Notifica per pubblici proclami
Giudizio R.G. n. 2233/2010 proposto dai Signori Angela Maria
Galmanini in Scognamiglio Pasini, domiciliata a Lugano (Svizzera),
Riva Caccia n. 1B (Cod. fisc. GLM NGL 44H52 B729I) e del Signor
Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, residente in Rapallo, C.so
Cristoforo Colombo 54/56 (c.F. SCG RMM 38T20205B), difesi dagli
Avv.ti Giovanni Gerbi, Riccardo Salvadori e Francesca Maccio' e
domiciliati presso l'Avv. Francesca Maccio' in Chiavari, Galleria
Corso Garibaldi n. 22/1, contro i Signori Maria Olga Strada e
Giancarlo Strada, avente ad oggetto: l'accertamento che il fabbricato
di proprieta' dei Signori Angela Maria Galmanini in Scognamiglio
Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, censito a catasto al Foglio
35 particella 162, contraddistinto con il civico n. 56 di Corso
Cristoforo Colombo a Rapallo, e' intercluso non essendo dotato ne'
potendo essere dotato di accesso carraio sulla pubblica via;
l'accertamento del diritto degli attori di ottenere la costituzione
in via coattiva di una servitu' di passo carrabile sulla confinante
Via Privata Magellano con ubicazione, dimensioni e caratteristiche
costruttive dell'accesso conformi al progetto approvato dal Comune di
Rapallo con il permesso di costruire 1 ottobre 2004 n. 484; per gli
effetti, pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi degli articoli
1051 e/o 1052 cod. civ.
Gli attori deducono infatti che il fabbricato e' intercluso essendo
privo di accesso carrabile sulla pubblica via.
Esso, infatti, e' dotato solo di un accesso pedonale su Corso
Cristoforo Colombo (insuscettibile di essere adibito o trasformato in
accesso carrabile) e non ha altri accessi carrabili su strade
pubbliche.
Il codice civile ammette la possibilita' di ottenere la
costituzione, in via coattiva, di una servitu' di passaggio non
soltanto nel caso di fondo totalmente intercluso ma anche nel caso di
fondo non intercluso o solo relativamente intercluso.
Non solo, il Signor Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, proprietario
di unita' immobiliari nel fabbricato e residente nel medesimo, e'
invalido motorio al 100% essendo afflitto da un gravissimo handicap
fisico che lo costringe su una sedia a rotelle; atteso quanto sopra,
la domanda veniva formulata anche ai sensi della L. 13/1989
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati).
Con ordinanza 27 maggio 2011, l'Ill.mo Giudice Unico Dott.ssa
Casella ha ordinato la chiamata in causa di altri soggetti, oltre ai
Signori Maria Olga Strada e Giancarlo Strada, gia' convenuti in
giudizio, che risultassero comproprietari della strada oggetto di
causa in relazione all'accoglimento delle seguenti conclusioni.
Tutto cio' premesso, i Signori Angela Maria Galmanini in
Scognamiglio Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini
Invitano e citano
i comproprietari della Via Privata Magellano sita in Comune di
Rapallo (Genova) a comparire nanti il Tribunale Civile di Chiavari,
Giudice Unico Dott.ssa Casella, all'udienza che dalla stessa sara'
tenuta nella consueta sala di sue sedute in Chiavari, Piazza Mazzini
20, il giorno 5 aprile 2013, ore 9,30, invitandoli a costituirsi
nelle forme e nei termini di legge e, in particolare, a costituirsi
in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza suindicata con le
modalita' stabilite dall'articolo 166 c.p.c., con l'avvertimento che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c., in particolare quelle di proporre domande
riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio e quella di chiamare in causa terzi, per ivi
sentire accogliere in loro contraddittorio le seguenti
conclusioni:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le
declaratorie del caso:
- accertare e dichiarare che il fabbricato degli attori censito a
catasto al Foglio 35 particella 162, contraddistinto con il civico n.
56 di Corso Cristoforo Colombo a Rapallo, e' intercluso non essendo
dotato ne' potendo essere dotato di accesso carraio sulla pubblica
via;
- accertare e dichiarare il diritto degli attori di ottenere la
costituzione in via coattiva di una servitu' di passo carrabile sulla
confinante Via Privata Magellano con ubicazione, dimensioni e
caratteristiche costruttive dell'accesso conformi al progetto
approvato dal Comune di Rapallo con il permesso di costruire 1
ottobre 2004 n. 484;
- per gli effetti, pronunciare sentenza costitutiva ai sensi degli
articoli 1051 e/o 1052 cod. civ.
- con vittoria di spese e di onorari di giudizio."
Con la presente pubblicazione, in esecuzione dell'ordinanza emessa
dall'Ill.mo Presidente del tribunale di Chiavari in data 11 dicembre
2012, si notifica per pubblici proclami la pendenza del giudizio e
l'invito a costituirsi nei termini di legge nel giudizio di cui sopra
nei confronti di tutti i comproprietari della Via Privata Magellano
sita in Comune di Rapallo (Genova)
Genova - Chiavari, 13 dicembre 2012.
avv. Riccardo Salvadori
T12ABA18103