Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 2012 Popolare Bari SME S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 26 ottobre 2012 ha concluso con Banca Popolare di Bari S.c.p.a. ("Banca Popolare di Bari") e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. ("Cassa di Risparmio di Orvieto" e, insieme a Banca Popolare di Bari, le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Cedente") due contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, con effetti economici dalle ore 00.01 del 15 ottobre 2012 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi (anche di mora) maturati a tale data (compresi gli interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo, crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che con riferimento ad entrambe le seguenti date (incluse): le ore 00.01 del 31 maggio 2012 e le ore 00.01 del 15 settembre 2012 (ciascuna una "Data di Valutazione"), od esclusivamente ad una di tali date - se cosi' indicato nel relativo criterio - e/o alla diversa data indicata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri" e complessivamente i "Crediti"): (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) mutui i cui debitori ceduti appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): ): n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (iv) mutui erogati a piccole e medie imprese (come definite dalle linee guida della Banca Centrale Europea del 2 agosto 2012 relative a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie) costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (v) mutui in relazione ai quali almeno una rata (anche di soli interessi) sia stata pagata; (vi) mutui in riferimento ai quali alla Data di Valutazione del 31 maggio 2012 non ci fosse piu' di una rata scaduta e non pagata, ed in ogni caso, ove presente, tale rata impagata non fosse scaduta da oltre 59 giorni; (vii) mutui i cui debitori ceduti fossero classificati dalla relativa Banca Cedente alle Date di Valutazione, nonche' alle date del 31 luglio 2012 e del 5 ottobre 2012, come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; (viii) mutui con scadenza successiva al 30 settembre 2012; (ix) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla Data di Valutazione del 31 maggio 2012, uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore ad Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila); (x) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (ad esclusione, dunque, dei mutui in SAL che prevedono l'erogazione sulla base dello stato avanzamento lavori); (xi) mutui che non presentino, alla Data di Valutazione del 15 settembre 2012 nonche' alla data del 14 ottobre 2012, alcuna rata scaduta e non pagata; (xii) mutui i cui garanti siano residenti (se persone fisiche) o costituiti (se persone giuridiche) in uno stato appartenente allo spazio economico europeo; (xiii) con riferimento ai mutui frazionati ma non ancora accollati alla data del 14 ottobre 2012, mutui in relazione ai quali, alla stessa data del 14 ottobre 2012, tutte le altre quote frazionate non presentassero alcuna rata scaduta e non pagata; con esclusione dei: (i) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati della relativa Banca Cedente e/o societa' controllate dalla relativa Banca Cedente; (ii) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; (iii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (iv) mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione del 31 maggio 2012, il relativo debitore ceduto benefici della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale) rispetto al piano di ammortamento originario del relativo mutuo; (v) mutui in relazione ai quali, alla data del 30 settembre 2012 (incluso), il relativo debitore benefici o abbia beneficiato della sospensione integrale del pagamento delle rate rispetto al piano di ammortamento originario del relativo mutuo; (vi) mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso o (ii) la possibilita' per il debitore di scegliere l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso; (vii) mutui erogati con provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; (viii) in relazione ai mutui erogati da Cassa di Risparmio di Orvieto, mutui garantiti da Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi ai sensi delle seguenti specifiche convenzioni: (i) Fidindustria Umbria - Consorzio Garanzia Collettiva Fidi - Terni; (ii) Cooperativa di Garanzia fra gli Artigiani della Provincia di Terni e (iii) Centrofidi Terziario Scpa - Firenze; (ix) mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate dalla relativa Banca Cedente con fondi antiusura; (x) mutui qualificabili alla Data di Valutazione del 31 maggio 2012 nonche' alla data del 14 ottobre 2012, come "crediti ristrutturati" ai sensi della normativa emanata dalla Banca d'Italia. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti unitamente alle ipoteche ed a tutte le altre garanzie reali e personali (incluse le garanzie che siano state rilasciate per un ammontare massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future a carico del debitore ceduto nei confronti della relativa Banca Cedente (cd. fideiussioni omnibus)) e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonche', nella piu' ampia misura e nei limiti consentiti dalla legge, ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformita' alle previsioni dei Contratti di Mutuo e a ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonche' ogni altro diritto della Banca Cedente in relazione alle polizze assicurative (ad esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi e degli importi relativi alla contribuzione per fondi rischi), senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti dalle Banche Cedenti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a (ii) Cassa di Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica 21, 05018 Orvieto. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero del Credito (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le su estese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", 2012 Popolare Bari SME S.r.l., con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, all'attenzione dell'Amministratore Unico. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a Cassa di Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto, ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 196/2003, e di "Titolare" in proprio. Conegliano, 26 ottobre 2012 Per 2012 Popolare Bari SME S.r.l. L'amministratore unico dott. Andrea Fantuz T12AAB16135