TAR CAMPANIA NAPOLI
Sezione V

(GU Parte Seconda n.16 del 7-2-2013)

 
            Ricorso TAR Campania Sez. V R.G. N. 1088/2008 
 

  RICORRENTE: l'avv. Teresa Bianca Martucci Schisa, nata  a  Roma  il
18.12.1969. 
  RESISTENTE: Regione Campania in persona del Presidente della Giunta
Regionale per la Campania. 
  CONTROINTERESSATI: Petito Daniela; Abbondante  Fulvia;  De  Gennaro
M.Vittoria; Cosmai Paola; Capalbo Ferruccio; Marotta  Olga;  Carletta
Marina; Acierno Angela;  Carbone  Anna;  Iarrobino  Rossana;  Tellone
Gianluca; Bove Almerina; Monti Tiziana; Sico  Valeria;  Pirro  Laura;
Senatore  Giuliana;  Di  Lascio  Alba;  Trischitta  Angela;  Speranza
Fernanda; Romano Assunta; Laino Aurelio; Di Iorio  Mario;  Dell'Isola
Beatrice;  Lucci  Paolo;  Consolazio  M.Laura;  Saturno  Rosaria;  De
Miranda Filippo; Schiano di Colella Lavina M.Luigia; Santoro Daniela;
Palma Rosaria; Parente Paola;  De  Pascale  Anna;  Bocchini  Diletta;
Carbonara Cleto; Lasco Maria; Laiso Monica; Miani Alessandra; Sabella
Stefania Angelica; Mazziotti  di  Celso  Carla;  Addivinola  Erminia;
Cantalamesssa Candida; De Luca  Valeria;  Fronzoni  Jacopo;  Talarico
Guido Maria; Di Berardino Lisa; Chianese Raffaele; Palmieri  Lucilla;
Bifano  Carmen;   Lauritano   Elena;   Panariello   Rosanna;   Luongo
M.Filomena; Balletta Elisabetta;  Cioffi  Michele;  Letizia  Modesto;
Marzocchella Angelo; Taglialatela Tiziana; Aversano  Maria;  Imparato
Maria; Iossa  Rosa;  De  Rosa  Rossella;  Carrabba  Daniela;  Marotta
Sergio; Rocco  Raffaella;  Amatucci  M.Carolina;  Ferraiuolo  Andrea;
Vitiello Carlo;  Serpico  Alberto;  Topo  Raffaele;  Cutolo  Daniele;
Mauriello Daniela; Di Novella Giuseppina; Veniero Raffaella;  Catucci
Grazia; Girfatti Stefania; De Caro Cristina;  Monti  Giovanna  Maria;
Amendola Alessandra;  Oricchio  Giuseppe;  Anziano  Daniela;  Paturzo
Sandra; Venezia Palmira; De Rosa Maddalena; Cacace  Gelsomina;  Bruno
Teresa;   Coppola   Domenica;    Carannante    Giuseppe;    Calligaro
M.Antonietta; Cannavacciuolo Daniela. 
  PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: 1) deliberazione di G.R. Campania  n.  666
del 13.02.2001; 2) d.d. 21.06.2000 n. 8; 3) nomina degli  avvocati  e
dei relativi contratti individuali di lavoro. 
  MOTIVI DI GRAVAME: 
  1.Violazione  dell'obbligo   a   carico   dell'amministrazione   di
conformarsi  alla  pronuncia  giurisdizionale   antigiuridicita'   ed
illegittimita' derivata della delibera di G.R. n. 666 del  13.02.2001
- carenza e/o cattivo uso di potere - eccesso di  potere  per  omessa
ponderazione della situazione contemplata e dei presupposti di  fatto
e di diritto. La delibera di G.R. n. 666 del 13.02.2001,  e'  viziata
per  illegittimita'  derivata  dall'atto  presupposto  (delibera   di
indizione n. 10273  del  18.12.1997),  annullato  con  decisione  del
C.d.S.. N. 5345 del 09.10.2000. La sentenza  di  annullamento  di  un
provvedimento amministrativo elimina direttamente  ed  immediatamente
dal  mondo  giuridico  il  provvedimento   annullato,   ripristinando
automaticamente ex tunc lo status quo ante,  senza  che  a  tal  fine
occorra alcun intervento dell'autorita' amministrativa. 
  2.Illegittimita'  per  vizi  propri  della  deliberazione  n.  666.
Violazione di legge - violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  3
della legge 241/1990 - eccesso  di  potere  per  omessa  ponderazione
della situazione contemplata carenza dei presupposti di  fatto  e  di
diritto difetto assoluto di motivazione - inesistenza di istruttoria.
la delibera impugnata e' illegittima per vizi suoi propri  in  quanto
la stessa e' priva di qualsivoglia motivazione. 
  3.  Sull'interesse  ad  agire.  Sussiste  l'interesse  al  presente
giudizio, stante l'obbligo della p.a. di indire  un  nuovo  bando  di
concorso. 
  4. Sulla illegittimita' derivata di tutti i  contratti  individuali
di lavoro sottoscritti in virtu' della delibera di g.r.  n.  666  del
13.02.2001. I contratti individuali di lavoro stipulati in esecuzione
della delibera n. 666 del 13.02.2001 sono viziati per  illegittimita'
derivata, per le medesime considerazioni di cui al motivo 1. 
  5. Sulla  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della  L.R.
Campania n. 2  del  28.02.2001  e  dell'art.  70  della  L.R.  n.  10
dell'11.08.2001 - violazione degli artt. 3, 51,  97,  3  comma  della
costituzione. Le norme in epigrafe violano gli artt. 3, 51  e  97,  3
comma Cost. Entrambe le norme richiamano la deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 10273 del 18 dicembre 1997, il bando di  concorso  e  la
graduatoria di merito -  tutti  annullati  gia'  nell'anno  2000  dal
Consiglio di Stato. Con le suddette norme la Regione Campania dispone
l'assunzione di personale in violazione del  principio  del  concorso
pubblico determinando un indebito privilegio per alcune categorie  di
soggetti  con  conseguente  violazione  dei  citati  articoli   della
Costituzione e tra l'altro  non  individuano  le  effettive  esigenze
dell'amministrazione che giustificherebbero una tale deroga. Le leggi
regionali impugnate risultano  illegittime  costituzionalmente  nella
parte in cui  prevedono  l'una  l'autorizzazione  alla  assunzione  e
l'altra  l'immissione  nei  ruoli  della  Regione  Campania   di   un
contingente di Avvocati da attingere  dalla  graduatoria  di  cui  al
concorso indetto con la deliberazione  di  Giunta  n.  10273  del  18
dicembre  2007.  In  via  istruttoria  si  chiede  che  la  p.a.  nel
costituirsi in giudizio depositi tutti  gli  atti  impugnati  nonche'
tutti quello ad essi preordinati, presupposti e conseguenti e che  in
mancanza se ne disponga l'acquisizione con ordinanza presidenziale ai
sensi dell'art. 21 L.  1034/1971.  Sul  risarcimento  del  danno.  La
ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti  in  virtu'  della
perdita di chance per non aver partecipato al nuovo concorso  che  la
PA avrebbe dovuto indire a seguito dell'annullamento e  del  bando  e
della relativa graduatoria. PQM si conclude  per  l'accoglimento  del
ricorso e per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, nonche' per
la condanna della Regione Campania al risarcimento di tutti  i  danni
materiali e morali subiti dalla ricorrente, danni da quantificarsi in
rapporto alle retribuzioni non percepite dalla ricorrente dalla  data
di annullamento giurisdizionale della delibera 10273 del 18.12.1997 a
tutt'oggi. Conseguenze in ordine  alle  spese.  In  subordine,  nella
denegata ipotesi in cui  l'operato  della  Regione  Campania  dovesse
essere ritenuto attuativo di disposizioni normative,  Voglia  codesto
Ecc.mo Consesso, riconosciuta la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della  legge
Regionale Campania n. 2 del 28.02.2001  e  dell'art.  70  della  L.R.
Campania n. 10 del 11.08.2001, nella  parte  in  cui  dispongono  una
illegittima deroga al principio del concorso  pubblico  privilegiando
indebitamente alcune categorie  di  soggetti,  con  riferimento  agli
artt. 3, 51 e 97, 3 comma della Costituzione, ordinare la  rimessione
alla Corte Costituzionale per la sua decisione,  all'uopo  disponendo
la trasmissione degli atti di causa. Si dichiara  che  il  contributo
unificato dovuto e' pari ad euro 500,00. 

                        avv. Giovanni Basile 
                       avv. Roberto De Giacomo 

 
T13ABA1379
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