CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(GU Parte Seconda n.56 del 12-5-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 
 
       (Decreto Sig. Presidente Consiglio di Stato 11.04.2012) 
 

  Sunto del Ricorso in appello al Consiglio di Stato  per  Comune  di
Grottaminarda Av in persona del Sindaco pt difeso (Delibera GC  3/12)
dall'Avv. Luigi Supino (SPNLGU51L29A110G  -  n°  Ordine  Avvocati  Bn
437/81) contro la Regione Campania, la Commissione per  la  selezione
delle proposte dei Comuni (L.R.C. 1/09), il  Dirigente  A.G.C.  08  -
Dott. De Angelis, nei confronti dei Comuni  di  Villa  di  Briano  Ce
Valle di Maddaloni Ce  e  Ascea  Sa  e,  con  notifica  per  pubblici
proclami, come da richiamato Decreto, nei  confronti  dei  Comuni  di
seguito indicati in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t.
: 
  Forino  Av  Luogosano  Av  Cassano  Irpino  Av  Oliveto  Citra   Sa
Pietrarorja Bn Sant'Arsenio Sa Casal di Principe Ce Sorbo Serpico  Av
Monteverde Av Sacco Sa Terzigno Na Laurito Sa Sanza  Sa  Caposele  Av
San Marco dei Cavoti  Bn  San  Pietro  al  Tanagro  Sa  Baronissi  Sa
Villamaina Av Cusano Mutri  Bn  Bonito  Av  San  Mauro  la  Bruca  Sa
Pomigliano D'Arco Na  Atena  Lucana  Sa  Bracigliano  Sa  San  Nicola
Manfredi Bn Giffoni Valle Piana Sa Mondragone Ce Riardo  Ce  Bucciano
Bn Scampitella Av Sant'Andrea di  Conza  Av  Castel  San  Giorgio  Sa
Serino Av Baia e Latina  Ce  Teora  Av  Grottolella  Av  Bellizzi  Sa
Montecorvino Rovella Sa  Melito  Irpino  Av  Faicchio  Bn  Parete  Ce
Frattaminore Na Flumeri Av Massa Lubrense Na Visciano Na Positano  Sa
Agerola Na Domicella Av Senerchia Av Controne Sa Aiello del Sabato Av
Petruro Irpino Av Sapri Sa Carife Av Fellitto Sa Prata di  Principato
Ultra Av Moiano Bn San Giorgio a Cremano Na Carinola  Ce  Laviano  Sa
Prata Sannita Ce Altavilla Silentina Sa Monte di Procida Na Perito Sa
Amorosi Bn Montefalcone di Falfortore Bn Vallo della Lucania  Sa  San
Giovanni a Piro Sa Acerno Sa Pollica  Sa  Santa  Maria  la  Fossa  Ce
Castelvenere Bn Ricigliano Sa Teggiano Sa  Castelnuovo  di  Conza  Sa
Durazzano  Bn  Padula  Sa  Vallata  Av  Rofrano   Sa   Lacedonia   Av
Vallesaccarda Av San Lupo Bn  Montoro  Inferiore  Av  Roccaromana  Ce
Sessa Aurunca Ce San Sossio Av Andretta Av Giungano Sa  Casammicciola
Terme Na Colliano Sa Limatola Bn Camposano Na Atrani Sa  Castelcivita
SA Gragnano Na Polla Sa Auletta Sa Conca della Campania Ce Marigliano
Na Bacoli Na Tufino Na Romagnano al Monte  Sa  Morra  de  Sanctis  Av
Rocca d'Evandro Ce Alfano Sa Gallo Matese  Ce  Melito  di  Napoli  Na
Montesano sulla  Marcellana  Sa  Pimonte  Na  Nusco  Av  Fisciano  Sa
Roccapiemonte Sa Pietrelcina Bn Sant'Angelo dei Lombardi  Av  Arienzo
Ce San Gregorio Magno Sa Montefalcione Av Galluccio  Ce  Castelpagano
Bn Villanova del Battista Av Mugnano del  Cardinale  Av  Torrioni  Av
Tocco Caudio Bn Casal Velino Sa Taurano Av Campagna  Sa  Montefredane
Av Cetara Sa Lacco Ameno Na Dragoni Ce Alvignano Ce Greci Av  Solofra
Av Olevano sul Tusciano Sa  Liveri  Na  Pompei  Na  Piatravairano  Ce
Fontegreca Ce Albanella Sa Calvanico Sa Corbara Sa  Telese  Terme  Bn
Pollena Trocchia Na Letino Ce Cuccaro Vetere Sa Presenzano Ce Cautano
Bn Colle Sannita  Bn  Caselle  in  Pittari  Sa  Altavilla  Irpina  Av
Serramezzana Sa Sant'Arpino Ce  Castel  Baronia  Av  San  Nazzaro  Bn
Roccabascerana Av Salvitelle Sa Sorrento Na Chiusano San Domenico  Av
Pesco Sannita Bn Summonte Av San Prisco Ce Casapulla Ce  Capriati  al
Volturno Ce  Guardia  Lombardi  Av  Scala  Sa  Valle  dell'Angelo  Sa
Campolattaro Bn Pignataro Maggiore Ce Guardia Sanframondi Bn  Paupisi
Bn Chianche Av Parolise Av Arpaia Bn San Salvatore Telesino Bn  Torre
Orsaia Sa Casandrino Na Palma  Campania  Na  Paduli  Bn  Cancello  ed
Arnone Ce San Pietro Infine Ce San  Lorenzo  Maggiore  Bn  Airola  Bn
Comiziano Na Santa Croce del  Sannio  Bn  Roccarainola  Na  Savignano
Irpino Av Pago Veiano Bn Calvi Risorta Ce Molinara Bn  Boscoreale  Na
Meta Na Carbonara di Nola Na Valle Agricola Ce Casaletto Spartano  Sa
Celle di Bulgheria Sa Tora e Piccilli Ce Pietramelara Ce Cervinara Av
Frignano Ce Foglianise Bn San  Bartolomeo  in  Galdo  Bn  Rotondi  Av
Cestervetere in Val Fortore Bn Casavatore  Na  Fragneto  Monforte  Bn
Ischia  Na  Liberi  Ce  Teano  Ce  Monteforte  Cilento  Sa  Capua  Ce
Sant'Antimo Na Corleto Monforte Sa Roccagloriosa  Sa  Pontelatone  Ce
Apollosa Bn Rocchetta e  Croce  Ce  Candida  Av  Massa  di  Somma  Na
Capaccio Sa Campora Sa Montecorice Sa  Vico  Equense  Na  Ruviano  Ce
Stella Cilento Sa Falciano  del  Massico  Ce  Perdifumo  Sa  Laureana
Cilento Sa San Marco Evangelista Ce Piano di Sorrento Na Baselice  Bn
Ospedaletto d'Alpinolo Av Santa Marina Sa Ponte Bn Giano  Vetusto  Ce
Orta di Atella Ce Orria Sa Laurino  Sa  Castelfranco  in  Miscano  Bn
Mercato San Severino Sa Reino Bn  Bagnoli  Irpino  Av  Sant'Arcangelo
Trimonte Bn Sant'Egidio del Monte Albino Sa Rutino Sa  Mignano  Monte
Lungo Ce Arpaise Bn San Sebastiano al Vesuvio Na Moio della Civitella
Sa Casaluce Ce Amalfi Sa Pontelandolfo Bn Cellole Ce Caiazzo  Ce  per
l'annullamento e/o  riforma,  previa  sospensiva  e  comunque  previa
adozione di ogni provvedimento ritenuto  idoneo  alla  specie,  della
sentenza n 5516/11 depositata il  23.11.2011,  non  notificata  della
Sezione III del Tar Campania di Napoli - Ricorso rg 2355/10  mediante
la quale ".. definitivamente pronunciando sul ricorso  e  sui  motivi
aggiunti ... li respinge ..." con accoglimento integrale del  ricorso
di prime cure e dei motivi aggiunti e annullamento di tutti gli  atti
gravati con affermazione  del  diritto  dell'Ente  all'ammissione  al
finanziamento con inserimento nella relativa graduatoria. 
  Fatto. 
  La Regione Campania,  sulla  scorta  dei  lavori  della  competente
Commissione, con D.D. 10/10 dichiarava non ammissibile  una  proposta
progettuale del Comune appellante escludendola dal  finanziamento  di
cui all'Avviso pubblico DD 62/09 ai  sensi  dell'Art.  18  LRC  1/09,
delle Delibere di G.R. 772/09 e 958/09 e della LRC 2/10.  La  Regione
motivava l'esclusione con una non conformita' dei prezzi al Prezzario
2009 come  da  previsione  del  bando.  Avverso  detto  provvedimento
nonche' agli atti di esclusione della procedura ed a quelli  connessi
e   conseguenti,   proponeva   ricorso    il    Comune    chiedendone
l'annullamento, mediante sospensiva, con  richiesta  di  declaratoria
del riconoscimento del diritto del ricorrente  all'inserimento  nella
graduatoria definitiva dei progetti dei  comuni  inferiori  a  50.000
abitanti ammessi  a  finanziamento  o  nella  graduatoria  di  quelli
ammessi a finanziamento con le risorse della  LRC  2/10  e  combinato
disposto della LRC 1/09 e 2/10 o in quella dei  progetti  ammissibili
al  finanziamento  e  da  finanziare  successivamente.  Il   ricorso,
notificato alla Regione  Campania,  alla  Commissione,  al  Dirigente
A.G.C., ed ai controinteressati Comuni di Villa di Briano,  Valle  di
Maddaloni ed Ascea, veniva regolarmente depositato e rubricato  sotto
il n° 2355/2010 ed assegnato alla Sezione  terza.  Si  costituiva  la
sola Regione Campania. A sostegno del ricorso il Comune  formalizzava
i seguenti motivi - 1. " Violazione art.  10  bis  legge  241/90  ivi
inserito dall'art. 6 della Legge 11 febbraio 2005 n° 15  "  eccependo
che l'esclusione non era stata preceduta da rituale preavviso. - 2. "
Violazione o errata applicazione articolo 5 ed articolo 6 dell'Avviso
Pubblico  per  la  presentazione  delle  proposte  (Burc  n°  31  del
25.5.2009). Violazione o  errata  applicazione  Decreto  Dirigenziale
62/2010. Violazione della lex specialis. Violazione art. 7 e  art.  8
dell'Avviso Pubblico. Eccesso di potere per carenza  di  presupposto.
Violazione Decreto Dirigenziale n°  112  dell'8.9.2009.  Incompetenza
del Dirigente " mediante i quali si lamentava, in particolare, che la
dichiarata non conformita' del prezzi al prezzario 2009 oltre  a  non
trovare riscontro nell'Avviso non era prevista dal Bando  a  pena  di
esclusione.  -  3.  "  Violazione  e/o  errata  applicazione  art.  5
dell'Avviso. Eccesso  di  potere  per  irragionevolezza.  Eccesso  di
potere per illogicita' manifesta. Eccesso di  potere  per  violazione
del giusto  procedimento.  Violazione  art.  97  della  Costituzione.
Violazione dei principi di  efficienza  ed  economicita'  dell'azione
amministrativa. Violazione art. 3 L. 241/90. Eccesso  di  potere  per
assenza di motivazione o di  motivazione  insufficiente.  Illogicita'
manifesta  "  mediante  i  quali  si  evidenziava  il   comportamento
contraddittorio della Commissione  che  pur  avendo  riconosciuto  il
progetto rispettoso di tutte le normative motivava  l'esclusione  con
la non conformita' dei prezzi al prezzario 2009. Il Comune  lamentava
che  le  difformita'  riscontrate,  appena  in  numero  di  7,  erano
addebitabili a meri errori materiali, facilmente emendabili con l'uso
del  dovere  di  soccorso  e,  in  ogni  caso,  l'indifferenza  della
contestate difformita' considerando che, al momento  dell'appalto,  i
prezzi avrebbero dovuto  essere  necessariamente  adeguati  a  quelli
vigenti ex d. lvo 163/06 nel frattempo variati.  Le  discordanze  dei
prezzi,  inoltre,  erano  assolutamente  irrisorie   ed   agevolmente
colmabili con risorse dell'Ente.  Venivano  successivamente  proposti
motivi aggiunti gravanti ulteriori atti (verbale Commissione  28.9.09
e allegati) ed affidati ai seguenti due motivi : -  1.  "  Violazione
dell'art. 5  dell'Avviso.  incompetenza.  Violazione  art.  97  della
Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorieta' " con i  quali
si censurava l'operato della Commissione la quale aveva tipizzato  la
non conformita' dei prezzi quale motivo ulteriore di  esclusione  pur
non avendone titolo ed in mancanza di previsioni nell'Avviso (in ogni
caso l'esclusione non era avvenuta in richiamo al detto Verbale) e  -
2 " invalidita' derivata. Violazione dell'Avviso. Eccesso  di  potere
per carenza  di  legittimo  presupposto.  Violazione  art.  97  della
Costituzione " con i quali si eccepiva l'illegittimita' derivata. Con
la sentenza gravata il Tar, con le motivazioni di seguito  riassunte,
rigettava il ricorso. 
  Motivi di diritto 
  1.  Violazione  art.  111  della  Costituzione.  Erroneita'   della
motivazione.   Illogicita'   manifesta.   Violazione    e/o    errata
applicazione degli art. 5 e 6  dell'Avviso.  Errata  applicazione  di
inesistente presupposto (indagine  a  campione).  Con  il  motivo  si
censura  l'opinione  del  Tar  paventante  la  irrealizzabilita'  dei
progetti finanziariamente scoperti anche se per modeste differenze ed
escludente,  in  mancanza  di  concreti  elementi  motivazionali,  la
possibilita', in via di principio, per  i  Comuni  di  far  fronte  a
risorse proprie idonee a coprire differenze seppur minime di  prezzo.
Viene impugnata la sentenza anche nella parte in cui  il  Tar,  senza
alcun elemento di conforto, giustifica le differenze minime di prezzi
con il fatto che sia stata  operata  una  indagine  solo  a  campione
(smentita, peraltro, dal contenuto dell'Avviso in nessuna  parte  del
quale si legge di tale metodologia) e che il risultato sarebbe  stato
completamente diverso se  esteso  a  tutte  le  voci  di  prezzo.  La
sentenza viene aggredita  anche  perche'  mancante  completamente  di
motivazione sul motivo di ricorso di primo  grado  con  il  quale  il
Comune aveva sostenuto che, in ogni caso,  eventuali  difformita'  di
prezzi sarebbero state ininfluenti perche' travolte dal fatto che  al
momento del bando per i  lavori  i  prezzi  avrebbero  dovuto  essere
necessariamente quelli attuali e vigenti al detto momento  ex  d  lvo
163/06. Con il motivo si contesta anche l'ulteriore opinione del  Tar
il quale ha escluso, come invocato in prime cure, la possibilita'  di
far uso del dovere di soccorso, che, lascerebbe esposte le procedure,
ex post, a valutazioni eccessivamente discrezionali. L'assunto  viene
censurato in appello col rilievo che trattandosi di indagine su  meri
errori materiali ( comprovati dal fatto che le difformita' riguardano
solo l'aspetto  numerico  dei  dati  e  non  gli  altri  elementi  di
caratterizzazione dei prezzi conformi al  prezzario  2009)  ad  alcun
rischio di valutazioni di  ordine  discrezionale  potrebbero  restare
esposte le procedure. - 2. Violazione e/o omessa applicazione art. 10
bis L. 241/90 (art. 6 L. 11.2.2005 n° 15). Violazione del diritto  di
difesa. Con  tale  motivo  si  censura  l'opinione  del  Tar  negante
l'applicabilita' dell'art. 10 bis ai  procedimenti  finalizzati  alla
concessione delle agevolazioni finanziarie in quanto disciplinati  da
un Avviso Pubblico di natura paraconcorsuale. L'opinione del  Tar  si
scontra con la stessa disciplina  di  cui  all'art.  10  bis  le  cui
deroghe,  senza  possibilita'  di  estensione  analogica,  riguardano
esclusivamente  le  procedure  concorsuali  e   quelle   in   materia
previdenziale ed assistenziale  (tra  le  quali  non  rientra  quella
oggetto di giudizio). Si censura ancora l'assunto del Tar  circa  una
presunta violazione dei  principi  in  tema  di  par  condicio  e  di
riservatezza   uniformita'   e   tendenziale    contestualita'    del
procedimento valutativo attesa la carenza assoluta di motivazione sul
punto tanto piu' evidente alla luce delle affermazioni  di  principio
invocate in prime cure e, in particolare, di quella del Consiglio  di
Stato su analoga vicenda e affermativa della non estensibilita' della
deroga  ex  art.  10  bis,  di  natura  eccezionale,  a  procedimenti
caratterizzati da valutazione specifica  delle  singole  istanze  che
sfocia nell'adozione di un  provvedimento  individuale  (Cons.  Stato
Ord. 4519/06). - 3. Violazione e/o errata applicazione artt.  5  e  6
dell'Avviso  pubblico.  Contraddittorieta'.  Illogicita'   manifesta.
Violazione del diritto di difesa. La sentenza viene  censurata  anche
nella parte in cui il Tar al motivo contenuto in ricorso  concernente
la mancata previsione del bando di un'espressa clausola espulsiva per
difformita' di prezzario  oppone,  peraltro  senza  motivazione,  che
l'utilizzazione di  un  prezzario  non  conforme  rientrerebbe  nella
prescrizione di cui all'art. 6, ipotesi b) seconda parte. In  appello
si censura l'erroneita' dell'assunto tenuto conto che  la  richiamata
parte attiene alle  modalita'  relative  agli  interventi  e  non  ai
contenuti del progetto. Ne' l'esclusione puo' essere, come  ha  fatto
il Tar, correttamente sostenuta col richiamo al contenuto del Verbale
8.9.09  della  Commissione  (innestante  quale  ulteriore  causa   di
esclusione  la  non  conformita'   dei   prezzi)   considerando   che
l'esclusione non e' avvenuta in richiamo al detto Verbale  e  che  lo
stesso, peraltro, risulta ritualmente gravato con i  motivi  aggiunti
attesa l'incompetenza della Commissione ad innestare nuove  cause  di
esclusione e la mancanza,  nell'Avviso,  di  norme  attribuenti  tali
poteri ai Commissari. A mezzo dei predetti motivi appena riassunti si
impugna la sentenza appellata con le conclusioni di annullamento  e/o
riforma della stessa nei termini anch'essi sopra riassunti. 
  Il  presente  atto  e'  esente  dall'imposta  di  bollo  in  quanto
assoggettato a contributo unificato ai  sensi  del  D.P.R.  115/2002.
Airola/Roma 2.5.2012 

                          avv. Luigi Supino 

 
T12ABA7946
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