Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(sez. seconda ter)

(GU Parte Seconda n.31 del 19-3-2011)

 
              Avviso di deposito di ordinanza cautelare 
 

  A richiesta degli Avv.ti Laura Toschi e Lucia Maggiolo, in ossequio
all'ordinanza n. 00621/2011, pronunciata dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (sez. seconda ter) il 16/02/2011 e  depositata
il 17/02/2011 sul ricorso  numero  di  registro  generale  10664/2010
(presentato dalla Cooperativa Produttori Suini  Pro  Sus  S.c.a.  nei
confronti di Enama - Ente Nazionale per la Meccanizzazione  Agricola,
della Societa' Agricola Al.Be.Ro.  S.r.l.  e  di  Bioenergy  Societa'
Cooperativa Agricola), con la  quale  il  Tribunale  ha  ordinato  di
procedere all'integrazione del contraddittorio  nei  confronti  degli
altri soggetti interessati  alla  corresponsione  del  contributo  in
contestazione, in quanto in possesso dei requisiti indicati all'art.4
del bando e cosi' nei confronti di: Garrione  Riccardo;  Duchi  F.lli
societa' agricola s.s.; Cinghio societa' agricola  s.r.l.;  Palombini
Filippo e Andrea societa' agricola s.s.;  Canova  Energia  di  Marchi
Diego &  C.  s.s.  societa'  agricola;  Stassano  Alessandro  azienda
agricola; Zamberlan F.lli societa' agricola semplice;  Caramana  s.s.
di Davoli Stefano, Fabio, Marianna e Corghi Antonella; Aceto  Renato;
Stalla  San  Fortunato  coop.  agricola;  Annarotto  F.lli   societa'
agricola; Logica  Energia  s.r.l.;  soc.  agr.  San  Salvatore  r.l.;
Marabini Francesco societa' agricola;  Cazzani  s.s.  di  Giuseppe  e
Giorgia; Mengoli Rino, Mauro, Gianni s.s. societa' agricola;  Cascina
Barosi di Benedetta Rospigliosi; Agrisfera societa'  coop.  agricola;
Netagri s.r.l. societa' agricola; Giardini Giovanni azienda agricola;
Serravalle Energia societa' agricola a r.l.;  RGP  Piemonte  societa'
agricola; Borciano Franco e Ivano s.s. societa' agricola; Allevamento
Martin  societa'  agricola;  Posticchia  Sabelli  societa'   agricola
semplice; Masserie Saraceno di Domenico  e  Marco  societa'  semplice
agricola; Energie Solero s.c. a r.l. societa' biogas;  SPQT  societa'
agricola s.r.l.; Trionfi Honorati di Giuseppe,  Giovanna  &  C.  s.s.
gricola; Veronesi Gaetano & C. societa' agricola; Fusignano Bioenergy
s.r.l. societa' agricola; Metallo Ida azienda agricola; Mazza  s.r.l.
societa' agricola; Cantina Sociale coop. agricola di Vittorio Veneto;
Cassese  F.lli  s.s.  societa'  agricola;  Brutti  societa'  agricola
semplice; Volta  Energia  s.r.l.  societa'  agricola;  Delta  Energia
s.r.l.  societa'  agricola;  Zini  Mauro  ditta   individuale;   Luzi
Giannalberto,  Alessandro  &  C.  societa'  agricola  s.s.;  Agricola
Scrivano Antonio & C. s.a.s.; Gobbo Denis  e  Roberto  s.s.  societa'
agricola;  La  Darsena  societa'  agricola;  Progeo  societa'   coop.
agricola; Agripower Plus  societa'  agricola  s.r.l.;  Prone  Romano;
Rizzo Agostino azienda agricola; La Vittoria s.s. societa'  agricola;
societa' agricola Ilpa s.r.l.;  Ferrero  Riccardo  azienda  agricola;
Albus   azienda   agricola;   Polistena   Elisa   azienda   agricola;
Agricarignano  s.r.l.  soc.  agricola;   Toninelli   F.lli   societa'
agricola; Agriwhite s.r.l. societa'  agricola;  Serraglio  2  azienda
agricola; Hofer Johann azienda agricola; Bersella di Castagna Umberto
societa' agricola; soc. cons.le Allevatori s.c. a r.l.; Galatero soc.
coop. agric.; Pasquali Stefano Maria & Gambi Cinzia  s.s.;  Enerverde
S.B.E. s.r.l. societa' agricola; Ganzerla Michele  azienda  agricola;
Camardo Francesco azienda agricola;  Veggia  Ezio  azienda  agricola;
Gauna Massimo azienda agricola; Verdenergy a r.l. societa'  agricola;
Agreste  soc.  coop.  agric.  di  Zarattini   Luigi/assoc.   Polesana
Coldiretti;  Ruzza  Michele  e  Giuseppe  s.s.   societa'   agricola;
Montezovo s.s. azienda agricola; Punto Verde s.s. societa'  agricola;
Della Staffa societa' agricola; Tosi Maria azienda  agricola;  Tenuta
di Bagnoli di Giovanni Musini azienda agricola; San Giorgio s.n.c. di
Facchini Saverio e Guerriero  Augusto  societa'  agricola;  Cat-coop.
agricola Territorio; La Bellotta societa'  agricola;  Cavoretto  Pier
Franco ditta individuale; La Ceresina dei F.lli  Baldisseri  societa'
agricola; Spiller s.s.  societa'  agricola;  Agrifloor  di  Cerantola
Paolo & C. s.s. societa' agricola;  Salgas  s.s.  societa'  agricola;
Montersino F.lli s.s. ditta individuale; Bosco della Cascina societa'
agricola  s.s.;  Biocanali  societa'  cooperativa   agricola;   Santa
Caterina s.r.l. societa' agricola; Taschini Sergio e Stefano societa'
agricola;  Tre.Bi.Farm  societa'  semplice  agricola;  Fattorie   San
Prospero s.s.; La Fattoria di Omenetto Giampietro & C. s.s.  societa'
agricola; Casanuova s.s. azienda agricola; Pagano  Piante  di  Pagano
Michele s.s.; Orto Kamarina di Asta Salvatore e  Cartiglia  Francesca
s.s. azienda agricola; Nettis Francesco azienda  agricola;  Consorzio
Riesco; Agricola  F.lli  Nola  &  C.  societa'  agricola;  Florpagano
s.s.a.;  Consorzio  Olivicolo  Terre  di  Calabria  societa'   con.le
cooperativa;  A.R.T.E.  s.r.l.  societa'  agricola;   Geas   societa'
agricola; Natuzzi Raffaele  ditta  individuale;  Agrienergy  societa'
agricola; Finagricola  societa'  agricola  r.l.;  Masseria  del  Buon
Consiglio di Laura Greco &  C.  s.s.;  Micoflor  s.r.l.;  Agrienergie
Ceresole s.r.a. societa' agricola; San  Lorenzo  Green  Power  s.r.l.
societa' agricola; Az. Avicola "Covo" di Vecchi  Alessandro;  Capetta
Luigi azienda individuale; Bonetto di Ferrero Piero azienda agricola;
Marenco Alessandro azienda agricola; Paniae s.s. di Pilosio Silvano &
C. societa' agricola; Moscarelli di Cirillo Giuseppe  s.a.s.  impresa
agricola; Agricola Zootecnica Meridionale  s.r.l.;  Quaranta  Tommaso
azienda  agricola;  Fecunditas  s.r.l.  societa'   agricola;   A.G.I.
societa' agricola s.s.; Diceci societa' agricola; Eridano  dei  F.lli
Zermani s.s. societa' agricola; Pezza s.s. agricola;  Arbelia  s.r.l.
societa' agricola; Vesprini Elvasio e Nardoni Rita azienda  agricola;
Arabia  Annarita  ditta  individuale;   Agrisland   s.r.l.   societa'
agricola;  Fondazione  Istruzione  Agraria;  Umbra  Agripower  s.r.l.
societa' agricola; Fontana s.s. societa'  agricola;  Cascina  Bertona
s.r.l. societa' agricola; De Falco Giacinto azienda agricola;  Diesse
s.r.l.  societa'  agricola;   Lombardi   Enrico   azienda   agricola;
Fontanello s.r.l. societa'  agricola;  Contrade  di  Puglia  societa'
agricola s.s.; Aprea  Gennaro  societa'  agricola;  Mucchiut  Roberto
azienda agricola; Aspasia  s.r.l.  societa'  agricola;  Ditta  L.P.R.
societa' agricola  r.l.;  Cupidi  A.  e  Leonardi  R.  s.s.  societa'
agricola; CIP  Calor  s.r.l.  societa'  agricola;  Manfredini  Andrea
societa'  agricola;  Altiflor  societa'  agricola  semplice;   M.P.R.
societa' agricola s.r.l.; Bruni Enrico e Aldo societa' agricola s.s.;
Genflora azienda agricola di Pisapia  Lucio;  Agroenergie  Mozzarella
societa'  agricola;  Nocelli  Agripower  azienda  agricola;   Impresa
Chiappari di  Cirillo  Biagio  e  Giuseppe;  Mandre  s.n.c.  societa'
agricola di Trinidad Castillo e M.T. e  C.  Collalto;  Valorizzazione
Ambientale s.r.l. societa' agricola; Barchetti di Bettoni Giacomino &
figli azienda  agricola;  Sant'Antonio  societa'  agricola  semplice;
Allevamento  Moris  Caraglio  s.s.;  Villosio  s.s.  F.lli   societa'
agricola; Tre Laghi di Moroni  Edoardo  azienda  agricola;  Riofreddo
societa' cooperativa; Martini  azienda  agricola;  Agrienergia  Valle
Pesio; Ca'  Del  Fior  societa'  agricola;  Roverso  Ermanno  azienda
agricola; Capello Giacomo  azienda  agricola;  Quaglia  Luca  azienda
agricola; I Leprotti azienda  agricola;  Distillerie  Mazzari  s.p.a.
impresa agricola; Giorgi Giorgio azienda agricola; Dalla  Costa  s.s.
di Paolo Dalla Costa  &  C.  societa'  agricola;  Agroenergia  s.r.l.
societa' agricola G.D.S.; R. & T. Energia  societa'  agricola;  Nuova
Aidiru societa' agricola; nonche' nei confronti del  Ministero  delle
Politiche Agricole, Alimentari  e  Forestali  (MiPAAF);  mediante  la
pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,
sospendendo nelle more l'efficacia dei provvedimenti  impugnati  sino
alla camera di consiglio del 20 aprile 2011,  nel  cui  ambito  sara'
proseguito l'esame della  domanda  cautelare,  si  riporta  il  testo
integrale del menzionato ricorso: 
    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - RICORSO 
  Della Cooperativa Produttori Suini PRO SUS  S.c.a.,  nella  persona
del suo legale rappresentante pro tempore,  sig.  Enrico  Cerri,  con
sede nel Comune di  Vescovato  (Cremona)  Via  Malta,  c.f.  e  P.IVA
00828880195, rappresentata e difesa anche disgiuntamente in forza  di
delega a margine del presente atto dagli Avv.ti Laura Toschi del Foro
di Parma e  Lucia  Maggiolo  del  Foro  di  Modena  ed  elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simonetta De Sanctis  Mangelli
in Roma, Via Pasubio, 4.  Per  le  comunicazioni  di  cancelleria  si
possono utilizzare i seguenti recapiti dell'Avv. Laura Toschi: P.E.C.
toschilaura@open.legalmail.it  FAX  0521  273735;  contro  ENAMA-Ente
Nazionale per la Meccanizzazione Agricola- nella persona  del  legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via  Venafro  n.5,  c.f.
96391530589 p.iva 06067371002; e nei confronti  -  SOCIETA'  AGRICOLA
AL.BE.RO. S.R.L., nella persona del  suo  legale  rappresentante  pro
tempore, con sede in Piacenza, Via Chiappini, 14, frazione Borghetto,
c.f. 01498780335; - BIOENERGY SOCIETA'  COOPERATIVA  AGRICOLA,  nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in  Badia
Polesine  (RO),   Via   Rosinella,   736,   c.f.   01315470292;   per
l'annullamento, previa sospensione,  della  graduatoria  relativa  al
bando per l'erogazione del contributo finalizzato alla  realizzazione
di  impianti  connessi  alla  produzione  di  energia  da   biomasse,
comunicata alla ricorrente con nota del  30  luglio  2010,  pervenuta
solo in data 7 agosto 2010, laddove alla ricorrente,  pur  risultando
ammessa alla concessione del suddetto contributo, e' stato attribuito
un punteggio di 28 punti (doc.ti 1 e 2); nonche'  dei  verbali  della
Commissione esaminatrice relativi alle valutazioni effettuate per  la
ricorrente (doc. 3),  oltre  a  qualsiasi  ulteriore  atto  connesso,
presupposto e/o conseguente non conosciuto;  per  l'accertamento  del
diritto  della  ricorrente  al  risarcimento  dei  danni  subiti  per
l'effetto  dei  provvedimenti  impugnati;  nonche'  per  la  condanna
dell'amministrazione a corrispondere alla ricorrente il  risarcimento
per i suddetti danni. Fatto 
    1) L'ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA),  nel
corso  dell'anno  2010,  ha  indetto  un  bando   di   concorso   per
l'erogazione  del  contributo  finalizzato  alla   realizzazione   di
impianti connessi alla produzione di energia da biomasse,  pubblicato
il 16 febbraio 2010 (doc. 4). 
    2) A tale concorso ha partecipato la Cooperativa Produttori Suini
PRO SUS S.c.a., con sede nel Comune di  Vescovato  (CR),  Via  Malta,
presentando nei termini assegnati dal bando, la relativa domanda  con
la documentazione richiesta (doc.ti 5 e 5/bis). 
    3) La Commissione esaminatrice, all'uopo costituita, ha  valutato
la  domanda  della  ricorrente  e  le  ha  assegnato   il   punteggio
complessivo di 28 punti (doc. 3). 
    4) Con nota del 30 luglio 2010, pervenuta alla ricorrente in data
7 agosto 2010, l'ENAMA ha comunicato che "in data 22 luglio  2010  il
Consiglio Direttivo dell'ENAMA ha deliberato la graduatoria finale  e
che la vostra domanda di concessione del contributo finalizzato  alla
realizzazione, al completamento o al miglioramento di impianti per la
produzione di energia da biomasse, ha conseguito il punteggio di 28 e
pur essendo stata ammessa non ricevera' alcun  contributo  in  quanto
ricopre una posizione nella graduatoria finale eccedente rispetto  al
limite della dotazione finanziaria di cui all'art.3 del bando"  (doc.
1). Tale provvedimento e' ritenuto dalla  ricorrente  illegittimo  ed
estremamente pregiudizievole per i seguenti motivi di Diritto ECCESSO
DI  POTERE  PER  TRAVISAMENTO  DEI  FATTI  E  ILLOGICITA'  MANIFESTA,
MANCANZA  DI  MOTIVAZIONE  E  CARENZA   DELL'ATTIVITA'   ISTRUTTORIA.
VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ECCESSO DI POTERE PER ERRATA  INTERPRETAZIONE
E/O APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI DAL BANDO DI GARA PER VALUTARE
LA  DOMANDA  PRESENTATA  DALLA   RICORRENTE   NONCHE'   I   REQUISITI
EFFETTIVAMENTE POSSEDUTI DALLA RICORRENTE. A) In  data  21  settembre
2010, in seguito all'istanza di accesso agli atti, la  ricorrente  ha
potuto visionare  la  propria  scheda  valutativa  con  la  quale  la
Commissione esaminatrice le ha attribuito il conteggio complessivo di
28 punti (doc.ti 3 e 6). Ora,  come  si  evince  dall'esame  di  tale
scheda,  nella  domanda  di  ammissione  la  ricorrente  si  e'  auto
attribuita 5 punti per la  sussistenza  del  requisito  di  cui  alla
lettera B  dell'art.8  del  bando  di  gara,  mentre  la  Commissione
esaminatrice ha negato l'assegnazione di tali 5 punti  non  ritenendo
sussistente il requisito (doc. 3). Piu' precisamente, l'art.8,  comma
3, lettera B, del bando di gara  (doc.  4)  prevede  per  le  imprese
partecipanti l'attribuzione di 5 punti per quelle societa' che  hanno
la qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale) ai sensi e per
gli effetti di cui  al  D.Lgs.  29.03.2004  n.99  (doc.  8).  Ebbene,
nonostante la ricorrente abbia indicato nella scheda di richiesta del
punteggio, allegata alla domanda di ammissione, di avere la qualifica
IAP, attribuendosi per  questo  5  punti  (doc.  5),  la  Commissione
esaminatrice ha cosi' statuito nella scheda  valutativa:  <  <  dalla
documentazione non si evince il possesso  della  qualifica  IAP  >  >
(doc. 3); conseguentemente, non sono stati assegnati alla  ricorrente
quei 5 punti che le avrebbero consentito di giungere al punteggio  di
33 e, quindi, di ricoprire una piu' alta  posizione  in  graduatoria.
Tale repentina mancata assegnazione dei 5 punti, appare  ancora  piu'
eclatante se si considera che nessuna documentazione e'  richiesta  a
supporto della qualifica IAP ne' dall'art.6 del bando,  che  descrive
le modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  concessione  del
contributo ed elenca i documenti da allegarvi, ne' dal  modulo  della
domanda - conformemente al quale ai  sensi  dell'art.6  la  richiesta
doveva essere redatta - allegato al  bando  e  scaricabile  dai  siti
internet di ENAMA e del MIPAAF (doc. 4). Si consideri inoltre che, in
risposta ai quesiti giunti presso l'ente in merito  al  bando,  ENAMA
aveva esplicitato che < < i requisiti richiesti per la  qualifica  di
imprenditore agricolo professionale (IAP) sono espressamente indicati
all'art.1 del D.Lgs n.99/2004 e  ss.  mm.  ii.  >  >  e  che  per  la
dimostrazione del  possesso  della  qualifica  IAP  <  <  e'  ammessa
un'autocertificazione salvo verificarne la veridicita' da  parte  del
MIPAAF > > (v.doc.7 alla pagina 3).  Sicche',  nella  fattispecie  in
esame, a fronte di un'autodichiarazione della ricorrente di possedere
la qualifica IAP, inserita  come  sopra  precisato  nella  scheda  di
richiesta del punteggio allegata  alla  domanda  di  concessione  del
contributo,  la  Commissione   esaminatrice   avrebbe   dovuto-potuto
chiedere  l'esibizione  della  relativa  documentazione  al  fine  di
verificarne la veridicita' (doc. 9) e non escludere  a  priori,  come
invece e' accaduto, l'attribuzione dei 5 punti.  Da  qui'  scaturisce
l'illegittimita' della graduatoria nella parte in cui alla ricorrente
sono stati assegnati 28 punti anziche' 33. B) Illegittima, ingiusta e
priva di motivazione risulta, inoltre, la mancata assegnazione  di  6
punti complessivi per le azioni di divulgazione  e  monitoraggio  sul
costruendo impianto, programmate dalla  ricorrente  (doc.  4,  art.8,
comma 3, lettera F). ENAMA, invero, ha assegnato 4 soli punti, 2  per
la qualita' del piano  dell'attivita'  di  divulgazione/dimostrazione
(criterio  di  selezione  F1)  e  2  per  la   qualita'   del   piano
dell'attivita' di monitoraggio (criterio di  selezione  F2),  con  la
seguente motivazione: < < i piani di divulgazione e monitoraggio  non
sono ritenuti idonei per ottenere il massimo punteggio > > (doc.  3).
Tale motivazione risulta contraddittoria e cosi' illogica  in  quanto
per il piano  di  monitoraggio  la  Commissione  esaminatrice  ha  in
realta' riconosciuto il massimo  punteggio,  previsto  all'art.8  del
bando (2 punti). Ingiustificata  poi  e'  l'attribuzione  di  2  soli
punti, anziche' 4,  per  il  piano  di  divulgazione  proposto  dalla
ricorrente, avendo essa allegato  alla  domanda  di  concessione  del
contributo  una  relazione  illustrativa,  ove  risultano   descritte
numerose e diversificate attivita' divulgative (doc. 5). PRO SUS  e',
inoltre, una cooperativa agricola con 110 soci (105 cooperatori  +  5
sovventori) e questa sola circostanza garantisce  di  per  se  stessa
un'ampissima divulgazione, anche  a  cascata,  dell'iniziativa  (doc.
10). Si ritiene, quindi, illegittima  e/o  priva  di  motivazione  la
mancata  assegnazione  di  altri   2   punti   per   l'attivita'   di
divulgazione.  Il  riconoscimento  di  questo   ulteriore   punteggio
avrebbero garantito alla ricorrente di  raggiungere  i  35  punti  e,
quindi, una ancora piu' alta posizione nella graduatoria finale. Cio'
le avrebbe consentito di poter partecipare alla dotazione finanziaria
fissata  all'art.3  del  bando.  ISTANZA  CAUTELARE  Si   chiede   di
attribuire in via cautelare alla ricorrente,  con  riserva  all'esito
del presente giudizio, i  suddetti  5  o  7  punti  in  piu'  che  le
consentono di partecipare alla distribuzione dei contributi  messi  a
concorso. In ordine al presupposto del fumus boni iuris ci si riporta
a quanto sopra dedotto; riguardo al periculum in mora,  si  evidenzia
che  con   il   rigetto   dell'istanza   la   ricorrente   perderebbe
ineludibilmente  la  possibilita'  di  avvalersi  di  un   contributo
consistente,  pari  ad  euro  500.000,00  (come  riconosciuto   dalla
Commissione esaminatrice),  per  la  realizzazione  dell'impianto  di
produzione di energia da biomasse dalla medesima  progettato  il  cui
costo complessivo e' pari ad euro 3.046.000,00. L'art.9, commi 5 e 6,
del bando prevede, invero, che l'erogazione  dei  contributi  avvenga
non oltre il 31 dicembre 2010.  Il  rigetto  dell'istanza  cautelare,
inoltre, obbligherebbe PRO SUS S.c.a. a domandare nel  breve  termine
un finanziamento al sistema bancario, che graverebbe pesantemente sul
bilancio della stessa con costi imprevisti. Si consideri a  tal  fine
che l'ultima rata di prezzo da corrispondere all'impresa appaltatrice
dei lavori di impiantistica a collaudo funzionale  avvenuto,  ammonta
proprio ad euro 438.000,00 (doc. 11). La Cooperativa, nell'ipotesi di
accoglimento della proposta istanza cautelare e cosi' dell'ammissione
alla partecipazione della distribuzione  dei  contributi,  offre  per
l'importo erogato ed all'atto dello stesso, fideiussione a favore del
MIPAAF, o altro ente che verra' all'uopo indicato, rilasciata  da  un
primario istituto di credito. Per Questi Motivi Si chiede  a  codesto
ecc.mo  Tribunale   Amministrativo   Regionale   di   voler,   previa
concessione di idonea misura cautelare con la quale siano  attribuiti
alla ricorrente 5 o 7 punti in piu' che consentono alla  medesima  di
avanzare nella graduatoria finale  per  usufruire  dei  finanziamenti
stanziati da  ENAMA,  annullare  i  provvedimenti  impugnati  poiche'
illegittimi ed ingiusti. Con ogni  conseguente  statuizione  prevista
dalla legge. Roma, li' 27 ottobre 2010 Avv. Laura Toschi  Avv.  Lucia
Maggiolo  Ai  fini  del  pagamento  del   contributo   unificato,   i
sottoscritti Avvocati dichiarano che per la presente controversia  il
contributo da versare e' pari ad euro 500,00. Avv. Laura Toschi  Avv.
Lucia Maggiolo Si depositano in copia: 
    1) nota  dell'Ente  Nazionale  per  la  meccanizzazione  agricola
(ENAMA), del 30 luglio 2010, ricevuta dal ricorrente in data 7 agosto
2010; 
    2) graduatoria finale dei progetti di cui al bando di  ENAMA  del
16.02.2010; 
    3)  scheda  di  valutazione   tecnico-economica   relativa   alla
posizione della ricorrente e verbale riunione della  Commissione  del
13 maggio 2010; 
    4) disciplinare di gara relativo al bando di ENAMA del 16.02.2010
e allegato 1 "modulo di domanda di concessione del contributo"; 
    5) domanda presentata dalla ricorrente per partecipare  al  bando
di gara pubblicato in data 16.02.2010,  l'allegata  scheda  richiesta
punteggio ed estratto  dell'allegata  relazione  tecnica  Austep  con
descrizione dell'attivita' divulgativa; 5/bis. DVD contenente i  file
della domanda di partecipazione al bando e tutti i relativi allegati; 
    6) verbale di accesso agli atti del 21 settembre 2010; 
    7) risposte ai quesiti giunti presso la sede ENAMA in  merito  al
bando per l'erogazione del contributo finalizzato alla  realizzazione
di impianti connessi alla produzione di energia da biomasse; 
    8)D.Lgs. n. 99/2004, in merito  ai  requisiti  necessari  per  la
qualifica I.A.P. (imprenditore agricolo professionale); 
    9) attestazione qualifica IAP in capo alla Cooperativa; 
    10) elenco soci della Cooperativa; 
    11) estratto contratto di appalto Pro Sus S.c.a/Austep S.r.l.. 

                Avv.Ti Laura Toschi E Lucia Maggiolo 

 
T11ABA3039
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.