Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di risoluzione di cessione pro soluto di crediti
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art.
58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo
Unico Bancario") corredato dall'Informativa, ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Provvedimento dell'Autorita'
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") comunica che il
contratto di cessione pro soluto di crediti pecuniari individuabili
in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione"), dalla stessa
concluso con Adriano Finance 2 S.r.l. (la "Societa'") in data 25
novembre 2011 - di cui all'avviso di cessione ai sensi delle predette
norme di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, No. 142 del 10 dicembre 2011 - si e' risolto. Per
l'effetto, Intesa Sanpaolo comunica che si e' risolta con efficacia
retroattiva al 25 novembre 2011 ai sensi dell'articolo 1353 del
codice civile, secondo quanto previsto dall'articolo 14.1(c) del
Contratto di Cessione (come successivamente modificato), la cessione
dei crediti (comprensivi di capitale, interessi (anche di mora),
commissioni, penali, spese, perdite, costi, indennizzi e danni,
nonche' qualsiasi diritto inerente e accessorio in relazione alle
polizze assicurative sottoscritte in relazione ai crediti, ai
contratti di mutuo e ai beni immobili posti a garanzia dei crediti -
incluse, a mero titolo esemplificativo, le polizze per la copertura
dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile
o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire
il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi dei contratti di
mutuo o ai sensi delle polizze assicurative per la copertura del
rischio di decesso del debitore o di eventi che possano compromettere
la capacita' di rimborsare il relativo mutuo (disoccupazione,
malattia grave o ricovero ospedaliero, inabilita' temporanea totale)
e le polizze assicurative stipulate da Intesa Sanpaolo o dai suoi
danti causa (nelle quali ultime la predetta e' subentrata) quale
garanzia integrativa al fine di elevare il limite di finanziabilita'
nell'ambito di finanziamenti di cui agli artt. 38 e seguenti del
Testo Unico Bancario e in generale di ogni altra somma dovuta a
Intesa Sanpaolo in relazione ai relativi contratti) e i relativi
privilegi e garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti, nonche' le cause di prelazione che assistono i
predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri accessori ad essi
relativi, nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa
(anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali
inerenti o comunque accessori ai predetti crediti ed al loro
esercizio (di seguito, complessivamente, i "Crediti"), esistenti
all'inizio della giornata lavorativa del 25 novembre 2011 che:
1. alla chiusura della giornata lavorativa del 31 agosto 2011
soddisfacevano i seguenti criteri:
a) derivano da mutui fondiari o da mutui ipotecari non aventi le
caratteristiche del mutuo fondiario, concessi in forza di contratti
di mutuo fondiario o ipotecario, a seconda del caso, erogati a
famiglie consumatrici e famiglie produttrici residenti in Italia
ovvero ad imprese aventi sede legale in Italia (in seguito,
congiuntamente, i "Contratti di Mutuo"), stipulati da: 1) Cariplo -
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A. (in seguito,
"Cariplo"), nei quali Banca Intesa BCI S.p.A., che ha successivamente
modificato la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A. a far data
dal 1 gennaio 2003 (in seguito, "Intesa"), e' subentrata quale
successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2000, in
forza di fusione per incorporazione; 2) Banco Ambrosiano Veneto
S.p.A., nei quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo
universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di fusione per
incorporazione; 3) Banca Commerciale Italiana S.p.A. ("Comit"), nei
quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo universale a far
data dal 1 maggio 2001, in forza di fusione per incorporazione; 4)
Intesa che, in seguito alla fusione con Sanpaolo IMI S.p.A. (in
seguito "Sanpaolo IMI"), ha successivamente cambiato la propria
denominazione in Intesa Sanpaolo a far data dal 1 gennaio 2007; (5)
Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. che, in seguito alla
fusione con IMI - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Sanpaolo IMI a
far data dal 1 novembre 1998; (6) Sanpaolo IMI che, in seguito alla
fusione con Intesa, ha successivamente cambiato la propria
denominazione in Intesa Sanpaolo a far data dal 1 gennaio 2007; (7)
Intesa Sanpaolo; (8) Banco di Napoli S.p.A., nei quali Sanpaolo IMI
(oggi Intesa Sanpaolo) e' subentrata quale successore a titolo
universale a far data dal 31 dicembre 2002, in forza di fusione per
incorporazione; (9) Cassa dei Risparmi di Forli' S.p.A. (che ha
successivamente modificato la propria denominazione in Cassa dei
Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. a far data dal 1 marzo
2007), per il tramite di filiali che sono state cedute a Intesa
Sanpaolo, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a far data
dal 1 ottobre 2007; (10) Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
S.p.A., per il tramite di filiali che sono state cedute a Sanpaolo
IMI (oggi Intesa Sanpaolo), nell'ambito di una cessione di ramo
d'azienda, a far data dal 24 gennaio 2005; (11) Cassa di Risparmio in
Bologna S.p.A., per il tramite di filiali che sono state cedute a
Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo), nell'ambito di una cessione di
ramo d'azienda, a far data dal 31 gennaio 2005; (12) Banca Popolare
dell'Adriatico S.p.A., nei quali Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo)
e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 17
giugno 2006, in forza di fusione per incorporazione; (13) Banca di
Trento e Bolzano S.p.A., per il tramite di filiali che sono state
cedute a Intesa Sanpaolo, nell'ambito di una cessione di ramo
d'azienda, a far data dal 21 giugno 2010;
b) ciascun Credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo o, in caso di frazionamento mediante
accollo, la totalita' dei crediti vantati da Intesa Sanpaolo in
relazione all'accollo interessato;
c) derivano da mutui interamente erogati e che non comportano
obblighi di ulteriori erogazioni;
d) sono garantiti da ipoteca costituita su immobili ad uso
residenziale siti in Italia;
e) non sono garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', ovverosia
da fideiussioni dirette a garantire anche ogni altro credito vantato
da Intesa Sanpaolo nei confronti del relativo debitore;
f) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive
private non finanziarie, variamente configurate, costituite ed aventi
sede principale in Italia(SAE 430, 431, 480, 481, 482, 490, 491 o
492) operanti nei gruppi di attivita' economica relativi alla
costruzione d'immobili ed attivita' ausiliarie (RAE 505), ai servizi
ausiliari finanziari, d'assicurazione e di affari immobiliari (RAE
830), o ai servizi di locazione di beni immobuili (RAE 850), come
risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso
qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo;
g) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati,
nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori
presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo;
h) non presentano un ammontare dovuto e non pagato dal rispettivo
debitore, per capitale e interessi (ad eccezione degli interessi di
mora) (l'"Arretrato"), di i) importo superiore al 300% dell'ultima
rata scaduta per i mutui in relazione ai quali sono contrattualmente
previsti pagamenti con cadenza mensile ovvero ii) di qualunque
importo nel caso di mutui che prevedono contrattualmente pagamenti
con cadenza trimestrale o semestrale ed ultimo pagamento dovuto negli
scorsi mesi di marzo, aprile o maggio ovvero iii) di importo
superiore al 100% dell'ultima rata scaduta per i mutui che prevedono
contrattualmente pagamenti con cadenza trimestrale o semestrale ed
ultimo pagamento dovuto negli scorsi mesi di giugno, luglio o agosto;
ai fini del calcolo dell'Arretrato in relazione al presente criterio
h), la determinazione degli importi pagati alla rispettiva data di
scadenza e' stata effettuata sulla base delle risultanze contabili di
Intesa Sanpaolo a tale data, tenuto conto delle modalita' operative
di pagamento applicate a ciascun Contratto di Mutuo;
i) derivano da Contratti di Mutuo che non sono stati stipulati
nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con
enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca
erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari
categorie di debitori o a tassi particolari;
j) derivano da mutui fondiari o ipotecari i quali non godono di
contributi ed agevolazioni da parte di enti terzi;
k) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del gruppo bancario
Intesa Sanpaolo o i cui rispettivi debitori non sono dipendenti di
societa' appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in
cointestazione con gli stessi;
l) derivano da mutui che, al momento della stipula, erano
denominati in Lire e/o in Euro;
m) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera;
n) derivano da mutui che non sono stati erogati a fronte della
Legge 27 luglio 1962, n. 1228 (Imposta annua in abbonamento);
o) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di terzi;
p) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di cartelle
fondiarie;
q) non derivano da mutui derivanti da operazioni di finanziamento
in pool;
r) derivano da mutui che hanno capitale residuo a scadere superiore
a Euro 2.500 ed inferiore o uguale a Euro 3.000.000;
s) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi della
cosiddetta 'Convenzione ABI - MEF' di cui all'art. 3 della Legge 24
luglio 2008 n. 126;
t) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di
una facolta' derivante da disposti normativi a sostegno delle
famiglie in difficolta' ed in particolare da:
a. Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre2007, n.
244 (cd Fondo Gasparrini);
b. l'Accordo cd 'Piano Famiglie' sottoscritto in data 18 dicembre
2009 tra ABI e le principali associazioni di consumatori, cui Intesa
Sanpaolo ha aderito in data 28 gennaio 2010;
c. l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito
alle PMI del 16 febbraio 2011;
d. il Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito nella Legge 24
giugno 2009 n. 77;
e. le Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
u) derivano da mutui ipotecari o fondiari che non sono stati
erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi
quadro tra Sanpaolo IMI o Intesa Sanpaolo e le cooperative di Piccole
Medie Imprese (cd "Confidi");
v) non derivano da mutui che sono stati oggetto di ristrutturazione
(ovverosia di rimodulazione delle poste in arretrato e/o allungamento
della durata del finanziamento allo scopo di rendere sostenibile
l'onere della rata per il mutuatario che abbia fatto richiesta di
ristrutturazione) e che presentano pagamenti in linea capitale e/o in
linea interessi in arretrato;
w) derivano da mutui che prevedono che l'eventuale periodo di
preammortamento stabilito contrattualmente cessi entro e non oltre il
31 dicembre 2011;
x) derivano da mutui che sono:
a. a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o
semestrale, ovvero
b. a tasso variabile, indicizzato puntualmente a:
i. Euribor 1 mese, per i mutui con periodicita' di ammortamento
mensile, ovvero ad
ii. Euribor 3 mesi, per i mutui con periodicita' di ammortamento
mensile o trimestrale, ovvero ad
iii. Euribor 6 mesi, per i mutui con periodicita' di ammortamento
mensile o semestrale, ovvero ad
iv. tasso MRO (Main Refinancing Operations) fissato dalla Banca
Centrale Europea (rilevato puntualmente e a frequenze regolari
contrattualmente definite), per i mutui che abbiano la scadenza rata
il primo giorno del mese;
y) derivano da mutui che possono prevedere, piu' volte nel corso
della vita del contratto, l'opzione di variazione del tipo di tasso
da variabile a fisso o viceversa (cosidetti prodotti 'multi
opzione');
z) derivano da mutui fondiari o ipotecari che non prevedono
l'esistenza contestuale di piu' modalita' di ammortamento (prodotto
'Domus Mix Bilanciato');
aa) derivano da mutui che non hanno piano di ammortamento a
capitalizzazione semestrale e frequenza di pagamento mensile;
bb) qualora abbiano rata costante con piano di ammortamento a
durata variabile (cosidetti 'Sonni Tranquilli'), soddisfino le
seguenti condizioni:
a. siano stati erogati da Intesa o dalle filiali della rete ex
Intesa appartenenti ad Intesa Sanpaolo;
b. abbiano iniziato l'ammortamento nel 1999 o nel 2001 e abbiano
durata originaria di 20 anni, ovvero
c. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2000 o nel 2002 e abbiano
durata originaria di 15 o 20 anni, ovvero
d. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2003 e abbiano durata
originaria di 15 o 20 o 25 anni, ovvero
e. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2004 o nel 2005 o nel 2006 e
abbiano durata originaria di 10 o 15 o 20 o 25 anni, ovvero
f. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2007 e abbiano durata
originaria di 20 o 25 anni;
cc) qualora derivino da mutui a tasso variabile, i relativi
Contratti di Mutuo non prevedano un limite minimo di tasso (floor) al
di sotto del quale il tasso complessivamente dovuto dal mutuatario
per il calcolo degli interessi non possa scendere;
dd) qualora derivino da mutui erogati anteriormente al 1 gennaio
2008 non abbiano un piano di ammortamento di tipo flessibile,
ovverosia un piano di ammortamento ai sensi del quale il rimborso
delle quote capitale debba avvenire entro talune scadenze prefissate
(anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo
il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti "mutui flex");
ee) non presentano rata variabile con piano di ammortamento a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse;
ff) derivano da Contratti di Mutuo che non prevedono che il
rimborso dell'intero capitale erogato avvenga in unica soluzione alla
data di scadenza del relativo contratto di mutuo;
gg) non sono oggetto di opzione di acquisto a favore di Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza "Cariparma") a seguito dell'accordo
stipulato tra Cariparma e Intesa Sanpaolo in data 13 maggio 2011
nell'ambito dell'operazione di cessione di sportelli da parte di
Intesa Sanpaolo a Credit Agricole S.A. siglata in data 17 febbraio
2010, i cui numeri di finanziamenti sono riportati nel seguente
elenco:
10323202.1.0; 3831088.1.0; 4297388.1.0; 5362322.1.0; 5445325.1.0;
5919410.1.0; 6281414.2.2060; 6454623.3.3007; 8725657.1.11;
10371458.1.0; 3898590.1.10; 4300653.1.0; 5364294.1.0; 5447164.1.0;
5925466.1.0; 6355762.1.0; 6497648.1.8; 8725657.1.6; 10500411.1.0;
3931797.1.1014; 4342366.1.0; 5383401.1.0; 5465356.1.0; 6033310.1.3;
6371728.1.4; 6531552.1.140; 8753253.1.24; 10634921.1.0; 3942802.1.26;
4501995.1.0; 5394762.1.0; 5465737.1.0; 6059919.1.4; 6384465.1.9;
6531552.1.52; 8777021.1.23; 2614626.1.0; 3942836.1.19; 4547741.1.0;
5399324.1.0; 5665302.1.0; 6078307.1.106; 6454623.1.1005; 6634240.1.0;
8785412.6.6004; 3115318.1.1002; 4013397.2.2011; 4682829.1.0;
5399993.1.0; 5687694.1.0; 6115125.2.2001; 6454623.2.2002;
8128415.1.6; 8796393.1.3; 3229440.1.0; 4017786.1.1003; 5015789.1.0;
5409446.1.0; 5709233.1.0; 6115141.1.1001; 6454623.2.2007;
8327132.1.3; 8840365.1.3; 3651171.2.2001; 4110805.1.0; 5319306.2.0;
5416748.1.0; 5775622.1.0; 6115141.1.1007; 6454623.2.2010;
8388100.1.45; 8956070.1.5; 3794427.1.0; 4205746.1.0; 5329255.1.0;
5419411.1.0; 5821442.1.0; 6115141.1.1008; 6454623.3.3001;
8452229.1.88; 8993123.1.0; 3815271.1.20; 4224853.1.0; 5333133.1.0;
5424908.1.0; 5855606.1.0; 6115182.1.1008; 6454623.3.3003;
8520066.1.17; 9171273.1.1; 3824737.1.33; 4233623.1.0; 5342050.1.0;
5430871.1.0; 5858279.1.0; 6115307.1.1003; 6454623.3.3004;
8528184.1.2; 9378936.1.0; 3824737.1.91; 4292058.1.0; 5351200.1.0;
5431630.1.0; 5874565.1.0; 6268262.1.83; 6454623.3.3006; 8560484.1.8;
9451394.3.3001; 8725657.1.10; 9635046.1.3; 60753515; 60782454;
60818740; 60843096; 60869890; 60903777; 60932612; 50386705;
60713681; 60753676; 60782758; 60818814; 60843340; 60870487;
60903797; 60934930; 60635344; 60714214; 60754481; 60783955;
60818822; 60844477; 60870515; 60904074; 60939447; 60658199;
60715396; 60754789; 60784785; 60818838; 60844662; 60871308;
60904664; 60940799; 60667804; 60715612; 60755191; 60785849;
60818939; 60844773; 60872818; 60904777; 60941956; 60668408;
60716308; 60755217; 60786351; 60819854; 60845386; 60873243;
60904999; 60942498; 60671236; 60716326; 60755848; 60788086;
60819874; 60846481; 60873979; 60905750; 60942546; 60673590;
60717989; 60756497; 60789460; 60820198; 60846618; 60875813;
60907011; 60942948; 60673640; 60718038; 60756784; 60789747;
60820400; 60847279; 60878161; 60908051; 60945961; 60674742;
60720912; 60756874; 60789803; 60821076; 60850682; 60879553;
60908165; 60948081; 60675489; 60721076; 60757424; 60790765;
60821188; 60851200; 60879754; 60910576; 60948248; 60675724;
60721285; 60760214; 60793430; 60821610; 60853409; 60880291;
60910884; 60950348; 60675744; 60721487; 60760826; 60800431;
60823312; 60854632; 60880334; 60911025; 60950468; 60678323;
60724253; 60761708; 60803639; 60824023; 60854875; 60880639;
60911479; 60952153; 60678998; 60725059; 60765942; 60804857;
60824687; 60855726; 60880856; 60912434; 60952341; 60683989;
60725298; 60766990; 60805355; 60824823; 60855803; 60882489;
60913430; 60953292; 60686693; 60725488; 60768014; 60806598;
60825928; 60856344; 60883823; 60914252; 60955148; 60689368;
60725944; 60768955; 60807361; 60828923; 60856796; 60884364;
60914345; 60957088; 60692474; 60729009; 60770654; 60808505;
60829414; 60858984; 60887232; 60916314; 60957153; 60692825;
60729890; 60770733; 60809679; 60830117; 60862048; 60887815;
60916908; 60957807; 60692994; 60730653; 60770853; 60810138;
60830145; 60862428; 60887969; 60917965; 60959120; 60695449;
60731379; 60771517; 60810405; 60830878; 60862588; 60888145;
60918020; 60959680; 60695513; 60732490; 60772822; 60810597;
60831727; 60862934; 60888878; 60918044; 60959936; 60696135;
60733609; 60772907; 60810740; 60831878; 60863103; 60888953;
60919060; 60961330; 60696903; 60734868; 60773775; 60810771;
60832155; 60863535; 60889355; 60920505; 60962947; 60698608;
60738488; 60773877; 60810856; 60834806; 60863860; 60889607;
60922407; 60963272; 60700618; 60739100; 60774980; 60812296;
60834994; 60864607; 60890716; 60922906; 60964589; 60706072;
60742723; 60776924; 60812846; 60836777; 60864750; 60891075;
60923548; 60970043; 60706777; 60746263; 60777062; 60813319;
60837733; 60864968; 60891297; 60924186; 60970939; 60707111;
60747373; 60777183; 60813897; 60839497; 60865213; 60891843;
60924962; 60974543; 60708519; 60747641; 60779024; 60814295;
60839655; 60865311; 60891889; 60924972; 60979329; 60708534;
60749184; 60779144; 60815498; 60839723; 60865654; 60893385;
60925373; 60995674; 60709012; 60750311; 60779316; 60816365;
60839831; 60865979; 60895899; 60927216; 60996828; 60711706;
60750881; 60779332; 60816598; 60840359; 60866987; 60896916;
60928070; 60999655; 60712217; 60751938; 60781616; 60816622;
60841300; 60867511; 60897930; 60928072; 60713193; 60752903;
60781766; 60817428; 60842122; 60867915; 60902405; 60930154;
60713428; 60752908; 60782105; 60818610; 60842905; 60868103;
60903036; 60930484;
2. con esclusione dei crediti che derivino da mutui che rispettino
tutte le seguenti condizioni:
a. siano stati erogati successivamente al 31 dicembre 2010;
b. i cui mutuatari alla Data di Riferimento siano persone fisiche
appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o
famiglie Produttrici (SAE 614 e 615);
c. rispettino i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare il D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigenti a ciascuna Data di Riferimento.
Rientrano nella presente categoria anche quei mutui che non sono
censiti nei sistemi di Intesa Sanpaolo come "attivita' cedibili"
unicamente per il fatto che mancano a sistema i dati relativi alla
data di iscrizione ipotecaria;
d. non siano stati erogati nell'ambito di un processo di surroga
attiva;
e. non siano a tasso variabile indicizzato all'Euribor ad 1 mese
rilevato puntualmente;
f. abbiano la scadenza rata diversa dal fine mese solare se mensili
o dal fine semestre solare se semestrali,
come individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 25 novembre 2011 su richiesta dei relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo;
3. alla data del 24 novembre 2011 non sono classificati come
crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle
istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di
Intesa Sanpaolo.
I Crediti devono pertanto intendersi come mai ceduti alla Societa'
e tornare nella piena disponibilita' di Intesa Sanpaolo, unitamente
alle somme incassate in relazione agli stessi durante il periodo di
efficacia del Contratto di Cessione.
L'incasso dei Crediti sara' effettuato con le medesime modalita' in
essere anteriormente alla cessione alla Societa', salvo eventuali
diverse indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
e ai terzi garanti o loro successori o aventi causa.
Per le posizioni interessate dalla normativa sulla protezione dei
dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice
della Privacy) si comunica che il trattamento dei dati personali
sara' effettuato come precedentemente al Contratto di Cessione ed i
diritti di coloro che si riconoscono coinvolti nella cessione dei
Crediti in qualita' di debitori ceduti e di eventuali loro garanti,
successori ed aventi causa, torneranno ad essere disciplinati come
precedentemente al predetto Contratto. Pertanto, le richieste
relative all'esercizio dei diritti ovvero alla conoscenza dei
soggetti che operano in qualita' di responsabili per conto dei
Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a:
- Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale Privacy, Piazza San
Carlo 156, 10121 Torino; casella di posta elettronica
privacy@intesasanpaolo.com;
- Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., presso Intesa Sanpaolo
S.p.A., Tutela Aziendale Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino;
casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com.
Milano, 27 aprile 2012
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Il responsabile del servizio funding della
direzione tesoreria
Camilla Tinari
T12AAB7785