> ISP OBG S.R.L.

Iscritta al n. 40388 dell'Elenco generale tenuto dall'Unita' di
Informazione Finanziaria istituita presso la dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Intesa Sanpaolo

Sede legale: via Monte di Pieta' n. 8, 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano n. 05936010965

> INTESA SANPAOLO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5361
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Sede legale: Piazza San Carlo 156, Torino
e sede secondaria in Via Monte di Pieta' 8, Milano
Registro delle imprese: Torino n. 00799960158
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 1081700152

> BANCO DI NAPOLI S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5555
dell'Albo delle Banche tenuto dall'Unita' di Informazione Finanziaria
istituita presso la Banca d'Italia e appartenente al Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Sede legale: via Toledo, 177, 80132 Napoli
Registro delle imprese: Napoli n. 04485191219
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 04485191219

> BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5177
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Intesa Sanpaolo - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Sede legale: Corso Mazzini 190, 63100 Ascoli Piceno
Registro delle imprese: Ascoli Piceno n. 00097670442
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 00097670442

(GU Parte Seconda n.67 del 8-6-2013)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del  D.Lgs.  numero  385
del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (il
        Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
 

  ISP OBG S.r.l. comunica  che,  nel  contesto  di  un  programma  di
emissione di obbligazioni  bancarie  garantite  da  parte  di  Intesa
Sanpaolo S.p.A., in data  31  maggio  2012  ha  concluso  con  Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco  di
Napoli) un accordo quadro di cessione ai  sensi  e  per  gli  effetti
della  Legge  130  e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico   Bancario
(l'Accordo  Quadro  di   Cessione).   Ai   sensi   delle   previsioni
dell'Accordo  Quadro  di  Cessione  potranno  aderire  al   contratto
ulteriori banche del  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  (i  Cedenti
Aggiuntivi). 
  In virtu' di tale  Accordo  Quadro  di  Cessione,  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi  cederanno
e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco
di Napoli S.p.A. e/o dai  Cedenti  Aggiuntivi  periodicamente  e  pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e  qualsiasi  credito
pecuniario   derivante   da:   (i)   mutui   ipotecari   aventi    le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  a)  e  b)  del
Decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  310  del  14
dicembre  2006  (il  Decreto  MEF)  (i  Mutui  Ipotecari),  e/o  (ii)
contratti di finanziamento o altri accordi aventi le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1 lett.  c),  del  Decreto  del  MEF  (i
Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi  le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  c)  del  Decreto  del  MEF  (i
Titoli Pubblici, e  congiuntamente  ai  Finanziamenti  Pubblici,  gli
Attivi Pubblici) (i Crediti). 
  Rispettivamente in data 28 novembre 2012 e 23 maggio 2013, Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A. (Cassa di Risparmio del Veneto)  e  Banca
dell'Adriatico S.p.A.  (Banca  dell'Adriatico,  e  congiuntamente  al
Banco di Napoli ed a Intesa Sanpaolo, i Cedenti) hanno aderito  quali
Cedenti Aggiuntivi all'Accordo Quadro di Cessione. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 31 maggio 2013, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e
in blocco dai Cedenti tutti i Crediti derivanti dai Mutui  Ipotecari,
che, alle date di seguito indicate, rispettavano i criteri cumulativi
comuni e specifici di seguito indicati. 
  CRITERI COMUNI 
  (1) Alla data del 31 maggio 2013, con riferimento ai criteri comuni
indicati nei punti (1)(a), (1)(b),  (2)(a)  e  (2)(b),  e  alla  data
dell'8 marzo 2013, con riferimento ai restanti criteri, rispettava  i
criteri comuni  applicabili  a  tutti  gli  attivi  ceduti  ai  sensi
dell'Accordo Quadro di Cessione, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
Parte Seconda n. 144 dell' 11 dicembre 2012, pagine 3 e 4 (i  Criteri
Comuni). 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DAL BANCO DI NAPOLI 
  Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli S.p.A. (il  Cedente)
ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche  di
mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 27 maggio  2013
(Data di Efficacia Economica),  accessori,  spese,  ulteriori  danni,
indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in
forza di contratti di mutuo ipotecario che: 
  (1) all'8 marzo 2013 presentavano le seguenti  caratteristiche  (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  derivanti
dal relativo Contratto di  Mutuo  Banco  di  Napoli  o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti  vantati  da
Banco di Napoli S.p.A. in relazione all'accollo interessato; 
  (b) derivano da mutui che non sono garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire  anche  ogni
altro credito vantato da Banco di Napoli  S.p.A.  nei  confronti  del
relativo debitore; 
  (c) i cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 ,431, 450, 480, 481. 482, 490, 491 o  492)  oppure
iii) societa' finanziarie (SAE 280, 283 e 284) cosi' come  risultante
dalle  informazioni  disponibili  per  i  debitori  presso  qualsiasi
Filiale di Banco di Napoli; 
  (d) non sono in capo a soggetti classificati  in  sofferenza  o  in
incaglio, nell'accezione di cui alle istruzioni  di  Vigilanza  della
Banca d'Italia, come risulta dalle  informazioni  disponibili  per  i
debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; 
  (e) non presentano un ammontare arretrato dovuto  e  non  pagato  a
titolo di capitale e interessi (con  esclusione  degli  interessi  di
mora) dal rispettivo debitore, secondo  le  risultanze  contabili  di
Banco di Napoli S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata accertata
nel caso di mutui  aventi  periodicita'  di  pagamento  rata  mensile
ovvero  ii)  di  qualunque  ammontare  nel  caso  di   mutui   aventi
periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; 
  (f) derivano da mutui che non sono stati stipulati  nell'ambito  di
convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o  con  enti  nazionali
e/o sovranazionali in virtu'  delle  quali  la  banca  erogatrice  ha
finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori
o a tassi particolari; 
  (g)  derivano  da  mutui  che  non  fruiscono   delle   particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del  Gruppo  Bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono  dipendenti  di
Societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  o  in
contestazione con gli stessi; 
  (h) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (i) derivano da mutui erogati anteriormente  al  31  dicembre  2012
incluso; 
  (j) derivano  da  mutui  che  prevedono  la  fine  del  periodo  di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2014; 
  (k) derivano da mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000; 
  (l) derivano da mutui che  non  sono  stati  rinegoziati  ai  sensi
dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI  -
MEF'); 
  (m) derivano da mutui che  non  stanno  fruendo  della  sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a  seguito  dell'esercizio  di
una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da: 
  (i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24  dicembre  2007,
n. 244 (cd. Fondo Gasparrini); 
  (ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre  2010  del  Commissario
delegato per il superamento  dell'emergenza  derivante  dagli  eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto  nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
  (n) derivano da mutui che non stanno fruendo  o  non  hanno  fruito
della sospensione totale o parziale dei pagamenti  dovuti  a  seguito
dell'esercizio di una facolta' derivante  da  disposti  normativi  in
particolare da: 
  (i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il  credito
alle PMI del 16 febbraio 2011; 
  (ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge
24 giugno 2009, n. 77a favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici della regione Abruzzo; 
  (iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio  2012)  e  del
Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari); 
  (o) derivano da mutui che non sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il  Cedente  o
altre banche appartenenti al Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  e  i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  (p) derivano da mutui che sono: 
  (i) a tasso fisso,  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile  o
semestrale, ovvero 
  (ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: 
  (A) Euribor 1  mese  su  base  360  rilevato  2  giorni  lavorativi
precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso  di
mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero ad 
  (B) Euribor 3  mesi  su  base  360  rilevato  il  penultimo  giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento trimestrale, ovvero ad 
  (C) Saggio marginale di sconto della BCE (refi  rate)  rilevato  il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad 
  (D) Euribor 6  mesi  su  base  360  rilevato  il  penultimo  giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale 
  (q) derivano da mutui che prevedono, piu'  volte  nel  corso  della
vita del contratto, l'opzione di variazione  del  tipo  di  tasso  da
variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'),  purche'
presentino una frequenza contrattuale di variazione tasso: 
  (i) triennale a partire dalla data  di  inizio  ammortamento  cosi'
come previsto contrattualmente ma solo se quest'ultima cade nei  mesi
di  Aprile,  Maggio,  Giugno,  Luglio,  Agosto,  Settembre,  Ottobre,
Novembre e Dicembre 2012; 
  (ii) quinquennale a partire dalla data di inizio ammortamento cosi'
come previsto contrattualmente ma solo se quest'ultima cade nel  mese
di Luglio, Agosto e Novembre 2012; 
  (r) derivano da mutui che qualora  prevedano  contrattualmente  una
sola data di possibile  variazione  del  tipo  di  tasso  d'interesse
allora tale data risulta essere gia' trascorsa; 
  (s) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor  1  mese
che prevedono che per l'intera vita del  finanziamento  il  tasso  di
interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito
o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito  e
lo spread contrattuale (incrementato di  eventuali  deroghe  pattuite
tra banca e debitore) pari ad uno dei seguenti valori: 3.40%, 3.50% o
3.60%; 
  (t) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta'  di  vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse  applicato
al cliente; 
  (u) non derivano da  mutui  con  piano  di  ammortamento  a  durata
variabile in funzione delle  dinamiche  dei  tassi  di  interesse  ed
eventuale ricalcolo rata; 
  (v) non  derivano  da  mutui  nei  quali  il  rimborso  dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli; 
  (w) non derivano da mutui che hanno un  piano  di  ammortamento  di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote  capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di  ciascuna  rata  contrattualmente  prevista  per  il
pagamento  degli  interessi),  avendo  il  debitore  la  facolta'  di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti  in  linea  capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette  scadenze  (i
cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  (2) e che alla data del 28  febbraio  2013,  solo  se  trattasi  di
finanziamenti erogati prima del 1 Gennaio 2012, ed alla data  del  31
maggio 2013 rispettino i) i  requisiti  di  "attivita'  cedibili"  ai
sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e  delle
norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare  del
D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopra citate date  e
ii)  individualmente  indicati  in  un  apposito  elenco  informatico
consultabile a partire dal 31 maggio 2013 su richiesta  dei  relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Banco  di  Napoli;  e  che  alla
chiusura contabile del 30 maggio 2013  non  siano  classificati  come
crediti in  sofferenza  o  incagliati,  nell'accezione  di  cui  alle
istruzioni di Vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi  Filiale  di
Banco di Napoli. 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA BANCA DELL'ADRIATICO 
  Saranno oggetto di cessione  da  Banca  dell'Adriatico  S.p.A.  (il
Cedente) ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale,  interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo  dalla  data  del  27
maggio  2013  (Data  di  Efficacia  Economica),   accessori,   spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti
concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che: 
  (1) all'8 marzo 2013 presentavano le seguenti  caratteristiche  (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo Banca dell'Adriatico o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti  vantati  da
Banca dell'Adriatico S.p.A. in relazione all'accollo interessato; 
  (b) derivano da mutui che non sono garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire  anche  ogni
altro credito vantato da Banca dell'Adriatico  S.p.A.  nei  confronti
del relativo debitore; 
  (c) i cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 ,480, 481. 482, 491 o 492)  oppure  iii)  societa'
finanziarie (SAE 280 e 283) cosi' come risultante dalle  informazioni
disponibili  per  i  debitori  presso  qualsiasi  Filiale  di   Banca
dell'Adriatico; 
  (d) non sono in capo a soggetti classificati  in  sofferenza  o  in
incaglio, nell'accezione di cui alle istruzioni  di  Vigilanza  della
Banca d'Italia, come risulta dalle  informazioni  disponibili  per  i
debitori presso qualsiasi Filiale di Banca dell'Adriatico; 
  (e) non presentano un ammontare arretrato dovuto  e  non  pagato  a
titolo di capitale e interessi (con  esclusione  degli  interessi  di
mora) dal rispettivo debitore, secondo  le  risultanze  contabili  di
Banca dell'Adriatico S.p.A i)  superiore  al  105%  dell'ultima  rata
accertata nel caso di mutui aventi  periodicita'  di  pagamento  rata
mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso  di  mutui  aventi
periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; 
  (f) derivano da mutui che non sono stati stipulati  nell'ambito  di
convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o  con  enti  nazionali
e/o sovranazionali in virtu'  delle  quali  la  banca  erogatrice  ha
finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori
o a tassi particolari; 
  (g)  derivano  da  mutui  che  non  fruiscono   delle   particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del  Gruppo  Bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono  dipendenti  di
Societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  o  in
contestazione con gli stessi; 
  (h) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (i) derivano da mutui erogati anteriormente  al  31  dicembre  2012
incluso; 
  (j) derivano  da  mutui  che  prevedono  la  fine  del  periodo  di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2014 ; 
  (k) derivano da mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000; 
  (l) derivano da mutui che  non  sono  stati  rinegoziati  ai  sensi
dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI  -
MEF'); 
  (m) derivano da mutui che  non  stanno  fruendo  della  sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a  seguito  dell'esercizio  di
una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da: 
  (i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24  dicembre  2007,
n. 244 (cd. Fondo Gasparrini); 
  (ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre  2010  del  Commissario
delegato per il superamento  dell'emergenza  derivante  dagli  eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto  nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
  (n) derivano da mutui che non stanno fruendo  o  non  hanno  fruito
della sospensione totale o parziale dei pagamenti  dovuti  a  seguito
dell'esercizio di una facolta' derivante  da  disposti  normativi  in
particolare da: 
  (i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il  credito
alle PMI del 16 febbraio 2011; 
  (ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge
24 giugno 2009, n. 77a favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici della regione Abruzzo; 
  (iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio  2012)  e  del
Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari); 
  (o) derivano da mutui che non sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il  Cedente  o
altre banche appartenenti al Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  e  i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  (p) derivano da mutui che sono: 
  (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero 
  (ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: 
  (A) Euribor 1  mese  su  base  360  rilevato  2  giorni  lavorativi
precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso  di
mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero ad 
  (B) Euribor 3  mesi  su  base  360  rilevato  il  penultimo  giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di  periodicita'  di  ammortamento  mensile  o  trimestrale,
ovvero ad 
  (C) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 4 giorni  lavorativi  prima
rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e arrotondato allo 0.01
superiore con periodicita' di ammortamento mensile e periodicita'  di
validita' del tasso semestrale, ovvero ad 
  (D) Saggio marginale di sconto della BCE (refi  rate)  rilevato  il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad 
  (E) Euribor 6  mesi  su  base  360  rilevato  il  penultimo  giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale 
  (q) derivano da mutui che non prevedono, piu' volte nel corso della
vita del contratto, l'opzione di variazione  del  tipo  di  tasso  da
variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'), 
  (r) derivano da mutui che qualora  prevedano  contrattualmente  una
sola data di possibile  variazione  del  tipo  di  tasso  d'interesse
allora tale data risulta essere gia' trascorsa; 
  (s) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor  1  mese
che prevedono che per l'intera vita del  finanziamento  il  tasso  di
interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito
o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito  e
lo spread contrattuale (incrementato di  eventuali  deroghe  pattuite
tra banca e debitore) pari ad uno dei seguenti valori: 3.20%,  3.40%,
3.60% o 3.70%; 
  (t) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta'  di  vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse  applicato
al cliente; 
  (u) non derivano da  mutui  con  piano  di  ammortamento  a  durata
variabile in funzione delle  dinamiche  dei  tassi  di  interesse  ed
eventuale ricalcolo rata; 
  (v) non  derivano  da  mutui  nei  quali  il  rimborso  dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Banca dell'Adriatico; 
  (w) non derivano da mutui che hanno un  piano  di  ammortamento  di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote  capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di  ciascuna  rata  contrattualmente  prevista  per  il
pagamento  degli  interessi),  avendo  il  debitore  la  facolta'  di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti  in  linea  capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette  scadenze  (i
cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  (2) e che alla data del 28  febbraio  2013,  solo  se  trattasi  di
finanziamenti erogati prima del 1 gennaio 2012, ed alla data  del  31
maggio 2013 rispettino i) i  requisiti  di  "attivita'  cedibili"  ai
sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e  delle
norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare  del
D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopra citate date  e
ii)  individualmente  indicati  in  un  apposito  elenco  informatico
consultabile a partire dal 31 maggio 2013 su richiesta  dei  relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Banca dell'Adriatico; e che alla
chiusura contabile del 30 maggio 2013  non  siano  classificati  come
crediti in  sofferenza  o  incagliati,  nell'accezione  di  cui  alle
istruzioni di Vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi  Filiale  di
Banca dell'Adriatico. 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA INTESA SANPAOLO 
  Sono  oggetto  di  cessione  da  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  ("Intesa
Sanpaolo") a ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturandi e maturati a far tempo  dalla  data  del  27
maggio 2013  (inclusa)  (Data  di  Efficacia  Economica),  accessori,
spese,  ulteriori  danni,  indennizzi  e  quant'altro)  derivanti  da
finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario  che
presentavano le seguenti caratteristiche (da  intendersi  cumulative,
salvo ove diversamente previsto): 
  (A) alla data dell'8 marzo 2013  soddisfacevano  tutti  i  seguenti
criteri: 
  a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei  crediti  pecuniari
vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso
di  successivo  frazionamento  mediante  accollo,  la  totalita'  dei
crediti vantati dal cedente in relazione all'accollo stesso; 
  b) i crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  stipulati
nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o  privati  o  con
enti nazionali e/o sovranazionali in  virtu'  delle  quali  la  banca
abbia finanziato l'erogazione dei mutui a  particolari  categorie  di
debitori o a tassi particolari; 
  c) i crediti derivano da mutui i quali non sono  stati  erogati  in
forza della Legge 1228/62 (Imposta annua in abbonamento); 
  d) i crediti non derivano da mutui erogati da piu' di  un  mutuante
(c.d. operazioni di finanziamento in pool); 
  e) i crediti derivano da mutui non garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', dirette a garantire anche ogni altro credito  vantato
dal cedente nei confronti del relativo debitore; 
  f)  i  debitori  dei  relativi   crediti   sono   persone   fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie  consumatrici  (SAE  600)   o
famiglie produttrici (SAE 614 e 615) (anche organizzate  nella  forma
di societa'  semplice,  societa'  di  fatto  o  impresa  individuale)
residenti in Italia, ovvero sono imprese appartenenti alla  categoria
delle imprese private aventi sede legale in Italia e non operanti nel
settore delle istituzioni senza scopo  di  lucro  al  servizio  delle
famiglie (SAE 258, 268, 280, 284, 430, 431, 450, 480, 481, 482,  490,
491, 492), cosi come risultante dalle informazioni disponibili per  i
debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; 
  g) i crediti hanno capitale residuo a  scadere  superiore  a  5.000
euro; 
  h) i crediti derivano da mutui che sono stati erogati entro  il  31
dicembre 2012; 
  i) i crediti derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di
ammortamento successivamente al 31 dicembre 2013; 
  j) i crediti derivano da mutui che sono: 
  a. a  tasso  fisso  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile  o
trimestrale o semestrale, ovvero 
  b. a tasso variabile, con periodicita' di  ammortamento  mensile  e
tasso   indicizzato   puntualmente   ai   seguenti    parametri    di
indicizzazione: 
  1. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, con  validita'  mensile,
rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a  quello
di validita', ovvero 
  2.  Euribor  3  mesi  con  base  di  calcolo  360,  con   validita'
trimestrale, rilevato  il  quartultimo  giorno  lavorativo  del  mese
precedente a quello di validita', e scadenza della rata alla fine del
trimestre solare, ovvero 
  3. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validita' semestrale
e decorrenza 1 gennaio e 1 luglio, arrotondato  allo  0,01  superiore
rilevato il quartultimo giorno lavorativo del semestre  precedente  a
quello di validita' e scadenza della rata l'ultimo giorno del mese di
riferimento, ovvero 
  c. a tasso variabile, con periodicita' di ammortamento  trimestrale
e tasso indicizzato puntualmente  all'Euribor  3  mesi  con  base  di
calcolo 360, validita'  trimestrale,  rilevato  il  penultimo  giorno
lavorativo del trimestre precedente a quello di validita', ovvero 
  d. a tasso variabile, con periodicita' di ammortamento semestrale e
tasso   indicizzato   puntualmente   ai   seguenti    parametri    di
indicizzazione: 
  1. Euribor 6 mesi con base di calcolo  360  arrotondato  allo  0,01
superiore, rilevato il quartultimo  giorno  lavorativo  del  semestre
precedente a quello di validita',  e  scadenza  della  rata  l'ultimo
giorno del semestre solare, ovvero 
  2. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato il  quartultimo
giorno lavorativo del semestre precedente a quello  di  validita',  e
con scadenza rata dal 1° al 15 di qualsiasi mese ovvero dal 16 a fine
mese del semestre solare, ovvero; 
  3. Euribor 6 mesi con base di calcolo  365  arrotondato  allo  0,05
superiore, rilevato  il  penultimo  giorno  lavorativo  del  semestre
precedente a quello di validita',  e  scadenza  della  rata  l'ultimo
giorno del semestre solare 
  k) i crediti non derivano da mutui che abbiano  rata  costante  con
piano di ammortamento a durata variabile; 
  l) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che  prevedono
che il tasso di interesse non superi una  determinata  soglia  (tasso
massimo consentito o 'cap'); 
  m) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che  prevedono
che il tasso di interesse non scenda al di sotto di  una  determinata
soglia (tasso minimo consentito o 'floor'); 
  n) qualora i crediti derivino da mutui che prevedono una sola volta
nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o  opzionale)  del
tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa, tale  variazione  sia
gia' avvenuta; 
  o) i crediti che derivano da mutui che  prevedono  piu'  volte  nel
corso del rapporto l'opzione di  variazione  del  tipo  di  tasso  da
variabile a fisso o viceversa (cosiddetti prodotti  'multi  opzione')
presentano le seguenti caratteristiche: 
  a. una frequenza contrattuale di variazione tasso, a partire  dalla
data di ammortamento, di tipo triennale, 
  b. la periodicita' di ammortamento mensile e la scadenza della rata
il primo giorno del mese, 
  c. quando sono a tasso  variabile,  sono  indicizzati  puntualmente
all'Eribor 1 mese su basa  di  calcolo  360,  rilevato  il  penultimo
giorno lavorativo del mese di riferimento e con validita' mensile, 
  d. hanno iniziato l'ammortamento nel periodo  da  febbraio  2009  a
febbraio 2010 incluso, con  esclusione  del  mese  di  ottobre  2009,
ovvero nel periodo da febbraio 2012  a  febbraio  2013  incluso,  con
esclusione del mese di ottobre 2012; 
  p) i crediti non derivano da mutui il cui ammortamento del capitale
prevede l'esistenza contestuale di piu' modalita' di ammortamento; 
  q)  i  crediti  non  derivano  da  mutui  che  hanno  un  piano  di
ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle
quote  capitale  deve  avvenire  entro  talune  scadenza   prefissate
(anziche'   in   occasione   del   pagamento   di    ciascuna    rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui 'Domus flex' o  'Domus
libero'); 
  r) i crediti derivano  da  mutui  i  quali  (i)  per  i  mutui  con
periodicita' di ammortamento mensile,  non  presentano  un  ammontare
dovuto e non pagato dal rispettivo debitore, per capitale e interessi
(ad eccezione degli interessi di mora) di importo superiore  al  101%
dell'ultima rata, o (ii) per i mutui con periodicita' di ammortamento
trimestrale o semestrale, non presentano alcun ammontare dovuto e non
pagato dal  rispettivo  debitore,  per  capitale  e/o  interessi.  La
determinazione degli importi pagati alla rispettiva data di  scadenza
e' stata effettuata sulla base delle risultanze contabili del cedente
a tale data, tenuto conto  delle  modalita'  operative  di  pagamento
applicate al relativo contratto di mutuo; 
  s) i crediti non sono in capo a soggetti classificati in sofferenza
o in incaglio, nell'accezione di cui  alle  istruzioni  di  Vigilanza
della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per
i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; 
  t) i crediti non derivano da mutui in capo a debitori che nel corso
del 2011 hanno ricevuto apposita comunicazione  da  parte  di  Intesa
Sanpaolo  riguardo   alla   cessione   della   propria   filiale   di
portafogliazione alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A; 
  u) i crediti derivano da mutui che non fruiscono delle  particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del  Gruppo  bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono  dipendenti  di
societa' appartenenti  al  Gruppo  bancario  Intesa  Sanpaolo,  o  in
cointestazione con gli stessi; 
  v) i crediti derivano da mutui che non  stanno  beneficiando  della
sospensione  totale  o  parziale  dei  pagamenti  dovuti  a   seguito
dell'esercizio di una facolta'  derivante  da  disposti  normativi  a
favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali; 
  w) i crediti  derivano  da  mutui  che  non  stanno  fruendo  della
sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito  di  una
pattuizione tra mutuatario  e  banca  al  di  fuori  delle  eventuali
facolta' sospensive previste nei disposti contrattuali; 
  x) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  o  che
non hanno beneficiato delle  sospensioni  dei  pagamenti  delle  rate
previste a sostegno  delle  famiglie  in  difficolta'  dal  Fondo  di
Solidarieta' istituito dalla Legge n.244 del  24  dicembre  2007  (cd
'Fondo Gasparrini'); 
  y) i crediti derivano da mutui che non stanno  beneficiando  o  che
non hanno beneficiato della sospensione dei pagamenti  delle  rate  a
seguito dell'esercizio della falcolta'  prevista  dall'Avviso  Comune
ABI per la sospensione del debito delle PMI del 3 agosto 2009,  cosi'
come modificato dall'Accordo ABI per il  credito  delle  PMI  del  16
febbraio 2011; 
  z) i crediti derivano da mutui che non sono  stati  rinegoziati  ai
sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008, n. 126 (cd 'Convenzione
ABI - MEF'); 
  aa) i  crediti  derivano  da  mutui  che  non  sono  stati  erogati
nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra
il Cedente o le altre banche appartenenti al Gruppo  Bancario  Intesa
Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  bb) i crediti non derivano da mutui che sono stati erogati  per  un
importo: 
  a. maggiore di 30 milioni di euro; 
  b. compreso tra 9 milioni di euro e 17 milioni di euro; 
  c. pari a 4,4 milioni di euro; 
  d. pari a 4 milioni di euro se oggetto di ipoteca e'  in  provincia
di Bergamo; 
  e. pari a 2,9 milioni di euro; 
  f. pari a 2,2 milioni di euro se erogati nel 2012 ed  con  immobile
oggetto di ipoteca in provincia di Bergamo 
  (B) i crediti derivano da mutui che i) al 28 febbraio 2013, solo se
erogati entro il 31 dicembre 2011, ed al 31 maggio 2013, rispettavano
i requisiti di 'attivita'  cedibili'  ai  sensi  dell'articolo  7-bis
della  Legge  30  aprile  1999,  n.  130   e   delle   norme,   anche
regolamentari, ad esso collegate,  ed  in  particolare  del  D.M.  14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopraccitate date e ii) sono
individualmente  indicati   in   un   apposito   elenco   informatico
consultabile a partire dal 31 maggio 2013 (su richiesta dei  relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo. 
  ISP OBG S.r.l ha incaricato i Cedenti, ai sensi  della  Legge  130,
affinche' per suo conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei  Crediti  ceduti,  proceda  all'incasso  delle  somme
dovute. 
  Per effetto di quanto precede, i debitori  ceduti  continueranno  a
pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in  relazione  ai  Crediti  nelle
forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in  forza  di  legge  e
dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti. 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte dei Cedenti, ai sensi e per  gli  effetti  del
suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni  di  credito
vantate  nei  confronti  dei   debitori   ceduti   relativamente   ai
finanziamenti a questi concessi, per  capitale,  interessi  e  spese,
nonche' dei relativi diritti accessori, azioni,  garanzie  reali  e/o
personali e quant'altro di ragione (i  Crediti  Ceduti),  comportera'
necessariamente  il  trasferimento  anche  dei   dati   personali   -
anagrafici, patrimoniali e  reddituali  -contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti   come   periodicamente
aggiornati  sulla  base  di  informazioni  acquisite  nel  corso  dei
rapporti contrattuali  in  essere  con  i  debitori  ceduti  (i  Dati
Personali). 
  Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti
Interessati) l'informativa di  cui  all'articolo  13  del  Codice  in
materia di Protezione dei  Dati  Personali  -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24  del  30  gennaio  2007)  (il
Provvedimento). 
  ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta'  n.  8,  20121
Milano  rende  la  presente  informativa  anche  nell'interesse   dei
seguenti soggetti che  tratteranno  i  Dati  Personali  dei  Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG  S.r.l,  per  le  finalita'  di
seguito  indicate,   quali   autonomi   titolari:   Intesa   Sanpaolo
S.p.A.Intesa  Sanpaolo  Group  Services  s.c.p.a.,  Banco  di  Napoli
S.p.A., Banca  dell'Adriatico,  Reconta  Ernst  &  Young  S.p.A.,  in
qualita'  di  revisore  di  ISP  OBG  S.r.l.,  Italfondiario  S.p.A.,
Deloitte   &   Touche   S.p.A.   in   qualita'   di   asset   monitor
(collettivamente i Titolari). 
  Il  trattamento  dei  Dati  Personali  viene  effettuato  da   ogni
Titolare,  relativamente  allo   svolgimento   delle   sole   proprie
attivita', per le seguenti finalita': 
  -  gestione  e  amministrazione  dei  Crediti  e   della   relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei  Crediti  e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici; 
  - attivita' di recupero dei Crediti; 
  - revisione contabile e certificazioni di bilancio; 
  - adempimenti connessi alla gestione amministrativa della  Societa'
ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima  e
la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; 
  - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio,  accertamenti  fiscali  e  tributari),  dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio:  Centrale  Rischi,  Sistemi  di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). 
  Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi.  Vengono  inoltre  utilizzati
sistemi di  protezione,  costantemente  aggiornati  e  verificati  in
termini di affidabilita'. 
  I Titolari del trattamento, per il  perseguimento  delle  finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti  anche
all'estero, nell'ambito di: 
  - servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
  - sistemi di pagamento; 
  - acquisizione, registrazione e trattamento  di  dati  e  documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; 
  -  etichettatura,  trasmissione,  imbustamento  e  trasporto  delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati; 
  -  archiviazione  della   documentazione   relativa   ai   rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati; 
  - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il  controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; 
  - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio,  tramite  centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo  dei  rischio
di insolvenza); 
  - assistenza e consulenza. 
  I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  che
non  siano  stati  designati  incaricati  ovvero   responsabili   dai
rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in  qualita'  di  Titolari,
effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo
e correlato. 
  I Titolari designano  quali  incaricati  del  trattamento  tutti  i
lavoratori dipendenti  e  i  collaboratori,  anche  occasionali,  che
svolgono mansioni che comportano il trattamento  dei  dati  personali
relativi all'operazione. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione  a  sindacati  ed  alle
convinzioni religiose dei  Soggetti  Interessati  (art.  4,  comma  1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Si informa, infine, che l'articolo  7  del  Codice  in  Materia  di
Protezione dei Dati Personali  attribuisce  ai  Soggetti  Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato  puo'
ottenere  dal  responsabile  o  da  ciascun  Titolare   la   conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni  circa
l'origine,  le  finalita'  e  le  modalita'   del   trattamento,   la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati trattati in violazione  di  legge  nonche'  l'aggiornamento,  la
rettifica o, se vi e' interesse,  l'integrazione  dei  dati.  Ciascun
Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi,  in  tutto  o  in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati  personali  che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. 
  Le richieste relative all'esercizio di  tali  diritti  ovvero  alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di  responsabili  per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche  mediante  lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a: 
  ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano; 
  Intesa Sanpaolo S.p.A. Tutela Aziendale Privacy, Piazza  San  Carlo
n.   156,   10121    Torino,    casella    di    posta    elettronica
privacy@intesasanpaolo.com; 
  Intesa Sanpaolo Group Services  S.c.p.A.,  presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy,  Piazza  San  Carlo  156,  20121
Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; 
  Banco di Napoli S.p.A., presso  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  -  Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121  Torino,  casella
di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; 
  Banca dell'Adriatico S.p.A., Direzione Generale  -  Corso  Mazzini,
190  -  63100  Ascoli   Piceno;   casella   di   posta   elettronica:
segreteria.generale@bancadelladriatico.it 
  Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Po 32,  00198  Roma,  casella  di
posta elettronica Privacy.Italy@it.ey.com; 
  Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy,  Via  M.  Carucci  n.  131,
00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com. 
  Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano 
  Milano, 3 giugno 2013 

                   ISP OBG S.r.l. - Il presidente 
                           Paola Fandella 

 
T13AAB7804
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.