Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami (Decreto Sig. Presidente Consiglio di Stato 11.04.2012) Sunto del Ricorso in appello al Consiglio di Stato per Comune di Grottaminarda Av in persona del Sindaco pt difeso (Delibera GC 3/12) dall'Avv. Luigi Supino (SPNLGU51L29A110G - n° Ordine Avvocati Bn 437/81) contro la Regione Campania, la Commissione per la selezione delle proposte dei Comuni (L.R.C. 1/09), il Dirigente A.G.C. 08 - Dott. De Angelis, nei confronti dei Comuni di Villa di Briano Ce Valle di Maddaloni Ce e Ascea Sa e, con notifica per pubblici proclami, come da richiamato Decreto, nei confronti dei Comuni di seguito indicati in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. : Forino Av Luogosano Av Cassano Irpino Av Oliveto Citra Sa Pietrarorja Bn Sant'Arsenio Sa Casal di Principe Ce Sorbo Serpico Av Monteverde Av Sacco Sa Terzigno Na Laurito Sa Sanza Sa Caposele Av San Marco dei Cavoti Bn San Pietro al Tanagro Sa Baronissi Sa Villamaina Av Cusano Mutri Bn Bonito Av San Mauro la Bruca Sa Pomigliano D'Arco Na Atena Lucana Sa Bracigliano Sa San Nicola Manfredi Bn Giffoni Valle Piana Sa Mondragone Ce Riardo Ce Bucciano Bn Scampitella Av Sant'Andrea di Conza Av Castel San Giorgio Sa Serino Av Baia e Latina Ce Teora Av Grottolella Av Bellizzi Sa Montecorvino Rovella Sa Melito Irpino Av Faicchio Bn Parete Ce Frattaminore Na Flumeri Av Massa Lubrense Na Visciano Na Positano Sa Agerola Na Domicella Av Senerchia Av Controne Sa Aiello del Sabato Av Petruro Irpino Av Sapri Sa Carife Av Fellitto Sa Prata di Principato Ultra Av Moiano Bn San Giorgio a Cremano Na Carinola Ce Laviano Sa Prata Sannita Ce Altavilla Silentina Sa Monte di Procida Na Perito Sa Amorosi Bn Montefalcone di Falfortore Bn Vallo della Lucania Sa San Giovanni a Piro Sa Acerno Sa Pollica Sa Santa Maria la Fossa Ce Castelvenere Bn Ricigliano Sa Teggiano Sa Castelnuovo di Conza Sa Durazzano Bn Padula Sa Vallata Av Rofrano Sa Lacedonia Av Vallesaccarda Av San Lupo Bn Montoro Inferiore Av Roccaromana Ce Sessa Aurunca Ce San Sossio Av Andretta Av Giungano Sa Casammicciola Terme Na Colliano Sa Limatola Bn Camposano Na Atrani Sa Castelcivita SA Gragnano Na Polla Sa Auletta Sa Conca della Campania Ce Marigliano Na Bacoli Na Tufino Na Romagnano al Monte Sa Morra de Sanctis Av Rocca d'Evandro Ce Alfano Sa Gallo Matese Ce Melito di Napoli Na Montesano sulla Marcellana Sa Pimonte Na Nusco Av Fisciano Sa Roccapiemonte Sa Pietrelcina Bn Sant'Angelo dei Lombardi Av Arienzo Ce San Gregorio Magno Sa Montefalcione Av Galluccio Ce Castelpagano Bn Villanova del Battista Av Mugnano del Cardinale Av Torrioni Av Tocco Caudio Bn Casal Velino Sa Taurano Av Campagna Sa Montefredane Av Cetara Sa Lacco Ameno Na Dragoni Ce Alvignano Ce Greci Av Solofra Av Olevano sul Tusciano Sa Liveri Na Pompei Na Piatravairano Ce Fontegreca Ce Albanella Sa Calvanico Sa Corbara Sa Telese Terme Bn Pollena Trocchia Na Letino Ce Cuccaro Vetere Sa Presenzano Ce Cautano Bn Colle Sannita Bn Caselle in Pittari Sa Altavilla Irpina Av Serramezzana Sa Sant'Arpino Ce Castel Baronia Av San Nazzaro Bn Roccabascerana Av Salvitelle Sa Sorrento Na Chiusano San Domenico Av Pesco Sannita Bn Summonte Av San Prisco Ce Casapulla Ce Capriati al Volturno Ce Guardia Lombardi Av Scala Sa Valle dell'Angelo Sa Campolattaro Bn Pignataro Maggiore Ce Guardia Sanframondi Bn Paupisi Bn Chianche Av Parolise Av Arpaia Bn San Salvatore Telesino Bn Torre Orsaia Sa Casandrino Na Palma Campania Na Paduli Bn Cancello ed Arnone Ce San Pietro Infine Ce San Lorenzo Maggiore Bn Airola Bn Comiziano Na Santa Croce del Sannio Bn Roccarainola Na Savignano Irpino Av Pago Veiano Bn Calvi Risorta Ce Molinara Bn Boscoreale Na Meta Na Carbonara di Nola Na Valle Agricola Ce Casaletto Spartano Sa Celle di Bulgheria Sa Tora e Piccilli Ce Pietramelara Ce Cervinara Av Frignano Ce Foglianise Bn San Bartolomeo in Galdo Bn Rotondi Av Cestervetere in Val Fortore Bn Casavatore Na Fragneto Monforte Bn Ischia Na Liberi Ce Teano Ce Monteforte Cilento Sa Capua Ce Sant'Antimo Na Corleto Monforte Sa Roccagloriosa Sa Pontelatone Ce Apollosa Bn Rocchetta e Croce Ce Candida Av Massa di Somma Na Capaccio Sa Campora Sa Montecorice Sa Vico Equense Na Ruviano Ce Stella Cilento Sa Falciano del Massico Ce Perdifumo Sa Laureana Cilento Sa San Marco Evangelista Ce Piano di Sorrento Na Baselice Bn Ospedaletto d'Alpinolo Av Santa Marina Sa Ponte Bn Giano Vetusto Ce Orta di Atella Ce Orria Sa Laurino Sa Castelfranco in Miscano Bn Mercato San Severino Sa Reino Bn Bagnoli Irpino Av Sant'Arcangelo Trimonte Bn Sant'Egidio del Monte Albino Sa Rutino Sa Mignano Monte Lungo Ce Arpaise Bn San Sebastiano al Vesuvio Na Moio della Civitella Sa Casaluce Ce Amalfi Sa Pontelandolfo Bn Cellole Ce Caiazzo Ce per l'annullamento e/o riforma, previa sospensiva e comunque previa adozione di ogni provvedimento ritenuto idoneo alla specie, della sentenza n 5516/11 depositata il 23.11.2011, non notificata della Sezione III del Tar Campania di Napoli - Ricorso rg 2355/10 mediante la quale ".. definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti ... li respinge ..." con accoglimento integrale del ricorso di prime cure e dei motivi aggiunti e annullamento di tutti gli atti gravati con affermazione del diritto dell'Ente all'ammissione al finanziamento con inserimento nella relativa graduatoria. Fatto. La Regione Campania, sulla scorta dei lavori della competente Commissione, con D.D. 10/10 dichiarava non ammissibile una proposta progettuale del Comune appellante escludendola dal finanziamento di cui all'Avviso pubblico DD 62/09 ai sensi dell'Art. 18 LRC 1/09, delle Delibere di G.R. 772/09 e 958/09 e della LRC 2/10. La Regione motivava l'esclusione con una non conformita' dei prezzi al Prezzario 2009 come da previsione del bando. Avverso detto provvedimento nonche' agli atti di esclusione della procedura ed a quelli connessi e conseguenti, proponeva ricorso il Comune chiedendone l'annullamento, mediante sospensiva, con richiesta di declaratoria del riconoscimento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria definitiva dei progetti dei comuni inferiori a 50.000 abitanti ammessi a finanziamento o nella graduatoria di quelli ammessi a finanziamento con le risorse della LRC 2/10 e combinato disposto della LRC 1/09 e 2/10 o in quella dei progetti ammissibili al finanziamento e da finanziare successivamente. Il ricorso, notificato alla Regione Campania, alla Commissione, al Dirigente A.G.C., ed ai controinteressati Comuni di Villa di Briano, Valle di Maddaloni ed Ascea, veniva regolarmente depositato e rubricato sotto il n° 2355/2010 ed assegnato alla Sezione terza. Si costituiva la sola Regione Campania. A sostegno del ricorso il Comune formalizzava i seguenti motivi - 1. " Violazione art. 10 bis legge 241/90 ivi inserito dall'art. 6 della Legge 11 febbraio 2005 n° 15 " eccependo che l'esclusione non era stata preceduta da rituale preavviso. - 2. " Violazione o errata applicazione articolo 5 ed articolo 6 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte (Burc n° 31 del 25.5.2009). Violazione o errata applicazione Decreto Dirigenziale 62/2010. Violazione della lex specialis. Violazione art. 7 e art. 8 dell'Avviso Pubblico. Eccesso di potere per carenza di presupposto. Violazione Decreto Dirigenziale n° 112 dell'8.9.2009. Incompetenza del Dirigente " mediante i quali si lamentava, in particolare, che la dichiarata non conformita' del prezzi al prezzario 2009 oltre a non trovare riscontro nell'Avviso non era prevista dal Bando a pena di esclusione. - 3. " Violazione e/o errata applicazione art. 5 dell'Avviso. Eccesso di potere per irragionevolezza. Eccesso di potere per illogicita' manifesta. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Violazione art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa. Violazione art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per assenza di motivazione o di motivazione insufficiente. Illogicita' manifesta " mediante i quali si evidenziava il comportamento contraddittorio della Commissione che pur avendo riconosciuto il progetto rispettoso di tutte le normative motivava l'esclusione con la non conformita' dei prezzi al prezzario 2009. Il Comune lamentava che le difformita' riscontrate, appena in numero di 7, erano addebitabili a meri errori materiali, facilmente emendabili con l'uso del dovere di soccorso e, in ogni caso, l'indifferenza della contestate difformita' considerando che, al momento dell'appalto, i prezzi avrebbero dovuto essere necessariamente adeguati a quelli vigenti ex d. lvo 163/06 nel frattempo variati. Le discordanze dei prezzi, inoltre, erano assolutamente irrisorie ed agevolmente colmabili con risorse dell'Ente. Venivano successivamente proposti motivi aggiunti gravanti ulteriori atti (verbale Commissione 28.9.09 e allegati) ed affidati ai seguenti due motivi : - 1. " Violazione dell'art. 5 dell'Avviso. incompetenza. Violazione art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorieta' " con i quali si censurava l'operato della Commissione la quale aveva tipizzato la non conformita' dei prezzi quale motivo ulteriore di esclusione pur non avendone titolo ed in mancanza di previsioni nell'Avviso (in ogni caso l'esclusione non era avvenuta in richiamo al detto Verbale) e - 2 " invalidita' derivata. Violazione dell'Avviso. Eccesso di potere per carenza di legittimo presupposto. Violazione art. 97 della Costituzione " con i quali si eccepiva l'illegittimita' derivata. Con la sentenza gravata il Tar, con le motivazioni di seguito riassunte, rigettava il ricorso. Motivi di diritto 1. Violazione art. 111 della Costituzione. Erroneita' della motivazione. Illogicita' manifesta. Violazione e/o errata applicazione degli art. 5 e 6 dell'Avviso. Errata applicazione di inesistente presupposto (indagine a campione). Con il motivo si censura l'opinione del Tar paventante la irrealizzabilita' dei progetti finanziariamente scoperti anche se per modeste differenze ed escludente, in mancanza di concreti elementi motivazionali, la possibilita', in via di principio, per i Comuni di far fronte a risorse proprie idonee a coprire differenze seppur minime di prezzo. Viene impugnata la sentenza anche nella parte in cui il Tar, senza alcun elemento di conforto, giustifica le differenze minime di prezzi con il fatto che sia stata operata una indagine solo a campione (smentita, peraltro, dal contenuto dell'Avviso in nessuna parte del quale si legge di tale metodologia) e che il risultato sarebbe stato completamente diverso se esteso a tutte le voci di prezzo. La sentenza viene aggredita anche perche' mancante completamente di motivazione sul motivo di ricorso di primo grado con il quale il Comune aveva sostenuto che, in ogni caso, eventuali difformita' di prezzi sarebbero state ininfluenti perche' travolte dal fatto che al momento del bando per i lavori i prezzi avrebbero dovuto essere necessariamente quelli attuali e vigenti al detto momento ex d lvo 163/06. Con il motivo si contesta anche l'ulteriore opinione del Tar il quale ha escluso, come invocato in prime cure, la possibilita' di far uso del dovere di soccorso, che, lascerebbe esposte le procedure, ex post, a valutazioni eccessivamente discrezionali. L'assunto viene censurato in appello col rilievo che trattandosi di indagine su meri errori materiali ( comprovati dal fatto che le difformita' riguardano solo l'aspetto numerico dei dati e non gli altri elementi di caratterizzazione dei prezzi conformi al prezzario 2009) ad alcun rischio di valutazioni di ordine discrezionale potrebbero restare esposte le procedure. - 2. Violazione e/o omessa applicazione art. 10 bis L. 241/90 (art. 6 L. 11.2.2005 n° 15). Violazione del diritto di difesa. Con tale motivo si censura l'opinione del Tar negante l'applicabilita' dell'art. 10 bis ai procedimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni finanziarie in quanto disciplinati da un Avviso Pubblico di natura paraconcorsuale. L'opinione del Tar si scontra con la stessa disciplina di cui all'art. 10 bis le cui deroghe, senza possibilita' di estensione analogica, riguardano esclusivamente le procedure concorsuali e quelle in materia previdenziale ed assistenziale (tra le quali non rientra quella oggetto di giudizio). Si censura ancora l'assunto del Tar circa una presunta violazione dei principi in tema di par condicio e di riservatezza uniformita' e tendenziale contestualita' del procedimento valutativo attesa la carenza assoluta di motivazione sul punto tanto piu' evidente alla luce delle affermazioni di principio invocate in prime cure e, in particolare, di quella del Consiglio di Stato su analoga vicenda e affermativa della non estensibilita' della deroga ex art. 10 bis, di natura eccezionale, a procedimenti caratterizzati da valutazione specifica delle singole istanze che sfocia nell'adozione di un provvedimento individuale (Cons. Stato Ord. 4519/06). - 3. Violazione e/o errata applicazione artt. 5 e 6 dell'Avviso pubblico. Contraddittorieta'. Illogicita' manifesta. Violazione del diritto di difesa. La sentenza viene censurata anche nella parte in cui il Tar al motivo contenuto in ricorso concernente la mancata previsione del bando di un'espressa clausola espulsiva per difformita' di prezzario oppone, peraltro senza motivazione, che l'utilizzazione di un prezzario non conforme rientrerebbe nella prescrizione di cui all'art. 6, ipotesi b) seconda parte. In appello si censura l'erroneita' dell'assunto tenuto conto che la richiamata parte attiene alle modalita' relative agli interventi e non ai contenuti del progetto. Ne' l'esclusione puo' essere, come ha fatto il Tar, correttamente sostenuta col richiamo al contenuto del Verbale 8.9.09 della Commissione (innestante quale ulteriore causa di esclusione la non conformita' dei prezzi) considerando che l'esclusione non e' avvenuta in richiamo al detto Verbale e che lo stesso, peraltro, risulta ritualmente gravato con i motivi aggiunti attesa l'incompetenza della Commissione ad innestare nuove cause di esclusione e la mancanza, nell'Avviso, di norme attribuenti tali poteri ai Commissari. A mezzo dei predetti motivi appena riassunti si impugna la sentenza appellata con le conclusioni di annullamento e/o riforma della stessa nei termini anch'essi sopra riassunti. Il presente atto e' esente dall'imposta di bollo in quanto assoggettato a contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002. Airola/Roma 2.5.2012 avv. Luigi Supino T12ABA7946