ITAL GAS STORAGE SRL

(GU Parte Seconda n.54 del 12-5-2011)

 
Conferimento della concessione di stoccaggio "CORNEGLIANO STOCCAGGIO" 
 

  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii. e anche in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.  152  e  ss.  mm.  ii.,  la
societa' Ital Gas Storage S.r.l. con sede legale in Via Meravigli  n.
3 - 20123 Milano (MI), C.F. 08751271001,  pubblica  il  provvedimento
finale unitamente all'estratto del relativo decreto di VIA  (allegato
III del provvedimento finale  e  gia'  pubblicato  per  estratto  nel
Foglio delle Inserzioni della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 30  del  14  marzo  2009),  concernenti  il  progetto  di
realizzazione di un sito per lo  stoccaggio  di  modulazione  di  gas
naturale in un giacimento sotterraneo esaurito ubicato nel Comune  di
Cornegliano  Laudense,  Provincia   di   Lodi   e   convenzionalmente
denominato "Cornegliano Stoccaggio". 
  Il  testo  integrale  dei  provvedimenti   suddetti   e'   altresi'
reperibile          al          seguente          sito           web:
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/deposito/titoli/decreti/2925_20
110315.pdf 
  Il testo del decreto e' pubblicato inoltre sul Bollettino Ufficiale
degli Idrocarburi e delle Georisorse del mese di  aprile  2011,  anno
LV, n. 4 a  sua  volta  reperibile  anche  presso  il  sito  web  del
Ministero            dello             sviluppo             economico
(http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/buig/mbuig.htm).      Il
decreto di VIA e i relativi  elaborati  sono  disponibili  presso  il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio  e  del  Mare,
Direzione  Generale  per  le  Valutazioni  Ambientali,  Divisione  II
"Sistemi di Valutazione Ambientale", Via Cristoforo Colombo 44, 00147
Roma nonche' presso la  sezione  "VIA"  del  sito  web  del  medesimo
Ministero all'indirizzo: http://www.minambiente.it. 
  Si rende, infine, noto che la Deliberazione della Giunta  Regionale
della  Regione  Lombardia  d'intesa  al  rilascio  del  provvedimento
finale, costituente l'allegato V dello stesso, e' stata altresi' gia'
oggetto di pubblicazione integrale  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 43 del 25 ottobre 2010. 
    Il Ministro dello Sviluppo Economico 
  di concerto con 
    il Ministro dell'Ambiente e della Tutela  del  Territorio  e  del
Mare 
  e d'intesa con 
    la Regione Lombardia 
  VISTO la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi,  nonche'  le
successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n. 221; 
  VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13  definisce
norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione
e stoccaggio; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
nonche'  le  successive  modifiche  e  integrazioni  con  particolare
riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo  27  dicembre
2004, n. 330; 
  VISTO la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera  b),  numero  3),  che  attribuisce  allo  Stato  le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; 
  VISTA la legge n. 239/2004 che all'articolo 1,  comma  60,  prevede
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, della  legge
24 novembre 2000, n. 340, rubricato "Utilizzo  dei  siti  industriali
per la sicurezza  e  l'approvvigionamento  strategico  dell'energia",
anche alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo,
ferma restando l'applicazione della procedura di VIA,  ove  stabilita
per legge; 
  VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 che all'articolo 8  dispone
che la concessione di stoccaggio di gas  naturale  e'  conferita  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare (di seguito: Ministro dell'ambiente) e d'intesa con  la  Regione
interessata; 
  VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni  per  lo
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia" ed in particolare: 
    - l'articolo 27, comma 33, il quale  abroga  l'articolo  8  della
legge 340/2000; 
    -  l'articolo  27,  comma  32,  il  quale   stabilisce   che   le
disposizioni dello stesso articolo 27 si applicano, su richiesta  del
proponente da presentare entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge n.  99/2009,  ai  procedimenti  amministrativi  in
corso alla medesima data; 
  CONSIDERATO che il soggetto proponente non ha richiesto,  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 32, della legge n. 99/2009, l'applicazione al
procedimento delle disposizioni  dell'articolo  27,  comma  33  della
stessa legge; 
  VISTO l'articolo 1, comma 61, della legge  n.  239/2004,  il  quale
stabilisce che  i  titolari  di  concessioni  di  stoccaggio  di  gas
naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe
di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di  stoccaggio  e
adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime; 
  VISTO il decreto del Ministero delle attivita'  produttive  del  26
agosto 2005 recante "modalita' di conferimento della  concessione  di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del  relativo
disciplinare tipo nel quale sono previste le modalita' di  attuazione
delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di
verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce  il
disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975"; 
  VISTO il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011 recante "modalita' di conferimento della concessione  di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il Decreto ministeriale 26
agosto 2005; 
  VISTO  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
"procedure  operative  di  attuazione  del  decreto  ministeriale  21
gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio
e di controllo, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 21 gennaio 2011" pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18  febbraio
2011; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in
materia  ambientale,  come  modificato  ed  integrato   dal   decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare: 
  - l'articolo 7, comma 3,  che  stabilisce  che  sono  sottoposti  a
valutazione di impatto ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i
progetti inerenti lo stoccaggio di  gas  combustibile  e  di  CO2  in
serbatoi sotterranei naturali, in unita'  geologiche  profonde  e  in
giacimenti esauriti di  idrocarburi,  come  riportato  al  numero  17
dell'Allegato II del decreto; 
  - l'articolo 7, comma  5,  che  stabilisce  che  in  sede  statale,
l'autorita' competente per la VIA e' il  Ministro  dell'ambiente  che
emana il relativo provvedimento di concerto con  il  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi nonche' le successive modifiche e integrazioni; 
  VISTA il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  modificato  e
integrato dal decreto  legislativo  21  settembre  2005,  n.  238  di
attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo   dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  VISTA la circolare interministeriale 21 ottobre 2009 relativa  agli
indirizzi di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.
334 agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unita'
geologiche profonde; 
  VISTO  il  decreto  ministeriale  18  giugno  2010,  di  attuazione
dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 135  del  25  settembre
2009, convertito con la legge n. 166 del 20 novembre 2009, recante le
modalita' di realizzazione e gestione dei sistemi di misura a  tutela
dei soggetti del sistema del  gas  naturale  che  offrono  servizi  e
scambiano gas nel mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi
di trasporto, nazionale e regionale, in condotta, con esclusione  dei
sistemi di misura utilizzati dai  produttori  di  idrocarburi  e  dai
clienti finali, ovvero dai consumatori che  acquistano  gas  per  uso
proprio; 
  VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117  di  recepimento
della Direttiva comunitaria 2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei
rifiuti delle industrie estrattive; 
  VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante misure
per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed  il
trasferimento dei benefici risultanti ai  clienti  finali,  ai  sensi
dell'articolo 30, commi 6 e7, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  VISTO il Comunicato 31 ottobre 2001, pubblicato sul BUIG n. 10 anno
XLV, con cui veniva reso noto, ai sensi dell'articolo 2 del  D.M.  27
marzo 2001, l'elenco dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione,
risultati idonei alla  conversione  a  stoccaggio,  tra  i  quali  il
giacimento di Cornegliano, situato nel sottosuolo della provincia  di
Lodi  e  ricadente  nell'ambito  della  concessione  di  coltivazione
"CAVIAGA" in titolo alla Societa' ENI S.p.A.; 
  VISTA l'istanza presentata dalla Confservizi International S.c.r.l.
in data 9 settembre 2002, al Ministero  delle  attivita'  produttive,
ora Ministero dello sviluppo  economico,  come  pubblicata  sul  BUIG
numero  9,  anno  XLVI,  per  il  rilascio  della   concessione   per
l'esercizio  dell'attivita'  di  stoccaggio  di  gas   naturale   nel
giacimento  di  Cornegliano,  risultata  in  concorrenza  con   altri
operatori; 
  VISTA la nota del  7  agosto  2003,  n.  493073  con  la  quale  la
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, acquisiti  i
pareri dell'UNMIG di Bologna di cui alla nota n. 4393 del  15  luglio
2003 e del Comitato  Tecnico  per  gli  Idrocarburi  e  la  Geotermia
espresso nella riunione  del  29  luglio  2003,  ha  comunicato  alla
Confservizi International S.c.r.l. che l'istanza da  essa  presentata
per la gestione dello stoccaggio di gas naturale  nel  giacimento  di
Cornegliano era stata  selezionata  in  quanto,  con  riferimento  ai
criteri di cui all'art. 2, comma 10 del decreto ministeriale 27 marzo
2001, "superiore relativamente alla completezza  e  razionalita'  del
progetto di stoccaggio e del relativo programma lavori nonche' per le
modalita' di  svolgimento  dei  lavori,  riferiti  alla  sicurezza  e
salvaguardia ambientale" rispetto al progetto di cui  all'istanza  in
concorrenza della Societa' Costruzioni Condotte S.r.l.; 
  PRESO ATTO che in data 2 dicembre 2005  l'Assemblea  dell'ATI,  con
capofila Confservizi International  S.c.r.l.,  ha  fondato  Ital  Gas
Storage S.r.l. (di seguito: Societa' proponente) e contestualmente ha
sciolto l'ATI, come da comunicazione  al  Ministero  delle  attivita'
produttive n. 337/2005 del 22 dicembre 2005 della Confservizi; 
  VISTO il Decreto Direttoriale DSA-2007-0021157 del 26  luglio  2007
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
(di seguito: Ministero dell'ambiente) che esclude dalla procedura  di
VIA la parte del progetto relativa alla prospezione sismica 3D; 
  VISTO il decreto 22 gennaio 2009  del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e previo
parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia  con  Delibera  n.
VIII/008761  del  22  dicembre  2008,  di  giudizio   favorevole   di
compatibilita' ambientale (di seguito: decreto di VIA)  del  progetto
di stoccaggio presentato dalla societa' proponente,  subordinatamente
al rispetto di prescrizioni in esso contenute; 
  VISTA la nota DSA-2009-0012924 del  26  maggio  2009  del  Ministro
dell'ambiente di interpretazione della prescrizione n. 1 del  decreto
di VIA; 
  VISTA la richiesta del 2 aprile 2009 della Societa'  proponente  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  per  la   nomina,   ai   sensi
dell'articolo  1,  comma  60,  della  legge   239/2004   con   rinvio
all'articolo 8 della  legge  340/2000,  del  responsabile  unico  del
procedimento per il conferimento della concessione di stoccaggio e la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse; 
  CONSIDERATO che: 
    - in data 2 aprile 2009 la Societa' proponente ha  presentato  al
Ministero dello sviluppo economico  il  progetto  definitivo  per  la
realizzazione delle opere necessarie per esercire  lo  stoccaggio  di
gas naturale nel giacimento di Cornegliano redatto conformemente alle
prescrizioni stabilite dal decreto di VIA; 
    - in data 9 luglio 2009 il Ministero dello sviluppo economico  ha
comunicato l'avvio del procedimento e la nomina del responsabile  con
appositi avvisi pubblicati sui quotidiani "Il Giorno" e "Il  Corriere
della Sera" riportanti le indicazioni previste dagli articoli 7  e  8
della legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327/01, e dal decreto legislativo n. 330/2004, per il conferimento
della concessione di stoccaggio denominata  "CORNEGLIANO  STOCCAGGIO"
con contestuale approvazione del progetto delle opere,  dichiarazione
di pubblica utilita', riconoscimento della conformita' urbanistica  e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Lo stesso  avviso,
e' stato affisso per 31  giorni  consecutivi,  dal  14  luglio  2009,
all'albo  pretorio  del  Comune  di  Cornegliano  Laudense,  il   cui
territorio e' potenzialmente interessato da  procedure  di  esproprio
per la realizzazione dei nuovi  impianti.  Contestualmente  e'  stata
data  notizia  dell'avvio  del  procedimento  mediante  comunicazione
personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
e' destinato ad avere effetti diretti: 
    - dal 9 luglio 2009 gli  atti  e  i  documenti  progettuali,  per
consentire il diritto di accesso agli aventi diritto  a  norma  della
citata legge n. 241/1990, sono stati a disposizione presso  l'Ufficio
tecnico del Comune di Cornegliano Laudense, la provincia di Lodi,  la
Regione Lombardia e le Divisioni II e VII  della  Direzione  Generale
per le risorse minerarie ed energetiche; 
    - copia della documentazione inerente il progetto  definitivo  e'
stata resa disponibile alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi
ed al Comune di Cornegliano Laudense in qualita'  di  Amministrazioni
pubbliche interessate all'approvazione del  progetto  della  Societa'
proponente; 
    - e' stato svolto l'esame contestuale  degli  interessi  pubblici
sulle opere proposte nel progetto  definitivo  tramite  lo  strumento
della conferenza di servizi convocata nelle date del 9 ottobre  2009,
3 novembre 2009 e 3 novembre 2010; 
  CONSIDERATO inoltre che: 
    - il Comune di Cornegliano Laudense ha adottato,  quale  atto  di
espressione  favorevole  al   conferimento   della   concessione   di
stoccaggio, non ostativo all'insediamento degli impianti del progetto
definitivo, la Delibera del Consiglio Comunale del 31 marzo 2010; 
    - la  provincia  di  Lodi  ha  espresso  parere  favorevole  alla
realizzazione del progetto definitivo con deliberazione della  Giunta
Provinciale n. 41 del 5 novembre 2009, cui e' seguita la delibera  di
Giunta Provinciale n. 12/2010 del 28 gennaio 2010  con  l'espressione
del parere favorevole di compatibilita' del  progetto  con  il  Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente nella Provincia  di
Lodi che verra' supportato con una differita variazione  allo  stesso
piano demandata a successivo specifico atto; 
    - il Ministero dell'ambiente, con nota datata 6 ottobre 2009,  in
relazione alla conferenza  di  servizi  in  atto  in  tale  data,  ha
comunicato al responsabile del procedimento di  non  avere  nulla  da
aggiungere rispetto a quanto espresso con Decreto  di  compatibilita'
ambientale del 22 gennaio 2009; 
  VALUTATE  le  seguenti  osservazioni  pervenute  nell'ambito  della
conferenza di servizi: 
    a) da parte del Comune di Cornegliano Laudense, con nota datata 3
agosto 2009 a cui la Societa' proponente ha risposto con nota  del  6
ottobre 2009; 
    b) dai signori Egidio Orsini e Antonio Cantoni, con  note  datate
14 ottobre 2009, e dalla societa' Baimmobil S.r.l. con  nota  del  24
novembre 2009. La Societa' proponente ha  formalmente  risposto  alle
osservazioni   suddette,   inviando   copia   al   responsabile   del
procedimento, con le seguenti note: prot.  n.  16/2009  pervenuta  al
signor Orsini il 20 novembre 2009;  prot.  n.  17/2009  pervenuta  al
signor Cantoni il 20 novembre 2009; prot. n. 18/2009  pervenuta  alla
societa' Baimmobil il 23 dicembre  2009  e  alla  societa'  Bartolini
S.p.A. quale affittuaria delle aree di Baimmobil il 24 dicembre 2009. 
  VISTA la delibera 13 ottobre 2010 n. 9/627, con cui la Giunta della
Regione Lombardia ha espresso l'intesa ai sensi dell'articolo 8 della
legge 340/2000, con prescrizioni, in  merito  al  conferimento  della
concessione di stoccaggio denominata "CORNEGLIANO STOCCAGGIO"; 
  VISTI i verbali delle riunioni della conferenza di servizi tenutesi
in data 9 ottobre 2009, 12 novembre 2009 e 3 novembre 2010 durante le
quali e' stato presentato il progetto relativo  alla  concessione  di
stoccaggio, sono state discusse  le  osservazioni  pervenute  e  sono
stati acquisiti gli atti di assenso necessari; 
  CONSIDERATE le specifiche risultanze della conferenza di servizi  e
tenuto conto delle posizioni ivi espresse, 
  VISTA  la   determinazione   favorevole   al   conferimento   della
concessione datata 30 novembre 2010 trasmessa alla Direzione generale
per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello  sviluppo
economico dal responsabile del procedimento; 
  PRESO ATTO dell'accordo sottoscritto in data 20 gennaio 2011 da ENI
e ITAL GAS Storage, ai sensi dell'articolo 13, comma  9,  del  D.Lgs.
164/2000, registrato  il  25  gennaio  2011  presso  l'Agenzia  delle
Entrate - Ufficio di Milano 3 al n. 1442  Serie  1T  e  del  relativo
pagamento effettuato in data 25 gennaio 2011, inoltrati al  Ministero
dello sviluppo economico in data 31 gennaio 2011; 
  CONSIDERATO il carattere strategico della  realizzazione  di  nuovi
stoccaggi di gas  naturale  che  garantiscono  il  funzionamento  del
sistema nazionale del gas in relazione all'elevato livello di domanda
nazionale, sia in termini di volume che di punta; 
  VISTO il  Nulla  Osta  di  Fattibilita'  rilasciato  dal  Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione  regionale  Lombardia,  in
data 23 dicembre 2010, protocollo n. 22530; 
 
                               DECRETA 
 
 
                             Articolo 1 
 
 
                   Conferimento della concessione 
 
    1)  E'  conferita  alla  societa'  ITAL  GAS  Storage  S.r.l.  la
concessione denominata "CORNEGLIANO STOCCAGGIO" per lo stoccaggio  di
gas naturale nel giacimento di "Cornegliano", situato nel  sottosuolo
della provincia di Lodi, nei livelli minerari presenti entro le quote
indicate nell'allegata scheda tecnica (Allegato 1), parte  integrante
del presente decreto ministeriale. La concessione e' accordata  senza
pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi. La concessione ha  una
durata pari a 20 (venti) anni a decorrere  dalla  data  del  presente
decreto. 
    2) L'area della  concessione  e'  rappresentata  nel  piano  tipo
allegato al presente decreto (Allegato 2). La scheda tecnica  di  cui
al comma 1 riporta le coordinate geografiche dei  vertici  dell'area,
l'ampiezza della relativa superficie, nonche' le quote,  inferiore  e
superiore, del sottosuolo concesso per lo stoccaggio minerario. 
    3) E' fatto l'obbligo di corrispondere  alla  competente  Agenzia
del Demanio, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
canone annuo  anticipato,  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 625/96, aggiornato annualmente con l'indice ISTAT per gli
anni seguenti. 
    4) Si applica, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi  delle
leggi vigenti, inclusi gli oneri di urbanizzazione e i contributi sul
costo di costruzione dovuti per interventi edilizi ai Comuni, nonche'
il contributo ex articolo 2, commi 558 e 559 della legge 24  dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). 
    5) La societa' dovra' ottemperare alle prescrizioni disposte  con
il decreto del Ministero dell'ambiente del 22  gennaio  2009  n.  47,
riportate in Allegato  3,  come  chiarito  nella  nota  dello  stesso
Ministero n.  DSA-2009-0012924  del  26  maggio  2009,  riportata  in
Allegato 4, e a quelle stabilite e/o richiamate nella Delibera  della
Giunta  della  Regione  Lombardia  n.  9/627  del  13  ottobre  2010,
riportata in Allegato 5, nonche' nel rispetto delle disposizioni  del
presente  decreto  e  del  disciplinare  tipo  di  cui   al   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011. Tali prescrizioni  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
    6)  Oltre  a  quanto  previsto  al  comma  5,  i  risultati   dei
monitoraggi di cui alla prescrizione n. 9, lettere b), c), d)  ed  e)
riportate nel decreto del  Ministero  dell'ambiente  del  22  gennaio
2009, n. 47, dovranno essere inoltrate alla Divisione  II  -  Sezione
UNMIG di Bologna e alla divisione VII del  Ministero  dello  sviluppo
economico, con le modalita' indicate nello stesso decreto. 
    7) In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo  13,  punto
1, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011  citato  nelle  premesse,
nelle operazioni di stoccaggio non puo' essere superata  l'originaria
pressione statica di fondo del giacimento corrispondente a 161 bar. 
    8) Le ulteriori autorizzazioni alla realizzazione delle  opere  e
degli   impianti   dovranno   essere   richieste   alle    competenti
Amministrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624. 
 
                             Articolo 2 
 
 
Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione  di
                          pubblica utilita' 
 
    1)  Le  opere  e  gli  impianti  inerenti  la   realizzazione   e
l'esercizio della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  nel
giacimento di Cornegliano, ai sensi dell'articolo  30,  comma  1  del
D.Lgs. n. 164/2000, sono dichiarati  di  pubblica  utilita',  nonche'
urgenti e indifferibili. 
    2) Il presente decreto, ai sensi degli articoli  10  e  52-quater
del decreto del Presidente della Repubblica  327/2001,  ha  efficacia
equivalente  allo   strumento   urbanistico   generale   del   Comune
interessato dalla realizzazione delle  opere  e  degli  impianti  per
l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale e integra, limitatamente
alla realizzazione di tali opere  e  impianti,  il  piano  regolatore
generale adottato dal Comune stesso, costituendone variante. 
    3)  I  beni  interessati  dalla  realizzazione  delle  opere  del
programma  definitivo,  con  evidenza   delle   relative   particelle
catastali, facenti parte della documentazione  depositata  presso  il
Ministero dello sviluppo economico e presso gli Uffici competenti del
Comune  di  Cornegliano  Laudense,   sono   sottoposti   al   vincolo
preordinato  all'esproprio  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
    4) Il Ministero dello sviluppo economico, autorita'  espropriante
per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001,
emana, qualora necessario, entro tre anni  dalla  data  del  presente
decreto, il decreto di esproprio per la realizzazione delle opere del
progetto definitivo. 
    5) Il titolare della concessione esegue il decreto  di  esproprio
secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo  24  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 327/2001. 
 
                             Articolo 3 
 
 
           Programma dei lavori e caratteristiche tecniche 
 
    1) Con riferimento al Progetto  definitivo  di  trasformazione  a
stoccaggio di gas naturale del giacimento di Cornegliano,  consegnato
alla Direzione Generale per le risorse minerarie ed  energetiche  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  in  data  6  aprile  2009,   e
depositato presso gli Uffici competenti della Provincia di Lodi e del
Comune di Cornegliano Laudense, e' approvato  il  seguente  programma
dei lavori: 
      I - rilievo sismico 3D; 
      II - riutilizzo dell'area occupata dalla centrale di produzione
ENI di Cornegliano e sua trasformazione a centrale di compressione  e
trattamento per le operazioni  di  stoccaggio  di  gas  naturale  nel
giacimento; 
      III -  perforazione  di  complessivi  quattordici  nuovi  pozzi
direzionati nel giacimento di Cornegliano da eseguirsi in cluster  da
due aree denominate "Cluster A",  nell'area  ad  est  adiacente  alla
centrale di stoccaggio, e "Cluster B" nei pressi della Cascina Bossa,
a NNE dell'abitato di Cornegliano Laudese. In ciascuna delle due aree
verranno perforati 7 pozzi; 
      IV - realizzazione  dei  metanodotti  per  la  connessione  dei
clusters  con  la  centrale  di   stoccaggio;   il   metanodotto   di
collegamento tra "Cluster A" e la adiacente  centrale  di  stoccaggio
sara' realizzato all'interno dell'area degli impianti. 
  Le relative opere civili sono descritte nell'Allegato 5. 
 
                             Articolo 4 
 
 
 Impianti per l'esercizio dello stoccaggio e infrastrutture connesse 
 
    1) Il concessionario e'  tenuto  ad  iniziare  i  lavori  per  la
realizzazione degli impianti del  programma,  elencati  nell'allegato
Opere civili, entro dodici mesi dalla data del presente decreto. 
    2) I  lavori  dovranno  essere  conclusi  nel  piu'  breve  tempo
possibile e comunque non oltre quarantotto mesi dalla data di  inizio
lavori. 
    3) Il concessionario trasmette ogni tre mesi al  Ministero  dello
sviluppo - Dipartimento per l'Energia -  Direzione  Generale  per  le
risorse minerarie  ed  energetiche  -  Divisione  VII,  nonche'  alla
Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna, un rapporto  concernente  lo
stato di avanzamento complessivo dei  lavori  di  realizzazione  fino
all'entrata in esercizio degli impianti. 
    4)  L'autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
impianti e delle opere previste nel programma dei  lavori  approvato,
e' concessa dalla  Divisione  II  -  Sezione  UNMIG  di  Bologna  nel
rispetto delle disposizioni  degli  articoli  84  e  85  del  decreto
legislativo 624/96, nonche' dell'articolo 7 del decreto  ministeriale
21 gennaio  2011.  E'  fatto  salvo  ogni  ulteriore  adempimento  in
ottemperanza alle disposizioni di cui  all'articolo1,  comma  8,  del
presente decreto. 
    5) Le pertinenze derivanti dalle concessioni di coltivazione  del
giacimento di Cornegliano, elencate nell'allegato al presente decreto
(Allegato 6), sono trasferite al concessionario di stoccaggio. 
 
                             Articolo 5 
 
 
                      Verifiche di ottemperanza 
 
    1) L'ottemperanza delle condizioni disposte con  i  provvedimenti
di cui all'articolo  1,  comma  5,  e'  verificata  dagli  organi  di
vigilanza delle competenti amministrazioni. 
    2) La Divisione II - Sezione UNMIG di  Bologna  effettua  l'esame
della  documentazione  e  gli  accertamenti  tecnici  necessari  alla
realizzazione degli impianti e  all'esercizio  della  concessione  di
stoccaggio conferita con il  presente  decreto,  nel  rispetto  delle
norme di cui al decreto ministeriale 21 gennaio  2011  e  al  decreto
direttoriale 4 febbraio 2011. 
    3) L'esercizio della concessione  e'  fatto  nel  rispetto  delle
disposizioni del presente decreto, nonche' del disciplinare  tipo  di
cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale
4 febbraio 2011. 
 
                             Articolo 6 
 
 
                      Pubblicazione e obblighi 
 
    1) Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale per
gli idrocarburi e le georisorse e nel  sito  internet  del  Ministero
dello sviluppo economico ed  e'  consegnato  alla  ITAL  GAS  Storage
S.r.l. per il tramite dell'Agenzia del Demanio - Filiale  di  Milano,
secondo quanto  disposto  dall'art.  8  del  decreto  direttoriale  4
febbraio 2011. 
    2) La Societa' concessionaria e' tenuta, ai  sensi  dell'articolo
14-ter, comma 10 della legge n. 241/1990, a  pubblicare  il  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  in  un
quotidiano a diffusione  nazionale  entro  sei  mesi  dalla  data  di
notifica dello stesso. 
    3)  Il  titolare  della   concessione   e'   tenuto,   ai   sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 327/2001, a comunicare ai proprietari dei beni  sottoposti
a vincolo preordinato all'esproprio la facolta' di  prendere  visione
della documentazione depositata presso  la  Divisione  II  -  Sezione
UNMIG  di  Bologna  e  presso  gli  Uffici  competenti   del   Comune
interessato. 
    4) Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine  rispettivamente  di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data  della  notifica  o  dalla  data  di  pubblicazione
dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di  cui
al punto 2. 
 
    Roma, 15 marzo 2011 
 
                Il Ministro dello sviluppo Economico 
 
 
                            Paolo Romani 
 
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 
 
                       Stefania Prestigiacomo 
 
 
                                                           Allegato I 
 
  Ministero dello Sviluppo  Economico,  Dipartimento  per  l'energia,
Direzione generale per le risorse minerarie ed  energetiche,  Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse 
  Allegato  al  D.M.  del  [omissis]  relativo  alla  concessione  di
stoccaggio denominata Cornegliano  Stoccaggio  della  soc.  Ital  Gas
Storage 
  Regione: Lombardia 
  Provincia: Lodi 
  Comuni: Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudense, Lodi Vecchio,  Borgo
San Giovanni, Massalengo, Lodi 
  Giacimento: Cornegliano 
  Quota superiore: - 500 m 
  Quota inferiore: - 2.200 m 
  Superficie: 24,23 kmq 
  Scala: 1:100.000 
  Agenzia del demanio: Filiale Lombardia 
  Sezione UNMIG di Bologna 
  Fogli IGM: 59-60 
  COORDINATE GEOGRAFICHE 
  VERTICI 
    Longitudine W Monte Mario Latitudine N 
    a -3°02', 45°18', 
    b -2°57', 45°18', 
    c -2°57', 45°16', 
    d -3°02', 45°16', 
 
                    Il direttore dell'U.N.M.I.G. 
 
 
                        Ing. Antonio Martini 
 
 
                                                          Allegato II 
 
  [Omissis] 
 
                                                         Allegato III 
 
  Estratto del decreto favorevole di  compatibilita'  ambientale  con
prescrizioni prot. n. DSA-DEC-2009-0000047 del 22  gennaio  2009  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' cultuali. 
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
di concerto con il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  cultuali
[omissis] 
  ritenuto sulla base di quanto premesso di dover provvedere ai sensi
dell'art. 31,  comma  1  e  36,  comma  7  del  D.Lgs.  n.  152  alla
formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale  del  progetto
sopraindicato 
 
                               decreta 
 
  giudizio favorevole di compatibilita' ambientale  relativamente  al
progetto di realizzazione di un sito per lo stoccaggio di modulazione
di  gas  naturale  in  sotterraneo  da  realizzarsi  nel  Comune   di
Cornegliano Laudense, in Provincia di Lodi presentato dalla  societa'
ItalGas Storage S.r.l., subordinatamente al rispetto  delle  seguenti
prescrizioni: 
    1) i lavori di realizzazione  della  centrale  di  trattamento  e
compressione  dovranno  iniziare  solo  dopo   la   conclusione   del
procedimento amministrativo previsto dall'art.  242,  del  D.lgs.  n.
152/06, in merito alla bonifica dei  siti  contaminati  e  svolto  da
parte di ENI S.p.a.; 
    2)  il  Proponente  dovra'  trasmettere  all'ARPA  Lombardia   il
cronoprogramma delle perforazioni, almeno  30  gg  prima  della  data
inizio  lavori;  dovra'   altresi'   concordare   un   programma   di
sorveglianza durante le fasi di perforazione di tutti i pozzi; 
    3) i fanghi e gli additivi utilizzati  per  la  perforazione  dei
pozzi   non   dovranno   contenere   metalli   pesanti   e   sostanze
bioaccumulabili  e  persistenti;  il  Proponente  dovra'   presentare
anticipatamente all'ARPA Lombardia il programma fanghi  previsto  per
la perforazione, con le schede di sicurezza dei materiali; 
    4) il Proponente dovra' comunicare all'ARPA  Lombardia  i  luoghi
dove saranno  smaltiti  i  vari  rifiuti  prodotti,  compresi  quelli
derivanti dalla perforazione, e  le  eventuali  terre  da  scavo  non
riutilizzate, nonche' il volume per  ciascuna  tipologia  di  rifiuto
prodotto  e  copia  dei  titoli  abilitativi  delle  ditte   che   si
occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti; 
    5)  nella  fase  di  cantiere  dovranno  essere  impiegati  mezzi
omologati secondo la direttiva 2004/26/CE (Fase III A o Fase III B) o
in alternativa veicoli  con  filtri  per  il  particolato  muniti  di
attestato per il superamento dei test di idoneita' del VERT; 
    6) il Proponente dovra' presentare al MATTM almeno tre anni prima
della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di
eventuali  successive   proroghe,   la   documentazione   finalizzata
all'attuazione  della  dismissione   dell'impianto   di   stoccaggio,
prevedendo la rimozione delle strutture  installate  ed  il  recupero
delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento
paesaggistico-ambientale dell'area; 
    7) al fine di mitigare l'inserimento delle  due  aree  cluster  e
dell'area di centrale,  il  Proponente  dovra'  realizzare  opportuni
interventi di piantumazione, con essenze autoctone, lungo il  confine
delle due aree interessate;  l'intervento  dovra'  essere  effettuato
anche utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica; 
    8)   l'illuminazione   notturna   dell'impianto   dovra'   essere
realizzata in maniera tale da garantire  la  sicurezza  senza  creare
disturbi o impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione
dei fasci luminosi non verso l'alto; 
    9)  il  Proponente  dovra'  realizzare  i  seguenti   studi   e/o
monitoraggi, con oneri a proprio carico: 
      a)  esecuzione  di  rilevamenti  fonometrici  finalizzati  alla
verifica puntuale del criterio differenziale di immissione secondo le
indicazioni del DMA 16.03.98, sia durante l'attivazione della fase di
perforazione e i  primi  giorni  della  stessa,  sia  nella  fase  di
esercizio della centrale, secondo modalita' da concordare con  l'ARPA
Lombardia;  tali  rilevamenti   sono   finalizzati   ad   individuare
tempestivamente  eventuali  impatti  sui   recettori   e   consentire
all'autorita'  competente  di  adottare  le   opportune   misure   di
mitigazione; 
      b) piano di monitoraggio delle variazioni di quota dei terreni,
con oneri a proprie carico, cosi' articolato: 
      - rilevamento GPS statico differenziale in continuo da  ubicare
nell'area della Centrale di  Stoccaggio;  tale  sito  risulta  essere
baricentrico rispetto al giacimento e quindi ubicazione ottimale  per
apprezzare eventuali fenomeni di subsidenza. Il  punto  di  controllo
sara' materializzato  tramite  la  monumentazione  di  un  pilastrino
geodetico su  micropalo  iniettato,  da  utilizzarsi  come  base  per
l'antenna e la relativa piastra di messa in bolla 
      - ribattitura della rete di livellazione di  precisione  basata
sulla rete realizzata nel 1998 da ENI S.p.A. che  ha  realizzato  una
campagna  di  livellazioni  di  precisione  con  omogenea   copertura
dell'area del giacimento in oggetto. La  rete  e'  costituita  da  37
capisaldi per una lunghezza totale di 32,153 km. 
      - misurazioni a cadenza trimestrale; se al termine dei primi  3
anni di monitoraggio non saranno osservati fenomeni  apprezzabili  si
propone di passare ad una cadenza di controllo annuale; 
    (i  risultati  del  monitoraggio  dovranno  essere  forniti,  con
modalita' da concordarsi, al  MATTM  e  alle  Amministrazioni  locali
interessate); 
      c) installazione di una rete microsismica, per  la  valutazione
della possibile sismicita' indotta dalla re-iniezione di fluido,  nel
sottosuolo, attraverso geofoni  di  precisione  entro  le  pertinenze
minerarie collegati via cavo e via radio all'unita' di registrazione;
il dettaglio della rete, data la necessita' di effettuare  le  misure
di precisione con strumenti sensibili ad un'ampia gamma di frequenze,
sara' messo a punto con l'ARPA Lombardia dopo le prime fasi di  avvio
della  centrale  per  verificare  sperimentalmente  le   interferenze
prodotte dal traffico veicolare della  viabilita'  circostante  e  le
interferenze prodotte dai compressori in modo da poter progettare  il
pattern di distribuzione  piu'  idoneo  sul  territorio  e  da  poter
escludere  le  frequenze  di  interferenza  piu'  caratteristiche;  i
risultati del monitoraggio dovranno essere forniti, con modalita'  da
concordarsi, al MATTM e alle Amministrazioni locali interessate; 
      d)  approfondimento  delle  caratteristiche  fisico  meccaniche
delle rocce costituenti il serbatoio e il cap rock  finalizzato  alla
verifica del comportamento  sottosforzo  delle  suddette  rocce,  con
verifica degli stati limite, attraverso un programma di  prelevamento
di  campioni  durante  le  perforazioni,  da  assoggettarsi  a  prove
geotecniche e petrofisiche e successiva modellazione; 
      e)  realizzazione  di  un  modello  tridimensionale  polifasico
policomponente calibrato del flusso nei mezzi porosi per la  verifica
della tenuta della struttura geologica durante la fase di esercizio. 
    10)  Prescrizioni  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attivita'
Culturali 
    10.1) dovra' essere assicurata assistenza specialistica: 
      - alle operazioni di scotico e agli scavi per opere  civili  ed
accessorie previsti nelle aree dei Cluster A e B; 
      - ai lavori nel  sottosuolo  nelle  aree  di  espansione  della
Centrale 
      - ai tracciati dei metanodotti di collegamento ai clusters  con
particolare riguardo per  i  tratti  in  attraversamento  di  terreni
agricoli; 
    10.2)  i  controlli,  da  estendere  anche  alla  viabilita'   di
servizio, dovranno essere  effettuati  attraverso  personale  di  una
ditta specializzata nel settore archeologico che operera' secondo  le
direttive  della  Soprintendenza  per  i  Beni   Archeologici   della
Lombardia; 
    10.3)  l'area  dell'intervento  dovra'  essere  perimetrata   con
ulteriori filari di alberi al fine di creare una barriera verde  piu'
consistente e meno permeabile alla vista; 
    10.4) all'interno dell'area dovranno essere  inseriti  gruppi  di
essenze di alto fusto, opportunamente studiate, al fine di  attenuare
il  carattere  tecnologico  dell'insediamento  e  suggerire   maggior
carattere di naturalita'; 
    10.5) considerato che l'area della centrale e l'area del  cluster
A si situano, secondo gli indirizzi del PTCP della Provincia di Lodi,
in  "Ambito  caratterizzato  da  rilevante   presenza   di   elementi
vegetazionali"  Art.  28.2,  in  "Area  a   forte   caratterizzazione
morfologica, rete dell'assetto idrogeologico agrario" Art.  28.4,  su
"Percorso di fruizione paesistica ed ambientale" si prescrive che sia
conservata e rafforzata, con specie arboree,  arbustive  ed  erbacee,
autoctone,  la  vegetazione  lungo  la  Roggia  Crivella,  la  Roggia
Cavallona ed il Canale Muzza; inoltre  le  costruzioni,  i  parcheggi
previsti nell'area della Centrale e la rete metallica  di  recinzione
dovranno essere arretrati rispetto a detti corsi d'acqua, in modo  da
salvaguardare e valorizzare la rete dei corridoi ecologici esistente 
  La prescrizione n° 6 dovra'  essere  ottemperata  al  MATTM  e  dal
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, almeno  3  anni  prima
scadenza della concessione  di  stoccaggio,  tenuto  conto  anche  di
eventuali successive proroghe. 
  La prescrizione n° 9, lettere b) c) d)  dovra'  essere  ottemperata
presso il MATTM dopo due anni dall'entrata in funzione della centrale
di compressione e trattamento. 
  La prescrizione n° 9 lettera e) dovra' essere ottemperata presso il
MATTM prima dell'entrata in esercizio dell'impianto; l'efficacia  del
modello,  con  i  relativi  risultativi   gestione,   dovra'   essere
ulteriormente verificata presso il MATTM dopo i  primi  due  anni  di
esercizio. 
  Il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali  provvedera'  alla
verifica di ottemperanza della prescrizione n° 10. 
  Il presente provvedimento sara' comunicato alla societa'  ITAL  GAS
Storage S.r.l., al Ministero per i Beni  e  le  Attivita'  Culturali,
alla Regione Lombardia, all'ARPA Lombardia, nonche' al Ministero  per
lo Sviluppo Economico. 
  Sara'  cura  delle  Regione  Lombardia,  comunicare   il   presente
provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi  eventualmente
interessati; 
  La Societa' ITAL  GAS  Storage  S.r.l.  trasmettera'  al  Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare  -  Direzione
Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i  Beni  e  le  Attivita'
Culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai
sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340. 
  Il presente decreto e' reso disponibile, unitamente ai pareri della
Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, del Ministero
per i Beni e le Attivita'  Culturali,  sul  sito  WEB  del  Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
    Roma li' 
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 
 
          Il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
 
 
                                                          Allegato IV 
 
  Estratto della nota del Ministero dell'ambiente e delle tutela  del
territorio e del mare prot. n. DSA-2009-0012924 del 26 maggio 2009. 
    
  Oggetto: Decreto DSA-DEC-2009-0000047 del  22.01.2009  relativo  al
progetto di stoccaggio di gas  naturale  nel  Comune  di  Cornegliano
Laudense (LO); chiarimenti interpretativi in merito alla prescrizione
n. 1. Proponente Ital Gas Storage. 
  [omissis] 
  Con l'allegato parere n. 271 del 28.04.2009, le cui  argomentazioni
vengono recepite, la Commissione  tecnica  di  verifica  dell'impatto
ambientale VIA - VAS si e' espressa nel senso "che  debba  intendersi
come conclusione del procedimento amministrativo  l'approvazione  del
piano di caratterizzazione e le accertate mancate interferenze tra le
opere  da  realizzare  e  le   attivita'   di   bonifica   da   parte
dell'autorita' competente". 
  L'ottemperanza alla prescrizione n. 1 del DSA-DEC-2009-0000047  del
22.01.2009, nel senso indicato nel sopra menzionato  parere  271  del
28.04.2009, dovra' essere verificata dal  Ministero  dell'Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del Mare. 
 
                        Il Direttore Generale 
 
 
                         Ing. Bruno Agricola 
 
 
                                                           Allegato V 
 
  Estratto della Deliberazione della Giunta Regionale  della  Regione
Lombardia n. IX/000627 nella seduta del 13 ottobre 2010. 
 
                              La Giunta 
 
  [omissis] 
  Oggetto: Favorevole volonta'  d'intesa  in  merito  all'istanza  di
stoccaggio di gas naturale, a favore della Societa' Ital Gas  Storage
s.r.l. denominata "Cornegliano Stoccaggio" ubicata  in  Provincia  di
Lodi. 
  [omissis] 
  A voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 
                              delibera 
 
  richiamate le premesse, 
    1) di esprimere, ai sensi dell'art. 8 della  legge  n.  340/2000,
favorevole volonta' a che  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,
Direzione generale Risorse minerarie  ed  energetiche,  rilasci  alla
Societa' Ital Gas Storage S.r.l. con  sede  legale  ed  operativa  in
Milano, Via Meravigli, 3 - 20123, iscritta presso il  Registro  delle
Imprese di Milano n. 08751271001, C.F. 08751271001, la concessione di
stoccaggio   di    gas    naturale    in    sotterraneo    denominata
convenzionalmente  "Cornegliano  Stoccaggio",  alle  prescrizioni   e
condizioni contenute nel decreto, richiamato in premessa,  n.  DSA  -
DEC - 2009 - 0000047 del 22/01/2009  del  Ministero  dell'Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il  Ministero
per i Beni e le Attivita' Culturali. 
    2) Di dare atto che il decreto di concessione dello stoccaggio di
gas  naturale  in  sotterraneo  "Cornegliano  Stoccaggio"  da   parte
dell'Amministrazione richiedente l'intesa, dovra' riportare tutte  le
limitazioni e le prescrizioni contenute nel sopra citato  decreto  di
giudizio di compatibilita' ambientale n. DSA - DEC - 2009  -  0000047
del  22/01/2009  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni  e  le
Attivita' Culturali. 
    3) Di dare atto che i lavori di realizzazione della  centrale  di
trattamento e compressione dovranno iniziare solo dopo la conclusione
del procedimento amministrativo previsto  dall'art.  242  del  d.lgs.
152/2006  per  l'approvazione  del  progetto  di  bonifica  dei  siti
contaminati  svolta  da  parte  di  Eni  S.p.A.,  intendendosi   come
conclusione del procedimento amministrativo l'approvazione del  piano
di caratterizzazione e le accertate mancate interferenze tra le opere
da realizzare e le attivita' di bonifica da  parte  delle  "autorita'
competenti". 
    4) Di disporre che  la  Societa'  richiedente,  fatti  salvi  gli
obblighi di legge e le misure di  mitigazione  stabilite  nell'ambito
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.),  sulla
base  delle  informazioni   territoriali   e   ambientali   acquisite
direttamente e di quelle disponibili a livello  locale,  regionale  o
nazionale, specificandone le fonti, dovra' presentare: 
      - il progetto di un sistema di  monitoraggio  massimizzando  la
sinergia con le informazioni ricavabili dal  monitoraggio  effettuato
per scopi diversi dalla protezione ambientale  e  con  i  sistemi  di
monitoraggio ambientale gestiti da ARPA e da altri enti pubblici;  in
particolare   dovra'   essere   predisposta   un'adeguata   rete   di
monitoraggio della prima falda che comprenda almeno un piezometro  di
monte e due di valle di ciascuna area, secondo le modalita'  indicate
nel "Manuale APAT per indagini ambientali nei siti contaminati"; 
      - l'integrazione del sistema di monitoraggio in  corso  d'opera
con i rilievi della  fase  successiva  al  "decommissioning"  e  alla
bonifica del sito; 
      - la definizione della periodicita' di misure e  campionamenti,
delle modalita' di archiviazione e di trasmissione dei dati; 
      - una previsione delle modalita' di verifica di funzionalita' e
aggiornamento del sistema di monitoraggio; 
      - un programma operativo per il monitoraggio  delle  vibrazioni
del suolo, con l'utilizzo di geofoni collocati in superficie o  anche
lungo un pozzo di monitoraggio; 
      - una proposta  operativa  per  l'attivita'  di  valutazione  e
controllo delle  emissioni  diffuse  di  gas  naturale  in  atmosfera
specificando le misure  gestionali  e  gli  accorgimenti  progettuali
attuati al fine di ridurre le "emissioni fuggitive" provenienti dagli
organi di tenuta (valvole, trafilamenti,  sigilli)  e  le  "emissioni
puntuali" legate all'operativita' dell'impianto. 
    5) Di disporre che,  per  la  fase  di  cantierizzazione,  dovra'
essere  verificata  con  la  competente  autorita'  provinciale   una
soluzione  viabilistica  che  consenta   di   minimizzare   l'impatto
determinato dai mezzi di cantiere sull'asse viario principale. 
    6) Di subordinare, a seguito di eventuali variazioni del progetto
di stoccaggio, anche conseguenti  alle  conclusioni  dell'istruttoria
del Comitato Tecnico  Regionale  (C.T.R.)  con  rilascio  del  parere
tecnico conclusivo di cui all'art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 334/1999
e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio della concessione
di stoccaggio a nuova intesa della regione  con  il  Ministero  dello
Sviluppo economico. 
    7) Di dare atto che in sede di ulteriore intesa, di cui al  punto
precedente,  con  il  Ministero  dello  Sviluppo  economico   saranno
esaminate e valutate le proposte progettuali riportate  al  punto  3,
nonche'  le  modifiche  al  progetto  eventualmente  prescritte   dal
Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) in sede di rilascio  del  proprio
parere tecnico conclusivo. 
    8) Di disporre che la  societa'  richiedente  dovra'  fornire  la
necessaria collaborazione per l'esecuzione, anche  in  contemporaneo,
delle  attivita'  di  monitoraggio,  di  campionamento  suoli  e   di
telerilevamento aereo fotogrammetrico,  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Prefetto di Lodi del 5 agosto 1996 n. 863/GAB/20.2,  dato
pero' atto che tali attivita' non dovranno in alcun modo  interferire
e/o ostacolare la corretta realizzazione e esercizio  del  giacimento
di stoccaggio oggetto del presente atto. 
    9) Di disporre la pubblicazione del  presente  provvedimento  sul
BURL. 
    10) Di disporre la trasmissione della presente  deliberazione  al
Ministero  dello  Sviluppo  economico,  Dipartimento  per  l'Energia,
Direzione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche. 
 
                            Il Segretario 
 
 
                            Marco Pilloni 
 
 
                                                        Allegato V-II 
 
  Allegato 5 al DM 15marzo 2011 - Opere civili 
  Nell'Area Centrale e Cluster A le principali opere civili  previste
sono: 
    - strade di accesso; 
    - Recinzione perimetrale rispondente alle normative di sicurezza; 
    - Piazzale interno con  pavimentazione  in  inerti  compattati  e
rullati, separato dal substrato naturale da membrana impermeabile; 
    - Strade interne con pavimentazione in conglomerato bituminoso; 
    - Rete di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche e  relative
vasche e serbatoi di raccolta e pozzetti vari; 
    - Vari serbatoi interrati di stoccaggio e servizio; 
    - Cantine dei pozzi (scavi a pianta rettangolare tra 2 e 3  m  di
profondita'  con  un'area  di  circa  10-15  mq  rivestiti  da   muri
reggispinta e da una soletta in cemento armato  per  il  contenimento
delle attrezzature di sicurezza dei pozzi in fase di perforazione); 
    - Fondazioni pali di illuminazione; 
    - Fondazione torcia fredda; 
    - Basamenti destinati ad accogliere le attrezzature  tecnologiche
(sistema di generazione e di  compressione,  sistema  di  trattamento
gas, sistema di rigenerazione TEG, sistema di  misura)  complete  dei
relativi impianti ausiliari; 
    - Edifici destinati  ad  accogliere  la  centrale  di  controllo,
uffici e servizi; 
    - Servizi: rete di raccolta e scarico delle acque  sanitarie  con
allacciamento a fognatura o pozzo  di  raccolta,  allacciamento  alla
rete idrica, allacciamento linee elettriche e telefoniche. 
  Nel Cluster B le principali opere previste sono: 
    - Strada di accesso; 
    - Recinzione perimetrale rispondente alle normative di sicurezza; 
    - Piazzale interno con  pavimentazione  in  inerti  compattati  e
rullati, separato dal substrato naturale da membrana impermeabile; 
    - Strade interne con pavimentazione in conglomerato bituminoso; 
    - Rete di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche e  relative
vasche di raccolta e pozzetti vari; 
    - Cantine dei pozzi (scavi a pianta rettangolare tra 2 e 3  m  di
profondita'  con  un'area  di  circa  10-15  mq  rivestiti  da   muri
reggispinta e da una soletta in cemento armato  per  il  contenimento
delle attrezzature di sicurezza dei pozzi in fase di perforazione); 
    - Fondazioni pali di illuminazione; 
    - Basamenti destinati ad accogliere le attrezzature  tecnologiche
e di sicurezza. 
 
                                                          Allegato VI 
 
  Allegato 6 al DM 15marzo  2011  -  Elenco  dei  beni  ceduti  dalla
societa' Eni S.p.A. alla societa' ITAL GAS Storage S.r.l. 
  Denominazione:  Area  dell'ex  centrale   Gas   e   dell'ex   Pozzo
Cornegliano 2; 
  Descrizione: a) Terreno avente una superficie di 6.900 mq libero da
impianti e macchinari e completamente recintato; 
  Localita': Comune di Cornegliano Laudense (LO); 
  Identificazione catastale: Area identificata nel Catasto al  foglio
2, con la particella n. 12 (graffata con la n. 32); 
  Impianti: Fabbricato concesso in locazione a ENEL S.p.A. 
  Denominazione: Stradello; 
  Descrizione: b) Porzione di terreno avente una superficie di  1.650
mq costituito dallo stradello che separa l'area dell'ex Centrale  Gas
da quella dell'ex pozzo Cornegliano 2; 
  Localita': Comune di Cornegliano Laudense (LO); 
  Identificazione catastale: Area identificata nel Catasto al  foglio
2, con la particella n. 12 (graffata con la n. 32). 

   Ital Gas Storage S.R.L. Il Presidente E Amministratore Delegato 
                        Ing. Alberto Bitetto 

 
T11ADA7202
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.