Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di
emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa
Sanpaolo S.p.A., in data 31 maggio 2012 ISP OBG S.r.l. ha concluso
con Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A.
(Banco di Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli
effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario
(l'Accordo Quadro di Cessione). Ai sensi delle previsioni
dell'Accordo Quadro di Cessione potranno aderire al contratto
ulteriori banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti
Aggiuntivi).
In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo
S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi cederanno
e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco
di Napoli S.p.A., e/o dai Cedenti Aggiuntivi periodicamente e pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e qualsiasi credito
pecuniario derivante da: (i) mutui ipotecari aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14
dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii)
contratti di finanziamento o altri accordi aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i
Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i
Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli
Attivi Pubblici) (i Crediti).
In data 28 novembre 2012, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
(Cassa di Risparmio del Veneto, e congiuntamente al Banco di Napoli,
i Cedenti) ha aderito quale Cedente Aggiuntivo all'Accordo Quadro di
Cessione.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica
che, in data 30 novembre 2012, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto
e in blocco dai Cedenti ogni e qualsiasi Credito, derivanti dai Mutui
Ipotecari, che rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni
rispettivamente alla data del 10 settembre 2012 per Banco di Napoli
(la Prima Data di Individuazione del Portafoglio di Banco di Napoli)
(come di seguito definita) e del 16 agosto 2012 per Cassa di
Risparmio del Veneto (la Prima Data di Individuazione del Portafoglio
di Cassa di Risparmio del Veneto) (come di seguito definita):
CRITERI COMUNI
(1) nel caso di crediti ipotecari residenziali:
(a) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare
nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti
dal medesimo immobile, non ecceda l'80% del valore dell'immobile;
(b) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento
della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere
assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge
Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo
Unico Bancario;
(c) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati
dalla legge italiana;
(d) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza,
nell'accezione di cui alla Normativa Banca d'Italia;
(e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili
siti in Italia;
(f) derivano da mutui che, alla data della stipula, erano
denominati in Lire e/o in Euro;
(g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera;
(h) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di
terzi;
(i) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di
cartelle fondiarie;
(j) crediti in relazione ai quali i debitori sono famiglie
consumatrici o produttrici (anche organizzate nella forma di societa'
semplice, di fatto o impresa individuale);
(k) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano
stati interamente erogati;
(l) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non
godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi;
(m) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non
siano in capo a dipendenti di societa' facenti parte del Gruppo
bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi,
oppure
(2) nel caso di crediti ipotecari commerciali:
(a) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare
nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti
dal medesimo immobile, non ecceda il 60% del valore dell'immobile;
(b) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento
della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere
assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge
Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo
Unico Bancario;
(c) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati
dalla legge italiana;
(d) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza,
nell'accezione di cui alle Normativa Banca d'Italia;
(e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili
siti in Italia;
(f) derivano da mutui che, alla data della stipula, erano
denominati in Lire e/o in Euro;
(g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera;
(h) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di
terzi;
(i) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di
cartelle fondiarie;
(j) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano
stati interamente erogati;
(k) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non
godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi;
(l) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non
siano in capo a dipendenti di societa' facenti parte del Gruppo
bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi;
oppure
(3) nel caso di crediti derivanti da esposizioni verso pubbliche
amministrazioni:
crediti derivanti da finanziamenti il cui rimborso e' a carico
degli enti di seguito indicati ovvero crediti garantiti dagli stessi
con garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito:
(a) le amministrazioni pubbliche di Stati appartenenti allo Spazio
Economico Europeo e la Confederazione Elvetica, ivi inclusi i
Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri
organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi un
coefficiente di ponderazione del rischio non superiore al 20 per
cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato;
(b) le amministrazioni pubbliche di paesi diversi dagli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica ai quali si applichi una ponderazione pari allo zero per
cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato;
(c) gli enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici
non economici nazionali o locali di paesi diversi dagli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20
per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo
standardizzato.
e che, alla rispettiva Data di Individuazione, soddisfacevano i
seguenti criteri specifici per ciascun Cedente:
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DAL BANCO DI NAPOLI
Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli S.p.A. (il Cedente)
ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 26 novembre
2012 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi
in forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente
i "Contratti di Mutuo Banco di Napoli" e ciascuno, singolarmente, il
"Contratto di Mutuo Banco di Napoli") che
(1) al 10 settembre 2012 (la Prima Data di Individuazione del
Portafoglio di Banco di Napoli) presentavano le seguenti
caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente
previsto):
a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli o, in caso di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da
Banco di Napoli in relazione all'accollo interessato;
(b) derivano da mutui interamente erogati e che non comportano
obblighi di ulteriori erogazioni;
c) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni
altro credito vantato da Banco di Napoli nei confronti del relativo
debitore;
d) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430, 481, 482, 490, 491 o 492) cosi' come risultante
dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi
Filiale di Banco di Napoli;
e) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati,
nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori
presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli;
f) non presentano un ammontare arretrato a titolo di capitale e di
interessi contrattuali dovuti e non pagati a qualunque titolo (ivi
compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo
debitore, secondo le risultanze contabili di Banco di Napoli i)
superiore al 105% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi
periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque
ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata
semestrale;
g) derivano da Contratti di Mutuo Banco di Napoli che prevedono
contrattualmente accertamento delle rate mensile o semestrale;
h) derivano da Contratti di Mutuo Banco di Napoli che non sono
stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari;
i) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di
societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o in
contestazione con gli stessi
j) non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
k) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2011
incluso;
l) derivano da mutui la cui scadenza e' successiva al 31 dicembre
2012 escluso;
m) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli
eventuali arretrati a titolo capitale sia superiore ad Euro 5.000 ed
inferiore o uguale ad Euro 7.000.000;
n) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi
dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI -
MEF');
o) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di
una facolta' derivante da disposti normativi ed in particolare da:
(i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
p) derivano da mutui che non stanno fruendo o non hanno fruito
della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito
dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi ed in
particolare da:
(i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito
alle PMI del 16 febbraio 2011;
(ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge
24 giugno 2009, n. 77 a favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici della regione Abruzzo;
(iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012) e del
Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari), alla data del
20 maggio 2012 erano in capo a persone fisiche o a persone
giuridiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che avevano la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle
province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo, riportati nell'allegato 1 del citato Decreto del 1.06.2012;
q) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o
altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e le
cooperative di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
r) derivano da mutui che prevedono l'accertamento delle rate
sull'ultimo giorno del mese, trimestre o semestre di riferimento e
sono:
(i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o
semestrale, ovvero
(ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a:
(A) Euribor 1 mese su base 360 o su base 365 rilevato 2 giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e
periodicita' di accertamento delle rate e rilevazione del tasso
mensile, ovvero ad
(B) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 2 giorni lavorativi
precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e i)
frequenza di accertamento rata mensile con periodo di validita' del
tasso rilevato semestrale con arrotondamento dello stesso allo 0.1
superiore e maggiorazione del tasso Euribor di due punti percentuali
ovvero ii) frequenza di accertamento rata semestrale, ovvero ad
(C) Euribor 6 mesi su base 360 ed accertamento rata semestrale
prevista sul 30 giugno e sul 31 dicembre di ogni anno con rilevazione
del tasso i) 4 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del
periodo di decorrenza ed arrotondamento dello stesso allo 0,01
superiore oppure ii) 2 giorni lavorativi prima rispetto all'inizio
del periodo di decorrenza ed arrotondamento dello stesso allo 0,1
superiore e maggiorazione di 2 punti percentuali ovvero ad
(D) Euribor 6 mesi su base 360 ed accertamento rata mensile con
rilevazione semestrale del tasso di riferimento 4 giorni lavorativi
precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza ed
arrotondamento dello stesso allo 0,01 superiore;
s) non derivano da mutui che prevedono una o piu' volte nel corso
della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di tasso da
variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione');
t) non derivano da mutui che prevedono nel corso della vita del
contratto la previsione contrattuale di variazione del tipo di tasso
da fisso a variabile;
u) non derivano da mutui a tasso variabile che presentano
sull'intera vita del finanziamento o una sua sola porzione un limite
massimo del tasso d'interesse applicabile al mutuatario;
v) non derivano da mutui che hanno piano di ammortamento a
capitalizzazione semestrale e frequenza di pagamento mensile;
w) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata
variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed
eventuale ricalcolo rata;
x) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero capitale
erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo
Contratto di Mutuo Banco di Napoli;
y) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo
flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve
avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione del
pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento
degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la
frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto
dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosidetti
mutui "Domus flex" o "Domus libero");
(2) e che alla data del 31 agosto 2012 (la Seconda Data di
Individuazione del Portafoglio di Banco di Napoli) ed alla data del
30 novembre 2012 (la Terza Data di Individuazione del Portafoglio di
Banco di Napoli) rispettino i) i requisiti di "attivita' cedibili" ai
sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle
norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del
D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopra citate date
ii) individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 30 novembre 2012 su richiesta dei relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; e che alla
chiusura contabile del 29 novembre 2012 non siano classificati come
crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle
istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di
Banco di Napoli.
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO
Saranno oggetto di cessione da Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
(il Cedente) ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data
del 26 novembre 2012 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti
concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito,
congiuntamente i "Contratti di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto"
e, ciascuno, singolarmente, il "Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio
del Veneto") che
(1) al 16 agosto 2012 (la Prima Data di Individuazione del
Portafoglio di Cassa di Risparmio del Veneto) presentavano le
seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto o, in
caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti
vantati da Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. in relazione
all'accollo interessato;
(b) derivano da mutui interamente erogati e che non comportano
obblighi di ulteriori erogazioni;
(c) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni
altro credito vantato da Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. nei
confronti del relativo debitore;
(d) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430, 482, 491 o 492) cosi' come risultante dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di
Cassa di Risparmio del Veneto ;
(e) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati,
nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori
presso qualsiasi Filiale di Cassa di Risparmio del Veneto;
(f) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a
qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese)
dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata
accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata
mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso di mutui aventi
periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale;
(g) derivano da Contratti di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto
che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti
pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in
virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei
mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari;
(h) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di
Societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o in
contestazione con gli stessi;
(i) non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(j) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2011
incluso;
(k) derivano da mutui la cui scadenza e' successiva al 31 dicembre
2012 escluso;
(l) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000 ed inferiore o uguale
ad Euro 10.500.000;
(m) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi
dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI -
MEF');
(n) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di
una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da:
(i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
(o) derivano da mutui che non stanno fruendo o non hanno fruito
della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito
dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi in
particolare da:
(i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito
alle PMI del 16 febbraio 2011;
(ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge
24 giugno 2009, n. 77a favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici della regione Abruzzo;
(iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012) e del
Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari), alla data del
20 maggio 2012 erano in capo a persone fisiche o a persone
giuridiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che avevano la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle
province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo, riportati nell'allegato 1 del citato Decreto del 1.06.2012 ;
(p) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o
altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e le
cooperative di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
(q) derivano da mutui che sono:
(i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o
semestrale, ovvero
X) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a:
(A) Euribor 1 mese su base 360 o su base 365 rilevato 2 giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero
ad
(B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale ovvero
Euribor 3 mesi su base 360 arrotondato allo 0.01% superiore e
rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo precedente rispetto
all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di
ammortamento trimestrale, ovvero ad
(C) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 2 giorni lavorativi prima
rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e i) frequenza di
accertamento rata mensile con periodo di validita' del tasso rilevato
semestrale e maggiorazione del tasso Euribor di due punti percentuali
ovvero ii) frequenza di accertamento rata semestrale, ovvero ad
(D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 4 giorni lavorativi prima
rispetto all'inizio del periodo di decorrenza ed arrotondato allo
0,01 superiore con i) frequenza di accertamento rata mensile e
periodicita' di validita' del tasso semestrale ovvero ii) frequenza
di accertamento rata semestrale
Y) A tasso variabile indicizzato alla media degli Euribor 3 mesi
base 365 del bimestre precedente la data di riferimento ed
arrotondato allo 0,01% superiore del tasso mensile purche' il mutuo
presenti periodicita' di ammortamento mensile e preveda
contrattualmente che per tutta la durata del finanziamento la
differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread contrattuale
al netto di eventuali deroghe pattuite tra Cassa di Risparmio del
Veneto ed il debitore (di seguito 'strike finanziario cap') e la la
differenza tra il tasso minimo consentito e lo spread contrattuale al
netto di eventuali deroghe pattuite tra Cassa di Risparmio del Veneto
ed il debitore (di seguito 'strike finanziario floor') assumano
contemporaneamente i seguenti valori:
(E) strike finanziario cap pari al 10,55% e strike finanziario
floor pari all'1.50%;
(F) strike finanziario cap pari al 10,85% e strike finanziario
floor pari all'1. 80%;
(G) strike finanziario cap pari al 10,80% e strike finanziario
floor pari all'1. 75%;
(H) strike finanziario cap pari all'11,40% e strike finanziario
floor pari all'1.50%;
(I) strike finanziario cap pari all'11,60% e strike finanziario
floor pari all'1.70%;
(J) strike finanziario cap pari al 11,70% e strike finanziario
floor pari all'1.80%;
(K) strike finanziario cap pari al 11,70% e strike finanziario
floor pari allo 0.0%;
(ii) a tasso fisso per una porzione di debito residuo e, a tasso
variabile, indicizzato all'Euribor 1 mese o all'Euribor 3 mesi
purche' rilevati il penultimo giorno del mese del mese precedente di
quello di validita' del tasso, per la porzione di debito restante, e
con periodicita' di ammortamento mensile;
(r) derivano da mutui che non prevedono, piu' volte nel corso della
vita del contratto, l'opzione di variazione del tipo di tasso da
variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'),
(s) derivano da mutui che qualora prevedano contrattualmente una
sola data di possibile variazione del tipo di tasso d'interesse
allora tale data risulta essere gia' trascorsa;
(t) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese
che presentano sull'intera vita del finanziamento uno strike
finanziario del cap pari ad uno dei seguenti valori: 3.40%, 3.60%,
3.70% o 3.85%;
(u) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato
al cliente;
(v) derivano da mutui che conferiscono una sola volta al debitore
l'opportunita' di variazione di tasso da fisso a variabile in
corrispondenza di una prefissata data e si presentano alla Data di
Individuazione a tasso variabile;
(w) non derivano da mutui che hanno piano di ammortamento a
capitalizzazione semestrale e frequenza di pagamento mensile;
(x) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata
variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed
eventuale ricalcolo rata;
(y) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto;
(z) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il
pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i
cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero");
(2) e che alla data del 31 agosto 2012 (la Seconda Data di
Individuazione del Portafoglio di Cassa di Risparmio del Veneto) ed
alla data del 30 novembre 2012 (la Terza Data di Individuazione del
Portafoglio di Cassa di Risparmio del Veneto) rispettino i) i
requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi dell'articolo 7-bis della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad
esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310,
come vigente alle sopra citate date e ii) individualmente indicati in
un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 30 novembre
2012 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale di
Cassa di Risparmio del Veneto; e che alla chiusura contabile del 29
novembre 2012 non siano classificati come crediti in sofferenza o
incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi Filiale di Cassa di Risparmio del Veneto.
ISP OBG S.r.l ha incaricato i Cedenti, ai sensi della Legge 130,
affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a
pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in forza di legge e
dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte dei Cedenti, ai sensi e per gli effetti del
suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni di credito
vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai
finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese,
nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o
personali e quant'altro di ragione (i Crediti Ceduti), comportera'
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali -
anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i Dati
Personali).
Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti
Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il
Provvedimento).
ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta' n. 8, 20121
Milano rende la presente informativa anche nell'interesse dei
seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l, per le finalita' di
seguito indicate, quali autonomi titolari: Intesa Sanpaolo
S.p.A.Intesa Sanpaolo Group Services s.c.p.a., Banco di Napoli
S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A, Reconta Ernst & Young
S.p.A., in qualita' di revisore di ISP OBG S.r.l., Italfondiario
S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. in qualita' di asset monitor
(collettivamente i Titolari).
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni
Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie
attivita', per le seguenti finalita':
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici;
- attivita' di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Societa'
ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e
la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'.
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono inoltre utilizzati
sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in
termini di affidabilita'.
I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche
all'estero, nell'ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischio
di insolvenza);
- assistenza e consulenza.
I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che
non siano stati designati incaricati ovvero responsabili dai
rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari,
effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo
e correlato.
I Titolari designano quali incaricati del trattamento tutti i
lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento dei dati personali
relativi all'operazione.
Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo'
ottenere dal responsabile o da ciascun Titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa
l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonche' l'aggiornamento, la
rettifica o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati. Ciascun
Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a:
ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano;
Intesa Sanpaolo S.p.A. Tutela Aziendale Privacy, Piazza San Carlo
n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica
privacy@intesasanpaolo.com;
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 20121
Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com;
Banco di Napoli S.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella
di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com;
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., Segreteria Generale, Via
Trieste 57/59 - 35121 Padova; casella di posta elettronica:
segreteria.generale@crveneto.it;
Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Po 32, 00198 Roma, casella di
posta elettronica Privacy.Italy@it.ey.com;
Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci n. 131,
00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com.
Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano
Milano, 3 dicembre 2012
ISP OBG S.r.l. - Il presidente
Paolo Vantellini
T12AAB17656