati in un'unica istituzione scolastica"  sia  applicabile  anche
nei confronti dei docenti, aventi titolo  ad  essere  inseriti  negli
elenchi prioritari ex D.M. 82/09, e che  hanno  avuto  una  nomina  a
tempo determinato sino al termine  delle  attivita'  didattiche.  del
D.M. n.100 del 17 dicembre 2009, se e per quanto occorra, nella parte
in cui, all'art. 2, comma 1, dispone che i  180  giorni  di  servizio
devono essere stati "prestati in un'unica istituzione scolastica". 
  FATTO La ricorrente in data 30/09/2010, ha  presentato  domanda  di
inserimento negli elenchi  prioritari  relativi  all'anno  scolastico
2010/2011 ai fini dell'assegnazione, con precedenza  assoluta,  delle
supplenze temporanee al personale, di cui all'art 7 comma 4 ter della
legge 25 del 26/02/2010 -  (ex  D.M.  82/09)  certificando  di  avere
conseguito  nell'anno  scolastico   2009/2010   contratti   a   tempo
determinato presso la scuola  primaria  di  Pietramelara  di  Marzano
Appio, di Calvi Risorta e di Alife, per un totale di 189 giorni  fino
al  termine  delle   attivita'   didattiche.   L'Ufficio   Scolastico
Provinciale  di  Caserta,  in  data  26/10/2010,  ha  pubblicato   le
graduatorie prioritarie, settore Scuola Primaria, ove  la  ricorrente
non solo non risulta inserita a pieno titolo cosi'  come  le  sarebbe
spettato, ma non risulta inserita neppure nell'elenco degli  esclusi.
motivi violazione e/o falsa  applicazione  dell'art.  1  del  decreto
legge 25 settembre 2009 n.  134,  convertito  con  legge  n.  167/09;
erroneita' nei presupposti di fatto  e  di  diritto;  violazione  dei
principi generali in materia di diritti  acquisiti  violazione  degli
artt. 3 e ss l. 241/90 e art 3 e 97 della cost. 
  La ricorrente, trovandosi nella situazione prevista dal D.M. 82/09,
ovvero avendo avuto, nell'anno scolastico 2009/2010  nomine  a  tempo
determinato per un totale di 189 giorni ha  prodotto  la  domanda  di
inserimento negli elenchi prioritari della provincia di  Caserta  nel
settore Scuola Primaria. Sennonche' si e' vista esclusa o  estromessa
dai citati elenchi. Il D.M.  100/09  ha  esteso  la  possibilita'  di
inserirsi negli elenchi prioritari anche in favore  di  quei  docenti
che avevano maturato,  nell'anno  scolastico  2008/2009,  almeno  180
giorni di servizio in un'unica istituzione scolastica. Pare del tutto
logico  che  la  integrazione  non  puo'  andare  ad  incidere  sulle
posizioni gia' consolidate in virtu'  del  D.M.  82/09.  Infatti,  il
successivo D.M.  100/09  ha  solo  ampliato  il  novero  dei  docenti
beneficiari del cosiddetto "Salva-precari", non  incidendo  in  alcun
modo su coloro che erano titolari del  diritto  in  virtu'  del  d.m.
82/09. violazione e/o falsa  applicazione  dell'art.  1  del  decreto
legge 25 settembre 2009 n.  134,  convertito  con  legge  n.  167/09;
erroneita' nei presupposti di fatto  e  di  diritto;  violazione  dei
principi generali in materia di diritti acquisiti;  violazione  degli
artt. 3 e 97 della cost il D.M. 100/09 ha stabilito che i 180  giorni
di servizio devono essere  stati  prestati  in  un'unica  istituzione
scolastica. 
  Tale ulteriore requisito risulta assolutamente  illegittimo,  oltre
che illogico ed irrazionale, in quanto l'art. 1 del decreto legge  n.
134/2009, cosi' come  modificato  dalla  legge  n.  167/2009,  si  e'
limitato ad estendere i benefici del  cd.  "Salva-precari"  anche  in
favore  dei  coloro  i  quali  hanno  conseguito  nel  medesimo  anno
scolastico, attraverso le graduatorie d'istituto,  una  supplenza  di
almeno centottanta giorni, senza richiedere che tale  servizio  fosse
stato prestato in un'unica istituzione scolastica. La  locuzione  "in
un'unica  istituzione  scolastica"  confligge  con  i   principi   di
imparzialita'  e  buon  andamento,  nonche'  con  il   principio   di
uguaglianza sancito dall'art. 3 della  Costituzione.  Violazione  e/o
falsa applicazione dell'art. 1 del decreto legge 25 settembre 2009 n.
134, convertito con legge n. 167/09; erroneita'  nei  presupposti  di
fatto e di diritto; violazione dei principi generali  in  materia  di
diritti acquisiti; violazione degli artt. 3 e 97  della  cost.  Nella
ipotesi  in  cui  il  Collegio  dovesse  ritenere  che   il   decreto
ministeriale n. 100/09 trovi la sua ratio nella legge n. 167/2009, si
deduce l'illegittimita' costituzionale di tale legge  per  violazione
degli artt. 2, 3  e  97  della  Costituzione,  nonche'  dei  principi
generali vigenti in materia concorsuale. 
  P.Q.M.  si  conclude  per  l'accoglimento  del  ricorso   e   delle
incidentali  domande  cautelari  con  condanna   dell'Amministrazione
resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa. 
  Con la prima Ordinanza n. 176/2011 il Tar  ha  accolto  la  domanda
cautelare e disposto la sospensione dell'efficacia dei  provvedimenti
impugnati. Con successiva Ordinanza n. N. 04399/2011 ha ritenuto  che
ai  fini  della  delibazione  nel  merito  sia  necessario   disporre
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti  i  docenti
che verrebbero appaiati o sopravanzati  in  graduatoria  in  caso  di
accoglimento del ricorso con notifica anche  per  pubblici  proclami,
fissando l'udienza di trattazione del  merito  per  la  data  del  25
gennaio 2012, ore di regolamento. I  contro  interessati  individuati
sono: Di Carluccio M., Buonanno C., Tafuri R., D'aloia P., Nobis  M.,
Ciervo G, Russo R., Loffredo M., Ranieri M.,  Mari  A.,  Rapetti  L.,
Cioppa C., Mazzeo A., D'ambrosio A, Graniero A., Mone  A.,  Tomassini
P. P., Picozzi  F.,Romeo  A.,  Diana  C.,  Natale  P.,  Boffelli  R.,
Scirocco F., Tebano L.,  Diana  M.,  Esposito  A.  M.,  Borrelli  C.,
Ottaviano V., Guerrera G., Palmieri C. 

                      avv. Pasquale Di Fruscio 

 
T11ABA14500
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