Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di deposito di ordinanza cautelare A richiesta degli Avv.ti Laura Toschi e Lucia Maggiolo, in ossequio all'ordinanza n. 00621/2011, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sez. seconda ter) il 16/02/2011 e depositata il 17/02/2011 sul ricorso numero di registro generale 10664/2010 (presentato dalla Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. nei confronti di Enama - Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola, della Societa' Agricola Al.Be.Ro. S.r.l. e di Bioenergy Societa' Cooperativa Agricola), con la quale il Tribunale ha ordinato di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati alla corresponsione del contributo in contestazione, in quanto in possesso dei requisiti indicati all'art.4 del bando e cosi' nei confronti di: Garrione Riccardo; Duchi F.lli societa' agricola s.s.; Cinghio societa' agricola s.r.l.; Palombini Filippo e Andrea societa' agricola s.s.; Canova Energia di Marchi Diego & C. s.s. societa' agricola; Stassano Alessandro azienda agricola; Zamberlan F.lli societa' agricola semplice; Caramana s.s. di Davoli Stefano, Fabio, Marianna e Corghi Antonella; Aceto Renato; Stalla San Fortunato coop. agricola; Annarotto F.lli societa' agricola; Logica Energia s.r.l.; soc. agr. San Salvatore r.l.; Marabini Francesco societa' agricola; Cazzani s.s. di Giuseppe e Giorgia; Mengoli Rino, Mauro, Gianni s.s. societa' agricola; Cascina Barosi di Benedetta Rospigliosi; Agrisfera societa' coop. agricola; Netagri s.r.l. societa' agricola; Giardini Giovanni azienda agricola; Serravalle Energia societa' agricola a r.l.; RGP Piemonte societa' agricola; Borciano Franco e Ivano s.s. societa' agricola; Allevamento Martin societa' agricola; Posticchia Sabelli societa' agricola semplice; Masserie Saraceno di Domenico e Marco societa' semplice agricola; Energie Solero s.c. a r.l. societa' biogas; SPQT societa' agricola s.r.l.; Trionfi Honorati di Giuseppe, Giovanna & C. s.s. gricola; Veronesi Gaetano & C. societa' agricola; Fusignano Bioenergy s.r.l. societa' agricola; Metallo Ida azienda agricola; Mazza s.r.l. societa' agricola; Cantina Sociale coop. agricola di Vittorio Veneto; Cassese F.lli s.s. societa' agricola; Brutti societa' agricola semplice; Volta Energia s.r.l. societa' agricola; Delta Energia s.r.l. societa' agricola; Zini Mauro ditta individuale; Luzi Giannalberto, Alessandro & C. societa' agricola s.s.; Agricola Scrivano Antonio & C. s.a.s.; Gobbo Denis e Roberto s.s. societa' agricola; La Darsena societa' agricola; Progeo societa' coop. agricola; Agripower Plus societa' agricola s.r.l.; Prone Romano; Rizzo Agostino azienda agricola; La Vittoria s.s. societa' agricola; societa' agricola Ilpa s.r.l.; Ferrero Riccardo azienda agricola; Albus azienda agricola; Polistena Elisa azienda agricola; Agricarignano s.r.l. soc. agricola; Toninelli F.lli societa' agricola; Agriwhite s.r.l. societa' agricola; Serraglio 2 azienda agricola; Hofer Johann azienda agricola; Bersella di Castagna Umberto societa' agricola; soc. cons.le Allevatori s.c. a r.l.; Galatero soc. coop. agric.; Pasquali Stefano Maria & Gambi Cinzia s.s.; Enerverde S.B.E. s.r.l. societa' agricola; Ganzerla Michele azienda agricola; Camardo Francesco azienda agricola; Veggia Ezio azienda agricola; Gauna Massimo azienda agricola; Verdenergy a r.l. societa' agricola; Agreste soc. coop. agric. di Zarattini Luigi/assoc. Polesana Coldiretti; Ruzza Michele e Giuseppe s.s. societa' agricola; Montezovo s.s. azienda agricola; Punto Verde s.s. societa' agricola; Della Staffa societa' agricola; Tosi Maria azienda agricola; Tenuta di Bagnoli di Giovanni Musini azienda agricola; San Giorgio s.n.c. di Facchini Saverio e Guerriero Augusto societa' agricola; Cat-coop. agricola Territorio; La Bellotta societa' agricola; Cavoretto Pier Franco ditta individuale; La Ceresina dei F.lli Baldisseri societa' agricola; Spiller s.s. societa' agricola; Agrifloor di Cerantola Paolo & C. s.s. societa' agricola; Salgas s.s. societa' agricola; Montersino F.lli s.s. ditta individuale; Bosco della Cascina societa' agricola s.s.; Biocanali societa' cooperativa agricola; Santa Caterina s.r.l. societa' agricola; Taschini Sergio e Stefano societa' agricola; Tre.Bi.Farm societa' semplice agricola; Fattorie San Prospero s.s.; La Fattoria di Omenetto Giampietro & C. s.s. societa' agricola; Casanuova s.s. azienda agricola; Pagano Piante di Pagano Michele s.s.; Orto Kamarina di Asta Salvatore e Cartiglia Francesca s.s. azienda agricola; Nettis Francesco azienda agricola; Consorzio Riesco; Agricola F.lli Nola & C. societa' agricola; Florpagano s.s.a.; Consorzio Olivicolo Terre di Calabria societa' con.le cooperativa; A.R.T.E. s.r.l. societa' agricola; Geas societa' agricola; Natuzzi Raffaele ditta individuale; Agrienergy societa' agricola; Finagricola societa' agricola r.l.; Masseria del Buon Consiglio di Laura Greco & C. s.s.; Micoflor s.r.l.; Agrienergie Ceresole s.r.a. societa' agricola; San Lorenzo Green Power s.r.l. societa' agricola; Az. Avicola "Covo" di Vecchi Alessandro; Capetta Luigi azienda individuale; Bonetto di Ferrero Piero azienda agricola; Marenco Alessandro azienda agricola; Paniae s.s. di Pilosio Silvano & C. societa' agricola; Moscarelli di Cirillo Giuseppe s.a.s. impresa agricola; Agricola Zootecnica Meridionale s.r.l.; Quaranta Tommaso azienda agricola; Fecunditas s.r.l. societa' agricola; A.G.I. societa' agricola s.s.; Diceci societa' agricola; Eridano dei F.lli Zermani s.s. societa' agricola; Pezza s.s. agricola; Arbelia s.r.l. societa' agricola; Vesprini Elvasio e Nardoni Rita azienda agricola; Arabia Annarita ditta individuale; Agrisland s.r.l. societa' agricola; Fondazione Istruzione Agraria; Umbra Agripower s.r.l. societa' agricola; Fontana s.s. societa' agricola; Cascina Bertona s.r.l. societa' agricola; De Falco Giacinto azienda agricola; Diesse s.r.l. societa' agricola; Lombardi Enrico azienda agricola; Fontanello s.r.l. societa' agricola; Contrade di Puglia societa' agricola s.s.; Aprea Gennaro societa' agricola; Mucchiut Roberto azienda agricola; Aspasia s.r.l. societa' agricola; Ditta L.P.R. societa' agricola r.l.; Cupidi A. e Leonardi R. s.s. societa' agricola; CIP Calor s.r.l. societa' agricola; Manfredini Andrea societa' agricola; Altiflor societa' agricola semplice; M.P.R. societa' agricola s.r.l.; Bruni Enrico e Aldo societa' agricola s.s.; Genflora azienda agricola di Pisapia Lucio; Agroenergie Mozzarella societa' agricola; Nocelli Agripower azienda agricola; Impresa Chiappari di Cirillo Biagio e Giuseppe; Mandre s.n.c. societa' agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto; Valorizzazione Ambientale s.r.l. societa' agricola; Barchetti di Bettoni Giacomino & figli azienda agricola; Sant'Antonio societa' agricola semplice; Allevamento Moris Caraglio s.s.; Villosio s.s. F.lli societa' agricola; Tre Laghi di Moroni Edoardo azienda agricola; Riofreddo societa' cooperativa; Martini azienda agricola; Agrienergia Valle Pesio; Ca' Del Fior societa' agricola; Roverso Ermanno azienda agricola; Capello Giacomo azienda agricola; Quaglia Luca azienda agricola; I Leprotti azienda agricola; Distillerie Mazzari s.p.a. impresa agricola; Giorgi Giorgio azienda agricola; Dalla Costa s.s. di Paolo Dalla Costa & C. societa' agricola; Agroenergia s.r.l. societa' agricola G.D.S.; R. & T. Energia societa' agricola; Nuova Aidiru societa' agricola; nonche' nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF); mediante la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sospendendo nelle more l'efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, nel cui ambito sara' proseguito l'esame della domanda cautelare, si riporta il testo integrale del menzionato ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - RICORSO Della Cooperativa Produttori Suini PRO SUS S.c.a., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Enrico Cerri, con sede nel Comune di Vescovato (Cremona) Via Malta, c.f. e P.IVA 00828880195, rappresentata e difesa anche disgiuntamente in forza di delega a margine del presente atto dagli Avv.ti Laura Toschi del Foro di Parma e Lucia Maggiolo del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simonetta De Sanctis Mangelli in Roma, Via Pasubio, 4. Per le comunicazioni di cancelleria si possono utilizzare i seguenti recapiti dell'Avv. Laura Toschi: P.E.C. toschilaura@open.legalmail.it FAX 0521 273735; contro ENAMA-Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola- nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Venafro n.5, c.f. 96391530589 p.iva 06067371002; e nei confronti - SOCIETA' AGRICOLA AL.BE.RO. S.R.L., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piacenza, Via Chiappini, 14, frazione Borghetto, c.f. 01498780335; - BIOENERGY SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Badia Polesine (RO), Via Rosinella, 736, c.f. 01315470292; per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria relativa al bando per l'erogazione del contributo finalizzato alla realizzazione di impianti connessi alla produzione di energia da biomasse, comunicata alla ricorrente con nota del 30 luglio 2010, pervenuta solo in data 7 agosto 2010, laddove alla ricorrente, pur risultando ammessa alla concessione del suddetto contributo, e' stato attribuito un punteggio di 28 punti (doc.ti 1 e 2); nonche' dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alle valutazioni effettuate per la ricorrente (doc. 3), oltre a qualsiasi ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente non conosciuto; per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per l'effetto dei provvedimenti impugnati; nonche' per la condanna dell'amministrazione a corrispondere alla ricorrente il risarcimento per i suddetti danni. Fatto 1) L'ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA), nel corso dell'anno 2010, ha indetto un bando di concorso per l'erogazione del contributo finalizzato alla realizzazione di impianti connessi alla produzione di energia da biomasse, pubblicato il 16 febbraio 2010 (doc. 4). 2) A tale concorso ha partecipato la Cooperativa Produttori Suini PRO SUS S.c.a., con sede nel Comune di Vescovato (CR), Via Malta, presentando nei termini assegnati dal bando, la relativa domanda con la documentazione richiesta (doc.ti 5 e 5/bis). 3) La Commissione esaminatrice, all'uopo costituita, ha valutato la domanda della ricorrente e le ha assegnato il punteggio complessivo di 28 punti (doc. 3). 4) Con nota del 30 luglio 2010, pervenuta alla ricorrente in data 7 agosto 2010, l'ENAMA ha comunicato che "in data 22 luglio 2010 il Consiglio Direttivo dell'ENAMA ha deliberato la graduatoria finale e che la vostra domanda di concessione del contributo finalizzato alla realizzazione, al completamento o al miglioramento di impianti per la produzione di energia da biomasse, ha conseguito il punteggio di 28 e pur essendo stata ammessa non ricevera' alcun contributo in quanto ricopre una posizione nella graduatoria finale eccedente rispetto al limite della dotazione finanziaria di cui all'art.3 del bando" (doc. 1). Tale provvedimento e' ritenuto dalla ricorrente illegittimo ed estremamente pregiudizievole per i seguenti motivi di Diritto ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITA' MANIFESTA, MANCANZA DI MOTIVAZIONE E CARENZA DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ECCESSO DI POTERE PER ERRATA INTERPRETAZIONE E/O APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI DAL BANDO DI GARA PER VALUTARE LA DOMANDA PRESENTATA DALLA RICORRENTE NONCHE' I REQUISITI EFFETTIVAMENTE POSSEDUTI DALLA RICORRENTE. A) In data 21 settembre 2010, in seguito all'istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha potuto visionare la propria scheda valutativa con la quale la Commissione esaminatrice le ha attribuito il conteggio complessivo di 28 punti (doc.ti 3 e 6). Ora, come si evince dall'esame di tale scheda, nella domanda di ammissione la ricorrente si e' auto attribuita 5 punti per la sussistenza del requisito di cui alla lettera B dell'art.8 del bando di gara, mentre la Commissione esaminatrice ha negato l'assegnazione di tali 5 punti non ritenendo sussistente il requisito (doc. 3). Piu' precisamente, l'art.8, comma 3, lettera B, del bando di gara (doc. 4) prevede per le imprese partecipanti l'attribuzione di 5 punti per quelle societa' che hanno la qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 29.03.2004 n.99 (doc. 8). Ebbene, nonostante la ricorrente abbia indicato nella scheda di richiesta del punteggio, allegata alla domanda di ammissione, di avere la qualifica IAP, attribuendosi per questo 5 punti (doc. 5), la Commissione esaminatrice ha cosi' statuito nella scheda valutativa: < < dalla documentazione non si evince il possesso della qualifica IAP > > (doc. 3); conseguentemente, non sono stati assegnati alla ricorrente quei 5 punti che le avrebbero consentito di giungere al punteggio di 33 e, quindi, di ricoprire una piu' alta posizione in graduatoria. Tale repentina mancata assegnazione dei 5 punti, appare ancora piu' eclatante se si considera che nessuna documentazione e' richiesta a supporto della qualifica IAP ne' dall'art.6 del bando, che descrive le modalita' di presentazione delle domande di concessione del contributo ed elenca i documenti da allegarvi, ne' dal modulo della domanda - conformemente al quale ai sensi dell'art.6 la richiesta doveva essere redatta - allegato al bando e scaricabile dai siti internet di ENAMA e del MIPAAF (doc. 4). Si consideri inoltre che, in risposta ai quesiti giunti presso l'ente in merito al bando, ENAMA aveva esplicitato che < < i requisiti richiesti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) sono espressamente indicati all'art.1 del D.Lgs n.99/2004 e ss. mm. ii. > > e che per la dimostrazione del possesso della qualifica IAP < < e' ammessa un'autocertificazione salvo verificarne la veridicita' da parte del MIPAAF > > (v.doc.7 alla pagina 3). Sicche', nella fattispecie in esame, a fronte di un'autodichiarazione della ricorrente di possedere la qualifica IAP, inserita come sopra precisato nella scheda di richiesta del punteggio allegata alla domanda di concessione del contributo, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto-potuto chiedere l'esibizione della relativa documentazione al fine di verificarne la veridicita' (doc. 9) e non escludere a priori, come invece e' accaduto, l'attribuzione dei 5 punti. Da qui' scaturisce l'illegittimita' della graduatoria nella parte in cui alla ricorrente sono stati assegnati 28 punti anziche' 33. B) Illegittima, ingiusta e priva di motivazione risulta, inoltre, la mancata assegnazione di 6 punti complessivi per le azioni di divulgazione e monitoraggio sul costruendo impianto, programmate dalla ricorrente (doc. 4, art.8, comma 3, lettera F). ENAMA, invero, ha assegnato 4 soli punti, 2 per la qualita' del piano dell'attivita' di divulgazione/dimostrazione (criterio di selezione F1) e 2 per la qualita' del piano dell'attivita' di monitoraggio (criterio di selezione F2), con la seguente motivazione: < < i piani di divulgazione e monitoraggio non sono ritenuti idonei per ottenere il massimo punteggio > > (doc. 3). Tale motivazione risulta contraddittoria e cosi' illogica in quanto per il piano di monitoraggio la Commissione esaminatrice ha in realta' riconosciuto il massimo punteggio, previsto all'art.8 del bando (2 punti). Ingiustificata poi e' l'attribuzione di 2 soli punti, anziche' 4, per il piano di divulgazione proposto dalla ricorrente, avendo essa allegato alla domanda di concessione del contributo una relazione illustrativa, ove risultano descritte numerose e diversificate attivita' divulgative (doc. 5). PRO SUS e', inoltre, una cooperativa agricola con 110 soci (105 cooperatori + 5 sovventori) e questa sola circostanza garantisce di per se stessa un'ampissima divulgazione, anche a cascata, dell'iniziativa (doc. 10). Si ritiene, quindi, illegittima e/o priva di motivazione la mancata assegnazione di altri 2 punti per l'attivita' di divulgazione. Il riconoscimento di questo ulteriore punteggio avrebbero garantito alla ricorrente di raggiungere i 35 punti e, quindi, una ancora piu' alta posizione nella graduatoria finale. Cio' le avrebbe consentito di poter partecipare alla dotazione finanziaria fissata all'art.3 del bando. ISTANZA CAUTELARE Si chiede di attribuire in via cautelare alla ricorrente, con riserva all'esito del presente giudizio, i suddetti 5 o 7 punti in piu' che le consentono di partecipare alla distribuzione dei contributi messi a concorso. In ordine al presupposto del fumus boni iuris ci si riporta a quanto sopra dedotto; riguardo al periculum in mora, si evidenzia che con il rigetto dell'istanza la ricorrente perderebbe ineludibilmente la possibilita' di avvalersi di un contributo consistente, pari ad euro 500.000,00 (come riconosciuto dalla Commissione esaminatrice), per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia da biomasse dalla medesima progettato il cui costo complessivo e' pari ad euro 3.046.000,00. L'art.9, commi 5 e 6, del bando prevede, invero, che l'erogazione dei contributi avvenga non oltre il 31 dicembre 2010. Il rigetto dell'istanza cautelare, inoltre, obbligherebbe PRO SUS S.c.a. a domandare nel breve termine un finanziamento al sistema bancario, che graverebbe pesantemente sul bilancio della stessa con costi imprevisti. Si consideri a tal fine che l'ultima rata di prezzo da corrispondere all'impresa appaltatrice dei lavori di impiantistica a collaudo funzionale avvenuto, ammonta proprio ad euro 438.000,00 (doc. 11). La Cooperativa, nell'ipotesi di accoglimento della proposta istanza cautelare e cosi' dell'ammissione alla partecipazione della distribuzione dei contributi, offre per l'importo erogato ed all'atto dello stesso, fideiussione a favore del MIPAAF, o altro ente che verra' all'uopo indicato, rilasciata da un primario istituto di credito. Per Questi Motivi Si chiede a codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di voler, previa concessione di idonea misura cautelare con la quale siano attribuiti alla ricorrente 5 o 7 punti in piu' che consentono alla medesima di avanzare nella graduatoria finale per usufruire dei finanziamenti stanziati da ENAMA, annullare i provvedimenti impugnati poiche' illegittimi ed ingiusti. Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge. Roma, li' 27 ottobre 2010 Avv. Laura Toschi Avv. Lucia Maggiolo Ai fini del pagamento del contributo unificato, i sottoscritti Avvocati dichiarano che per la presente controversia il contributo da versare e' pari ad euro 500,00. Avv. Laura Toschi Avv. Lucia Maggiolo Si depositano in copia: 1) nota dell'Ente Nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA), del 30 luglio 2010, ricevuta dal ricorrente in data 7 agosto 2010; 2) graduatoria finale dei progetti di cui al bando di ENAMA del 16.02.2010; 3) scheda di valutazione tecnico-economica relativa alla posizione della ricorrente e verbale riunione della Commissione del 13 maggio 2010; 4) disciplinare di gara relativo al bando di ENAMA del 16.02.2010 e allegato 1 "modulo di domanda di concessione del contributo"; 5) domanda presentata dalla ricorrente per partecipare al bando di gara pubblicato in data 16.02.2010, l'allegata scheda richiesta punteggio ed estratto dell'allegata relazione tecnica Austep con descrizione dell'attivita' divulgativa; 5/bis. DVD contenente i file della domanda di partecipazione al bando e tutti i relativi allegati; 6) verbale di accesso agli atti del 21 settembre 2010; 7) risposte ai quesiti giunti presso la sede ENAMA in merito al bando per l'erogazione del contributo finalizzato alla realizzazione di impianti connessi alla produzione di energia da biomasse; 8)D.Lgs. n. 99/2004, in merito ai requisiti necessari per la qualifica I.A.P. (imprenditore agricolo professionale); 9) attestazione qualifica IAP in capo alla Cooperativa; 10) elenco soci della Cooperativa; 11) estratto contratto di appalto Pro Sus S.c.a/Austep S.r.l.. Avv.Ti Laura Toschi E Lucia Maggiolo T11ABA3039