Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Estratto della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 L.F.)
Fall. 8/11
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, nelle
persone dei Signori Magistrati: - dr. Gianfranco PELLIZZONI -
Presidente - dott. Francesco VENIER e dott.ssa Mimma GRISAFI -
Giudici, in esito alle istanze presentate da:
1) Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia spa con proc. e
dom. avv. Geniale Caruso con studio in Udine - via Carducci nr. 48;
2) societa' Brisa srl con proc. e dom. avv. Massimo Querini con
studio in Udine - via Asquini nr. 11 -
ha pronunciato la seguente SENTENZA (omissis)
DICHIARA
il fallimento di GRITTI Fabio nato a Udine il 13 ottobre 1961 -
residente in Pagnacco (UD) - via Monte Canin nr. 4 C.F.:
GRTFBA61R13L483O titolare dell'omonima impresa individuale "GRITTI
FABIO" con sede in Tavagnacco (UD) - via 4 Novembre nr. 44 - fraz.
Feletto Umberto ed unita' locale (deposito) in Pagnacco (UD) - via
Monte Canin nr. 4; avente per oggetto: ingrosso bigiotteria e
relativi accessori; agente di commercio (anche per ditte estere) di
abiti da sposa ed abbigliamento da cerimonia uomo e donna; creazione
e produzione di prototipi di abiti da sposa e cerimonia (attivita'
secondaria);
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Gianfranco PELLIZZONI e curatore la
dott.ssa Michela DEL PIERO con studio in Udine - viale Giovanni Paolo
II° nr. 3 - Torri Blu - Terminal Nord - tel. 0432-506461;
ORDINA
al fallito ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di
depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione
della presente sentenza i libri e le scritture contabili della
societa', nonche' l'elenco dei creditori;
ORDINA al fallito di consegnare al curatore tutta la
corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti
compresi nel fallimento;
FISSA
l'udienza del 01.06.2011 ad ore 11.00 per l'esame dello stato
passivo avanti il Giudice delegato;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su
cose in possesso della societa' fallita nonche' del fallito di gg. 30
prima dell'adunanza (02.05.2011) per la presentazione in cancelleria
delle relative domande di insinuazione documentate; visto l'art. 101
l.fall.;
AVVERTE
che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive
e' di diciotto mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello
stato passivo;
RIMETTE
al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica
delle domande tardive;
ORDINA
che la presente sentenza venga notificata al P.M. e al debitore;
comunicata per estratto dal curatore e al richiedente il fallimento,
nonche' annotata ai sensi dell'art. 17, 2° co. l.fall. - presso
l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per via telematica.
Cosi' deciso in Udine, 28 gennaio 2011 Depositata in cancelleria
oggi 1/2/2011
Il curatore fallimentare dott.ssa Michela Del Piero
T11ABF8099