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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Ricorso n 5023/07. In esecuzione dell'ordinanza n.1/2011 si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso sotto forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto da Costantini Maria Grazia e altri (l'elenco completo dei ricorrenti e' consultabile presso il sito internet del Tar-Lazio, digitando il n.10660/2010 nella maschera di ricerca dei ricorsi) difesi dall'Avv. Irma Bombardini, con domicilio in Roma Via Appia Nuova n.59 presso Avv. Irma Bombardini contro il Ministero dell'Economia e Finanze per l'annullamento, previa sospensiva del decreto 22 ottobre 2010 n.83725, pubblicato sul sito intranet dello stesso Ministero in data 26.10.2010 con il quale e' stata approvata, in via definitiva, la graduatoria dei vincitori della procedura di selezione prevista dal bando di concorso di cui al D.M. n.7/2006/55 del 12.10.2006 con il quale e' stata indetta la procedura di selezione nazionale per il passaggio tra le aree professionali finalizzata alla copertura di n.407 posti nella posizione economica C1 dell'area C, riservata al personale interno gia' inquadrato nelle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3 super, nonche' di ogni atto anteriore, concomitante, successivo o comunque connesso e lesivo. Nonche' l'annullamento, ove necessario, del D.M. n.7/2006/55 del 12.10.2006, con il quale e' stata indetta la procedura di selezione nazionale per il passaggio tra le aree professionali finalizzata alla copertura di n.407 posti nella posizione economica C1 dell'area C, riservata al personale interno gia' inquadrato nelle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3 super, nonche' di ogni atto anteriore, concomitante, successivo o comunque connesso e lesivo, poiche' viene data priorita' nell'inquadramento al personale appartenente alla posizione economica immediatamente inferiore posseduta alla data di scadenza del bando, dunque B3, in palese contrasto con l'art.7 del Bando, rubricato Esito dei corsi, dove viene espressamente disposta la formazione di una graduatoria finale sommando i punteggi ottenuti dai singoli candidati nelle prove d'esame con quelli risultanti dalla valutazione dei titoli. I ricorrenti, molti dei quali in possesso del diploma di laurea, agiscono per ottenere l'applicazione del richiamato art.7 affinche' siano rispettati i principi piu' volte enunciati dalla Corte Costituzionale in forza dei quali la selezione assume un significato solo se si fonda su criteri di merito, al fine di evitare che la stessa diventi solo applicazione del meccanismo della precedenza assoluta che consente un mero, quanto illegittimo, scivolamento automatico verso posizioni superiori, cosi' evitando di premiare e inquadrare nella richiamata posizione superiore il restante personale, benche' piu' meritevole e che nelle prove di esame e nella procedura concorsuale aveva riposto un legittimo affidamento. Controinteressati, cui si notifica per pubblici proclami, sono i n. 407 dipendenti indicati nell'allegato B di cui al Decreto 22.10.2010 n. 83725 e dunque dichiarati vincitori. Motivi di diritto: illegittimita' per violazione degli artt.3, 51, 97 e 98 della Costituzione, e dell'art.36 del D.L.vo 165/2001, irragionevolezza, contraddittorieta', eccesso di potere e violazione di legge; manifesta ingiustizia e disparita' di trattamento, errata applicazione di norme, con particolare riferimento alle ultime tornate contrattuali (CCNL 2006/2009) e alle pronunce dello stesso TAR come di altri, in forza delle quali la suddivisione all'interno delle aree ha solo valenza economica. Nel ricorso i ricorrenti hanno chiesto al TAR Lazio di annullare, previa sospensione, tutti gli atti impugnati e specificati in epigrafe e, per l'effetto, dichiarare il diritto dei ricorrenti di essere inseriti tra i vincitori e/o tra gli idonei in base alla posizione gia' assunta nella graduatoria di cui all'allegato "A" del Decreto 22.10.2010; in via gradata: annullare in parte qua il Decreto del Capo Dipartimento del 22.10.2010 e dunque annullare la graduatoria di cui all'allegato B del decreto stesso e di tutti gli atti presupposti, connessi, successivi e consequenziali, anche degli eventuali inquadramenti; per l'effetto, accertare e dichiarare pienamente valida la graduatoria di cui all'allegato A del decreto 22.10.2010 e, pertanto, dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti tra i vincitori e/o tra gli idonei giusta corretta applicazione della numerazione gia' contenuta nella graduatoria stessa; ordinare all'amministrazione resistente di non dare esecuzione alla graduatoria di cui all'allegato B del decreto 22.10.2010; in subordine, l'emissione di ogni misura cautelare e di merito ritenuta necessaria. Roma, 20/01/2011 Avv. Irma Bombardini T11ABA707