CREDICO FINANCE 12 S.R.L.
Sede legale: via Barberini, 47, 00187, Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma n. 12238971001
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12238971001

(GU Parte Seconda n.91 del 3-8-2013)

 
Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130  (la
"Legge 130/99") e 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori  ceduti  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
   legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 
 

  Credico  Finance  12   S.r.l.,   societa'   costituita   ai   sensi
dell'articolo 3 della Legge 130/99  (la  "Societa'"),  comunica  che,
nell'ambito di una operazione di  cartolarizzazione  dei  crediti  ai
sensi della Legge 130/99, in forza di 35 (trentacinque) contratti  di
cessione di crediti pecuniari conclusi in data  31  luglio  2013,  ed
aventi data di efficacia giuridica 1° Agosto  2013,  ai  sensi  degli
articoli 1 e 4 della Legge 130/99 (i  "Contratti  di  Cessione"),  ha
acquistato pro soluto dalle seguenti Banche di  Credito  Cooperativo:
B.C.C. dell'Adriatico  Teramano,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Arborea Soc. Coop., Banca Area Pratese Credito  Cooperativo  Societa'
Cooperativa, Bancasciano Credito Cooperativo  Soc.  Coop.,  Banca  di
Ancona - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Cassa Rurale  ed
Artigiana di Brendola Credito  Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa,
Banca di Credito Cooperativo di  Busto  Garolfo  e  Buguggiate  S.C.,
Banca di Credito Cooperativo  di  Caravaggio  Soc.  Coop.,  Banca  di
Cascina societa' cooperativa S.C., Banca di  Credito  Cooperativo  di
Castiglione Messer Raimondo e Pianella  s.c.r.l.,  Centromarca  Banca
Credito  Cooperativo   Societa'   Cooperativa,   Banca   di   Credito
Cooperativo  di  Civitanova   Marche   e   Montecosaro   -   Societa'
Cooperativa, Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Corinaldo  Societa'
Cooperativa, Credito Cooperativo Friuli S.C.,  Banca  di  Formello  e
Trevignano Romano di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa a r.l.,
Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" s.c., Banca di Mantignana  e
di Perugia Credito Cooperativo Umbro Soc.  Coop.,  Banca  di  Credito
Cooperativo  di  Manzano  (Udine)   societa'   cooperativa,   Credito
Cooperativo Mediocrati  Soc.  Coop.  per  Azioni,  Banca  di  Credito
Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba societa'  cooperativa,  Banca  di
Credito Cooperativo di Ostra Vetere  Soc.  Coop.,  Banca  di  Credito
Cooperativo di Piove di Sacco s.c., Banca di Credito Cooperativo  del
Polesine - Rovigo S.C.,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Pratola
Peligna Soc. Coop.,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Recanati  e
Colmurano S.C.,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Riano  Societa'
Cooperativa,  Banca   Santo   Stefano   -   Credito   Cooperativo   -
Martellago-Venezia,  Banca  San  Biagio  del  Veneto   Orientale   di
Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e  Pertegada  -  Banca  di  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca San  Giorgio  Quinto  Valle
Agno, Banca di Credito Cooperativo di Sorisole  e  Lepreno  (Bergamo)
Societa' Cooperativa,  Banca  di  Teramo  di  Credito  Cooperativo  -
Societa' Cooperativa, Credito cooperativo Valdarno  Fiorentino  Banca
di Cascia S.C., Banca di Credito Cooperativo della Valle  del  Trigno
Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della
Montagna  Pistoiese  -  societa'  cooperativa,   Banca   di   Credito
Cooperativo  Abruzzese  -  Cappelle  sul  Tavo  (collettivamente,  le
"Banche Cedenti"), con effetti  economici  dalle  ore  23:59  del  18
giugno 2013 (la  "Data  di  Godimento"),  35  portafogli  di  crediti
individuabili in blocco ai sensi della  Legge  130/99,  qualificabili
come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia  ed
identificati  sulla  base  di  criteri  oggettivi  come  di   seguito
indicati. In particolare sono stati oggetto della  cessione  tutti  i
crediti, derivanti dai contratti  di  mutuo  stipulati  dalle  Banche
Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), per capitale residuo  (compresa  la
quota capitale delle rate scadute e  non  ancora  pagate),  interessi
(anche di mora) maturati e maturandi alla Data di Godimento,  nonche'
quelli maturati e non scaduti a tale data (esclusi gli  interessi  di
mora) nonche' accessori, spese,  danni,  indennizzi,  ed  ogni  altra
somma  eventualmente  dovuta  (complessivamente   i   "Crediti")   in
relazione ai mutui erogati da ciascuna Banca Cedente  che  soddisfino
alla ore 23:59 del 25 marzo 2013 (la "Data di Valutazione"),  o  alla
diversa  data  specificamente  indicata  in  relazione  al   relativo
criterio, i seguenti  criteri  generali  comuni  a  tutte  le  Banche
Cedenti ("Criteri Generali") ed altresi', per ciascuna Banca  Cedente
gli ulteriori criteri specifici ("Criteri Specifici") successivamente
indicati in relazione a tale Banca Cedente: 
    
  Criteri generali 
  (a) denominati in Euro; 
  (b) classificati dalla relativa Banca  Cedente  come  in  bonis  in
conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata  dalla  Banca
d'Italia; 
  (c) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione  ai  quali  almeno
una rata sia stata pagata; 
  (d) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  Contratto  di
Mutuo; 
  (e) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non successiva al 31 dicembre 2042; 
  (f) non derivanti da contratti di mutuo agevolati  o  comunque  non
usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o
convenzione (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); 
  (g) non derivanti da  contratti  di  mutuo  concessi  a  favore  di
soggetti che siano dipendenti della relativa Banca Cedente; 
  (h) non derivanti da contratti di mutuo qualificati  come  "credito
agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo  Unico  Bancario,  anche
nel caso in cui l'operazione di credito agrario sia stata  effettuata
mediante utilizzo di cambiale agraria; 
  (i) derivanti da Contratti di Mutuo (1) che, in relazione  a  tutte
le rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata
alla Data di Valutazione; (2) in relazione  ai  quali  l'ultima  rata
scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici
giorni successivi alla scadenza; (3) che, alla Data di Godimento, non
presentino rate scadute e non pagate. 
  (j) interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di,
ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; 
  (k) derivanti da Contratti di Mutuo i cui debitori ceduti siano (i)
persone  fisiche  residenti  in  Italia  o  (ii)  persone  giuridiche
costituite ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede  legale
in Italia; 
  (l) derivanti da Contratti di Mutuo i cui garanti siano (i) persone
fisiche residenti o domiciliate in Italia e comunque residenti  nello
spazio economico europeo o  (ii)  persone  giuridiche  costituite  ai
sensi  dell'ordinamento  di  uno  stato  appartenente   allo   spazio
economico europeo, ed  aventi  sede  legale  nello  spazio  economico
europeo; 
  (m) garantiti da ipoteca su beni immobili interamente costruiti; 
  (n) in relazione ai quali il bene immobile principale sul quale  e'
costituita l'ipoteca - intendendosi per tale il  bene  immobile  che,
nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili
a garanzia dello stesso mutuo, ha il  valore  risultante  da  perizia
piu' elevato - sia un bene immobile residenziale come risultante  (i)
dall'accatastamento di tale bene immobile principale nella  categoria
catastale compresa tra "A1" e "A9 oppure tra "R1" e "R3" oppure  (ii)
nel caso  in  cui  il  bene  immobile  principale  sia  in  corso  di
accatastamento, dall'atto di compravendita a rogito di notaio o dalla
perizia relativa a tale bene immobile principale effettuata  in  sede
di erogazione del relativo mutuo. 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui che, seppure  in  bonis,  siano  stati  classificati,  in
qualunque momento prima  della  Data  di  Godimento  (inclusa),  come
crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni  di  Vigilanza  della
Banca d'Italia; 
  (ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento (inclusa),
il relativo debitore ceduto (i) abbia inviato alla Banca  Cedente  la
comunicazione di accettazione dell'offerta di rinegoziazione,  ovvero
(ii) si sia recato in  una  filiale  della  Banca  Cedente  ed  abbia
accettato l'offerta di rinegoziazione, ai sensi  di  quanto  previsto
dal  D.L.  93/2008  come  convertito  dalla  L.  126/2008   e   dalla
Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze il 19 giugno 2008; 
  (iii) mutui erogati  da  un  pool  di  banche/enti  creditizi,  ivi
compresa la Banca Cedente; 
  (iv) mutui in relazione ai quali, alla Data di  Godimento,  (i)  la
Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto  abbiano  in  essere  un
accordo di moratoria che preveda la sospensione del  pagamento  delle
rate (integralmente o per la sola  componente  capitale)  o  (ii)  il
relativo debitore abbia presentato alla  Banca  Cedente  domanda  per
l'ammissione ad un accordo di moratoria che  preveda  la  sospensione
del pagamento delle rate (integralmente  o  per  la  sola  componente
capitale). 
  Criteri Specifici 
  1. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di  Credito  Cooperativo
di Civitanova Marche e Montecosaro - Societa' Cooperativa, sono stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla  data  del  30  novembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 10.100  (diecimilacento)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 486.000 (quattrocentottantaseimila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,8% ed inferiore o uguale al 5,5%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 4 febbraio 2014; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  30  novembre
2012 non presentavano piu' di tre rate scadute e non pagate; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi. 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 30 novembre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
    
  2.I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di
Busto Garolfo e Buguggiate S.C. sono stati  selezionati  anche  sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
    
  (A) il cui debito residuo sia, alla  data  del  12  novembre  2012,
superiore o uguale ad  Euro  40.000  (quarantamila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 850.000 (ottocentocinquantamila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore allo 0,80%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  12  novembre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale) 
  (ii) mutui che alla data del 12 novembre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
    
  3. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di  Credito  Cooperativo
di Recanati e Colmurano S.C. sono stati selezionati anche sulla  base
dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data  di  Valutazione
(od alla specifica data indicata in relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
    
  (A) il cui debito  residuo  sia,  alla  data  del  25  marzo  2013,
superiore o uguale ad Euro 7.200 (settemila duecento) ed inferiore  o
uguale ad Euro 302.000 (trecentoduemila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,8% ed inferiore o uguale al 4,75%; 
  (D) mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  alla  data  del  28
febbraio 2013 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (E) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (F) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati a soggetti  che
alla data di erogazione di tale mutuo abbiano  dichiarato  di  essere
(a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe  o  (e)
dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  4.I crediti ceduti alla Societa' da  Credito  cooperativo  Valdarno
Fiorentino Banca di Cascia S.C. sono stati  selezionati  anche  sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla data  del  30  settembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore  o  uguale
ad Euro 206.000 (duecentoseimila); 
  (B)   derivanti   da   Contratti   di    Mutuo    che    prevedano,
alternativamente, (a) l'applicazione del  tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto o (b) l'applicazione  del  tasso  variabile  per
l'intera durata del contratto; 
  (C) che, se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale allo 0,80% ed inferiore o uguale al 5%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso  pari  o  superiore  al
4,4% od inferiore o uguale al 7,2%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30  settembre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iii) mutui il cui importo in linea  capitale,  sia  alla  data  di
erogazione, pari o superiore ad Euro 350.000 (trecentocinquantamila). 
  5. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di  Credito  Cooperativo
di Arborea Soc. Coop. sono stati selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla data  del  30  settembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore  o  uguale
ad Euro 235.000 (duecentotrentacinquemila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso  variabile  o  a  tasso
fisso che prevedano, alternativamente (a)  l'applicazione  del  tasso
fisso per l'intera durata del contratto,  o  (b)  l'applicazione  del
tasso variabile per l'intera durata del contratto,  o  (c)  l'opzione
per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso
di interesse da variabile a fisso e/o viceversa; 
  (C) che, se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale allo 0,95%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore o  uguale  al
5,2%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30  settembre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (G) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi. 
  (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 30 settembre 2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
    
  6. I crediti ceduti alla Societa' da  Banca  Area  Pratese  Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa sono stati selezionati  anche  sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  31  gennaio  2013,
superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o  uguale
ad Euro 509.000 (cinquecentonovemila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
all'1%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  31  gennaio
2013 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 31  gennaio  2013  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
    
  7.  I  crediti  ceduti  alla  Societa'   da   Bancasciano   Credito
Cooperativo Soc Coop sono stati  selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla  data  del  31  dicembre  2012,
superiore o uguale ad Euro  50.000  (cinquantamila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 289.000 (duecentoottantanovemila); 
  (B)  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso  variabile   che
prevedano, alternativamente (a) l'applicazione  del  tasso  variabile
per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione  per  il  relativo
debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da
variabile a fisso e viceversa; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,75%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 18 novembre 2018; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  31  dicembre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (G) garantiti, alla data del 31 dicembre  2012,  da  un'ipoteca  in
favore della Banca Cedente di primo grado legale; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione: 
  (i) mutui il cui relativo debitore risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (ii) mutui che alla data del 31 dicembre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento. 
  8. I crediti ceduti alla Societa' da  Banca  di  Ancona  -  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla data  del  30  settembre  2012,
superiore o uguale ad  Euro  42.000  (quarantamila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 287.000 (duecentoottantasettemila); 
  (B)  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso  variabile   che
prevedano, alternativamente (a) l'applicazione  del  tasso  variabile
per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione  per  il  relativo
debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da
variabile a fisso e viceversa; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
all'1%; 
  (D) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30  settembre
2012 non presentavano piu' di una rata scadute e non pagate; 
  (E) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (F) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 30 settembre 2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  9. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa Rurale ed  Artigiana  di
Brendola  Credito  Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa  sono  stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla data  del  30  settembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 55.000 (cinquantacinquemila) ed  inferiore
o uguale ad Euro 521.000 (cinquecentoventunomila); 
  (B)  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso  variabile   che
prevedano, alternativamente (a) l'applicazione  del  tasso  variabile
per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione  per  il  relativo
debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da
variabile a fisso e viceversa 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore allo 0,8%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30  settembre
2012 non presentavano piu' di quattro rate scadute e non pagate 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati  esclusivamente
a soggetti  che  alla  data  di  erogazione  di  tale  mutuo  abbiano
dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati,  (c)  pensionati,
(d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  10. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Caravaggio Soc. Coop. sono stati selezionati anche sulla base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  16  ottobre  2012,
superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o  uguale
ad Euro 522.000 (cinquecentoventiduemila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,75% ed inferiore o uguale al 6%; 
  (D) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  16  ottobre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (E) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese  nella  seguente  categoria  SAE  (settore  di   attivita'
economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iii) mutui la cui data di erogazione sia successiva alla data  del
30 settembre 2012; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  11. I crediti ceduti alla Societa' da  Banca  di  Cascina  societa'
cooperativa S.C. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti
Criteri Specifici applicabili  alla  Data  di  Valutazione  (od  alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio  Specifico)
ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla data  del  30  settembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore  o  uguale
ad Euro 300.000 (trecentomila); 
  (B)  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso  variabile   che
prevedano, alternativamente (a) l'applicazione  del  tasso  variabile
per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione  per  il  relativo
debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da
variabile a fisso e viceversa; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,80% ed inferiore o uguale al 5%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2014; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30  settembre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi  nella  seguente  categoria  SAE  (settore  di   attivita'
economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  12. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di  Castiglione  Messer  Raimondo  e  Pianella  s.c.r.l.  sono  stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  31  ottobre  2012,
superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o  uguale
ad Euro 550.000 (cinquecentocinquantamila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso  variabile  o  a  tasso
fisso che prevedano, alternativamente (a)  l'applicazione  del  tasso
fisso per l'intera durata del contratto,  o  (b)  l'applicazione  del
tasso variabile per l'intera durata del contratto,  o  (c)  l'opzione
per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso
di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  (C) che, se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 5,5%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso  pari  o  superiore  al
2,85% od inferiore o uguale al 7%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  31  ottobre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (G) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; o (ii) con pagamento di rate di importo costante e  durata
variabile; 
  (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui il cui relativo debitore risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  13. I crediti ceduti alla Societa'  da  Centromarca  Banca  Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa sono stati selezionati  anche  sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla  data  del  16  novembre  2012,
superiore ad Euro 20.000 (ventimila) ed  inferiore  ad  Euro  299.000
(duecentonovantanovemila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso  variabile  o  a  tasso
fisso che prevedano, alternativamente (a)  l'applicazione  del  tasso
fisso per l'intera durata del contratto,  o  (b)  l'applicazione  del
tasso variabile per l'intera durata del contratto,  o  (c)  l'opzione
per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso
di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  (C) derivanti da Contratti di Mutuo  che,  se  a  tasso  variabile,
abbiano uno spread superiore allo 0,8% ed inferiore o uguale al 5%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore  al  4,5%  od
inferiore o uguale al 4,9%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  16  novembre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (G) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 16 novembre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui derivanti da  contratti  di  mutuo  che  prevedano  una
soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse  non  puo'
essere aumentato (c.d. CAP); 
  (iv) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  14. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Corinaldo Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche  sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  12  ottobre  2012,
superiore o uguale ad  Euro  40.000  (quarantamila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 200.000 (duecentomila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno spread  superiore  all'1%  ed
inferiore o uguale al 4,50%; 
  (D) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  12  ottobre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (E) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese  nella  seguente  categorie  SAE  (settore  di   attivita'
economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 12  ottobre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  15. I crediti ceduti alla Societa' da  Credito  Cooperativo  Friuli
S.C. sono stati selezionati anche sulla  base  dei  seguenti  Criteri
Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od  alla  specifica
data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico)  ai  mutui
erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  31  ottobre  2012,
superiore o uguale ad Euro  50.000  (cinquantamila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 505.000 (cinquecentocinquemila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso  variabile  o  a  tasso
fisso che prevedano, alternativamente (a)  l'applicazione  del  tasso
fisso per l'intera durata del contratto,  o  (b)  l'applicazione  del
tasso variabile per l'intera durata del contratto,  o  (c)  l'opzione
per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso
di interesse da variabile a fisso e/o viceversa, o (d) l'applicazione
iniziale del tasso fisso e la successiva sostituzione  (ad  una  data
prestabilita nel Contratto  di  Mutuo)  di  tale  tasso  da  fisso  a
variabile per la durata residuale del contratto. 
  (C) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore  al  4,5%  od
inferiore al 6%; 
  (D) che, se a tasso variabile, abbiano uno  spread  superiore  allo
0,75% ed inferiore o uguale al 5%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  31  ottobre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati  esclusivamente
a soggetti  che  alla  data  di  erogazione  di  tale  mutuo  abbiano
dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati,  (c)  pensionati,
(d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  16.  I  crediti  ceduti  alla  Societa'  da  Banca  di  Formello  e
Trevignano Romano di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa a  r.l.
sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei  seguenti   Criteri
Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od  alla  specifica
data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico)  ai  mutui
erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla data  del  26  settembre  2012,
superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed  inferiore  o  uguale  ad
Euro 230.000 (duecentotrentamila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
all'1,4% ed inferiore o uguale al 4,8%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 26  settembre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  17. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
"G.Toniolo" s.c. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti
Criteri Specifici applicabili  alla  Data  di  Valutazione  (od  alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio  Specifico)
ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla  data  del  30  novembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 45.000 (quarantacinquemila) ed inferiore o
uguale ad Euro 356.000 (trecentocinquantaseimila); 
  (B)   derivanti   da   Contratti   di    Mutuo    che    prevedano,
alternativamente, (a) l'applicazione del  tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto; o (b) l'applicazione del  tasso  variabile  per
l'intera durata del contratto; 
  (C) che se a tasso variabile abbiano uno spread superiore o  uguale
allo 0,85% ed inferiore o uguale al 4,15%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso  pari  o  superiore  al
5,30% od inferiore o uguale al 6,3%; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  30  novembre
2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  18. I crediti ceduti alla Societa' da  Banca  di  Mantignana  e  di
Perugia Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop. sono  stati  selezionati
anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data
di Valutazione (od alla  specifica  data  indicata  in  relazione  al
relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  7  novembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore  o  uguale
ad Euro 480.000 (quattrocentottantamila); 
  (B)  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso  variabile   che
prevedano, alternativamente (a) l'applicazione  del  tasso  variabile
per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione  per  il  relativo
debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da
variabile a fisso e viceversa; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,7%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  7  novembre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  19. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Manzano (Udine) societa' cooperativa sono stati selezionati  anche
sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili  alla  Data  di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  6  novembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 24.000 (ventiquattromila) ed  inferiore  o
uguale ad Euro 470.000 (quattrocentosettantamila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso  variabile  o  a  tasso
fisso che prevedano, alternativamente (a)  l'applicazione  del  tasso
variabile per l'intera durata del contratto, o (b) l'applicazione del
tasso fisso per l'intera durata del contratto, o (c) l'opzione per il
relativo debitore ceduto di modificare  periodicamente  il  tasso  di
interesse da variabile a fisso e/o viceversa,  o  (d)  l'applicazione
iniziale del tasso fisso e la successiva sostituzione  (ad  una  data
prestabilita nel Contratto  di  Mutuo)  di  tale  tasso  da  fisso  a
variabile per la durata residuale del contratto. 
  (C) che, se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 3,5%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore o  uguale  al
2,9% od inferiore o uguale al 5,6%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2018; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  6  novembre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (G) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui che alla data del  6  novembre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati  esclusivamente
a soggetti  che  alla  data  di  erogazione  di  tale  mutuo  abbiano
dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati,  (c)  pensionati,
(d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  20.  I  crediti  ceduti  alla  Societa'  da   Credito   Cooperativo
Mediocrati Soc. Coop. per Azioni sono stati selezionati  anche  sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
    
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  31  ottobre  2012,
superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o  uguale
ad Euro 436.000 (quattrocentotrentaseimila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
all'1% ed inferiore o uguale al 5%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  31  ottobre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  21. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Ostra e Morro d'Alba societa' cooperativa sono  stati  selezionati
anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data
di Valutazione (od alla  specifica  data  indicata  in  relazione  al
relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla  data  del  30  novembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 25.000 (venticinquemila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 461.000 (quattrocentosessantunomila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso  variabile  o  a  tasso
fisso che prevedano, alternativamente (a)  l'applicazione  del  tasso
fisso per l'intera durata del contratto,  o  (b)  l'applicazione  del
tasso variabile per l'intera durata del contratto,  o  (c)  l'opzione
per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso
di interesse da variabile a fisso e/o viceversa, o (d) l'applicazione
iniziale del tasso fisso e la successiva sostituzione  (ad  una  data
prestabilita nel Contratto  di  Mutuo)  di  tale  tasso  da  fisso  a
variabile per la durata residuale del contratto; 
  (C) che, se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale allo 0,85% ed inferiore o uguale al 4,5%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso  pari  o  superiore  al
2,12% od inferiore o uguale al 6,25%; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  30  novembre
2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  22. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Ostra Vetere Soc. Coop societa' cooperativa sono stati selezionati
anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data
di Valutazione (od alla  specifica  data  indicata  in  relazione  al
relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla data  del  30  settembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore  o  uguale
ad Euro 242.000 (duecentoquarantaduemila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,95% ed inferiore o uguale al 4%; 
  (D) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30  settembre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (E) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (F) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 30 settembre 2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  23. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Piove di Sacco s.c. sono stati selezionati anche  sulla  base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  31  ottobre  2012,
superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o  uguale
ad Euro 344.000 (trecentoquarantaquattromila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,8%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  31  ottobre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 31  ottobre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui derivanti da  contratti  di  mutuo  che  prevedano  una
soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse  non  puo'
essere aumentato (c.d. CAP). 
  24. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo  del
Polesine - Rovigo S.C. sono stati selezionati anche  sulla  base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  22  ottobre  2012,
superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore  o  uguale
ad Euro 324.000 (trecentoventiquattromila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso  variabile  o  a  tasso
fisso che prevedano, alternativamente (a)  l'applicazione  del  tasso
fisso per l'intera durata del contratto,  o  (b)  l'applicazione  del
tasso variabile per l'intera durata del contratto,  o  (c)  l'opzione
per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso
di interesse da variabile a fisso e/o viceversa, o (d) l'applicazione
iniziale del tasso fisso e la successiva sostituzione  (ad  una  data
prestabilita nel Contratto  di  Mutuo)  di  tale  tasso  da  fisso  a
variabile per la durata residuale del contratto. 
  (C) che, se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 4,5%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2042; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  22  ottobre
2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 22  ottobre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iv) mutui in relazione ai quali  il  rapporto  tra  (i)  l'importo
dell'ipoteca  iscritta  a  garanzia  del  relativo  mutuo;   e   (ii)
l'ammontare in linea capitale di tale mutuo alla data di  erogazione,
sia inferiore ad 1,25; 
  25. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Pratola Peligna Soc. Coop. sono stati selezionati anche sulla base
dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data  di  Valutazione
(od alla specifica data indicata in relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla  data  del  30  novembre  2012,
superiore o uguale ad  Euro  15.000  (quindicimila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 347.000 (trecentoquarantasettemila); 
  (B)   derivanti   da   Contratti   di    Mutuo    che    prevedano,
alternativamente, (a) l'applicazione del  tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto o (b) l'applicazione  del  tasso  variabile  per
l'intera durata del contratto; 
  (C) che, se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale all'1% ed inferiore o uguale al 4%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso  pari  o  superiore  al
5,25% od inferiore o uguale al 5,9%; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  30  novembre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 30 novembre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  26.  I  crediti  ceduti  alla  Societa'  da  B.C.C.  dell'Adriatico
Teramano. sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei  seguenti
Criteri Specifici applicabili  alla  Data  di  Valutazione  (od  alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio  Specifico)
ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  30  ottobre  2012,
superiore o uguale ad Euro 7.000 (settemila) ed inferiore o uguale ad
Euro 235.000 (duecentotrentacinquemila); 
  (B)   derivanti   da   Contratti   di    Mutuo    che    prevedano,
alternativamente, (a) l'applicazione del  tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto o (b) l'applicazione  del  tasso  variabile  per
l'intera durata del contratto; 
  (C) che, se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale allo 0,9%; 
  che, se a  tasso  fisso,  abbiano  un  tasso  superiore  al  3%  od
inferiore o uguale al 6%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 18 gennaio 2014; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  30  ottobre
2012 non presentavano piu' di tre Rate scadute e non pagate; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  Rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 30  ottobre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  27.I crediti ceduti alla Societa' da Banca di  Credito  Cooperativo
di Riano Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base
dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data  di  Valutazione
(od alla specifica data indicata in relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla data  del  30  settembre  2012,
superiore o uguale ad  Euro  40.000  (quarantamila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 309.000 (trecentonovemila); 
  (B)   derivanti   da   Contratti   di    Mutuo    che    prevedano,
alternativamente, (a) l'applicazione del  tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto o (b) l'applicazione  del  tasso  variabile  per
l'intera durata del contratto; 
  (C) che, se tasso variabile, abbiano uno spread superiore o  uguale
all'1,6% ed inferiore o uguale al 4%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso  pari  o  superiore  al
5,5% od inferiore o uguale al 5,97%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  30  novembre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  28. I crediti ceduti alla Societa' da Banca Santo Stefano - Credito
Cooperativo - Martellago-Venezia sono stati selezionati  anche  sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito  residuo  sia,  alla  data  del  25  marzo  2013,
superiore o uguale ad Euro  29.000  (ventinovemila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 403.000 (quattrocentotremila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,85% ed inferiore o uguale al 5%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2015; 
  (E) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iv) mutui in relazione ai quali il bene  immobile  principale  sul
quale e'  costituita  l'ipoteca  -  intendendosi  per  tale  il  bene
immobile che, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu'
beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, ha il valore  risultante
da perizia piu' elevato - sia  un  bene  immobile  residenziale  come
risultante dall'accatastamento di tale bene immobile principale nella
seguenti categorie catastali "A1", "A6", "A8"e "A9"; 
  (v) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente  a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  29. I crediti ceduti alla Societa' da Banca San Biagio  del  Veneto
Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di
Credito Cooperativo - Societa'  Cooperativa  sono  stati  selezionati
anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data
di Valutazione (od alla  specifica  data  indicata  in  relazione  al
relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  6  novembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore  o  uguale
ad Euro 249.000 (duecentoquarantanovemila); 
  (B)   derivanti   da   Contratti   di    Mutuo    che    prevedano,
alternativamente, (a) l'applicazione del  tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto o (b) l'applicazione  del  tasso  variabile  per
l'intera durata del contratto; 
  (C) che, se a tasso fisso, abbiano un  tasso  superiore  al  5%  od
inferiore o uguale al 5,45%; 
  (D) che se, a tasso variabile, che abbiano uno spread  superiore  o
uguale allo 0,85% ed inferiore o uguale al 4,5%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  6  novembre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (G) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 6  novembre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  30. I crediti ceduti alla Societa'  da  Banca  San  Giorgio  Quinto
Valle Agno sono stati  selezionati  anche  sulla  base  dei  seguenti
Criteri Specifici applicabili  alla  Data  di  Valutazione  (od  alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio  Specifico)
ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  6  novembre  2012,
superiore o uguale ad Euro 21.000 (ventunomila) ed inferiore o uguale
ad Euro 348.000 (trecentoquarantottomila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente
(a) l'applicazione  del  tasso  variabile  per  l'intera  durata  del
contratto, o  (b)  l'opzione  per  il  relativo  debitore  ceduto  di
modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a  fisso
e viceversa, o (c) l'applicazione  iniziale  del  tasso  fisso  e  la
successiva sostituzione (ad una data prestabilita  nel  Contratto  di
Mutuo) di tale tasso da fisso a variabile per la durata residuale del
contratto; 
  (C) che se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale
allo 0,75% ed inferiore o uguale al 5%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  6  novembre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; o (ii) con pagamento di rate di importo costante e  durata
variabile; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 6  novembre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  31. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Sorisole e  Lepreno  (Bergamo)  Societa'  Cooperativa  sono  stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo  sia,  alla  data  del  3  ottobre  2012,
superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o  uguale
ad Euro 637.000 (seicentotrentasettemila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,9% ed inferiore o uguale al 4,85%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30  settembre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  32. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di  Teramo  di  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui  debito  residuo  sia,  alla  data  del  6  marzo  2013,
superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore  o  uguale
ad Euro 435.000 (quattrocentotrentacinquemila); 
  (B)   derivanti   da   Contratti   di    Mutuo    che    prevedano,
alternativamente, (a) l'applicazione del  tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto o (b) l'applicazione  del  tasso  variabile  per
l'intera durata del contratto; 
  (C) che, se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale all'1,2% ed inferiore od uguale al 5%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso pari o superiore al  2%
od inferiore o uguale al 9%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 6 marzo  2013
non presentavano piu' di quattro rate scadute e non pagate; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 6 marzo 2013 risultavano essere  nella
fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  33. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
della Valle del Trigno Societa' Cooperativa  sono  stati  selezionati
anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data
di Valutazione (od alla  specifica  data  indicata  in  relazione  al
relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  31  ottobre  2012,
superiore o uguale ad Euro 5.000 (cinquemila) ed inferiore  o  uguale
ad Euro 196.000 (centonovantaseimila); 
  (B)   derivanti   da   Contratti   di    Mutuo    che    prevedano,
alternativamente, (a) l'applicazione del  tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto o (b) l'applicazione  del  tasso  variabile  per
l'intera durata del contratto; 
  (C) che ,se a tasso  variabile,  abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 4,5%; 
  (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso  pari  o  superiore  al
4,36% od inferiore o uguale al 7,5%; 
  (E) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  31  ottobre
2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; 
  (G) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
  34. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Vignole e della Montagna Pistoiese  -  societa'  cooperativa  sono
stati selezionati anche sulla base  dei  seguenti  Criteri  Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia, alla  data  del  30  novembre  2012,
superiore o uguale ad Euro  50.000  (cinquantamila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 300.000 (trecentomila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,85% ed inferiore o uguale al 6%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  30  novembre
2012 non presentavano rate scadute e non pagate; 
  (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui che alla data del 30 novembre  2012  risultavano  essere
nella fase di pre-ammortamento; 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a
soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato
di  essere  (a)  studenti,  (b)  disoccupati,  (c)  pensionati,   (d)
casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 
  35. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
Abruzzese - Cappelle sul Tavo sono stati selezionati anche sulla base
dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data  di  Valutazione
(od alla specifica data indicata in relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  18  dicembre  2012
superiore o uguale ad  Euro  23.000  (ventitremila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 334.000 (trecentotrentaquattromila); 
  (B) derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  l'applicazione
del tasso variabile per l'intera durata del contratto; 
  (C) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,9% ed inferiore o uguale al 4,5%; 
  (D) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; 
  (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  18  dicembre
2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente
(i)  di  primo  grado  legale,  o  (ii)  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"). 
  ad esclusione dei: 
  (i) contratti di mutuo nei quali sia  previsto  il  pagamento  alla
scadenza  del  relativo  mutuo  di  una  rata  finale  di   ammontare
significativamente superiore alle altre rate del  relativo  piano  di
ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
Cedente. 
    
  Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa',
senza bisogno di alcuna formalita' e  annotazione,  salvo  iscrizione
della cessione presso il registro delle  imprese  e  salvo  eventuali
forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca
d'Italia, ai sensi del combinato  disposto  degli  articoli  4  della
legge n. 130/1999 e 58 del Testo  Unico  Bancario,  tutti  gli  altri
diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alle Banche Cedenti
in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie  e  le  altre
garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli
accessori, i diritti  derivanti  da  qualsiasi  polizza  assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di  mutuo
e ai relativi beni  immobili  e,  piu'  in  generale,  ogni  diritto,
ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facolta' e  prerogativa  ad  essi  inerenti  o  comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile. 
    
  Restano escluse dai Contratti  di  Cessione  le  sole  garanzie  di
natura generica (in particolare, le cd.  fideiussioni  omnibus),  che
siano state rilasciate fino ad un importo  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni,  presenti
e future, a carico del debitore  ceduto  nei  confronti  della  Banca
Cedente. 
  La  Societa'  ha  conferito  incarico  a  ciascuna  Banca   Cedente
affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme
dovute in relazione al portafoglio di Crediti  da  ciascuna  di  esse
ceduto. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta  in  relazione  ai
Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento  di
tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita'  con  le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione  a  ciascuna
Banca di credito cooperativo, e in particolare: B.C.C. dell'Adriatico
Teramano, con sede legale in corso Elio Adriano 1/3, 64032 Atri (TE),
Banca di Credito Cooperativo di Arborea Soc. Coop., con  sede  legale
in Via Porcella 6, 09092 Arborea (OR),  Banca  Area  Pratese  Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede  legale  in  Via  Pucci  e
Verdini 16, 59015 Carmignano (PO),  Bancasciano  Credito  Cooperativo
Soc Coop, con sede legale in C.so G.  Matteotti  1/S,  Asciano  (SI),
Banca di Ancona - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativacon  sede
legale in Via Maggini 63/a, 60127 Ancona, Cassa Rurale  ed  Artigiana
di Brendola Credito Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa,  con  sede
legale in Piazza del  Mercato  15,  36040  Brendola  (VI),  Banca  di
Credito Cooperativo di Busto Garolfo  e  Buguggiate  S.C.,  con  sede
legale in Via Manzoni 50, Busto Garolfo, Banca di Credito Cooperativo
di Caravaggio  Soc.  Coop.,  con  sede  legale  in  Via  Bernardo  da
Caravaggio  snc,  Caravaggio  (BG),   Banca   di   Cascina   societa'
cooperativa  S.C  con  sede  legale  in  Via  Comasco   Comaschi   4,
Cascina,Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e
Pianella s.c.r.l., con sede legale in Viale  Umberto  I,n.13,  c.a.p.
64034 Castiglione Messer Raimondo  (TE),  Centromarca  Banca  Credito
Cooperativo Societa'  Cooperativa,  con  sede  legale  in  Via  Dante
Alighieri 2, 31022 Preganziol (TV), Banca di Credito  Cooperativo  di
Civitanova Marche e Montecosaro  -  Societa'  Cooperativa,  con  sede
legale in Viale Matteotti 8, 62012 Civitanova  Marche  (MC),Banca  di
Credito Cooperativo  di  Corinaldo  Societa'  Cooperativa,  con  sede
legale in Via del Corso 45, 60013 Corinaldo (AN), Credito Cooperativo
Friuli S.C., con sede legale in Viale G. Duodo  5,  Udine,  Banca  di
Formello  e  Trevignano  Romano  di  Credito   Cooperativo   Societa'
Cooperativa a r.l., con sede legale in Viale Umberto I  4,  Formello,
Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" s.c., con sede legale in via
Sebastiano Silvestri  113  00045  Genzano  di  Roma  (RM),  Banca  di
Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo  Umbro  Soc.  Coop.,  con
sede legale in Piazza IV Novembre 31, 06123 Perugia, Banca di Credito
Cooperativo di Manzano (Udine) societa' cooperativa, con sede  legale
in Via Roma 7, 33044 Manzano (UD) Credito Cooperativo Mediocrati Soc.
Coop. per Azioni, con sede legale in  Via  V.  Alfieri,  87036  Rende
(CS), Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro  d'Alba  societa'
cooperativa, con sede legale in Via  Mazzini  93,  Banca  di  Credito
Cooperativo di Ostra Vetere Soc. Coop, con sede legale in Via Marconi
29, 60010 Ostra Vetere, Banca di  Credito  Cooperativo  di  Piove  di
Sacco s.c., con sede legale in via Alessio Valerio 78, 35028 Piove di
Sacco (PD), Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo  S.C.,
con sede legale in viale Porta Po 58, 45100 Rovigo, Banca di  Credito
Cooperativo di Pratola Peligna Soc. Coop., con  sede  legale  in  Via
Gramsci  136,  Pratola  Peligna,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Recanati e Colmurano S.C., con sede legale in Piazza Giacomo Leopardi
21,  Recanati,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Riano   Societa'
Cooperativa, con sede legale in Via Dante Alighieri 25,  Riano  (RM),
Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo -  Martellago-Venezia,  con
sede legale in Piazza Vittoria 11, 30030 Martellago (VE),  Banca  San
Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta  di  Portogruaro  e
Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa,  con
sede legale in Viale Venezia 1, 30025 Fossalta di  Portogruaro  (VE),
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, con sede legale in  Via  Perlena
78, 36030 Fara  Vicentino  (VI),  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Sorisole e Lepreno (Bergamo) Societa' Cooperativa, con sede legale in
Via I Maggio 1, 24010 Sorisole  (BG),  Banca  di  Teramo  di  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in viale Crucioli
3, Teramo, Credito cooperativo Valdarno Fiorentino  Banca  di  Cascia
S.C., con sede legale in Via Kennedy 1, 50066 Reggello (FI), Banca di
Credito Cooperativo della Valle del Trigno Societa' Cooperativa,  con
sede legale in Via Duca degli Abruzzi  103,  66050  San  Salvo  (CH),
Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese  -
societa' cooperativa, , con sede legale in Via IV Novembre 108, 51039
Quarrata (PT), Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle  sul
Tavo, con sede legale in Via Umberto I, n. 78/80 - 65010 Cappelle Sul
Tavo (Pescara). Inoltre, a seguito della  cessione,  la  Societa'  e'
divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza,  ulteriore
"Titolare" del trattamento dei dati personali  relativi  ai  debitori
ceduti; si precisa infatti che ciascuna Banca Cedente rimane titolare
dei relativi contratti di mutuo  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  in
quell'ambito del trattamento dei dati personali dei debitori  ceduti,
per i quali rimane ferma l'informativa gia' a suo tempo resa. 
  Tanto premesso, la Societa', anche  per  conto  di  ciascuna  Banca
Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali
ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai
debitori  ceduti  e  agli  eventuali  garanti   alcune   informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali. 
  Ai sensi e per gli effetti del Codice della  Privacy,  la  Societa'
non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili"
se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal  Codice  della
Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. 
  I dati personali continueranno ad essere  trattati  con  le  stesse
modalita' e per le stesse finalita' per  le  quali  gli  stessi  sono
stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti,  cosi'  come  a
suo  tempo  illustrate.  In  particolare,  ciascuna   Banca   Cedente
trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali  alla
gestione ed amministrazione del portafoglio  di  crediti  ceduti;  al
recupero del credito (ad  es.  conferimento  a  legali  dell'incarico
professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla  normativa  comunitaria  nonche'  da
disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e  da
organi di vigilanza e controllo. 
  Per il trattamento per le suestese finalita' non  e'  richiesto  il
consenso dei  debitori  ceduti,  mentre  l'eventuale  opposizione  al
trattamento comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del rapporto
di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. 
  Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione  e  recupero
crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le  "finalita'
del trattamento cui sono destinati  i  dati",  a  persone,  societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale  e  societa'  di  recupero
crediti. 
  I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per  (i)
lo  svolgimento  di  attivita'  necessarie  per  l'esecuzione   delle
disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle  frodi
e il recupero dei crediti; (iii)  il  controllo  della  qualita'  dei
servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione  dell'offerta  di
prodotti. 
  Un elenco dettagliato di tali soggetti  e'  disponibile  presso  la
sede della Societa', come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai  quali  possono  essere  comunicati  i  dati
sensibili  del  cliente  a  seguito  del   suo   espresso   consenso,
utilizzeranno i medesimi in  qualita'  di  "titolari"  ai  sensi  del
Codice  della  Privacy,  in   piena   autonomia,   essendo   estranei
all'originario trattamento effettuato presso la Societa'.  I  diritti
previsti all'articolo 7 del  Codice  della  Privacy  potranno  essere
esercitati anche mediante  richiesta  scritta  al  nuovo  "Titolare",
Credico Finance 12 S.r.l., con sede  in  Via  Barberini,  47,  00187,
Roma, all'attenzione dell'Amministratore Unico, Antonio Bertani. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a: B.C.C. dell'Adriatico Teramano, con  sede  legale  in  corso  Elio
Adriano 1/3, 64032 Atri (TE), Banca di Credito Cooperativo di Arborea
Soc. Coop., con sede legale in Via Porcella 6,  09092  Arborea  (OR),
Banca Area Pratese Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede
legale in Via Pucci e Verdini 16, 59015 Carmignano (PO),  Bancasciano
Credito Cooperativo Soc Coop, con sede legale in  C.so  G.  Matteotti
1/S, Asciano (SI), Banca di Ancona - Credito Cooperativo  -  Societa'
Cooperativacon sede legale in Via Maggini 63/a, 60127  Ancona,  Cassa
Rurale ed  Artigiana  di  Brendola  Credito  Cooperativo  -  Societa'
Cooperativa, con sede legale in Piazza del Mercato 15, 36040 Brendola
(VI), Banca di Credito Cooperativo  di  Busto  Garolfo  e  Buguggiate
S.C., con sede legale in Via Manzoni  50,  Busto  Garolfo,  Banca  di
Credito Cooperativo di Caravaggio Soc. Coop., con sede legale in  Via
Bernardo  da  Caravaggio  snc,  Caravaggio  (BG),  Banca  di  Cascina
societa' cooperativa S.C con sede legale in Via Comasco  Comaschi  4,
Cascina,Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e
Pianella s.c.r.l., con sede legale in Viale  Umberto  I,n.13,  c.a.p.
64034 Castiglione Messer Raimondo  (TE),  Centromarca  Banca  Credito
Cooperativo Societa'  Cooperativa,  con  sede  legale  in  Via  Dante
Alighieri 2, 31022 Preganziol (TV), Banca di Credito  Cooperativo  di
Civitanova Marche e Montecosaro  -  Societa'  Cooperativa,  con  sede
legale in Viale Matteotti 8, 62012 Civitanova  Marche  (MC),Banca  di
Credito Cooperativo  di  Corinaldo  Societa'  Cooperativa,  con  sede
legale in Via del Corso 45, 60013 Corinaldo (AN), Credito Cooperativo
Friuli S.C., con sede legale in Viale G. Duodo  5,  Udine,  Banca  di
Formello  e  Trevignano  Romano  di  Credito   Cooperativo   Societa'
Cooperativa a r.l., con sede legale in Viale Umberto I  4,  Formello,
Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" s.c., con sede legale in via
Sebastiano Silvestri  113  00045  Genzano  di  Roma  (RM),  Banca  di
Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo  Umbro  Soc.  Coop.,  con
sede legale in Piazza IV Novembre 31, 06123 Perugia, Banca di Credito
Cooperativo di Manzano (Udine) societa' cooperativa, con sede  legale
in Via Roma 7, 33044 Manzano (UD) Credito Cooperativo Mediocrati Soc.
Coop. per Azioni, con sede legale in  Via  V.  Alfieri,  87036  Rende
(CS), Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro  d'Alba  societa'
cooperativa, con sede legale in Via  Mazzini  93,  Banca  di  Credito
Cooperativo di Ostra Vetere Soc. Coop, con sede legale in Via Marconi
29, 60010 Ostra Vetere, Banca di  Credito  Cooperativo  di  Piove  di
Sacco s.c., con sede legale in via Alessio Valerio 78, 35028 Piove di
Sacco (PD), Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo  S.C.,
con sede legale in viale Porta Po 58, 45100 Rovigo, Banca di  Credito
Cooperativo di Pratola Peligna Soc. Coop., con  sede  legale  in  Via
Gramsci  136,  Pratola  Peligna,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Recanati e Colmurano S.C., con sede legale in Piazza Giacomo Leopardi
21,  Recanati,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Riano   Societa'
Cooperativa, con sede legale in Via Dante Alighieri 25,  Riano  (RM),
Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo -  Martellago-Venezia,  con
sede legale in Piazza Vittoria 11, 30030 Martellago (VE),  Banca  San
Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta  di  Portogruaro  e
Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa,  con
sede legale in Viale Venezia 1, 30025 Fossalta di  Portogruaro  (VE),
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, con sede legale in  Via  Perlena
78, 36030 Fara  Vicentino  (VI),  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Sorisole e Lepreno (Bergamo) Societa' Cooperativa, con sede legale in
Via I Maggio 1, 24010 Sorisole  (BG),  Banca  di  Teramo  di  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in viale Crucioli
3, Teramo, Credito cooperativo Valdarno Fiorentino  Banca  di  Cascia
S.C., con sede legale in Via Kennedy 1, 50066 Reggello (FI), Banca di
Credito Cooperativo della Valle del Trigno Societa' Cooperativa,  con
sede legale in Via Duca degli Abruzzi  103,  66050  San  Salvo  (CH),
Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese  -
societa' cooperativa, , con sede legale in Via IV Novembre 108, 51039
Quarrata (PT), Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle  sul
Tavo, con sede legale in Via Umberto I, n. 78/80 - 65010 Cappelle Sul
Tavo ( Pescara ), 
  , ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato  dalla  Societa'
in relaziona ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art.
29 del Codice della Privacy. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti da ciascuna delle Banche Cedenti, in qualita'  di  soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione 

         Credico Finance 12 S.r.l. - L'amministratore unico 
                           Antonio Bertani 

 
T13AAB10326
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.