Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Pubblicazione del provvedimento finale La societa' Edison S.p.A. Foro Buonaparte 31, 20121 Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 ter, comma 10 della legge 7 agosto 1990 n.241 integrata dalla legge 24 novembre 2000, n.340 rende noto Che in data 14/07/2011 Il Ministero delle Sviluppo Economico, ha emesso il decreto numero 55/02/2011 di autorizzazione, ai sensi della legge 9 Aprile 2002 n.55, alla realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 810 MWe ed opere connesse, da realizzarsi nel territorio del comune di Presenzano (CE). Eventuali informazioni e chiarimenti in merito a detto provvedimento potranno essere richiesti alla scrivente Edison S.p.A. ed al Ministero dello Sviluppo Economico Divisione II - Produzione Elettrica. Si riporta il citato decreto 55/02/2011. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA DIREZIONE GENERALE PER l'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA Il Direttore Generale VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilita' ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali; VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilita' ambientale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 14-ter, comma 6-bis; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 6, comma 9 che riconosce questa Amministrazione quale autorita' espropriante; VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti; VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali e' stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettere a) e lettera b), con il quale vengono precisate le definizioni, rispettivamente, di "messa in esercizio" e di "entrata in esercizio" di un impianto di produzione di energia elettrica; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante norme in materia ambientale; VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 - contributo dello 0.5 per mille per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" che ha modificato ed integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo, tra l'altro, la possibilita' di accedere alla "proposta ministeriale di intesa"; VISTA l'istanza che in data 18 dicembre 2008 la Edison S.p.A. ha presentato ai fini del rilascio, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, dell'autorizzazione alla realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a circa 850 MWe da ubicarsi nel territorio del Comune di Presenzano (CE) e delle relative opere connesse; ATTESO che il Comune di Presenzano (CE) e' confinante con la Regione Molise e che, pertanto, detta Regione partecipa al procedimento ai sensi della legge n. 55/2002; CONSIDERATO che il procedimento e' stato regolarmente avviato nei confronti di tutte le Amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 12 gennaio 2009 n. 2369 e che la prima riunione della prevista Conferenza di Servizi e' stata convocata per il giorno 22 gennaio 2009 e il relativo resoconto verbale, comprese le note ad esso allegate considerate parti integranti dello stesso nonche' le comunicazioni intervenute a valle della menzionata riunione, e' stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate il 17 febbraio 2009 con nota n. 19203; CONSIDERATO che, successivamente alla menzionata prima riunione della Conferenza di Servizi, visto il ruolo sostanziale svolto dall'endo-procedimento attinente la Valutazione d'Impatto Ambientale, il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio, i lavori della Conferenza di Servizi sono rimasti sospesi in attesa delle determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mentre l'istruttoria era rimasta ovviamente in corso, anche per quanto concerne gli eventuali contributi che potevano pervenire dalle altre Amministrazioni interessate; CONSIDERATA, in particolare, la nota n. ASEE/Siti-NR-D43 del 14 settembre 2009 con cui la Edison S.p.A. ha chiesto di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 27, comma 32, della L. n. 99/2009 cioe' dell'applicazione al procedimento in parola della novella normativa concernente la proposta ministeriale di intesa introdotta nella L. n. 55/2002 dall'art. 27, comma 30, della citata L. n. 99/2009; CONSIDERATO il decreto n. DSA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009 (DEC V.I.A.-A.I.A.) con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, esprime parere favorevole, nel rispetto di prescrizioni, in merito alla compatibilita' ambientale e alla autorizzazione al successivo esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 810 MWe e relative opere connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Presenzano (CE). Parte integrante del medesimo DEC V.I.A.-A.I.A. risultano i seguenti pareri, trasmessi contestualmente allo stesso decreto: - parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica per la Valutazione Ambientale VIA-VAS n. 335 del 29 luglio 2009; - parere positivo con prescrizioni n. DG/PBAAC/S04/34.19.04/6530/2009 del 15 ottobre 2009 del Ministero per i beni e le attivita' culturali; - parere negativo della Regione Molise espresso con DGR n. 631 del 16/06/2009; CONSIDERATO in particolare che, dal momento che l'istruttoria condotta dal Ministero dell'Ambiente sull'iniziativa in oggetto rientra nell'ambito della procedura unificata VIA/VAS ai sensi del comma 2 dell'art. 8 "Norme di organizzazione" del D.Lgs 152/2006 modificato dal D.Lgs 4/2008, con il succitato decreto viene contestualmente rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) del progetto; PRESO ATTO che, nell'ambito dalla procedura di V.I.A.-A.I.A., la Edison S.p.A. ha trasmesso integrazioni volontarie dello studio d'impatto ambientale comprensive di ottimizzazioni progettuali non sostanziali che hanno comportato un ridimensionamento della potenza elettrica da 850 a 810 MW; CONSIDERATO pertanto che, anche in base a quanto emerso dalla procedura di V.I.A.-A.I.A., l'iniziativa in parola consiste nella realizzazione di una centrale termoelettrica costituita da due moduli a ciclo combinato della potenzialita' nominale complessiva di circa 810 MWe, costituito da due turbine a gas della potenzialita' di circa 280 MW, due caldaie a recupero, a circolazione naturale, una turbina a vapore, della potenza di circa 270 MW e un sistema di raffreddamento costituito da un condensatore ad aria; CONSIDERATO che, per quanto attiene l'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale (RTN), e' prevista la realizzazione di un elettrodotto a 380 kV, realizzato completamente in cavo, della lunghezza complessiva di 2,43 km, che colleghera' la centrale alla RTN presso la stazione TERNA a 380 kV esistente, ubicata in adiacenza alla centrale idroelettrica ENEL di Presenzano; CONSIDERATO che, per quanto attiene l'approvvigionamento di gas naturale, il progetto prevede la realizzazione di un metanodotto di collegamento alla Rete dei Gasdotti di Snam Rete Gas della lunghezza complessiva di circa 2,63 km, comprensivo della stazione di misura, collocata a circa 90 metri dalla connessione con il metanodotto della Snam Rete Gas; CONSIDERATO che quale infrastruttura indispensabile all'esercizio dell'impianto e' prevista la realizzazione di una condotta acque della lunghezza complessiva di 0,77 km che restituira' le acque meteoriche di seconda pioggia al Rio del Cattivo Tempo; CONSIDERATO che, a seguito della trasmissione del succitato decreto V.I.A-A.I.A., con nota n. 0002613 del 11/01/2010 questo Ministero ha provveduto a comunicare alla Edison S.p.A. e ai partecipanti alla Conferenza di Servizi gli adempimenti propedeutici alla conclusione del procedimento autorizzativo nonche' i necessari chiarimenti in merito allo stesso decreto V.I.A.-A.I.A.; CONSIDERATO in particolare che l'attivita' istruttoria attivata con la suddetta nota ha riguardato: - lo svolgimento, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, del procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla costituzione di servitu' sulle aree interessate dall'iniziativa in parola; - l'acquisizione di chiarimenti in merito ad alcune prescrizioni contenute nel decreto V.I.A.-A.I.A. nonche' adempimenti connessi all'ottemperanza della prescrizione n. 13.a relativa al PM10; - l'attivazione degli adempimenti eventualmente necessari ai fini del rilascio del parere di competenza da parte delle Amministrazioni facenti parte della Conferenza dei servizi; CONSIDERATO che, in merito al procedimento relativo di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, risulta che: - l'avviso al pubblico e' stato affisso al Albo Pretorio del Comune di Presenzano dal 13 settembre 2010 al 2 ottobre 2010, cosi' come attestato dallo stesso Comune di Presenzano con nota n. 6258 del 11 novembre 2011; - la Edison S.p.A. ha depositato presso il Comune di Presenzano la documentazione tecnica cosi' come descritta nell'avviso al pubblico nonche' ha comunicato che il 13 settembre 2010 e' avvenuta la pubblicazione del medesimo avviso sul BUR della Regione Campania, sul sito web della medesima Regione nonche' sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Mattino - Caserta"; - presso questo Ministero non sono pervenute osservazioni; CONSIDERATO inoltre che, in merito al suddetto procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, sono stati interessati direttamente alcuni Enti e Societa' coinvolti in tale procedimento di apposizione del vincolo e che potevano eventualmente necessitare di valutazioni tecniche di dettaglio in relazione alla particolarita' delle interferenze. In particolare, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, nel rispetto di indicazioni specifiche, dell'Enel Produzione S.p.A. (nota n. 0047652 del 18/11/2010), dell'Anas S.p.A. (nota n. CNA-0045867-P del 17/11/2010), dell'Agenzia del Demanio-Campania (nota n. 2010/9895/FACM/BD del 29/06/2010), del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta (nota n. 0885593 del 05/11/2010), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche-Ufficio di Napoli (nota n. 1561 del 15/11/2010), della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nota n. 2529 del 24/12/2010) e del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (nota n. 17 del 05/01/2011); CONSIDERATO che, in merito ai chiarimenti richiesti circa le prescrizioni del decreto V.I.A.-A.I.A. nonche' agli adempimenti ad esse connessi, prima della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi sono state acquisite agli atti del procedimento le seguenti note: - la nota n. DVA-2010-0026415 del 03/11/2010 con cui la Direzione generale del Ministero dell'Ambiente ha trasmesso il parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 497 del 05/08/2010 concernente i chiarimenti richiesti in merito ad alcune prescrizioni contenute nel decreto V.I.A.; - la nota n. DVA-2010-0027330 del 11/11/2010 con cui il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che il parere della Commissione IPPC e' stato reso disponibile all'indirizzo www.minambiente.it, unitamente agli altri allegati del decreto V.I.A.-A.I.A.; - la nota n. DVA-2010-0019403 del 03/08/2010 con cui il Ministero dell'Ambiente comunica che, in considerazione della documentazione tecnica predisposta dalla Edison S.p.A. nonche' delle valutazioni condotte dall'ISPRA, la prescrizione n. 13.a debba ritenersi ottemperata, nel rispetto di specifiche prescrizioni; CONSIDERATE le risultanze della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi svoltasi il 2 marzo 2011, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta l'8 aprile 2011, del relativo resoconto verbale consolidato e delle note ad esso allegate, considerate parti integranti dello stesso; CONSIDERATO che, in occasione della succitata riunione, la Conferenza di Servizi ha concluso per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitu' sulle aree interessate dalle opere connesse della centrale in parola, ai sensi di quanto disposto dal citato D.P.R. n. 327/2001. Tale procedura si perfeziona con l'adozione del presente provvedimento; CONSIDERATO che, in occasione della succitata riunione conclusiva, sono state acquisite le seguenti posizioni in merito all'iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute: - Parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; - Parere favorevole del Ministero per i beni e le attivita' culturali, formalizzato con la nota n. 7068 del 01/03/2011 depositata agli atti della riunione; - Parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni; - Parere favorevole dell'ISPRA; - Parere favorevole di Terna S.p.A.; - Parere favorevole del Settore regolazione dei mercati della Regione Campania, formalizzato con la nota n. 0052263 del 24/01/2011 depositata agli atti della riunione. In particolare, in tale nota il citato Settore rappresenta le proprie risultanze istruttorie al Presidente della Giunta regionale della Campania e conclude che "NULLA OSTA all'intesa, per quanto di competenza, a condizione che l'autorizzazione sostituisca la precedente rilasciata per la centrale di Orta di Atella."; - Parere contrario della Provincia di Caserta, formalizzato con la nota n. 23144 del 01/03/2011 depositata agli atti della riunione; - Parere contrario del Comune di Presenzano; CONSIDERATO che, in occasione della succitata riunione, la Conferenza di Servizi ha provveduto a valutare le posizioni rappresentate dal Comune di Presenzano e dalla Provincia di Caserta, dando contezza delle motivazioni che permettevano il superamento della loro posizione contraria, cosi' come formalizzato nel resoconto verbale della riunione stessa; CONSIDERATO che, in relazione alle risultanze della succitata riunione, ai pareri espressi e alle valutazioni condivise nonche' alle posizioni prevalenti emerse, tenuto conto dell'avvenuta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, questo Ministero ha concluso positivamente l'istruttoria procedimentale e ha proposto alla Regione Campania l'adozione di un atto deliberante riportante la favorevole Intesa alla realizzazione dell'iniziativa in parola, ai fini della conclusione del relativo procedimento; VISTA la D.G.R. n. 251 del 31/05/2011 della Giunta della Regione Campania con cui si rilascia, ai sensi della legge n. 55/2002, l'intesa regionale favorevole all'iniziativa oggetto del presente provvedimento; CONSIDERATI, inoltre, i seguenti pareri espressi dalle Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di Servizi e formalizzati in note acquisite agli atti del procedimento: - nota n. 19318 del 14/04/2009 con cui l'Aeronautica militare-Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea ha rilasciato, per gli aspetti demaniali di competenza, nulla osta alle realizzazioni in parola, nel rispetto di indicazioni; - nota n. 0031407/AOC/DIRGEN del 13/05/2009 con cui l'ENAC S.p.A. ha rilasciato, per quanto di competenza, il proprio nulla osta; - nota n. 1453 del 24/06/2009 con cui Snam Rete Gas ha comunicato che non sussiste alcuna interferenza tra la propria rete di metanodotti e gli interventi in oggetto; - nota n. IT/NA/IE/2009/6/BRC/13591 del 1/10/2010 con cui il Dipartimento delle Comunicazioni-Ispettorato territoriale della Campania ha comunicato il proprio parere favorevole alla costruzione e all'esercizio delle opere elettriche connesse alla centrale in oggetto; - note n. 5540 del 08/11/2010 e n. 0272 del 25/01/2011con cui l'U.N.M.I.G. di Napoli ha comunicato il proprio nulla osta nel rispetto di alcune indicazioni; - nota n. 0016712 del 24/11/2010 con cui il Ministero dell'Interno ha espresso, ai soli fini antincendi, parere favorevole condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta con la nota n. 7522 del 27/07/2009; - nota n. 10890 del 20/12/2010 con cui l'Autorita' di Bacino de Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha espresso, per i soli aspetti di competenza, parere favorevole in merito alla realizzazione della centrale in oggetto e relative opere connesse nonche' in merito alla posa in opera di una condotta di scarico ed autorizzazione dei lavori ai sensi del R.D. 523/904, nel rispetto di alcune indicazioni; - nota n. 17796 del 17/12/2010 con cui Terna S.p.A. ha comunicato che la documentazione progettuale presentata risulta rispondente alla soluzione di connessione e agli standard RTN; - note n. 1021686 del 22/12/2010 e n. 0165925 del 02/03/2011 con cui la Protezione civile-Regione Campania ha comunicato il parere di competenza; - nota n. 54690 del 28/02/2011 con cui l'ENAV S.p.A., nel ricordare le modalita' procedimentali seguite per l'espressione del parere di competenza, richiama il parere gia' espresso all'ENAC S.p.A. con nota n. 52842 del 11/03/2009; - nota n. 2455 del 01/03/2011 con cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta richiama il parere favorevole rilasciato con nota n. 7522 del 27/07/2009. VISTA la lettera del 08/06/2011 n. ASEE/Siti-NR/PU-1161 con cui la Edison S.p.A. ha fornito una stima sulla tempistica necessaria alla realizzazione del progetto; CONSIDERATO che durante lo svolgimento del procedimento e' stata evidenziata l'esigenza di definire la posizione della societa' Edison S.p.A. relativamente all'altra centrale termoelettrica autorizzata da realizzarsi nel territorio del Comune di Orta di Atella (CE), nonche' la posizione della societa' Ecofuture Srl nei confronti del procedimento finalizzato alla realizzazione di una centrale della potenza di 400 MWe nel Comune di Presenzano (CE), nella stessa area in cui ricade il progetto in argomento; PRESO ATTO che il citato progetto di Orta di Atella e' stato autorizzato alla SITEL S.p.A. con decreto n. 012/2002 in data 29 luglio 2002, successivamente volturato ad Edison S.p.A. con decreto n. 003/2004 VL del 13/01/2004; PRESO ATTO che il citato procedimento attivato da Ecofuture Srl ha gia' ottenuto, tra l'altro, il parere di compatibilita' ambientale rilasciato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali con provvedimento n. DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008; PRESO ATTO della volonta' espressa sia dalla Edison S.p.A. che della Ecofuture Srl di favorire la realizzazione dell'impianto di Presenzano da 810 MWe, a scapito di quelli di Orta di Atella e di Presenzano da 400 MWe, cosi' come emerge dagli atti d'ufficio; PRESO ATTO che il decreto n. DSA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009 prescrive a pagina 28 e a pagina 29 che: "12.i) che venga prodotta formale rinuncia al Decreto prot. n. DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008, gia' rilasciato per l'impianto da 400 MWe alla Ecofuture S.p.A., nonche' al relativo procedimento autorizzativo avviato presso le competenti Amministrazioni" e "13.b) L'avvio dei lavori di realizzazione della centrale potra' avvenire solo a seguito della formale rinuncia all'autorizzazione del progetto di centrale da 400 MWe, di cui al decreto di Compatibilita' Ambientale n. DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008, della Societa' controllata Ecofuture S.r.l."; CONSIDERATO che, allo scopo di definire e condividere le modalita' attuative delle prescrizioni relative all'impianto di Presenzano da 400 MWe della Ecofuture Srl e all'impianto di Orta di Atella, tenuto conto delle necessita' manifestate dalle Amministrazioni intervenute in conferenza di servizi in merito, questo Ministero con nota n. 14084 del 30/06/2011 ha sottoposto all'attenzione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, della Regione Campania, della Edison S.p.A. e della Ecofuture Srl una proposta di dispositivo da inserire nell'articolato del provvedimento di autorizzazione; CONSIDERATO che il dispositivo proposto consiste nel chiedere la rinuncia alle citate iniziative di Presenzano da 400 MWe e di Orta di Atella da parte rispettivamente della Ecofuture Srl e della Edison S.p.A., da effettuarsi per entrambe prima dell'inizio dei lavori della centrale autorizzata con il presente decreto, e comunque non oltre un mese dalla data di intervenuta inoppugnabilita' del presente provvedimento, a seguito di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale; VISTE le note n. ASEE/Siti-NR/PU-1338 del 01/07/2011 della Edison S.p.A., n. ASEE/Siti-NR/ del 01/07/2011 della Ecofuture Srl, n. 0525054 del 05/07/2011 della Regione Campania, n. DVA-2011-0016725 del 11/07/2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e n. DGPBAAC/34.10.04/22514 del 11/07/2011 del Ministero per i beni e le attivita' culturali con cui e' stato comunicato l'assenso al succitato dispositivo; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di V.I.A., V.A.S. e A.I.A, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'Amministrazione rappresentata; CONSIDERATA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'ufficio istruttore in data 12 luglio 2011, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale sede, visto il positivo giudizio di compatibilita' ambientale e acquisita l'intesa della Regione Campania, e' adottata la determinazione favorevole; RITENUTO opportuno apporre specifiche prescrizioni inerenti la realizzazione dell'opera autorizzata, tra le quali quelle dettate nel corso del procedimento; CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno apposto le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto. Il proponente, pertanto, potra' interfacciarsi con le competenti Amministrazioni per tutti gli adempimenti inerenti l'ottemperanza delle menzionate prescrizioni, anche per quanto riguarda le eventuali modifiche, le modalita' attuative e l'identificazione dei vari momenti temporali cui riferire le prescrizioni medesime, qualora gli stessi non risultino univocamente determinati; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della V.I.A. costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata; CONSIDERATA la qualificazione giuridica "forte" dell'intesa richiesta alla Regione, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004; CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente autorizzazione e' da intendersi a tutti gli effetti quale "opera privata di pubblica utilita'", essendo tutti i relativi costi di realizzazione imputati solo ed esclusivamente al soggetto proponente; CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002 sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati riferiti alla fase di realizzazione dell'opera, non potendosi ricomprendere nel predetto titolo abilitativo anche quelle ulteriori fasi di verifica e controllo, previste dalla normativa vigente, che intervengono ad infrastruttura energetica completata; RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione; D E C R E T A Art. 1 Richiamato integralmente quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod. fisc. 06722600019, e' autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla realizzazione, nel territorio del Comune di Presenzano (CE), di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1428 MW e una potenza elettrica pari a circa 810 MW, e delle relative opere connesse indispensabili all'esercizio della centrale medesima. In particolare, per quanto attiene l'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale, e' prevista la realizzazione di un elettrodotto a 380 kV, realizzato completamente in cavo, della lunghezza complessiva di 2,43 km, che colleghera' la centrale alla RTN presso la stazione TERNA a 380 kV esistente, ubicata in adiacenza alla centrale idroelettrica ENEL di Presenzano. Per quanto attiene l'approvvigionamento di gas naturale, verra' realizzato un metanodotto di collegamento alla Rete dei Gasdotti di Snam Rete Gas della lunghezza complessiva di circa 2,63 km, comprensivo della stazione di misura, collocata a circa 90 metri dalla connessione con il metanodotto della Snam Rete Gas. E' inoltre prevista la realizzazione di una condotta acque della lunghezza complessiva di 0,77 km che restituira' le acque meteoriche di seconda pioggia al Rio del Cattivo Tempo. Art. 2 I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290; l'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 33 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori. La societa' deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio lavori nonche' della messa in esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e al Ministero della Salute nonche' alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Presenzano, all'ISPRA e alla Terna S.p.A., dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 4, comma 1, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi. Le succitate comunicazioni devono essere inviate anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovra' avvenire in conformita' al progetto approvato, quale risultante dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e dal procedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi. Qualora si rendessero necessarie modifiche al progetto approvato, anche in corso d'opera, la societa' Edison S.p.A. dovra' presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilita' a V.I.A.. Art. 3 La Edison S.p.A. e', altresi', autorizzata a promuovere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisionali, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere connesse di cui al precedente art. 1 che, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere di pubblica utilita'. L'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette aree, individuate dagli elaborati tecnici depositati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitu', deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del citato D.P.R. n. 327/2001. Art. 4 La Edison S.p.A. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni a carico del proponente riportate in Allegato, formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro esatto adempimento nonche' a provvedere ai conseguenti controlli. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate delle Amministrazioni, Enti e soggetti interessati, rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza. Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la societa' Edison S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nonche' al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Presenzano, all'ISPRA e alla Terna S.p.A. un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei lavori di realizzazione dell'impianto nonche' dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. Il menzionato rapporto semestrale deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni. Relativamente agli aspetti ambientali la societa' Edison S.p.A. deve attenersi, tra l'altro, a quanto disposto con il successivo art. 5. Art. 5 La societa' Edison S.p.A. e' comunque tenuta al rispetto delle prescrizioni fissate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), contenuta nel decreto n. DSA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009, relativamente alle fasi d'esercizio - inteso come periodo decorrente dalla messa in esercizio di cui all'art. 2 - dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento. Successivamente alla messa in esercizio dell'impianto la societa' Edison S.p.A. e' tenuta comunque a comunicare anche al Ministero dello Sviluppo Economico la data prevista (in conformita' alle tempistiche fissate nell'A.I.A. ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per la messa a regime dell'impianto nonche' i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni decorrenti dalla menzionata data di messa a regime. Art. 6 L'efficacia del presente provvedimento e' subordinata, senza pregiudizio per qualsiasi altra disposizione, al rispetto in maniera congiunta di entrambe le condizioni indicate nel presente articolo, rispettivamente a carico di Edison S.p.A. e di Ecofuture Srl, la cui verifica di ottemperanza spetta al Ministero dello Sviluppo Economico: a) la Societa' Edison S.p.A. dovra' trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico formale rinuncia, irrevocabile ed incondizionata, all'autorizzazione per la realizzazione della centrale di Orta di Atella (CE), rilasciata con decreto n. 012/2002 in data 29 luglio 2002, e a tutti gli atti ad essa inerenti e conseguenti; b) la Societa' Ecofuture Srl dovra' trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico formale rinuncia, irrevocabile ed incondizionata, al procedimento in corso finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione di una centrale da 400 MWe in Comune di Presenzano (CE), di cui all'istanza in data 5 febbraio 2004, intendendosi compreso nella suddetta rinuncia anche il provvedimento favorevole di compatibilita' ambientale n. DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008. Tali adempimenti dovranno essere espletati prima dell'inizio dei lavori della centrale autorizzata con il presente decreto, e comunque non oltre un mese dalla data di intervenuta inoppugnabilita' del presente provvedimento, a seguito di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Il termine indicato per l'adempimento e' perentorio; il mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni indicate in questo articolo rende il presente provvedimento definitivamente privo di efficacia. Art. 7 Il presente decreto sara' reso noto sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it). Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto della V.I.A., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura della societa' autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente atto. Roma, 14 Luglio 2011. IL DIRETTORE GENERALE: ing. Sara Romano ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/02/2011) - Prescrizioni contenute nel decreto n. DSA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009 citato nelle premesse (in corsivo le integrazioni rese necessarie dall'esito del procedimento): ART. 1 PRESCRIZIONI Prescrizioni della Commissione Tecnica dl Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS.. 1. Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera a) In fase di messa a regime dell'impianto, dovra' essere concordato tra l'esercente e le Autorita' di controllo un protocollo per la definizione dei migliori criteri di gestione dell'impianto, finalizzati alla riduzione delle emissioni. b) Le condizioni di normale funzionamento, rappresentate da condizioni di esercizio standard con O2 al 15%, sono fissate in 8170 ore/anno equivalenti al carico nominale continuo calcolato nel range di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico ed il carico massimo di punta. c) Emissioni dai camini E1 e E2 Considerando che i gruppi sono alimentati esclusivamente con gas naturale, vengono proposti i seguenti limiti emissivi intesi come concentrazioni medie orarie. Emissioni ai camini E1 ed E2 ( cond. di rif. 15% di O2 riferito ai gas secchi): Inquinante NOx : Conc. limite in cond.di norm. Funzion. 30 mg/Nm3 Inquinante CO : Conc. limite in cond.di norm. Funzion. 30 mg/Nm3 Inquinante UHC e VOC : Conc. limite in cond.di norm. Funzion. 4 mg/Nm3 Sebbene l'impiego del gas naturale garantisca valori limite di emissione per le polveri totali al di sotto di 5 mg/Nm3e per gli SO2 inferiori a 10 mg/Nm3 (15 % O2) senza alcun ricorso a tecniche aggiuntive (Bref LCP 7.5.3 pag.479), si prescrive comunque il monitoraggio periodico delle emissioni delle polveri totali e del particolato fine primario prodotto dall'impianto, degli SO2, dell'aldeide formica e dei composti organici volatili con le modalita' indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda. d) In applicazione del principio di precauzione dettato in materia ambientale dal combinato disposto dall'art. 3 bis 1° comma e 3 ter 1° comma del D. lgs. 152/06 e ai fini del mantenimento dello stato attuale di qualita' dell'aria cosi' come previsto dal Piano Regionale, prima dell'avvio della centrale deve essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione, ARPA regionale ed il Proponente finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalita' per la verifica dello stato di qualita' dell'aria ex ante e gli adeguamenti tecnologici necessari al fine di perseguire gli obiettivi di mantenimento della qualita' dell'aria. Dovra' essere messa in opera, almeno un anno prima dell'entrata in esercizio della centrale, una centralina dedicata alla misurazioni degli ossidi di azoto, PM10 e PM2,5, i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Proponente, e da ubicarsi in prossimita' della massima ricaduta a terra degli inquinanti emessi, ubicazione calcolata attraverso un modello matematico di diffusione degli inquinanti in atmosfera e secondo quanto stabilito dal Protocollo Operativo. Il lay out impiantistico fin dalla fase di progettazione esecutiva deve prevedere la possibilita' di introdurre sistemi di abbattimento degli NOx. a. SITUAZIONE A: Media annua, rilevata dalla centralina dedicata nell'anno antecedente alla entrata in esercizio, superiore del 50% del valore rilevato con monitoraggi effettuati dal proponente nel 2003 (21 microg/mq) ossia superiore a 31,5 microg/mq : l'entrata in esercizio della centrale e' condizionata all'inserimento di sistemi di abbattimento degli NOx secondo le migliori tecnologie disponibili ed in base a quanto stabilito all'interno del Protocollo Operativo. In tal caso la concentrazione limite degli ossidi di azoto in condizioni di normale funzionamento deve essere ridotta al valore di 15 mg/Nm3 e deve essere garantita una concentrazione limite di 5 mg/Nmc di NH3 nei fumi. b. SITUAZIONE B: Media annua, rilevata dalla centralina dedicata nell'anno antecedente alla entrata in esercizio, in linea con i monitoraggi effettuati dal proponente nel 2003 (21 microg/mq) ossia inferiore a 31,5 microg/mq: l'impianto puo' entrare in funzione senza l'introduzione dei sistemi di abbattimento degli NOx secondo le migliori tecnologie disponibili che dovranno essere introdotti e resi operativi nei sei mesi successivi al primo anno, successivamente all'entrata in esercizio della centrale, in cui siano rilevati dalla centralina dedicata valori di media annua superiori a 31,5 microg/mq . Tale prescrizione (situazione A e B e definizione del Protocollo Operativo) e' soggetta a verifica di ottemperanza da parte del MATTM. e) La medesima centralina dedicata di cui al punto precedente deve essere equipaggiata per il rilevamento dell'ozono. Il medesimo Protocollo Operativo di cui al punto precedente dovra' regolamentare il rilevamento dell'ozono e le procedure, tempi e modalita' per la limitazione del funzionamento della centrale in caso di superamento della soglia di allarme di cui al D.Lgs. 21/5/2004 n.183. f) Emissioni dal camino E3 Per il generatore di vapore ausiliario alimentato a gas naturale, di potenza inferiore a 50 MW, valgono i seguenti limiti intesi come concentrazioni medie orarie. Emissioni GVA ( cond. di rif. 3% di O2 riferito ai gas secchi): Inquinante NOx : Conc. limite in cond.di norm. Funzion. 100 mg/Nm3 Inquinante CO : Conc. limite in cond.di norm. Funzion. 100 mg/Nm3 Si prescrive inoltre il monitoraggio annuale delle polveri, degli SO2, dell'aldeide formica e dei composti organici volatili con le modalita' indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda. g) I camini principali (E1, E2) devono essere dotati del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di NOx, CO, O2, della temperatura, del vapor d'acqua, della pressione e portata dei fumi prima della loro dispersione in atmosfera; si propone che tale sistema di misura sia conforme alla Norma UNI EN 14181:2005 (Assicurazione della qualita' di sistemi di misurazione automatici) come specificato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo al quale si rimanda. h) Altri punti di emissione Per tutti gli altri punti di emissione convogliati e/o convogliabili dovranno essere rispettate le prescrizioni e i limiti previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. In caso di attivazione di nuove attivita', e/o nuovi punti di emissione il gestore dovra' inoltrare una comunicazione all'autorita' competente ai sensi dell'art.269 comma 15 DLgs.152/06. In relazione al funzionamento degli impianti in deroga ai sensi dell'art.269 comma 14, si richiede un rapporto tecnico annuale nel quale indicare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonche' il numero e tipo degli avviamenti/funzionamenti, i relativi tempi di durata, il relativo consumo del combustibile. i) Transitori Il gestore deve predisporre un piano di monitoraggio dei transitori, nel quale indicare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonche' il numero e tipo degli avviamenti, i relativi tempi di durata, il tipo e consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario; tali informazioni dovranno essere inserite nelle informazioni di reporting. j) Emissioni fuggitive Al fine di contenere le emissioni fuggitive il gestore dovra' stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione perdite e riparazione e dovra' essere trasmesso all'Autorita' di Controllo entro tre mesi dall'ottenimento dell'Autorizzazione Unica di cui alla L. n. 55/2002. (Chiarimento contenuto nel parere della Commissione VIA/VAS n. 497 del 05/08/2010, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n. DVA-2010-0026415 del 03/11/2010 - Allegato n° 2 del resoconto verbale della riunione del 2/03/2011). 2. Monitoraggio della qualita' dell'aria a) Il piano di monitoraggio e controllo deve prevedere l'installazione di nuove centraline fisse di monitoraggio della qualita' dell'aria e dovra' essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto, dell'ozono e del particolato fine primario e dovra' individuare gli oneri a carico del proponente per l'acquisto della strumentazione tecnica necessaria e/o eventuali altri oneri di gestione del programma. Il piano di monitoraggio e controllo e' parte integrante del Protocollo Operativo (Regione, ARPA regionale ed il Proponente); tale prescrizione e' soggetta a verifica di ottemperanza da parte del MATTM; b) Al fine di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio dell'impianto, fermi restando gli accordi con la Regione Campania, il programma di monitoraggio dovra' essere avviato almeno un anno prima del collaudo della centrale; c) Prima dell'entrata in esercizio della centrale dovra' essere avviato dal Proponente un programma di biomonitoraggio integrato ed avanzato della qualita' dell'aria pluriennale (non inferiore a 5 anni) che dovra' essere predisposto ed eseguito secondo le linee guida dell'ISPRA e sulla base di accordi preventivi con le competenti Autorita' regionali (ARPA Campania); i risultati delle indagini dovranno essere trasmessi all' autorita' di controllo e dovranno essere correlati con i dati derivanti dal monitoraggio strumentale prescritto al punto 2) e con i risultati delle modellazioni dei contributi alle concentrazioni al suolo degli inquinanti emessi dalla centrale nell'assetto futuro di esercizio, anche al fine di formulare ipotesi inerenti l'andamento spaziale e temporale delle risposte dei biosensori alle variazioni della qualita' dell'aria ambiente. 3. Monitoraggio del rumore a) Il Proponente dovra' effettuare, in accordo con ARPA Campania, campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalita' ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualita' di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovra' essere trasmessa alle competenti Autorita' locali; durante la costruzione della centrale il proponente dovra' effettuare misure di rumore ambientale in prossimita' dei recettori sensibili e valutare con le Autorita' locali l'opportunita' di adottare interventi mitigativi alla sorgente o presso i recettori. b) Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, e' necessario procedere a nuovo monitoraggio acustico qualora il Comune di Presenzano modifichi il piano di zonizzazione acustica, allo scopo di ridurre le emissioni rumorose identificando gli ulteriori interventi di risanamento tecnicamente fattibili. 4. Interventi di mitigazione paesaggistica a) La sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto, dovra' avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneita' ponendo a dimora individui di 5-10 anni di eta', assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Ai fini della promozione della biodiversita' genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si fara' ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorita' a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone; b) il Progetto Esecutivo delle opere a verde dovra' essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con le Autorita' locali competenti; c) in fase di progettazione esecutiva dovra' essere elaborato uno specifico progetto di estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici finalizzato a migliorarne l'inserimento e l'accettabilita' territoriale dell'opera che dovra' tenere conto della qualita' formale delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonche' della qualita' dell'illuminazione notturna. 5. Materie approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione In merito all'approvvigionamento di materie prime ed ausiliarie, sostanze e combustibili e' necessario che vengano rispettati i seguenti sistemi e misure per evitare eventuali sversamenti : - precauzione affinche' materiale liquido e solido di materie prime (gasolio, oli lubrificanti, ipoclorito di sodio, acido cloridrico, soda caustica, cloruro ferrico, prodotti alcalinizzanti, anticorrosivi, antincrostante, deossigenante) possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto; - i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacita' pari almeno ad un terzo di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono. Tutte le forniture che raggiungono la centrale devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilita' dei volumi totali di materiale usato. In relazione all'approvvigionamento di combustibili (gasolio, gas naturale) in alcuni casi stoccato nei serbatoi descritti al paragrafo 4.1, si propone di prescrivere la loro caratterizzazione ai sensi dell'allegato X, alla Parte V del D.Lgs.152/06, in termini di portata, pressione, potere calorifico e composizione media dei componenti principali e per i liquidi in termini di viscosita', percentuali di acqua e sedimenti, di zolfo, di residuo carbonioso, di nichel e vanadio, di ceneri e di PCB/PCT con le modalita' e frequenza indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda; tale analisi e' utile anche per un calcolo delle emissioni prodotte da un eventuale utilizzo. 6. Capacita' produttiva Il gestore dovra' attenersi alla capacita' produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA; ad ogni modifica del ciclo produttivo dovra' preventivamente comunicare all'autorita' competente e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla normativa. 7. Valori limite emissioni in acqua I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico nei corsi d'acqua dovranno rispettare i limiti fissati dalla tabella 3 allegato 5 alla parte III del DLgs.152/06 senza diluizioni, in corrispondenza del punto di controllo individuato come pozzetto di ispezione (S1), prima della miscelazione con le altre acque, mediante campionamenti, contemporanei e separati al fine di monitorare l'andamento degli inquinanti. Prescrizioni allo scarico parziale delle acque meteoriche di prima pioggia potenzialmente inquinate Parametro e limiti/Prescrizioni: - Portata d'acqua: Prescrizione di stima periodica semestrale; - Fosforo totale, oli e grassi, pH, Cianuri, solfuri, fenoli, ferro, Azoto totale, solfati, nichel, rame, Idrocarburi totali, solidi sospesi totali, BOD5 e COD: Verifica mensile nel singolo pozzetto,in occasione di eventi meteorici con limiti riferiti alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del DLgs.152/06 con eventuali limiti piu' restrittivi per alcuni inquinanti individuati nel PMC. Tale scarico e' considerato come uno scarico discontinuo in canale artificiale; quindi i limiti proposti sono gli stessi della tabella 3 Prescrizioni dello scarico finale delle acque meteoriche potenzialmente inquinate: Parametro e limiti/Prescrizioni: - Portata d'acqua: Prescrizione di stima periodica semestrale; - Fosforo totale, oli e grassi, pH, Cianuri, solfuri, fenoli, ferro, Azoto totale, solfati, nichel, rame, Idrocarburi totali, solidi sospesi totali, BOD5 e COD: Verifica mensile nel singolo pozzetto,in occasione di eventi meteorici con limiti riferiti alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del DLgs.152/06 con eventuali limiti piu' restrittivi per alcuni inquinanti individuati nel PMC. Lo scarico e' considerato come discontinui in corso d'acqua naturale; quindi i limiti proposti sono gli stessi di quelli associati ai corsi d'acqua naturale. 8. Prescrizioni sui rifiuti prodotti - Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione piu' adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche. - Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il gestore deve effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti, e comunque ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti. - Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. - Il conferimento dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore e' tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni valide. - I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alla normativa ADR in materia di sostanze pericolose. - Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in regime di deposito temporaneo deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare : - le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; - lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate; - ciascun area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosita' dei rifiuti stoccati; - la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti; - le aree di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici; - tutte le acque di meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi devono essere collettate ed inviate all'impianto di trattamento reflui; - le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; - i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi, nonche' sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; - i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello; - i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; - i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento; le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente; sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose; - i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso; - i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; - il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996; - il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attivita' di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; - Il gestore dovra' verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantita' dei rifiuti pericolosi e somma delle quantita' di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresi' essere controllate le etichettature; - Per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati si rimanda al P.M.C.; - L'eventuale trattamento di rifiuti liquidi deve essere effettuato in accordo con quanto disciplinato dal DM 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti" in relazione alle specifiche sostanze pericolose in essi contenute; - La gestione dei rifiuti deve essere basata sui principi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio, in modo da minimizzare la quantita' di rifiuti prodotti e da ridurre l'impatto sull'ambiente; - I rifiuti prodotti rientrano nelle due categorie principali urbani (derivanti dalle attivita' domestiche) e speciali ulteriormente suddivisi in non pericolosi e pericolosi, secondo le disposizioni indicate all'art.184 comma 5 del D.Lgs. 152/06; - Dovranno essere raccolti in maniera differenziata e stoccati in appositi contenitori suddivisi per tipologia di rifiuto, evitando mescolamenti, conformemente a quanto segue : - i diluenti per vernici, i solventi infiammabili, derivanti da attivita' manutentive dovranno essere stoccati in un'apposita area in base alla loro potenziale pericolosita'; - i contenitori per prodotti chimici vuoti data la possibile presenza di residui dovranno essere stoccati separatamente; - gli oli esausti, acidi, batterie esauste ed accumulatori, stracci oleosi, panni assorbenti oleosi, aerosol, vernici, ed altri rifiuti speciali dovranno essere differenziati e stoccati separatamente in base alla tipologia di appartenenza, separati da quelli non pericolosi e dai rifiuti pericolosi non compatibili; - al fine di consentire il corretto smaltimento o recupero e' necessario che i reparti produttori effettuino la caratterizzazione dei rifiuti non identificati; i campioni dovranno essere prelevati unicamente da personale competente in modo da assicurare che vengano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza e che vengano utilizzate le idonee attrezzature; il campionamento verra' effettuato in modo che i campioni prelevati siano rappresentativi e debitamente etichettati; una volta caratterizzati e classificati, i rifiuti verranno debitamente stoccati ed imballati; - Una volta classificati e differenziati, rispettando i limiti temporali o quantitativi previsti dal deposito temporaneo dell'art.183 del DLgs.152/06, i rifiuti dovranno essere debitamente stoccati ed imballati nelle specifiche aree dedicate alla gestione dei rifiuti pericolosi e non della centrale, dotate di un opportuno sistema di copertura conformi a quelle indicate nella scheda B.12 ed indicate nella planimetria B.22. L'area di stoccaggio rifiuti dovra' essere oggetto di regolari ispezioni per verificare il rispetto dei limiti di volume, durata di permanenza e gli eventuali sversamenti accidentali, con divieto di svolgere lavori che comportino l'uso di fiamme libere o attivita' che possano potenzialmente produrre scintille senza l'adozione di idonee precauzioni; - Deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali. La presenza di buone procedure operative e di manutenzione devono garantire la caratterizzazione dei rifiuti attraverso analisi chimiche, la loro separazione in base alla specifica tipologia, ed un sistema interno di rintracciabilita' di rifiuti; - I rifiuti prodotti oltre quelli forniti dal gestore nella domanda di AIA (vedi tabella 2.6) dovranno essere comunicati all'autorita' competente preposta per il controllo nel reporting annuale; - Inoltre il gestore dovra' comunicare all'Autorita' Competente per il controllo entro il mese di maggio di ogni anno la quantita' di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente (reporting annuale); - Qualora la produzione di rifiuti pericolosi oli esausti, superasse i 300 kg anno, e' fatto obbligo, ai sensi del D.lgs. 95/92, per il detentore il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 6 del decreto stesso; - A tal fine il gestore deve comunicare nel reporting ambientale annualmente all'autorita' competente ed all'ente di controllo, le informazioni relative ai dati quantitativi, alla provenienza e all'ubicazione degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento; 9. Prescrizioni per contenere fenomeni di contaminazione - Il gestore dovra' verificare lo stato di inquinamento o meno delle aree limitrofe il sito dell'impianto e qualora si evidenziassero superamenti dei relativi limiti dovra' attuare gli opportuni interventi di bonifica previsti dal Dlgs.152/06 e smi. - Il gestore deve tenere aggiornate le caratterizzazione delle acque monitorando i valori della temperaturea e pH, producendo periodicamente i certificati di caratterizzazione dei corpi idrici recettori antistante il sito dello stabilimento. - Inoltre il gestore dovra' adottare i seguenti principali accorgimenti per contenere potenziali fenomeni di contaminazione delle acque da spillamenti oleosi o sversamenti di materie prime : - le aree attorno al serbatoio del generatore diesel, delle pompe antincendio, che comprendono anche pompe, filtri, giunzioni flangiate e tubazioni dovranno essere ciascuna dotate di pozzetto di raccolta con sistema di pompaggio per l'invio delle acque oleose o degli spillamenti di olio all'impianto di trattamento; - tutte le attrezzature con sistemi di lubrificazione ad olio, anche se localizzati in aree chiuse e protette dalla pioggia, devono essere dotati di bacini di contenimento dimensionati opportunamente in funzione dei potenziali sversamenti; - per tutti gli altri componenti (generatori a turbina GTG, generatore diesel principale, pompe antincendio, etc) che contengono olio lubrificante e che sono esposti alla pioggia, devono essere previste aree di collettamento che drenano verso l'impianto di trattamento per gravita' o mediante sistemi di pompaggio/trasferimento; - tutti gli stoccaggi di materie prime devono essere dotati di bacini di contenimento opportunamente dimensionati per la raccolta di eventuali sversamenti. - La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione dei corpi idrici recettori, nonche' la formazione di polveri nell'ambiente circostante. - Presso l' impianto dovra' essere tenuto apposito quaderno di manutenzione sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata. 10. Prescrizioni tecniche e gestionali - Come dichiarato dal Gestore, la centrale si avvarra' di un sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e alla certificazione secondo il regolamento EMAS per tutta la durata dell'AIA. - In relazione alla prevenzione degli incidenti, e' opportuno che il gestori riporti nel SGA le modalita' operative con cui far fronte ad eventuali sversamenti incidentali verso l'ambiente di prodotti inquinanti. - In relazione ad una eventuale dismissione della centrale termoelettrica, il gestore, tre anni prima della scadenza prevista, dovra' predisporre un piano di bonifica e ripristino ambientale al fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni iniziali. 11. Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali - Il Gestore deve operare tenendo conto delle normali esigenze di manutenzione e di eventuali malfunzionamenti, operando scelte che consentano, compatibilmente con le regole di buona pratica e di economia, la disponibilita' di macchinario di riserva finalizzato all'effettuazione degli interventi di manutenzione, ovvero a fronteggiare eventi di malfunzionamento, senza determinare effetti ambientali di rilievo. - A tal fine, il Gestore registra e comunica all'Autorita' Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali. - Allo stesso modo il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi gia' avvenuti. - A tal proposito si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, gia' sperimentati in passato e ai quali non si e' posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali. - Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorita' Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. - In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorita' Competente e all'Ente di controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Il Gestore inoltre deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantita' degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione. 12. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali a) Ridurre l'altezza delle ciminiere di una congrua altezza al fine di limitare l'impatto visivo della Centrale; b) La sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto dovra' avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali. Gia' in fase d'impianto andra', inoltre, garantita una quinta arborea di altezza non inferiore a metri 10; c) In fase di progettazione esecutiva si dovra' tenere conto della qualita' estetica dell'illuminazione notturna." d) Che sia approntata una carta delle Risorse culturali della Piana di Presenzano su base digitale strutturata come Sistema Informativo Territoriale, con consegna al Ministero e alla Soprintendenza competente sia del prodotto, sia del programma di gestione con un minimo di n. 5 licenze. Circa le modalita' di realizzazione del GIS ci si riserva di fornire ulteriori prescrizioni a seguito di formale accettazione da parte del committente del progetto. e) Che sia approntato un Piano di Mitigazione e Inserimento culturale della centrale a turbo gas nel contesto storico-archeologico della Piana di Presenzano, ivi compreso un Piano di Comunicazione con dettagliato piano di spesa e distribuzione delle risorse che si intendono mettere a disposizione su un arco temporale pari ad almeno anni dieci. f) Che preliminarmente .all'inizio dei lavori siano realizzati sull'intera area individuata per la centrale, nonche' lungo il percorso dell'elettrodotto e del metanodotto di progetto (con una congrua fascia di rispetto) delle indagini geofisiche mediante l'associazione di magnetometria, elettroresistivita' e georadar. g) Che siano realizzati scavi archeologici preliminari sull'area interessata dal sedime della centrale a farsi, nonche' degli altri volumi e di ogni altra opera accessoria in regime di assistenza scientifica. f) Che gli scavi relativi all'elettrodotto e al metanodotto a farsi siano eseguiti a cavo aperto e in regime di assistenza scientifica. g) Che tutte le ulteriori opere di scavo e/o movimentazione terra avvengano in regime di assistenza scientifica. h) Che la Societa' committente l'opera apporti al progetto tutte le modifiche connesse all' eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche al fine della migliore tutela e della loro valorizzazione, ovvero provveda a proprie spese al recupero, al trasporto, al restauro, alla documentazione e alla divulgazione, nonche' alla valorizzazione dei reperti mobili, nonche' degli immobili, che dovessero ritrovarsi secondo le ulteriori prescrizioni che questa Soprintendenza si riserva di dettare. - Per tutte le attivita' di indagine scavo e controllo dei lavori indicate dalla lett. d) ad h), si prescrive l'assistenza archeologica da parte di ditta accreditata presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento. - La Direzione scientifica delle indagini, cosi' come il coordinamento delle attivita' di mitigazione, restano affidati per quanto di competenza al Funzionario responsabile dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Teano. Al termine delle attivita' e delle indagini preliminari, acquisita tutta la documentazione prodotta la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento esprimera' il proprio definitivo parere. - i) che venga prodotta formale rinuncia al Decreto prot. n. DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008, gia' rilasciato per l'impianto da 400 MWe alla Ecofuture S.p.A., nonche' al relativo procedimento autorizzativo avviato presso le competenti Amministrazioni. (prescrizione assorbita dall'art 6 del presente decreto N°55/02/2011) 13 Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a) Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite. (ottemperata: vedi nota n. DVA-2010-0019403 del 03/08/2010 e le relative prescrizioni riportate nel seguito). b) L'avvio dei lavori di realizzazione della centrale potra' avvenire solo a seguito della formale rinuncia all'autorizzazione del progetto di centrale da 400 MWe, di cui decreto di Compatibilita' Ambientale n. DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008, della Societa' controllata Ecofuture S.r.l.. (prescrizione assorbita dall'art 6 del presente decreto N°55/02/2011) ART. 2 MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO 1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attivita' di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli. 2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto. 3. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, alla ASL territorialmente competente e alla Regione Campania, ai fini della messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso i medesimi uffici utilizzati per l'accesso relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale. (Correzione introdotta dal parere della Commissione VIA/VAS n. 497 del 05/08/2010, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n. DVA-2010-0026415 del 03/11/2010 - Allegato n° 2 del resoconto verbale della riunione del 2/03/2011) ART. 3 TARIFFE 1. Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa di cui all'articolo 33, comma 4, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. secondo i tempi, le modalita' e gli importi definiti dall'articolo 5, comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli. 2. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalita' e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale 24 aprile 2008. ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto. 2. Il Gestore resta altresi' responsabile della conformita' di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto. 3. Il presente provvedimento e' comunicato alla Societa' EDISON S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Presenzano, all'ARPA Campania nonche' al Ministero dello Sviluppo Economico. La Regione Campania provvede a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. 4. la societa' provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e trasmette copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge 24.11.2000, n. 340. 5. La Societa' Edison S.p.A. trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340. 6. Il progetto di cui al presente provvedimento e' realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della societa', la procedura di VIA viene reiterata. 7. Il presente decreto e' reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e della Regione Molise sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8. A norma dell'articolo 16, comma 2 , del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione da parte del prefetto di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto. 9. Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 11 e al comma 13, ove non diversamente indicato, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in collaborazione con il sistema agenziale; alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 12 provvede il Ministero per i beni e le attivita' culturali. - Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali e contenute nella nota n. DVA-2010-0019403 del 03/08/2010 (allegato n° 4 del resoconto verbale della riunione del 02/03/2011), conseguente all'ottemperanza della sopra riportata prescrizione dettata all'ART. 1 comma 13, lettera a), del decreto n. DSA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009: - A valle del rilascio dell'Autorizzazione Unica e' prescritta una fase di approfondimento degli interventi proposti dalla Edison S.p.A., nel corso della quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedera', eventualmente, ad indicare un'eventuale modulazione degli interventi stessi al fine di consentire alla Edison S.p.A. la stesura di un progetto esecutivo degli stessi che sara' anch'esso sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Ambiente. - E' indispensabile che la Edison S.p.A., prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, trasmetta al Ministero dell'Ambiente una relazione tecnica di dettaglio sugli interventi realizzati che dovranno essere in linea con quanto previsto nel progetto esecutivo di cui sopra. - Prescrizioni formulate dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio n. M_D.ABA001.14 aprile 2009.19318 (allegato n° 5 del resoconto verbale della riunione del 02/03/2011): Per cio' che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000. - Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno con nota n. 0016712 del 24/11/2010 e contenute nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta n. 7522 del 27/07/2009 (allegato n° 10 del resoconto verbale della riunione del 02/03/2011): - 1. Gli impianti idrici antincendio devono essere realizzati in conformita' alla norma UNI EN 12845; 2. La determinazione dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture deve essere effettuata in conformita' al D.M. 16/02/2007; 3. Il gruppo elettrogeno deve essere conforme al D.M. 22/10/2007; 4. Per quanto non espressamente previsto nella documentazione presentata, dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia. A lavori ultimati, dovra' essere richiesto il sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzioni Incendi necessario per l'esercizio delle attivita' ai sensi della Legge 139/2006 e DPR 37/98, salvo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 37/98. Detta istanza dovra' essere corredata dalle dichiarazioni e certificazioni di cui all'allegato 2 del DM 4/5/1998 atte a comprovare che la struttura, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati o posti in opera in conformita' alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. La modulistica per le certificazioni potra' essere prelevata dal sito www.vigilfuoco.it. - Prescrizioni formulate dall'Autorita' di Bacino de Fiumi Liri-Garigliano e contenute nella nota n. 10890 del 20/12/2010 (allegato n° 11 del resoconto verbale della riunione del 02/03/2011): - Si prescrive di dimensionare l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia di risorse idriche (D.Lgs 152/06 e s.m.i.). A tal fine, in merito alla definizione dei volumi e delle portate delle acque meteoriche da avviare al trattamento (acque di prima pioggia), si ritiene utile suggerire di adottare quanto gia' normato in altre regioni (cfr. ad esempio il P.T.A. della Regione Lombardia o dell'Emilia Romagna), correlando i volumi idrici a durate ed altezze specifiche di pioggia, in quanto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania non ha provveduto a fornire indicazioni specifiche sulle modalita' di calcolo delle acque di prima pioggia. Infine si ricorda che: a) lo scarico deve essere autorizzato dalla competente Amministrazione Provinciale; b) 1'autorizzazione alla trivellazione di pozzi e la concessione a derivare da falda devono essere rilasciate con specifico provvedimento dalla competente Amministrazione Provinciale, previo parere di competenza della scrivente Autorita' di Bacino, in merito alla compatibilita' del prelievo stesso con le previsioni di bilancio idrico ed idrogeologico. - Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica: 1. La Edison S.p.A. e' tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sara' emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; 2. La Edison S.p.A. e' tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1. IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI DVIA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009 ... - omissis - VISTA la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale presentata in data 18.12.2008, dalla Societa' Edison S.p.A.ai sensi del D.Lgs 152/2006 come corretto ed integrato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n.4 relativa al progetto di Centrale termoelettrica alimentata a gas naturale, di potenza elettrica di circa 850 MW, localizzata in Comune di Presenzano (CE)e relative opere connesse; VISTO... - omissis - PRESO ATTO che in data 10.06.2009 la Societa' Edison Spa ha trasmesso integrazioni volontarie dello studio d'impatto ambientale comprensive di ottimizzazioni progettuali non sostanziali che hanno comportato un ridimensionamento della potenza elettrica da 850 MW a 810 MW; ....- omissis - PRESO ATTO che per le zone speciali di conservazione tutelate al livello comunitario localizzate in un raggio di 10 km dal sito di progetto (...- omissis-) e' stata effettuata una Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. No 120 del 12.03.2003, e' stato valutato 2che la realizzazione della centrale non comportera' incidenze significative sulle aree PSIC situate in area vasta"; ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto ambientale VIA-VAS n.335 del 29 luglio 2009, coordinato con le risultanze istruttorie della commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata, di cui al parere espresso in data 22 luglio 2009 e le cui prescrizioni sono state recepite nel quadro prescrittivo del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale VIA-VAS; che pertanto il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, cosi' coordinato, viene allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante; ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. DG/PBAAC/34.19.04/6530/2009 del 15.10.2009 del Ministero dei Beni Culturali che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante; ... - omissis - DECRETA La compatibilita' ambientale e la autorizzazione al successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla Societa' Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, concernente la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 850 MWe relative opere connesse localizzato nel comune di Presenzano (CE), a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni e disposizioni:..... - omissis - Roma, li' 14 dicembre 2009 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: Stefania Prestigiacomo Il testo integrale del DEC V.I.A.-A.I.A. e' consultabile presso il sito: http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/ & m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale__VIA_.html_Decreti_VIA_a.html_Tab ella_Anni_2010_2007.html Edison S.p.A. - Il procuratore speciale ing. Natalino Remartini T11ADA11760