Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di
emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa
Sanpaolo S.p.A., in data 31 maggio 2012 ha concluso con Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco di
Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti
della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario
(l'Accordo Quadro di Cessione). Ai sensi delle previsioni
dell'Accordo Quadro di Cessione potranno aderire al contratto
ulteriori banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti
Aggiuntivi).
In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo
S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi cederanno
e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco
di Napoli S.p.A. e/o dai Cedenti Aggiuntivi periodicamente e pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e qualsiasi credito
pecuniario derivante da: (i) mutui ipotecari aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14
dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii)
contratti di finanziamento o altri accordi aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i
Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i
Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli
Attivi Pubblici) (i Crediti).
Rispettivamente in data 28 novembre 2012 e 23 maggio 2013, Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A. (Cassa di Risparmio del Veneto) e Banca
dell'Adriatico S.p.A. (Banca dell'Adriatico, e congiuntamente al
Banco di Napoli ed a Intesa Sanpaolo, i Cedenti) hanno aderito quali
Cedenti Aggiuntivi all'Accordo Quadro di Cessione.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica
che, in data 31 maggio 2013, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e
in blocco dai Cedenti tutti i Crediti derivanti dai Mutui Ipotecari,
che, alle date di seguito indicate, rispettavano i criteri cumulativi
comuni e specifici di seguito indicati.
CRITERI COMUNI
(1) Alla data del 31 maggio 2013, con riferimento ai criteri comuni
indicati nei punti (1)(a), (1)(b), (2)(a) e (2)(b), e alla data
dell'8 marzo 2013, con riferimento ai restanti criteri, rispettava i
criteri comuni applicabili a tutti gli attivi ceduti ai sensi
dell'Accordo Quadro di Cessione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
Parte Seconda n. 144 dell' 11 dicembre 2012, pagine 3 e 4 (i Criteri
Comuni).
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DAL BANCO DI NAPOLI
Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli S.p.A. (il Cedente)
ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 27 maggio 2013
(Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in
forza di contratti di mutuo ipotecario che:
(1) all'8 marzo 2013 presentavano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli o, in caso di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da
Banco di Napoli S.p.A. in relazione all'accollo interessato;
(b) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni
altro credito vantato da Banco di Napoli S.p.A. nei confronti del
relativo debitore;
(c) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 ,431, 450, 480, 481. 482, 490, 491 o 492) oppure
iii) societa' finanziarie (SAE 280, 283 e 284) cosi' come risultante
dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi
Filiale di Banco di Napoli;
(d) non sono in capo a soggetti classificati in sofferenza o in
incaglio, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli;
(e) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a
titolo di capitale e interessi (con esclusione degli interessi di
mora) dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di
Banco di Napoli S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata accertata
nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile
ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso di mutui aventi
periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale;
(f) derivano da mutui che non sono stati stipulati nell'ambito di
convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali
e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha
finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori
o a tassi particolari;
(g) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di
Societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o in
contestazione con gli stessi;
(h) non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(i) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2012
incluso;
(j) derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2014;
(k) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000;
(l) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi
dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI -
MEF');
(m) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di
una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da:
(i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
(n) derivano da mutui che non stanno fruendo o non hanno fruito
della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito
dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi in
particolare da:
(i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito
alle PMI del 16 febbraio 2011;
(ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge
24 giugno 2009, n. 77a favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici della regione Abruzzo;
(iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012) e del
Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari);
(o) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o
altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
(p) derivano da mutui che sono:
(i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o
semestrale, ovvero
(ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a:
(A) Euribor 1 mese su base 360 rilevato 2 giorni lavorativi
precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di
mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero ad
(B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento trimestrale, ovvero ad
(C) Saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) rilevato il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad
(D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale
(q) derivano da mutui che prevedono, piu' volte nel corso della
vita del contratto, l'opzione di variazione del tipo di tasso da
variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'), purche'
presentino una frequenza contrattuale di variazione tasso:
(i) triennale a partire dalla data di inizio ammortamento cosi'
come previsto contrattualmente ma solo se quest'ultima cade nei mesi
di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,
Novembre e Dicembre 2012;
(ii) quinquennale a partire dalla data di inizio ammortamento cosi'
come previsto contrattualmente ma solo se quest'ultima cade nel mese
di Luglio, Agosto e Novembre 2012;
(r) derivano da mutui che qualora prevedano contrattualmente una
sola data di possibile variazione del tipo di tasso d'interesse
allora tale data risulta essere gia' trascorsa;
(s) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese
che prevedono che per l'intera vita del finanziamento il tasso di
interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito
o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e
lo spread contrattuale (incrementato di eventuali deroghe pattuite
tra banca e debitore) pari ad uno dei seguenti valori: 3.40%, 3.50% o
3.60%;
(t) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato
al cliente;
(u) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata
variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed
eventuale ricalcolo rata;
(v) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli;
(w) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il
pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i
cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero");
(2) e che alla data del 28 febbraio 2013, solo se trattasi di
finanziamenti erogati prima del 1 Gennaio 2012, ed alla data del 31
maggio 2013 rispettino i) i requisiti di "attivita' cedibili" ai
sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle
norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del
D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopra citate date e
ii) individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 31 maggio 2013 su richiesta dei relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; e che alla
chiusura contabile del 30 maggio 2013 non siano classificati come
crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle
istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di
Banco di Napoli.
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA BANCA DELL'ADRIATICO
Saranno oggetto di cessione da Banca dell'Adriatico S.p.A. (il
Cedente) ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 27
maggio 2013 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti
concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che:
(1) all'8 marzo 2013 presentavano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo Banca dell'Adriatico o, in caso di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da
Banca dell'Adriatico S.p.A. in relazione all'accollo interessato;
(b) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni
altro credito vantato da Banca dell'Adriatico S.p.A. nei confronti
del relativo debitore;
(c) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 ,480, 481. 482, 491 o 492) oppure iii) societa'
finanziarie (SAE 280 e 283) cosi' come risultante dalle informazioni
disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banca
dell'Adriatico;
(d) non sono in capo a soggetti classificati in sofferenza o in
incaglio, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi Filiale di Banca dell'Adriatico;
(e) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a
titolo di capitale e interessi (con esclusione degli interessi di
mora) dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di
Banca dell'Adriatico S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata
accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata
mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso di mutui aventi
periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale;
(f) derivano da mutui che non sono stati stipulati nell'ambito di
convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali
e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha
finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori
o a tassi particolari;
(g) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di
Societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o in
contestazione con gli stessi;
(h) non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(i) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2012
incluso;
(j) derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2014 ;
(k) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000;
(l) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi
dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI -
MEF');
(m) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di
una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da:
(i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
(n) derivano da mutui che non stanno fruendo o non hanno fruito
della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito
dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi in
particolare da:
(i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito
alle PMI del 16 febbraio 2011;
(ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge
24 giugno 2009, n. 77a favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici della regione Abruzzo;
(iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012) e del
Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari);
(o) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o
altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
(p) derivano da mutui che sono:
(i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero
(ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a:
(A) Euribor 1 mese su base 360 rilevato 2 giorni lavorativi
precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di
mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero ad
(B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale,
ovvero ad
(C) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 4 giorni lavorativi prima
rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e arrotondato allo 0.01
superiore con periodicita' di ammortamento mensile e periodicita' di
validita' del tasso semestrale, ovvero ad
(D) Saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) rilevato il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad
(E) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale
(q) derivano da mutui che non prevedono, piu' volte nel corso della
vita del contratto, l'opzione di variazione del tipo di tasso da
variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'),
(r) derivano da mutui che qualora prevedano contrattualmente una
sola data di possibile variazione del tipo di tasso d'interesse
allora tale data risulta essere gia' trascorsa;
(s) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese
che prevedono che per l'intera vita del finanziamento il tasso di
interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito
o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e
lo spread contrattuale (incrementato di eventuali deroghe pattuite
tra banca e debitore) pari ad uno dei seguenti valori: 3.20%, 3.40%,
3.60% o 3.70%;
(t) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato
al cliente;
(u) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata
variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed
eventuale ricalcolo rata;
(v) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Banca dell'Adriatico;
(w) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il
pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i
cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero");
(2) e che alla data del 28 febbraio 2013, solo se trattasi di
finanziamenti erogati prima del 1 gennaio 2012, ed alla data del 31
maggio 2013 rispettino i) i requisiti di "attivita' cedibili" ai
sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle
norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del
D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopra citate date e
ii) individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 31 maggio 2013 su richiesta dei relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Banca dell'Adriatico; e che alla
chiusura contabile del 30 maggio 2013 non siano classificati come
crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle
istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di
Banca dell'Adriatico.
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA INTESA SANPAOLO
Sono oggetto di cessione da Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa
Sanpaolo") a ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturandi e maturati a far tempo dalla data del 27
maggio 2013 (inclusa) (Data di Efficacia Economica), accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da
finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che
presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative,
salvo ove diversamente previsto):
(A) alla data dell'8 marzo 2013 soddisfacevano tutti i seguenti
criteri:
a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti pecuniari
vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di successivo frazionamento mediante accollo, la totalita' dei
crediti vantati dal cedente in relazione all'accollo stesso;
b) i crediti derivano da mutui che non sono stati stipulati
nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con
enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca
abbia finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di
debitori o a tassi particolari;
c) i crediti derivano da mutui i quali non sono stati erogati in
forza della Legge 1228/62 (Imposta annua in abbonamento);
d) i crediti non derivano da mutui erogati da piu' di un mutuante
(c.d. operazioni di finanziamento in pool);
e) i crediti derivano da mutui non garantiti da fideiussioni del
tipo 'omnibus', dirette a garantire anche ogni altro credito vantato
dal cedente nei confronti del relativo debitore;
f) i debitori dei relativi crediti sono persone fisiche
appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o
famiglie produttrici (SAE 614 e 615) (anche organizzate nella forma
di societa' semplice, societa' di fatto o impresa individuale)
residenti in Italia, ovvero sono imprese appartenenti alla categoria
delle imprese private aventi sede legale in Italia e non operanti nel
settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle
famiglie (SAE 258, 268, 280, 284, 430, 431, 450, 480, 481, 482, 490,
491, 492), cosi come risultante dalle informazioni disponibili per i
debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo;
g) i crediti hanno capitale residuo a scadere superiore a 5.000
euro;
h) i crediti derivano da mutui che sono stati erogati entro il 31
dicembre 2012;
i) i crediti derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di
ammortamento successivamente al 31 dicembre 2013;
j) i crediti derivano da mutui che sono:
a. a tasso fisso con periodicita' di ammortamento mensile o
trimestrale o semestrale, ovvero
b. a tasso variabile, con periodicita' di ammortamento mensile e
tasso indicizzato puntualmente ai seguenti parametri di
indicizzazione:
1. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, con validita' mensile,
rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello
di validita', ovvero
2. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validita'
trimestrale, rilevato il quartultimo giorno lavorativo del mese
precedente a quello di validita', e scadenza della rata alla fine del
trimestre solare, ovvero
3. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validita' semestrale
e decorrenza 1 gennaio e 1 luglio, arrotondato allo 0,01 superiore
rilevato il quartultimo giorno lavorativo del semestre precedente a
quello di validita' e scadenza della rata l'ultimo giorno del mese di
riferimento, ovvero
c. a tasso variabile, con periodicita' di ammortamento trimestrale
e tasso indicizzato puntualmente all'Euribor 3 mesi con base di
calcolo 360, validita' trimestrale, rilevato il penultimo giorno
lavorativo del trimestre precedente a quello di validita', ovvero
d. a tasso variabile, con periodicita' di ammortamento semestrale e
tasso indicizzato puntualmente ai seguenti parametri di
indicizzazione:
1. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 arrotondato allo 0,01
superiore, rilevato il quartultimo giorno lavorativo del semestre
precedente a quello di validita', e scadenza della rata l'ultimo
giorno del semestre solare, ovvero
2. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato il quartultimo
giorno lavorativo del semestre precedente a quello di validita', e
con scadenza rata dal 1° al 15 di qualsiasi mese ovvero dal 16 a fine
mese del semestre solare, ovvero;
3. Euribor 6 mesi con base di calcolo 365 arrotondato allo 0,05
superiore, rilevato il penultimo giorno lavorativo del semestre
precedente a quello di validita', e scadenza della rata l'ultimo
giorno del semestre solare
k) i crediti non derivano da mutui che abbiano rata costante con
piano di ammortamento a durata variabile;
l) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono
che il tasso di interesse non superi una determinata soglia (tasso
massimo consentito o 'cap');
m) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono
che il tasso di interesse non scenda al di sotto di una determinata
soglia (tasso minimo consentito o 'floor');
n) qualora i crediti derivino da mutui che prevedono una sola volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del
tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa, tale variazione sia
gia' avvenuta;
o) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel
corso del rapporto l'opzione di variazione del tipo di tasso da
variabile a fisso o viceversa (cosiddetti prodotti 'multi opzione')
presentano le seguenti caratteristiche:
a. una frequenza contrattuale di variazione tasso, a partire dalla
data di ammortamento, di tipo triennale,
b. la periodicita' di ammortamento mensile e la scadenza della rata
il primo giorno del mese,
c. quando sono a tasso variabile, sono indicizzati puntualmente
all'Eribor 1 mese su basa di calcolo 360, rilevato il penultimo
giorno lavorativo del mese di riferimento e con validita' mensile,
d. hanno iniziato l'ammortamento nel periodo da febbraio 2009 a
febbraio 2010 incluso, con esclusione del mese di ottobre 2009,
ovvero nel periodo da febbraio 2012 a febbraio 2013 incluso, con
esclusione del mese di ottobre 2012;
p) i crediti non derivano da mutui il cui ammortamento del capitale
prevede l'esistenza contestuale di piu' modalita' di ammortamento;
q) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote capitale deve avvenire entro talune scadenza prefissate
(anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo
il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui 'Domus flex' o 'Domus
libero');
r) i crediti derivano da mutui i quali (i) per i mutui con
periodicita' di ammortamento mensile, non presentano un ammontare
dovuto e non pagato dal rispettivo debitore, per capitale e interessi
(ad eccezione degli interessi di mora) di importo superiore al 101%
dell'ultima rata, o (ii) per i mutui con periodicita' di ammortamento
trimestrale o semestrale, non presentano alcun ammontare dovuto e non
pagato dal rispettivo debitore, per capitale e/o interessi. La
determinazione degli importi pagati alla rispettiva data di scadenza
e' stata effettuata sulla base delle risultanze contabili del cedente
a tale data, tenuto conto delle modalita' operative di pagamento
applicate al relativo contratto di mutuo;
s) i crediti non sono in capo a soggetti classificati in sofferenza
o in incaglio, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza
della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per
i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo;
t) i crediti non derivano da mutui in capo a debitori che nel corso
del 2011 hanno ricevuto apposita comunicazione da parte di Intesa
Sanpaolo riguardo alla cessione della propria filiale di
portafogliazione alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A;
u) i crediti derivano da mutui che non fruiscono delle particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di
societa' appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in
cointestazione con gli stessi;
v) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito
dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi a
favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali;
w) i crediti derivano da mutui che non stanno fruendo della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito di una
pattuizione tra mutuatario e banca al di fuori delle eventuali
facolta' sospensive previste nei disposti contrattuali;
x) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando o che
non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti delle rate
previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal Fondo di
Solidarieta' istituito dalla Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (cd
'Fondo Gasparrini');
y) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando o che
non hanno beneficiato della sospensione dei pagamenti delle rate a
seguito dell'esercizio della falcolta' prevista dall'Avviso Comune
ABI per la sospensione del debito delle PMI del 3 agosto 2009, cosi'
come modificato dall'Accordo ABI per il credito delle PMI del 16
febbraio 2011;
z) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008, n. 126 (cd 'Convenzione
ABI - MEF');
aa) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o le altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
bb) i crediti non derivano da mutui che sono stati erogati per un
importo:
a. maggiore di 30 milioni di euro;
b. compreso tra 9 milioni di euro e 17 milioni di euro;
c. pari a 4,4 milioni di euro;
d. pari a 4 milioni di euro se oggetto di ipoteca e' in provincia
di Bergamo;
e. pari a 2,9 milioni di euro;
f. pari a 2,2 milioni di euro se erogati nel 2012 ed con immobile
oggetto di ipoteca in provincia di Bergamo
(B) i crediti derivano da mutui che i) al 28 febbraio 2013, solo se
erogati entro il 31 dicembre 2011, ed al 31 maggio 2013, rispettavano
i requisiti di 'attivita' cedibili' ai sensi dell'articolo 7-bis
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche
regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopraccitate date e ii) sono
individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 31 maggio 2013 (su richiesta dei relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo.
ISP OBG S.r.l ha incaricato i Cedenti, ai sensi della Legge 130,
affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a
pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in forza di legge e
dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte dei Cedenti, ai sensi e per gli effetti del
suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni di credito
vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai
finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese,
nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o
personali e quant'altro di ragione (i Crediti Ceduti), comportera'
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali -
anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i Dati
Personali).
Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti
Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il
Provvedimento).
ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta' n. 8, 20121
Milano rende la presente informativa anche nell'interesse dei
seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l, per le finalita' di
seguito indicate, quali autonomi titolari: Intesa Sanpaolo
S.p.A.Intesa Sanpaolo Group Services s.c.p.a., Banco di Napoli
S.p.A., Banca dell'Adriatico, Reconta Ernst & Young S.p.A., in
qualita' di revisore di ISP OBG S.r.l., Italfondiario S.p.A.,
Deloitte & Touche S.p.A. in qualita' di asset monitor
(collettivamente i Titolari).
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni
Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie
attivita', per le seguenti finalita':
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici;
- attivita' di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Societa'
ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e
la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'.
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono inoltre utilizzati
sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in
termini di affidabilita'.
I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche
all'estero, nell'ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischio
di insolvenza);
- assistenza e consulenza.
I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che
non siano stati designati incaricati ovvero responsabili dai
rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari,
effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo
e correlato.
I Titolari designano quali incaricati del trattamento tutti i
lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento dei dati personali
relativi all'operazione.
Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo'
ottenere dal responsabile o da ciascun Titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa
l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonche' l'aggiornamento, la
rettifica o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati. Ciascun
Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a:
ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano;
Intesa Sanpaolo S.p.A. Tutela Aziendale Privacy, Piazza San Carlo
n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica
privacy@intesasanpaolo.com;
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 20121
Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com;
Banco di Napoli S.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella
di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com;
Banca dell'Adriatico S.p.A., Direzione Generale - Corso Mazzini,
190 - 63100 Ascoli Piceno; casella di posta elettronica:
segreteria.generale@bancadelladriatico.it
Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Po 32, 00198 Roma, casella di
posta elettronica Privacy.Italy@it.ey.com;
Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci n. 131,
00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com.
Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano
Milano, 3 giugno 2013
ISP OBG S.r.l. - Il presidente
Paola Fandella
T13AAB7804