TRIBUNALE DI BERGAMO

(GU Parte Seconda n.91 del 9-8-2011)

 
       Ricorso per usucapione ex art. 3 Legge 10.5.1976 n. 376 
 

  Il  signor  GIOVANNI  BELOTTI,  nato  a  Camerata   Cornello   (Bg)
l'8.9.1939 ed ivi residente in via Costa n. 4, C.F. BLTGNN39P08B471P,
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Barone (C.F. BRN  RRT  63P02
L750L) di Bergamo, presso il cui studio in Bergamo, via Verdi n.  12,
elegge domicilio - giusta delega in calce  al  presente  atto  -  con
dichiarazione, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di  voler  ricevere  le
comunicazioni presso il numero di telefax 035/4284374 o indirizzo  di
posta elettronica studiobaronetaiocchi@libero.it 
  PREMESSO CHE 
    - Il ricorrente sin dal 1970 circa  ha  cominciato  a  possedere,
coltivandoli, alcuni  appezzamenti  di  terreno  siti  in  Comune  di
Camerata Cornello e identificati al foglio n. 9 con i mappali 123,124
e 3220 (docc. 1-3) adiacenti alla propria abitazione. 
    - In particolare, il possesso  da  parte  del  ricorrente  si  e'
concretizzato nella coltivazione dei fondi, in parte, a granoturco e,
per la restante minor parte, ad ortaggi. 
    - Nel corso del tempo, dagli anni Settanta ad oggi, i terreni  di
cui alla presente domanda di usucapione non sono mai stati utilizzati
da  altri  soggetti,  tranne  il  ricorrente  ne'  l'uso   e'   stato
rivendicato da chicchessia. 
    - L'utilizzo esclusivo da parte del ricorrente non e'  mai  stato
ostacolato da nessuno, ivi compresi i proprietari di tali beni che da
ispezioni nei Registri Immobiliari risultano intestati come segue: 
    - Boffelli Antonio (per 14/48), Boffelli Bona Angela (per  2/48),
Boffelli  Mariangela  (per  28/288),  Boffelli  Piero  Alfredo   (per
28/288), Doldi Alessandro (per 2/144); Doldi  Lisalena  (per  2/144),
Ghisleri Silvia Rosa (per 34/144); Sassi Elisa (per 2/144);  Sigalini
Elisabetta (per 56/288). 
    - Dalle indagini effettuate, e' risultato che il signor  Boffelli
Antonio e' deceduto in data 21 ottobre 2002, cosi'  come  la  signora
Sigalini  Elisabetta  deceduta  in  data  16/12/2009   (docc.   5-7);
diversamente, nessuna indicazione  e'  pervenuta  con  riguardo  alla
signora Boffelli Bona Angela che risulta sconosciuta  persino  presso
il Comune di Codogno, indicato come Comune ove  la  stessa,  in  data
28/06/1925, e' nata,  rendendo  impossibile  ogni  ulteriore  ricerca
anagrafica e necessaria la  procedura  della  notifica  per  pubblici
proclami per la quale si insta. 
    - A tutt'oggi, il signor Belotti Giovanni continua ad  utilizzare
gli appezzamenti di terreno in  questione  mediante  coltivazione  di
granoturco e ortaggi. 
    - In considerazione del fatto che il possesso  e  l'utilizzo  dei
fondi oggetto di domanda di usucapione e' stato  esercitato  in  modo
ininterrotto, pacifico, palese da parte del signor  Belotti  Giovanni
sin dal 1970 ad oggi, sussistono tutti  i  presupposti  affinche'  il
medesimo venga dichiarato proprietario degli immobili contraddistinti
ai mappali n. 123, 124 e 3220 siti in Camerata Cornello. 
    - Il Comune di Camerata Cornello, incluso nella zona omogenea, n.
13 di cui all'art.  2  della  L.R.  n.  6  del  2.4.2002,  fa  parte,
unitamente ai comuni di  Algua,  Averara,  Blello,  Bracca,  Brianzi,
Brembilla, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena,
Foppolo, Gerosa, Isola di Fonda, Lenna,  Mezzoldo,  Moio  de'  Calvi,
Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre,
Piazzolo, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco,  San  Pellegrino
Terme, Santa Brigida, Sederina, Serina,  Taleggio,  Ubiale  Clanezzo,
Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta e Zogno della Comunita' Montana
Valle Brembana, costituitasi ai sensi della  d.c.r.  n.  VII/872  del
30.07.2003 nonche' del d.p.g.r. n. 15013 del 17.09.2003, ed e' quindi
classificabile a tutti gli effetti come comune montano (doc. 8). 
    - Per tale motivo e per la natura stessa dei  terreni  ,  risulta
applicabile la normativa in materia di  usucapione  speciale  di  cui
all'art. 3 Legge 10.5.1976, n. 346. 
 
                               DIRITTO 
 
  Ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., in materia di usucapione speciale
per la piccola proprieta' rurale, la proprieta' dei fondi rustici con
annessi fabbricati situati in Comuni classificati  dalla  legge  come
montani si acquista in virtu' del possesso  continuato  per  quindici
anni. 
  Nella fattispecie, risultano integrati  in  favore  del  ricorrente
tutti i presupposti contemplati nella norma citata. 
  I terreni oggetto del presente  ricorso,  infatti,  possono  essere
qualificati  come  fondi  rustici  sia  in  quanto  accatastati  come
seminativi  sia  perche'  concretamente  destinati,  al  momento  del
compimento della  fattispecie  acquisitiva  (ovvero  al  decorso  del
termine di quindici  anni  dall'inizio  del  possesso  da  parte  del
ricorrente)  come  pure  attualmente,  all'esercizio   dell'attivita'
agraria, ovvero alla coltivazione di  piante  da  seme  ed  attivita'
annesse, come pulizia del terreno, taglio e raccolta dell'erba. 
  Quanto alla prova del possesso, si ritiene che l'elemento materiale
caratterizzante  il  medesimo  risulti  pienamente  integrato   dagli
elementi di fatto dedotti  in  premessa  -  che  saranno  oggetto  di
dimostrazione   nell'eventuale   fase   processuale   del    presente
procedimento -  cioe'  dall'attivita',  corrispondente  all'esercizio
della proprieta' sui fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1140 c.c. di coltivazione di granoturco e ortaggi, con  le  attivita'
collaterali di pulizia dai rovi e dalle piante  infestanti  o  morte,
taglio e raccolta dell'erba. 
  Si tratta di attivita' che sono state svolte nel corso  degli  anni
dal  ricorrente  a  partire  dal  1970  e  sino  ad  oggi   in   modo
ininterrotto, pacifico ed assolutamente  palese,  considerato  che  i
vari  proprietari  degli  immobili  se  ne  sono  sempre   totalmente
disinteressati. 
  Quanto all'animus  possidenti  esso  e'  da  presumersi,  ai  sensi
dell'art. 1141 c.c., in colui che esercita il potere di  fatto  sulla
cosa  corrispondente  all'esercizio  del  diritto  di  proprieta'   e
consiste unicamente nell'intento  di  tenere  la  cosa  come  propria
mediante l'attivita' corrispondente all'esercizio  della  proprieta',
indipendentemente dall'effettiva esistenza  del  relativo  diritto  o
dalla conoscenza del diritto altrui ( ex plurimis, Cass, n.8422/03). 
  La fattispecie acquisitiva, in capo a Belotti Giovanni, del diritto
di proprieta' per  usucapione  si  e'  quindi  ampiamente  verificata
essendo trascorso u termine di gran lunga superiore a quello previsto
dalla legge n. 346/1976. 
 
                               ****** 
 
  Alla luce di quanto  sopra  esposto  in  fatto  ed  argomentato  in
diritto, Belotti Giovanni, come sopra rappresentato e difeso 
 
                               RICORRE 
 
  All'Ill.mo Tribunale  di  Bergamo  affinche',  previo  espletamento
delle formalita'  procedurali  di  cui  all'art.  3  della  legge  n.
346/1979 voglia accogliere le seguenti 
 
                             CONCLUSIONI 
 
  Accertata l'avvenuta usucapione da parte del sig. Giovanni  Belotti
in  virtu'  del  possesso  continuato  per  quindici  anni  ai  sensi
dell'art. 1159 bis c.c. di fondi contraddistinti al  Catasto  Terreni
del Comune di Camerata Cornello con il foglio  n.  9  ai  mappali  n.
123,124 e 3220,  riconoscere  e  dichiarare  in  capo  al  ricorrente
medesimo la proprieta' dei suddetti terreni. 
  Ai fini della legge sul contributo unificato  si  dichiara  che  il
valore del presente procedimento, determinato ai sensi  dell'art.  15
comma 1 cpc, e' pari ad euro 404,00. 
  Considerato quanto sopra esposto, il sottoscritto procuratore 
 
                               CHIEDE 
 
  Altresi' che il Tribunale voglia autorizzare la notifica a Boffelli
Bona Angela nata il 28/06/1925, mediante pubblici proclami  ai  sensi
dell'art. 150 cpc, dettando all'uopo le modalita' piu' opportune. 
  In via istruttoria: si chiede, occorrendo,  l'ammissione  di  prove
per testi sulle seguenti circostanze: 
    1) Vero che Belotti Giovanni nell'anno 1970 circa ha iniziato  ad
utilizzare  i  terreni  siti  nel  Comune  di  Camerata  Cornello   e
contraddistinti al foglio n. 9 con i mappali n. 123, n. 124, n. 3220. 
    2) Vero che gli appezzamenti di terreno di cui al capitolo 1 sono
stati  coltivati  ed  utilizzati  da   Belotti   Giovanni   in   modo
continuativo, esclusivo e senza opposizione altrui dal 1970 circa  ad
oggi. 
    3) Vero che l'utilizzo dei terreni di cui al  capitolo  n.  1  da
parte  di  Belotti  Giovanni  e'  consistito  nella  coltivazione  di
granoturco e di ortaggi ed altresi' nelle attivita' collaterali della
pulizia dai rovi, dalle piante secche ed  infestanti,  dal  taglio  e
raccolta dell'erba. 
  Si indicano a testi: 
    1) Belotti Pietro di San Giovanni Bianco; 2) Mostachetti  Guerino
di san Giovanni Bianco; 3)  Bussini  Aldo  di  Treviglio  4)  Gelmini
Ornella di San Giovanni Bianco 5) Locatelli  Milesi  Tiziano  di  San
Giovanni Bianco 6) Giupponi Caterina di Camerata Cornello. 
  Si produce: 
    1-3) visure catastali storiche degli immobili; 
    4) visura mappa; 
    5) certificato di morte signor Boffelli Antonio; 
    6 -7) certificato di morte e stato di famiglia  signora  Sigalini
Elisabetta; 
    8) statuto Comunita' Montana Valle Brembana; 
    9-13) copie dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta'
rilasciata  dai  signori  Belotti  Pietro  di  San  Giovanni  Bianco,
Mostachetti  Guerino  di  san  Giovanni  Bianco,  Bussini   Aldo   di
Treviglio, Gelmini Ornella di San Giovanni Bianco,  Locatelli  Milesi
Tiziano  di  San  Giovanni  Bianco,  Giupponi  Caterina  di  Camerata
Cornello. 
    Bergamo, 11 giugno 2011 

                         avv. Roberto Barone 

 
T11ABM11732
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