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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera per incorporazione nella societa' "Rottapharm S.p.A." della societa' "Rotta Research International BV" Avviso ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 108/2008 a) Forma, denominazione e sede statutaria delle societa' che partecipano alla fusione: Societa' incorporante: Forma: societa' per azioni (con socio unico) di diritto italiano; Denominazione: "Rottapharm S.p.A."; Sede statutaria: sede legale in Milano, Galleria Unione n. 5. Societa' incorporanda: Forma: Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid (societa' a responsabilita' limitata) di diritto olandese; Denominazione: "Rotta Research International BV"; Sede statutaria: Paasheuvelweg 16 - 1105 BH Amsterdam Zuidoost, capitale sociale Euro 2.120.000,00, interamente versato, codice fiscale n. 0071 60 811, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Amsterdam 33193956. b) Registro competente per la pubblicita' degli atti societari di ciascuna delle societa' che partecipano alla fusione e loro numero di iscrizione in tale registro: Societa' incorporante: Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione: 04472830159; Societa' incorporanda: Registro delle Imprese di Amsterdam, numero di iscrizione: 33193956. c) Modalita' d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle societa' che partecipano alla fusione e indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalita': Non esistono soci di minoranza nelle societa' partecipanti alla fusione, dal momento che le azioni rappresentanti il capitale sociale della societa' incorporante sono cosi' divise: (i) quanto a n. 13.826 azioni sono detenute dalla societa' "Fidim S.r.l." (con sede legale in Milano, Galleria Unione n. 5 ); (ii) quanto a n. 372 azioni sono detenute dalla stessa societa' incorporante come azioni proprie, e che l'intero capitale sociale della societa' incorporanda e' detenuto dalla societa' incorporante. La decisione di fusione sara' adottata dall'assemblea dei soci della Societa' Incorporante, con deliberazione risultante da atto pubblico. I creditori della Societa' Incorporanda avranno facolta' di opposizione ai sensi e secondo le modalita' di cui alla applicabile disciplina di diritto dei Paesi Bassi. A norma dell'articolo 2:316 del Codice Civile, infatti, ciascun creditore puo' opporsi al progetto di fusione con istanza al Tribunale entro un mese dalla data in cui e' resa nota la data di iscrizione del progetto di fusione. Almeno una delle societa' partecipanti alla fusione deve mettere a disposizione le somme richieste a titolo di compenso ai creditori, a meno che la richiesta del creditore non sia gia' sufficientemente garantita o la situazione finanziaria della Societa' Incorporante a seguito della fusione sia tale da fornire adeguata garanzia. I creditori della Societa' Incorporante alla data di iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese avranno facolta' di opposizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2503 del codice civile italiano, da esercitarsi entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis. Si segnala infine che presso le sedi sociali sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su quanto sopra riferito. Li', 16 gennaio 2012 Rottapharm S.p.A. - Il vice presidente dott. Luca Rovati T12AAB1309