TRIBUNALE DI MONZA

(GU Parte Seconda n.48 del 28-4-2011)

 
                          Atto di citazione 
 

  Nell'interesse dei signori LUIGIA  GIOVANNA  BUZZI  (C.F.  BZZ  LGV
26C66 L744R), nata a Verano Brianza (MB) il  26  marzo  1926  ed  ivi
residente alla via Molino Filo n.4, FERRUCCIO  BUZZI  (C.F.  BZZ  FRC
57P13 L744F), nato a Verano Brianza (MB) il 13 settembre 1957 ed  ivi
residente alla via Molino Filo n.4 e WALTER BUZZI (C.F. BZZ WTR 54M18
L744P), nato a Verano Brianza (MB) il 18 agosto 1954 e  residente  in
Carate Brianza (MB), alla via  Puccini  n.3,  tutti  rappresentati  e
difesi per mandato a margine del presente  atto  dagli  avv.ti  Marco
Cantu' (C.F. CNT MRC 70T14 E063J)  del  Foro  di  Monza  e  Maddalena
Colombo (C.F. CLM MDL 67L62 B729M), presso il  cui  studio  in  20844
Triuggio (MB), alla via Alcide De  Gasperi  n.16  sono  elettivamente
domiciliati (ai sensi e per gli effetti del D.L.  14/03/2005  n.35  e
della Legge 14/05/2005 n.80  si  dichiara  che  le  comunicazioni  al
ricorrente potranno essere effettuate anche al fax  n.  0362/94.30.15
e/o    all'indirizzo     di     posta     elettronica     certificata
maddalena.colombo@pecordineavvocatimonza.mi.it). 
 
                              PREMESSO 
 
    1. che gli odierni attori sono proprietari, in  ragione  ciascuno
delle proprie quote come appresso specificate, di un immobile sito in
20843 Verano Brianza (MB), alla via Molino Filo n.4, identificato  ai
seguenti mappali del N.C.U. del citato Comune al foglio 2 (doc. 1): 
      a) mapp.66, sub. 3, di  cui  5/12  cadauno  di  proprieta'  dei
fratelli Ferruccio e Walter Buzzi e 2/12 di  proprieta'  della  madre
Luigia Giovanna Buzzi; 
      b) mapp. 66, sub. 8, di cui  5/12  cadauno  di  proprieta'  dei
fratelli Ferruccio e Walter Buzzi, mentre 2/12  di  proprieta'  della
madre Luigia Giovanna Buzzi; 
      c) mapp. 66, sub. 702, di cui 5/12 cadauno  di  proprieta'  dei
fratelli Ferruccio e Walter Buzzi, mentre 2/12  di  proprieta'  della
madre Luigia Giovanna Buzzi; 
      d) mapp. 66, sub. 703, di cui 5/12 cadauno  di  proprieta'  dei
fratelli Ferruccio e Walter Buzzi, mentre 2/12  di  proprieta'  della
madre Luigia Giovanna Buzzi; 
      e) mapp. 66, sub. 101, di cui 5/12 cadauno  di  proprieta'  dei
fratelli Ferruccio e Walter Buzzi, mentre 2/12  di  proprieta'  della
madre Luigia Giovanna Buzzi; 
      f)mapp. 63, sub. 101, di cui 5/12  cadauno  di  proprieta'  dei
fratelli Ferruccio e Walter Buzzi e 2/12 di  proprieta'  della  madre
Luigia Giovanna Buzzi; 
      g) mapp. 405, di cui 5/12 cadauno di  proprieta'  dei  fratelli
Ferruccio e Walter Buzzi, mentre  2/12  di  proprieta'  della  sig.ra
Luigia Giovanna Buzzi; 
      h) mapp. 66, sub. 704, di cui 5/24 cadauno  di  proprieta'  dei
fratelli Ferruccio e Walter Buzzi, mentre 14/24 di  proprieta'  della
madre Luigia Giovanna Buzzi; 
      i) mapp. 66, sub. 705, di cui 5/24 cadauno  di  proprieta'  dei
fratelli Ferruccio e Walter Buzzi, mentre 14/24 di  proprieta'  della
madre Luigia Giovanna Buzzi; 
      j) mapp. 403, di cui 5/24 cadauno di  proprieta'  dei  fratelli
Ferruccio e Walter Buzzi, mentre  14/24  di  proprieta'  della  madre
Luigia Giovanna Buzzi; 
    2.  che  il  summenzionato  compendio  immobiliare,  oltre   alla
comproprieta' indivisa del cortile (comune ai mapp. 63, 64 e 66,  403
e 405) identificato al mapp.  65,  e'  loro  pervenuto  in  forza  di
successione mortis causa dal  sig.  Gaetano  Buzzi,  apertasi  il  12
maggio 1994 e registrata in Desio il 04 novembre 1994  (doc.  2),  in
forza di successione mortis causa dal sig. Flavio Buzzi, apertasi  il
12 luglio 2004 e registrata in Desio il  04  luglio  2005  (doc.  3),
nonche', quanto alla sola sig.ra Luigia Giovanna Buzzi, relativamente
al mapp. 403 (gia' mapp. 66/706,707,708,709 - ex  mapp.  66/1,6  -  e
gia' mapp.63/702 -  ex  63/3  -),  in  parte  in  forza  di  atto  di
compravendita l'11 maggio 1982 a rogito notaio Vismara (rep.  2598  e
446 arch.), registrato in Desio il 21 maggio 1982 (doc.4); 
    3. che i mappali di proprieta' degli attori  fanno  parte  di  un
antico unico complesso residenziale edificato secoli fa e  costituito
da un vetusto mulino e dalle adiacenti abitazioni con annesso cortile
comune, meglio descritto in una mappa topografica del 1937  (doc.  5)
ed attualmente censito ai mapp. 63, 64, 65, 66, 405 e 403 (doc. 6); 
    4. che, nel corso degli anni '60, i mapp. 63 sub.  2  e  64  sono
stati  abbandonati  dagli  ultimi  residenti  (perlopiu'  anziani   e
presumibilmente anche relativi proprietari), ragione per la  quale  i
loro immobili, gia' negli anni '70 sono stati via  via  materialmente
occupati ed utilizzati  esclusivamente  dalla  famiglia  dei  signori
Buzzi, i soli  che,  invece,  hanno  continuato  a  vivere  in  detta
cascina; 
    5. che gli odierni attori, prendendone possesso, effettuavano  in
detti   immobili   dismessi   esclusivamente   opere   di   ordinaria
manutenzione atteso che, trattandosi di  costruzioni  ultracentenarie
peraltro gia' in cattivo stato  all'epoca  del  loro  abbandono,  gli
stessi non disponevano di sufficienti risorse per  provvedere,  oltre
che alla ristrutturazione del mapp. 66 (che era ed e' rimasta la loro
casa), anche alla sistemazione di altre porzioni di quello che era il
vecchio mulino; 
    6. che, quindi, fino al 2008 (anno in cui il Comune di Verano  ne
ha disposto l'abbattimento insieme al mapp. 63), il mapp. 64 - locali
della cascina un tempo destinati ad abitazioni - veniva adibito dagli
attori in parte come rimessa/deposito ed in parte  quale  spazio  ove
gli stessi, insieme ad altri parenti ora deceduti, realizzavano  ogni
anno, portando avanti una tradizione locale  di  cui  si  perdono  le
origini nel tempo, un presepe di dimensioni tali da  richiamare  ogni
inverno numerosi visitatori (doc. 7); 
    7.  che  il  mapp.  63  (ex  vecchio   mulino,   unica   porzione
dell'edificio di un  qualche  interesse  storico),  seppur  parimenti
nella piena disponibilita'  degli  stessi,  non  veniva  direttamente
utilizzato dai signori  Buzzi,  i  quali,  comunque,  detenendone  il
possesso,  provvedevano  a  tenerlo  in  ordine  e  periodicamente  a
liberarlo dalla vegetazione che vi cresceva all'esterno ed  in  parte
anche all'interno; 
    8. che dall'abbattimento ad oggi,  i  signori  Buzzi,  ricompresi
idealmente detti mappali in un'unica area cortilizia (gia' costituita
dai mapp. 65, 405 e 403) alla quale essi soli accedono  ed  occupano,
si  dedicano  alla  loro  manutenzione  ordinaria  (in   particolare,
tagliando l'erba e disboscando quando di necessita')  come  fosse  il
loro "giardino" (cfr.doc. 8); 
    9. che detto possesso, sin dall'inizio avvenuto pubblicamente  ed
in  modo  non  occulto,  si  e'  protratto  in  modo  continuato   ed
ininterrotto per un periodo di tempo ben ultraventennale (a decorrere
dagli anni  '60  sino  ad  oggi),  concretizzandosi  nella  materiale
occupazione  e  gestione  ut  rem  propriam  dei  mappali  63  e   64
costituiti, prima, dagli edifici e, dopo  la  loro  demolizione,  dai
fondi sui quali gli stessi insistevano; 
    10. che in tale situazione, i signori Buzzi, attraverso la citata
prolungata signoria, si  sono  di  fatto  sostituiti  ai  titolari  -
effettivi o presunti - in modo pieno ed  esclusivo,  tanto  piu'  che
detti soggetti, dopo essersene andati,  od  eventuali  altri  a  cio'
legittimati, non hanno mai  piu'  compiuto  alcun  atto  che  potesse
configurare una inequivoca manifestazione  del  relativo  diritto  di
proprieta'  sui  mappali  di  cui  gli  attori   chiedono   oggi   la
dichiarazione di intervenuta usucapione; 
    11. che, per contro, alla continuita' nel possesso da parte degli
odierni attori e' corrisposto un potere di fatto esercitato  su  tali
aree, il quale si e' manifestato in modo  esplicito  attraverso  atti
idonei a palesare pubblicamente una indiscussa e piena signoria sulle
stesse; 
    12. che, per quanto sopra  espresso,  gli  odierni  attori  hanno
indiscutibilmente usucapito, ipso iure, ex art.1158 c.c., l'esclusivo
diritto di proprieta' del mapp.64, del mapp.63 sub 2 e della restante
quota di meta' del  mapp.  65  (cortile  comune),  stante  che,  come
riconosciuto dalla concorde giurisprudenza "l'usucapiente acquista il
proprio diritto in maniera automatica, per l'effetto  della  semplice
congiunzione tra possesso e decorso del tempo"; 
    13. che, stante tutto quanto ut supra  espresso  e  rilevato,  e'
intenzione degli odierni attori ottenere l'emissione di una  sentenza
con la quale  venga  loro  riconosciuto  l'intervenuto  acquisto  per
usucapione  della  piena,  integrale  ed  esclusiva  proprieta'   dei
succitati mappali; 
    14. che il mapp. 63 sub. 2 ed il mappale 64, per come annotato in
Catasto del Comune di Verano Brianza, risultano intestati  a:  Brenna
Giulia, Brenna Candida, Brenna Francesco, Buzzi Adele, Buzzi  Amalia,
Buzzi  Giulia,  Buzzi  Pierina,  Maggioni  Albina,  Maggioni   Maria,
Maggioni Mario (doc. 9). 
 
                                * * * 
 
  Tutto cio' premesso, i signori  FERRUCCIO  BUZZI,  WALTER  BUZZI  e
LUIGIA  GIOVANNA  BUZZI,   come   sopra   rappresentati,   difesi   e
domiciliati, 
 
                               CITANO 
 
  i signori Brenna Giulia, Brenna Candida,  Brenna  Francesco,  Buzzi
Adele, Buzzi Amalia, Buzzi Giulia, Buzzi  Pierina,  Maggioni  Albina,
Maggioni Maria, Maggioni Mario, a comparire avanti  il  Tribunale  di
Monza, all'udienza del giorno 20 OTTOBRE 2011 ore 9,30 ss, Giudice  a
designarsi ex art.  168-bis  c.p.c.,  con  invito  a  costituirsi  in
cancelleria nel termine di  20/venti  giorni  prima  dell'udienza  ai
sensi e  nelle  forme  di  cui  all'art.  166  c.p.c.,  con  espresso
avvertimento  che  la  costituzione   oltre   il   suddetto   termine
implichera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non
comparendo, si procedera' in loro  legittima  dichiarata  contumacia,
per ivi sentir accogliere le seguenti 
 
                             CONCLUSIONI 
 
  Voglia l'Onorevole  Tribunale  adito,  contrariis  rejectis,  cosi'
giudicare: 
    Principalmente e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta
usucapione, ex art. 1158 c.c., da parte degli attori,  dei  mapp.  63
sub. 2, 64 e 65 e, per l'effetto, emettere sentenza  dichiarativa  di
intervenuto acquisto della proprieta' piena, integrale  ed  esclusiva
dei suddetti mappali in favore dei signori  Ferruccio  Buzzi,  Walter
Buzzi e Luigia Giovanna Buzzi, in ragione della quota indivisa di 1/3
ciascuno.  Con  ordine  al   Conservatore   dei   Pubblici   Registri
Immobiliari territorialmente competente di procedere  alla  immediata
trascrizione dell'emananda sentenza, esonerandolo da ogni conseguente
responsabilita'. Con ogni piu' opportuna declaratoria del caso. 
  In ogni caso: con vittoria  di  spese,  competenze  ed  onorari  di
causa, oltre al rimborso forfettario 12,50% ed agli oneri fiscali. 
  In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale
sui fatti di cui in premessa meglio articolandi in  singoli  capitoli
di prova ed espunti giudizi e valutazioni, indicando sin d'ora  quali
testi i sig.ri Gennaro Boccarossa e Daniele Maria  Rosaria,  entrambi
residenti in 20843 Verano Brianza (MB), alla in via Molino  Filo  12,
Alberto Liguori, residente in 20843 Verano  Brianza  (MB),  alla  via
Molino Resica e Letizia Cecchini, residente in Carate  Brianza  (MB),
alla via Prati n.3. 
  In ogni caso, con riserva di indicarne  altri  e  di  ulteriormente
dedurre, produrre ed articolare. 
  Si dichiara ai sensi dell'art.9, comma V della Legge 23/12/1999  n.
488 e successive modifiche (D. L.vo n.  28  dell'11/03/2002)  che  il
valore della causa  e'  indeterminabile.  Nei  termini  di  legge  si
depositera' il fascicolo contenente, oltre  all'originale  notificato
del presente atto con la procura a margine, i seguenti documenti: 
    1) visura catastale proprieta' signori Buzzi; 
    2) successione sig. Gaetano Buzzi; 
    3) successione sig. Flavio Buzzi; 
    4) compravendita Giovanna e Gaetano Buzzi del 1982; 
    5) cartina topografica del 1937; 
    6) estratto mappa con mappali attuali; 
    7) copia pubblicazioni  su  stampa  locale  relative  al  presepe
Buzzi/Molino Filo; 
    8) riproduzioni fotografiche stato dei luoghi; 
    9) visura catastale proprieta' convenuti. 
    Triuggio-Macherio, li' 09 marzo 2011. 

              Avv. Maddalena Colombo Avv. Marco Cantu' 

 
T11ABA6430
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