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Errata corrige
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Ricorso TAR Campania Sez. V R.G. N. 1088/2008 RICORRENTE: l'avv. Teresa Bianca Martucci Schisa, nata a Roma il 18.12.1969. RESISTENTE: Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale per la Campania. CONTROINTERESSATI: Petito Daniela; Abbondante Fulvia; De Gennaro M.Vittoria; Cosmai Paola; Capalbo Ferruccio; Marotta Olga; Carletta Marina; Acierno Angela; Carbone Anna; Iarrobino Rossana; Tellone Gianluca; Bove Almerina; Monti Tiziana; Sico Valeria; Pirro Laura; Senatore Giuliana; Di Lascio Alba; Trischitta Angela; Speranza Fernanda; Romano Assunta; Laino Aurelio; Di Iorio Mario; Dell'Isola Beatrice; Lucci Paolo; Consolazio M.Laura; Saturno Rosaria; De Miranda Filippo; Schiano di Colella Lavina M.Luigia; Santoro Daniela; Palma Rosaria; Parente Paola; De Pascale Anna; Bocchini Diletta; Carbonara Cleto; Lasco Maria; Laiso Monica; Miani Alessandra; Sabella Stefania Angelica; Mazziotti di Celso Carla; Addivinola Erminia; Cantalamesssa Candida; De Luca Valeria; Fronzoni Jacopo; Talarico Guido Maria; Di Berardino Lisa; Chianese Raffaele; Palmieri Lucilla; Bifano Carmen; Lauritano Elena; Panariello Rosanna; Luongo M.Filomena; Balletta Elisabetta; Cioffi Michele; Letizia Modesto; Marzocchella Angelo; Taglialatela Tiziana; Aversano Maria; Imparato Maria; Iossa Rosa; De Rosa Rossella; Carrabba Daniela; Marotta Sergio; Rocco Raffaella; Amatucci M.Carolina; Ferraiuolo Andrea; Vitiello Carlo; Serpico Alberto; Topo Raffaele; Cutolo Daniele; Mauriello Daniela; Di Novella Giuseppina; Veniero Raffaella; Catucci Grazia; Girfatti Stefania; De Caro Cristina; Monti Giovanna Maria; Amendola Alessandra; Oricchio Giuseppe; Anziano Daniela; Paturzo Sandra; Venezia Palmira; De Rosa Maddalena; Cacace Gelsomina; Bruno Teresa; Coppola Domenica; Carannante Giuseppe; Calligaro M.Antonietta; Cannavacciuolo Daniela. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: 1) deliberazione di G.R. Campania n. 666 del 13.02.2001; 2) d.d. 21.06.2000 n. 8; 3) nomina degli avvocati e dei relativi contratti individuali di lavoro. MOTIVI DI GRAVAME: 1.Violazione dell'obbligo a carico dell'amministrazione di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale antigiuridicita' ed illegittimita' derivata della delibera di G.R. n. 666 del 13.02.2001 - carenza e/o cattivo uso di potere - eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata e dei presupposti di fatto e di diritto. La delibera di G.R. n. 666 del 13.02.2001, e' viziata per illegittimita' derivata dall'atto presupposto (delibera di indizione n. 10273 del 18.12.1997), annullato con decisione del C.d.S.. N. 5345 del 09.10.2000. La sentenza di annullamento di un provvedimento amministrativo elimina direttamente ed immediatamente dal mondo giuridico il provvedimento annullato, ripristinando automaticamente ex tunc lo status quo ante, senza che a tal fine occorra alcun intervento dell'autorita' amministrativa. 2.Illegittimita' per vizi propri della deliberazione n. 666. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990 - eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata carenza dei presupposti di fatto e di diritto difetto assoluto di motivazione - inesistenza di istruttoria. la delibera impugnata e' illegittima per vizi suoi propri in quanto la stessa e' priva di qualsivoglia motivazione. 3. Sull'interesse ad agire. Sussiste l'interesse al presente giudizio, stante l'obbligo della p.a. di indire un nuovo bando di concorso. 4. Sulla illegittimita' derivata di tutti i contratti individuali di lavoro sottoscritti in virtu' della delibera di g.r. n. 666 del 13.02.2001. I contratti individuali di lavoro stipulati in esecuzione della delibera n. 666 del 13.02.2001 sono viziati per illegittimita' derivata, per le medesime considerazioni di cui al motivo 1. 5. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R. Campania n. 2 del 28.02.2001 e dell'art. 70 della L.R. n. 10 dell'11.08.2001 - violazione degli artt. 3, 51, 97, 3 comma della costituzione. Le norme in epigrafe violano gli artt. 3, 51 e 97, 3 comma Cost. Entrambe le norme richiamano la deliberazione di Giunta Regionale n. 10273 del 18 dicembre 1997, il bando di concorso e la graduatoria di merito - tutti annullati gia' nell'anno 2000 dal Consiglio di Stato. Con le suddette norme la Regione Campania dispone l'assunzione di personale in violazione del principio del concorso pubblico determinando un indebito privilegio per alcune categorie di soggetti con conseguente violazione dei citati articoli della Costituzione e tra l'altro non individuano le effettive esigenze dell'amministrazione che giustificherebbero una tale deroga. Le leggi regionali impugnate risultano illegittime costituzionalmente nella parte in cui prevedono l'una l'autorizzazione alla assunzione e l'altra l'immissione nei ruoli della Regione Campania di un contingente di Avvocati da attingere dalla graduatoria di cui al concorso indetto con la deliberazione di Giunta n. 10273 del 18 dicembre 2007. In via istruttoria si chiede che la p.a. nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti impugnati nonche' tutti quello ad essi preordinati, presupposti e conseguenti e che in mancanza se ne disponga l'acquisizione con ordinanza presidenziale ai sensi dell'art. 21 L. 1034/1971. Sul risarcimento del danno. La ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti in virtu' della perdita di chance per non aver partecipato al nuovo concorso che la PA avrebbe dovuto indire a seguito dell'annullamento e del bando e della relativa graduatoria. PQM si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, nonche' per la condanna della Regione Campania al risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti dalla ricorrente, danni da quantificarsi in rapporto alle retribuzioni non percepite dalla ricorrente dalla data di annullamento giurisdizionale della delibera 10273 del 18.12.1997 a tutt'oggi. Conseguenze in ordine alle spese. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'operato della Regione Campania dovesse essere ritenuto attuativo di disposizioni normative, Voglia codesto Ecc.mo Consesso, riconosciuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge Regionale Campania n. 2 del 28.02.2001 e dell'art. 70 della L.R. Campania n. 10 del 11.08.2001, nella parte in cui dispongono una illegittima deroga al principio del concorso pubblico privilegiando indebitamente alcune categorie di soggetti, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97, 3 comma della Costituzione, ordinare la rimessione alla Corte Costituzionale per la sua decisione, all'uopo disponendo la trasmissione degli atti di causa. Si dichiara che il contributo unificato dovuto e' pari ad euro 500,00. avv. Giovanni Basile avv. Roberto De Giacomo T13ABA1379