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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - R.G. 5391/2011 Il TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, con sentenza non definitiva n.69/2012 e decreto presidenziale n. 678/2012, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel giudizio R.G. n. 5391/2011, proposto da Gioia Maria Grazia e Zuccala' Gianmario, contro l'INPS e nei confronti di Mongiardo Caterina, Tilocca Leonardo, Ruffi Giada, Tedeschi Gianfrancesco e, con i motivi aggiunti, nei confronti di Carbone Rosalba, Palombella Giulia, Mastroluca Alessandra, Cotronea Lucilla, Orlando Giovanna Maria, Venezia Antonio e Villonio Alfredo, autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti sulla Gazzetta Ufficiale nei confronti di tutti gli idonei - e cioe' dei candidati collocati dalla 36^ alla 121^ posizione - della graduatoria del concorso pubblico a 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia dell'INPS approvata in data 1.06.2010, fissando per l'ulteriore trattazione la camera di consiglio del 27.06.2012. I ricorrenti, gia' idonei della graduatoria del concorso pubblico a tre posti di dirigente amministrativo di seconda fascia approvata dall'IPOST, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Ciommo, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Tacito n.41, con atto di costituzione a seguito di opposizione a Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, depositato il 21.06.2011, hanno chiesto l'annullamento, almeno in parte qua e previa sospensione o emissione di idonea misura cautelare, dei seguenti provvedimenti: I) della determinazione presidenziale n. 2 dell'1.06.2010, con la quale l'INPS ha approvato la graduatoria del concorso pubblico a 35 posti da dirigente amministrativo di seconda fascia nei ruoli dell'INPS, ampliandola di ulteriori 30 posti, nella parte in cui l'INPS, in aggiunta ai 35 vincitori, dovendo procedere alla assunzione a tempo indeterminato di ulteriori 30 unita' personale avente il profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia, utilizza lo scorrimento della citata graduatoria, invece di utilizzare prioritariamente la graduatoria dell'antecedente concorso pubblico, tuttora valida, a tre posti di dirigente amministrativo di seconda fascia approvata dall'IPOST, attesa la soppressione e l'incorporazione dell'IPOST nell'INPS, avvenuta in data 31.05.2010, e la conseguente rideterminazione dell'organico dell'INPS del 23.06.2010 con l'inclusione dei ruoli e delle dotazioni organiche dell'IPOST; II) della determinazione presidenziale n. 135 del 2 novembre 2010, con cui l'INPS procede ad un ulteriore scorrimento per 9 dirigenti amministrativi utilizzando la citata graduatoria a 35 posti; nonche' in via subordinata; III) di ogni altro atto amministrativo dell'INPS nella parte in cui quest'ultimo, a decorrere dalla data del 31.05.2010, ha disposto di utilizzare per la copertura delle vacanze dell'organico dirigenziale lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 5 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia bandito dalla Corte dei Conti, disponendo, quindi, lo scorrimento di idonei appartenenti a graduatorie concorsuali diverse rispetto alle proprie graduatorie e, in particolare, alla graduatoria del concorso pubblico a tre posti di dirigente amministrativo di seconda fascia approvata dall'ex IPOST, oggi INPS; IV) di ogni e qualunque altro atto preparatorio e/o presupposto e/o connesso e/o collegato e/o esecutivo e/o conseguente ai predetti, ivi inclusi i successivi atti con i quali si disponga l'ampliamento della citata graduatoria; nonche' in via ulteriormente subordinata; V) della determinazione presidenziale n. 141 del 16.11.2010, con la quale l'INPS ha disposto l'ampliamento di ulteriori 2 posti della graduatoria del concorso pubblico a 5 posti da dirigente di seconda fascia dell'INPS, area informatica, nella parte in cui l'INPS, dovendo procedere alla assunzione a tempo indeterminato di ulteriore personale dirigenziale di II fascia, non ha preventivamente predeterminato le dotazioni organiche, il numero e le correlative vacanze delle rispettive aree dirigenziali amministrative e informatiche; VI) di ogni e qualunque altro atto preparatorio e/o presupposto e/o connesso e/o collegato e/o esecutivo e/o conseguente ai predetti, ivi inclusi i successivi ampliamenti della citata graduatoria. Per gli effetti, si e' richiesto al TAR di intimare all'INPS lo scorrimento della graduatoria dei ricorrenti, assumendo questi ultimi quali dirigenti amministrativi nei ruoli dell'INPS, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata immissione in servizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con ordinanza 29.07.2011, n.2892, il TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, respingeva l'istanza cautelare in quanto non idonea a tutelare gli interessi dei ricorrenti e fissava l'udienza per il merito per il giorno 23.11.2011, ove, con sentenza non definitiva ordinava l'integrazione del contraddittorio e dichiarava inammissibili, per carenza di interesse, le censure avverso gli impugnati provvedimenti, di cui sopra, di assunzione dell'idoneo di cui alla graduatoria a 5 posti approvata dalla Corte dei conti e dell'assunzione di 2 idonei di cui alla graduatoria a 5 posti di dirigente informatico nei ruoli dell'INPS. Con motivi aggiunti depositati il 25.10.11, nonche' con ulteriori motivi aggiunti depositati il 18.11.2011 i ricorrenti, sempre rappresenti e difesi dall'avv. Francesco Di Ciommo ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Tacito, n.41, hanno richiesto l'annullamento, almeno in parte qua, dei provvedimenti gia' impugnati con il ricorso principale, nonche' : I) della determinazione presidenziale INPS n.335 dell'1.08.2011, con cui l'INPS procede ad un ulteriore scorrimento per 10 dirigenti amministrativi, utilizzando la citata graduatoria a 35 posti; II) della determinazione presidenziale e/o degli atti richiamati nella nota di replica dell'INPS depositata nel presente giudizio in data 2.11.2011, con i quali l'INPS - in aggiunta alle impugnate determinazioni presidenziali n.2/2010; n.135/2010 e n. 335/2011 - dovendo procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 23 dirigenti amministrativi di seconda fascia, autorizzate con DPCM 07.07.2011, utilizza lo scorrimento della citata graduatoria a 35 posti di dirigente amministrativo nei ruoli dell'INPS, anziche' utilizzare la graduatoria dei ricorrenti; III) di ogni e qualunque altro diverso atto preparatorio e/o presupposto e/o connesso e/o collegato e/o esecutivo e/o conseguenti al predetto. Per gli effetti, si e' richiesto al TAR di intimare all'INPS lo scorrimento della graduatoria dei ricorrenti, assumendo questi ultimi quali dirigenti amministrativi nei ruoli dell'INPS, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata immissione in servizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari. L'INPS nel corso del 2011 ha utilizzato piu' volte la graduatoria ex IPOST e i ricorrenti, collocati al 7° e all'8° posto della graduatoria ex IPOST, sono attualmente i primi candidati della predetta graduatoria non ancora chiamati. L'annullamento dei provvedimenti impugnati sono stati richiesti in seno all'atto di costituzione a seguito di opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sulla base dei seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione di legge 241/1990 ss.m.ii., per difetto di istruttoria, carente, insufficiente e congrua motivazione (art. 3 legge). Conseguente lesione del diritto e dell'interesse alla vita all'assunzione. L'INPS, consapevole dell'esistenza della valida graduatoria dell'IPOST, non ha indicato, nei provvedimenti di scorrimento e di utilizzo di idonei appartenenti ad una graduatoria concorsuale a scapito di altre egualmente valide ed efficaci, i criteri e le ragioni di fatto e di diritto di siffatta scelta. Cio' denota una insufficiente motivazione dei provvedimenti impugnati. 2) Violazione dei principi generali in materia concorsuale. Violazione dell'art.97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa. Violazione dell'art.35, comma 5 ter, legge 165/2001. Eccesso di potere. Disparita' di trattamento. Sviamento. Irragionevolezza manifesta, arbitrarieta', travisamento dei fatti. Violazione del principio di certezza giuridica, del principio di affidamento e di trasparenza. Tra due o piu' graduatorie valide ed efficaci relative al medesimo profilo, la P.A. e' tenuta ad utilizzare la graduatoria piu' antica. La costante giurisprudenza amministrativa ritiene prioritario il criterio della antecedenza della graduatoria nella scelta tra due graduatorie concorsuali valide ed efficaci (CdS 4974/2007; CdS 4484/2007; CdS 147/2004; CdS 5636/2004; CdS 4742/2003; TAR Sardegna 1048/1995; Tar Puglia, Sez. Lecce, 153/ 2010; Tar Puglia, Sez. Bari, 421/2011). Cio' anche a tutela della posizione degli aspiranti che hanno conseguito in data anteriore l'idoneita' alla nomina. 3) Violazione dell'art. 11, comma 1, della legge n.150 del 27 ottobre 2009, violazione del principio di trasparenza ed eccesso di potere. Violazione della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 46078 del 18 ottobre 2010 e della successiva circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011. E' evidente la violazione di legge, nonche' delle richiamate circolari nella misura in cui l'INPS, prima di dare avvio ai citati scorrimenti di graduatorie, non ha predeterminato e quantificato numericamente i ruoli relativi ai due diversi profili dirigenziali informatici e amministrativi. 4) Violazione dei principi di economicita', efficacia ed efficienza di cui all'art.1 della legge n.241/1990. Violazione dell'art.39 della legge n.449/1997. La graduatoria dei ricorrenti e' antecedente a quella dei controinteressati e la relativa scadenza produce effetti antieconomici. 5) Violazione dell'art. 9 della legge 3/2001 ed eccesso di potere. L'INPS sulla base di una convenzione stipulata il 14.12.2010, con scadenza il 31.12.2010, ha attinto dalla graduatoria del concorso a 5 dirigenti amministrativi della Corte dei conti, assumendo un solo idoneo: il Dr. Sebastiano Alvise ROTA, collocato al 37^ posto. L'INPS avendo proprie graduatorie concorsuali valide per il profilo amministrativo ai sensi di legge non poteva attingere da altre graduatorie concorsuali. 6) Violazione degli art. 1326 c.c. e 1989 c.c. Eccesso di potere. Il bando di un pubblico concorso ex art.1326 c.c. e 1989 c.c. vincola il promittente dal momento in cui la promessa stessa e' resa pubblica. Quindi, nell'adempimento tra due obbligazioni deve darsi precedenza a quella che scade prima. E', peraltro, illegittimo e contrario ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'obbligazione l'utilizzo di un eventuale criterio territoriale nello scorrimento di piu' graduatorie (CdS 4484/2007). I sopracitati ricorsi per motivi aggiunti sono stati affidati agli stessi motivi di diritto contenuti nell'atto di costituzione introduttivo del giudizio, ut supra menzionati. Si notifica per pubblici proclami il suindicato sunto sia dell'atto di costituzione a seguito di opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che dei ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi motivi per sunto, a tutti gli idonei del concorso pubblico per esami a 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia nei ruoli dell'INPS: De Luca Francesco, Seguino Carmine, Manna Angelo Maria, Guida Maria Sabrina, Ruberto Gianfranco, Ruffi Giada, Vasumini Bruno, Balzano Antonio, Doldo Giuseppe, Spagnolo Maria Elisa, De Simone Rosa, Reale Roberto, Zerbinato Marta, Minutoli Gaetano, Zoli Barbara, Cottura Michele, Di Domenico Pio, Zini Alessandra, Lemme Maria Rita, Sechi Roxelana, Franzese Carmeliana, Saponara Fabio, Saviano Mauro, D'Alessandris Marco, Palombo Eleonora, Teresi Ingrid, Micheli Corrado, Pagano Filippo, Tedeschi Gianfrancesco, Rimmaudo Alessia, Buonomo Dario, Terrosi Lucia, Salinaro Edmondo, Rosi Alessio, Balzani Tania, Cammarata Irene Rosaria, Cariello Rosaria, Riccio Mario, Lofaro Francesco, Cortellaro Antonio, Petrosino Vincenzo, Bozzano Ennio, Rivieccio Matteo, Cogliati Moreno, Di Pietro Giovanni, Tilocca Leonardo, Parisi Raffaella, Croce Alessia, Bertone Maura, Pennestri Maria Vittoria, De Nictolis Vincenzo Maria, D'Arcano Luisa, Carbone Rosalba, Grisi Emilia, Grimaldi Eduardo, Vai Furio, Palombella Giulia, D'Auria Emma, Dotto Alberto Giuseppe Maria, Niccolini Gianni, Ceccarini Graziella, Cuccagna Roberta, Mirra Luciano, Filla Francesca, Zatelli Elena, Riso Maria Rosa, Fabriano Valeria Barbara, De Candia Onofrio, Cucaro Santissimo Alfredo, Mastroluca Alessandra, Giordano Giulia, Cristiano Giulio, Moracci Stefano, Brignola Michele, De Cillis Attilio, Corvaglia Margherita, Cotronea Lucilla, Orlando Giovanna Maria, Zabotto Stefano, Venezia Antonio, Fera Vincenzo, De Falco Salvatore, Prato Fiorenzo, Lupo Marianna, Mazzacurati Enrico, Villonio Alfredo. Si sottolinea che l'eventuale accoglimento del superiore ricorso con motivi aggiunti determina effetti pregiudizievoli nei confronti dei controinteressati e si precisa che si puo' verificare attraverso il numero di R.G. 5391/2011 lo stato di svolgimento del relativo giudizio sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it. Roma, 26 gennaio 2012. prof. avv. Francesco Di Ciommo T12ABA1844