Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione in gazzetta ufficiale
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.
130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del
Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico
Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy").
Pontormo SME S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3
della Legge 130/99 ("Pontormo SME" o la "Societa'"), comunica che,
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di 3 (tre)
contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 18
febbraio 2013 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione (collettivamente, i "Contratti di Cessione"), ha
acquistato a titolo oneroso, in blocco e pro soluto dalle seguenti
Banche di Credito Cooperativo: Banca di Credito Cooperativo di
Fornacette S.c.p.a. ("BCC Fornacette"), Banca di Credito Cooperativo
di Castagneto Carducci S.c.p.a. ("BCC Castagneto Carducci"), Banca
Popolare di Lajatico S.c.p.a ("BP Lajatico" e con BCC Fornacette e
BCC Castagneto Carducci collettivamente, le "Banche Cedenti"), con
effetti economici dalle ore 23:59 del 30 novembre 2012 (la "Data di
Godimento"), 3 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, qualificabili come in bonis in
base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati
sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In
particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per
capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non
ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla
Data di Godimento, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di
estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi
ed ogni altra somma eventualmente dovuta (collettivamente, i
"Crediti") in relazione a contratti di mutuo ipotecario e
chirografario (i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti
nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai
Contratti di Mutuo "Crediti da Polizze Assicurative") che, alle ore
23:59 del 31 agosto 2012, (la "Data di Valutazione"), o alla diversa
data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfacevano i
seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti (i
"Criteri Generali") ed, altresi', per ciascuna Banca Cedente gli
ulteriori criteri specifici (i "Criteri Specifici") successivamente
indicati in relazione a tale Banca Cedente:
Criteri Generali
(a) denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali
non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa
valuta;
(b) derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana;
(c) i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti in Italia
o persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed
aventi sede legale in Italia;
(d) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata
(comprensiva di capitale e/o interessi);
ad esclusione dei:
(i) mutui i cui debitori, secondo i criteri di classificazione
adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991
(come di tempo in tempo modificata) siano ricompresi nella categoria
SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie
consumatrici");
(ii) mutui con scadenza oltre il 30 giugno 2070 (ivi compresi i
mutui a rata fissa e durata variabile, in relazione ai quali si
intende per scadenza la data massima di allungamento del piano di
ammortamento del relativo mutuo);
(iii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti
di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui
convenzionati");
(iv) mutui erogati con provvista messa a disposizione da Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A:
(v) mutui concessi tramite l'intermediazione di agenti o mediatori;
(vi) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o
dipendenti delle Banche Cedenti;
(vii) mutui concessi a favore di amministrazioni pubbliche,
fondazioni, associazioni o enti religiosi;
(viii) mutui che sono stati concessi al relativo debitore
congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi compresa le
Banche Cedenti (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati oggetto di
sindacazione;
(ix) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo contratto
di mutuo;
(x) mutui in relazione ai quali il bene immobile oggetto di ipoteca
non risulti interamente costruito;
(xi) mutui concessi a debitori che presentino alla Data di
Valutazione, nei confronti delle Banche Cedenti: (a) partite
incagliate (come definite nella sezione "B", paragrafo 2, della
circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei
Conti), come successivamente modificata); o (b) inadempimenti
persistenti (intendendosi per tali crediti con un ritardo nel
pagamento di almeno una rata superiore a 90 (novanta) giorni);
(xii) mutui derivanti da contratti di mutuo che presentino, alla
Data di Valutazione, rate scadute e non pagate da piu' di 90 giorni;
(xiii) mutui derivanti da contratti di mutuo che presentino, al 31
dicembre 2012, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni;
(xiv) mutui i cui crediti siano classificati alla Data di Godimento
o siano stati classificati prima della Data di Godimento dalle Banche
Cedenti come "sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate" o
"esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni" ai sensi
della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in
volta applicabile.
Criteri Specifici
I Crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di
Fornacette S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla relativa Data di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente:
(A) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il
prestito ed in una quota interessi;
(B) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del 27 luglio
2012 e che (sulla base del piano di ammortamento del mutuo in essere
al 31 agosto 2012) abbiano scadenza successiva al 7 gennaio 2013;
(C) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a)
a tasso variabile e indicizzato ad uno dei seguenti parametri: (i)
euribor a 1 mese o (ii) euribor a 3 mesi o (iii) euribor a 6 mesi; o
(b) a tasso fisso;
ad esclusione dei:
(I) mutui identificati dalla categoria n. 17, come riportata nel
relativo contratto di mutuo;
(II) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10016078; n.10016363;
n.10018686; n.10019043; n.10019500; n.10019020; n.10018194;
n.10017565; n.10012941; n.10012862; n.10004964; n.10014646;
n.10017315; n.10012141; n.10016772; n.10017673; n.10005952;
n.10016318; n.10012438; n.10017509; n.10011891; n.10008399;
n.10009199; n.10012048; n.10012047; n.10010834; n.10009701;
n.10009103; n.10853600; n.10012049; n.10741901; n.10015032;
n.10008513; n.10015532; n.10014080; n.10014226; n.10017581;
n.10006965 n.10013676; n.10014856; n.10013105; n.10014022;
n.10016854; n.10012655; n.10011466; n.10016182; n.10015314;
n.10015454; n.10011160; n.10015550; n.10017620; n.10017141;
n.10011894; n.10010186; n.10013413; n.10016546; n.10011774;
n.10008619; n.10017380; n.10007829; n.10009888.
I Crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto Carducci S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base
dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla relativa Data di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente:
(A) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano alternativamente
uno dei seguenti piani di ammortamento:
(x) "alla francese", per tale intendendosi il metodo di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una
quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il
prestito ed in una quota interessi (ivi inclusi i mutui a durata
variabile, tasso di interesse variabile e rata di importo costante,
che prevedano, in caso di aumento dei tassi che comporterebbe il
mancato rimborso di tale mutuo entro la data di allungamento massima
del piano di ammortamento contrattualmente stabilita, una "maxi rata"
finale - ivi compresi quelli che prevedano (i) ad intervalli
prestabiliti, la variazione dell'importo delle rate in corso di
ammortamento, e (ii) la facolta' per il debitore ceduto, per non piu'
di tre volte durante l'intera vita del mutuo, di richiedere a BCC
Castagneto Carducci la variazione dell'importo delle rate in corso di
ammortamento); oppure
(y) c.d. "bullet" in relazione al quale le rate sono composte dalla
sola componente interessi ad eccezione dell'ultima rata che e'
composta della componente interessi e dalla componente capitale.
(B) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del 29 agosto
2012 e che (sulla base del piano di ammortamento del mutuo in essere
al 31 agosto 2012) abbiano scadenza successiva al 5 gennaio 2013;
(C) che, se garantiti da ipoteca, (a) siano garantiti da ipoteca di
primo grado economico in favore di BCC Castagneto Carducci
(intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero
(ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto
alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni
garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (iii)
un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui
tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore di
BCC Castagneto Carducci a garanzia di crediti che soddisfino tutti
gli altri Criteri relativi a BCC Castagneto Carducci), oppure (b)
garantiti da una ipoteca di secondo grado economico in favore di BCC
Castagneto Carducci (intendendosi per tale una ipoteca rispetto alla
quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni
garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte)
iscritta a garanzia di crediti che non siano oggetto della presente
cessione da parte di BCC Castagneto Carducci alla Societa');
(D) che, se erogati a debitori ceduti i quali, secondo i criteri di
classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140
dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano
ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n.
614 ("artigiani"), abbiano un importo erogato alla relativa data di
erogazione inferiore a Euro 650.000 (Euro seicentocinquantamila/00);
(E) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente: (a)
a tasso variabile e indicizzato ad uno dei seguenti parametri: (i)
all'euribor a 1 mese o (ii) all'euribor a 6 mesi; o (b) a tasso
fisso;
ad esclusione dei:
(I) mutui identificati dalla categoria n. 81, come riportata nel
relativo contratto di mutuo;
(II) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10357028; n.10357198;
n.10357469; n.10358295; n.10358497; n.10358910; n.10359109;
n.10359236; n.10359526; n.10359460; n.10359914; n.10357962;
n.10360052; n.10360092; n.10360091; n.10360264; n.10360068;
n.10360123; n.10360102; n.10360356; n.10360373; n.10360387;
n.10360523; n.10360712; n.10360430; n.10360747; n.10360658;
n.10360796; n.10360806; n.10361004; n.10358595; n.10359588;
n.10359951; n.10359876; n.10360522; n.10356204; n.10356205;
n.10357268; n.10347526; n.10357524; n.10351924; n.10360213;
n.10351327; n.10353885; n.10357841; n.10357923; n.10357331;
n.10358972; n.10359479; n.10352837; n.10351394; n.10350477;
n.10349501; n.10352572; n.10352164; n.10357174; n.10360278;
n.10464867; n.10463067; n.10347795; n.10348275; n.10352755;
n.10355680; n.10357295; n.10357969; n.10360553; n.10360908;
n.10360909; n.10360910; n.10360911; n.10360912; n.10360913;
n.10360914; n.10360915; n.10360916; n.10360917; n.10360919;
n.10360921; n.10360923; n.10360924; n.10360925; n.10360926;
n.10360927; n.10360928; n.10360929; n.10360930; n.10360907;
n.10360918; n.10360920; n.10360922; n.10352589; n.10352974;
n.10352946; n.10355221; n.10355236; n.10355237; n.10355238;
n.10355792; n.10356413; n.10356388; n.10356490; n.10356973;
n.10357419; n.10357713; n.10357329; n.10357940; n.10358883;
n.10360077; n.10359962; n.10352252; n.10351368; n.10353045;
(III) mutui derivanti da contratti di mutuo che se erogati a
debitori che secondo i criteri di classificazione adottati dalla
Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo
in tempo modificata) siano ricompresi nella categoria SAE (settore di
attivita' economica) n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie
produttrici") siano stati garantiti da ipoteca su uno o piu' beni
immobili ubicati nel territorio italiano ed in relazione ai quali il
bene immobile sul quale e' costituita l'ipoteca (ovvero, nel caso di
costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia
dello stesso mutuo, il bene immobile che ha il valore risultante da
perizia piu' elevato) e' un bene immobile residenziale ad uso
abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo
A1-A8").
I crediti ceduti alla Societa' da Banca Popolare di Lajatico
S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri
Specifici applicabili alla relativa Data di Valutazione (od alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico)
ai mutui erogati da tale Banca Cedente:
(A) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il
prestito ed in una quota interessi (ivi inclusi i mutui a durata
variabile, tasso di interesse variabile e rata di importo iniziale
costante, che prevedano alternativamente, in caso di aumento dei
tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale mutuo entro la
data di allungamento massima del piano di ammortamento
contrattualmente stabilita: (a) una "maxi rata" finale o (b) la
facolta' per il debitore ceduto, alla scadenza massima
contrattualmente stabilita, di scegliere di rimborsare il debito
residuo a BP Lajatico secondo una delle modalita' di seguito
indicate: (i) rimborso in un'unica soluzione dell'intero debito
residuo alla scadenza del quarantesimo anno (oltre al periodo di
preammortamento) dalla data di erogazione del relativo mutuo; o (ii)
rimborso in ulteriori massimo dieci anni, attraverso un piano di
ammortamento a rata variabile calcolato sulla base del tasso di
interesse contrattuale);
(B) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del 21 agosto
2012 e che (sulla base del piano di ammortamento del mutuo in essere
al 31 agosto 2012) abbiano scadenza successiva al 30 dicembre 2012;
(C) che, se erogati a debitori ceduti i quali, secondo i criteri di
classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140
dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata), siano
ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n.
430 ("Imprese produttive"), abbiano un importo erogato alla relativa
data di erogazione inferiore a Euro 4.500.000 (Euro
quattromilionicinquecentomila/00);
(D) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a)
a tasso variabile e indicizzato ad uno dei seguenti parametri: (i)
euribor a 1 mese o (ii) euribor a 3 mesi o (iii) euribor a 6 mesi o
(iv) tasso BCE o (v) al tasso al di riferimento mensile del settore
commercio industria; o (b) a tasso fisso;
ad esclusione dei:
(i) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 30072330; n.30072331;
n.20074900; n.20075826; n.20076468; n.20076762; n.20076978;
n.20077053; n.20077089; n.20077097; n.20077130; n.30076276;
n.30076564; n.30076806; n.30076880; n.30076994; n.30077035;
n.30077036; n.30077037; n.30077039; n.30077041; n.30077058;
n.30077076; n.40075233; n.40075245; n.20071259; n.30072433;
n.20070262; n.20074528; n.30072984; n.30073097; n.30073744;
n.40070405; n.40073344; n.40074691; n.20072125; n.20072231;
n.20072364; n.20072367; n.20072186; n.20074575; n.20075262;
n.20075936; n.30072948; n.30074154; n.30074564; n.30074565;
n.30074765; n.30075066; n.30075242; n.30077264; n.40072317.
Unitamente ai Crediti ed ai Crediti da Polizze Assicurative sono
stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263
del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni,
eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai Crediti ed ai relativi
Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie ed i privilegi
che assistono e garantiscono i Crediti ed i Crediti da Polizze
Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, il diritto ad eventuali altre somme dovute a fronte
di tutte le garanzie reali e personali da chiunque prestate, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario.
Restano escluse dai Contratti di Cessioni le garanzie di natura
generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano
state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia
del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future,
a carico del debitore ceduto nei confronti delle Banche Cedenti.
Pontormo SME ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente
affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme
dovute in relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse
ceduto. Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca
Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi
Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme gia' previste dai
relativi Contratti di Mutuo o delle relative polizze assicurative o
in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori
informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna
Banca di Credito Cooperativo, e in particolare: Banca di Credito
Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., con sede legale in Via Tosco
Romagnola 101/a, 56012 Fornacette (PI), Banca di Credito Cooperativo
di Castagneto Carducci S.c.p.a., con sede legale in Via Vittorio
Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI) e Banca Popolare di Lajatico
S.c.p.a., con sede legale in Via G. Guelfi 2, 56030 Lajatico (PI).
Inoltre, a seguito della cessione, Pontormo SME e' divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti; si precisa, infatti, che
ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi Contratti di
Mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito del trattamento
dei dati personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma
l'informativa gia' a suo tempo resa.
Tanto premesso, Pontormo SME, anche per conto di ciascuna Banca
Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali
ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai
debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati
personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare
i commi 1 e 2 dell'articolo 13), Pontormo SME od il soggetto da essa
incaricato non trattera' dati definiti come "sensibili". Pontormo SME
trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla
gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi
Crediti da Polizze Assicurative; al recupero del Credito e del
relativo Credito da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a
legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.);
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il
consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al
trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto.
In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e
recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative,
Pontormo SME od il soggetto da essa a cio' incaricato comunichera' i
dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i
dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e
societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti
e' disponibile presso la sede di Pontormo SME, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del
cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi
del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario trattamento effettuato presso Pontormo SME. I diritti
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T13AAB2113