Avviso di notifica per pubblici proclami
Il sottoscritto Avv. Simona Viola di Milano, via Mozart 9, quale
difensore, unitamente agli Avv.ti Mario Bucello di Milano, via Mozart
9, e Eduardo Giuliani di Potenza, via Pretoria 133, di TRE S.p.A.
TOZZI RENEWABLE ENERGY, di Mezzano (RA), via Zuccherificio 10, cod.
fisc. e P. IVA n. 02132890399, notifica
a tutti i soggetti che hanno presentato istanza di autorizzazione
unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per
la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti energetiche rinnovabili alla Regione Basilicata
prima e dopo il 15 gennaio 2011 e a tutti i soggetti che risultano
inseriti nell'apposito elenco predisposto dalla Regione Basilicata e
pubblicato sul sito internet del medesimo Ente, pertanto, per quanto
a conoscenza della ricorrente, quantomeno a: Valle Sinni Solare
S.r.l., Pietragalla Eolico S.r.l., E.ON, CO.GE.IN. S.r.l., Apanaz I
S.r.l., Gamesa Energia Italia S.p.A., Valdagri Fotovoltaico S.r.l.,
Warex S.r.l., Daunia Energia S.r.l., Impresa del Fiume S.p.A.,
MarcopoloEngineering S.p.A., Agricola Grumento S.r.l., Balvano Wind
S.p.A., Progetto Europa Energy S.p.A., Finpower Wind S.r.l., Meltemi
Energia S.r.l., WRG Wind 127 S.r.l., Enel Green Power S.p.A., Inergia
S.p.A., Windenergys S.r.l., C.E.A. Engineering S.r.l., Energetic Side
S.r.l., Ambrasol 1 S.r.l., Apanaz III S.r.l., Servizi e Investimenti
Innovativi S.r.l. Unipersonale, Castel del Vento, Crossenergy S.r.l.,
Ventisei S.r.l., Alfa Wind S.r.l., Max Solar 1 S.r.l., EDP
Renewables, D.I.T.V. Engineering S.r.l., Marant S.r.l., Green San
Fele S.r.l., General Appalti 1 S.r.l., Serre dei Venti S.r.l., Boreas
S.r.l., Vis Elettrica S.r.l., Grottole Energie Rinnovabili S.r.l.,
Cancellara Energie Rinnovabili S.r.l., Basento Solar S.r.l., Novawind
Sud S.r.l. Unipersonale, Asja Ambiente Italia S.p.A., Elica Energia
S.r.l., Di Grazia S.p.A., Company Wind S.r.l., Serra Energie S.r.l.,
Bluvento S.r.l., FRI-EL S.p.A., Wincap S.r.l., Aquatella S.r.l., C &
C Energy S.r.l., Andromeda Energy S.r.l., Agrienergie Lucania
Societa' Agricola S.r.l., Cipoderi S.r.l., Winderg S.r.l., Burgentia
Energia S.r.l., Eolica Cancellara S.r.l., Vento di Lucania S.r.l.,
Apani Solar S.r.l., Agricola Mattina S.r.l., Gruppo D'Amato Holding
S.r.l., Senergy Wind, Sunlab S.r.l., SunrayItaly S.r.l., Eusebio
Energia, Venosa Energie Rinnovabili S.r.l., Skywind S.r.l., Apanaz II
S.r.l., Energia ed Ambiente S.r.l. Unipersonale, Zeus S.r.l., Melfi
Energie Rinnovabili S.r.l., Lucana Wind S.r.l., Edison Energie
Speciali S.p.A., Melfi Energia S.r.l., Wind Farm S.r.l., Genertech
S.r.l., Alisei Wind S.p.A., WKN Basilicata Development PE1 S.r.l.,
Relight Energie S.r.l., Zefiro Energy S.r.l., Sorgenia S.p.A., Tisol
S.r.l., Tiemes S.r.l., Enipower S.p.A., Bronzino Solar Project
S.r.l., Eolica Lucana S.r.l., Nextwind S.r.l., Foto Otto S.r.l.,
Elica S.r.l., Parco Fotovoltaico di Montescaglioso S.r.l., Finair
S.r.l., Targen S.r.l., Basivolt S.r.l., Effe.Gi, A.P. Project -
Francesco Paolo Monteleone, Solargenz Ltd, Etirya,
ProjettoEngineering, Steam, Fergas Solar S.r.l., Alvania S.r.l., Mara
Solar S.r.l., San Nicola Seconda S.r.l., San Nicola Terza S.r.l., San
Nicola Prima S.r.l., Energia Sud S.r.l., GebPower Limited, Green
Water Engineering and Contracting S.r.l., Oppimitti Energy S.r.l.,
A.L.L. Engineering S.r.l., Api Energie Rinnovabili X S.r.l., Winp
S.r.l., Energy Aliano S.r.l., Starwind, Tecnoparco Val Basento,
Cargo, Nuovapanelectric S.r.l., Bas FV Iniziative Italia, Eri S.r.l.,
Ser S.r.l., Enerterra, Bas FV Grottole S.r.l., T.Power S.p.A., WPD
Basilicata 1, Adest S.r.l., Picareda S.r.l., Eurodies Italia,
Westwind, E.P.B., H.P.E.
che TRE S.p.A. TOZZI RENEWABLE ENERGY ha proposto
- nel novembre 2009 ricorso al Tar Basilicata, n. r.g. 505/2009,
contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore, e il Dipartimento Attivita' Produttive,
Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio Energia
della Regione Basilicata, in persona del Dirigente pro tempore, al
fine di ottenere l'annullamento della deliberazione di Giunta
Regionale Basilicata n. 1547 del 31 agosto 2009, comunicata con
lettera prot. n. 170148/73AD del 16 settembre 2009, avente ad
oggetto"D.Lgs n. 387/2003, art. 12 - L.r. n. 9/2007, art. 3 e L.r. n.
31/2008 - autorizzazione regionale alla costruzione e all'esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in
agro del Comune di Lavello (PZ) - Societa' TRE S.p.A. Tozzi Renewable
Energy - diniego", nonche' di tutti gli atti presupposti, conseguenti
o comunque connessi, ancorche' non conosciuti, ivi inclusa la
delibera del Consiglio Regionale 26 giugno 2001 n. 220, recante
approvazione del PER (Piano Energetico Regionale) della Basilicata.
- nel marzo 2011 motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g.
505/2009 contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore, e il Dipartimento Attivita'
Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio
Energia della Regione Basilicata, in persona del Dirigente pro
tempore, al fine di ottenere l'annullamento anche della deliberazione
della Giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260, avente ad oggetto
"Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, art. 3 - Approvazione
Disciplinare e relativi allegati tecnici", pubblicata nel B.U.
Basilicata S.O.31 dicembre 2010, n. 51; della nota in data 5 gennaio
2011, prot. n. 1694/73AD, del Dipartimento Attivita' Produttive,
Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio Energia;
della nota in data 24 gennaio 2011, prot. n. 11066/75AB, del
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilita' -
Ufficio Compatibilita' Ambientale; nonche' di tutti gli atti
presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorche' non
conosciuti, ivi inclusi la delibera della Giunta regionale 9 novembre
2010, n. 1896 avente ad oggetto "Legge regionale 19 gennaio 2010, n.
1, art. 3 - Adozione disciplinare" ed il parere della competente
Commissione consiliare, trasmesso con nota n. 10424/C del 24 dicembre
2010.
Motivi del ricorso n. r.g. 505/2009:
1) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell'art. 3
comma 1 della legge regionale Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007;
violazione e falsa applicazione del Piano Energetico Regionale della
Basilicata approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 220 del
26 giugno 2001. Eccesso di potere per erroneita', irragionevolezza e
travisamento.
Il diniego di autorizzazione si fonda sull'affermazione, erronea,
dell'esistenza di un limite quantitativo all'installazione di
impianti eolici sul territorio lucano, discendente dal PER rimasto in
vigore per effetto del ritardo dell'approvazione del PIEAR. In
realta' il PER non impone alcun limite, ma formula unicamente una
previsione ottimistica di espansione. L'erroneita' del presupposto
logico invalida di per se' il diniego.
2) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell'art. 10
comma 2 della legge regionale Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 della legge
regionale Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007; violazione e falsa
applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicita' manifesta.
Quand'anche fosse per assurdo vero che la previsione del PER si
fosse trasformata in misura di contingentamento sino all'approvazione
del PIEAR, la durata temporale di tale abusivo limite non avrebbe mai
potuto sconfinare dal tempo assegnato a quest'ultimo adempimento dal
combinato disposto dell'art. 2 comma 2 della l.r. 9/07 e dell'art.
10, comma 2 della l.r. n. 31/08. L'incapacita' o la mancanza di
volonta' della Regione di rispettare i suoi obblighi di tempestivita'
non possono costituire titolo per la protrazione di misure di
contingentamento temporali.
3) motivo di ricorso: In via subordinata.Violazione e falsa
applicazione dell'art. 10 comma 2 della legge regionale Basilicata n.
31 del 24 dicembre 2008; violazione e falsa applicazione dell'art. 2
comma 2 della legge regionale Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 7
agosto 1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 DLgs n.
387/03 e dell'art. 6 della direttiva 2001/77/Ce. Eccesso di potere
per irragionevolezza ed illogicita' manifesta. Difetto di
motivazione.
In ogni caso, quando pure il regime transitorio di (presunta)
limitazione avesse dovuto necessariamente protrarsi sino
all'effettiva approvazione, ancorche' tardiva, del PIEAR, la
circostanza non avrebbe giustificato una decisione di diniego, ma
semmai avrebbe dovuto condurre a sospendere ogni decisione, in attesa
del completamento del quadro normativo. Ne' varrebbe opporre che le
pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti
instaurati, perche' nella fattispecie era stata la stessa
richiedente, nel cui interesse i termini acceleratori sono posti, ad
invitare la Regione a posporre la decisione finale all'approvazione
del Piano.
4) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione della
direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttiva 2001/77/Ce e 2003/30/Ce; violazione e falsa applicazione
della direttiva 2001/77/Ce; violazione e falsa applicazione della L.
120/02 approvativa in Italia del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; violazione e
falsa applicazione del DLgs n. 79/99; violazione e falsa applicazione
delle leggi n. 10/91 e 9/01; violazione e falsa applicazione del DLgs
n. 387/03; violazione dell'art. 41 Cost. Eccesso di potere per
irragionevolezza, illogicita' manifesta, per contraddittorieta'
intrinseca e per contraddittorieta' con il Protocollo di Intesa per
favorire la diffusione delle centrali eoliche siglato tra Ministero
delle Attivita' Produttive, Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali e Conferenza delle Regioni nel dicembre 2002.
Le previsioni del PER, come interpretate dall'atto impugnato,
avrebbero stabilito un indebito contingentamento dell'energia
producibile, ormai convertito (per l'esaurimento del contingente) in
divieto assoluto di nuove installazioni eoliche nella Regione. Tale
limitazione si pone in irrimediabile contrasto con tutta la normativa
internazionale, comunitaria e statale indicata in rubrica,
finalizzata all'incentivazione ed all'incremento dell'uso delle fonti
energetiche rinnovabili: ne consegue la sua illegittimita', destinata
a travolgere l'atto applicativo su di essa fondato.
Motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 505/2009:
1) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione degli
articoli 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, e delle relative norme
di recepimento di cui agli articoli 1, 3 e 12 del d.lgs. n. 387/03,
nonche' delle norme dotate di efficacia diretta di cui agli articoli
3, 4 e 13 della direttiva 2009/28/CE.
Il disciplinare impugnato e l'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n.
1/2010, se intesi come ritengono gli Uffici Regionali, contrastano
con la finalita' di promozione delle fonti rinnovabili assunta come
obiettivo "prioritario" dell'Unione dall'art. 1 della direttiva
2001/77/CE e, soprattutto, con i precisi obblighi, imposti agli Stati
membri dagli artt. 3 e 6, di adottare misure atte a promuovere
l'aumento del consumo di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili,
di ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di
elettricita' da fonti rinnovabili e di razionalizzare e accelerare le
procedure autorizzative, cosi' come ulteriormente precisati e
rafforzati dalla direttiva 2009/28/CE. Dunque le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. n. 1/2010 dovranno essere
disapplicate, in ragione del primato del diritto europeo e del
corrispondente obbligo di disapplicazione della normativa interna con
esso contrastante che grava sui giudici nazionali; mentre gli atti
amministrativi impugnati dovranno conseguentemente essere annullati.
2) motivo di ricorso: Illegittimita' derivata per illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per
violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione, con
riferimento ai principi fondamentali sanciti dall'art. 12 del d.lgs.
n. 387/03, e per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione.
Gli atti amministrativi impugnati sono inoltre illegittimi, perche'
emanati in applicazione di disposizioni legislative regionali in
contrasto con la Costituzione ed, in particolare, con l'art. 117,
terzo comma, Cost., violando i principi fondamentali posti dall'art.
12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, con l'ulteriore sospensione
inflitta ai procedimenti di autorizzazione unica in corso ed il
divieto, ancorche' temporaneo, di presentazione di nuove domande, con
l'art. 117, primo comma, Cost., in considerazione del rapporto di
diretta strumentalita' intercorrente tra il d.lgs. n. 387/03 e gli
obblighi imposti da una normativa dell'Unione europea, ed, infine,
con il diritto di libera iniziativa economica di cui all'art.
41Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost., non sussistendo nella
specie alcun ragionevole motivo di interesse pubblico per limitare il
diritto degli operatori alla realizzazione di impianti di produzione
da fonti rinnovabili, impedendo loro anche l'accesso alle
incentivazioni previste per tali attivita' dalla legge statale.
Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare
illegittimi e conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con riserva di proporre
motivi aggiunti di impugnazione e di chiedere il risarcimento dei
danni ingiustamente subiti". Nei motivi di impugnazione aggiunti al
ricorso n. r.g. 505/2009 sono state proposte le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare i provvedimenti
impugnati. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con riserva
di chiedere il risarcimento dei danni ingiustamente subiti".
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. copia del ricorso
n. r.g. 505/2009 e dei motivi aggiunti di impugnazione al medesimo
ricorso e' depositata nella casa comunale del Comune di Potenza.
Milano - Potenza, 6 aprile 2012
avv. Simona Viola
T12ABA6841