EDISON S.P.A.

(GU Parte Seconda n.91 del 9-8-2011)

 
               Pubblicazione del provvedimento finale 
 

  La societa' Edison S.p.A. Foro  Buonaparte  31,  20121  Milano,  ai
sensi e per gli effetti dell'art.14  ter,  comma  10  della  legge  7
agosto 1990 n.241 integrata dalla legge 24 novembre 2000, n.340 
 
                             rende noto 
 
  Che in data 14/07/2011 Il Ministero delle  Sviluppo  Economico,  ha
emesso il decreto numero 55/02/2011 di autorizzazione, ai sensi della
legge  9  Aprile  2002  n.55,  alla  realizzazione  di  una  centrale
termoelettrica a ciclo combinato da circa 810 MWe ed opere  connesse,
da realizzarsi nel territorio del comune di Presenzano (CE). 
  Eventuali  informazioni   e   chiarimenti   in   merito   a   detto
provvedimento potranno essere richiesti alla scrivente Edison  S.p.A.
ed al Ministero dello Sviluppo Economico Divisione  II  -  Produzione
Elettrica. 
  Si riporta il citato decreto 55/02/2011. 
 
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                     DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA 
 
 
DIREZIONE GENERALE PER l'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE  RINNOVABILI  E
                       L'EFFICIENZA ENERGETICA 
 
  Il Direttore Generale 
  VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed  in
particolare  l'articolo  6,  commi  da  2  a  9,  che  prevede,   per
determinate  categorie  di  opere,  la  pronuncia  di  compatibilita'
ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto  con  il
Ministro per i Beni Culturali e Ambientali; 
  VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le  norme  tecniche
per  la  redazione  degli  studi  di  impatto  ambientale  e  per  la
formulazione della pronuncia di compatibilita' ambientale; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.,  concernente  norme
in materia di procedimenti amministrativi, in particolare  l'articolo
2, comma 1, e l'articolo 14-ter, comma 6-bis; 
  VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in  materia  di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  VISTO il decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  concernente
l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e,  in  particolare,
l'art.  6,  comma  9  che  riconosce  questa  Amministrazione   quale
autorita' espropriante; 
  VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n.  7,  concernente  misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema  elettrico  nazionale,
convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e  s.m.i.,
ed in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti  di  energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW  termici,  nonche'  le  opere
connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili  all'esercizio  degli
stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad  una
autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni
ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti; 
  VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003,  n.  25,  convertito
con modificazioni in legge  17  aprile  2003,  n.  83  e  il  decreto
legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito  con  modificazioni  in
legge 27 ottobre 2003, n. 290 con  i  quali  e'  stata  stabilizzata,
modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55; 
  VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare  l'art.
23, comma 5, lettere a) e lettera b), con il quale vengono  precisate
le  definizioni,  rispettivamente,  di  "messa  in  esercizio"  e  di
"entrata in esercizio"  di  un  impianto  di  produzione  di  energia
elettrica; 
  VISTO il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  s.m.i.
recante norme in materia ambientale; 
  VISTO  il  decreto  interministeriale   del   18   settembre   2006
concernente la regolamentazione delle  modalita'  di  versamento  del
contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della  legge  23  agosto
2004, n. 239; 
  VISTA la circolare  ministeriale  del  4  maggio  2007  concernente
chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma  110,  della
legge 23 agosto 2004, n. 239 - contributo dello 0.5 per mille per  le
attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per  l'energia
e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni,
volte  alla  realizzazione  e  alla  verifica  di   impianti   e   di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di
entita' superiore a 5 milioni di euro, per  le  relative  istruttorie
tecniche e amministrative; 
  VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: "Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia" che ha modificato ed integrato anche la  legge  9  aprile
2002, n. 55, introducendo, tra l'altro, la possibilita'  di  accedere
alla "proposta ministeriale di intesa"; 
  VISTA l'istanza che in data 18 dicembre 2008 la  Edison  S.p.A.  ha
presentato ai fini del rilascio, ai sensi della legge 9 aprile  2002,
n.  55,  dell'autorizzazione  alla  realizzazione  di  una   centrale
termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a circa 850  MWe  da
ubicarsi nel  territorio  del  Comune  di  Presenzano  (CE)  e  delle
relative opere connesse; 
  ATTESO che il Comune  di  Presenzano  (CE)  e'  confinante  con  la
Regione  Molise  e  che,  pertanto,  detta   Regione   partecipa   al
procedimento ai sensi della legge n. 55/2002; 
  CONSIDERATO che il procedimento e' stato regolarmente  avviato  nei
confronti di tutte le  Amministrazioni  competenti,  ai  sensi  della
citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo  Dicastero  del
12 gennaio 2009 n. 2369  e  che  la  prima  riunione  della  prevista
Conferenza di Servizi e' stata convocata per  il  giorno  22  gennaio
2009 e il relativo  resoconto  verbale,  comprese  le  note  ad  esso
allegate  considerate  parti  integranti  dello  stesso  nonche'   le
comunicazioni intervenute a valle della menzionata riunione, e' stato
trasmesso a tutte le amministrazioni interessate il 17 febbraio  2009
con nota n. 19203; 
  CONSIDERATO che, successivamente  alla  menzionata  prima  riunione
della Conferenza  di  Servizi,  visto  il  ruolo  sostanziale  svolto
dall'endo-procedimento attinente la Valutazione d'Impatto Ambientale,
il cui esito  positivo  costituisce  parte  integrante  e  condizione
necessaria del procedimento autorizzatorio, i lavori della Conferenza
di Servizi sono rimasti sospesi in attesa  delle  determinazioni  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
mentre l'istruttoria era  rimasta  ovviamente  in  corso,  anche  per
quanto concerne gli eventuali contributi che potevano pervenire dalle
altre Amministrazioni interessate; 
  CONSIDERATA, in particolare, la nota  n.  ASEE/Siti-NR-D43  del  14
settembre 2009 con cui la Edison S.p.A. ha chiesto di avvalersi della
facolta' prevista dall'art. 27, comma 32, della L. n.  99/2009  cioe'
dell'applicazione al procedimento in parola della  novella  normativa
concernente la proposta ministeriale di intesa introdotta nella L. n.
55/2002 dall'art. 27, comma 30, della citata L. n. 99/2009; 
  CONSIDERATO il decreto n. DSA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009  (DEC
V.I.A.-A.I.A.) con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali,  esprime  parere  favorevole,  nel  rispetto  di
prescrizioni,  in  merito  alla  compatibilita'  ambientale  e   alla
autorizzazione al successivo esercizio della centrale  termoelettrica
a ciclo combinato da 810 MWe e relative opere connesse,  da  ubicarsi
nel territorio del Comune di Presenzano (CE).  Parte  integrante  del
medesimo DEC V.I.A.-A.I.A. risultano  i  seguenti  pareri,  trasmessi
contestualmente allo stesso decreto: 
    - parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica  per
la Valutazione Ambientale VIA-VAS n. 335 del 29 luglio 2009; 
    -      parere      positivo       con       prescrizioni       n.
DG/PBAAC/S04/34.19.04/6530/2009 del 15 ottobre 2009 del Ministero per
i beni e le attivita' culturali; 
    - parere negativo della Regione Molise espresso con  DGR  n.  631
del 16/06/2009; 
    
  CONSIDERATO in  particolare  che,  dal  momento  che  l'istruttoria
condotta  dal  Ministero  dell'Ambiente  sull'iniziativa  in  oggetto
rientra nell'ambito della procedura unificata VIA/VAS  ai  sensi  del
comma 2 dell'art. 8 "Norme  di  organizzazione"  del  D.Lgs  152/2006
modificato  dal  D.Lgs  4/2008,  con  il  succitato   decreto   viene
contestualmente  rilasciata  l'Autorizzazione  Integrata   Ambientale
(A.I.A.) del progetto; 
  PRESO ATTO che, nell'ambito dalla procedura  di  V.I.A.-A.I.A.,  la
Edison S.p.A.  ha  trasmesso  integrazioni  volontarie  dello  studio
d'impatto ambientale comprensive di  ottimizzazioni  progettuali  non
sostanziali che hanno comportato un ridimensionamento  della  potenza
elettrica da 850 a 810 MW; 
  CONSIDERATO pertanto che, anche  in  base  a  quanto  emerso  dalla
procedura di V.I.A.-A.I.A., l'iniziativa  in  parola  consiste  nella
realizzazione di una centrale termoelettrica costituita da due moduli
a ciclo combinato della potenzialita' nominale complessiva  di  circa
810 MWe, costituito da due turbine a gas della potenzialita' di circa
280 MW, due caldaie a recupero, a circolazione naturale, una  turbina
a  vapore,  della  potenza  di  circa  270  MW  e   un   sistema   di
raffreddamento costituito da un condensatore ad aria; 
  CONSIDERATO che, per quanto attiene l'elettrodotto di  collegamento
alla rete elettrica nazionale (RTN), e' prevista la realizzazione  di
un elettrodotto a 380 kV, realizzato  completamente  in  cavo,  della
lunghezza complessiva di 2,43 km, che colleghera'  la  centrale  alla
RTN presso la stazione TERNA a 380 kV esistente, ubicata in adiacenza
alla centrale idroelettrica ENEL di Presenzano; 
  CONSIDERATO che, per quanto  attiene  l'approvvigionamento  di  gas
naturale, il progetto prevede la realizzazione di un  metanodotto  di
collegamento alla Rete dei Gasdotti di Snam Rete Gas della  lunghezza
complessiva di circa 2,63 km, comprensivo della stazione  di  misura,
collocata a circa 90 metri dalla connessione con il metanodotto della
Snam Rete Gas; 
  CONSIDERATO che quale infrastruttura  indispensabile  all'esercizio
dell'impianto e' prevista la  realizzazione  di  una  condotta  acque
della lunghezza complessiva di  0,77  km  che  restituira'  le  acque
meteoriche di seconda pioggia al Rio del Cattivo Tempo; 
  CONSIDERATO che, a seguito della trasmissione del succitato decreto
V.I.A-A.I.A., con nota n. 0002613 del 11/01/2010 questo Ministero  ha
provveduto a comunicare alla Edison S.p.A.  e  ai  partecipanti  alla
Conferenza di Servizi gli adempimenti propedeutici  alla  conclusione
del procedimento autorizzativo nonche'  i  necessari  chiarimenti  in
merito allo stesso decreto V.I.A.-A.I.A.; 
  CONSIDERATO in particolare che l'attivita' istruttoria attivata con
la suddetta nota ha riguardato: 
    -  lo  svolgimento,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.   327/2001,   del
procedimento  relativo  all'apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio ed alla costituzione di servitu' sulle aree interessate
dall'iniziativa in parola; 
    - l'acquisizione di chiarimenti in merito ad alcune  prescrizioni
contenute nel  decreto  V.I.A.-A.I.A.  nonche'  adempimenti  connessi
all'ottemperanza della prescrizione n. 13.a relativa al PM10; 
    - l'attivazione degli adempimenti eventualmente necessari ai fini
del rilascio del parere di competenza da parte delle  Amministrazioni
facenti parte della Conferenza dei servizi; 
  CONSIDERATO che, in merito al procedimento relativo di  apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio, risulta che: 
    - l'avviso al pubblico e' stato  affisso  al  Albo  Pretorio  del
Comune di Presenzano dal 13 settembre 2010 al 2 ottobre  2010,  cosi'
come attestato dallo stesso Comune di Presenzano con nota n. 6258 del
11 novembre 2011; 
    - la Edison S.p.A. ha depositato presso il Comune  di  Presenzano
la  documentazione  tecnica  cosi'  come  descritta  nell'avviso   al
pubblico nonche' ha comunicato che il 13 settembre 2010  e'  avvenuta
la pubblicazione del medesimo avviso sul BUR della Regione  Campania,
sul sito web della medesima Regione nonche' sui quotidiani  "Il  Sole
24 Ore" e "Il Mattino - Caserta"; 
    - presso questo Ministero non sono pervenute osservazioni; 
  CONSIDERATO inoltre che, in  merito  al  suddetto  procedimento  di
apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio,   sono   stati
interessati direttamente alcuni Enti e  Societa'  coinvolti  in  tale
procedimento di apposizione del vincolo e che potevano  eventualmente
necessitare di valutazioni tecniche di dettaglio  in  relazione  alla
particolarita'  delle  interferenze.  In  particolare,   sono   stati
acquisiti  i  pareri  favorevoli,   nel   rispetto   di   indicazioni
specifiche,  dell'Enel  Produzione  S.p.A.  (nota  n.   0047652   del
18/11/2010), dell'Anas S.p.A. (nota n. CNA-0045867-P del 17/11/2010),
dell'Agenzia del  Demanio-Campania  (nota  n.  2010/9895/FACM/BD  del
29/06/2010), del Settore Provinciale  del  Genio  Civile  di  Caserta
(nota n. 0885593 del 05/11/2010), del Ministero delle  Infrastrutture
e dei Trasporti-Direzione generale per le dighe e  le  infrastrutture
idriche  ed  elettriche-Ufficio  di  Napoli   (nota   n.   1561   del
15/11/2010), della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nota n. 2529 del
24/12/2010) e del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano  (nota  n.
17 del 05/01/2011); 
  CONSIDERATO che,  in  merito  ai  chiarimenti  richiesti  circa  le
prescrizioni del decreto V.I.A.-A.I.A. nonche'  agli  adempimenti  ad
esse connessi, prima della riunione conclusiva  della  Conferenza  di
Servizi sono state acquisite agli atti del procedimento  le  seguenti
note: 
    - la nota n. DVA-2010-0026415 del 03/11/2010 con cui la Direzione
generale del Ministero dell'Ambiente ha  trasmesso  il  parere  della
Commissione Tecnica VIA/VAS  n.  497  del  05/08/2010  concernente  i
chiarimenti richiesti in merito ad alcune prescrizioni contenute  nel
decreto V.I.A.; 
    - la nota n. DVA-2010-0027330 del 11/11/2010 con cui il Ministero
dell'Ambiente ha comunicato che il parere della Commissione  IPPC  e'
stato reso disponibile all'indirizzo  www.minambiente.it,  unitamente
agli altri allegati del decreto V.I.A.-A.I.A.; 
    - la nota n. DVA-2010-0019403 del 03/08/2010 con cui il Ministero
dell'Ambiente comunica che, in  considerazione  della  documentazione
tecnica predisposta dalla Edison  S.p.A.  nonche'  delle  valutazioni
condotte  dall'ISPRA,  la  prescrizione  n.  13.a   debba   ritenersi
ottemperata, nel rispetto di specifiche prescrizioni; 
  CONSIDERATE  le  risultanze   della   riunione   conclusiva   della
Conferenza  di  Servizi  svoltasi  il  2  marzo   2011,   formalmente
comunicate a tutte  le  Amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento
attraverso la trasmissione, avvenuta l'8 aprile  2011,  del  relativo
resoconto  verbale  consolidato  e  delle  note  ad  esso   allegate,
considerate parti integranti dello stesso; 
  CONSIDERATO  che,  in  occasione  della  succitata   riunione,   la
Conferenza di Servizi  ha  concluso  per  l'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitu' sulle  aree
interessate dalle opere connesse della centrale in parola,  ai  sensi
di quanto disposto dal citato D.P.R. n. 327/2001. Tale  procedura  si
perfeziona con l'adozione del presente provvedimento; 
  CONSIDERATO che, in occasione della succitata riunione  conclusiva,
sono state acquisite le seguenti posizioni in  merito  all'iniziativa
da parte delle Amministrazioni intervenute: 
    - Parere favorevole del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare; 
    - Parere favorevole del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, formalizzato con la nota n. 7068 del 01/03/2011 depositata
agli atti della riunione; 
    -   Parere    favorevole    del    Ministero    dello    sviluppo
economico-Comunicazioni; 
    - Parere favorevole dell'ISPRA; 
    - Parere favorevole di Terna S.p.A.; 
    - Parere favorevole del Settore  regolazione  dei  mercati  della
Regione Campania, formalizzato con la nota n. 0052263 del  24/01/2011
depositata agli atti della riunione. In particolare, in tale nota  il
citato Settore  rappresenta  le  proprie  risultanze  istruttorie  al
Presidente della Giunta  regionale  della  Campania  e  conclude  che
"NULLA OSTA all'intesa, per quanto di competenza,  a  condizione  che
l'autorizzazione sostituisca la precedente rilasciata per la centrale
di Orta di Atella."; 
    - Parere contrario della Provincia di Caserta,  formalizzato  con
la nota n. 23144 del 01/03/2011 depositata agli atti della riunione; 
    - Parere contrario del Comune di Presenzano; 
  CONSIDERATO  che,  in  occasione  della  succitata   riunione,   la
Conferenza  di  Servizi  ha  provveduto  a  valutare   le   posizioni
rappresentate dal Comune di Presenzano e dalla Provincia di  Caserta,
dando contezza delle  motivazioni  che  permettevano  il  superamento
della loro posizione contraria, cosi' come formalizzato nel resoconto
verbale della riunione stessa; 
  CONSIDERATO che,  in  relazione  alle  risultanze  della  succitata
riunione, ai pareri espressi e  alle  valutazioni  condivise  nonche'
alle  posizioni  prevalenti  emerse,   tenuto   conto   dell'avvenuta
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,  questo  Ministero
ha concluso positivamente l'istruttoria procedimentale e ha  proposto
alla Regione Campania l'adozione di un atto deliberante riportante la
favorevole Intesa alla realizzazione dell'iniziativa  in  parola,  ai
fini della conclusione del relativo procedimento; 
  VISTA la D.G.R. n. 251 del 31/05/2011 della  Giunta  della  Regione
Campania con cui si  rilascia,  ai  sensi  della  legge  n.  55/2002,
l'intesa regionale favorevole  all'iniziativa  oggetto  del  presente
provvedimento; 
  CONSIDERATI,   inoltre,   i   seguenti   pareri   espressi    dalle
Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di  Servizi  e
formalizzati in note acquisite agli atti del procedimento: 
    -  nota  n.  19318   del   14/04/2009   con   cui   l'Aeronautica
militare-Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea ha rilasciato, per  gli
aspetti demaniali di competenza, nulla  osta  alle  realizzazioni  in
parola, nel rispetto di indicazioni; 
    - nota n. 0031407/AOC/DIRGEN del 13/05/2009 con cui l'ENAC S.p.A.
ha rilasciato, per quanto di competenza, il proprio nulla osta; 
    - nota n. 1453 del 24/06/2009 con cui Snam Rete Gas ha comunicato
che  non  sussiste  alcuna  interferenza  tra  la  propria  rete   di
metanodotti e gli interventi in oggetto; 
    - nota n. IT/NA/IE/2009/6/BRC/13591  del  1/10/2010  con  cui  il
Dipartimento  delle  Comunicazioni-Ispettorato   territoriale   della
Campania ha comunicato il proprio parere favorevole alla  costruzione
e all'esercizio delle opere  elettriche  connesse  alla  centrale  in
oggetto; 
    - note n. 5540 del 08/11/2010 e n.  0272  del  25/01/2011con  cui
l'U.N.M.I.G. di Napoli  ha  comunicato  il  proprio  nulla  osta  nel
rispetto di alcune indicazioni; 
    -  nota  n.  0016712  del  24/11/2010  con   cui   il   Ministero
dell'Interno ha espresso, ai soli fini antincendi, parere  favorevole
condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dal  Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta con la nota n.  7522  del
27/07/2009; 
    - nota n. 10890 del 20/12/2010 con cui l'Autorita' di  Bacino  de
Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha espresso, per i soli  aspetti  di
competenza, parere favorevole  in  merito  alla  realizzazione  della
centrale in oggetto e relative opere connesse nonche' in merito  alla
posa in opera di una condotta di scarico ed autorizzazione dei lavori
ai sensi del R.D. 523/904, nel rispetto di alcune indicazioni; 
    - nota n. 17796 del 17/12/2010 con cui Terna S.p.A. ha comunicato
che la documentazione progettuale presentata risulta rispondente alla
soluzione di connessione e agli standard RTN; 
    - note n. 1021686 del 22/12/2010 e n. 0165925 del 02/03/2011  con
cui la Protezione civile-Regione Campania ha comunicato il parere  di
competenza; 
    - nota n.  54690  del  28/02/2011  con  cui  l'ENAV  S.p.A.,  nel
ricordare le modalita' procedimentali seguite per  l'espressione  del
parere di competenza,  richiama  il  parere  gia'  espresso  all'ENAC
S.p.A. con nota n. 52842 del 11/03/2009; 
    - nota n. 2455 del 01/03/2011 con cui il Comando provinciale  dei
Vigili del Fuoco di Caserta richiama il parere favorevole  rilasciato
con nota n. 7522 del 27/07/2009. 
  VISTA la lettera del 08/06/2011 n. ASEE/Siti-NR/PU-1161 con cui  la
Edison S.p.A. ha fornito una stima sulla tempistica  necessaria  alla
realizzazione del progetto; 
  CONSIDERATO che durante lo svolgimento del  procedimento  e'  stata
evidenziata l'esigenza di definire la posizione della societa' Edison
S.p.A. relativamente all'altra centrale termoelettrica autorizzata da
realizzarsi nel territorio del Comune di Orta di Atella (CE), nonche'
la  posizione  della  societa'  Ecofuture  Srl  nei   confronti   del
procedimento finalizzato alla realizzazione  di  una  centrale  della
potenza di 400 MWe nel Comune di Presenzano (CE), nella  stessa  area
in cui ricade il progetto in argomento; 
  PRESO ATTO che il citato  progetto  di  Orta  di  Atella  e'  stato
autorizzato alla SITEL S.p.A. con decreto  n.  012/2002  in  data  29
luglio 2002, successivamente volturato ad Edison S.p.A.  con  decreto
n. 003/2004 VL del 13/01/2004; 
  PRESO ATTO che il citato procedimento attivato da Ecofuture Srl  ha
gia' ottenuto, tra l'altro, il parere  di  compatibilita'  ambientale
rilasciato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con  il  Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'   culturali   con   provvedimento   n.
DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008; 
  PRESO ATTO della volonta' espressa  sia  dalla  Edison  S.p.A.  che
della Ecofuture Srl di favorire  la  realizzazione  dell'impianto  di
Presenzano da 810 MWe, a scapito di quelli di Orta  di  Atella  e  di
Presenzano da 400 MWe, cosi' come emerge dagli atti d'ufficio; 
  PRESO ATTO che il decreto n.  DSA-DEC-2009-0001885  del  14/12/2009
prescrive a pagina 28 e a pagina 29 che: "12.i)  che  venga  prodotta
formale  rinuncia  al  Decreto  prot.  n.  DSA-DEC-2008-0000967   del
29/09/2008, gia' rilasciato per l'impianto da 400 MWe alla  Ecofuture
S.p.A., nonche' al relativo procedimento autorizzativo avviato presso
le  competenti  Amministrazioni"  e  "13.b)  L'avvio  dei  lavori  di
realizzazione della centrale potra' avvenire  solo  a  seguito  della
formale rinuncia all'autorizzazione del progetto di centrale  da  400
MWe,  di   cui   al   decreto   di   Compatibilita'   Ambientale   n.
DSA-DEC-2008-0000967  del  29/09/2008,  della  Societa'   controllata
Ecofuture S.r.l."; 
  CONSIDERATO che, allo scopo di definire e condividere le  modalita'
attuative delle prescrizioni relative all'impianto di  Presenzano  da
400 MWe della Ecofuture Srl e all'impianto di Orta di Atella,  tenuto
conto delle necessita' manifestate dalle Amministrazioni  intervenute
in conferenza di servizi in merito,  questo  Ministero  con  nota  n.
14084 del  30/06/2011  ha  sottoposto  all'attenzione  del  Ministero
dell'Ambiente, del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,
della Regione Campania, della Edison S.p.A. e della Ecofuture Srl una
proposta di dispositivo da inserire nell'articolato del provvedimento
di autorizzazione; 
  CONSIDERATO che il dispositivo proposto consiste  nel  chiedere  la
rinuncia alle citate iniziative di Presenzano da 400 MWe e di Orta di
Atella da parte rispettivamente della Ecofuture Srl  e  della  Edison
S.p.A., da effettuarsi per  entrambe  prima  dell'inizio  dei  lavori
della centrale autorizzata con il presente decreto,  e  comunque  non
oltre un mese dalla data di intervenuta inoppugnabilita' del presente
provvedimento,   a   seguito   di   eventuali   ricorsi    in    sede
giurisdizionale; 
  VISTE le note n. ASEE/Siti-NR/PU-1338 del 01/07/2011  della  Edison
S.p.A., n. ASEE/Siti-NR/  del  01/07/2011  della  Ecofuture  Srl,  n.
0525054 del 05/07/2011 della Regione  Campania,  n.  DVA-2011-0016725
del  11/07/2011  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e n. DGPBAAC/34.10.04/22514 del 11/07/2011  del
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  con  cui  e'  stato
comunicato l'assenso al succitato dispositivo; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge  n.
241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione,  ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita', alla tutela  paesaggistico-territoriale  e  alla  tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di  V.I.A.,  V.A.S.  e
A.I.A, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della  Conferenza,
non abbia espresso definitivamente la  volonta'  dell'Amministrazione
rappresentata; 
  CONSIDERATA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata
dall'ufficio istruttore  in  data  12  luglio  2011,  con  la  quale,
valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto
conto delle posizioni favorevoli espresse  in  tale  sede,  visto  il
positivo giudizio di compatibilita' ambientale e  acquisita  l'intesa
della Regione Campania, e' adottata la determinazione favorevole; 
  RITENUTO opportuno  apporre  specifiche  prescrizioni  inerenti  la
realizzazione dell'opera autorizzata, tra le quali quelle dettate nel
corso del procedimento; 
  CONSIDERATO che  la  verifica  di  ottemperanza  alle  prescrizioni
compete alle stesse Amministrazioni che hanno apposto le prescrizioni
nel  corso  del  procedimento,  se  non  diversamente  previsto.   Il
proponente,  pertanto,  potra'  interfacciarsi  con   le   competenti
Amministrazioni per tutti  gli  adempimenti  inerenti  l'ottemperanza
delle menzionate prescrizioni, anche per quanto riguarda le eventuali
modifiche,  le  modalita'  attuative  e  l'identificazione  dei  vari
momenti temporali cui riferire le prescrizioni medesime, qualora  gli
stessi non risultino univocamente determinati; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  n.
55/2002, l'esito positivo della V.I.A. costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi
del  medesimo  comma,  l'autorizzazione  unica   ministeriale   viene
rilasciata d'intesa con la Regione interessata; 
  CONSIDERATA  la  qualificazione   giuridica   "forte"   dell'intesa
richiesta  alla  Regione,  sancita   dalla   sentenza   della   Corte
Costituzionale n. 6 del 2004; 
  CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente  autorizzazione  e'
da intendersi a tutti gli effetti quale "opera  privata  di  pubblica
utilita'", essendo tutti i relativi costi di  realizzazione  imputati
solo ed esclusivamente al soggetto proponente; 
  CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata  ai  sensi  della
legge n. 55/2002 sostituisce autorizzazioni, concessioni ed  atti  di
assenso comunque  denominati  riferiti  alla  fase  di  realizzazione
dell'opera,  non  potendosi   ricomprendere   nel   predetto   titolo
abilitativo anche quelle ulteriori  fasi  di  verifica  e  controllo,
previste dalla normativa vigente, che intervengono ad  infrastruttura
energetica completata; 
  RITENUTO,  pertanto,  favorevolmente   concluso   il   procedimento
amministrativo e, quindi,  di  poter  adottare  il  provvedimento  di
autorizzazione; 
 
                            D E C R E T A 
 
 
                               Art. 1 
 
  Richiamato  integralmente   quanto   esposto   in   premessa,   che
costituisce parte integrante del presente  provvedimento,  la  Edison
S.p.A.,  con  sede  in  Milano,  Foro  Buonaparte,  31,  cod.   fisc.
06722600019, e' autorizzata, ai sensi della legge  n.  55/2002,  alla
realizzazione, nel territorio del Comune di Presenzano (CE),  di  una
centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a  gas  naturale
caratterizzata da una potenza termica di circa 1428 MW e una  potenza
elettrica pari a circa  810  MW,  e  delle  relative  opere  connesse
indispensabili all'esercizio della centrale medesima. 
  In particolare, per quanto attiene l'elettrodotto  di  collegamento
alla rete elettrica nazionale, e' prevista  la  realizzazione  di  un
elettrodotto a  380  kV,  realizzato  completamente  in  cavo,  della
lunghezza complessiva di 2,43 km, che colleghera'  la  centrale  alla
RTN presso la stazione TERNA a 380 kV esistente, ubicata in adiacenza
alla centrale idroelettrica ENEL di Presenzano. 
  Per quanto attiene l'approvvigionamento  di  gas  naturale,  verra'
realizzato un metanodotto di collegamento alla Rete dei  Gasdotti  di
Snam  Rete  Gas  della  lunghezza  complessiva  di  circa  2,63   km,
comprensivo della stazione di misura,  collocata  a  circa  90  metri
dalla connessione con il metanodotto della Snam Rete Gas. 
  E' inoltre prevista la realizzazione di una  condotta  acque  della
lunghezza complessiva di 0,77 km che restituira' le acque  meteoriche
di seconda pioggia al Rio del Cattivo Tempo. 
 
                               Art. 2 
 
  I lavori di realizzazione  delle  opere  autorizzate  hanno  inizio
entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge  27  ottobre
2003, n. 290; l'impianto deve essere messo  in  esercizio,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006,  entro  33
mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori. 
  La societa' deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio lavori
nonche'  della  messa  in  esercizio  al  Ministero  dello   Sviluppo
Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, al Ministero per i Beni  e  le  Attivita'  Culturali  e  al
Ministero della Salute nonche' alla Regione Campania, alla  Provincia
di Caserta, al Comune di Presenzano, all'ISPRA e alla  Terna  S.p.A.,
dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di  cui
al successivo  art.  4,  comma  1,  propedeutiche  a  ciascuna  delle
menzionate fasi. 
  Le succitate comunicazioni devono essere inviate anche a  tutte  le
altre  Amministrazioni  e/o  Enti  eventualmente  interessati   dalla
verifica d'ottemperanza alle prescrizioni  propedeutiche  a  ciascuna
delle menzionate fasi. 
  Eventuali variazioni del programma, a fronte  di  motivati  ritardi
realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico
- Dipartimento per  l'energia  -  Direzione  generale  per  l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. 
  La realizzazione delle opere oggetto del  presente  decreto  dovra'
avvenire in conformita' al progetto approvato, quale risultante dalla
procedura di Valutazione  d'Impatto  Ambientale  e  dal  procedimento
istruttorio condotto in Conferenza di Servizi. 
  Qualora si rendessero necessarie modifiche al  progetto  approvato,
anche in corso d'opera, la societa' Edison S.p.A.  dovra'  presentare
apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare  al  fine  di
attivare la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilita'
a V.I.A.. 
 
                               Art. 3 
 
  La Edison S.p.A. e', altresi', autorizzata a promuovere,  ai  sensi
del D.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327  e  s.m.i.,  i  provvedimenti  per
l'occupazione d'urgenza delle aree, anche  provvisionali,  in  quanto
necessarie  per  l'insediamento   dei   cantieri,   occorrenti   alla
realizzazione delle opere connesse di cui al precedente art.  1  che,
ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere  di
pubblica utilita'. 
  L'eventuale emanazione del  decreto  di  esproprio  delle  suddette
aree,  individuate  dagli  elaborati  tecnici  depositati   ai   fini
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio   e   alla
costituzione di servitu', deve avvenire entro 5 anni  dalla  data  in
cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi  e  per  gli
effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del citato D.P.R. n.
327/2001. 
 
                               Art. 4 
 
  La Edison S.p.A. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni a  carico
del  proponente  riportate  in  Allegato,  formulate  nel  corso  del
procedimento dalle  Amministrazioni  interessate  le  quali,  se  non
diversamente ed esplicitamente disposto, sono  tenute  alla  verifica
diretta  del  loro  esatto  adempimento  nonche'  a   provvedere   ai
conseguenti controlli. 
  Restano  comunque  ferme  tutte  le   prescrizioni,   qualora   non
ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta,  pareri  e
atti di  assenso  comunque  denominati  acquisiti  nell'ambito  della
Conferenza  di  Servizi  e  dettate  delle  Amministrazioni,  Enti  e
soggetti interessati,  rispettivamente  competenti,  cui  attiene  la
rispettiva verifica di ottemperanza. 
  Gli esiti finali della verifica  di  ottemperanza  dovranno  essere
comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento
per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie
rinnovabili e l'efficienza energetica. 
  A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle
verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni,  allo  scadere
di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi  30  giorni,
la  societa'  Edison  S.p.A.  deve  trasmettere  al  Ministero  dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione  generale
per  l'energia  nucleare,  le  energie  rinnovabili  e   l'efficienza
energetica nonche' al Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare,  al  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attivita'
Culturali, al Ministero della Salute,  alla  Regione  Campania,  alla
Provincia di Caserta, al Comune di Presenzano, all'ISPRA e alla Terna
S.p.A. un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei  lavori  di
realizzazione dell'impianto nonche' dell'ottemperanza alle menzionate
prescrizioni, nel formato  approvato  da  questa  medesima  Direzione
generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 
  Il menzionato rapporto semestrale deve essere inviato anche a tutte
le altre Amministrazioni e/o  Enti  eventualmente  interessati  dalla
verifica d'ottemperanza alle prescrizioni. 
  Relativamente agli aspetti ambientali  la  societa'  Edison  S.p.A.
deve attenersi, tra l'altro, a quanto disposto con il successivo art.
5. 
 
                               Art. 5 
 
  La societa' Edison S.p.A. e'  comunque  tenuta  al  rispetto  delle
prescrizioni   fissate   dall'Autorizzazione   Integrata   Ambientale
(A.I.A.),  contenuta  nel   decreto   n.   DSA-DEC-2009-0001885   del
14/12/2009, relativamente alle fasi d'esercizio - inteso come periodo
decorrente dalla messa in esercizio di cui all'art. 2 - dell'impianto
autorizzato con il presente provvedimento. 
  Successivamente alla messa in esercizio dell'impianto  la  societa'
Edison S.p.A. e' tenuta comunque  a  comunicare  anche  al  Ministero
dello Sviluppo  Economico  la  data  prevista  (in  conformita'  alle
tempistiche fissate nell'A.I.A. ai sensi dell'art. 269, comma 6,  del
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.)  per  la  messa  a  regime  dell'impianto
nonche' i dati relativi  alle  emissioni  effettuate  in  un  periodo
continuativo di marcia controllata di durata non  inferiore  a  dieci
giorni decorrenti dalla menzionata data di messa a regime. 
 
                               Art. 6 
 
  L'efficacia  del  presente  provvedimento  e'  subordinata,   senza
pregiudizio per qualsiasi altra disposizione, al rispetto in  maniera
congiunta di entrambe le condizioni indicate nel  presente  articolo,
rispettivamente a carico di Edison S.p.A. e di Ecofuture Srl, la  cui
verifica  di  ottemperanza  spetta  al   Ministero   dello   Sviluppo
Economico: 
    a) la Societa' Edison  S.p.A.  dovra'  trasmettere  al  Ministero
dello  Sviluppo   Economico   formale   rinuncia,   irrevocabile   ed
incondizionata,  all'autorizzazione  per   la   realizzazione   della
centrale di Orta di Atella (CE), rilasciata con decreto  n.  012/2002
in data 29 luglio 2002, e  a  tutti  gli  atti  ad  essa  inerenti  e
conseguenti; 
    b) la Societa' Ecofuture  Srl  dovra'  trasmettere  al  Ministero
dello  Sviluppo   Economico   formale   rinuncia,   irrevocabile   ed
incondizionata, al procedimento in corso finalizzato  all'ottenimento
dell'autorizzazione per la realizzazione di una centrale da  400  MWe
in Comune di Presenzano (CE), di cui all'istanza in data  5  febbraio
2004,  intendendosi  compreso  nella  suddetta  rinuncia   anche   il
provvedimento   favorevole   di    compatibilita'    ambientale    n.
DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008. 
  Tali adempimenti dovranno essere espletati  prima  dell'inizio  dei
lavori della centrale autorizzata con il presente decreto, e comunque
non oltre un mese dalla  data  di  intervenuta  inoppugnabilita'  del
presente provvedimento,  a  seguito  di  eventuali  ricorsi  in  sede
giurisdizionale. 
  Il termine indicato per l'adempimento  e'  perentorio;  il  mancato
rispetto,  anche  parziale,  delle  condizioni  indicate  in   questo
articolo rende il presente  provvedimento  definitivamente  privo  di
efficacia. 
 
                               Art. 7 
 
  Il presente decreto sara' reso noto sul sito internet del Ministero
dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it). 
  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso  giurisdizionale  al
TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41  della  L.  n.
99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
nel termine rispettivamente di sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto
della V.I.A., sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana
(Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura  della  societa'
autorizzata entro sei mesi dalla data  di  ricevimento  del  presente
atto. 
    Roma, 14 Luglio 2011. 
  IL DIRETTORE GENERALE: ing. Sara Romano 
ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/02/2011) 
  - Prescrizioni contenute nel decreto  n.  DSA-DEC-2009-0001885  del
14/12/2009 citato nelle premesse (in  corsivo  le  integrazioni  rese
necessarie dall'esito del procedimento): 
 
                               ART. 1 
 
 
                            PRESCRIZIONI 
 
  Prescrizioni della Commissione  Tecnica  dl  Verifica  dell'Impatto
Ambientale VIA - VAS.. 
  1. Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera 
    a) In  fase  di  messa  a  regime  dell'impianto,  dovra'  essere
concordato tra l'esercente e le Autorita' di controllo un  protocollo
per la definizione dei migliori criteri  di  gestione  dell'impianto,
finalizzati alla riduzione delle emissioni. 
    b) Le  condizioni  di  normale  funzionamento,  rappresentate  da
condizioni di esercizio standard con O2 al 15%, sono fissate in  8170
ore/anno equivalenti al carico nominale continuo calcolato nel  range
di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico  ed  il
carico massimo di punta. 
    c) Emissioni dai camini E1 e E2 
  Considerando che i gruppi sono alimentati  esclusivamente  con  gas
naturale, vengono proposti i seguenti  limiti  emissivi  intesi  come
concentrazioni medie orarie. 
  Emissioni ai camini E1 ed E2 ( cond. di rif. 15% di O2 riferito  ai
gas secchi): 
    Inquinante NOx : Conc. limite in cond.di norm. Funzion. 30 mg/Nm3 
    Inquinante CO : Conc. limite in cond.di norm. Funzion. 30 mg/Nm3 
    Inquinante UHC e VOC : Conc. limite in cond.di norm.  Funzion.  4
mg/Nm3 
  Sebbene l'impiego del gas  naturale  garantisca  valori  limite  di
emissione per le polveri totali al di sotto di 5 mg/Nm3e per gli  SO2
inferiori a 10 mg/Nm3 (15  %  O2)  senza  alcun  ricorso  a  tecniche
aggiuntive  (Bref  LCP  7.5.3  pag.479),  si  prescrive  comunque  il
monitoraggio periodico delle emissioni delle  polveri  totali  e  del
particolato  fine  primario  prodotto   dall'impianto,   degli   SO2,
dell'aldeide  formica  e  dei  composti  organici  volatili  con   le
modalita' indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale  si
rimanda. 
    d) In  applicazione  del  principio  di  precauzione  dettato  in
materia ambientale dal combinato disposto dall'art. 3 bis 1° comma  e
3 ter 1° comma del D. lgs. 152/06 e ai fini  del  mantenimento  dello
stato attuale di qualita' dell'aria cosi'  come  previsto  dal  Piano
Regionale, prima dell'avvio della centrale deve essere  stipulato  un
Protocollo Operativo tra Regione, ARPA  regionale  ed  il  Proponente
finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalita'  per  la
verifica dello stato di qualita' dell'aria ex ante e gli  adeguamenti
tecnologici  necessari  al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi   di
mantenimento della qualita' dell'aria. Dovra' essere messa in  opera,
almeno un anno prima dell'entrata in esercizio  della  centrale,  una
centralina dedicata alla misurazioni degli ossidi di  azoto,  PM10  e
PM2,5, i cui  costi  di  acquisizione,  messa  in  opera  e  gestione
dovranno essere a carico del Proponente, e da ubicarsi in prossimita'
della massima ricaduta a terra degli  inquinanti  emessi,  ubicazione
calcolata  attraverso  un  modello  matematico  di  diffusione  degli
inquinanti in atmosfera e secondo  quanto  stabilito  dal  Protocollo
Operativo. Il lay out impiantistico fin dalla fase  di  progettazione
esecutiva deve prevedere la possibilita'  di  introdurre  sistemi  di
abbattimento degli NOx. 
    a. SITUAZIONE A: Media annua, rilevata dalla centralina  dedicata
nell'anno antecedente alla entrata in esercizio,  superiore  del  50%
del valore rilevato con monitoraggi  effettuati  dal  proponente  nel
2003 (21 microg/mq) ossia superiore a 31,5 microg/mq :  l'entrata  in
esercizio della centrale e' condizionata all'inserimento  di  sistemi
di abbattimento degli NOx secondo le migliori tecnologie  disponibili
ed in base a quanto stabilito all'interno del  Protocollo  Operativo.
In tal caso  la  concentrazione  limite  degli  ossidi  di  azoto  in
condizioni di normale funzionamento deve essere ridotta al valore  di
15 mg/Nm3 e deve essere garantita  una  concentrazione  limite  di  5
mg/Nmc di NH3 nei fumi. 
    b. SITUAZIONE B: Media annua, rilevata dalla centralina  dedicata
nell'anno antecedente alla entrata  in  esercizio,  in  linea  con  i
monitoraggi effettuati dal proponente nel 2003 (21  microg/mq)  ossia
inferiore a 31,5 microg/mq: l'impianto puo' entrare in funzione senza
l'introduzione dei sistemi  di  abbattimento  degli  NOx  secondo  le
migliori tecnologie disponibili che dovranno essere introdotti e resi
operativi nei sei mesi  successivi  al  primo  anno,  successivamente
all'entrata in esercizio della centrale, in cui siano rilevati  dalla
centralina dedicata valori di media annua superiori a 31,5  microg/mq
. 
  Tale prescrizione (situazione A e B e  definizione  del  Protocollo
Operativo) e' soggetta a verifica di ottemperanza da parte del MATTM. 
    e) La medesima centralina dedicata di  cui  al  punto  precedente
deve essere equipaggiata per il rilevamento dell'ozono.  Il  medesimo
Protocollo Operativo di cui al punto precedente dovra'  regolamentare
il rilevamento dell'ozono e le procedure, tempi e  modalita'  per  la
limitazione del funzionamento della centrale in caso  di  superamento
della soglia di allarme di cui al D.Lgs. 21/5/2004 n.183. 
    f) Emissioni dal camino E3 
  Per il generatore di vapore ausiliario alimentato a  gas  naturale,
di potenza inferiore a 50 MW, valgono i seguenti limiti  intesi  come
concentrazioni medie orarie. 
  Emissioni GVA ( cond. di rif. 3% di O2 riferito ai gas secchi): 
    Inquinante NOx : Conc.  limite  in  cond.di  norm.  Funzion.  100
mg/Nm3 
    Inquinante CO : Conc. limite in cond.di norm. Funzion. 100 mg/Nm3 
  Si prescrive inoltre il monitoraggio annuale delle  polveri,  degli
SO2, dell'aldeide formica e dei composti  organici  volatili  con  le
modalita' indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale  si
rimanda. 
    g) I camini principali (E1, E2) devono essere dotati del  sistema
di monitoraggio in continuo delle emissioni di  NOx,  CO,  O2,  della
temperatura, del vapor d'acqua, della pressione e  portata  dei  fumi
prima della loro  dispersione  in  atmosfera;  si  propone  che  tale
sistema  di  misura  sia  conforme  alla  Norma  UNI  EN   14181:2005
(Assicurazione della qualita' di sistemi di  misurazione  automatici)
come specificato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo al quale si
rimanda. 
    h) Altri punti di emissione 
  Per  tutti  gli  altri   punti   di   emissione   convogliati   e/o
convogliabili dovranno essere rispettate le prescrizioni e  i  limiti
previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. 
  In caso di attivazione di  nuove  attivita',  e/o  nuovi  punti  di
emissione il gestore dovra' inoltrare una comunicazione all'autorita'
competente ai sensi dell'art.269 comma 15 DLgs.152/06. 
  In relazione al funzionamento degli impianti  in  deroga  ai  sensi
dell'art.269 comma 14, si richiede un rapporto  tecnico  annuale  nel
quale  indicare  i  valori  di  concentrazione   medi   orari   degli
inquinanti, i  volumi  dei  fumi  calcolati  stechiometricamente,  le
rispettive  emissioni  massiche  nonche'  il  numero  e  tipo   degli
avviamenti/funzionamenti, i relativi tempi  di  durata,  il  relativo
consumo del combustibile. 
    i) Transitori 
  Il  gestore  deve  predisporre  un  piano   di   monitoraggio   dei
transitori, nel quale indicare i valori di concentrazione medi  orari
degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le
rispettive  emissioni  massiche  nonche'  il  numero  e  tipo   degli
avviamenti, i relativi  tempi  di  durata,  il  tipo  e  consumo  dei
combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore  ausiliario;
tali informazioni dovranno  essere  inserite  nelle  informazioni  di
reporting. 
    j) Emissioni fuggitive 
  Al fine di contenere  le  emissioni  fuggitive  il  gestore  dovra'
stabilire  un  programma  di   manutenzione   periodica   finalizzata
all'individuazione perdite e riparazione e  dovra'  essere  trasmesso
all'Autorita'  di   Controllo   entro   tre   mesi   dall'ottenimento
dell'Autorizzazione Unica di cui alla  L.  n.  55/2002.  (Chiarimento
contenuto nel parere della Commissione VIA/VAS n. 497 del 05/08/2010,
trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con  nota  n.  DVA-2010-0026415
del 03/11/2010 - Allegato n° 2 del resoconto verbale  della  riunione
del 2/03/2011). 
    2. Monitoraggio della qualita' dell'aria 
      a)  Il  piano  di  monitoraggio  e  controllo  deve   prevedere
l'installazione di  nuove  centraline  fisse  di  monitoraggio  della
qualita' dell'aria e dovra'  essere  indirizzato  prevalentemente  al
monitoraggio degli ossidi di azoto, dell'ozono e del particolato fine
primario e dovra' individuare gli oneri a carico del  proponente  per
l'acquisto della  strumentazione  tecnica  necessaria  e/o  eventuali
altri oneri di gestione del programma. Il  piano  di  monitoraggio  e
controllo e' parte integrante del Protocollo Operativo (Regione, ARPA
regionale ed il Proponente); tale prescrizione e' soggetta a verifica
di ottemperanza da parte del MATTM; 
      b) Al  fine  di  consentire  il  confronto  tra  la  situazione
precedente   e   quella   successiva   all'entrata    in    esercizio
dell'impianto, fermi restando gli accordi con la Regione Campania, il
programma di monitoraggio dovra' essere avviato almeno un anno  prima
del collaudo della centrale; 
      c) Prima dell'entrata in esercizio della centrale dovra' essere
avviato dal Proponente un programma di biomonitoraggio  integrato  ed
avanzato della qualita' dell'aria  pluriennale  (non  inferiore  a  5
anni) che dovra' essere predisposto  ed  eseguito  secondo  le  linee
guida dell'ISPRA e sulla base di accordi preventivi con le competenti
Autorita' regionali  (ARPA  Campania);  i  risultati  delle  indagini
dovranno essere trasmessi all'  autorita'  di  controllo  e  dovranno
essere correlati con i dati derivanti  dal  monitoraggio  strumentale
prescritto al punto 2) e  con  i  risultati  delle  modellazioni  dei
contributi alle concentrazioni al suolo degli inquinanti emessi dalla
centrale nell'assetto futuro di esercizio, anche al fine di formulare
ipotesi inerenti l'andamento spaziale e temporale delle risposte  dei
biosensori alle variazioni della qualita' dell'aria ambiente. 
    3. Monitoraggio del rumore 
      a)  Il  Proponente  dovra'  effettuare,  in  accordo  con  ARPA
Campania, campagne di rilevamento del clima  acustico  ante-operam  e
post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le
modalita' ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998,  o  in  base  ad
eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate  a
verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997,  o
al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti;
qualora non dovessero essere verificate le condizioni  imposte  dalle
suddette  normative,  dovranno  essere  attuate  adeguate  misure  di
contenimento  delle  emissioni  sonore,  intervenendo  sulle  singole
sorgenti emissive, sulle  vie  di  propagazione  o  direttamente  sui
recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei  valori  di
qualita'  di  cui  alla  tabella  D  del  D.P.C.M.   14.11.1997;   la
documentazione relativa alle suddette  campagne  di  rilevamento  del
clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del
rumore ambientale dovra' essere trasmessa alle  competenti  Autorita'
locali; durante la costruzione della centrale  il  proponente  dovra'
effettuare misure di rumore ambientale in prossimita'  dei  recettori
sensibili e  valutare  con  le  Autorita'  locali  l'opportunita'  di
adottare interventi mitigativi alla sorgente o presso i recettori. 
      b) Coerentemente  ai  principi  di  prevenzione  degli  impatti
ambientali e di miglioramento continuo,  e'  necessario  procedere  a
nuovo monitoraggio acustico qualora il Comune di Presenzano modifichi
il piano di zonizzazione acustica, allo scopo di ridurre le emissioni
rumorose  identificando  gli  ulteriori  interventi  di   risanamento
tecnicamente fattibili. 
    4. Interventi di mitigazione paesaggistica 
      a) La sistemazione a verde  dell'area  circostante  l'impianto,
dovra' avvenire secondo la  massima  diversificazione  di  specie  in
aderenza al modello di vegetazione  potenziale  dei  luoghi  ed  alle
caratteristiche  pedologiche  e  microecologiche  locali.   Andranno,
inoltre,  garantiti  l'equilibrio  fra  alberi  ed   arbusti   e   la
disetaneita' ponendo a dimora individui di 5-10 anni di eta', assieme
ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Ai fini
della promozione della biodiversita' genetica e del ripristino  delle
migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di  risistemazione
a  verde  si  fara'  ricorso  all'approvvigionamento  del   materiale
genetico ecotipico, rivolgendosi con priorita' a vivai  specializzati
che trattino germoplasma e piante autoctone; 
      b) il Progetto Esecutivo delle  opere  a  verde  dovra'  essere
accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione  delle  Opere  a
Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno  quinquennale
sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da  concordare
con le Autorita' locali competenti; 
      c) in fase di progettazione esecutiva dovra'  essere  elaborato
uno  specifico  progetto  di  estetico-architettonico  dei  manufatti
edilizi e  tecnologici  finalizzato  a  migliorarne  l'inserimento  e
l'accettabilita' territoriale  dell'opera  che  dovra'  tenere  conto
della qualita' formale delle  strutture,  dei  rivestimenti  e  delle
cromie, nonche' della qualita' dell'illuminazione notturna. 
    5. Materie approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione 
  In merito all'approvvigionamento di materie  prime  ed  ausiliarie,
sostanze e  combustibili  e'  necessario  che  vengano  rispettati  i
seguenti sistemi e misure per evitare eventuali sversamenti : 
    - precauzione affinche' materiale liquido  e  solido  di  materie
prime  (gasolio,  oli  lubrificanti,  ipoclorito  di   sodio,   acido
cloridrico, soda caustica, cloruro ferrico, prodotti  alcalinizzanti,
anticorrosivi,   antincrostante,   deossigenante)   possano    essere
trascinati  al  di  fuori  dell'area   di   contenimento   provocando
sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo  e  di
acque superficiali; a tal fine le aree interessate  dalle  operazioni
di carico/scarico e/o di manutenzione  devono  essere  opportunamente
segregate per assicurare il  contenimento  di  eventuali  perdite  di
prodotto; 
    -  i  bacini  di  contenimento  dei  serbatoi  devono  avere  una
capacita' pari almeno ad un terzo di quella autorizzata dei  serbatoi
che vi insistono. 
  Tutte le  forniture  che  raggiungono  la  centrale  devono  essere
opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative
bolle di accompagnamento  e  i  documenti  di  sicurezza,  compilando
inoltre i registri con i materiali in  ingresso,  che  consentono  la
tracciabilita' dei volumi totali di materiale usato. 
  In relazione all'approvvigionamento di combustibili  (gasolio,  gas
naturale) in alcuni casi stoccato nei serbatoi descritti al paragrafo
4.1, si propone di prescrivere la  loro  caratterizzazione  ai  sensi
dell'allegato X,  alla  Parte  V  del  D.Lgs.152/06,  in  termini  di
portata,  pressione,  potere  calorifico  e  composizione  media  dei
componenti principali e per  i  liquidi  in  termini  di  viscosita',
percentuali di acqua e sedimenti, di zolfo, di residuo carbonioso, di
nichel e vanadio, di ceneri e di PCB/PCT con le modalita' e frequenza
indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale  si  rimanda;
tale analisi e' utile anche per un calcolo delle  emissioni  prodotte
da un eventuale utilizzo. 
    6. Capacita' produttiva 
      Il  gestore  dovra'   attenersi   alla   capacita'   produttiva
dichiarata in sede di domanda di AIA;  ad  ogni  modifica  del  ciclo
produttivo dovra' preventivamente comunicare all'autorita' competente
e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure  previste
dalla normativa. 
    7. Valori limite emissioni in acqua 
      I  valori  delle  concentrazioni  delle   sostanze   inquinanti
presenti nello scarico nei corsi d'acqua dovranno rispettare i limiti
fissati dalla tabella 3 allegato 5 alla  parte  III  del  DLgs.152/06
senza  diluizioni,  in  corrispondenza   del   punto   di   controllo
individuato come pozzetto di ispezione (S1), prima della miscelazione
con le altre acque, mediante campionamenti, contemporanei e  separati
al fine di monitorare l'andamento degli inquinanti. 
  Prescrizioni allo scarico parziale delle acque meteoriche di  prima
pioggia potenzialmente inquinate 
  Parametro e limiti/Prescrizioni: 
    - Portata d'acqua: Prescrizione di stima periodica semestrale; 
    - Fosforo totale, oli e grassi,  pH,  Cianuri,  solfuri,  fenoli,
ferro, Azoto  totale,  solfati,  nichel,  rame,  Idrocarburi  totali,
solidi sospesi totali, BOD5  e  COD:  Verifica  mensile  nel  singolo
pozzetto,in occasione di eventi meteorici con  limiti  riferiti  alla
tabella 3 allegato 5 alla parte III  del  DLgs.152/06  con  eventuali
limiti piu' restrittivi per alcuni inquinanti individuati nel PMC. 
  Tale scarico e' considerato come uno scarico discontinuo in  canale
artificiale; quindi i limiti proposti sono gli stessi della tabella 3 
  Prescrizioni  dello   scarico   finale   delle   acque   meteoriche
potenzialmente inquinate: 
    Parametro e limiti/Prescrizioni: 
      - Portata d'acqua: Prescrizione di stima periodica semestrale; 
      - Fosforo totale, oli e grassi, pH, Cianuri,  solfuri,  fenoli,
ferro, Azoto  totale,  solfati,  nichel,  rame,  Idrocarburi  totali,
solidi sospesi totali, BOD5  e  COD:  Verifica  mensile  nel  singolo
pozzetto,in occasione di eventi meteorici con  limiti  riferiti  alla
tabella 3 allegato 5 alla parte III  del  DLgs.152/06  con  eventuali
limiti piu' restrittivi per alcuni inquinanti individuati nel PMC. 
  Lo  scarico  e'  considerato  come  discontinui  in  corso  d'acqua
naturale;  quindi  i  limiti  proposti  sono  gli  stessi  di  quelli
associati ai corsi d'acqua naturale. 
    8. Prescrizioni sui rifiuti prodotti 
      -  Tutti  i  rifiuti  prodotti  devono  essere  preventivamente
caratterizzati  analiticamente   ed   identificati   con   i   codici
dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la  forma  di
gestione piu' adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche. 
      - Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna,  il
gestore   deve   effettuare   una   tantum    la    caratterizzazione
chimico-fisica dei  rifiuti  prodotti,  e  comunque  ogni  volta  che
intervengano modifiche nel processo di produzione e/o  materie  prime
ed ausiliarie che possano determinare  modifiche  della  composizione
dei rifiuti. 
      -  Il  campionamento  dei   rifiuti,   ai   fini   della   loro
caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale
da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme  UNI  10802,
Campionamento,  Analisi,  Metodiche  standard  -   Rifiuti   liquidi,
granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad
analisi degli eluati. Le analisi  dei  campioni  dei  rifiuti  devono
essere effettuate secondo  metodiche  standardizzate  o  riconosciute
valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
      - Il conferimento dei rifiuti deve rispettare la  normativa  di
settore, in particolare il gestore e'  tenuto  a  verificare  che  il
soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti  sia  in  possesso  delle
necessarie autorizzazioni valide. 
      - I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro  di  carico  e
scarico   secondo   quanto   disciplinato   dall'articolo   190   del
D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati
dal formulario di identificazione. Il  trasporto  deve  avvenire  nel
rispetto della  normativa  di  settore.  In  particolare,  i  rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alla
normativa ADR in materia di sostanze pericolose. 
      - Lo stoccaggio dei rifiuti  prodotti  in  regime  di  deposito
temporaneo deve rispettare le norme tecniche di settore. 
  In particolare : 
    - le aree di stoccaggio  di  rifiuti  devono  essere  chiaramente
distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; 
    - lo stoccaggio deve essere  organizzato  in  aree  distinte  per
ciascuna tipologia di  rifiuto,  distinguendo  le  aree  dedicate  ai
rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti  pericolosi  che  devono
essere opportunamente separate; 
    - ciascun  area  di  stoccaggio  deve  essere  contrassegnata  da
tabelle, ben visibili per dimensioni  e  collocazione,  indicanti  le
norme per la manipolazione dei rifiuti  e  per  il  contenimento  dei
rischi per la salute dell'uomo e  per  l'ambiente;  devono,  inoltre,
essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosita' dei
rifiuti stoccati; 
    - la  superficie  di  tutte  le  aree  di  deposito  deve  essere
impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti; 
    - le aree di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o
mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici; 
    -  tutte  le  acque  di  meteoriche  (prima  e  seconda  pioggia)
derivanti dalle aree  di  stoccaggio  di  rifiuti  pericolosi  devono
essere collettate ed inviate all'impianto di trattamento reflui; 
    - le vasche  utilizzate  per  lo  stoccaggio  dei  fanghi  devono
possedere  adeguati  requisiti  di  resistenza  in   relazione   alle
proprieta'  chimico-fisiche  del  rifiuto,  essere   attrezzate   con
coperture ed essere provviste di sistemi in grado  di  evidenziare  e
contenere eventuali perdite; 
    - i contenitori o i serbatoi  fissi  o  mobili  devono  possedere
adeguati  requisiti  di  resistenza,  in  relazione  alle  proprieta'
chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei  rifiuti
stessi, nonche' sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti  ad
effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento,
di travaso e di svuotamento; 
    - i contenitori o serbatoi fissi o  mobili  devono  riservare  un
volume  residuo  di  sicurezza  pari  al  10%  ed  essere  dotati  di
dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di  troppo  pieno  e  di
indicatori e di allarmi di livello; 
    - i contenitori devono essere raggruppati per tipologie  omogenee
di rifiuti e disposti  in  maniera  tale  da  consentire  una  facile
ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida  rimozione
di eventuali contenitori danneggiati; 
    - i rifiuti liquidi devono essere depositati, in  serbatoi  o  in
contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette)  dotati  di  opportuni
dispositivi antitraboccamento e  contenimento;  le  manichette  ed  i
raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico  dei  rifiuti
liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in  perfetta
efficienza,  al  fine  di  evitare  dispersioni  nell'ambiente;   sui
recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita  etichettatura
con l'indicazione del rifiuto  contenuto,  conformemente  alle  norme
vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose; 
    - i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di
contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso; 
    - i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati
per le stesse  tipologie  di  rifiuti,  devono  essere  sottoposti  a
trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; 
    - il deposito di oli minerali usati deve  essere  realizzato  nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod.,
e al D.M. 392/1996; 
    - il deposito delle batterie al piombo  derivanti  dall'attivita'
di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni
dotati di sistemi  di  raccolta  di  eventuali  liquidi  che  possono
fuoriuscire dalle batterie stesse; 
    - Il gestore dovra' verificare,  nell'ambito  degli  obblighi  di
monitoraggio e  controllo,  ogni  mese,  lo  stato  di  giacenza  dei
depositi temporanei, sia  come  somma  delle  quantita'  dei  rifiuti
pericolosi e somma delle quantita' di rifiuti non pericolosi  sia  in
termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche  dei  depositi
stessi. Dovranno altresi' essere controllate le etichettature; 
    - Per i dettagli di comunicazione e  registrazione  dei  dati  si
rimanda al P.M.C.; 
    -  L'eventuale  trattamento  di  rifiuti  liquidi   deve   essere
effettuato in accordo con quanto disciplinato dal DM 29 gennaio  2007
"Emanazione di linee  guida  per  l'individuazione  ed  utilizzazione
delle migliori  tecniche  disponibili  in  materia  di  gestione  dei
rifiuti" in relazione alle specifiche  sostanze  pericolose  in  essi
contenute; 
    - La gestione dei rifiuti deve  essere  basata  sui  principi  di
riduzione, riutilizzo  e  riciclaggio,  in  modo  da  minimizzare  la
quantita' di rifiuti prodotti e da ridurre l'impatto sull'ambiente; 
    - I rifiuti prodotti rientrano  nelle  due  categorie  principali
urbani   (derivanti   dalle   attivita'   domestiche)   e    speciali
ulteriormente suddivisi in non pericolosi e  pericolosi,  secondo  le
disposizioni indicate all'art.184 comma 5 del D.Lgs. 152/06; 
    - Dovranno essere raccolti in maniera differenziata e stoccati in
appositi contenitori suddivisi per  tipologia  di  rifiuto,  evitando
mescolamenti, conformemente a quanto segue : 
      - i diluenti per vernici, i solventi infiammabili, derivanti da
attivita' manutentive dovranno essere stoccati in un'apposita area in
base alla loro potenziale pericolosita'; 
      - i contenitori per prodotti chimici vuoti  data  la  possibile
presenza di residui dovranno essere stoccati separatamente; 
      - gli oli esausti, acidi,  batterie  esauste  ed  accumulatori,
stracci oleosi, panni assorbenti oleosi, aerosol, vernici,  ed  altri
rifiuti   speciali   dovranno   essere   differenziati   e   stoccati
separatamente in base alla tipologia  di  appartenenza,  separati  da
quelli non pericolosi e dai rifiuti pericolosi non compatibili; 
      - al fine di consentire il corretto smaltimento o  recupero  e'
necessario che i reparti produttori effettuino  la  caratterizzazione
dei rifiuti non identificati; i campioni  dovranno  essere  prelevati
unicamente da personale competente in modo da assicurare che  vengano
adottate tutte le  necessarie  misure  di  sicurezza  e  che  vengano
utilizzate le idonee attrezzature; il campionamento verra' effettuato
in modo che i campioni prelevati siano rappresentativi e  debitamente
etichettati; una  volta  caratterizzati  e  classificati,  i  rifiuti
verranno debitamente stoccati ed imballati; 
      - Una volta classificati e differenziati, rispettando i  limiti
temporali   o   quantitativi   previsti   dal   deposito   temporaneo
dell'art.183 del DLgs.152/06, i rifiuti dovranno  essere  debitamente
stoccati ed imballati nelle specifiche aree  dedicate  alla  gestione
dei rifiuti pericolosi e non della centrale, dotate di  un  opportuno
sistema di copertura conformi a quelle indicate nella scheda B.12  ed
indicate nella planimetria B.22. L'area di stoccaggio rifiuti  dovra'
essere oggetto di regolari ispezioni per verificare il  rispetto  dei
limiti di volume, durata di permanenza e  gli  eventuali  sversamenti
accidentali, con divieto di svolgere lavori che comportino  l'uso  di
fiamme  libere  o  attivita'  che  possano  potenzialmente   produrre
scintille senza l'adozione di idonee precauzioni; 
      - Deve essere assicurato che  le  infrastrutture  di  drenaggio
delle aree di stoccaggio siano dimensionate in  modo  tale  da  poter
contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato  e  che
rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire
in contatto gli uni con gli  altri,  anche  in  caso  di  sversamenti
accidentali.  La  presenza  di  buone  procedure   operative   e   di
manutenzione  devono  garantire  la  caratterizzazione  dei   rifiuti
attraverso  analisi  chimiche,  la  loro  separazione  in  base  alla
specifica tipologia, ed un sistema interno  di  rintracciabilita'  di
rifiuti; 
      - I rifiuti prodotti oltre quelli  forniti  dal  gestore  nella
domanda  di  AIA  (vedi  tabella  2.6)  dovranno  essere   comunicati
all'autorita' competente preposta  per  il  controllo  nel  reporting
annuale; 
      - Inoltre il gestore dovra' comunicare all'Autorita' Competente
per il controllo entro il mese di maggio di ogni anno la quantita' di
rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi,  relativi
all'anno precedente (reporting annuale); 
      - Qualora la produzione  di  rifiuti  pericolosi  oli  esausti,
superasse i 300 kg anno, e' fatto obbligo, ai sensi del D.lgs. 95/92,
per il detentore il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 6 del
decreto stesso; 
      -  A  tal  fine  il  gestore  deve  comunicare  nel   reporting
ambientale  annualmente  all'autorita'  competente  ed  all'ente   di
controllo,  le  informazioni  relative  ai  dati  quantitativi,  alla
provenienza e all'ubicazione degli oli usati stoccati  e  poi  ceduti
per lo smaltimento; 
    9. Prescrizioni per contenere fenomeni di contaminazione 
      - Il gestore dovra' verificare lo stato di inquinamento o  meno
delle  aree  limitrofe   il   sito   dell'impianto   e   qualora   si
evidenziassero superamenti dei relativi  limiti  dovra'  attuare  gli
opportuni interventi di bonifica previsti dal Dlgs.152/06 e smi. 
      - Il gestore deve tenere aggiornate le caratterizzazione  delle
acque monitorando  i  valori  della  temperaturea  e  pH,  producendo
periodicamente i certificati di caratterizzazione  dei  corpi  idrici
recettori antistante il sito dello stabilimento. 
      - Inoltre il gestore  dovra'  adottare  i  seguenti  principali
accorgimenti per  contenere  potenziali  fenomeni  di  contaminazione
delle acque da spillamenti oleosi o sversamenti di materie prime : 
      - le aree attorno al serbatoio  del  generatore  diesel,  delle
pompe antincendio, che comprendono  anche  pompe,  filtri,  giunzioni
flangiate e tubazioni dovranno essere ciascuna dotate di pozzetto  di
raccolta con sistema di pompaggio per l'invio delle  acque  oleose  o
degli spillamenti di olio all'impianto di trattamento; 
      - tutte le attrezzature con sistemi di lubrificazione ad  olio,
anche se localizzati in aree chiuse e protette dalla pioggia,  devono
essere dotati di bacini di contenimento  dimensionati  opportunamente
in funzione dei potenziali sversamenti; 
      - per tutti gli altri componenti  (generatori  a  turbina  GTG,
generatore diesel principale, pompe antincendio, etc) che  contengono
olio lubrificante e che sono  esposti  alla  pioggia,  devono  essere
previste aree  di  collettamento  che  drenano  verso  l'impianto  di
trattamento    per     gravita'     o     mediante     sistemi     di
pompaggio/trasferimento; 
      - tutti gli stoccaggi di materie prime devono essere dotati  di
bacini di contenimento opportunamente dimensionati per la raccolta di
eventuali sversamenti. 
      - La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti  deve  avvenire
in modo da evitare ogni contaminazione dei  corpi  idrici  recettori,
nonche' la formazione di polveri nell'ambiente circostante. 
      - Presso l' impianto dovra' essere tenuto apposito quaderno  di
manutenzione sul quale  devono  essere  annotati  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata. 
    10. Prescrizioni tecniche e gestionali 
      - Come dichiarato dal Gestore, la centrale si  avvarra'  di  un
sistema di gestione ambientale SGA conforme alla  norma  UNI  EN  ISO
14001 e alla certificazione secondo il regolamento EMAS per tutta  la
durata dell'AIA. 
      - In relazione alla prevenzione degli incidenti,  e'  opportuno
che il gestori riporti nel SGA le modalita'  operative  con  cui  far
fronte ad  eventuali  sversamenti  incidentali  verso  l'ambiente  di
prodotti inquinanti. 
      - In relazione ad  una  eventuale  dismissione  della  centrale
termoelettrica, il gestore, tre anni prima della  scadenza  prevista,
dovra' predisporre un piano di bonifica e  ripristino  ambientale  al
fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza  dell'opera  e
creare le condizioni per un ripristino, nel tempo,  delle  condizioni
iniziali. 
    11. Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali 
      - Il Gestore deve operare tenendo conto delle normali  esigenze
di manutenzione e di eventuali malfunzionamenti, operando scelte  che
consentano, compatibilmente con le  regole  di  buona  pratica  e  di
economia, la disponibilita' di  macchinario  di  riserva  finalizzato
all'effettuazione  degli  interventi  di   manutenzione,   ovvero   a
fronteggiare eventi di malfunzionamento,  senza  determinare  effetti
ambientali di rilievo. 
      - A tal fine, il  Gestore  registra  e  comunica  all'Autorita'
Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole  stabilite  nel
Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo,  gli  eventi  di  fermata  per
manutenzione o per malfunzionamenti  e  una  valutazione  della  loro
rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali. 
      - Allo stesso modo il Gestore deve operare preventivamente  per
minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A  tal  fine
il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la  gestione  degli
eventi incidentali,  anche  sulla  base  della  serie  storica  degli
episodi gia' avvenuti. 
      - A tal proposito si considera, in particolare, una  violazione
di prescrizione autorizzativa il ripetersi di  rilasci  incontrollati
di sostanze  inquinanti  nell'ambiente  secondo  sequenze  di  eventi
incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, gia' sperimentati  in
passato e ai quali non si e' posta la necessaria attenzione, in forma
preventiva, con interventi strutturali e gestionali. 
      -  Tutti  gli  eventi  incidentali  devono  essere  oggetto  di
registrazione e di comunicazione all'Autorita' Competente e  all'Ente
di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e
Controllo. 
      - In caso  di  eventi  incidentali  di  particolare  rilievo  e
impatto  sull'ambiente,  e  comunque  per  eventi   che   determinano
potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose  nell'ambiente,  il
Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta  (per  fax  e
nel minor tempo tecnicamente possibile)  all'Autorita'  Competente  e
all'Ente di  controllo.  Inoltre,  fermi  restando  gli  obblighi  in
materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da
altre norme, il Gestore ha l'obbligo di  mettere  in  atto  tutte  le
misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio
in atmosfera, e  per  ripristinare  il  contenimento  delle  sostanze
inquinanti. Il Gestore inoltre deve accertare le cause dell'evento  e
mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili
per misurare, ovvero stimare,  la  tipologia  e  la  quantita'  degli
inquinanti  che  sono  stati  rilasciati  nell'ambiente  e  la   loro
destinazione. 
    12.  Prescrizioni  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali 
      a) Ridurre l'altezza delle ciminiere di una congrua altezza  al
fine di limitare l'impatto visivo della Centrale; 
      b) La sistemazione a  verde  dell'area  circostante  l'impianto
dovra' avvenire secondo la  massima  diversificazione  di  specie  in
aderenza al modello di vegetazione  potenziale  dei  luoghi  ed  alle
caratteristiche pedologiche e microecologiche locali.  Gia'  in  fase
d'impianto andra', inoltre, garantita una quinta arborea  di  altezza
non inferiore a metri 10; 
      c) In fase di progettazione esecutiva si  dovra'  tenere  conto
della qualita' estetica dell'illuminazione notturna." 
      d) Che sia approntata una carta delle Risorse  culturali  della
Piana  di  Presenzano  su  base  digitale  strutturata  come  Sistema
Informativo  Territoriale,  con  consegna   al   Ministero   e   alla
Soprintendenza competente sia del  prodotto,  sia  del  programma  di
gestione con un minimo  di  n.  5  licenze.  Circa  le  modalita'  di
realizzazione del GIS ci si riserva di fornire ulteriori prescrizioni
a seguito di  formale  accettazione  da  parte  del  committente  del
progetto. 
      e) Che sia approntato un Piano  di  Mitigazione  e  Inserimento
culturale   della    centrale    a    turbo    gas    nel    contesto
storico-archeologico della Piana di Presenzano, ivi compreso un Piano
di Comunicazione con dettagliato piano di spesa e distribuzione delle
risorse che si intendono mettere a disposizione su un arco  temporale
pari ad almeno anni dieci. 
      f) Che preliminarmente .all'inizio dei lavori siano  realizzati
sull'intera area  individuata  per  la  centrale,  nonche'  lungo  il
percorso dell'elettrodotto e del metanodotto  di  progetto  (con  una
congrua  fascia  di  rispetto)  delle  indagini  geofisiche  mediante
l'associazione di magnetometria, elettroresistivita' e georadar. 
      g)  Che  siano  realizzati   scavi   archeologici   preliminari
sull'area interessata dal sedime  della  centrale  a  farsi,  nonche'
degli altri volumi e di ogni altra  opera  accessoria  in  regime  di
assistenza scientifica. 
      f) Che gli scavi relativi all'elettrodotto e al  metanodotto  a
farsi siano  eseguiti  a  cavo  aperto  e  in  regime  di  assistenza
scientifica. 
      g) Che tutte le ulteriori opere  di  scavo  e/o  movimentazione
terra avvengano in regime di assistenza scientifica. 
      h) Che la Societa'  committente  l'opera  apporti  al  progetto
tutte le modifiche connesse all' eventuale rinvenimento  di  evidenze
archeologiche  al  fine  della   migliore   tutela   e   della   loro
valorizzazione, ovvero provveda  a  proprie  spese  al  recupero,  al
trasporto, al restauro,  alla  documentazione  e  alla  divulgazione,
nonche'  alla  valorizzazione  dei  reperti  mobili,  nonche'   degli
immobili, che dovessero ritrovarsi secondo le ulteriori  prescrizioni
che questa Soprintendenza si riserva di dettare. 
      - Per tutte le attivita' di  indagine  scavo  e  controllo  dei
lavori indicate dalla lett.  d)  ad  h),  si  prescrive  l'assistenza
archeologica da parte di ditta accreditata presso  la  Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento. 
      - La  Direzione  scientifica  delle  indagini,  cosi'  come  il
coordinamento delle attivita' di mitigazione,  restano  affidati  per
quanto di competenza al Funzionario responsabile dell'Ufficio  per  i
Beni Archeologici di  Teano.  Al  termine  delle  attivita'  e  delle
indagini preliminari, acquisita tutta la documentazione  prodotta  la
Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  di  Caserta  e  Benevento
esprimera' il proprio definitivo parere. 
      - i) che venga prodotta formale rinuncia al  Decreto  prot.  n.
DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008, gia' rilasciato  per  l'impianto
da 400 MWe alla Ecofuture S.p.A., nonche'  al  relativo  procedimento
autorizzativo   avviato   presso   le   competenti   Amministrazioni.
(prescrizione assorbita dall'art 6 del presente decreto N°55/02/2011) 
    13 Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare 
      a)  Nell'ambito   del   procedimento   relativo   al   rilascio
dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno  essere
previsti  i  necessari  interventi  atti  a  compensare  gli  effetti
dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche  del  PM10  indotte
dalle   trasformazioni    secondarie    degli    inquinanti    emessi
dall'esercizio  degli   impianti,   laddove   queste   concorrano   a
determinare il superamento dei valori limite. (ottemperata: vedi nota
n.  DVA-2010-0019403  del  03/08/2010  e  le  relative   prescrizioni
riportate nel seguito). 
      b) L'avvio dei lavori di realizzazione  della  centrale  potra'
avvenire solo a seguito della formale rinuncia all'autorizzazione del
progetto di centrale da 400 MWe, di  cui  decreto  di  Compatibilita'
Ambientale n. DSA-DEC-2008-0000967  del  29/09/2008,  della  Societa'
controllata Ecofuture S.r.l.. (prescrizione assorbita dall'art 6  del
presente decreto N°55/02/2011) 
 
                               ART. 2 
 
 
                 MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO 
 
  1. Si prescrive, ai  sensi  dell'art.  11,  commi  5,  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il  Gestore  fornisca  tutta
l'assistenza necessaria per  lo  svolgimento  di  qualsiasi  verifica
tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attivita'  di
vigilanza e controllo. In particolare si  prescrive  che  il  Gestore
garantisca l'accesso  agli  impianti  del  personale  incaricato  dei
controlli. 
  2. Si prescrive, ai  sensi  dell'art.  11,  commi  3,  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,  che  il  Gestore,  in  caso  di
inconvenienti o  incidenti  che  influiscano  in  modo  significativo
sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per il tramite  dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale,  dei  risultati
dei controlli delle emissioni relative all'impianto. 
  3. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma  2  del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.  59,  si  prescrive  che  il
Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli  eseguiti
in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale, alla ASL  territorialmente
competente  e  alla  Regione  Campania,  ai  fini   della   messa   a
disposizione del pubblico per  la  consultazione  presso  i  medesimi
uffici  utilizzati  per  l'accesso   relativo   alla   procedura   di
valutazione di impatto ambientale. (Correzione introdotta dal  parere
della Commissione  VIA/VAS  n.  497  del  05/08/2010,  trasmesso  dal
Ministero dell'Ambiente con nota n. DVA-2010-0026415 del 03/11/2010 -
Allegato n° 2 del resoconto verbale della riunione del 2/03/2011) 
 
                               ART. 3 
 
 
                               TARIFFE 
 
  1. Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa  di  cui
all'articolo 33, comma 4, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. secondo i tempi,
le modalita' e gli importi definiti  dall'articolo  5,  comma  3  del
decreto interministeriale 24 aprile 2008, comunicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state  disciplinate  le
modalita', anche contabili, e le tariffe da  applicare  in  relazione
alle istruttorie e ai controlli. 
  2. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per
i controlli, secondo i tempi, le modalita' e  gli  importi  che  sono
stati determinati nel  citato  decreto  interministeriale  24  aprile
2008. 
 
                               ART. 4 
 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
  1. Il Gestore resta  l'unico  responsabile  degli  eventuali  danni
arrecati  a  terzi  o  all'ambiente  in  conseguenza   dell'esercizio
dell'impianto. 
  2. Il Gestore resta  altresi'  responsabile  della  conformita'  di
quanto dichiarato nella istanza rispetto allo  stato  dei  luoghi  ed
alla configurazione dell'impianto. 
  3. Il presente provvedimento e'  comunicato  alla  Societa'  EDISON
S.p.A., al Ministero per  i  Beni  e  le  Attivita'  Culturali,  alla
Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Presenzano,
all'ARPA Campania nonche' al Ministero dello Sviluppo  Economico.  La
Regione Campania provvede a comunicare il presente decreto alle altre
Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. 
  4.  la  societa'   provvede   alla   pubblicazione   del   presente
provvedimento  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai   sensi
dell'articolo 27 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  come  modificato
dal D.  lgs.  16  gennaio  2008,  n.  4,  notiziandone  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e  trasmette
copia del provvedimento  autorizzativo  finale  pubblicato  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 10, della legge 24.11.2000, n. 340. 
  5. La Societa' Edison S.p.A. trasmette al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio  e  del  mare  -  Direzione  Salvaguardia
Ambientale e al Ministero per i beni e le attivita' culturali,  copia
del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi  dell'art.
11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340. 
  6. Il progetto di cui al presente provvedimento e' realizzato entro
cinque  anni  decorrenti  dalla  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su
istanza della societa', la procedura di VIA viene reiterata. 
  7. Il presente decreto e' reso disponibile,  unitamente  ai  pareri
della Commissione tecnica di verifica  dell'impatto  ambientale,  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e della Regione  Molise
sul  sito  WEB  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare. 
  8. A norma dell'articolo 16, comma 2 , del decreto  legislativo  18
febbraio 2005, n. 59, la violazione delle  prescrizioni  poste  dalla
presente autorizzazione comporta l'irrogazione da parte del  prefetto
di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo  che  il  fatto  costituisca
piu' grave reato, oltre a poter comportare l'adozione  di  misure  ai
sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto  legislativo  18  febbraio
2005,   n.   59,   misure   che   possono   arrivare   alla    revoca
dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto. 
  9. Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art.
1, commi da 1 a 11 e al comma  13,  ove  non  diversamente  indicato,
provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare anche in  collaborazione  con  il  sistema  agenziale;  alla
verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1,  comma
12 provvede il Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
    - Prescrizioni formulate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  -  Direzione  generale  per  le
valutazioni ambientali e contenute nella nota n. DVA-2010-0019403 del
03/08/2010 (allegato n° 4 del resoconto verbale  della  riunione  del
02/03/2011),  conseguente  all'ottemperanza  della  sopra   riportata
prescrizione dettata all'ART. 1 comma 13, lettera a), del decreto  n.
DSA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009: 
    - A valle del rilascio dell'Autorizzazione  Unica  e'  prescritta
una fase di approfondimento degli interventi  proposti  dalla  Edison
S.p.A., nel corso della quale  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  provvedera',  eventualmente,  ad
indicare un'eventuale modulazione degli interventi stessi al fine  di
consentire alla Edison S.p.A. la stesura  di  un  progetto  esecutivo
degli stessi che  sara'  anch'esso  sottoposto  all'approvazione  del
Ministero dell'Ambiente. 
    - E' indispensabile che la Edison S.p.A., prima  dell'entrata  in
esercizio dell'impianto, trasmetta  al  Ministero  dell'Ambiente  una
relazione  tecnica  di  dettaglio  sugli  interventi  realizzati  che
dovranno essere in linea con quanto previsto nel  progetto  esecutivo
di cui sopra. 
    - Prescrizioni formulate dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea
- Reparto Territorio e Patrimonio n. M_D.ABA001.14 aprile  2009.19318
(allegato n° 5 del resoconto verbale della riunione del 02/03/2011): 
  Per  cio'  che  concerne  la  segnaletica   degli   ostacoli   alla
navigazione  aerea,  dovranno  essere  rispettate   le   prescrizioni
impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata
al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000. 
    - Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno con  nota  n.
0016712 del 24/11/2010 e contenute nella nota del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Caserta n. 7522 del 27/07/2009  (allegato  n°
10 del resoconto verbale della riunione del 02/03/2011): 
      - 1. Gli impianti idrici antincendio devono  essere  realizzati
in conformita' alla norma UNI EN 12845; 
      2. La determinazione dei requisiti di resistenza al fuoco delle
strutture deve essere effettuata in conformita' al D.M. 16/02/2007; 
      3.  Il  gruppo  elettrogeno  deve  essere  conforme   al   D.M.
22/10/2007; 
      4. Per quanto non espressamente previsto  nella  documentazione
presentata, dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia. 
  A lavori ultimati, dovra' essere richiesto il sopralluogo  ai  fini
del rilascio del Certificato di Prevenzioni  Incendi  necessario  per
l'esercizio delle attivita' ai  sensi  della  Legge  139/2006  e  DPR
37/98, salvo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 37/98. 
  Detta  istanza  dovra'  essere  corredata  dalle  dichiarazioni   e
certificazioni  di  cui  all'allegato  2  del  DM  4/5/1998  atte   a
comprovare che la struttura, gli impianti, le attrezzature e le opere
di finitura sono stati realizzati o posti  in  opera  in  conformita'
alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. 
  La modulistica per le certificazioni potra'  essere  prelevata  dal
sito www.vigilfuoco.it. 
    -  Prescrizioni  formulate  dall'Autorita'  di  Bacino  de  Fiumi
Liri-Garigliano e  contenute  nella  nota  n.  10890  del  20/12/2010
(allegato n° 11 del resoconto verbale della riunione del 02/03/2011): 
    - Si prescrive di dimensionare l'impianto  di  trattamento  delle
acque di prima pioggia nel rispetto dei limiti imposti dalla  vigente
normativa in materia di risorse idriche (D.Lgs 152/06 e s.m.i.). 
  A tal fine, in merito alla definizione dei volumi e  delle  portate
delle acque meteoriche da avviare  al  trattamento  (acque  di  prima
pioggia), si ritiene utile suggerire di adottare quanto gia'  normato
in altre regioni (cfr. ad esempio il P.T.A. della Regione Lombardia o
dell'Emilia Romagna), correlando i volumi idrici a durate ed  altezze
specifiche di pioggia, in quanto il Piano di Tutela delle Acque della
Regione Campania non ha provveduto a fornire  indicazioni  specifiche
sulle modalita' di calcolo delle acque di prima pioggia. 
  Infine si ricorda che: 
    a)  lo  scarico  deve   essere   autorizzato   dalla   competente
Amministrazione Provinciale; 
    b) 1'autorizzazione alla trivellazione di pozzi e la  concessione
a  derivare  da  falda  devono  essere   rilasciate   con   specifico
provvedimento dalla competente  Amministrazione  Provinciale,  previo
parere di competenza della scrivente Autorita' di Bacino,  in  merito
alla compatibilita' del prelievo stesso con le previsioni di bilancio
idrico ed idrogeologico. 
    - Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico -
Dipartimento  per  l'energia  -  Direzione  generale  per   l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica: 
      1. La Edison S.p.A. e' tenuta a dare comunicazione al Ministero
dello Sviluppo Economico - Dipartimento  per  l'energia  -  Direzione
generale  per  l'energia   nucleare,   le   energie   rinnovabili   e
l'efficienza   energetica   dell'avvenuto   deposito   del   progetto
definitivo, sulla  base  del  quale  sara'  emesso  l'ordine  per  la
fornitura degli impianti, presso gli uffici  comunali  competenti  in
materia di edilizia; 
      2. La Edison S.p.A. e' tenuta a comunicare al  Ministero  dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione  generale
per  l'energia  nucleare,  le  energie  rinnovabili  e   l'efficienza
energetica il nominativo del direttore dei  lavori  responsabile,  ai
sensi delle norme vigenti, della conformita' delle  opere  realizzate
al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1. 
  IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI 
    DVIA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009 
    ... - omissis - 
  VISTA  la  domanda  di  pronuncia  di   compatibilita'   ambientale
presentata in data 18.12.2008, dalla Societa' Edison  S.p.A.ai  sensi
del D.Lgs 152/2006 come corretto ed integrato dal  D.Lgs  16  gennaio
2008 n.4 relativa al progetto di Centrale termoelettrica alimentata a
gas naturale, di potenza elettrica di circa 850  MW,  localizzata  in
Comune di Presenzano (CE)e relative opere connesse; 
  VISTO... - omissis - 
  PRESO ATTO che  in  data  10.06.2009  la  Societa'  Edison  Spa  ha
trasmesso integrazioni volontarie dello studio  d'impatto  ambientale
comprensive di ottimizzazioni progettuali non sostanziali  che  hanno
comportato un ridimensionamento della potenza elettrica da 850  MW  a
810 MW; 
  ....- omissis - 
  PRESO ATTO che per le zone speciali di  conservazione  tutelate  al
livello comunitario localizzate in un raggio di 10  km  dal  sito  di
progetto (...- omissis-)  e'  stata  effettuata  una  Valutazione  di
Incidenza ai sensi  del  D.P.R.  No  120  del  12.03.2003,  e'  stato
valutato  2che  la  realizzazione  della  centrale  non   comportera'
incidenze significative sulle aree PSIC situate in area vasta"; 
  ACQUISITO il parere positivo  con  prescrizioni  della  commissione
Tecnica di Verifica dell' Impatto ambientale  VIA-VAS  n.335  del  29
luglio  2009,  coordinato  con  le   risultanze   istruttorie   della
commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata, di
cui al parere espresso in data 22 luglio 2009 e le  cui  prescrizioni
sono  state  recepite  nel  quadro  prescrittivo  del  parere   della
Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale VIA-VAS; che
pertanto il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale,   cosi'   coordinato,   viene   allegato   al    presente
provvedimento costituendone parte integrante; 
  ACQUISITO    il    parere    positivo    con    prescrizioni     n.
DG/PBAAC/34.19.04/6530/2009 del 15.10.2009  del  Ministero  dei  Beni
Culturali che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante; 
  ... - omissis - 
 
                               DECRETA 
 
  La compatibilita' ambientale  e  la  autorizzazione  al  successivo
esercizio relativamente al progetto proposto  dalla  Societa'  Edison
S.p.A., con sede  in  Milano,  Foro  Buonaparte  31,  concernente  la
realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da  850
MWe relative opere connesse  localizzato  nel  comune  di  Presenzano
(CE), a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni e
disposizioni:..... - omissis - 
    Roma, li' 14 dicembre 2009 
  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE:
Stefania Prestigiacomo 
    Il testo integrale del DEC V.I.A.-A.I.A. e'  consultabile  presso
il                                                              sito:
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/ &
m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale__VIA_.html_Decreti_VIA_a.html_Tab
ella_Anni_2010_2007.html 

               Edison S.p.A. - Il procuratore speciale 
                       ing. Natalino Remartini 

 
T11ADA11760
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.