Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso ex art. 143 L. Fallim.
MOTTINO Giovanni, nato a Lignana (VC) il 02/01/1933, residente in
(13030) Lignana (VC), Via Ronsecco n. 2, Cod. Fisc. MTT GNN 33A02
E583I; MARO Pierina, nata a Vercelli (VC) il 18/06/1930, residente in
(13030) Lignana (VC), Via Ronsecco n. 2, Cod. Fisc. MRA PRN 30H58
L750Y, MOTTINO Vittorina, nata a Vercelli il 10/12/1962, residente in
(13900) Biella, Via N. Sauro n. 5, Cod. Fisc. MTT VTR 62T50 L750S;
MOTTINO Feliciano, nato a Vercelli (VC) il 11/05/1971, residente in
(13100) Vercelli, Via Leblis n. 3, Cod. Fisc. MTT FCN 71E11 L750G;
tutti rappresentati e difesi, per delega a margine del presente atto,
dall'Avv. Francesco Pollini (Cod. Fisc. PLL FNC 63P10 F754A), presso
lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Vercelli, Via
Monte di Pieta' n. 28, ove ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
176 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e
notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax:
0161.255.567, PREMESSO 1) che codesto Tribunale ha emesso in data
28/07/2010 decreto di chiusura del Fallimento n. 48/94 della Riseria
Mottino Fratelli di Mottino Giovanni ed eredi di Mottino Francesco
S.n.c. e degli esponenti, soci illimitatamente responsabili,
dichiarato con sentenza del 21/12/1994 depositata il 22/12/1994; 2)
che durante l'intera procedura i ricorrenti hanno sempre collaborato
con gli organi della stessa fornendo tutte le informazioni e la
documentazione utile all'accertamento del passivo; 3) che si sono
sempre adoperati per il proficuo svolgimento delle operazioni; 4) che
non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo
svolgimento della procedura; 5) che non hanno mai violato le
disposizioni di cui all'art. 48 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in materia
di corrispondenza ricevuta; 6) che non hanno in precedenza
beneficiato di altra esdebitazione; 7) che non hanno distratto
l'attivo o esposto passivita' inesistenti, ne' hanno cagionato o
aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto
ricorso abusivo al credito; 8) che non sono stati condannati per
bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica,
l'industria o il commercio e altri delitti compiuti in connessione
con l'esercizio dell'attivita' d'impresa ne' e' in corso nei loro
confronti alcun procedimento penale; 9) che i creditori concorsuali
sia pure in parte sono stati soddisfatti, come risulta dal piano di
riparto finale (doc. 2); 10) che, pertanto, ricorrendo tutti i
presupposti di legge, gli esponenti intendono chiedere il decreto di
esdebitazione con esclusione degli obblighi di cui all'art. 142,
comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Tutto cio' premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e
difesi, CHIEDONO che codesto On.le Tribunale voglia, ai sensi
dell'art. 143 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sentito il Curatore e il
Comitato dei creditori, dichiarare, con decreto, inesigibili nei
confronti degli esponenti i debiti concorsuali non soddisfatti
integralmente. Si produce: 1) provvedimento del Tribunale di Vercelli
ex art. 118 L.F. di chiusura del provvedimento fallimentare; 2) piano
di riparto finale. Vercelli, li' 15 febbraio 2011 (Avv. Francesco
Pollini)
N. 137/2011 Reg. P.c.c.
TRIBUNALE DI VERCELLI - Ufficio Fallimenti
Il Giudice Relatore, letto il ricorso presentato da MOTTINO
GIOVANNI, MOTTINO FELICIANO, MOTTINO VITTORINA, MARO PIERINA diretto
ad ottenere l'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 e ss. L. Fall;
Visto l'art. 143 L. Fall; Vista la sentenza della Corte
Costituzionale 30 maggio 2008 n. 181, che ha dichiarato
l'illegittimita' processuale dell'art. 143 l. fall., nella parte in
cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza
del debitore gia' dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto
di chiusura del fallimento, non prevede notificazione, a cura del
ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del
codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non
integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede
di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui
nei confornti dei medesimi creditori, nonche' del decreto col quale
il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio;
FISSA Udienza in camera di consiglio davanti a se' alli 11 maggio
2011 ore 12,00;
MANDA Al ricorrente per la notifica, ai sensi degli artt. 137 e
segg. c.p.c., del ricorso e del presente decreto ai creditori
concorrenti non integralmente soddisfatti entro il termine del 15
aprile 2011;
MANDA La Cancelleria per la comunicazione del ricorso e del
presente decreto al Curatore, affinche' provveda ad esprimere il
proprio parere sull'istanza e ad acquisire il parere del comitato dei
creditori, entro il 15 aprile 2011. Vercelli, 11 marzo 2011 (Dott.ssa
Marcella Bosco)
(Omissis)
Il Giudice, letta l'istanza che precede, FISSA udienza avanti a se'
al 14.07.2011 ore 13 con termine per la notifica ai creditori
concorrenti non integralmente soddisfatti entro il 30.06.2011. Si
comunichi.
Vercelli, 24.03.2011
avv. Francesco Pollini
T11ABA7846