Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs n. 108/2008 Fusione transfrontaliera per incorporazione di Parefa S.A. in Finanziaria Assicurativa VMG 1857 S.P.A. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera - Finanziaria Assicurativa VMG 1857 S.P.A. Societa' per Azioni Sede Legale ed amministrativa in Milano - Via Spalato 11/2 Cap 20124 Capitale sociale: Euro 3.590.950,00 interamente versato Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 01700840158 - Parefa S.A. Societa' Anonima (Societe' Anonyme) Sede Legale ed amministrativa in Lussemburgo, 3 Avenue Pasteur Capitale sociale: Euro 9.296.224,18 interamente versato Registro delle Imprese: n. iscrizione al Registro di Commercio e delle Societa' (Registre de commerce et des Societes) di Lussemburgo: B 0040429 Ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 108/2008 si rende noto che: La Finanziaria Assicurativa VMG 1857 S.P.A., societa' per azioni regolata dal diritto italiano con sede in Milano (MI) - Via Spalato 11/2 Cap 20124, capitale sociale pari ad Euro 3.590.950,00-- interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero 01700840158 n. REA 223868 (la "Societa' Incorporante"), mediante un procedimento di fusione per incorporazione transfrontaliera (la "Fusione") incorporera' la societa' interamente controllata: Parefa SA, societa' anonima (societe' anonyme) regolata dal diritto lussemburghese con sede legale nel Granducato del Lussemburgo, nella citta' di Lussemburgo, al numero 3 di Avenue Pasteur, capitale sociale Euro 9.296.224,18, iscritta nel Registro di Commercio e delle Societa' del Granducato del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Societes) al numero B 0040429 (la "Societa' Incorporanda"). In relazione alla Fusione, si da' atto delle modalita' d'esercizio dei diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori, ai sensi dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008. Conseguenze della Fusione sugli azionisti della Societa' Incorporante e modalita' d'esercizio dei diritti loro riservati: gli Azionisti della Societa' Incorporante non avranno delle conseguenze dirette derivanti dalla realizzazione dell'Operazione. Infatti, per effetto della stessa non si verificheranno i presupposti del diritto di recesso ne' mutera' in alcun modo la compagine sociale essendo la Societa' Incorporanda interamente partecipata dalla Societa' Incorporante. Inoltre, non cambieranno in alcun modo per i soci della Societa' Incorporante i diritti collegati allo status soci e le modalita' di esercizio degli stessi rimanendo la Societa' Incorporante soggetta alla legge italiana. Il capitale sociale della societa' incorporante non verra' aumentato in conseguenza della Fusione in quanto la societa' incorporanda e' totalitariamente controllata dalla societa' incorporante. I soci di minoranza della societa' incorporante potranno esercitare i loro diritti come previsto dalle vigenti disposizioni previste dalla legge italiana e dallo statuto sociale; Conseguenze della Fusione sui creditori della Societa' Incorporante e modalita' d'esercizio dei diritti loro riservati: non sono previsti impatti della Fusione sui diritti dei creditori della Societa' Incorporante. La Societa' Incorporanda, infatti, e' una mera sub-holding di partecipazioni e la sua incorporazione non comportera' alcun decremento delle garanzie patrimoniali complessive al momento offerte dalla Societa' Incorporante. I creditori potranno eventualmente azionare, qualora lo ritengano opportuno, la procedura di opposizione loro garantita dall'art. 2503 del codice civile italiano. I creditori legittimati a presentare opposizione sono soltanto quelli che hanno un credito anteriore all'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto articolo 2503 c.c., l'atto di fusione non potra' essere sottoscritto se non dopo il decorso del termine previsto da tale norma, salvo che vi sia il consenso di tutti i creditori delle societa' che partecipano alla Fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Conseguenze della Fusione sui soci di minoranza della societa' incorporando e modalita' d'esercizio dei diritti loro riservati: non vi sono azionisti di minoranza della societa' incorporanda in quanto la societa' incorporanda e' totalitariamente partecipata dalla societa' incorporante. Le azioni detenute dalla societa' incorporante nella societa' incorporanda verranno annullate all'esito del perfezionamento dell'operazione di Fusione. Conseguenze della Fusione sui Creditori della Societa' Incorporanda e modalita' d'esercizio dei diritti loro riservati: I creditori della Societa' Incorporanda per effetto della Fusione potranno continuare a far valere i propri crediti, ma nei confronti della Societa' Incorporante. I creditori della societa' incorporanda potranno poi eventualmente azionare, qualora lo ritengano opportuno, la procedura di opposizione loro garantita dall'art. 268 della Loi sur les Societe' commerciales 8 Agosto 1915 del Granducato del Lussemburgo, cosi come modificato dalle leggi del Granducato del Lussemburgo 3 agosto 2011 e 23 marzo 2007. I creditori legittimati a presentare opposizione sono soltanto quelli che avevano un credito anteriore alla pubblicazione della decisione in ordine fusione ai sensi dell'art. 273 della Loi sur les Societe' commerciales 8 Agosto 1915. Nel termine di due mesi da detta pubblicazione, tali creditori possono chiedere al Presidente del Tribunal d'Arrondissement il rilascio di adeguate garanzie relativamente ai crediti scaduti ed a quelli non scaduti qualora dimostrino che la fusione determina un pregiudizio per l'esercizio dei propri diritti. Se le garanzie non sono fornite nel termine previsto dal Tribunal d'Arrondissement, il relativo credito diviene immediatamente esigibile. Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra sono reperibili gratuitamente presso lo studio del professionista all'uopo incaricato dalla societa' incorporante e dalla societa' incorporanda, Avvocato Vincenzo Jose' Cavallaro dello Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra e Associati in Milano, Piazza San Babila 4/A Cap 20121, reperibile all'indirizzo di posta elettronica vjcavallaro@cordeiroguerra.it ed al numero di telefono +390276023340. Finanziaria Assicurativa VMG 1857 S.P.A.: l'Amministratore Delegato Pier Ugo Andreini Parefa S.A.: per il Consiglio di Amministrazione, Gli amministratori Nadine Lamballais - Sophie Champenois T13AAB11352