MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le
Infrastrutture Energetiche

(GU Parte Seconda n.55 del 14-5-2011)

 
                               Avviso 
 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  VISTA la legge 7.8.1990, n.241 e  le  s.m.i.  (omissis);  VISTO  il
D.lgs. 23.5.2000, n.164; VISTO il D.M. 22.12.2000 (omissis); VISTO il
D.lgs. 30.3.2001, n.165 (omissis); VISTO il D.P.R. 8.6.2001, n.327  e
s.m.i.omissis); VISTO il D.M.  22.12.2010  recante  approvazione  del
progetto  definitivo,  dichiarazione   di   pubblica   utilita'   con
riconoscimento   dell'urgenza   ed    indifferibilita'    dell'opera,
accertamento della conformita' urbanistica ed apposizione del vincolo
preordinato  all'esproprio,   per   il   metanodotto   'Allacciamento
stoccaggio Edison gas di Collalto DN 600 (24')'; a)  VISTA  l'istanza
in data 25.02.2011 (omissis) con la  quale  la  Soc.  Snam  Rete  Gas
S.p.A., (omissis), ha chiesto  a  questa  Amministrazione,  ai  sensi
degli artt.22 e 52 octies del Testo Unico, per i terreni in comune di
Vazzola  in  provincia  di  Treviso  (omissis);  -  CONSIDERATO   che
(omissis); CONSIDERATO che ai sensi dell'art.52 quinquies,  punto  2,
del Testo Unico, il D.M. 22.12.2010 sopra citato  determina  l'inizio
del procedimento di esproprio e che  nella  fattispecie  si  realizza
inoltre la condizione prevista dall'art. 22, comma  2  punto  b)  del
Testo Unico;..TUTTO CIO' VISTO E  CONSIDERATO.per  le  ragioni  sopra
riportate, che giustificano il carattere di  urgenza  dei  lavori  ai
sensi e per gli effetti dell'art.22 del Testo Unico, 
 
                              DECRETA: 
 
  Art.  1Sono  disposti,  a  favore  della  Snam  Rete   Gas   S.p.A.
l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di  terreni,  in
comune di Vazzola, provincia di Treviso,  interessate  dal  tracciato
del metanodotto 'Allacciamento stoccaggio Edison gas di  Collalto  DN
600 (24')'(omissis), di proprieta' delle  ditte  di  cui  all'annesso
elenco 
  Art. 2 L'asservimento (omissis) 
  Art.  3   Le   indennita'   provvisorie,   per   l'asservimento   e
l'occupazione temporanea (omissis), sono state  determinate  in  modo
urgente, (omissis) 
  Art. 4 Il presente  provvedimento,  per  quanto  necessario,  sara'
registrato e trascritto (omissis) 
  Art. 5 Snam Rete Gas S.p.A. provvedera' alla notifica del  presente
decreto, alle ditte proprietarie,(omissis) 
  Art. 6 Gli incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A.,  provvederanno  a
redigere  il  verbale  di  immissione  in   possesso   dei   terreni,
compilandone lo stato di consistenza (omissis) 
  Art. 7 La Ditta proprietaria  dei  terreni  asserviti,  nei  trenta
giorni successivi  all'immissione  in  possesso,  puo'  comunicare  a
questa Amministrazione (omissis) l'accettazione delle  indennita'  di
asservimento   e   di   occupazione   temporanea;    questa    stessa
Amministrazione(omissis), imporra'  alla  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  di
provvedere al  pagamento  delle  stesse  nel  termine  di  60  giorni
(omissis) 
  Art. 8 Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso,  in  caso  di
rifiuto o silenzio,  le  indennita'  provvisorie  di  asservimento  e
occupazione temporanea saranno  invece  depositate  presso  la  Cassa
Depositi e Prestiti, (omissis). Entro lo stesso termine stabilito per
l'accettazione,  il  proprietario  che  non  condivida   l'indennita'
provvisoria  di  servitu'  (omissis)  puo':  a)  produrre  a   questa
Amministrazione  istanza  per  la  nomina   di   tecnici   (omissis),
designandone uno di sua  fiducia,  affinche'  unitamente  al  tecnico
nominato da questo Ministero e  ad  un  terzo  esperto  eventualmente
nominato   dal   Presidente   del   Tribunale   Civile,   determinino
l'indennita' definitiva di servitu'..b) non avvalersi di  un  tecnico
di  fiducia;  in  tal  caso  questa  Amministrazione  provvedera'   a
determinare  l'indennita'   definitiva   di   servitu'   tramite   la
Commissione Provinciale competente.(omissis) 
  Art. 9 (omissis) si autorizza la Snam Rete Gas S.p.A., a  procedere
all'occupazione degli immobili, di cui al precedente art. 1,  per  un
periodo di anni due (omissis) 
  Art. 10  (omissis)  sara'  dovuta  alla  ditta  proprietaria  degli
immobili  da  occupare  descritti  all'art.  1,  anche  la   relativa
indennita' riportata  nel  corrispondente  elenco  di  cui  al  piano
particellare allegato 
  Art. 11  Qualora  il  proprietario  dei  terreni  da  occupare  non
condivida la relativa proposta di indennita', entro i  trenta  giorni
successivi all'immissione  in  possesso  potra'  avanzare  istanza  a
questa   Amministrazione    per    la    definitiva    determinazione
dell'indennita'  di  occupazione  che  sara'  stabilita  tramite   la
Commissione Provinciale competente (omissis); 
  Art. 12 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
    Roma,25 Marzo 2011 
  ELENCO  DELLE  DITTE  E  DEI  BENI   DA   ASSERVIRE   ED   OCCUPARE
TEMPORANEAMENTE 
    ANCILLOTTO LUIGI Foglio 24 mappali 941, 240 e Foglio  22  mappale
30; 
    VENDRAME LORENZO ED ALTRI Foglio 23 mappali 65-64-104 e foglio 24
mappale 65; 
    CAMEROTTO ANTONIO ed altri Foglio 23 mappale 175; 
    ADRIA LEASING S.P.A. Foglio 23 mappali 1000, 1004; 
    POSSAMAI VITTORIO Foglio 23 mappale 1005; 
    BUOSI DINO ed altri Foglio. 22 mappali 39, 61, 37; 
    BUOSI GIUSEPPE ed altri Foglio. 22 mappale 34 

             Il Direttore Generale Ing.Gilberto Dialuce 

 
T11ADC7266
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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