UBI FINANCE CB 2 S.R.L.

Iscritta al numero 42013 dell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.


numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: Foro Buonaparte 70 - 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano numero 07639080964
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale numero 07639080964

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

Iscritta al numero 5561 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993.


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 nel registro detenuto dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia
Registro delle imprese: Bergamo numero 03034840169
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale numero 03034840169

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

Iscritta al numero 5240.70 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Roma, 13 - 12100 Cuneo, Italia
Registro delle imprese: Cuneo numero 01127760047
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale numero 01127760047

BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.

Iscritta al numero 83.6.0 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: Piazza della Repubblica 2 - 25043 Breno (BS), Italia
Registro delle imprese: Brescia numero 00283770170
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale numero 00283770170

(GU Parte Seconda n.143 del 5-12-2013)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999  (la  "Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie  Garantite"),
dell'articolo 58 del D.Lgs. numero  385  del  1  settembre  1993  (il
"Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero  196  del
                30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 40 del 3 aprile 2012,
UBI Finance CB 2 S.r.l. comunica che, in forza di un atto di cessione
sottoscritto in data 29 novembre 2013, con efficacia a decorrere  dal
1 dicembre 2013, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto  da
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ("BPB")  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati da BPB con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo
BPB ") nel corso della propria  ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Crediti  BPB"),  che  alla  data  del  31  ottobre  2013  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni: 
  (1)che sono alternativamente: (A)  crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o,
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3)che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Bergamo
S.p.A.; 
  (4)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7)in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9)che sono stati interamente erogati; 
  (10)che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A. e ad esclusione delle persone fisiche  prive
di rating interno), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche centrali) o a piu' persone fisiche cointestatarie; 
  (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di
interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca  Popolare
di Bergamo S.p.A. o fisso; 
  (12)garantiti da ipoteca di primo grado; 
  (13)che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2012; 
  (14)che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2014; 
  (15)che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (16)che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; e (ii) concessi in garanzia ad enti che offrono provvista. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (17)(A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.  ovvero  (B)  crediti  ipotecari
residenziali concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla
relativa data di erogazione, dipendenti di societa'  appartenente  al
gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A. diversi da  quelli
per  i  quali  non  sia  prevista  una  specifica   periodicita'   di
ammortamento o per il quale il pagamento  della  quota  capitale  sia
previsto solo per alcune scadenze; 
  (18)che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (19)che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  o  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group non peggiore  di  "Baa
7" (cioe' con rating pari a: "Aa1"; "Aa2"; "Aa3"; "A4";  "A5";  "A6",
"Baa7") e/o  siano  in  possesso  di  rating  interno  sul  Perimetro
Validato Corporate, a cui corrisponde una  PD  non  superiore  a  1%;
(iii) abbiano un capitale  nominale  residuo  non  inferiore  a  Euro
500.000; (iv) siano stati erogati a societa'  non  finanziarie,  Enti
pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area
Euro; 
  (20)crediti acquistati dalla societa' veicolo ALBENZA3 societa' per
la cartolarizzazione s.r.l. in data 10 maggio 2013, di cui  e'  stato
pubblicato avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda
n. 58 del 18 maggio 2013; 
  (21)la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (22)che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (23)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a)che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c)che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Bergamo
S.p.A.; 
  (d)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g)che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i)che sono stati interamente erogati; 
  (j)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k)che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  garantiti da ipoteca di primo  grado  economico,  intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare  di  Bergamo  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra  elencati  e'  disponibile  presso  il  sito  internet  http://
www.ubibanca.it e presso la sede di BPB. 
  Si comunica inoltre che, con  riferimento  all'avviso  di  cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  Parte
II n. 28  del  6  marzo  2012,  in  forza  di  un  atto  di  cessione
sottoscritto in data 29 novembre 2013, con efficacia a decorrere  dal
1 dicembre 2013, UBI Finance CB 2 S.r.l.  ha  acquistato  pro  soluto
Banca Regionale Europea  S.p.A.  ("BRE")  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo
BRE") nel corso della  propria  ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Crediti  BRE"),  che  alla  data  del  31  ottobre  2013  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni: 
  (1)che sono alternativamente: (A)  crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o,
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3)che sono stati erogati o acquistati da Banca  Regionale  Europea
S.p.A.; 
  (4)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7)in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9)che sono stati interamente erogati; 
  (10)che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A. e ad esclusione delle persone fisiche  prive
di rating interno), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche centrali) o a piu' persone fisiche cointestatarie; 
  (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di
interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Regionale
Europea S.p.A. o fisso; 
  (12)garantiti da ipoteca di primo grado; 
  (13)che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2012; 
  (14)che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2014; 
  (15)che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (16)che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; e (ii) concessi in garanzia ad enti che offrono provvista. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (17)(A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.  ovvero  (B)  crediti  ipotecari
residenziali concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla
relativa data di erogazione, dipendenti di societa'  appartenente  al
gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A. diversi da  quelli
per  i  quali  non  sia  prevista  una  specifica   periodicita'   di
ammortamento o per il quale il pagamento  della  quota  capitale  sia
previsto solo per alcune scadenze; 
  (18)che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (19)che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  o  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group non peggiore  di  "Baa
7" (cioe' con rating pari a: "Aa1"; "Aa2"; "Aa3"; "A4";  "A5";  "A6",
"Baa7") e/o  siano  in  possesso  di  rating  interno  sul  Perimetro
Validato Corporate, a cui corrisponde una  PD  non  superiore  a  1%;
(iii) abbiano un capitale  nominale  residuo  non  inferiore  a  Euro
500.000; (iv) siano stati erogati a societa'  non  finanziarie,  Enti
pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area
Euro; 
  (20)la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (21)che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (22)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a)che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c)che sono stati erogati o acquistati da Banca  Regionale  Europea
S.p.A.; 
  (d)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g)che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i)che sono stati interamente erogati; 
  (j)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k)che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  garantiti da ipoteca di primo  grado  economico,  intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado  e'  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra  elencati  e'  disponibile  presso  il  sito  internet  http://
www.ubibanca.it e presso la sede di BRE. 
  Si comunica inoltre che, con  riferimento  all'avviso  di  cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  Parte
II n. 28  del  6  marzo  2012,  in  forza  di  un  atto  di  cessione
sottoscritto in data 29 novembre 2013, con efficacia a decorrere  dal
1 dicembre 2013, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto  da
Banca di Valle Camonica  S.p.A.  ("BVC")  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati da BVC con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo
BVC") nel corso della  propria  ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Crediti  BVC"),  che  alla  data  del  31  ottobre  2013  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni: 
  (1)che sono alternativamente: (A)  crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o,
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3)che sono stati erogati o acquistati da Banca di  Valle  Camonica
S.p.A.; 
  (4)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7)in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9)che sono stati interamente erogati; 
  (10)che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A. e ad esclusione delle persone fisiche  prive
di rating interno), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche centrali) o a piu' persone fisiche cointestatarie; 
  (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di
interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca di  Valle
Camonica S.p.A. o fisso; 
  (12)garantiti da ipoteca di primo grado; 
  (13)che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2012; 
  (14)che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2014; 
  (15)che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (16)che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; e (ii) concessi in garanzia ad enti che offrono provvista. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (17)(A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.  ovvero  (B)  crediti  ipotecari
residenziali concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla
relativa data di erogazione, dipendenti di societa'  appartenente  al
gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A. diversi da  quelli
per  i  quali  non  sia  prevista  una  specifica   periodicita'   di
ammortamento o per il quale il pagamento  della  quota  capitale  sia
previsto solo per alcune scadenze; 
  (18)che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (19)che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  o  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group non peggiore  di  "Baa
7" (cioe' con rating pari a: "Aa1"; "Aa2"; "Aa3"; "A4";  "A5";  "A6",
"Baa7") e/o  siano  in  possesso  di  rating  interno  sul  Perimetro
Validato Corporate, a cui corrisponde una  PD  non  superiore  a  1%;
(iii) abbiano un capitale  nominale  residuo  non  inferiore  a  Euro
500.000; (iv) siano stati erogati a societa'  non  finanziarie,  Enti
pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area
Euro; 
  (20)la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (21)che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (22)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a)che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c)che sono stati erogati o acquistati da Banca di  Valle  Camonica
S.p.A.; 
  (d)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g)che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i)che sono stati interamente erogati; 
  (j)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k)che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  garantiti da ipoteca di primo  grado  economico,  intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e'  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra  elencati  e'  disponibile  presso  il  sito  internet  http://
www.ubibanca.it e presso la sede di BVC. 
  BPB,  BRE  e  BVC  sono  di  seguito  congiuntamente  denominati  i
"Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti BPB, i Crediti BRE ed  i  Crediti  BVC  sono  di  seguito
congiuntamente  denominati  i  "Crediti"  e,  ciascuno  di  essi,  un
"Credito". 
  I Contratti di Mutuo BPB, i Contratti di Mutuo BRE ed  i  Contratti
di Mutuo BVC sono di seguito congiuntamente denominati  i  "Contratti
di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". 
  UBI Finance CB 2 S.r.l. ha conferito incarico ad Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  ha  a  sua
volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle  suddette  attivita'.
Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti  ai  sensi  del
presente avviso (i "Debitori  Ceduti"),  continueranno  a  pagare  ai
Cedenti ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai  Crediti  nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
Debitori Ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance CB 2 S.r.l.
sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori  Ceduti
precisiamo che non verranno  trattati  dati  <  sensibili  >  .  Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda  UBI  Finance  CB  2  S.r.l.,  per  finalita'   connesse   e
strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti,  finalita'
connesse agli obblighi previsti da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla
normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da  autorita'
a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono essere comunicati utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di  <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno  rivolgersi  ai  titolari   e   al
responsabile del trattamento per esercitare  i  diritti  riconosciuti
loro   dall'articolo   13   del   Codice   Privacy    (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.):  UBI  Finance  CB  2  S.r.l.,  Foro
Buonaparte 70,  20121  Milano,  Italia;  Banca  Popolare  di  Bergamo
S.p.A., Piazza Vittorio  Veneto,  8,  24122  Bergamo,  Italia;  Banca
Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca  di
Valle Camonica S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043  Breno  (BS),
Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  a  Banca
Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8, 24122 Bergamo,
Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via  Roma  13,  12100  Cuneo,
Italia; Banca di Valle Camonica S.p.A., Piazza  della  Repubblica  2,
25043 Breno (BS), Italia.. 
  Milano, 29 novembre 2013 

                UBI FINANCE CB 2 S.r.l. - Consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
T13AAB15211
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.