Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Decreto Legislativo 385/1993") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Claris SME 2012 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di tre contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 23 luglio 2012 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99, ha acquistato pro soluto da Veneto Banca S.c.p.a. ("VB"), bancApulia S.p.A. ("BAP") e Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. ("CARIFAC" e, insieme a BAP e CARIFAC, le "Banche Cedenti" e, ciascuna, una "Banca Cedente"), con effetti economici dalle ore 00:01 del 1 luglio 2012 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Godimento, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo ipotecari e chirografari stipulati dalle Banche Cedenti, crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che alle ore 00:01 del 1 maggio 2012 (la "Data di Valutazione") o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri generali di selezione comuni alle Banche Cedenti (complessivamente i "Crediti"): (i) mutui i cui crediti siano classificati dalla Banca Cedente in bonis (nel significato di cui al manuale per la compilazione della matrice dei conti emanato dalla Banca d'Italia con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come successivamente modificata ed integrata); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che non prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "elastico", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante e la durata del finanziamento e' variabile (iii) mutui che non prevedano un piano di ammortamento con un'unica rata da corrispondere alla scadenza del finanziamento; (iv) mutui erogati a soggetti che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), alla Data di Valutazione e al 15 giugno 2012, non sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): - 600 ("Famiglie Consumatrici"); - dal 100 ("Tesoro dello Stato") al 191 ("Enti di previdenza e assistenza sociale"), e - dal 704 ("Amministrazioni Centrali dei Paesi UE Membri dell'UM") al 794 ("Rappresentanze Estere"); (v) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (vi) mutui che prevedano l'ultima rata in scadenza non prima del 1° ottobre 2012; (vii) mutui che (i) se a tasso variabile prevedano uno spread maggiore del, o uguale allo, 0,5% (zero virgola cinque per cento); (ii) se a tasso fisso prevedano un tasso maggiore del, o uguale al, 2% (due per cento); (viii) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (ix) mutui indicati nella lista notarizzata in data 3 luglio 2012 dal notaio Paolo Talice, consultabile presso la sua sede in Treviso via Silvio Pellico, 1 e presso le filiali di Veneto Banca S.c.p.a. (tramite il suo sistema intranet) nonche' presso la sede di Veneto Banca S.c.p.a.; (x) mutui che, se non garantiti da ipoteca, siano stati stipulati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 marzo 2012 (incluso); (xi) mutui che se garantiti anche da ipoteca avente un grado successivo al primo grado economico siano stati stipulati tra il 1° gennaio 2000 ed il 29 febbraio 2012 (incluso); (xii) mutui denominati in Euro. Con esclusione dei: (a) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione a favore del relativo debitore di scegliere di modificare da variabile a fisso il tasso d'interesse applicabile o viceversa; (b) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore; (c) mutui in relazione ai quali alla Data di Valutazione, il relativo debitore stia beneficiando della rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (d) mutui concessi a favore di soggetti che siano (i) amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) del Gruppo Veneto Banca; (ii) pubbliche amministrazioni o enti similari e societa', direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione; (e) mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione o al 27 giugno 2012, la relativa Banca Cedente ed il relativo debitore abbiano in essere un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); (f) mutui erogati congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi comprese le Banche Cedenti (c.d. mutui in pool); (g) mutui derivanti da contratti qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 385/1993, anche qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (h) mutui che al 25 Giugno 2012 abbiano in essere un accordo di ristrutturazione secondo l'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 67, come di volta in volta integrato e modificato (la "Legge Fallimentare") o secondo l'ex art. 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare, oppure per i quali il debitore abbia richiesto alla Banca Cedente una ristrutturazione secondo l'art. 182-bis o l'ex art. 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare o che risultano come "posizioni ristrutturate" ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti della Banca d'Italia; (i) mutui concessi a societa' di capitali per i quali il relativo debitore ceduto presenti al 31 maggio 2012, sulla base dell'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio, non anteriore al 2010 (incluso), un fatturato, su base individuale e/o consolidato, superiore ad Euro 50.000.000 o sulla base dell'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio, non anteriore al 2010 (incluso), o se non presente, un numero di dipendenti superiore a 250 in base alle informazioni pubbliche fornite dall'INPS. I crediti ceduti alla Societa' da VB sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: (i) mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del mutuo, non appartenevano al Gruppo Intesa Sanpaolo; (ii) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila); (iii) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale od inferiore ad Euro 6.000.000 (sei milioni); (iv) mutui che al 30 aprile 2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate e che al 15 giugno 2012 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata; (v) mutui che, se garantiti da ipoteca esclusivamente di primo grado economico in favore di VB (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale alla data di stipula erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente): (a) siano stati stipulati tra il 1° gennaio 2000 ed il 29 febbraio 2012 (incluso); e (b) presentino alla Data di Valutazione il rapporto tra l'importo erogato ed il valore di perizia dell'immobile ipotecato ricompreso tra il 5% (cinque per cento) ed il 95% (novantacinque per cento) (estremi inclusi). Con esclusione dei: (a) mutui garantiti in via diretta, o contro garantiti dal Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale; (b) mutui garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi), ad eccezione di quelli identificati dai seguenti numeri di Repertorio Economico Amministrativo (REA) nelle corrispondenti Camere di Commercio: 1. 199008 VA 2. 199762 BS 3. 241508 VA 4. 180925 BG 5. 243408 VA 6. 144375 VI 7. 147431 NO 8. 220917 VI 9. 160701 TV 10. 557062 FI 11. 111703 RO 12. 198467 BS 13. 128987 RM 14. 560840 TO 15. 233800 VA 16. 126633 AL 17. 1848575 MI 18. 124543 VI 19. 341103 VE 20. 210217 TV 21. 199734 PD 22. 499783 TO 23. 311211 PD 24. 333176 TV (c) mutui contraddistinti dai seguenti "codice finanziamento": 186115/188544/187519/153029/146770/145190/343324/340924/340458/340346 /340286/338405/338367/338321/338130/334329/334260/330833/330367/32889 2/324637/324278/313381/310358/308711/306437/193789/184031/184027/1788 55/178852/156857/140860/126313/44020/43583/33998/30958/342924/342043/ 341840/341061/341059/340513/340509/340508/340502/340500/340497/340441 /340425/340424/340423/340422/340421/340420/340419/340418/340417/34041 4/340406/340405/340404/340403/340402/340401/340400/340399/340018/3384 54/336880/336871/336560/335762/335375/330451/330450/329149/329125/329 123/329121/329119/329118/328070/327531/186675/138206/137420/135848/13 5840/131750/129858/47375/39322/344692/343762/343334/342556/51351. I crediti ceduti alla Societa' da BAP sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: (i) mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del mutuo, non appartenevano alla Banca di Credito Cooperativo Cassano delle Murge e Tolve; (ii) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila); (iii) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale od inferiore ad Euro 6.000.000 (sei milioni); (iv) mutui che al 30 aprile 2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate e che al 15 giugno 2012 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata; Con esclusione dei: (a) mutui garantiti in via diretta, o contro garantiti dal Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale; (b) mutui contraddistinti dai seguenti "codice finanziamento": 203391/216764/224708/31331/34934/38197/41358/236096/306146/307233/311 167/312849/40771/310613/311180/312143/45008/44110/300495. I crediti ceduti alla Societa' da CARIFAC sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: (i) mutui il cui debito residuo in linea capitale al 29 aprile 2012 sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila); (ii) mutui il cui debito residuo in linea capitale al 29 aprile 2012 sia uguale od inferiore ad Euro 6.000.000 (sei milioni); (iii) mutui che al 29 aprile 2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate e che al 15 giugno 2012 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata. Con esclusione dei: (a) mutui garantiti in via diretta, o contro garantiti dal Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale; (b) mutui garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi), ad eccezione di quelli identificati dai seguenti numeri di Repertorio Economico Amministrativo (REA) nelle corrispondenti Camere di Commercio: 1. 85924 AN 2. 557062 FI 3. 151029 PG 4. 166461 PG 5. 32463 PU 6. 477586 BO 7. 153752 AN 8. 134260 AP 9. 83212 MC 10. 560840 TO 11. 78736 AN 12. 102889 PG 13. 128181 PG 14. 155438 PG 15. 80938 AN 16. 121588 PG (c) mutui contraddistinti dai seguenti "codice finanziamento": 9000805/9003171/9007687/9006086/9001396/9003907/9005058/9009198. Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa', senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti a ciascuna Banca Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. La Societa' ha conferito l'incarico a Veneto Banca S.c.p.a. di responsabile dei servizi di cassa e pagamento per l'operazione di cartolarizzazione dei Crediti e ciascuna Banca Cedente e' stata subdelegata a procedere all'incasso dei Crediti dalla stessa ceduti. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Veneto Banca S.c.p.a., con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi n. 1. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Societa' non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Claris SME 2012 S.r.l., con sede in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), all'attenzione dell'Amministratore Unico. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a Veneto Banca S.c.p.a., Piazza G.B. Dall'Armi n. 1, 31044 Montebelluna (TV), in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy e di "Titolare" in proprio; ovvero a (i) BancApulia S.p.A., Via Tiberio Solis, 40 71016 San Severo (FG), (ii) Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A., Via Don G. Riganelli, 36 60044 Fabriano (AN), nel loro ruolo di "Titolari" in proprio. Conegliano, 23 luglio 2012 Claris SME 2012 S.r.L. - Amministratore unico Andrea Fantuz T12AAB11774