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Errata corrige
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Conferimento della concessione di stoccaggio "CORNEGLIANO STOCCAGGIO" Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii., la societa' Ital Gas Storage S.r.l. con sede legale in Via Meravigli n. 3 - 20123 Milano (MI), C.F. 08751271001, pubblica il provvedimento finale unitamente all'estratto del relativo decreto di VIA (allegato III del provvedimento finale e gia' pubblicato per estratto nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 14 marzo 2009), concernenti il progetto di realizzazione di un sito per lo stoccaggio di modulazione di gas naturale in un giacimento sotterraneo esaurito ubicato nel Comune di Cornegliano Laudense, Provincia di Lodi e convenzionalmente denominato "Cornegliano Stoccaggio". Il testo integrale dei provvedimenti suddetti e' altresi' reperibile al seguente sito web: http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/deposito/titoli/decreti/2925_20 110315.pdf Il testo del decreto e' pubblicato inoltre sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del mese di aprile 2011, anno LV, n. 4 a sua volta reperibile anche presso il sito web del Ministero dello sviluppo economico (http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/buig/mbuig.htm). Il decreto di VIA e i relativi elaborati sono disponibili presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Divisione II "Sistemi di Valutazione Ambientale", Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma nonche' presso la sezione "VIA" del sito web del medesimo Ministero all'indirizzo: http://www.minambiente.it. Si rende, infine, noto che la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia d'intesa al rilascio del provvedimento finale, costituente l'allegato V dello stesso, e' stata altresi' gia' oggetto di pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 43 del 25 ottobre 2010. Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con la Regione Lombardia VISTO la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonche' le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e stoccaggio; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', nonche' le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; VISTO la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; VISTA la legge n. 239/2004 che all'articolo 1, comma 60, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340, rubricato "Utilizzo dei siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia", anche alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di VIA, ove stabilita per legge; VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 che all'articolo 8 dispone che la concessione di stoccaggio di gas naturale e' conferita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: Ministro dell'ambiente) e d'intesa con la Regione interessata; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" ed in particolare: - l'articolo 27, comma 33, il quale abroga l'articolo 8 della legge 340/2000; - l'articolo 27, comma 32, il quale stabilisce che le disposizioni dello stesso articolo 27 si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data; CONSIDERATO che il soggetto proponente non ha richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 32, della legge n. 99/2009, l'applicazione al procedimento delle disposizioni dell'articolo 27, comma 33 della stessa legge; VISTO l'articolo 1, comma 61, della legge n. 239/2004, il quale stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime; VISTO il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 26 agosto 2005 recante "modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalita' di attuazione delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975"; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011 recante "modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il Decreto ministeriale 26 agosto 2005; VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011" pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2011; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare: - l'articolo 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i progetti inerenti lo stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali, in unita' geologiche profonde e in giacimenti esauriti di idrocarburi, come riportato al numero 17 dell'Allegato II del decreto; - l'articolo 7, comma 5, che stabilisce che in sede statale, l'autorita' competente per la VIA e' il Ministro dell'ambiente che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonche' le successive modifiche e integrazioni; VISTA il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; VISTA la circolare interministeriale 21 ottobre 2009 relativa agli indirizzi di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde; VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2010, di attuazione dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con la legge n. 166 del 20 novembre 2009, recante le modalita' di realizzazione e gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas nel mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotta, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio; VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive; VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e7, della legge 23 luglio 2009, n. 99; VISTO il Comunicato 31 ottobre 2001, pubblicato sul BUIG n. 10 anno XLV, con cui veniva reso noto, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 27 marzo 2001, l'elenco dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione, risultati idonei alla conversione a stoccaggio, tra i quali il giacimento di Cornegliano, situato nel sottosuolo della provincia di Lodi e ricadente nell'ambito della concessione di coltivazione "CAVIAGA" in titolo alla Societa' ENI S.p.A.; VISTA l'istanza presentata dalla Confservizi International S.c.r.l. in data 9 settembre 2002, al Ministero delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, come pubblicata sul BUIG numero 9, anno XLVI, per il rilascio della concessione per l'esercizio dell'attivita' di stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Cornegliano, risultata in concorrenza con altri operatori; VISTA la nota del 7 agosto 2003, n. 493073 con la quale la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, acquisiti i pareri dell'UNMIG di Bologna di cui alla nota n. 4393 del 15 luglio 2003 e del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia espresso nella riunione del 29 luglio 2003, ha comunicato alla Confservizi International S.c.r.l. che l'istanza da essa presentata per la gestione dello stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Cornegliano era stata selezionata in quanto, con riferimento ai criteri di cui all'art. 2, comma 10 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, "superiore relativamente alla completezza e razionalita' del progetto di stoccaggio e del relativo programma lavori nonche' per le modalita' di svolgimento dei lavori, riferiti alla sicurezza e salvaguardia ambientale" rispetto al progetto di cui all'istanza in concorrenza della Societa' Costruzioni Condotte S.r.l.; PRESO ATTO che in data 2 dicembre 2005 l'Assemblea dell'ATI, con capofila Confservizi International S.c.r.l., ha fondato Ital Gas Storage S.r.l. (di seguito: Societa' proponente) e contestualmente ha sciolto l'ATI, come da comunicazione al Ministero delle attivita' produttive n. 337/2005 del 22 dicembre 2005 della Confservizi; VISTO il Decreto Direttoriale DSA-2007-0021157 del 26 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: Ministero dell'ambiente) che esclude dalla procedura di VIA la parte del progetto relativa alla prospezione sismica 3D; VISTO il decreto 22 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e previo parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia con Delibera n. VIII/008761 del 22 dicembre 2008, di giudizio favorevole di compatibilita' ambientale (di seguito: decreto di VIA) del progetto di stoccaggio presentato dalla societa' proponente, subordinatamente al rispetto di prescrizioni in esso contenute; VISTA la nota DSA-2009-0012924 del 26 maggio 2009 del Ministro dell'ambiente di interpretazione della prescrizione n. 1 del decreto di VIA; VISTA la richiesta del 2 aprile 2009 della Societa' proponente al Ministero dello sviluppo economico per la nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 239/2004 con rinvio all'articolo 8 della legge 340/2000, del responsabile unico del procedimento per il conferimento della concessione di stoccaggio e la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse; CONSIDERATO che: - in data 2 aprile 2009 la Societa' proponente ha presentato al Ministero dello sviluppo economico il progetto definitivo per la realizzazione delle opere necessarie per esercire lo stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Cornegliano redatto conformemente alle prescrizioni stabilite dal decreto di VIA; - in data 9 luglio 2009 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'avvio del procedimento e la nomina del responsabile con appositi avvisi pubblicati sui quotidiani "Il Giorno" e "Il Corriere della Sera" riportanti le indicazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01, e dal decreto legislativo n. 330/2004, per il conferimento della concessione di stoccaggio denominata "CORNEGLIANO STOCCAGGIO" con contestuale approvazione del progetto delle opere, dichiarazione di pubblica utilita', riconoscimento della conformita' urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Lo stesso avviso, e' stato affisso per 31 giorni consecutivi, dal 14 luglio 2009, all'albo pretorio del Comune di Cornegliano Laudense, il cui territorio e' potenzialmente interessato da procedure di esproprio per la realizzazione dei nuovi impianti. Contestualmente e' stata data notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato ad avere effetti diretti: - dal 9 luglio 2009 gli atti e i documenti progettuali, per consentire il diritto di accesso agli aventi diritto a norma della citata legge n. 241/1990, sono stati a disposizione presso l'Ufficio tecnico del Comune di Cornegliano Laudense, la provincia di Lodi, la Regione Lombardia e le Divisioni II e VII della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche; - copia della documentazione inerente il progetto definitivo e' stata resa disponibile alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi ed al Comune di Cornegliano Laudense in qualita' di Amministrazioni pubbliche interessate all'approvazione del progetto della Societa' proponente; - e' stato svolto l'esame contestuale degli interessi pubblici sulle opere proposte nel progetto definitivo tramite lo strumento della conferenza di servizi convocata nelle date del 9 ottobre 2009, 3 novembre 2009 e 3 novembre 2010; CONSIDERATO inoltre che: - il Comune di Cornegliano Laudense ha adottato, quale atto di espressione favorevole al conferimento della concessione di stoccaggio, non ostativo all'insediamento degli impianti del progetto definitivo, la Delibera del Consiglio Comunale del 31 marzo 2010; - la provincia di Lodi ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto definitivo con deliberazione della Giunta Provinciale n. 41 del 5 novembre 2009, cui e' seguita la delibera di Giunta Provinciale n. 12/2010 del 28 gennaio 2010 con l'espressione del parere favorevole di compatibilita' del progetto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente nella Provincia di Lodi che verra' supportato con una differita variazione allo stesso piano demandata a successivo specifico atto; - il Ministero dell'ambiente, con nota datata 6 ottobre 2009, in relazione alla conferenza di servizi in atto in tale data, ha comunicato al responsabile del procedimento di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto espresso con Decreto di compatibilita' ambientale del 22 gennaio 2009; VALUTATE le seguenti osservazioni pervenute nell'ambito della conferenza di servizi: a) da parte del Comune di Cornegliano Laudense, con nota datata 3 agosto 2009 a cui la Societa' proponente ha risposto con nota del 6 ottobre 2009; b) dai signori Egidio Orsini e Antonio Cantoni, con note datate 14 ottobre 2009, e dalla societa' Baimmobil S.r.l. con nota del 24 novembre 2009. La Societa' proponente ha formalmente risposto alle osservazioni suddette, inviando copia al responsabile del procedimento, con le seguenti note: prot. n. 16/2009 pervenuta al signor Orsini il 20 novembre 2009; prot. n. 17/2009 pervenuta al signor Cantoni il 20 novembre 2009; prot. n. 18/2009 pervenuta alla societa' Baimmobil il 23 dicembre 2009 e alla societa' Bartolini S.p.A. quale affittuaria delle aree di Baimmobil il 24 dicembre 2009. VISTA la delibera 13 ottobre 2010 n. 9/627, con cui la Giunta della Regione Lombardia ha espresso l'intesa ai sensi dell'articolo 8 della legge 340/2000, con prescrizioni, in merito al conferimento della concessione di stoccaggio denominata "CORNEGLIANO STOCCAGGIO"; VISTI i verbali delle riunioni della conferenza di servizi tenutesi in data 9 ottobre 2009, 12 novembre 2009 e 3 novembre 2010 durante le quali e' stato presentato il progetto relativo alla concessione di stoccaggio, sono state discusse le osservazioni pervenute e sono stati acquisiti gli atti di assenso necessari; CONSIDERATE le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni ivi espresse, VISTA la determinazione favorevole al conferimento della concessione datata 30 novembre 2010 trasmessa alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico dal responsabile del procedimento; PRESO ATTO dell'accordo sottoscritto in data 20 gennaio 2011 da ENI e ITAL GAS Storage, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del D.Lgs. 164/2000, registrato il 25 gennaio 2011 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3 al n. 1442 Serie 1T e del relativo pagamento effettuato in data 25 gennaio 2011, inoltrati al Ministero dello sviluppo economico in data 31 gennaio 2011; CONSIDERATO il carattere strategico della realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturale che garantiscono il funzionamento del sistema nazionale del gas in relazione all'elevato livello di domanda nazionale, sia in termini di volume che di punta; VISTO il Nulla Osta di Fattibilita' rilasciato dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale Lombardia, in data 23 dicembre 2010, protocollo n. 22530; DECRETA Articolo 1 Conferimento della concessione 1) E' conferita alla societa' ITAL GAS Storage S.r.l. la concessione denominata "CORNEGLIANO STOCCAGGIO" per lo stoccaggio di gas naturale nel giacimento di "Cornegliano", situato nel sottosuolo della provincia di Lodi, nei livelli minerari presenti entro le quote indicate nell'allegata scheda tecnica (Allegato 1), parte integrante del presente decreto ministeriale. La concessione e' accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi. La concessione ha una durata pari a 20 (venti) anni a decorrere dalla data del presente decreto. 2) L'area della concessione e' rappresentata nel piano tipo allegato al presente decreto (Allegato 2). La scheda tecnica di cui al comma 1 riporta le coordinate geografiche dei vertici dell'area, l'ampiezza della relativa superficie, nonche' le quote, inferiore e superiore, del sottosuolo concesso per lo stoccaggio minerario. 3) E' fatto l'obbligo di corrispondere alla competente Agenzia del Demanio, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente con l'indice ISTAT per gli anni seguenti. 4) Si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti, inclusi gli oneri di urbanizzazione e i contributi sul costo di costruzione dovuti per interventi edilizi ai Comuni, nonche' il contributo ex articolo 2, commi 558 e 559 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). 5) La societa' dovra' ottemperare alle prescrizioni disposte con il decreto del Ministero dell'ambiente del 22 gennaio 2009 n. 47, riportate in Allegato 3, come chiarito nella nota dello stesso Ministero n. DSA-2009-0012924 del 26 maggio 2009, riportata in Allegato 4, e a quelle stabilite e/o richiamate nella Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 9/627 del 13 ottobre 2010, riportata in Allegato 5, nonche' nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011. Tali prescrizioni costituiscono parte integrante del presente decreto. 6) Oltre a quanto previsto al comma 5, i risultati dei monitoraggi di cui alla prescrizione n. 9, lettere b), c), d) ed e) riportate nel decreto del Ministero dell'ambiente del 22 gennaio 2009, n. 47, dovranno essere inoltrate alla Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna e alla divisione VII del Ministero dello sviluppo economico, con le modalita' indicate nello stesso decreto. 7) In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, punto 1, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 citato nelle premesse, nelle operazioni di stoccaggio non puo' essere superata l'originaria pressione statica di fondo del giacimento corrispondente a 161 bar. 8) Le ulteriori autorizzazioni alla realizzazione delle opere e degli impianti dovranno essere richieste alle competenti Amministrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624. Articolo 2 Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' 1) Le opere e gli impianti inerenti la realizzazione e l'esercizio della concessione di stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Cornegliano, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. n. 164/2000, sono dichiarati di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili. 2) Il presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, ha efficacia equivalente allo strumento urbanistico generale del Comune interessato dalla realizzazione delle opere e degli impianti per l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale e integra, limitatamente alla realizzazione di tali opere e impianti, il piano regolatore generale adottato dal Comune stesso, costituendone variante. 3) I beni interessati dalla realizzazione delle opere del programma definitivo, con evidenza delle relative particelle catastali, facenti parte della documentazione depositata presso il Ministero dello sviluppo economico e presso gli Uffici competenti del Comune di Cornegliano Laudense, sono sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4) Il Ministero dello sviluppo economico, autorita' espropriante per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, emana, qualora necessario, entro tre anni dalla data del presente decreto, il decreto di esproprio per la realizzazione delle opere del progetto definitivo. 5) Il titolare della concessione esegue il decreto di esproprio secondo le procedure di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Articolo 3 Programma dei lavori e caratteristiche tecniche 1) Con riferimento al Progetto definitivo di trasformazione a stoccaggio di gas naturale del giacimento di Cornegliano, consegnato alla Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in data 6 aprile 2009, e depositato presso gli Uffici competenti della Provincia di Lodi e del Comune di Cornegliano Laudense, e' approvato il seguente programma dei lavori: I - rilievo sismico 3D; II - riutilizzo dell'area occupata dalla centrale di produzione ENI di Cornegliano e sua trasformazione a centrale di compressione e trattamento per le operazioni di stoccaggio di gas naturale nel giacimento; III - perforazione di complessivi quattordici nuovi pozzi direzionati nel giacimento di Cornegliano da eseguirsi in cluster da due aree denominate "Cluster A", nell'area ad est adiacente alla centrale di stoccaggio, e "Cluster B" nei pressi della Cascina Bossa, a NNE dell'abitato di Cornegliano Laudese. In ciascuna delle due aree verranno perforati 7 pozzi; IV - realizzazione dei metanodotti per la connessione dei clusters con la centrale di stoccaggio; il metanodotto di collegamento tra "Cluster A" e la adiacente centrale di stoccaggio sara' realizzato all'interno dell'area degli impianti. Le relative opere civili sono descritte nell'Allegato 5. Articolo 4 Impianti per l'esercizio dello stoccaggio e infrastrutture connesse 1) Il concessionario e' tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti del programma, elencati nell'allegato Opere civili, entro dodici mesi dalla data del presente decreto. 2) I lavori dovranno essere conclusi nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre quarantotto mesi dalla data di inizio lavori. 3) Il concessionario trasmette ogni tre mesi al Ministero dello sviluppo - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione VII, nonche' alla Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna, un rapporto concernente lo stato di avanzamento complessivo dei lavori di realizzazione fino all'entrata in esercizio degli impianti. 4) L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti e delle opere previste nel programma dei lavori approvato, e' concessa dalla Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna nel rispetto delle disposizioni degli articoli 84 e 85 del decreto legislativo 624/96, nonche' dell'articolo 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 2011. E' fatto salvo ogni ulteriore adempimento in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo1, comma 8, del presente decreto. 5) Le pertinenze derivanti dalle concessioni di coltivazione del giacimento di Cornegliano, elencate nell'allegato al presente decreto (Allegato 6), sono trasferite al concessionario di stoccaggio. Articolo 5 Verifiche di ottemperanza 1) L'ottemperanza delle condizioni disposte con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 5, e' verificata dagli organi di vigilanza delle competenti amministrazioni. 2) La Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna effettua l'esame della documentazione e gli accertamenti tecnici necessari alla realizzazione degli impianti e all'esercizio della concessione di stoccaggio conferita con il presente decreto, nel rispetto delle norme di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 3) L'esercizio della concessione e' fatto nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonche' del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. Articolo 6 Pubblicazione e obblighi 1) Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed e' consegnato alla ITAL GAS Storage S.r.l. per il tramite dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano, secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 2) La Societa' concessionaria e' tenuta, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 10 della legge n. 241/1990, a pubblicare il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in un quotidiano a diffusione nazionale entro sei mesi dalla data di notifica dello stesso. 3) Il titolare della concessione e' tenuto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, a comunicare ai proprietari dei beni sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio la facolta' di prendere visione della documentazione depositata presso la Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna e presso gli Uffici competenti del Comune interessato. 4) Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della notifica o dalla data di pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui al punto 2. Roma, 15 marzo 2011 Il Ministro dello sviluppo Economico Paolo Romani Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo Allegato I Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse Allegato al D.M. del [omissis] relativo alla concessione di stoccaggio denominata Cornegliano Stoccaggio della soc. Ital Gas Storage Regione: Lombardia Provincia: Lodi Comuni: Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudense, Lodi Vecchio, Borgo San Giovanni, Massalengo, Lodi Giacimento: Cornegliano Quota superiore: - 500 m Quota inferiore: - 2.200 m Superficie: 24,23 kmq Scala: 1:100.000 Agenzia del demanio: Filiale Lombardia Sezione UNMIG di Bologna Fogli IGM: 59-60 COORDINATE GEOGRAFICHE VERTICI Longitudine W Monte Mario Latitudine N a -3°02', 45°18', b -2°57', 45°18', c -2°57', 45°16', d -3°02', 45°16', Il direttore dell'U.N.M.I.G. Ing. Antonio Martini Allegato II [Omissis] Allegato III Estratto del decreto favorevole di compatibilita' ambientale con prescrizioni prot. n. DSA-DEC-2009-0000047 del 22 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' cultuali. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' cultuali [omissis] ritenuto sulla base di quanto premesso di dover provvedere ai sensi dell'art. 31, comma 1 e 36, comma 7 del D.Lgs. n. 152 alla formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale del progetto sopraindicato decreta giudizio favorevole di compatibilita' ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un sito per lo stoccaggio di modulazione di gas naturale in sotterraneo da realizzarsi nel Comune di Cornegliano Laudense, in Provincia di Lodi presentato dalla societa' ItalGas Storage S.r.l., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: 1) i lavori di realizzazione della centrale di trattamento e compressione dovranno iniziare solo dopo la conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 242, del D.lgs. n. 152/06, in merito alla bonifica dei siti contaminati e svolto da parte di ENI S.p.a.; 2) il Proponente dovra' trasmettere all'ARPA Lombardia il cronoprogramma delle perforazioni, almeno 30 gg prima della data inizio lavori; dovra' altresi' concordare un programma di sorveglianza durante le fasi di perforazione di tutti i pozzi; 3) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione dei pozzi non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e persistenti; il Proponente dovra' presentare anticipatamente all'ARPA Lombardia il programma fanghi previsto per la perforazione, con le schede di sicurezza dei materiali; 4) il Proponente dovra' comunicare all'ARPA Lombardia i luoghi dove saranno smaltiti i vari rifiuti prodotti, compresi quelli derivanti dalla perforazione, e le eventuali terre da scavo non riutilizzate, nonche' il volume per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto e copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti; 5) nella fase di cantiere dovranno essere impiegati mezzi omologati secondo la direttiva 2004/26/CE (Fase III A o Fase III B) o in alternativa veicoli con filtri per il particolato muniti di attestato per il superamento dei test di idoneita' del VERT; 6) il Proponente dovra' presentare al MATTM almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area; 7) al fine di mitigare l'inserimento delle due aree cluster e dell'area di centrale, il Proponente dovra' realizzare opportuni interventi di piantumazione, con essenze autoctone, lungo il confine delle due aree interessate; l'intervento dovra' essere effettuato anche utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica; 8) l'illuminazione notturna dell'impianto dovra' essere realizzata in maniera tale da garantire la sicurezza senza creare disturbi o impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei fasci luminosi non verso l'alto; 9) il Proponente dovra' realizzare i seguenti studi e/o monitoraggi, con oneri a proprio carico: a) esecuzione di rilevamenti fonometrici finalizzati alla verifica puntuale del criterio differenziale di immissione secondo le indicazioni del DMA 16.03.98, sia durante l'attivazione della fase di perforazione e i primi giorni della stessa, sia nella fase di esercizio della centrale, secondo modalita' da concordare con l'ARPA Lombardia; tali rilevamenti sono finalizzati ad individuare tempestivamente eventuali impatti sui recettori e consentire all'autorita' competente di adottare le opportune misure di mitigazione; b) piano di monitoraggio delle variazioni di quota dei terreni, con oneri a proprie carico, cosi' articolato: - rilevamento GPS statico differenziale in continuo da ubicare nell'area della Centrale di Stoccaggio; tale sito risulta essere baricentrico rispetto al giacimento e quindi ubicazione ottimale per apprezzare eventuali fenomeni di subsidenza. Il punto di controllo sara' materializzato tramite la monumentazione di un pilastrino geodetico su micropalo iniettato, da utilizzarsi come base per l'antenna e la relativa piastra di messa in bolla - ribattitura della rete di livellazione di precisione basata sulla rete realizzata nel 1998 da ENI S.p.A. che ha realizzato una campagna di livellazioni di precisione con omogenea copertura dell'area del giacimento in oggetto. La rete e' costituita da 37 capisaldi per una lunghezza totale di 32,153 km. - misurazioni a cadenza trimestrale; se al termine dei primi 3 anni di monitoraggio non saranno osservati fenomeni apprezzabili si propone di passare ad una cadenza di controllo annuale; (i risultati del monitoraggio dovranno essere forniti, con modalita' da concordarsi, al MATTM e alle Amministrazioni locali interessate); c) installazione di una rete microsismica, per la valutazione della possibile sismicita' indotta dalla re-iniezione di fluido, nel sottosuolo, attraverso geofoni di precisione entro le pertinenze minerarie collegati via cavo e via radio all'unita' di registrazione; il dettaglio della rete, data la necessita' di effettuare le misure di precisione con strumenti sensibili ad un'ampia gamma di frequenze, sara' messo a punto con l'ARPA Lombardia dopo le prime fasi di avvio della centrale per verificare sperimentalmente le interferenze prodotte dal traffico veicolare della viabilita' circostante e le interferenze prodotte dai compressori in modo da poter progettare il pattern di distribuzione piu' idoneo sul territorio e da poter escludere le frequenze di interferenza piu' caratteristiche; i risultati del monitoraggio dovranno essere forniti, con modalita' da concordarsi, al MATTM e alle Amministrazioni locali interessate; d) approfondimento delle caratteristiche fisico meccaniche delle rocce costituenti il serbatoio e il cap rock finalizzato alla verifica del comportamento sottosforzo delle suddette rocce, con verifica degli stati limite, attraverso un programma di prelevamento di campioni durante le perforazioni, da assoggettarsi a prove geotecniche e petrofisiche e successiva modellazione; e) realizzazione di un modello tridimensionale polifasico policomponente calibrato del flusso nei mezzi porosi per la verifica della tenuta della struttura geologica durante la fase di esercizio. 10) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali 10.1) dovra' essere assicurata assistenza specialistica: - alle operazioni di scotico e agli scavi per opere civili ed accessorie previsti nelle aree dei Cluster A e B; - ai lavori nel sottosuolo nelle aree di espansione della Centrale - ai tracciati dei metanodotti di collegamento ai clusters con particolare riguardo per i tratti in attraversamento di terreni agricoli; 10.2) i controlli, da estendere anche alla viabilita' di servizio, dovranno essere effettuati attraverso personale di una ditta specializzata nel settore archeologico che operera' secondo le direttive della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 10.3) l'area dell'intervento dovra' essere perimetrata con ulteriori filari di alberi al fine di creare una barriera verde piu' consistente e meno permeabile alla vista; 10.4) all'interno dell'area dovranno essere inseriti gruppi di essenze di alto fusto, opportunamente studiate, al fine di attenuare il carattere tecnologico dell'insediamento e suggerire maggior carattere di naturalita'; 10.5) considerato che l'area della centrale e l'area del cluster A si situano, secondo gli indirizzi del PTCP della Provincia di Lodi, in "Ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali" Art. 28.2, in "Area a forte caratterizzazione morfologica, rete dell'assetto idrogeologico agrario" Art. 28.4, su "Percorso di fruizione paesistica ed ambientale" si prescrive che sia conservata e rafforzata, con specie arboree, arbustive ed erbacee, autoctone, la vegetazione lungo la Roggia Crivella, la Roggia Cavallona ed il Canale Muzza; inoltre le costruzioni, i parcheggi previsti nell'area della Centrale e la rete metallica di recinzione dovranno essere arretrati rispetto a detti corsi d'acqua, in modo da salvaguardare e valorizzare la rete dei corridoi ecologici esistente La prescrizione n° 6 dovra' essere ottemperata al MATTM e dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, almeno 3 anni prima scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe. La prescrizione n° 9, lettere b) c) d) dovra' essere ottemperata presso il MATTM dopo due anni dall'entrata in funzione della centrale di compressione e trattamento. La prescrizione n° 9 lettera e) dovra' essere ottemperata presso il MATTM prima dell'entrata in esercizio dell'impianto; l'efficacia del modello, con i relativi risultativi gestione, dovra' essere ulteriormente verificata presso il MATTM dopo i primi due anni di esercizio. Il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali provvedera' alla verifica di ottemperanza della prescrizione n° 10. Il presente provvedimento sara' comunicato alla societa' ITAL GAS Storage S.r.l., al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, alla Regione Lombardia, all'ARPA Lombardia, nonche' al Ministero per lo Sviluppo Economico. Sara' cura delle Regione Lombardia, comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati; La Societa' ITAL GAS Storage S.r.l. trasmettera' al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340. Il presente decreto e' reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Roma li' Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Allegato IV Estratto della nota del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare prot. n. DSA-2009-0012924 del 26 maggio 2009. Oggetto: Decreto DSA-DEC-2009-0000047 del 22.01.2009 relativo al progetto di stoccaggio di gas naturale nel Comune di Cornegliano Laudense (LO); chiarimenti interpretativi in merito alla prescrizione n. 1. Proponente Ital Gas Storage. [omissis] Con l'allegato parere n. 271 del 28.04.2009, le cui argomentazioni vengono recepite, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS si e' espressa nel senso "che debba intendersi come conclusione del procedimento amministrativo l'approvazione del piano di caratterizzazione e le accertate mancate interferenze tra le opere da realizzare e le attivita' di bonifica da parte dell'autorita' competente". L'ottemperanza alla prescrizione n. 1 del DSA-DEC-2009-0000047 del 22.01.2009, nel senso indicato nel sopra menzionato parere 271 del 28.04.2009, dovra' essere verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Direttore Generale Ing. Bruno Agricola Allegato V Estratto della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/000627 nella seduta del 13 ottobre 2010. La Giunta [omissis] Oggetto: Favorevole volonta' d'intesa in merito all'istanza di stoccaggio di gas naturale, a favore della Societa' Ital Gas Storage s.r.l. denominata "Cornegliano Stoccaggio" ubicata in Provincia di Lodi. [omissis] A voti unanimi espressi nelle forme di legge delibera richiamate le premesse, 1) di esprimere, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 340/2000, favorevole volonta' a che il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale Risorse minerarie ed energetiche, rilasci alla Societa' Ital Gas Storage S.r.l. con sede legale ed operativa in Milano, Via Meravigli, 3 - 20123, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano n. 08751271001, C.F. 08751271001, la concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo denominata convenzionalmente "Cornegliano Stoccaggio", alle prescrizioni e condizioni contenute nel decreto, richiamato in premessa, n. DSA - DEC - 2009 - 0000047 del 22/01/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali. 2) Di dare atto che il decreto di concessione dello stoccaggio di gas naturale in sotterraneo "Cornegliano Stoccaggio" da parte dell'Amministrazione richiedente l'intesa, dovra' riportare tutte le limitazioni e le prescrizioni contenute nel sopra citato decreto di giudizio di compatibilita' ambientale n. DSA - DEC - 2009 - 0000047 del 22/01/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali. 3) Di dare atto che i lavori di realizzazione della centrale di trattamento e compressione dovranno iniziare solo dopo la conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006 per l'approvazione del progetto di bonifica dei siti contaminati svolta da parte di Eni S.p.A., intendendosi come conclusione del procedimento amministrativo l'approvazione del piano di caratterizzazione e le accertate mancate interferenze tra le opere da realizzare e le attivita' di bonifica da parte delle "autorita' competenti". 4) Di disporre che la Societa' richiedente, fatti salvi gli obblighi di legge e le misure di mitigazione stabilite nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), sulla base delle informazioni territoriali e ambientali acquisite direttamente e di quelle disponibili a livello locale, regionale o nazionale, specificandone le fonti, dovra' presentare: - il progetto di un sistema di monitoraggio massimizzando la sinergia con le informazioni ricavabili dal monitoraggio effettuato per scopi diversi dalla protezione ambientale e con i sistemi di monitoraggio ambientale gestiti da ARPA e da altri enti pubblici; in particolare dovra' essere predisposta un'adeguata rete di monitoraggio della prima falda che comprenda almeno un piezometro di monte e due di valle di ciascuna area, secondo le modalita' indicate nel "Manuale APAT per indagini ambientali nei siti contaminati"; - l'integrazione del sistema di monitoraggio in corso d'opera con i rilievi della fase successiva al "decommissioning" e alla bonifica del sito; - la definizione della periodicita' di misure e campionamenti, delle modalita' di archiviazione e di trasmissione dei dati; - una previsione delle modalita' di verifica di funzionalita' e aggiornamento del sistema di monitoraggio; - un programma operativo per il monitoraggio delle vibrazioni del suolo, con l'utilizzo di geofoni collocati in superficie o anche lungo un pozzo di monitoraggio; - una proposta operativa per l'attivita' di valutazione e controllo delle emissioni diffuse di gas naturale in atmosfera specificando le misure gestionali e gli accorgimenti progettuali attuati al fine di ridurre le "emissioni fuggitive" provenienti dagli organi di tenuta (valvole, trafilamenti, sigilli) e le "emissioni puntuali" legate all'operativita' dell'impianto. 5) Di disporre che, per la fase di cantierizzazione, dovra' essere verificata con la competente autorita' provinciale una soluzione viabilistica che consenta di minimizzare l'impatto determinato dai mezzi di cantiere sull'asse viario principale. 6) Di subordinare, a seguito di eventuali variazioni del progetto di stoccaggio, anche conseguenti alle conclusioni dell'istruttoria del Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) con rilascio del parere tecnico conclusivo di cui all'art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 334/1999 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio della concessione di stoccaggio a nuova intesa della regione con il Ministero dello Sviluppo economico. 7) Di dare atto che in sede di ulteriore intesa, di cui al punto precedente, con il Ministero dello Sviluppo economico saranno esaminate e valutate le proposte progettuali riportate al punto 3, nonche' le modifiche al progetto eventualmente prescritte dal Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) in sede di rilascio del proprio parere tecnico conclusivo. 8) Di disporre che la societa' richiedente dovra' fornire la necessaria collaborazione per l'esecuzione, anche in contemporaneo, delle attivita' di monitoraggio, di campionamento suoli e di telerilevamento aereo fotogrammetrico, di cui all'articolo 4 del decreto del Prefetto di Lodi del 5 agosto 1996 n. 863/GAB/20.2, dato pero' atto che tali attivita' non dovranno in alcun modo interferire e/o ostacolare la corretta realizzazione e esercizio del giacimento di stoccaggio oggetto del presente atto. 9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. 10) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche. Il Segretario Marco Pilloni Allegato V-II Allegato 5 al DM 15marzo 2011 - Opere civili Nell'Area Centrale e Cluster A le principali opere civili previste sono: - strade di accesso; - Recinzione perimetrale rispondente alle normative di sicurezza; - Piazzale interno con pavimentazione in inerti compattati e rullati, separato dal substrato naturale da membrana impermeabile; - Strade interne con pavimentazione in conglomerato bituminoso; - Rete di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche e relative vasche e serbatoi di raccolta e pozzetti vari; - Vari serbatoi interrati di stoccaggio e servizio; - Cantine dei pozzi (scavi a pianta rettangolare tra 2 e 3 m di profondita' con un'area di circa 10-15 mq rivestiti da muri reggispinta e da una soletta in cemento armato per il contenimento delle attrezzature di sicurezza dei pozzi in fase di perforazione); - Fondazioni pali di illuminazione; - Fondazione torcia fredda; - Basamenti destinati ad accogliere le attrezzature tecnologiche (sistema di generazione e di compressione, sistema di trattamento gas, sistema di rigenerazione TEG, sistema di misura) complete dei relativi impianti ausiliari; - Edifici destinati ad accogliere la centrale di controllo, uffici e servizi; - Servizi: rete di raccolta e scarico delle acque sanitarie con allacciamento a fognatura o pozzo di raccolta, allacciamento alla rete idrica, allacciamento linee elettriche e telefoniche. Nel Cluster B le principali opere previste sono: - Strada di accesso; - Recinzione perimetrale rispondente alle normative di sicurezza; - Piazzale interno con pavimentazione in inerti compattati e rullati, separato dal substrato naturale da membrana impermeabile; - Strade interne con pavimentazione in conglomerato bituminoso; - Rete di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche e relative vasche di raccolta e pozzetti vari; - Cantine dei pozzi (scavi a pianta rettangolare tra 2 e 3 m di profondita' con un'area di circa 10-15 mq rivestiti da muri reggispinta e da una soletta in cemento armato per il contenimento delle attrezzature di sicurezza dei pozzi in fase di perforazione); - Fondazioni pali di illuminazione; - Basamenti destinati ad accogliere le attrezzature tecnologiche e di sicurezza. Allegato VI Allegato 6 al DM 15marzo 2011 - Elenco dei beni ceduti dalla societa' Eni S.p.A. alla societa' ITAL GAS Storage S.r.l. Denominazione: Area dell'ex centrale Gas e dell'ex Pozzo Cornegliano 2; Descrizione: a) Terreno avente una superficie di 6.900 mq libero da impianti e macchinari e completamente recintato; Localita': Comune di Cornegliano Laudense (LO); Identificazione catastale: Area identificata nel Catasto al foglio 2, con la particella n. 12 (graffata con la n. 32); Impianti: Fabbricato concesso in locazione a ENEL S.p.A. Denominazione: Stradello; Descrizione: b) Porzione di terreno avente una superficie di 1.650 mq costituito dallo stradello che separa l'area dell'ex Centrale Gas da quella dell'ex pozzo Cornegliano 2; Localita': Comune di Cornegliano Laudense (LO); Identificazione catastale: Area identificata nel Catasto al foglio 2, con la particella n. 12 (graffata con la n. 32). Ital Gas Storage S.R.L. Il Presidente E Amministratore Delegato Ing. Alberto Bitetto T11ADA7202