Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge
sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (il "Codice della
Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Marche M5 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 24 febbraio
2012 ha sottoscritto con Banca delle Marche S.p.A. ("Banca delle
Marche"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione").
Ai sensi del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro
soluto e in blocco da Banca delle Marche, con efficacia economica
dalle ore 00.01 del 1 febbraio 2012, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) derivanti da
contratti di mutuo, ipotecari e chirografari (i "Contratti di
Mutuo"), concessi da Banca delle Marche S.p.A. in favore di piccole e
medie imprese, individuali o collettive, costituite in qualsiasi
forma giuridica, che alla data del 31 gennaio 2012 (la "Data di
Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i
"Crediti"):
(i) derivino da Contratti di Mutuo appartenenti alle seguenti
categorie: AGRCOPnumero, AGRFONnumero, FONCOPnumero, FONEDInumero,
FONINInumero, FONORDnumero, IPOCOPnumero, IPOORDnumero, MFCAGRnumero,
MFCANTnumero, MFCFONnumero, MFCMBFnumero, MFCMBInumero, CHICOPnumero,
CHIESEnumero, CHIINInumero, CHIINSnumero, CHIORDnumero, MFCMBCnumero
come riportato (i) nella voce "finanziamento" dell'ultima quietanza
di pagamento; o (ii) nell'ultimo bollettino MAV; o (iii) nella
documentazione annuale inviata ai sensi della normativa sulla
trasparenza;
(ii) derivino da Contratti di Mutuo interamente erogati e rispetto
ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte
di Banca delle Marche;
(iii) siano disciplinati dalla legge italiana;
(iv) derivino da Contratti di Mutuo (i) in relazione ai quali Banca
delle Marche sia l'unico soggetto mutuante ovvero (ii)
originariamente stipulati con Mediocredito Fondiario Centroitalia
S.p.A. e, a partire dal 30 giugno 2003, divenuti di titolarita' di
Banca delle Marche a seguito di fusione per incorporazione del
suddetto istituto in Banca delle Marche;
(v) derivino da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1 gennaio 2001
(incluso) e prima del 31 gennaio 2012 (incluso);
(vi) siano denominati in Euro;
(vii) il cui relativo debitore, al momento della stipula del
Contratto di Mutuo ovvero con successiva comunicazione inviata a
Banca delle Marche, abbia dichiarato di avere residenza o sede legale
in Italia;
(viii) il cui relativo debitore appartenga a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): 267 (Altri Organismi di
investimento collettivo del risparmio), 268 (Altre finanziarie), 430
(Imprese produttive), 431 (Holding private), 480 (Unita' o societa'
con 20 o piu' addetti), 481 (Unita' o societa' con piu' di 5 e meno
di 20 addetti), 482 (Societa' con meno di 20 addetti), 490 (Unita' o
societa' con 20 o piu' addetti), 491 (Unita' o societa' con piu' di 5
e meno di 20 addetti), 492 (Societa' con meno di 20 addetti), 614
(Artigiani), 615 (Altre famiglie produttrici);
(ix) derivino da Contratti di Mutuo in relazione ai quali non
sussista alcuna rata non pagata da piu' di 35 giorni dalla relativa
data di scadenza;
(x) derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea
capitale e' superiore a Euro 5.000 (incluso) e inferiore a Euro
10.000.000 (incluso);
(xi) in relazione ai Crediti che derivino da Contratti di Mutuo in
preammortamento, sia stata pagata almeno una rata, anche di soli
interessi;
(xii) derivino da Contratti di Mutuo che presentano (i) in
relazione ai mutui a tasso variabile (inclusi i mutui a tasso misto
che si trovino nel periodo di regime di tasso variabile), uno spread
sul parametro di riferimento uguale o superiore a 0,50%; ovvero (ii)
in relazione ai mutui a tasso fisso (inclusi i mutui a tasso misto
che si trovino nel periodo di regime di tasso fisso), un tasso minimo
uguale o superiore a 2,00%.
Con espressa esclusione dei crediti:
1) erogati a una ditta individuale ovvero a una societa' di
persone, il cui titolare ovvero almeno uno dei soci era dipendente o
amministratore di Banca delle Marche S.p.A. e/o altre societa'
facenti parte del Gruppo "Banca delle Marche";
2) derivanti da Contratti di Mutuo stipulati da un gruppo di banche
organizzate "in pool" ovvero che siano stati oggetto di sindacazione;
3) derivanti da Contratti di Mutuo agevolati o comunque usufruenti
di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in
conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione
prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria;
4) che beneficiano di una garanzia emessa (a) da uno dei seguenti
Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi: Unionfidi LAZIO,
Coopfidi Roma, Finascom L'Aquila, Cofidi FIT, IPE Coop Confidi,
Imprefidi Lazio, Confidi Lazio, Artigiancoop, Commerfidi, Confidi
Romagna e Ferrara, Fidimpresa Abruzzo, Coopcredito Abruzzo, Confidi
Finanza e Progetti, Ter.Fidi Teramo, Ascomfidi Ap, Fidati Soc. Coop.,
Creditfidi Ch, Coop. Art. Gar. Prov Terni, Confidi Abruzzo,
Commercredito, Coopercommercio, Massaccesi, Coop. Maceratese
M.Fratini, Fincasa, Fidicom Scarl, Coop. Art. Gar. Tini Renato,
Fidimpresa Forli', Confidi Teramo, Coop. Art. Gar. Val Vibrata,
Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Serfidi Scrl, Coop. Art. Gar.
Ercole Vincenzo Orsini, Cofidapi Chieti, Co.Se.Fi.R., Cooperativa
Provincia AP, Servizio Fidi Alto Piceno, Eurofidicoop, Artigianfidi
AP, Confidi Centro Italia, Adriafidi Scrl Porto San Giorgio, Cogam,
Cobfidi, Fidindustria Emilia Romagna, Confidi Progresso, Consorzio
Fidi Marche, Turicomfidi, Conarfidi, Artigianfidi Lauro Pianesi,
Consulfidi, Artifidi, Coop. Art. di Garanzia di Credito Fiduciaria,
Artigianfidi PG, Confidi Ad Novas; oppure (b) da uno dei seguenti
enti e/o societa': CCIAA Roma, F.I.R.A. (Finanziaria Regione
Abruzzo), Socopad - C.G.C., Fondo di Garanzia MCC, Finmolise;
5) derivanti da Contratti di Mutuo erogati utilizzando fondi di
soggetti terzi;
6) derivanti da Contratti di Mutuo il cui relativo debitore sia
altresi' debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari
finanziari e sia classificato "in sofferenza" da parte di tali banche
e/o intermediari (nel significato di cui alle istruzioni contenute
nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti), e segnalati alla Centrale Rischi;
7) derivanti da Contratti di Mutuo concessi a favore di enti o
consorzi pubblici, fondazioni, associazioni o enti religiosi;
8) derivanti dai seguenti Contratti di Mutuo assistiti da
controgaranzia a prima richiesta del "Fondo di Garanzia per le PMI"
ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gestito da MedioCredito
Centrale S.p.A.: 2/501352000, 2/519758000, 14/491761000,
16/485911000, 20/478864000, 20/484049000, 20/500240000, 24/520024000,
30/481986000, 33/498296000, 37/486442000, 45/456322000, 48/497577000,
52/511463000, 52/514503000, 52/517250000, 60/443159000, 63/489272000,
66/480807000, 67/483164000, 68/493752000, 72/505143000, 72/505263000,
72/505275000, 74/502852000, 74/512466000, 75/426992000, 76/436714000,
76/476159000, 79/521341000, 81/519408000, 85/497296000, 85/505472000,
90/475813000, 90/475819000, 105/490961000, 105/505397000,
105/506420000, 106/487323000, 112/495798000, 112/511499000,
115/494167000, 115/496461000, 117/491917000, 118/460833000,
124/508971000, 125/474065000, 125/521317000, 126/428718000,
126/485653000, 131/492812000, 138/515493000, 138/515496000,
139/473678000, 139/507250000, 139/513865000, 139/515421000,
144/500801000, 150/474787000, 150/475165000, 150/486878000,
150/489336000, 150/489586000, 150/498875000, 150/507523000,
150/514733000, 150/517162000, 150/517798000, 150/517844000,
151/504817000, 156/492446000, 157/512437000, 159/495033000,
163/494894000, 166/456271000, 168/487639000, 168/502336000,
170/473554000, 170/517806000, 172/476462000, 172/483088000,
172/517345000, 174/503850000, 177/514346000, 178/498285000,
180/463714000, 186/518682000, 188/510099000, 192/478198000,
192/506747000, 196/510305000, 197/478992000, 210/481120000,
210/503296000, 212/488495000, 213/479539000, 216/474346000,
216/496851000, 216/521079000, 219/501488000, 220/471782000,
222/471651000, 224/471944000, 225/519941000, 226/513913000,
240/469820000, 240/479370000, 240/493508000, 246/489634000,
249/472146000, 256/459573000, 256/504440000, 257/466350000,
258/475143000, 258/481644000, 258/485515000, 258/490953000,
258/503463000, 258/511193000, 258/520861000, 260/477361000,
260/511511000, 264/474835000, 267/464777000, 267/492979000,
267/506646000, 267/506845000, 268/512982000, 268/513101000,
270/480522000, 288/468571000, 288/475069000, 288/487278000,
288/496058000, 298/423627000, 298/463033000, 298/512399000,
305/502570000, 305/518257000, 306/480836000, 311/465465000,
320/475933000, 320/476531000, 320/479716000, 320/489280000,
330/488339000, 330/491184000, 342/512979000, 345/473982000,
345/485922000, 356/486356000, 356/486359000, 356/503036000,
357/477982000, 359/518507000, 360/472878000, 361/504973000,
361/505231000, 373/503476000;
9) derivanti dai seguenti Contratti di Mutuo i cui debitori sono
classificati in "incaglio": 32/515479000, 33/429444000, 43/476207000,
58/520083000, 79/374143000, 79/374148000, 85/402496000, 85/518061000,
94/487581000, 102/480803000, 108/519127000, 135/512644000,
137/600177026, 145/517201000, 145/519359000, 213/520106000,
213/520137000, 219/508460000, 219/508465000, 220/520027000,
226/493155000, 249/350114000, 257/498411000, 257/499200000,
257/499259000, 257/499301000, 270/315757000, 270/381265000,
294/251611000, 305/429768000, 306/503012000, 20/444901000,
22/365198000, 28/238720000, 43/382190000, 82/363424000, 85/461557000,
128/349651000, 129/336563000, 136/505011000, 172/350156000,
221/336534000, 237/341704000, 243/359555000, 249/407804000,
311/520926000, 333/384567000, 333/387816000;
10) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali, alla
Data di Valutazione sia stata concessa al debitore (ai sensi di legge
o per volonta' delle parti) la sospensione del pagamento di una o
piu' rate in scadenza successivamente a tale data (integralmente o
anche solo per la componente capitale);
11) derivanti da Contratti di Mutuo soggetti alla normativa sul
"credito al consumo" ai sensi dell'articolo 121 e seguenti del d.lgs.
1 settembre 1993, n. 385 e del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
12) derivanti da Contratti di Mutuo agrario erogati ai sensi degli
articoli 43 e 44 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 non garantiti da
ipoteca su immobili;
13) derivanti da Contratti di Mutuo appartenenti alle seguenti
categorie: FONINI10064, FONINI13064, FONINI16064, FONINI20064,
FONINI23064, FONINI26064, FONINI36064, CHIINI10064, CHIINI12064,
CHIINI14064, CHIINI20064, CHIINI22064, CHIINI24064, FONINI10008,
FONINI20008, FONINI20078, FONORD10031, FONORD20031, FONORD20036,
FONORD20037, FONORD24031, FONORD28031, FONORD40002, IPOCOP20002,
IPOORD20031, CHIORD10018, CHIORD20018 come riportato (i) nella voce
"finanziamento" dell'ultima quietanza di pagamento; o (ii)
nell'ultimo bollettino MAV; o (iii) nella documentazione annuale
inviata ai sensi della normativa sulla trasparenza;
14) derivanti da piu' Contratti di Mutuo erogati allo stesso
debitore il cui debito residuo in linea capitale, in aggregato, e'
superiore a Euro 10 milioni, con la precisazione che, in tal caso:
(a) fermo restando il rispetto dei criteri di inclusione di cui
sopra, si intendono ceduti per ogni debitore i soli crediti il cui
debito residuo a livello aggregato non superi Euro 10 milioni; e (b)
fermo restando che, nel caso di crediti riconducibili ad un unico
debitore che rispettino i criteri di inclusione di cui sopra e che
abbiano un debito residuo aggregato superiore a Euro 10 milioni: (i)
si intendono comunque ceduti i crediti derivanti dai Contratti di
Mutuo aventi data di erogazione piu' risalente e il cui debito
residuo, in aggregato, non superi Euro 10 milioni (intendendosi
escluso totalmente il Contratto di Mutuo per effetto del quale il
suddetto limite e' superato) e (ii) tra due mutui aventi data di
erogazione piu' risalente ed entrambi idonei ad essere ceduti in
quanto singolarmente non aumentano a livello aggregato il debito
residuo del debitore, ha priorita' di cessione il mutuo ipotecario
rispetto al chirografario.
A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti
per rimborso delle rate in conto capitale dovute alla Data di
Valutazione (comprese le eventuali rate in conto capitale scadute e
non pagate a tale data); (ii) tutti i crediti per pagamento delle
rate in conto interessi (comprese le eventuali rate in conto
interessi scadute e non pagate a tale data); (iii) ogni altro diritto
e pretesa in relazione a qualsiasi altro importo (inclusi gli
interessi di mora) dovuto in relazione ai Contratti di Mutuo; (iv)
ogni importo dovuto in relazione alle garanzie e alle polizze
assicurative che assistono i Contratti di Mutuo. Sono espressamente
esclusi dalla cessione soltanto i crediti relativi al rimborso da
parte dei debitori delle spese accessorie relative al Contratto di
Mutuo quali i premi assicurativi, le spese postali, le spese notarili
e quelle per perizie relative ai beni immobili.
Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla
Societa', ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e personali,
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti,
ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle garanzie
generiche rilasciate dal relativo debitore in relazione a una
pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca delle Marche.
La Societa' ha conferito incarico a Banca delle Marche ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti
e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi
3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda all'incasso e
al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca delle
Marche ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste
dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali
diverse indicazioni che potranno essere fornite ai debitori ceduti
dalla Societa' e/o da Banca delle Marche. Dell'eventuale cessazione
di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Marche M5
s.r.l., presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano
(Treviso); Fax: 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via Ghislieri
6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che
gestisce il rapporto di mutuo.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy
La cessione dei Crediti da parte di Banca delle Marche alla
Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti (con le esclusioni sopra individuate), ha
comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
"Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche
connesse ai Crediti.
La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.
La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' Banca
delle Marche, nominata dalla Societa' quale responsabile del
trattamento, tratteranno i Dati Personali cosi' acquisiti nel
rispetto del Codice della Privacy. In particolare, la Societa'
trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli
incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione),
all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla
valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la
realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai
sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.
La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle
attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per
finalita' strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che
in assenza sarebbero precluse.
La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e'
stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso
Banca delle Marche, che continuera' a svolgere le attivita' di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti
oggetto di cessione.
In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali.
Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla Banca delle Marche e alla Societa', a societa'
controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di
recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali
associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.
L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati
personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o
cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
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