Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso amministrativo Ricorso Rg. N. 20/2011 sez. IV^ della prof.ssa Martello Rita nata a Pietramelara (CE) il 04.10.1959 e ivi residente alla via Baia snc (CF MRT RTI 59 R 44G 620Z) rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Di Fruscio domiciliata in Napoli alla Via Lomonaco, 3, CONTRO - MIUR - per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie prioritarie ex D.M. 82/09, integrate ex D.M. 100/09, pubblicate in data 12/11/2010, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, prot. 2481/1 nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita tra gli aventi diritto e non le risultano attribuiti i punteggi che le spettano per il servizio svolto; dell'elenco, prioritario definitivo per distretto pubblicato in data 26.10.2010 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, relativo alle domande non accolte ai fini dell'attribuzione della priorita' per le supplenze brevi, nella parte in cui la docente ricorrente non risulta inserita ne' nell'elenco dei "prioritari" ne' nell'elenco degli "esclusi"; se e per quanto lesivi, dei decreti di rettifica Prot. E/6031/ Recl del 15/09/2009 - del 15/10/2009 - del 03/12/2009 - del 05/12/2009 e del 09/04/2010 confermati e ritenuti validi con il provvedimento sub a) dei decreti, ignoti la data e il numero, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, di pubblicazione dei citati elenchi, nei limiti di cui ai punti a) e b) e dei relativi decreti, laddove lesivi, dei Dirigenti scolastici di rettifica degli elenchi prioritari; del D.M. n.100 del 17 dicembre 2009 che ha integrato il D.M. 82/09, regolante la formazione delle graduatorie ai fini dell'attribuzione della priorita' per le supplenze brevi per l'anno scolastico 2009/2010, nella parte in cui non fa salvi i diritti conseguiti ai fini dell'inserimento, dei docenti, nei suddetti elenchi prioritari, avvenuti in virtu' del D.M. 82/09; del D.M. n.100 del 17 dicembre 2009 che ha integrato il D.M. 82/09, regolante la formazione delle graduatorie ai fini dell'attribuzione della priorita' per le supplenze bervi per l'anno scolastico 2009/2010, nella parte in cui, all'art. 2, comma 1, dispone che "il personale docente ed ATA che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica...", se e ove sia da ritenere che il requisito dei "180 giorni di servizio prestati in un'unica istituzione scolastica" sia applicabile anche nei confronti dei docenti, aventi titolo ad essere inseriti negli elenchi prioritari ex D.M. 82/09, e che hanno avuto una nomina a tempo determinato sino al termine delle attivita' didattiche. del D.M. n.100 del 17 dicembre 2009, se e per quanto occorra, nella parte in cui, all'art. 2, comma 1, dispone che i 180 giorni di servizio devono essere stati "prestati in un'unica istituzione scolastica". FATTO La ricorrente in data 30/09/2010, ha presentato domanda di inserimento negli elenchi prioritari relativi all'anno scolastico 2010/2011 ai fini dell'assegnazione, con precedenza assoluta, delle supplenze temporanee al personale, di cui all'art 7 comma 4 ter della legge 25 del 26/02/2010 - (ex D.M. 82/09) certificando di avere conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 contratti a tempo determinato presso la scuola primaria di Pietramelara di Marzano Appio, di Calvi Risorta e di Alife, per un totale di 189 giorni fino al termine delle attivita' didattiche. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in data 26/10/2010, ha pubblicato le graduatorie prioritarie, settore Scuola Primaria, ove la ricorrente non solo non risulta inserita a pieno titolo cosi' come le sarebbe spettato, ma non risulta inserita neppure nell'elenco degli esclusi. motivi violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito con legge n. 167/09; erroneita' nei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi generali in materia di diritti acquisiti violazione degli artt. 3 e ss l. 241/90 e art 3 e 97 della cost. La ricorrente, trovandosi nella situazione prevista dal D.M. 82/09, ovvero avendo avuto, nell'anno scolastico 2009/2010 nomine a tempo determinato per un totale di 189 giorni ha prodotto la domanda di inserimento negli elenchi prioritari della provincia di Caserta nel settore Scuola Primaria. Sennonche' si e' vista esclusa o estromessa dai citati elenchi. Il D.M. 100/09 ha esteso la possibilita' di inserirsi negli elenchi prioritari anche in favore di quei docenti che avevano maturato, nell'anno scolastico 2008/2009, almeno 180 giorni di servizio in un'unica istituzione scolastica. Pare del tutto logico che la integrazione non puo' andare ad incidere sulle posizioni gia' consolidate in virtu' del D.M. 82/09. Infatti, il successivo D.M. 100/09 ha solo ampliato il novero dei docenti beneficiari del cosiddetto "Salva-precari", non incidendo in alcun modo su coloro che erano titolari del diritto in virtu' del d.m. 82/09. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito con legge n. 167/09; erroneita' nei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi generali in materia di diritti acquisiti; violazione degli artt. 3 e 97 della cost il D.M. 100/09 ha stabilito che i 180 giorni di servizio devono essere stati prestati in un'unica istituzione scolastica. Tale ulteriore requisito risulta assolutamente illegittimo, oltre che illogico ed irrazionale, in quanto l'art. 1 del decreto legge n. 134/2009, cosi' come modificato dalla legge n. 167/2009, si e' limitato ad estendere i benefici del cd. "Salva-precari" anche in favore dei coloro i quali hanno conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, senza richiedere che tale servizio fosse stato prestato in un'unica istituzione scolastica. La locuzione "in un'unica istituzione scolastica" confligge con i principi di imparzialita' e buon andamento, nonche' con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito con legge n. 167/09; erroneita' nei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi generali in materia di diritti acquisiti; violazione degli artt. 3 e 97 della cost. Nella ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere che il decreto ministeriale n. 100/09 trovi la sua ratio nella legge n. 167/2009, si deduce l'illegittimita' costituzionale di tale legge per violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, nonche' dei principi generali vigenti in materia concorsuale. P.Q.M. si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa. Con la prima Ordinanza n. 176/2011 il Tar ha accolto la domanda cautelare e disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. Con successiva Ordinanza n. N. 04399/2011 ha ritenuto che ai fini della delibazione nel merito sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti che verrebbero appaiati o sopravanzati in graduatoria in caso di accoglimento del ricorso con notifica anche per pubblici proclami, fissando l'udienza di trattazione del merito per la data del 25 gennaio 2012, ore di regolamento. I contro interessati individuati sono: Di Carluccio M., Buonanno C., Tafuri R., D'aloia P., Nobis M., Ciervo G, Russo R., Loffredo M., Ranieri M., Mari A., Rapetti L., Cioppa C., Mazzeo A., D'ambrosio A, Graniero A., Mone A., Tomassini P. P., Picozzi F.,Romeo A., Diana C., Natale P., Boffelli R., Scirocco F., Tebano L., Diana M., Esposito A. M., Borrelli C., Ottaviano V., Guerrera G., Palmieri C. avv. Pasquale Di Fruscio T11ABA14500